SOMMARIO
Regolamento in materia di Servizi Sociali
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2015, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 44 del 28/07/2016 e n. 83 del 20/12/2018.
SOMMARIO
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Principi, oggetto e finalità Art. 2 – Informazione
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità Art. 5 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
Art. 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
Art. 7 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico
Art. 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9- Riservatezza e trattamento dei dati personali Art. 10 – Abrogazioni
Art. 11 – Regolamentazione di servizi Art. 12 - Entrata in vigore ALLEGATO A – SERVIZI SOCIALI
CAPO I – INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
1 – Sportello sociale
2 – Segretariato sociale professionale
3- Presa in carico del servizio sociale professionale 3.1- Valutazione dello stato di bisogno
3.2 -Progetto personalizzato d’intervento
3.3 -Cessazione della presa in carico
CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA’
4 - Servizio di assistenza domiciliare
4.1- Descrizione del servizio
4.2 - Finalità 4.3- Destinatari
4.4-Diritti della persona 4.5- Doveri della persona
4.6 – Strumenti di conoscenza e di valutazione del bisogno assistenziale
4.7 - Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
4.8 - Criteri per la formulazione della lista d’attesa per l’accesso al servizio 4.9- Personale e tipologia delle prestazioni
4.10 - Compartecipazione al costo del servizio 4.11- Contributi a sostegno della domiciliarità 5 – Servizi di socializzazione ed animazione
5.1 - Finalità
5.2 – Descrizione del servizio
5.3 – Destinatari
5.4 – Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
5.5 – Disdetta del servizio
5.6 – Compartecipazione al costo del servizio
6 - Servizio spesa insieme
6.1 - Finalità
6.2 – Descrizione del servizio
6.3 – Destinatari
6.4 – Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
6.5 – Disdetta del servizio
6.6 – Compartecipazione al costo del servizio
7. - Trasporti Sociali
7.1 - Finalità
7.2 – Descrizione del servizio
7.3 – Destinatari
7.4 – Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
7.5 – Rapporti con personale volontario/associazioni di volontariato
7.6 – Modalità di erogazione del servizio
7.7 – Compartecipazione al costo del servizio
8 – Fornitura e consegna pasti a domicilio
8.1 - Finalità
8.2 - Descrizione del servizio
8.3 - Destinatari
8.4 - Tipologia delle prestazioni
8.5 - Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
8.6 - Compartecipazione al costo del servizio
9 - Servizio di telesoccorso e telecontrollo – Eliminato con delibera di CC. n. del
9.1- Finalità
9.2 - Descrizione del servizio
9.3 - Destinatari
9.4 -Tipologia delle prestazioni
9.5 - Accesso al servizio
9.6 - Compartecipazione al costo del servizio
10 – Sistemazione in alloggi comunali e supporto dell’autonomia abitativa “Casecondivise”
10.1 -Finalità
10.2- Descrizione del servizio 10.3- Destinatari
10.4- Requisiti di accesso
10.5 -Inserimento nell’alloggio e tempi di permanenza 10.6- Gestione dell’alloggio
10.6.1 -Gestione degli spazi e degli arredi
10.6.2- Norme igieniche 10.6.3- Norme di convivenza 10.6.4- Pubblica sicurezza
10.6.5-Compartecipazione al costo del servizio
CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
11 - Servizio di educativa domiciliare (S.E.D.)
11.1 - Finalità
11.2- Descrizione del servizio
11.3 -Destinatari
11.4 - Personale e tipologia delle prestazioni
11.5 - Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
11.6 - Compartecipazione al costo del servizio
12 – Laboratori socio-educativi e scolastici per minori
12.1 - Finalità
12.2 – Descrizione del servizio
12.3 – Destinatari
12.4 – Modalità di organizzazione del servizio
12.5 – Compartecipazione al costo del servizio
13 – Servizio di incontri protetti di competenza comunale
13.1 - Finalità
13.2 – Descrizione del servizio
13.3 – Destinatari
13.4 - Personale e tipologia delle prestazioni 13.5- Compartecipazione al costo del servizio CAPO IV – DISAGIO ADULTO
14 – Progetti di risocializzazione
14.1 -Finalità
14.2- Descrizione del servizio 14.3- Destinatari
14.4- Tipologia delle prestazioni
14.5- Compartecipazione al costo dei servizi
CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE E DEI SERVIZI
15 - Contributo per integrazione di rette di servizi residenziali
15.1 -Finalità
15.2- Descrizione dell’intervento
15.3- Destinatari
15.4 Quantificazione degli interventi economici ai fini dell’integrazione della retta
15.5 -Determinazione della quota di concorso al pagamento della retta di ricovero da parte delle persone affette da patologia psichiatrica
16 - Contributo per l’integrazione di rette di servizi semi-residenziali per persone anziane e disabili 16.1- Finalità
16.2 -Descrizione dell’intervento
16.3 -Destinatari
16.4 -Compartecipazione al costo del servizio
17 - Contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori
17.1 - Finalità
17.2 - Descrizione dell’intervento
17.3 - Destinatari dell’intervento
17.4 - Compartecipazione al costo del servizio
CAPO VI – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITTO
18 – Interventi di sostegno economico
18.1 -Finalità
18.2 -Descrizione dell’intervento 18.3- Destinatari
18.4 - Tipologia degli interventi
18.4.1 - Contributi di minimo vitale
18.4.2 - Contributi ordinari
18.4.3 - Contributi straordinari
19 - Contributi a contrasto del disagio abitativo
19.1 - Erogazione di contributi economici a sostegno delle situazioni di emergenza abitativa e della locazione
19.1.1 - Finalità
19.1.2 - Destinatari dell’intervento
19.1.3 - Requisiti e modalità di accesso
19.2 - Contributi di solidarietà
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità
1. Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema si realizza mediante politiche e interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e realizzazione dei servizi, l’erogazione dei servizi e prestazioni economiche, la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.
2. Fatti salvi i casi di esenzione, il presente Regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.
3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:
a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
4. E’ riconosciuta e promossa la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
Articolo 2 – Informazione
Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.
Articolo 3- Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell’utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità
1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
a) i cittadini italiani residenti nel Comune;
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza, della Regione o dello Stato di appartenenza.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d’offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
1. L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell’utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati facciano una segnalazione al servizio sociale comunale che, professionalmente e deontologicamente, deciderà se vi sono gli estremi per un approfondimento ed una valutazione del caso. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l’attivazione d’ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell’esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale professionale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, la persona non sia in grado di prestarlo, oppure sia pregiudizievole per l’utente.
3. Il procedimento amministrativo per l’ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell’istanza di parte, su apposita modulistica predisposta dall’Ente e pubblicata on line nel sito internet del Comune, o con l’attivazione della procedura d’ufficio. E’ possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da parte dell’utente al competente ufficio.
4. L’ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale professionale.
5. Con comunicazione dell’ufficio competente è disposta l’ammissione ovvero il diniego motivato all’accesso alla prestazione sociale agevolata, nei tempi previsti dai rispettivi procedimenti amministrativi. Detta comunicazione, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.
6. E’ compito dei Servizi, periodicamente, con una temporalità massima di 6 mesi provvedere alla ricognizione ed al monitoraggio delle situazioni di estremo disagio presenti nel territorio comunale avvalendosi di testimoni privilegiati in quanto operatori pubblici e del volontariato.
Il risultato del monitoraggio va presentato all’Assessore ed alla Commissione competenti.
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
b) dalla normativa regionale in materia;
c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempiuto da parte del privato l’obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l’Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l’interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.
Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico
1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, si utilizza la metodologia della progressione lineare (o della progressione parabolica) secondo la seguente formula matematica per i servizi domiciliari e per i servizi socio- educativi:
ISEE utente x quota massima di compartecipazione alla spesa
Compartecipazione utente
=
ISEE finale
Ai fini della suindicata formula, si intende per:
compartecipazione utenza: costo a carico dell’utenza;
ISEE utenza: è il valore dell’ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all’utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
quota massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.
2. Al di sotto di un valore definito ISEE iniziale l’utenza può essere esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi.
3. Qualora per la stessa tipologia di servizio sia possibile presentare più tipologie di ISEE verrà utilizzato, ai fini della formula sopra indicata, l’ISEE più favorevole all’utente.
4. La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro l’approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della normativa, la Giunta provvede a:
a) con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico: aggiornare le relative soglie ISEE di accesso;
b) con riferimento ai servizi di cui al co.1 aggiornare: l’ISEE finale, l’ISEE iniziale e la quota massima di compartecipazione alla spesa;
c) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell’utenza;
6. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà effettuato conguaglio tariffario entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo. Le tariffe annuali verranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio.
7. Il servizio sociale professionale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l’esonero / riduzione della quota a carico dell’utenza per i servizi sociali, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
8. Su proposta motivata del servizio sociale professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l’ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall’Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell’utenza.
9. Le tariffe dei servizi sono comunicate all’utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line nel sito del Comune.
10. L’ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell’agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente. L’ISEE corrente è valido per l’intero a.s. per i servizi scolastici, per le altre prestazioni o erogazioni contributi ha validità fino al termine dell’erogazione del beneficio e comunque non oltre il termine annuale di scadenza dell’ISEE ordinario.
11. Il Comune si riserva di chiedere ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all’ISEE già presentato;
12. Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi scolastici gli utenti presentano, un ISEE in corso di validità che sarà ritenuto valido per l’intero anno scolastico.
Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
1. L’ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al Casellario dell’Assistenza, Banca dati delle prestazioni agevolate, costituita presso l’INPS cui accedono per finalità di controllo anche l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall’errore, dal beneficio relativo all’agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un’omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all’ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell’errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l’agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L’errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all’autorità giudiziaria.
5. In caso di D.S.U. irregolare il Comune eroga le prestazioni agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l’esito non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all’Ente, verrà erogata la prestazione dopo la regolarizzazione DSU (fatto salvo quanto previsto all’art. 1 co 3).
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l’applicazione delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personale.
2. I dati forniti dall’utenza, oltre che presso la banca dati dell’INPS e l’Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli uffici competenti, al fine di determinare l’ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente, in forma anonima, anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena di esclusione dall’agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
Articolo 10 - Abrogazioni
1.A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
A. Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti Pubblici e Xxxxxxx (approvato con delibera di C.C. n. 13 del 6/2/1991 integrata con delibera di C.C. n. 53 del 8/4/91 – CAPO 2° artt. 5),6),7),8),9),11), 13) e 14);
B. Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare approvato con delibera di C.C. n. 6 del 09/01/2013;
C. Regolamento del Servizio Trasporti Sociali approvato con delibera di C.C. n. 66 del 15/06/2011;
D. Regolamento del Servizio Telesoccorso/telecontrollo;
E. Regolamento disciplinante gli interventi per l’emergenza abitativa approvato con delibera di CC. n. 139 del 20/12/2010 – TITOLO III – Contributi Economici -.
2. E’ abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.
Articolo 11 – Regolamentazione di servizi
Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.
Articolo 12- Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2016.
ALLEGATO A - SERVIZI SOCIALI
CAPO I–Servizi di accesso ed interventi di servizio sociale professionale
1. Sportello sociale
1. Lo sportello sociale garantisce ad ogni cittadino l’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi dell’Ente. La sua articolazione è la seguente:
▪ sportello sociale con accesso libero nei giorni di ricevimento del pubblico;
▪ sportello sociale telefonico con accesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario programmato;
2. L’attività dello sportello è finalizzata a:
a) Garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
b) Orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso ai servizi.
c) Attraverso l’orientamento svolge funzione di filtro in relazione a domande non complesse;
d) Osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse.
3. Quando il bisogno dell’utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d’aiuto, con l’accesso allo sportello si conclude la relazione tra utente e servizio.
4. Quando in sede di accesso allo sportello si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definito l’invio all’Unità operativa competente.
2. Segretariato sociale professionale
1. Il servizio sociale professionale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce le prestazioni di segretariato sociale professionale.
2. L’attività del segretariato sociale è finalizzata a:
e) Garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
f) Orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
g) Assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
h) Segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.ULSS. (altri Servizi Sociali territoriali: Consultori Familiari, Neuro Psichiatria Infantile – N.P.I.-, Servizi Età Evolutiva – S.E.E. -, Dipartimento Salute Mentale – D.S.M. - , Servizio Dipendenze – SER.D., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell’utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d’aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale professionale comunale.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale comunale, viene definita la presa in carico sociale.
3. Presa in carico del servizio sociale professionale
1. Xxx ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale professionale.
2. L’individuazione dell’assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell’articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell’assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale professionale per le situazioni familiari con multiproblematicità.
4. La presa in carico comporta l’apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale professionale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell’assistente sociale responsabile del caso.
3.1 Valutazione dello stato di bisogno
1. La valutazione della situazione di bisogno compete all’assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
b) incapacità di provvedere a se stessi;
c) presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano le valutazioni professionali di competenza dell’assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
a) la disponibilità personale di risorse di rete;
b) le condizioni di salute;
c) la situazione abitativa;
d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
e) la capacità di assumere decisioni;
f) la capacità economica del diretto interessato;
g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.
3. Con atto del Responsabile del Servizio competente possono essere approvati gli strumenti di ausilio professionale, che concorrono insieme al colloquio e/o alla visita domiciliare, alla valutazione professionale da parte dell’assistente sociale.
3.2. Progetto personalizzato di intervento
1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale professionale, in accordo e in collaborazione con l’utenza e/o il rappresentante legale, in un’ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.
2. Nel caso in cui l’intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le istituzioni competenti, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente ed utilizzando prioritariamente lo strumento della UVMD.
3. Il progetto deve essere sottoscritto dall’utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L’immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell’utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l’interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.
3.3 Cessazione della presa in carico
La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali, e per i progetti di affido familiare/eterofamiliare di minori);
d) decesso o inserimento in struttura.
CAPO II – Interventi per la domiciliarità
In questa sezione vengono disciplinati tutti i servizi a domanda individuale attivati a favore dei propri cittadini al fine di evitare o ritardare l’inserimento in strutture protette delle persone, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, o in situazione di disagio, agevolando la cura delle stesse presso il proprio domicilio.
4. Servizio di assistenza domiciliare
4.1 – Descrizione del servizio
0.Xx servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato “S.A.D.”, è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell’ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Il servizio si caratterizza come un insieme di interventi concreti di aiuto e di stimolo per uscire dalla "situazione problema" ed atti a favorire e mantenere l'autonomia della persona e/o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, con caratteristiche di flessibilità.
3. Il servizio domiciliare è parte integrante della rete dei servizi socio-assistenziali erogati dall'Amministrazione Comunale a favore della propria popolazione.
4. Il servizio è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato, in base alle specifiche necessità delle persone/nuclei, con gli altri servizi comunali e con i servizi dell'A. ULSS, ovvero con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi sociali territoriali.
5. Il servizio viene attuato, anche se non esclusivamente, presso il domicilio della persona.
6. Il servizio è complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, ne rinforza invece il significato, sostenendo le capacità e le autonomie esistenti anche con interventi economici per realizzare iniziative e progetti auto definiti.
4.2 - Finalità
1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
a) l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura;
d) l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e del terzo settore.
4.3 - Destinatari
1. Il servizio è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età o nuclei familiari residenti che presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico- sanitario e/o altro, con particolare attenzione ai minori in situazione di disagio.
2. Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile necessità socio-assistenziale (accertata dall’Assistente Sociale); in tal caso il costo del servizio (pari alla quota massima di compartecipazione alla spesa definita annualmente dalla Giunta Comunale, aumentata del 50%) è a carico dell’interessato.
4.4 – Diritti della persona
1. La persona viene informata, corresponsabilizzata sul progetto personalizzato d'intervento, di cui al precedente punto 3.2, che la riguarda e ove possibile verifica l'attuazione del progetto stesso; ad essa viene garantita l'opportunità di comunicare con il referente comunale del progetto anche in modo informale.
2. La persona interessata, o chi ne ha titolo, ha la facoltà di richiedere la revisione del progetto assistenziale presentando richiesta motivata all'Assistente Sociale.
4.5 – Doveri della persona
1. La persona mantiene un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti al servizio e della loro professionalità.
2. Segnala eventuali inadempienze ed irregolarità nella realizzazione del progetto d'intervento che la riguardano.
3. Attesta il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.
4. Provvede, a proprie spese, a dotarsi di ausili protesici per l'effettuazione degli interventi e/o prestazioni che la riguardano.
5. Contribuisce con il pagamento della tariffa oraria, se dovuta, così come previsto dal successivo punto 4.12.
4.6 – Strumenti di conoscenza e di valutazione del bisogno assistenziale
1. La valutazione del bisogno socio-assistenziale viene effettuata mediante l’utilizzo della scheda supporto della rete sociale SVAMA eventualmente integrata da altri strumenti professionali se ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del responsabile del servizio.
2. Il punteggio definitivo risultante dalla compilazione della scheda, rappresenta il livello di bisogno socio-assistenziale dell’utente.
3. In caso di particolari patologie o problematiche sanitarie, l’assistente sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri operatori socio-sanitari nell’ottica del lavoro di rete.
4.7 – Progetto Assistenziale individualizzato (PAI)
1. Per Progetto Assistenziale Individualizzato si intende il complesso delle elaborazioni tecniche con finalità attuative, che l’assistente sociale produce ai fini del superamento della situazione problematica individuata. Il PAI contiene:
Dati conoscitivi Obiettivi da raggiungere
Tipologia, quantità delle prestazioni da erogare o dei beni da fornire Durata del PAI il progetto si conclude o viene riformulato
Tempi e modalità di verifica;
Quota di contribuzione a carico dell’utente
Il PAI prevede al massimo un accesso al giorno. L’intervento ha di norma la durata di un’ora e comunque non potrà superare le n.2 ore, per un massimo di 26 mensili. La prestazione è erogabile dal lunedì al sabato.
4.8 - Criteri per la formulazione della lista d’attesa per l’accesso al servizio
Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l’assistente sociale redige una lista d’attesa per l’accesso al servizio. Il punteggio viene definito secondo i criteri stabiliti nell’art. 4.6. La lista d’attesa viene aggiornata costantemente con l’inserimento progressivo delle richieste istruite secondo il punteggio riconosciuto.
I casi di minori a rischio in carico al servizio sociale professionale e le famiglie che vedono al loro interno minori con grave disabilità segnalate dai servizi specialistici dell’Azienda Ulss
hanno la precedenza assoluta. A parità di punteggio, la minore capacità economica, determina la precedenza nell’ordine della lista d’attesa per l’accesso al servizio. La lista d’attesa è consultabile nei modi e nelle forme consentite nella normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione da parte dei cittadini.
In casi eccezionali, il Responsabile dei Servizi Sociali, su proposta motivata del Servizio sociale professionale, può derogare dall’applicazione dei suindicati criteri.
4.9 – Personale e tipologia delle prestazioni
1. Il S.A.D. garantisce prestazioni socio-assistenziali di:
a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.),
b) sostegno della rete familiare dell’utente;
c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. Il personale del S.A.D. è composto dalle seguenti figure professionali: ASSISTENTE SOCIALE che ha le funzioni di:
▪ istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale;
▪ collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
▪ coordinamento-programmazione e verifica del servizio; OPERATORE SOCIO-SANITARIO che ha le funzioni di:
▪ eseguire le prestazioni programmate nel Piano Assistenziali Individualizzato (PAI) con le modalità stabilite nello stesso; l’operatoresocio-sanitario opererà nel rispetto delle norme regolamentari (capitolato d’appalto, regolamento di servizio) e in conformità alla normativa vigente in materia.
▪ partecipare alle riunioni di coordinamento e verifica.
3. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o tramite cooperativa o altro Ente gestore.
4.10 - Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa oraria personalizzata, calcolata in base alla formula di cui al citato art. 7.
3. Nel caso in cui il servizio domiciliare sia rivolto a più persone presenti nel nucleo e con un unico progetto, la quota di compartecipazione oraria verrà calcolata con riferimento all’intero nucleo e addebitata ad un unico utente.
3. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.
4.11 – Contributi economici a sostegno della domiciliarità
1. In casi particolari, qualora la valutazione del servizio sociale professionale evidenziasse una maggiore efficacia dell’intervento assistenziale mediante operatori del privato/rete informale, è possibile proporre all’utente la corresponsione di un contributo economico in sostituzione della prestazione domiciliare richiesta.
2. L’ammontare dell’intervento economico non potrà superare il costo che l’amministrazione comunale sosterrebbe qualora si attuasse il PAI mediante erogazione diretta del servizio.
3. Il bisogno viene rilevato dal servizio sociale professionale come necessità assistenziale continuativa e/o complessa, per la quale si evidenzia un impiego di risorse che supera le possibilità stabilite dal vigente regolamento per l’intervento diretto da parte dell’ente.
4. La presa in carico può essere valutata anche in sede di U.V.M.D. al fine di considerare la complessità del caso e l’attivazione di tutte le possibili risorse progettuali/economiche utili al sostegno del progetto a domicilio.
5. E’ necessaria la presenza della rete familiare di supporto/care-giver o figura tutelare nominata (Amministratore di Sostegno/Tutore) in grado di amministrare a livello economico il progetto.
6. ISEE inferiore alla soglia (ISEE finale di cui all’art. 7 del presente regolamento) oltre la quale è previsto il pagamento della quota massima di compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare;
7. Sulla base del progetto assistenziale concordato tra le parti coinvolte (assistente sociale, care- giver e assistito) e su presentazione di un preventivo, il finanziamento del progetto verrà effettuato con le seguenti modalità:
- Contributo dell’utente: L’utente concorrerà con:
- a) l’indennità di accompagnamento;
- b) patrimonio mobiliare riferito al netto della franchigia così come desunto dall’ISP (indicatore della situazione patrimoniale) contenuto nell’attestazione ISEE.
- Contributi provenienti da fondi socio-sanitari di altri enti: benefici economici regionali e altre risorse economiche eventualmente percepite a scopo assistenziale (esclusa l’indennità di accompagnamento, già considerata al punto precedente).
- Contributo comunale: qualora le risorse di cui sopra non fossero sufficienti al finanziamento del progetto, il Comune concorrerà, nel limite massimo corrispondente al costo che lo stesso avrebbe sostenuto per l’erogazione diretta della prestazione del servizio domiciliare nel numero di ore massimo, salvo condizioni particolari valutate dal servizio sociale professionale.
La modalità di erogazione del beneficio sarà su base mensile e su presentazione di regolare fattura.
0.Xx progetto è uno strumento flessibile e previa verifica dell’assistente sociale, può essere modificato e/o integrato dalla stessa in accordo con l’utente prima della sua naturale scadenza.
5. Servizi di socializzazione e animazione
5.1- Finalità
La finalità del presente intervento è quello di assicurare agli anziani fragili, occasioni socio- ricreative per il mantenimento del benessere psico-fisico. Detti servizi di socializzazione vengono realizzati nei Centri Anziani del territorio ed hanno l’obiettivo di:
migliorare la qualità di vita delle persone favorendone l'integrazione nel tessuto sociale di appartenenza;
contrastare il disagio derivante da solitudine ed isolamento attraverso l'inserimento della persona in un contesto che favorisca la creazione di relazioni amicali;
fornire un supporto significativo alla famiglia di appartenenza;
fornire servizi e prestazioni che agevolino il mantenimento e/o la riattivazione delle risorse fisiche e mentali attraverso processi di integrazione e di socializzazione.
5.2 - Descrizione del servizio
Trattasi di un servizio domiciliare di tipo collettivo, rivolto ad utenti anziani autosufficienti ed in piccola percentuale parzialmente autosufficienti.
Detti servizi a supporto della domiciliarità, orientati alla socializzazione e all’animazione, vengono svolti, in collaborazione con le associazioni di volontariato, attraverso i seguenti laboratori socio-ricreativi:
1) Laboratorio “Giorni a colori” presso il Centro A. Palladio- Mira Vecchia
Il servizio è aperto, di norma 3 giorni alla settimana per tutto l’anno, salvo chiusura estiva e per le festività. Agli utenti è garantito il trasporto e il pasto. Il Centro può ospitare fino ad un massimo di 20/23 persone. La gestione viene assicurata da uno staff tecnico composto da un educatore professionale e un operatore socio assistenziale. La giornata tipo prevede accoglienza, colazione, laboratori di socializzazione e animazione, pranzo, attività libera al pomeriggio.
2) Laboratorio socio-ricreativo presso Centro Anch’io - Oriago
Il servizio è aperto, di norma, una volta alla settimana, salvo chiusura estiva e per le festività. Agli utenti è garantito il trasporto da e per il Centro. Il laboratorio si svolge al mattino ( circa2/3 ore) e può ospitare fino ad un massimo di 8/10 anziani. L’orario è così strutturato: accoglienza, colazione, laboratori a tema integrati con altri soggetti (scuole, associazioni, ecc) presenti nel territorio. La gestione viene assicurata da un educatore professionale.
3) Laboratorio socio-ricreativo presso il Centro La Bella Età – P.zza Vecchia
Il servizio è aperto, di norma, una volta alla settimana, salvo chiusura estiva e per le festività. Agli utenti è garantito il trasporto da e per il Centro. Il laboratorio si svolge al mattino (circa2/3 ore) e può ospitare fino ad un massimo di 8/10 anziani. L’orario è così strutturato: accoglienza, colazione, attività di socializzazione. La gestione viene assicurata da un educatore professionale.
5.3 - Destinatari
I servizi di socializzazione e animazione sono destinati ad anziani soli e/o in coppia o con insufficiente rete familiare autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti nel Comune di Mira.
5.4 Criteri di valutazione per l’accesso
1. La valutazione del bisogno socio-assistenziale viene effettuata mediante l’utilizzo della scheda supporto della rete sociale SVAMA eventualmente da altri strumenti professionali se ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del responsabile del servizio.
2. L’assistente sociale accerta che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in rapporto alle risorse disponibili. Le richieste sono accolte nel limite della disponibilità.
3. Nel caso in cui vi fossero più richieste di accesso ai servizi rispetto alla disponibilità, l’Assistente Sociale redige una lista d'attesa per l'accesso agli stessi nel rispetto dei criteri predeterminati dalla scheda SVAMA/Supporto della rete e utilizzando il punteggio in essa definito come “Supporto della rete sociale”.
4. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali.
5. L'Assistente Sociale può, su valutazione del singolo caso, derogare dall'applicazione dei suindicati criteri, motivando la propria decisione con relazione che rimane agli atti.
5. 5 – Disdetta del servizio
E’ possibile la sospensione temporanea motivata dei servizi, comunque per periodi non superiori a 30 giorni, oltre i quali il servizio si intende interrotto.
L’utente che intende disdire i servizi di socializzazione ed animazione deve dare comunicazione scritta al servizio sociale almeno 5 giorni prima dell’interruzione.
5.6 - Compartecipazione al costo del servizio
1. La Giunta Comunale definirà annualmente il concorso alla spesa per l’accesso ai servizi di socializzazione e animazione e al servizio di trasporto che viene disciplinato al successivo punto 7 (trasporti sociali);
2. Il costo del pasto, la cui fornitura è assicurata dall’Associazione Anziani gerente il Centro, è a carico dell’utente;
3. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.
6. Servizio SpesaInsieme
6.1 - Finalità
Questo servizio deve essere considerato anch’esso quale intervento a supporto della domiciliarità erogato dall’Ente al fine di permettere a più utenti di usufruire di un servizio collettivo di accompagnamento/trasporto per l’effettuazione della spesa. Il servizio permette la socializzazione nonché, attraverso il supporto degli operatori, il mantenimento e potenziamento dell’autonomia nella persona anziana.
6.2 - Descrizione del servizio
Il servizio viene svolto una volta alla settimana, di norma, al mattino (indicativamente dalle 9 alle 12) e prevede l’accompagnamento per la spesa per un numero massimo di 7 anziani. Il servizio è organizzato con il supporto di un operatore socio-assistenziale e con la collaborazione di personale volontario impegnato alla guida del mezzo.
6.3 - Destinatari
Il servizio SpesaInsieme è destinato ad anziani soli e/o in coppia o con insufficiente rete familiare autosufficienti residenti nel Comune di Mira.
6.4 - Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
1. La valutazione del bisogno socio-assistenziale viene effettuata mediante l’utilizzo della scheda supporto della rete sociale SVAMA eventualmente da altri strumenti professionali se ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del responsabile del servizio.
2. L’assistente sociale accerta che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in rapporto alle risorse disponibili. Le richieste sono accolte nel limite della disponibilità.
3. Nel caso in cui vi fossero più richieste di accesso ai servizi rispetto alla disponibilità, l’Assistente Sociale redige una lista d'attesa per l'accesso agli stessi nel rispetto dei criteri predeterminati dalla scheda SVAMA/Supporto della rete e utilizzando il punteggio in essa definito come “Supporto della rete sociale”.
4. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali.
5. L'Assistente Sociale può, su valutazione del singolo caso, derogare dall'applicazione dei suindicati criteri, motivando la propria decisione con relazione che rimane agli atti.
6.5 – Disdetta del servizio
E’ possibile la sospensione temporanea motivata del servizio, comunque per periodi non superiori a 30 giorni, oltre i quali lo stesso si intende interrotto.
L’utente che intende disdire il servizio deve dare comunicazione scritta al servizio sociale almeno 5 giorni prima dell’interruzione.
6.6 - Compartecipazione al costo del servizio
1. La Giunta Comunale definirà annualmente il concorso alla spesa per l’accesso al servizio di SpesaInsieme e al servizio di trasporto che viene disciplinato al successivo punto 7 (trasporti sociali);
2. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.
7. Trasporti sociali
7.1 - Finalità
Il servizio di “trasporto sociale” è inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani.
Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto.
7.2 - Descrizione del servizio
1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto di persone non in grado di raggiungere autonomamente luoghi di cura, istruzione, riabilitazione e socializzazione. L’utilizzo del trasporto sociale ha, di norma, carattere non continuativo, ad esclusione dei trasporti attivati per garantire la frequenza scolastica, l’accesso ai Centri Diurni ivi compreso i servizi di socializzazione e animazione e la SpessaInsieme.
Il servizio può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione per recarsi presso:
- strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, scuole, sia pubbliche che private; - uffici di pubblica utilità (ad es. Inps, Inail, Municipio, Sindacati pensionati ecc.)
- luoghi di interesse personale, in subordine alle destinazioni di cui ai punti precedenti.
7.3 - Destinatari
Possono usufruire di questo tipo di prestazione i cittadini residenti nel comune di Mira che siano anziani, disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno. Detti soggetti dovranno essere impediti all’uso dei mezzi pubblici di trasporto e la rete familiare di riferimento dovrà essere impossibilitata a fornire adeguato supporto.
Si precisa che rientrano nel target di utenza che può usufruire di tale servizio, utenti e nuclei familiari che non presentano problematiche socio-sanitarie complesse tali da richiedere un intervento specialistico di accompagnamento rientrante nelle prestazioni previste dal servizio domiciliare professionale.
Non possono essere in alcun modo trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali ambulanza.
7.4– Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
1. La valutazione del bisogno socio-assistenziale viene effettuata mediante l’utilizzo della scheda supporto della rete sociale SVAMA eventualmente da altri strumenti professionali se ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del responsabile del servizio.
2. Nel caso in cui vi fossero più richieste di accesso ai servizi rispetto alla disponibilità, l’Assistente Sociale redige una lista d'attesa per l'accesso agli stessi nel rispetto dei criteri predeterminati dalla scheda SVAMA/Supporto della rete e utilizzando il punteggio in essa definito come “Supporto della rete sociale”.
3. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali.
4. L'Assistente Sociale può, su valutazione del singolo caso, derogare dall'applicazione dei suindicati criteri, motivando la propria decisione con relazione che rimane agli atti.
5 . Qualora vengano escluse, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura del servizio segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato locale che collaborano con l'Amministrazione Comunale.
7.5 – Rapporti con personale volontario/associazioni di volontariato
L’Amministrazione Comunale, attraverso appositi atti amministrativi può definire rapporti di collaborazione con personale volontario/ associazioni di volontariato locale che forniscono supporto al servizio di trasporto sociale.
7.6 - Modalità di erogazione del servizio
1. Il servizio predispone un piano dei trasporti che descrive le caratteristiche della richiesta ed il tipo di trasporto necessario, specificando orari e destinazione.
2. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d’uso gratuito all’ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall’abitazione dell’utente e l’accompagnamento all’interno della struttura di destinazione.
4. Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.
5. Per cause di forza maggiore il servizio di trasporto può non essere garantito o essere effettuato con modalità diverse da quelle richieste.
7.7- Compartecipazione al costo del servizio
Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una quota che viene determinata secondo i criteri che seguono.
Si prevedono tre tipologie di compartecipazione, due a carattere forfettario ed una proporzionale al numero di chilometri percorsi come di seguito descritto:
a) quota forfettaria (andata – ritorno) per percorsi all’interno del territorio comunale;
b) quota forfettaria (andata –ritorno) per percorsi all’interno dell’area territoriale dell’Ulss 13;
c) quota chilometrica per destinazioni site al di fuori del territorio dell’azienda Ulss 13;
La Giunta Comunale fisserà, di norma annualmente, le quote di compartecipazione nonchè la soglia di esenzione al pagamento del servizio.
Le persone che utilizzano le prestazioni di trasporto garantite dalle associazioni contribuiscono con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.
Trattandosi di un intervento di servizio domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.
8. Fornitura e consegna pasti a domicilio
8.1 - Finalità
Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.
8.2 - Descrizione del servizio
Il servizio consiste nella fornitura e consegna al domicilio dell’utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
8.3 - Destinatari
1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, prive di una rete familiare di supporto.
8.4 - Tipologia delle prestazioni
1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, nel limite del possibile ed in base al tipo di contratto fatto con l’ente fornitore, oltre che compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, particolare attenzione a esigenze dietetiche specifiche, solo se documentate da apposita certificazione medica.
3. Le richieste sono accolte nei limiti della disponibilità di risorse stanziate a bilancio, dei mezzi e degli operatori disponibili per la consegna.
4. Il pasto viene fornito giornalmente nell’orario di pranzo secondo i calendari previsti nei capitolati d’appalto.
5. Nel caso in cui l’utente, in via eccezionale non necessiti della consegna del pasto a domicilio è tenuto a comunicarlo all’ufficio preposto del Comune e/o alla ditta erogatrice del servizio entro le ore 9 del giorno stesso. In caso la comunicazione non avvenga come sopradescritto, il costo del pasto verrà comunque addebitato.
8.5 – Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
1. La valutazione del bisogno socio-assistenziale viene effettuata mediante l’utilizzo della scheda supporto della rete sociale SVAMA eventualmente da altri strumenti professionali se ritenuti utili a definire la situazione e approvati con atto del responsabile del servizio.
2. Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali.
3. Nel caso in cui ci fossero più richieste di fornitura del pasto rispetto alla disponibilità di risorse verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell’Ente.
8.6 - Compartecipazione al costo del servizio
1. Il costo complessivo del servizio è composto dal costo del pasto e da una quota fissa quale concorso al pagamento del servizio di consegna.
2. È prevista una compartecipazione al costo complessivo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.
3. La quota di compartecipazione al costo complessivo del servizio viene determinata moltiplicando il numero dei pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata calcolata come specificato al punto precedente.
5. Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/1972.
9. Servizio di Telesoccorso Telecontrollo Eliminato con delibera di CC. n. del
10 - Sistemazione in alloggi pubblici a supporto dell’autonomia abitativa – “CaseCondivise”
10.1 Finalità
Il Servizio “CaseCondivise” è una delle azioni a supporto dell’autonomia abitativa e si affianca agli altri servizi di welfare rivolti alle persone in disagio psico-sociale ed economico; si pone l’obiettivo di assicurare a questa tipologia di utenza la conduzione di un’esistenza il più possibile “normale”.
10.2 Descrizione del servizio
Trattasi di alloggi pubblici, di proprietà comunale ovvero dell’azienda Ater, destinati alla convivenza temporanea di adulti, dello stesso genere, in disagio psico-sociale ed economico. La Giunta Comunale individua, sulla base delle disponibilità, gli alloggi comunali da destinare a tale servizio.
10.3 - Destinatari
Gli alloggi sono destinati ad adulti dello stesso genere in disagio psico-sociale ed economico ovvero con patologia psichiatrica, privi di rete familiare o con rete familiare non collaborante, che con le proprie risorse non riescono a garantirsi una autonomia abitativa.
10.4 – Requisiti di accesso
Per l’inserimento nel servizio “CaseCondivise” sono previsti i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, o se cittadino extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità, oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti, e residenza nel Comune da almeno due anni;
condizione di disagio accertata da parte del Servizio Sociale Professionale;
accettazione, da parte del soggetto in disagio, delle regole e degli obblighi derivanti dalla vita di comunità, dalla gestione dei servizi interni e dalla tenuta dell’alloggio, con sottoscrizione di apposito documento;
esistenza di condizioni che non creino incompatibilità con gli ospiti già inseriti.
10.5 –Inserimento nell’alloggio e tempi di permanenza
1. L'inserimento nel Servizio viene disposto in rapporto alle risorse disponibili e su insindacabile giudizio di compatibilità del Servizio Sociale Professionale.
2. All’ospite viene destinata una porzione di alloggio corrispondente ad una camera singola e agli spazi comuni, per il periodo di tempo definito nel Progetto Personalizzato di Intervento che deve prevedere periodiche verifiche.
3. La permanenza nell’alloggio può essere:
a) temporanea finalizzata al raggiungimento dell’autonomia socio-economica, come definita nel Progetto Personalizzato d’intervento. Nel caso di accertata autonomia socio-economica da parte dell’Assistente Sociale, l’ospite è tenuto a reperire altra soluzione abitativa entro 6 mesi;
b) definitiva per i soggetti per i quali il servizio sociale professionale abbia accertato e pertanto ritenga che non possano esserci altre soluzioni abitative fattibili. Il progetto personalizzato sarà comunque costantemente monitorato da parte dell’assistente sociale di riferimento e se necessario modificato e/o revocato.
4. La sistemazione sarà disposta con ordinanza dirigenziale. Il Servizio Sociale stipulerà un patto sociale con l’ospite per l’utilizzo di porzione di alloggio, nel quale vengono definiti i rispettivi diritti e doveri.
5. La supervisione sugli ospiti delle “CaseCondivise” viene effettuata da parte di un operatore sociale, individuato quale referente del servizio, che provvede a far osservare le norme di gestione dell’alloggio e, in caso di conflitto tra gli ospiti, definisce, a suo insindacabile giudizio, la controversia tra le parti.
10.6-Gestione dell’alloggio
10.6.1 - Gestione degli spazi e degli arredi
La gestione dell’alloggio è affidata:
- Per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ai competenti uffici comunali ovvero dell’azienda Ater;
- Per semplici mansioni agli occupanti.
L’ ospite che riscontri qualche malfunzionamento degli elettrodomestici e/o qualche rottura nell’arredamento/infissi è tenuto ad avvisare tempestivamente il referente comunale incaricato della supervisione per attivare gli interventi del caso.
2. All’ospite vengono consegnate le chiavi dell’alloggio, che devono essere trattate con la massima cura: in caso di smarrimento rimane a totale carico dell’ospite la sostituzione delle stesse anche per tutti gli altri ospiti.
3. Ogni ospite è tenuto a contribuire alla gestione dello stesso utilizzando gli spazi comuni con il massimo rispetto, allo scopo di non arrecare alcun pregiudizio al corretto utilizzo altrui e provvedendo, attraverso accordo o turnazione, allo svolgimento dei lavori necessari al buon uso degli spazi comuni (pulizia dei locali, piccole riparazioni varie, ecc...) e all’acquisto del materiale igienico-sanitario necessario all’ordinaria tenuta dell’alloggio (detersivi, ecc…).
4. L’utilizzo della lavatrice dovrà essere concordato con gli altri ospiti dell’alloggio ed effettuato in orari consoni.
5. Gli ospiti potranno utilizzare tutta l’attrezzatura della cucina (elettrodomestici, stoviglie, pentolame) con modalità da concordare con gli altri ospiti. I pasti saranno gestiti autonomamente dai soggetti ospiti.
6. Ciascun ospite ha l’obbligo di rispettare l’immobile e gli arredi forniti dal Comune. E’ responsabile del deterioramento e degli eventuali danni cagionati alle cose messe a sua disposizione, derivanti dal cattivo uso, dalla noncuranza o negligenza: eventuali danni dovranno essere risarciti e qualora il comportamento doloso o colposo venga reiterato o costituisca fatto più grave potrà intervenire l’immediata espulsione dall’alloggio.
10.6.2 – Norme igieniche
Xxxxxxx ospite dovrà rispettare rigorosamente le norme di igiene e provvedere alla cura personale e degli ambienti.
10.6.3 – Norme di convivenza
1. E’ fatto obbligo a ciascun soggetto di rispettare le regole di vicinato sia all’interno che fuori dell’alloggio. Qualunque comportamento che crei turbativa all’interno dell’alloggio o al vicinato, comporterà, se responsabile di alterare in modo grave la pacifica convivenza degli altri ospiti, l’espulsione dallo stesso.
2. E’ vietato fumare negli spazi comuni.
3. Dovrà essere rispettato il silenzio nelle ore notturne (dalle 23.00 alle ore 7.00).
4. Eventuali visite di xxxxxxx e/o amici che si protraggano per un tempo prolungato (più di 2 ore) dovranno essere comunicate agli altri ospiti dell’alloggio.
5. Non è ammessa l’ospitalità, neanche temporanea, di terze persone nella camera assegnata.
6. Qualora l’ospite intenda assentarsi per più giorni dall’alloggio, lo dovrà comunicare al referente. L’assenza senza avviso per oltre sette giorni, salvo che per comprovati gravi impedimenti, comporta per l’ospite la perdita del diritto al mantenimento del proprio posto nell’alloggio.
7. L’alloggio potrà essere visitato dal referente, previo preavviso agli occupanti.
10.6.4 – Pubblica sicurezza
1. L’ospite si impegna a rispettare rigorosamente le norme di pubblica sicurezza, nonché tutte le norme in materia di soggiorno degli stranieri, se del caso.
2. Il Comune può intervenire a risolvere questioni di ordine pubblico relative l’alloggio con l’intervento della Forza Pubblica.
10.6.5 – Compartecipazione al costo del servizio
1. L’assegnazione della porzione di alloggio è disposta a titolo gratuito.
2.E’ prevista una compartecipazione alla spesa, da parte di ciascun ospite inserito nel servizio, pari ai costi sostenuti dall’amministrazione comunale per le utenze. La quota massima singola di compartecipazione mensile viene definita in base alla spesa storica effettivamente sostenuta per utenze suddivisa per 12 mesi e per il numero di camere dell’alloggio.
3. L’ospite, in possesso di un ISEE superiore alla soglia di minimo vitale così come definito all’art. 18.4.1. , concorrerà alle spese per l’importo eccedente e comunque fino alla concorrenza massima di cui al precedente punto.
CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
11 - Servizio di educativa domiciliare (S.E.D.)
11.1 - Finalità
Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenere i genitori, laddove risultino in difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, sostenere direttamente il minore nelle proprie esperienze di crescita. Il S.E.D. consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
11.2 - Descrizione del servizio
Il servizio di educativa domiciliare minori consiste in interventi di supporto educativo rivolti al minore e al suo nucleo familiare e viene realizzato all’interno di luoghi e spazi a lui familiari, individuando, ove necessario, anche contesti extrafamiliari. Le prestazioni erogate devono essere relative al recupero e sostegno della relazione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà e al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore.
11.3 - Destinatari
Sono destinatari del servizio i minori che necessitano di tutela e le rispettive famiglie:
a) sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
b) destinatari di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;
c) segnalati dai servizi specialistici territoriali o da altre istituzioni pubbliche;
Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
11.4 – Personale e tipologia delle prestazioni
Il personale del S.E.D. è composto dalle seguenti figure professionali: Assistente Sociale che ha le funzioni di:
istruttoria della domanda, elaborazione e verifica del progetto individuale; collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione; coordinamento-programmazione e verifica del servizio.
Educatore Professionale (educativa domiciliare) che ha le funzioni di:
osservazione, monitoraggio e verifica della situazione familiare.
supporto individualizzato al minore: sviluppo dell’autostima, creazione di relazioni significative e soddisfacenti, promozione dell’autonomia e dell’integrazione sociale e scolastica;
sostegno educativo alle relazioni familiari; promozione delle competenze genitoriali;
supporto alla famiglia per l’integrazione sociale e territoriale; mediazione dei bisogni tra minore e famiglia;
mediazione tra famiglia e Servizi; incontri protetti.
La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (PEI) predisposto dal servizio sociale professionale. Il progetto è uno strumento flessibile che può esser modificato e /o integrato prima della naturale scadenza e contiene: obiettivi da raggiungere, tipologia e quantità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, modalità e tempi di verifica, responsabile del caso, contratto sociale sottoscritto dall’utente.
11.5 – Criteri di valutazione per l’accesso al servizio
I criteri di valutazione sono definiti in base ad una scheda di valutazione del grado di vulnerabilità del nucleo familiare, approvata con atto del Responsabile del Servizio.
Accedono prioritariamente al servizio le situazioni in cui è presente provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
11.6 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.
La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di sostegno educativo domiciliare fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all’utenza.
12 – Laboratori socio-educativi e scolastici per minori
12.1 - Finalità
Finalità del servizio è offrire sostegno alle famiglie nel percorso educativo con i figli, garantendo ai minori la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale facendo leva sull’attivazione di reti nel territorio.
12.2 - Descrizione del servizio
Il servizio prevede un intervento socio – educativo di prevenzione e sostegno ai minori con difficoltà scolastiche e/o di socializzazione, o esposti al rischio di esclusione e disagio sociale i cui nuclei familiari manifestano la necessità di un sostegno per assolvere adeguatamente al loro compito genitoriale.
12.3 - Destinatari
Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra i 6/16 anni frequentanti la scuola primaria, la scuola seconda di 1° grado e la prima e seconda classe della scuola di secondo grado, che vivono situazioni di difficoltà scolastiche, offrendo loro la possibilità di sperimentare un tempo di vita nel quale impegno scolastico e attività laboratoriali mirate sono strumenti per sperimentare un’esperienza positiva di vita e di crescita, attraverso specifiche tecniche di accoglienza, cura dei compiti e percorsi di sostegno individualizzati, momenti laboratoriali e attività motoria.
12.4 – Modalità di organizzazione del servizio
Il laboratorio è condotto da uno/due educatori con il compito di strutturare un contesto relazionale positivo, nel quale i bambini e i ragazzi si sentano liberi di esprimersi e di rinforzare la propria autostima e le proprie capacità.
Gli obiettivi da perseguire sono:
Offrire un servizio di sostegno scolastico qualificato cooperando (condivisione, monitoraggio, valutazione e verifica) con la struttura scolastica per il perseguimento di finalità comuni secondo una progettualità anche individuale;
Sostenere il minore nell’elaborazione dei vissuti emotivi rispetto alle difficoltà scolastiche e di integrazione sociale;
Facilitare l’acquisizione delle competenze scolastiche attraverso percorsi di sostegno individualizzati a partire dall’elaborazione dei propri vissuti scolastici ed emotivi, sviluppando la capacità di ascoltare se stessi e gli altri;
Offrire al minore la possibilità di scoprire le proprie potenzialità e le proprie attitudini favorendo l’aumento della propria autostima;
Mettere in atto strategie di rete al fine di favorire l’integrazione e processi di solidarietà tra soggetti (famiglie, istituzioni, associazioni…) della stessa comunità.
Le attività sono realizzate presso locali che verranno individuati dall’Ente. Nei singoli laboratori sono inseriti mediamente 8 bambini/ragazzi individuati e inviati dall’equipe minori in collaborazione con le agenzie educative e scolastiche. I gruppi, organizzati per fasce d’età omogenee. Nei laboratori potrà essere inserito, in affiancamento allo staff tecnico, personale volontario.
12.5 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.
La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di presenze al laboratorio per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all’utenza.
13. - Servizio di incontri protetti di competenza comunale
13.1 - Finalità
Il servizio è finalizzato a garantire il rispetto del diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.
13.2 - Descrizione del servizio
Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di figure professionali competenti dedicate all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli- genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall’autorità giudiziaria.
13.3 - Destinatari
Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell’autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d’accoglienza.
13.4 - Personale e Tipologia delle prestazioni
Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali competenti, ai sensi della normativa vigente, prevedendo incontri facilitati.
13.5 - Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all’utenza.
CAPO IV – DISAGIO ADULTO
14. Progetti di risocializzazione
14.1 - Finalità
Il servizio è finalizzato a:
rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario; contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l’esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l’identità professionale;
promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.
realizzare sul campo una possibilità di raccordo tra mondo del lavoro e percorso educativo;
favorire l’occupabilità (nel caso dei tirocini professionalizzanti) e promuovere l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
14.2 - Descrizione del servizio
Il progetto di risocializzazione consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo occupazionale a fini reintegrativi e/o riqualificativi, nell’ambito di normali contesti lavorativi all’interno di un percorso socio educativo individualizzato.
14.3 - Destinatari
Destinatari del servizio sono persone residenti in particolare condizione di fragilità segnalati dal Servizio Sociale e su un progetto condiviso con l’utente.
14.4 - Tipologia delle prestazioni
1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività socio- occupazionali, progettate in proprio e/o condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l’attuazione del progetto.
2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto individuale di ogni singolo utente.
3. Ogni beneficiario è assicurato presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto individuale.
4. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo viene definito con le modalità previste per i gli interventi economici ad integrazione del reddito.
5. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell’anno. L’importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell’attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.
14.5 - Compartecipazione al costo del servizio
Per il progetto di risocializzazione non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.
CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
15. Contributo per l’integrazione delle rette dei servizi residenziali per anziani e disabili
15.1 - Finalità
Il contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una risposta residenziale al bisogno assistenziale, attraverso un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.
15.2 - Descrizione dell’intervento
1. Per contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali convenzionate a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.
2. Per gli utenti disabili e anziani la valutazione dal punto di vista sociale e /o sanitario avviene all’interno dell’U.V.M.D che definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l’attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.
15.3 - Destinatari
1. Sono destinatari di contributi economici di integrazione alla retta per i servizi residenziali le persone che dimostrano:
a) una incapacità economica a sostenere in autonomia gli oneri derivanti dalla retta sociale;
b) la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata dalla UVMD ovvero disposta dall’Autorità Giudiziaria.
2. L’integrazione retta di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono sostenuti dai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.
11.5.3 bis – Modalità di accesso
1. La domanda di accesso può essere presentata:
- dal beneficiario;
- dal tutore, curatore, amministratore di sostegno;
- dal familiare che ha richiesto la nomina di amministratore di sostegno;
- d’ufficio da parte dei servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell’amministratore di sostegno.
2. La domanda deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dal servizio competente, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.. e deve essere corredata della seguente documentazione:
- Verbale dell’UVMD che attesti la necessità del ricovero e l’autorizzazione all’inserimento in graduatoria;
- Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o estremi dell'Attestazione ISEE socio sanitario residenziale;
- Documentazione relativa all’invalidità civile e indennità di accompagnamento o, in xxx xxxxxxxxx- xx, xxxxxxx dell’avvenuto deposito della domanda per la concessione della stessa; -
- Copia del decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno ove esistente, o in alternativa, estre- mi dell’avvenuto deposito del ricorso;
-Copia dell'atto di ipoteca volontaria di cui al punto 15.4 bis qualora il richiedente intenda benefi- ciare di anticipazione per il pagamento della retta (beneficiario proprietario di beni immobili o usu- fruttario anche in quota parte).
Altra specifica documentazione potrà essere prodotta e/o richiesta successivamente dall’Ufficio qualora l’ISEE non corrisponda alla condizione economica definita al momento della presentazione della domanda o qualora risulti funzionale al completamento dell’istruttoria.
15.4 – Quantificazione degli interventi economici ai fini dell’integrazione della retta.
1. Il contributo per l’integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall’utente, così determinata:
somma dei redditi del nucleo (A) così come determinata dalla Attestazione ISEE socio-sanitario residenziale;
a cui va sottratto l’eventuale contributo erogato dal Comune (B) (se inserito nella DSU);
la quota risultante (C) viene suddivisa per il parametro calcolato sul numero di componenti del nucleo così come determinato dall'attestazione ISEE socio-sanitario residenziale;
il risultato (D) sarà pari al reddito utilizzabile dal ricoverato;
da questo reddito (D) viene detratto l’importo per le spese personali
(E) del ricoverato il cui ammontare è determinato annualmente dalla Giunta Comunale;
a questo risultato (F) viene aggiunta la componente aggiuntiva risultante dall’ISEE;
a questo risultato (G) viene aggiunta qualsiasi ulteriore risorsa economica a qualunque titolo percepita derivante da trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari;
si determina quindi il reddito disponibile per il pagamento della retta (H).
la differenza tra l’ammontare della retta annuale (I) ed il reddito disponibile (H), determina la quantificazione del contributo comunale (CONTRIBUTO).
2. Qualora all’interno del nucleo familiare del ricoverato sia presente una persona con invalidità, il parametro utilizzato ai fine del calcolo dell'ISEE terrà conto della maggiorazione prevista per le persone disabili.
3. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi/indennità o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione annuale, o comunque sia variata la condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare che ha richiesto la nomina dell' Amministratore di Sostegno ovvero la direzione della struttura residenziale sono tenuti a darne comuncazione ai servizi sociali comunali.
4. Nei casi di estrema e comprovata urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all’inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con
conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell’utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente Regolamento.
5. Viene fatta salva la possibilità di compartecipazione volontaria da parte di familiari e/o terzi mediante sottoscrizione di accordo scritto e protocollato.
6. Il contributo economico per l’integrazione alla retta di ricovero potrà essere erogato anche se l’interessato viene ospitato presso una struttura, comunque convenzionata e/o accreditata, al di fuori del territorio dell’AULSS al fine di garantire la libertà di scelta prevista dalla normativa regionale. Tuttavia la retta massima da prendere in considerazione non potrà comunque superare l’importo della retta sociale convenzionata delle strutture del territorio.
7. Fatto salvo per gli utenti per i quali è stata attribuita la condizione di emergenza socio sanitaria in sede di UVMD, nessun contributo è previsto per ingressi in struttura a carattere privato.
In assenza della condizione di emergenza socio-sanitaria, il Comune potrà valutare l'erogazione di un contributo economico con le modalità previste al punto 4.11 "Contributi economici a sostegno della domiciliarità" del presente Regolamento.
8. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il famigliare che ha richiesto la nomina di amministratore di sostegno si impegnano a produrre ai competenti uffici comunali entro il 31 marzo di ogni anno, o altra diversa data indicata in apposita comunicazione, la certificazione ISEE aggiornata e altra documentazione rilevante ai fini della corretta quantificazione del contributo . In base a tale documentazione il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale ed alla conseguente determinazione della prestazione economica integrativa con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno in corso.
In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra, il Comune può interrompere la prestazione economica e ripristinarla solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della presentazione della documentazione necessaria.
15.4 bis Valutazione patrimonio mobiliare e immobiliare
1. Qualora dall'ISEE risulti un patrimonio mobiliare al netto della franchigia, lo stesso sarà utilizzato prioritariamente per il pagamento della retta e fino al suo esaurimento.
2. La presenza di patrimonio immobiliare comporta l'esclusione da eventuali contributi economici da parte dell'Ente, ad eccezione dell'abitazione principale solo se utilizzata a tal fine da uno dei componenti del nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza del contributo ovvero dalla data di ricovero in struttura.
3. In caso di presenza di patrimonio immobiliare, a fronte di insufficienti risorse economiche mensili, in alternativa all'esclusione dalla prestazione è prevista l'ipotesi di "contributo di anticipazione garantito da ipoteca volontaria sull'immobile" di cui all'art. 2810 e ss. del C.C. a favore del Comune qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta. Il valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione rapportata all'attesa di vita del beneficiario e al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo. Il Comune recupererà la somma anticipata al momento della vendita e/o passaggio di proprietà dell'immobile oggetto dell'ipoteca. La richiesta di contributo a titolo di anticipazione deve essere corredata da perizia estimativa dell'immobile oggetto dell'ipoteca. Gli oneri derivanti dall'iscrizione, dalla rinnovazione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico del beneficiario/richiedente.
15.5 - Determinazione della quota di concorso al pagamento della retta di ricovero da parte delle persone affette da patologia psichiatrica
1. Per le persone ricoverate e per le quali il costo della retta non è inserito nel Fondo di Solidarietà del Bilancio Sociale dell’A.ULSS si confermano i criteri indicati al precedente punto 15.4.
2. Per le persone ricoverate e per le quali il costo della retta è inserito nel Fondo di Solidarietà del Bilancio Sociale dell’A.ULSS si rinvia agli accordi Comuni/AULSS che devono essere adeguati alla normativa ISEE entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
16. Contributo per l’integrazione di rette di servizi semi-residenziali per persone anziane e disabili
16.1 - Finalità
1. Il contributo è finalizzato a garantire l’inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
offrire un sostegno all’utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l’integrazione sociale;
potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia e dell’identità.
16.2 - Descrizione dell’intervento
Per contributo per l’integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per adulti, anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell’utenza e liquidato direttamente all’ente gestore.
16.3 - Destinatari
1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l’utenza che necessita di prestazioni socio- educative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell’utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza, al netto di una franchigia il cui importo verrà determinato annualmente dalla giunta.
16.4 - Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.
2. Il contributo per l’integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall’utente, determinata ai sensi del precedente comma 1.
17. Contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori
17.1 Finalità
L’integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine.
17.2 Descrizione dell’intervento
1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori, definito in UVMD, liquidato direttamente all’ente gestore.
2. Per quanto riguarda i minori in struttura con progetto di tutela, si rimanda agli accordi Comuni – ULSS 13, inseriti nei piani di zona.
17.3 - Destinatari dell’intervento
Beneficiari dell’integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali per i quali c’è un progetto di tutela consensuale e/o giudiziale.
17.4 – Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali e semiresidenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del presente Regolamento, salvo il caso in cui il l’autorità giudiziaria non disponga direttamente l’ammontare del dovuto.
2. Le indennità di frequenza e /o accompagnamento percepite dal minore, concorrono al pagamento della retta.
CAPO VI – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
18. Interventi di sostegno economico
18.1- Finalità
L’intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
18.2 - Descrizione dell’intervento
1. Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e/o il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono assicurati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.
4. E consentito sospendere l’ammissione a prestazioni dei richiedenti qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.
5. La Giunta Comunale, qualora le risorse economiche a disposizione lo impongano, definisce i criteri di priorità nell'individuazione della tipologia di beneficiari e la percentuale di erogazione del beneficio.
18.3 - Destinatari
1. Destinatari dell’intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l’estensibilità ai soggetti di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio economico e sociale, in base alla valutazione del servizio sociale professionale.
18.4 - Tipologia degli interventi
Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell’utenza:
a) contributi di minimo vitale;
b) contributi ordinari;
c) contributi straordinari;
d) contributi a contrasto del disagio abitativo.
18.4.1 Contributi di minimo vitale
1. Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’integrazione del reddito delle persone che presentano una capacità economica inferiore alla
soglia di minimo vitale.1
0.Xx valore economico della soglia di accesso al contributo di minimo vitale, espressa in termini di valore ISEE, è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Accedono al contributo di minimo vitale le persone aventi diritto alla pensione sociale secondo i requisiti definiti per legge e/o certificati inabili al lavoro il cui nucleo familiare presenti una capacità economica inferiore alla predetta soglia di minimo vitale che abbiano esperito tutti gli utili tentativi presso coloro che sono giuridicamente tenuti agli alimenti in loro favore e che abbiano aderito fattivamente al progetto personalizzato.
4. Il contributo massimo erogabile, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di accesso di cui al punto 2 e il valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo annuo dovrà quindi essere moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente.
5. Il contributo viene erogato mensilmente, con revisione annuale e verifica annuale della permanenza delle condizioni necessarie per l’accesso al contributo.
18.4.2 Contributi ordinari
1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l’utenza e da questa debitamente sottoscritto. L’accesso al beneficio in parola è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è concesso di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è eccezionalmente prorogabile. Costituiscono condizioni per la proroga:
a) l’adesione fattiva al progetto personalizzato;
b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale professionale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposite schede, suddivise per area, adottate con atto del Responsabile del Servizio.
5. L’entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l’accesso ai contributi ordinari e il valore ISEE del nucleo familiare. Per determinare la soglia massima dell’importo erogabile tale differenza dovrà essere moltiplicata per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente. La
1 Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse economiche per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
quantificazione del contributo ordinario, nel rispetto della soglia massima di contributo erogabile, sarà determinata dal servizio sociale professionale che si avvale di idonei strumenti.
6. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:
a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
b) mancato raggiungimento del punteggio minimo dell’indicatore di fragilità sociale rilevato attraverso la scheda di cui al comma 4 come da allegato alla presente;
c) superamento della soglia massima di contributo erogabile così come determinata dal comma 5;
d) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.
e) beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a disposizioni di legge nazionale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio.
7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto condiviso di assistenza personalizzato, finalizzato al recupero delle risorse individuali e/o familiari, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l’obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
8. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l’interruzione del contributo.
9. In un’ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.
18.4.3 Contributi straordinari
1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:
a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
b) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
c) situazione di grave inadeguatezza dell’alloggio del nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili, adulti con patologie psichiatriche e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell’alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
d) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili, adulti con patologie psichiatriche e minori) per l’importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
e) eventuali altre necessità considerate eccezionali.
3. L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo individuata annualmente dalla Giunta Comunale.
19. Contributi a contrasto del disagio abitativo
19.1 Erogazione di contributi economici a sostegno delle situazioni di emergenza abitativa e della locazione.
19.1.1 Finalità
Per contributi finalizzati al superamento dell’emergenza abitativa si intende l’assegnazione di contributi destinati al pagamento dell’affitto al fine di prevenire sfratti per morosità e/o stipulare nuovi contratti a seguito di sfratto già eseguito e/o per altre gravi necessità alloggiative. Tale misura di contrasto all’emergenza abitativa è fondamentale per consentire alle famiglie a basso reddito di sopportare l’onere di un affitto di mercato.
19.1.2 - Destinatari dell’intervento
Tale tipologia di contributo è rivolto ai nuclei famigliari (intendendosi per nucleo famigliare anche quello composto da una sola persona) che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio abitativo:
1. abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a seguito di morosità o finita locazione;
2. famiglie prive di alloggio a seguito di calamità naturali o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale.
19.1.3 – Requisiti e modalità di accesso
I requisiti per l’accesso al beneficio economico sono i seguenti:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Mira da almeno due anni;
b) Essere titolari di un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo primario regolarmente registrato ovvero essere in fase di stipula di un nuovo contratto. L’immobile oggetto della locazione non deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8 e A9 ed il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini di secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
c) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parte di essi, per percentuali superiori ai limiti previsti in materia di accesso agli alloggi ERP;
d) Non essere assegnatari unitamente a tutti gli altri componenti il nucleo, di alloggi di E.R.P.;
e) Trovarsi in almeno una delle due condizioni di disagio abitativo descritte nel precedente art. 2;
f) Avere un reddito ISEE inferiore alla soglia di accesso ai contributi di minimo vitale di cui al precedente punto 18.4.1.
Il beneficio sarà concesso previa sottoscrizione di un “patto sociale” nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino si assume riguardo la durata dell’intervento e le azioni da mettere in atto per superare lo stato di disagio che motiva il sostegno dell’Amministrazione Comunale. In
particolare modo qualora si tratti di contributo assegnato a parziale copertura della morosità finalizzato ad arrestare il procedimento di sfratto l’effettiva liquidazione è subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di aver provveduto a sanare la parte di morosità non coperta da contributo, salvo diversa forma di rateizzazione concordata con il proprietario o avvocato mediante scrittura privata da presentare al momento della richiesta. Nel caso di nuova locazione l’interessato dovrà impegnarsi formalmente a sottoscrivere direttamente regolare contratto di affitto. Alla domanda dovrà quindi essere allegata copia del preliminare di locazione che dovrà poi essere integrata dalla copia del contratto regolarmente registrato pena la restituzione del contributo erogato.
L’entità del contributo viene determinata dal Servizio Sociale Professionale, sulla base della valutazione della situazione economica del nucleo famigliare, tenuto conto dell’ammontare della morosità e dell’efficacia dell’intervento economico. Il contributo non potrà essere superiore al 50% del canone annuo d’affitto e comunque nel limite massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, salvo particolari deroghe, proposte dal Servizio Sociale Professionale, in situazioni particolari a favore di nuclei ove siano presenti soggetti invalidi/disabili.
La durata dell’intervento economico da parte del Comune sarà determinata dal Servizio Sociale Professionale e avrà la durata massima di 12 mesi a seconda dei casi. L’intervento potrà essere prorogato per gravi situazioni sociali o di emergenza abitativa, comprovate da specifica relazione del Servizio Sociale Professionale che attesti il perdurare di tale condizione.
19.2 Contributi di solidarietà
Il contributo di solidarietà è un intervento economico finalizzato a sostenere le famiglie che versano in condizioni di gravi difficoltà economiche e sociali previsto dalla L.R.10 art. 21 “Fondo Sociale”. Il Fondo Sociale alimentato, da risorse dell’azienda Ater e del Comune, è destinato all’utenza che si trova in una delle seguenti condizioni:
- assegnatari di alloggio ERP, collocati nell’area di protezione di cui all’art. 18 comma 1 lett. A e nell’area sociale di cui all’art. 18 comma 1 lett. B numero 1 della L.R. n° 10/96;
- utenti collocati utilmente in graduatoria ordinaria per le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
2. Tale intervento è finalizzato:
a) al pagamento totale di alcuni canoni non pagati (fino ad un massimo di tre mensilità) al fine di evitare la procedura di decadenza o di sfratto;
b) a parziale copertura di una condizione di morosità, sulla base di un accordo sottoscritto tra le parti, disciplinante il rientro del debito;
c) a parziale e/o totale copertura delle spese da sostenere per la stipula di una nuova locazione;
d) al pagamento parziale e/o totale delle spese accessorie (per spese accessorie si intendono tutte le spese condominiali a carico del conduttore).
I richiedenti devono essere in possesso di un reddito ISEE inferiore alla soglia di accesso ai contributi di minimo vitale di cui al precedente punto 18.4.1 .
Il contributo massimo di solidarietà erogabile sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, salvo particolari deroghe, proposte dal Servizio Sociale Professionale, in situazioni particolari a favore di nuclei ove siano presenti soggetti invalidi/disabili.
Il contributo non può essere concesso alle famiglie occupanti un alloggio di E.R.P. sovradimensionato rispetto agli standard di Legge e qualora l’assegnatario abbia rifiutato il cambio con un altro alloggio adeguato alle proprie necessità e inoltre nei casi in cui siano state avviate procedure per la decadenza o nei casi di violazione delle norme contrattuali.