CONVENZIONE TRA L'ITALIA E TRINIDAD E TOBAGO
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E TRINIDAD E TOBAGO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO1.
Il Governo italiano e
il Governo di Trinidad e Tobago,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1 - Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne Trinidad e Tobago:
l'imposta sulle società (the corporation tax) e l'imposta sul reddito (the income tax). (qui di seguito indicate quali «imposte di Trinidad e Tobago»).
b) per quanto concerne l'Italia:
I. - l'imposta sul reddito dei terreni;
II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati;
III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
1 L. 20 marzo 1973, n. 167. Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1973, n. 116. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 19 aprile 1974; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell'art. 27 della stessa, è entrata in vigore il 19 aprile 1974 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 4 giugno 1974, n. 144).
IV. - l'imposta sul reddito agrario;
V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito;
VI. - l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
VII. - l'imposta sugli utili distribuiti dalle società. (qui di seguito indicate quali «imposte italiane»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II - Definizioni
Articolo 3 - Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Trinidad e Tobago» designa il Paese di Trinidad e Tobago; e quando è usato in senso geografico designa l'isola di Trinidad e l'isola di Tobago;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano come il contesto richiede l'Italia oppure Trinidad e Tobago;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione «autorità competente» designa:
1. per quanto concerne Trinidad e Tobago, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un negozio o altro locale di vendita;
d) un ufficio;
e) una fabbrica od officina;
f) un laboratorio;
g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata
«stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III - Imposizione dei redditi
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati ad2 essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, è ammessa in deduzione ogni ragionevole spesa sostenuta per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di beni o di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
2 Rectius «da».
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Qualora gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in «pool», ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente che abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione, ricavi profitti o redditi da tale stabile organizzazione, ogni rimessa di tali profitti dalla stabile organizzazione ad un residente dell'altro Stato contraente può essere tassata nel primo Stato contraente secondo la propria legislazione interna, ma l'aliquota di imposta applicata su tale rimessa non può eccedere l'8 per cento.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine
«interesse» non comprende alcun reddito considerato come «dividendo» ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo gli interessi provenienti da uno Stato contraente e percepiti da un ente od organismo appartenenti per intero al Governo dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possono essere tassati in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo i canoni per diritti di autore ed altri simili compensi per la produzione e riproduzione di opere letterarie, musicali, od artistiche provenienti da uno degli Stati contraenti e corrisposti ad un residente dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, musicali, artistiche, scientifiche comprese le pellicole cinematografiche o nastri video da impiegare nel campo della televisione o radio, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Spese di gestione
1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da un'impresa di detto Stato contraente ad una impresa dell'altro Stato contraente per la fornitura di servizi di amministrazione e di altri servizi personali, professionali e tecnici, quando tali pagamenti sono connessi a servizi prestati nel detto primo Stato contraente da o per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se l'impresa a cui vengono effettuati i pagamenti ha nello Stato contraente dal quale i pagamenti provengono una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i pagamenti medesimi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
Articolo 14 - Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico
1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi dall'altro Stato contraente in relazione ad attività personali, professionali o tecniche o ad altre attività indipendenti di natura similare egli può essere tassato in detto altro Stato contraente, ma soltanto in relazione a tali redditi che siano attribuibili alle sue attività in detto altro Stato contraente.
2. L'espressione «attività personali, professionali o tecniche» comprende particolarmente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando un residente di uno Stato contraente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale trenta giorni nell'anno fiscale.
Articolo 15 - Professioni dipendenti
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 - Compensi a membri dei consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni, i vitalizi e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine «vitalizio» come usato nel presente articolo designa una somma fissa pagabile periodicamente a scadenze determinate, durante la vita o durante un periodo di tempo determinato o determinabile in forza di una obbligazione ad effettuare i pagamenti in corrispettivo di una adeguata e piena prestazione in denaro o in valore equivalente.
3. Il termine «pensione» come usato nel presente articolo, designa i pagamenti periodici effettuati dopo il collocamento a riposo o la morte in relazione a servizi resi, od a titolo di risarcimento per danni subiti in connessione ad un cessato impiego.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni, pensioni o vitalizi pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Professori, insegnanti e ricercatori
1. I professori, gli insegnanti ed i ricercatori i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno applicabili soltanto se:
a) i professori, insegnanti o ricercatori visitano il Paese dietro invito del Governo, università od altri istituti di insegnamento degli Stati contraenti, e
b) l'insegnamento o la ricerca siano effettuati nel pubblico interesse, e non principalmente nell'interesse privato di qualche persona.
Articolo 21 - Studenti ed apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.
3. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente non a tempo pieno che svolge nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento della finalità non sono imponibili in detto altro Stato.
Capitolo IV
Articolo 22 - Concessione di una deduzione o di un credito
1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Nel caso di un residente dell'Italia:
l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate le imposte di Trinidad e Tobago sul reddito (non esente in Trinidad e Tobago in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:
a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Trinidad e Tobago deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Trinidad e Tobago su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Trinidad e Tobago eccedente il 30 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
3. Nel caso di un residente di Trinidad e Tobago:
fatte salve le disposizioni della legislazione di Trinidad e Tobago concernenti l'imputazione a credito sull'imposta di Trinidad e Tobago della imposta dovuta in un Paese diverso da Trinidad e Tobago (che non contrastino col principio generale in questione):
a) l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente che mediante ritenuta, sugli utili, o sui redditi derivanti da fonti situate in Italia (esclusa, per quanto concerne i dividendi, l'imposta dovuta sugli utili con i quali i dividendi sono pagati) sarà imputata a credito su ogni imposta di Trinidad e Tobago dovuta sugli stessi utili o redditi sui quali è calcolata l'imposta italiana;
b) nel caso di dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente di Trinidad e Tobago e che controlli direttamente od indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società, il credito terrà conto (oltre alle imposte italiane imputabili ai sensi della lett. a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali detti dividendi sono pagati.
4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengono prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione di imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.
Capitolo V - Disposizioni speciali
Articolo 23 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine «nazionali» designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Qualora un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI - Disposizioni finali
Articolo 27 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Port of Spain appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica3 e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Trinidad e Tobago:
con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1970 ed anni successivi;
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente all'entrata in vigore della Convenzione entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata prelevata l'imposta.
Articolo 28 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:
a) in Trinidad e Tobago:
con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento immediatamente successivo al 1° gennaio dell'anno in cui la notifica della cessazione è stata fatta;
3 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è avvenuto il 19 aprile 1974; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 19 aprile 1974 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 4 giugno 1974, n. 144).
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Port of Spain il ventisei del mese di marzo millenovecentosettantuno nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo italiano
XXXXXXXX XXXXXXX DI MONTEZEMOLO
Per il Governo di Trinidad e Tobago
F. C. XXXXXXX