CONTRATTO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO DELLA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE IN VIA SANDRO PERTINI QUARTUCCIU
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO DELLA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE IN VIA XXXXXX XXXXXXX QUARTUCCIU
I signori:
Oliviero Tidu, nato a Cagliari il 6 gennaio 1957, il quale interviene nella espressa qualità di responsabile del settore risorse finanziarie del Comune di Quartucciu – Codice fiscale 92010020920, come da Decreto Sindacale n. 3 del 13 febbraio 2015, nell’interesse del quale dichiara di agire e presso il quale è per la carica domiciliato, in esecuzione della deliberazione della
Giunta comunale n. del , Codice fiscale
XXXXXX00X00X000X, con sede in Quartucciu, via Giofra n. 1 cap. 09044 – PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, denominato in seguito “Concedente” o “Amministrazione”;
occupazione di suolo pubblico per stazione radio base di telefonia cellulare in Xxxxxxxxxx (XX) xxx. 00000, via Xxxxxx Xxxxxxx s.n.c. nel prosieguo dell’atto indicato con la parola “Concessionario”.
H3G ed il comune di Quartucciu sono anche indicate di seguito collettivamente come le “Parti” e singolarmente “Parte”
PREMESSO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 12 novembre 2002 sono state fornite direttive ai responsabili dei servizi tecnico e del patrimonio del Comune di Quartucciu relativamente alle autorizzazioni temporanee per l’installazione di stazioni radio base e antenne per telefonia mobile;
che con scrittura privata protocollo 15667 del 16 dicembre 2002 veniva concessa in locazione provvisoria con scadenza semestrale rinnovabile alla Società H3g S.P.A. una porzione di terreno di proprietà comunale parte dell’area S3 ex Serre D’Atri, sita in via Xxxxxxxx, per una superficie di circa 100,00 mq;
che sulla predetta porzione di suolo la Società H3G ha realizzato e mantenuto in esercizio un impianto di telefonia cellulare mediante sosta di un mezzo mobile carrato con apparati di telefonia cellulare e con autonomo palo porta antenne incorporato;
che con provvedimento unico n. 4 del 16 novembre 2010 è stato autorizzato lo spostamento del messo mobile carrato da via Xxxxxxxx a via Xxxxxx Xxxxxxx su un’area comunale di 80 mq (ottanta metri quadri) come individuata nell’elaborato grafico allegato al presente atto (Allegato A);
che con atto della Giunta comunale n. del è stata deliberata la concessione alla società H3G S.p.A. di suolo pubblico finalizzata al mantenimento in esercizio, nella stessa porzione di terreno sopra indicata,
dell’impianto di telefonia cellulare come sopra descritto ed è stato approvato lo schema del presente atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto nonché presupposizione comune.
ARTICOLO 2
ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti stabiliscono concordemente di risolvere, per mutuo consenso, ai sensi degli artt. 1321 e 1372 c.c., la scrittura privata prot. 15667 del 16.12.2002, di cui alle premesse, ed ogni integrazione e/o variazione alla suddetta a far data dalla stipula del presente atto.
Le parti dichiarano, a tale proposito, di non avere nulla a pretendere né dall’una né dall’altra parte ad alcun titolo, salvo eventuali conguagli derivanti dal pagamento anticipato dei canoni da parte di H3G S.p.a. per i quali la stessa provvederà ad emettere nota contabile di addebito al fine di recuperare il maggior importo corrisposto al Concedente. L’eventuale recupero sarà effettuato mediante riduzione dell’importo del primo canone utile.
ARTICOLO 3 OGGETTO
Il Concedente nella sua qualità di proprietario, assegna in concessione al Concessionario che accetta il lotto di terreno di proprietà comunale sito in Quartucciu (Ca) – CAP 09044, via Xxxxxx Xxxxxxx su un’area comunale di
circa ottanta metri quadri (di seguito, “Porzione Concessa”), parte del Foglio
10 Mappale 1524 al N.C.T. del medesimo Comune, come individuata nell’elaborato grafico allegato al presente atto (Allegato A) e negli atti allegati al provvedimento unico n. 4 del 16 novembre 2010, per il mantenimento in esercizio della Stazione Radio Base per telefonia cellulare realizzata dalla H3G S.p.a. mediante sosta di un mezzo mobile carrato con apparati di telefonia cellulare e con autonomo palo porta antenne incorporato. Il citato elaborato grafico sub Allegato A sottoscritto dalle Parti , costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito “Concessione”). Le parti precisano e si danno reciprocamente atto, che la presente Concessione di suolo pubblico non rientra nel campo di applicazione delle locazioni, vuoi per quanto riguarda le regole generali della locazione, vuoi per le disposizioni della legge speciale 392/78. Onde rimangono inalterati e impregiudicati i diritti del Concedente in ordine alla sua supremazia, polizia, autotutela, esecuzione coattiva e sanzionatoria nonché ogni altra tutela giurisdizionale.
Il Concedente garantisce al Concessionario la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa ed alle relative vie di accesso del personale dipendente del Concessionario o di personale da esse incaricato, munito di chiavi, per compiere ogni necessità di manutenzione o di servizio dell’impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Art. 4.
Il Concedente conferma che sulla Porzione Concessa non insistono diritti personali o reali di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa.
ARTICOLO 4 DURATA
La durata della Concessione è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data del . Alla scadenza naturale della concessione, la stessa è rinnovabile previa adozione di nuovo atto deliberativo.
ARTICOLO 5
ESERCIZIO ATTIVITA' E DESTINAZIONE PORZIONE CONCESSA
Per il concreto esercizio dell'attività di fornitura del servizio pubblico di comunicazioni elettroniche, il Concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi comunque denominati prescritti dalla vigente normativa in materia.
L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dal bene concesso ed anche per il mancato uso contrattuale.
Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Concessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.
Il Concedente prende atto che la Porzione Concessa sarà utilizzata dal Concessionario per il mantenimento di un impianto per telecomunicazioni anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni. Il Concessionario potrà effettuare sulla Porzione Concessa, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici
e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell’impianto od ai fini dell’aggiornamento tecnologico dell’impianto medesimo.
ARTICOLO 6 CANONE
Il canone di concessione complessivo, viene fissato in € 8.500,00 (ottomilacinquecento) annuali oltre IVA (se prevista).
Tale importo sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro 4.250,00(euro quattromiladuecinquanta) oltre IVA (se prevista) ed i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto avente Codice Iban XX00X0000000000000000000000 intestato al Comune di Quartucciu.
Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal .
Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della legge n° 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della presente Concessione. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT sarà assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.
Il mancato pagamento del canone di concessione oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza, comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, soltanto dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del Concessionario, di diffida ad adempiere inviato a
mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento. L’”eventuale” decadenza della Concessione dovrà essere comunicata in forma amministrativa, a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata.
Eventuali contestazioni mosse da parte del Concessionario nei confronti dell’Amministrazione comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del detto canone nei termini stabiliti.
E’ espressamente vietata ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dalla presente Concessione.
ARTICOLO 7
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale e dell'impianto e annessi, tale da non consentire l'accesso ad estranei.
Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, l'apposita segnaletica di sicurezza comprendente: la segnalazione di apparecchiature sotto tensione elettrica, l'esposizione a campi elettromagnetici e ogni altra indicazione prevista dalla normativa sulla sicurezza.
Il concessionario è tenuto alla verifica periodica degli impianti di terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell’impianto;
Le opere di innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto che si rendessero necessarie, potranno essere eseguite, a cura e spese del concessionario.
ART. 8
CESSIONE DELLA CONCESSIONE
IL Concessionario ha facoltà di cedere, anche parzialmente, il presente Concessione o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, a società controllanti e controllate nonché ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni. L’Amministrazione autorizza sin d’ora la cessione della Concessione, anche parziale, solo nel caso in cui la porzione di terreno concessa venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali è stata concessa. La Concessione resterà valido anche in caso di modifiche societarie del Concessionario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
Il Concessionario si impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni eventuale modifica societaria, entro 15 giorni dall’atto, trasformazione, fusione, scissione, scorporo o cessione di azienda o ramo di azienda, ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci .
ART. 9 RESPONSABILITÀ
Il Concessionario manterrà sollevato ed indenne il concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell’utilizzo e della gestione dell’impianto di telefonia, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo del Concessionario medesimo, obbligandosi in tal caso ad intervenire in maniera diretta ed a proprie spese per qualsiasi azione anche legale sollevata al concedente da parte di terzi.
Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo del Concedente che possano derivare all’impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.
Il Concessionario sarà responsabile per gli eventuali danni arrecati ad impianti preesistenti attribuibili a dolo o colpa dello stesso.
Art. 10
REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate per:
- uso improprio della porzione di terreno concessa;
- realizzazioni di lavori di manutenzione straordinaria, di miglioramento o ampliamento delle superfici e dei locali, realizzazioni di cubature edilizie, vani tecnici, modifiche dell'impianto antenna di telefonia in assenza delle preventive autorizzazioni comunali;
- mancato pagamento del canone o ritardo nel pagamento dello stesso oltre 90 giorni dalla scadenza stabilita nell'art. 6 del presente atto;
− qualora l’Amministrazione abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione; in tal caso devono essere comunicati al concessionario i motivi di pubblico interesse, assegnando allo stesso un termine per eventuali controdeduzioni.
E' espressamente riconosciuta la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno con preavviso di tre mesi precedenti alla data in cui il rilascio della Porzione Concessa dovrà avere esecuzione. Il Concedente si impegna comunque a mettere a disposizione del Concessionario, ove possibile, una diversa area comunale al fine di garantire la continuità del servizio pubblico offerto dal Concessionario.
ART. 11
RECESSO DEL CONCESSIONARIO
È data facoltà al concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all’Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore a sei mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, senza che possa essere riconosciuto al Concedente alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
Art. 12 RICONSEGNA
Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata della Concessione medesima, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare la Porzione Concessa libera da impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti. Lo stesso è inoltre tenuto alla rimessione in pristino dell'area.
Per ogni caso di ritardato rilascio, il concessionario è tenuto a pagare un'indennità di occupazione pari all'ultimo canone applicato fino alla effettiva riconsegna della Porzione Concessa.
Art. 13
SUBORDINAZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto e pattuito con la presente concessione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, se ed in quanto applicabili, ed alle leggi in materia di concessione di beni demaniali e ad ogni altra legge vigente applicabile alla fattispecie.
ART. 14
SPESE DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese relative al presente atto per diritti, bolli e sua registrazione, sono a cura del Concessionario. Il Concessionario, anche per mezzo di terzi da esso incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
Art. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell’integrale esecuzione della presemte Concessione.
Le Parti autorizzano altresi il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione alla Concessione e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui a D.lgs 196/03.
Art. 16 ELEZIONE DEL DOMICILIO
Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso:
il Concessionario trezzano sul Naviglio (MI), via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 1 – CAP 20090 – PEC: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.x0x.xx
Il concedente: Quatucciu (CA), via Nazionale n. 127, CAP 09044 – PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
I Signori Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx (Procuratori Speciali della società H3G S.p.A. ) dichiarano di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal Certificato del Casellario Giudiziale agli atti dell'Ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di Quartucciu: Sig.
Il Concessionario: Sig. _
Le Parti sottoscrivono per accettazione incondizionata i soprastanti articoli, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., nonché per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente atto.
Per il Comune Di : Sig.
Il Concessionario: Sig.