REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
SOMMARIO TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento Art. 2 – Definizioni
Art. C - Concessione
Art. 4 - Domanda di concessione
Art. 5 - Procedimento amministrativo Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
Art. 7 - Occupazioni esenti da concessione Art. 8 - Requisiti del concessionario
Art. 9 - Durata della concessione Art. 1o - Condizioni di concessione
Art. 11 - Obblighi e oneri del concessionario Art. 12 - Trasferimento della concessione Art. 1C - Rimozione dell’occupazione
Art. 14 - Revoca-sanzione
Art. 15 - Sospensione e revoca della concessione Art. 16 – Decadenza
Art. 17 - Rinuncia alla concessione
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
Art. 18 - Localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione
Art. 19 - Occupazioni con dehors
Art. 2o - Occupazioni con strutture chiuse
Art. 21 - Disposizioni per l’installazione di tende sulle facciate degli edifici
Art. 22 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili
Art. 2C - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati Art. 24 - Occupazioni per l’erogazione di pubblici servizi
TITOLO III - CANONE
Art. 25 - Canone
Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale
Art. 27 - Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone Art. 28 - Tariffa del canone di concessione
Art. 29 - Coefficienti di correzione della tariffa base
Art. Co - Riduzioni tariffarie e incrementi concessione per Cortona Centro Art. C1 - Esenzioni dal pagamento del canone
Art. C2 - Pagamento del canone
Art. CC - Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone e dell’indennità Art. C4 - Cauzione
TITOLO IV – OCCUPAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEGLI ARTISTI DI STRADA
Art. C5 - Definizioni e tipologie
Art. C5 - Individuazione aree, postazioni, orario Art. C7 - Durata delle concessioni
Art. C8 - Utilizzabilità dell’area concessa
Art. C9 - Modalità di assegnazione delle postazioni per occupazioni annuali
Art. 4o - Requisiti per l’accesso all’elenco delle postazioni annuali Art. 41 - Domanda di partecipazione
Art. 42 - Documentazione, ammissione, approvazione dell’elenco e assegnazione delle postazioni
Art. 4C - Domanda di occupazione annuale
Art. 44 - Definizione del coefficiente per l’applicazione del canone
Art. 45 - Occupazioni temporanee - Requisiti per l’ottenimento di un permesso su postazione “libera per fare spettacolo”
Art. 46 - Obblighi relativi all’espletamento delle attività Art. 47 - Subentro, sospensione e revoca della concessione Art. 48 - Elenco delle postazioni e disposizioni finali
TITOLO V – NORME DI ARREDO URBANO
Art. 49 - Disposizioni generali sugli arredi Art. 5o - Dehors
Art. 51 - Gazebo
Art. 52 - Pedane ed elementi di protezione Art. 5C - Tavoli e sedie
Art. 54 - Ombrelloni a servizio di attività commerciali Art. 55 - Fioriere e vasi
Art. 56 - Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne Art. 57 - Insegne e simili
TITOLO VI – OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E PER RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI
Art. 58 – Manifestazioni a carattere commerciale su area pubblica
Art. 59 – Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili
TITOLO V - SANZIONI
Art. 6o - Sanzioni
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina:
a) le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile del Comune di Cortona, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti;
b) le occupazioni delle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio sia di fatto che costituita nei modi e termini di legge e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, fatta salva l’esistenza del nulla osta preventivo rilasciato dall’Ente proprietario della strada.
c) l’applicazione del relativo canone, istituito ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” (nel seguito: decreto legislativo n. 446/1997). Esso stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.
2. Per le seguenti aree il presente Regolamento si applica solo in quanto non dispongano diversamente le norme che ne disciplinano specificamente l’utilizzo:
a) aree cimiteriali;
b) posteggi destinati all’attività di commercio sulle aree pubbliche;
c) aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante;
d) aree di pertinenza di edifici del patrimonio comunale, sia disponibile sia indisponibile;
e) aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli;
f) passi carrabili.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per spazio pubblico il suolo o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati, purché vi sia servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;
b) per occupazione l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, con o senza titolo legittimante o concessione;
c) per concessione il provvedimento amministrativo con il quale il Comune mette a disposizione di un soggetto una porzione dello spazio pubblico, affinché per un tempo limitato possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per sua natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obblighi a cui è subordinata l’occupazione;
d) per concessionario il soggetto – persona fisica o giuridica – titolare della concessione;
e) per canone il corrispettivo economico che il concessionario è tenuto a pagare al Comune per l’occupazione;
f) per indennità il corrispettivo economico che è tenuto a pagare al Comune chi realizza occupazioni dello spazio pubblico senza averne ottenuto la concessione;
g) per chiosco qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un’attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un’attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;
h) per dehors l’area all’aperto, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico (bar, caffè, ristorante, ecc.), attrezzata con tavoli e sedie, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali tende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradiatori di calore o refrigeranti, vasi o fioriere, e simili, ove viene effettuato il servizio di somministrazione alla clientela;
i) per gazebo si intende l’insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili con autonoma copertura, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o di uso pubblico, finalizzato esclusivamente al soggiorno all’aperto ed al ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o comunque che somministri bevande ed alimenti.
j) per struttura chiusa la struttura, in qualsiasi materiale realizzata, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che consente la chiusura perimetrale anche se parziale e/o asportabile nel periodo estivo e la copertura di una porzione dello spazio pubblico;
m) per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;
n) per mestiere girovago od ambulante l’attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante.
o) per occupazione temporanea l'occupazione concessa, per un periodo occasionale, inferiore a 365 giorni, in base ad una concessione con effetto temporaneo;
p) per occupazione permanente l'occupazione concessa, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno e per un massimo complessivo di anni dieci, per concessioni di aree mercatali rilasciate a titolari di posteggio fisso produttori e non produttori oppure ancora per concessioni pluriennali aventi durata di almeno sessanta giorni, ricorrente negli anni successivi;
q) per tariffa la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone.
2. In ogni caso l’occupazione di suolo pubblico con qualsiasi struttura deve essere conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica del Comune.
Art. C - Concessione
1. Lo spazio pubblico costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina ed è naturalmente destinato alla sua piena fruizione da parte di ogni abitante. La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è pertanto atto discrezionale del Comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso. La concessione è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, di tutela e decoro ambientale, di protezione della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, di rispetto dell'interesse pubblico preminente. Nel caso in cui vengano meno le suddette condizioni, la concessione può essere in ogni momento revocata, nei modi previsti dai successivi art. 14 e 15.
2. Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate al preventivo ottenimento di concessione, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7.
3. Nella concessione sono indicati:
a) la superficie e le caratteristiche dell’area concessa;
b) l’uso a cui l’area può essere destinata e gli oggetti che vi si possono collocare;
c) i giorni e l’orario dell’occupazione;
d) la durata del provvedimento;
e) l’importo della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario;
f) le condizioni a cui è subordinata la concessione;
g) gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.
h) la tipologia di attività svolta nell’area concessa;
4. Sono abusive le occupazioni effettuate:
a) senza concessione;
b) l'occupazione non rimossa alla sua scadenza ;
c) quando la concessione è stata revocata o sospesa;
d) quando la concessione è decaduta o cessata.
5. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso redigendo apposito verbale corredato da documentazione fotografica ed ove occorra rilievi planimetrici atti a documentare l’occupazione suddetta.
6. Il verbale redatto dal pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, entro il giorno successivo, all’Autorità competente a disporre la rimozione degli elementi che costituiscono l'occupazione abusiva. In tal caso, in base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile ed ogni altra norma di riferimento, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
7. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l’accertamento, è consegnato in copia all’Ufficio Tecnico e Ufficio Tributi per i provvedimenti conseguenti.
8. Qualora, a seguito del verbale di accertamento, l'occupazione abusiva in questione, fosse oggetto di regolare richiesta di concessione per uno o più periodi successivi, si procederà, ove possibile, ad emettere regolare concessione e conseguentemente non si procederà alla rimozione dell'impianto costituente l'occupazione originariamente abusiva.
9. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
10. Qualora il trasgressore non provveda alla regolarizzazione dell’occupazione, l’ufficio provvede alla confisca delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 ed alle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione qualora la tipologia di occupazione abusiva od occupazione difforme dall’autorizzazione rilasciata, sia in contrasto con i vincoli e le prescrizioni dallo stesso previste (art. 20, commi 4 e 5 D.Lgs. 285/92 ed ulteriore normativa di settore).
11. Sono irregolari le occupazioni effettuate eccedendo la superficie dell’area concessa in uso ovvero senza rispettare i contenuti e le prescrizioni della concessione.
12. Il concessionario di spazi pubblici deve essere sempre in grado di esibire, nel corso dell’occupazione, l'atto di concessione alle autorità incaricate dei controlli.
Art. 4 - Domanda di concessione
1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è necessario presentare domanda indirizzata al SUAP per quanto previsto dal DPR 160/10 (attività produttive o pubblici esercizi) o all’Ufficio Polizia Municipale, per gli altri casi. Le domande saranno essere inviate per gli adempimenti di cui al presente regolamento all’Ufficio Tributi del Comune di Cortona.
2. La domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) ubicazione e delimitazione cartografica della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
e) durata e giorni dell'occupazione;
f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
h) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
i) impegno a pagare il canone determinato secondo le tariffe vigenti, oltre alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto, per la particolare occupazione;
j) indicazione obbligatoria del recapito telefonico, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.
3. Il contenuto della domanda e gli allegati obbligatori sono stabiliti dal dirigente del settore competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative all’occupazione dello spazio pubblico.
4. La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell’occupazione, non inferiore comunque, per le occupazioni di durata pluriennale a 60 giorni, per quelle temporanee a 20 giorni e a 5 giorni lavorativi nel caso di autorizzazioni relative a piccole occupazioni effettuate da associazioni o altri organismi non a fini di lucro a condizione che queste avvengano su una delle postazioni già predeterminate, salvo quanto disposto per le occupazioni d’urgenza.
5. In casi di documentata urgenza, tale termine potrà essere ridotto ad insindacabile giudizio dell’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione;
6. Nel caso in cui l’occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel comma precedente si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione originaria.
7. In allegato alla domanda, devono essere prodotti gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione ed i relativi bolli e diritti di segreteria, qualora dovuti.
8. La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
9. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.
Art. 5 - Procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici ha inizio dal momento del ricevimento della domanda da parte del Comune, quale che sia la modalità di presentazione scelta dal richiedente.
2. L’intera istruttoria è assegnata all’Ufficio Polizia Municipale, il quale provvede al reperimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati da altri Enti, ufficio o soggetti coinvolti, nonché a svolgere dettagliate valutazioni in tema di sanzioni, interesse pubblico ed eventuale esercizio del potere di autotutela. Su tali atti il servizio di PM può avvalersi, anche con funzioni consultive e/o pareri preventivi, di valutazioni complessive del Segretario Generale.
3. Il procedimento deve, di norma, concludersi almeno quattro giorni prima dell’inizio dell’occupazione salvo le piccole occupazioni di cui all’art. 4 comma 4.
4. La Polizia Municipale, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda ad integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;
c) esamina la domanda, tenendo conto - in particolare - degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale ed edilizio (con particolare riferimento ad occupazioni relative a chioschi, edicole, dehors, gazebo e occupazioni di marciapiedi con merce esposta, ponteggi ed altre strutture mobili o infisse al suolo);
d) acquisisce il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di conferenza dei servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla Legge 07/08/1990 n. 241.
e) rilascia, all’esito di tale istruttoria, il titolo legittimante, oppure formula il diniego.
5. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione si applica l’ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché sia completa di tutti gli elementi prescritti.
6. Per le pratiche relative ai procedimenti di cui al DPR 160/10 le fasi di cui al punti a-b- e del comma 4 sono svolte dal SUAP secondo le tempistiche in esso richiamate.
7. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
8. Il completamento dell'istruttoria si realizza tramite il rilascio della concessione oppure con il diniego della concessione stessa.
9. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere, e del termine per la presentazione del ricorso.
10. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.
11. Sono consentiti, al verificarsi di casistiche di potenziale contenzioso o contrapposti interessi relativi a rilascio/revoca/sospensione, contraddittori o coinvolgimenti dei vari soggetti interessati alla vicenda, incanalando tali valutazioni dentro procedimenti amministrativi specifici con termini assegnati dall’Ente. Resta ovviamente inteso che la determinazione finale, contemperando i vari interessi espressi e nell’ottica dell’interesse pubblico, resta di competenza dell’Ente.
Art. 6 - Occupazioni d’urgenza
1. E’ consentita l’occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni d'emergenza e per garantire la pubblica incolumità.
2. In tal caso l'interessato deve darne immediata comunicazione all’ufficio incaricato, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell’occupazione, la superficie dell’area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell’urgenza. L'occupante ha l'obbligo di presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. Il Settore competente rilascerà successivamente la concessione allorché sia verificata la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso contrario intima la rimozione immediata dell’occupazione che verrà sanzionata come abusiva.
Art. 7 - Occupazioni esenti da canone
1. Sono esenti dal canone, purché non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, le seguenti occupazioni:
a) occupazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili o del verde, di durata non superiore a 8 ore e purché non comportino la soppressione di posteggi di sosta per veicoli. Nel caso in cui l’occupazione descritta comporti l’occupazione dei citati posteggi, l’occupazione medesima necessita di concessione e l’istanza va presentata 20 giorni prima della effettiva occupazione.
b) occupazione delle aree appositamente destinate dal Comune alla sosta dei mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e cose;
c) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori e interventi commissionati dal Comune di Cortona;
d) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate con balconi, bow-windows, cornicioni ed altri elementi strutturali degli edifici aggettanti sul suolo pubblico.
2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai soggetti che sono stati beneficiari di contributi da parte dell’amministrazione comunale di cui al regolamento per la concessione del patrocinio negli ultimi 3 anni e le occupazioni derivanti da eventi storici e/o culturali che il Comune non gestisce direttamente ma ne è partner nell’organizzazione.
Art. 8 - Requisiti del concessionario
1. Le concessioni per l’uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti e ai membri della compagine sociale, se persona giuridica, dei requisiti previsti dalla legge:
a) se l’occupazione concerne un’attività economica:
- il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell’attività stessa;
- l’immunità da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
- l’immunità, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;
b) in tutti i casi:
- l’insussistenza di debiti
• derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Cortona, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;
• derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Cortona, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all’unità immobiliare di cui l’occupazione costituisca eventuale pertinenza.
• di qualunque natura, verso l’Amministrazione Comunale o proprie società inhouse,
qualificabili come somme certe,liquidi ed esigibili.
- pur in presenza di debiti, per le tipologie appena indicate, la concessione è possibile laddove il richiedente ottenga dall’Amministrazione un piano di rateizzazione del debito suddetto, preceduto dal riconoscimento formale del debito e rispetti l’attuazione di quanto concordato
2. I requisiti del presente articolo possono essere autocertificati dal concessionario in sede di domanda.
Art. 9 - Durata della concessione
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le concessioni permanenti possono essere rilasciate anche con durata pluriennale, entro i seguenti limiti massimi calcolati dalla data di rilascio della concessione:
a) 3 anni per i dehors e altre occupazioni come bacheche, telai, vetrinette e simili;
b) 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari;
c) 10 anni per le strutture chiuse.
3. Per le concessioni afferenti alle attività di commercio su area pubblica si rimanda alla specifica normativa in materia.
4. In caso di occupazione connessa ad immobile comunale la durata della concessione non può superare la scadenza della concessione o locazione dell’immobile.
Art. 1o - Condizioni di concessione
1. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione;
c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
d) con addebito al concessionario delle spese relative a canone, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.
2. La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, per la tutela del bene monumentale e paesaggistico su indicazione della Soprintendenza e, più in generale, dell'interesse pubblico.
3. Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal concessionario, anche se non sono riprodotte nella concessione.
4. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza, senza alcuna forma di rinnovo tacito.
5. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione di suolo pubblico o per morosità relative ad altri tributi comunali non riconosciute all’art.8 punto (b).
7. In caso di diniego al rilascio della concessione, il Comune deve comunicare al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. In caso di morosità nel pagamento della COSAP permanente o temporaneo per un periodo superiore a dieci giorni dalla data di scadenza, il Comune intima al concessionario dell’autorizzazione permanente o temporanea la rimozione immediata degli elementi di occupazione (smantellamento delle opere realizzate e pulizia dell’area) e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
9. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede al versamento delle rate concordate, nell’osservanza del piano stabilito.
10. Nelle occupazioni del suolo pubblico con dehors deve essere autocertificata la conformità urbanistica dell’immobile ove si svolge la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Art. 11 - Obblighi e oneri del concessionario
1. Il concessionario deve:
a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
b) riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso, nel rispetto delle necessarie procedure concessorie;
c) mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante;
d) aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro;
e) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
f) evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni;
g) provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
h) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di rimessa in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
i) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
l) mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata collocazione di tale segnaletica può causare;
m) richiedere, qualora sia necessario, contestualmente alla suddetta domanda di occupazione di suolo pubblico la relativa richiesta di Ordinanza alla Polizia Municipale per modifica temporanea della disciplina della circolazione o della sosta.
2. Con la concessione il Comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l’adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.
Art. 12 - Trasferimento della concessione
1. La concessione è personale e incedibile. Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
Per il commercio su area pubblica si rimanda alla specifica normativa in materia.
2. Nel caso di occupazione relativa allo svolgimento di un’attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura a proprio favore della concessione per la sola durata residua, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso e di possedere i requisiti indicati all’art. 8. Nei casi diversi dall’occupazione relativa allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua, chi possa dimostrare di avere acquisito i diritti reali connessi con l’oggetto della concessione.
3. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo a condizione che il subentrante abbia preventivamente presentato domanda per la voltura della concessione. Il pagamento del canone decorrerà dalla data di inizio dell’occupazione.
4. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento del canone relativo ad annualità pregresse o a rate maturate dell’annualità in corso, la voltura della concessione a favore del subentrante può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso concessionario subentrante.
5. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.
6. Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.
7. Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.
Art. 1C - Rimozione dell’occupazione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (indicato nel seguito come Codice della Strada), concernenti l’occupazione della sede stradale e relative sanzioni, nel caso di occupazione abusiva il Comune ordina al trasgressore la rimozione degli oggetti collocati nello spazio pubblico, assegnando un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a 30 giorni.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile.
Art. 14 - Revoca-sanzione
1. La concessione diversa dai passi carrabili e da forniture di pubblici servizi è revocata:
a) per n. 2 violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
b) per n. 3 violazioni delle prescrizioni della concessione, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
c) per n. 4 irregolarità nel pagamento del canone, o di rate di esso, nel corso della concessione, cui abbia fatto seguito avviso di accertamento saldato entro i termini previsti dalla legge;
d) per omesso pagamento del canone totale o parziale non sanato a seguito di avviso di accertamento.
e) in ogni altro caso in cui, per la gravità delle violazioni ovvero per la loro connessione con altre violazioni a carattere edilizio, urbanistico, ambientale, di ordine pubblico o relative alla sicu- rezza in generale, sussiste un interesse pubblico alla rimozione dell’occupazione, anche in re- lazione ad altri complessivi comportamenti dell’attività, da valutare caso per caso.
Art. 15 - Sospensione e revoca della concessione
1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale.
2. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l’occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il canone.
3. La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il Comune, nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio all’esecuzione di lavori non differibili su immobili direttamente o indirettamente interessati dall’occupazione stessa.
4. La revoca dà diritto al solo rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. La concessione è, inoltre, revocata nel caso di decesso del titolare ove non abbia avuto luogo un nuovo rilascio della concessione ai sensi dell’art. 12. a nome degli eredi o aventi diritto.
Art. 16 - Decadenza ed estinzione.
1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente art. 8. Decade inoltre dal diritto di proseguire l’occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella concessione. Per il commercio su area pubblica si rimanda al dettato normativo dell’art 108 della
L.R.T 28/2005.
2. In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.
3. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a. Il mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-amministrative di cui al comma 2 dell'articolo 10, previa diffida a rimuovere la violazione;
b. La mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
c. L'uso improprio del suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione.
4. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b);
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
Art. 17 - Rinuncia alla concessione
1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.
2. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
Art. 18 - Occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione
1. L’occupazione del suolo pubblico con dehors è concessa ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. In caso di chiusura dell’esercizio per più di una settimana lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane salvo anche quanto previsto dall’art.19 comma 5 lettera h.
Art. 19 - Occupazioni con dehors
1. I dehors devono essere realizzati:
a) in modo che gli arredi si inseriscano armoniosamente nell’ambiente circostante;
b) collocando tavoli e sedie in maniera tale che restino all’interno del perimetro dell’area assegnata, anche in presenza di avventori.
2. L’occupazione dello spazio pubblico con dehors è concessa nel rispetto del Codice della Strada e delle seguenti prescrizioni:
a) il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci e la sua dislocazione deve essere valutata dando assoluta priorità alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
b) l’utilizzo del dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione del dehors, in relazione all'ambito in cui lo
stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
c) l’atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all’interno del locale.
d) le pedane del dehors devono essere smontate almeno una volta l’anno al fine di poter effettuare la pulizia del suolo
3. L’occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all’esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza) e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza), in modo che gli spazi occupati risultino direttamente connessi con i locali dell’esercizio senza soluzioni di continuità. In caso di richieste di concessione tra loro concorrenti, prevale quella relativa ad occupazione conforme al criterio di adiacenza, rispetto a quella conforme al solo criterio di prospicienza e, in ulteriore subordine, l’occupazione con la maggior parte conforme ai predetti criteri. Compatibilmente con gli spazi a disposizione e criteri generali si dovrà tendere alla contemperazione delle istanze contrapposte. A parità di requisiti, la concessione viene rilasciata a rotazione fra i richiedenti.
4. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, l’occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all’esercizio. In tal caso, qualora gli spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali, alla domanda di concessione dovrà essere allegata l’autorizzazione delle attività e dei frontisti interessati; in presenza di uno spazio libero o corridoio di almeno 3 metri non è necessaria l’autorizzazione del frontista. Qualora le stesse aree non prospicienti vengano richieste da più esercizi la concessione potrà essere rilasciata per i soli spazi di cui al precedente comma 3, salvo specifico accordo fra le parti che dovrà essere formalmente presentato al momento della domanda di concessione.
5. Fatto salvo quanto previsto nel TITOLO V del presente Regolamento, le occupazioni con dehors od ogni altra tipologia che avvengono all’interno della zona denominata “ Cortona Centro”, sono sottoposte ai seguenti principi:
a) le occupazioni relative ad esercizi di somministrazione, ristoranti o bar dovranno essere contenute o ridotte al fine di preservare il contesto storico, artistico e culturale del nostro territorio, pur riconoscendo un principio volto a tutelare la storicità dei locali presenti sul centro storico. Tali principi, anche al termine del periodo sperimentale di cui al presente comma, dovrà guidare le valutazioni relative alle future concessioni, in senso restrittivo rispetto all’attuale.
b) le occupazioni relative ad esercizi di somministrazione, ristoranti o bar non possono tendenzialmente ottenere autorizzazioni per spazi superiori alla superficie interna di somministrazione. Specifici disciplinari emanati periodicamente dalla Giunta in tema di virtuosità e di possono determinare deroghe a tale principio;
c) Non è consentita l’occupazione di suolo pubblico per mere finalità espositive , di richiamo od attinenti a criteri di visibilità commerciale (elementi espostivi, strumenti di riproduzione immagini, elementi diversi da tavoli o fioriere, e con l’eccezioni previste nel presente regolamento per attività artigianali e comunque con una attinenza diretta alla produzione stessa). Sono quindi vietate le occupazioni, diverse dal mero posizionamento di piante o vasi, per finalità commerciali diverse dalla somministrazione assistita salvo quanto previsto dall’art. 56
d) L’occupazione non è consentita per esercizi od attività, comunque denominate, che operano da meno di due anni;
e) sono vietate nuove tende da sole o copertura con ombrelloni, gazebo, o tende fisse finalizzate a dare copertura allo spazio di suolo pubblico occupato;
f) la finalità della fruizione del suolo pubblico dovrà essere attinente all’esercizio e rispondente
ai criteri igienico sanitari e l’occupazione di suolo pubblico non determina alcuna deroga al rapporto inerente spazi di somministrazione e locali di preparazione
g) le occupazioni non possono occupare la pubblica strada per una profondità superiore a cm 150 e per lo spazio, prospiciente od adiacente, determinato in attuazione del precedente comma 3. Diversa disciplina opera per Piazza Xxxxxxxxxx, per Piazza della Repubblica e per Piazza Garibaldi, ove lo spazio di profondità sale metri sei. Per le occupazioni del presente punto dovranno, in ogni caso, essere rispettate le norme previste dal Codice della Strada e sono revocabili, anche per brevi periodi o spazi temporali, per eventi, iniziative o previsioni di flussi turistici legati alla particolare ubicazione, con imposizione della rimozione degli arredi in tale fase (in aggiunta agli ordinari poteri di revoca sottesi alla concessione di suolo pubblico);
h) tutti gli arredi relativi all’occupazione dovranno, al termine dell’apertura dell’esercizio, essere perfettamente rimesse all’interno di locali di proprietà del concessionario. Tale obbligo non opera per Piazza Xxxxxxxxxx e per Piazza della Repubblica ove, in alternativa a ciò il concessionario potrà conservare, anche in orario di chiusura, l’occupazione prevedendo concrete misure volte ad impedire lo stazionamento notturno di soggetti terzi (raggruppamento arredi, piccole chiusure, etc). Sono escluse da tale obbligo le pedane, ovunque situate, purchè il periodo di inutilizzo non superi i 30 giorni, mentre per i casi di inutilizzo superiori occorre rimuovere anche tali manufatti.
i) le occupazioni dovranno essere rispettose dei criteri di virtuosità e di qualità imposti con regolamentazione periodica dalla Giunta Comunale, al fine di ottenere dimensionamenti e tariffazioni correlate a tali indicazioni.
j) Tutti gli arredi, le chiusure, gli oggetti posizionati dovranno essere muniti di accorgimenti finalizzati alla riduzione dei rumori che il loro spostamento produce ed ogni gestore dovrà adottare misure specifiche di prevenzione di utilizzi impropri o semplicemente rumorosi, anche relativamente all’orario di chiusura
k) Sono vietate occupazioni con materiali non conformi al contesto estetico, storico ed urbanistico di Cortona ed in ogni caso sono vietate occupazioni con materiali diversi da ferro e legno;
l) Sono vietate immagini recanti riproduzione delle vivande e menu esposti in misura superiore ad uno per ogni esercizio (cm 40 per cm 80 dimensione massima), al pari del divieto di mettere materiale espositivo o di mera pubblicità salvo quanto previsto dall’art. 56. Le eventuali fioriere relative a separazioni fisiche possono avvenire, con materiali di qualità e prodotti naturali, solo su un lato dell’occupazione
m) Le occupazioni relative a vicoli o strade chiuse che si immettono sulla zona Cortona Centro, sono sottoposte ad una disciplina specifica, determinata dall’interesse di giungere ad una progressiva delocalizzazione di tale spazio e consentire quindi un’estensione del flusso turistico su tali spazi. La disciplina specifica per tali spazi, anche in deroga ad altre disposizioni della zona suddetta, consente:
I. occupazioni con tavoli, purchè di dimensione complessiva non superiore ad otto metri quadrati e con uno spazio residuo per il passaggio non inferiore a cm 150.
II. l’utilizzo di fioriere, di elevata tipologia qualitativa e descritte nel presente regolamento, per rendere tali spazi di maggior pregio (numero massimo sei);
III. l’utilizzo di illuminazione specifica con candele, torce, lanterne (anche a fuoco vivo), in numero non superiore a sei, purchè non intralcino il passaggio e siano collocate in assoluta sicurezza e garantendo uno spazio non inferiore a cm 150 per il passaggio di abitanti ed altri cittadini. La presenza di tali elementi è consentita soltanto tra le ore 18:30 e le ore 01:30.
IV. è consentito collocare tappeti, nuove pavimentazioni o guide in tessuto per lo spazio non superiore allo spazio antistante la porta di ingresso o lo spazio occupato con regolare concessione;
V. è consentita una freccia direzionale o di indicazione dell’attività, purchè collocata nei vicoli e non sulla via principale, con dimensioni massime di cm 12
per 40 e realizzate in acciaio corten, ferro o legno. Tale indicazione, in presenza di più attività, dovrà essere comune ad esse e non superare la misura di cm 25 per 60 e dovranno comunque essere autorizzate ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada. Le insegne dovranno avere tutte lo stesso carattere come determinato dalla Giunta.
VI. collocare una bacheca in legno o ferro, anche illuminata, con dimensioni non superiori a cm 40 per 80, destinata all’illustrazione di immagini fisse o menù dell’attività, senza ricorrere a schermi o tv;
VII. Le occupazioni di cui ai precedenti punti possono essere autorizzate anche ricorrendo ad ulteriori restrizioni dello spazio pubblico purchè ciò non pregiudichi il pubblico passaggio e garantisca comunque uno spazio sufficiente a consentire un passaggio pedonale (mentre nei vicoli carrabili occorre rispettare comunque le disposizioni del Codice della Strada). Tale contrazione dello spazio non potrà superare l’estensione lineare di metri quattro per ogni vicolo oltre i quali è necessario garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicati al precedente punto.
n) In considerazione del particolare contesto operativo che si è determinato nel Centro Storico di Cortona sono vietate, per la durata sperimentale di anni tre, nuove occupazioni di suolo pubblico da parte di nuovi esercizi di ristorazione o somministrazione. Sono del pari vietati incrementi di superficie per gli esercizi attualmente esistenti, neppure in adiacenza di spazi oggi autorizzati.
o) Al termine del suddetto periodo sperimentale, per gli esercizi che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione di cui al punto 3 del presente comma, si aprono possibilità di potenziale concessione nel rispetto dei criteri del presente regolamento e della specifica disciplina della categoria Cortona Centro. Ciò avverrà tenendo conto della prioritaria esigenza di contenimento dell’occupazione per finalità di ristorazione, pur dentro una contemperazione con altre attività esistenti.
6. In ogni caso tutte le occupazioni con dehors possono essere subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni determinate dalla Giunta Comunale allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali e garantire la fluida circolazione, in particolare dei pedoni.
Art. 2o - Occupazioni con strutture chiuse
1. In tutto il territorio comunale è consentita l’installazione di strutture chiuse esclusivamente nel rispetto delle norme previste dagli strumenti di programmazione urbanistica vigenti e delle norme previste dal presente Regolamento. Esse sono comunque vietate nel Centro Storico di Cortona.
Art. 21 - Disposizioni per l’installazione di tende sulle facciate degli edifici
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle tende installate sopra le porte o le vetrine che si aprono al piano stradale degli edifici, nel caso in cui esse, una volta aperte, aggettino sul suolo pubblico o su aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. Le tende, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull’edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto e devono inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale.
3. L’installazione delle tende è consentita, fuori dalla Categoria denominata Cortona Centro, alle seguenti condizioni:
a) le tende non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Pertanto, non devono avere elementi verticali di sostegno poggianti a terra; la loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede, ove presente, sottostante diminuita di cm 15; non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche; l’altezza dal suolo, nel punto più alto, deve essere di almeno cm 250, esclusa la fascia di finitura (mantovana) che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a cm 25;
b) le tende possono essere installate solo se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell’edificio, quali superfici non piane, e se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene e simili; nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore; non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate; nelle aperture ad arco devono preferibilmente installarsi tende a capote oppure, ove ciò non risulti tecnicamente possibile, tende a spiovente alla base dell’arco.
4. La concessione per l’installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti l’assenso del proprietario o dei proprietari dell’edificio o dell’amministratore del condominio.
5. L’installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (che svolgono attività di tale tipo al loro interno) non è consentita.
6. Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l’esercizio è chiuso.
7. Le tende esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, comprese quelle site nella Categoria denominata Cortona Centro, devono essere conformate alle norme del presente Regolamento in occasione dell’ordinaria attività di manutenzione (intesa come sostituzione degli elementi stabili e portanti della stessa, come guide, bracci etc e comunque di carattere straordinario entro il 31 dicembre 2018, anche nel caso in cui la scadenza della concessione sia posteriore. Resta fermo l’obbligo di mantenere, adeguare ed uniformare le stesse a principi di perfetta rispondenza a concetti estetici e qualitativi consoni all’importanza dei luoghi.
Art. 22 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili
1. La Giunta Comunale individua, in particolare nel centro storico, alcune aree che possono essere concesse in via esclusiva o prevalente ai partiti politici, per l’attività di propaganda effettuata anche in occasione dei comizi elettorali, nonché ad altri enti e associazioni, comunque senza scopo di lucro e organizzati nel rispetto dei principi democratici, per attività connesse alla realizzazione delle finalità da esse perseguite, aventi natura politica, sindacale, religiosa, benefica, umanitaria, culturale, di tutela dell’ambiente, di tutela dei consumatori, di promozione sociale e finalità analoghe.
2. La Giunta stabilisce altresì modalità semplificate per la concessione in uso di tali aree, prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento.
Art. 2C - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati
1. L’occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per breve tempo, è
subordinata al preventivo ottenimento della concessione e dell’autorizzazione alla manomissione del suolo. In tali provvedimenti sono indicate eventuali misure speciali da adottare a tutela della sicurezza e dell’incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale, in aggiunta a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie.
2. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c).
3. Nelle aree ricompresse nella categoria denominata Cortona Centro nel periodo ricompresso fra il 1° aprile e il 30 settembre non possono essere concesse autorizzazioni all’occupazione dello spazio pubblico di cui al comma 1 salvo i casi di estrema e comprovata necessità.
Art. 24 - Occupazioni per l’erogazione di pubblici servizi
1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette ad un canone determinato ai sensi di quanto disposto dall'art.63 comma 2 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art 18 della Legge 23/12/1999
n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con impianti per la telefonia mobile il canone è determinato dalla Giunta Comunale. La tariffa è aumentata del 60% per gli impianti che ospitano in sub-concessione ulteriori operatori di telefonia mobile.
TITOLO III - CANONE
Art. 25 - Canone
1. Le occupazioni dello spazio pubblico sono assoggettate al pagamento di un canone, deliberato annualmente entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ed indicato nella concessione.
2. Il canone delle concessioni di durata pluriennale è adeguato automaticamente alla variazione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle modalità di occupazione, e si applicano all'intera area occupata.
4. Il territorio comunale è articolato in 4 categorie, tenuto conto dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In base al principio di cui all'articolo 1, comma 86, della Legge 28/12/1995 n. 549, le tariffe sono ridotte del venti per cento nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici. La misura si applica alle occupazioni permanenti, realizzate dagli esercizi commerciali e artigianali, e per l'intero anno di riferimento.
Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale
1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti,
le aree del Comune sono classificate in n. 4 categorie così come dettagliato nell’allegato A;
o Categoria 1 - Cortona Centro
o Categoria 2 - Cortona restante parte
o Categoria 3 – Camucia, Terontola e Mercatale
o Categoria 4 – Restante parte del territorio comunale
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini nell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Ai fini della corretta interpretazione del presente articolo la categoria 4 di cui al comma 1 è esattamente analoga alla categoria 4 di cui alla sezione TOSAP del regolamento delle entrate tributarie vigente fino al 31.12.2017.
Art. 27 - Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone
1. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale degli stessi all'unità superiore. L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la proiezione al suolo. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e il relativo canone.
2. Occupazioni permanenti:
a) Passi carrabili. Definizione
- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto; in tal caso il canone è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili.
- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero l’ampiezza del manufatto per la profondità convenzionale di un metro.
- Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
- Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.
b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere
- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria di 3 0,7746 rivalutata su base ISTAT annuale a partire dalla prima applicazione del canone anno 2001, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di 3 516,46. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intero canone o della prima rata.
- Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.
c) Occupazione di aree destinate a parcheggi
Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall’atto di concessione.
d) Occupazione di aree mercatali
Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.
Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato nel rispetto delle norme in materia di commercio su aree pubbliche e del relativo regolamento comunale di esecuzione. Il canone dovuto sarà proporzionale ai metri quadri di superficie occupata, alla tariffa applicata per tipologia di occupazione ed alla durata della stessa.
Ai titolari di concessione permanente (titolari di posteggio fisso produttori e non produttori) verrà contabilizzato il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche con tariffa annuale indipendentemente dalla loro effettiva presenza o meno sul mercato.
Per i cosiddetti “spuntisti” è previsto il versamento del canone a seconda della dimensione dell’occupazione per la giornata in cui occupano.
e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti
- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascun di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.
- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio.
3. Occupazioni temporanee:
a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere
Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 2), lett. b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
b) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere
- Per i mercati settimanali e fiere, individuati e regolamentati con specifici atti deliberativi o da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali, così come previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione.
Coloro che esercitano temporaneamente il commercio con banchi o bancarelle, in occasioni di fiere, manifestazioni, mercatini etc…, tutti indetti dal Comune di Cortona, devono preventivamente presentare domanda di partecipazione. Il versamento delle somme dovute ed il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento, sostituiscono in questo caso il rilascio formale della concessione. La somma dovuta varia a seconda della dimensione e del periodo di occupazione.
Coloro che esercitano il commercio con occupazioni effettuate in occasione di attività culturali, sportive, sociali e politiche, ad esclusione di quelle realizzate con l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono preventivamente presentare domanda di partecipazione. Il versamento delle somme dovute ed il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento, sostituiscono in questo caso il rilascio formale della concessione.
- In presenza di occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente è possibile disporre la riscossione mediante convenzione per n° 48 (quarantotto) presenze a tariffa ridotta fino al massimo del 50% (cinquanta per cento).
c) Spettacoli viaggianti
- Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, circo, artista in genere) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. L’esercizio di tali attività avviene con il rispetto delle seguenti cautele:
I. la richiesta dovrà essere effettuata almeno il giorno precedente;
II. il loro posizionamento dovrà avvenire, con una distanza tra tali esercenti non inferiori a 50 metri;
III. il posizionamento dovrà avvenire dentro spazi determinati preventivamente dalla Giunta con apposita pianificazione;
IV. la sosta di ogni esercente negli spazi suddetti non dovrà superare il periodo di due ore per ogni spazio;
V. l’impatto acustico, nel rispetto della normativa vigente, dovrà comunque risultare ridotto e privo di amplificazione rilevante. Il limite massimo sarà definito in una successiva delibera di Giunta
- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. In via generale, la superficie è determinata in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
e) Occupazioni effettuate da Associazioni ed altri Enti
- Fermo restando quanto stabilito successivamente nell’art. n. 31 – specificatamente alla lettera a) ed alla lettera l) - si precisa che la domanda per l’occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dalle Associazioni e dagli Enti aventi attività specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, religiose, ricerca scientifica e del tempo libero, richiamati anche nel suddetto articolo, potrà essere accolta esclusivamente per un massimo di tre giorni all’anno e comunque con il limite di due giorni consecutivi.
- Il limite dei giorni richiamato nel precedente comma non si applica nel caso in cui la richiesta provenga da Associazione od Ente, come prima descritto, che abbia la propria sede situata all’interno del territorio comunale.
- Eventuali casi particolari potranno essere valutati singolarmente dalla Giunta Comunale, specialmente quando richiesto un esplicito patrocinio da parte dell’Ente.
- La Giunta Comunale può stabilire uno o più spazi destinati a tale scopo.
- In caso di contestuale richiesta da parte dei soggetti suddetti, l’assegnazione dello spazio terrà conto esclusivamente dell’ordine cronologico di arrivo.
4. Per la determinazione del canone si fa riferimento all’occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente i decimali.
5. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, che eccede i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.
Art. 28 - Tariffa del canone di concessione
1. Per le occupazioni permanenti la tariffa, determinata dalla Giunta Comunale in sede tariffaria, esprime il corrispettivo commisurato all’unità di misura espressa in metri quadrati o lineari ed alla tipologia di occupazione. La determinazione avviene di norma con riferimento a periodi annuali, pur prevedendo la possibilità per la categoria 1 Cortona Centro di determinare sistemi tariffari per singole parti di annualità, salva successiva applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 30.
2. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all’unità di misura dell’occupazione espressa in metri quadri o lineari ed anch’essa in base alla tipologia di occupazione.
3. Le tipologie di occupazioni permanenti e temporanee ed i loro relativi coefficienti moltiplicatori, sono approvate contestualmente al presente facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento Comunale.
4. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle aree;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) valore economico dell'area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
5. Le occupazioni pluriennali scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
6. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l’occupazione nell’arco della giornata.
7. Per le occupazioni temporanee si applica:
- fino a 30 giorni di occupazione la tariffa intera;
- oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
Art. 29 - Coefficienti da applicare alla tariffa base
1. Il canone occupazione suolo pubblico permanente di carattere annuale viene determinato sulla base della seguente formula:
CA= ( TP x C1 x C2 x C3) x M
Nella sopra evidenziata formula le lettere assumono il seguente significato:
CA = Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente annuale TP = Tariffa individuata in relazione al tipo di occupazione permanente
C1 = 1° coefficiente relativo al tipo di occupazione
C2 = 2° coefficiente relativo alla categoria del territorio comunale
C3 = 3° coefficiente corrispondente all’attività esercitata sullo spazio pubblico occupato ed al sacrificio imposto alla collettività per la cessata disponibilità dell’uso del suolo pubblico
M = Superficie occupata
2. Il canone occupazione suolo pubblico temporaneo viene determinato sulla base della seguente formula:
CT= ( TT x C1 x C2 x C3 x N) x M
Nella sopra evidenziata formula le lettere assumono il seguente significato:
CT= Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea TT= Tariffa individuata in relazione al tipo di occupazione temporanea C1 = 1° coefficiente relativo al tipo di occupazione
C2 = 2° coefficiente relativo alla categoria del territorio comunale
C3 = 3° coefficiente corrispondente all’attività esercitata sullo spazio pubblico occupato ed al sacrificio imposto alla collettività per la cessata disponibilità dell’uso del suolo pubblico
M = Superficie occupata
N = Durata dell’occupazione espressa in giorni
Sulla base dei criteri indicati dall’art. 63 del D.L. 446/97 e dal presente Regolamento, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i coefficienti così come individuati nelle tabelle allegate al presente regolamento
3. Nel calcolare il canone, la frazione di giorno è computata come giorno intero. Per le occupazioni di durata superiore ad un anno, il canone è determinato separatamente per ciascun anno solare.
4. Quando in corrispondenza dell’occupazione del suolo pubblico il medesimo soggetto occupa anche spazi soprastanti o sottostanti ad esso, il canone va applicato, oltre che per l’occupazione del suolo, anche per la parte di queste ultime occupazioni che eccedono il perimetro della porzione di suolo pubblico data in concessione.
5. Per le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende avvolgibili installate in forma stabile, il canone è applicato avendo riguardo all’estensione massima della tenda.
6. Per la “spunta” nei mercati comunali si applica un canone forfetario per ciascuna giornata di occupazione, rapportato alla tariffa applicata al mercato e calcolato in base alla superficie media dei posteggi del mercato in questione.
Art. Co - Riduzioni tariffarie e incrementi concessione per Cortona Centro
1. La Giunta Comunale determina, periodicamente, il piano di virtuosità e di crescita qualitativa che può determinare incrementi degli spazi di suolo pubblico concessi al richiedente (in deroga al rapporto previsto al precedente articolo 21 comma 6) o riduzioni tariffarie. Tali criteri operano con riferimento alla categoria denominata “Cortona Centro”, ed attengono:
a) ad elementi di crescita qualitativa dei servizi offerti ai turisti ed ai cittadini (come, a titolo di esempio: presenza di strutture, bagni, servizi a favore di particolari categorie, servizi gratuiti, etc);
b) ad elementi di virtuosità nell’erogazione dei servizi e nella tipologia di occupazione (come a titolo di esempio aspetti qualitativi, entità dell’apertura al pubblico, guardiania, wifi, servizi di interesse generale, sponsorizzazioni a favore di iniziative etc
2. Entro il 31 marzo 2018 la Giunta Comunale determina il primo piano di cui al comma 1. I concessionari che vi si atterranno entro il 31.12.2018 avranno una riduzione tariffaria a decorrere dal 01.01.2019 così come stabilito nel piano stesso e nella delibera tariffaria dell’anno 2019.
Art. C1 - Esenzioni dal pagamento del canone
1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
a) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni; da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni che non si protraggono per più di otto ore, come pronto intervento con xxxxx, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture;
c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all’interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
g) l’occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore; sono altresì esonerati dall’obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
i) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone. Dovranno pagare per la differenza di superficie sovrastante che sporge rispetto all’occupazione di suolo pubblico. Gli striscioni pubblicitari attraversanti le strade, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; nonché le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
j) i balconi, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari; fari o globi illuminati, posti all’esterno dei negozi, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;
k) occupazioni realizzate nell’ambito di iniziative co-progettate dal Comune, se previsto dal progetto;
l) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS (legge 460/97) ancorché da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale. L’opera di proselitismo finalizzata al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale, quali la raccolta di sottoscrizioni, di firme ecc. potrà avvenire esclusivamente nei luoghi individuati dalla Giunta Comunale. E’ vietata l’attività di proselitismo delle associazioni Onlus, effettuata in maniera indiscriminata nel centro storico di Cortona in maniera tale che possa intralciare la circolazione veicolare e\o pedonale. Le associazioni interessate a effettuare promozioni delle iniziative connesse alla loro attività devono presentare domanda all’Ufficio Tributi almeno cinque giorni prima, del giorno prescelto. La domanda dovrà contenere i nominativi degli associati che saranno presenti in loco, oltre alla durata oraria dell’attività. La Giunta Comunale, qualora ravvisi particolari motivi di ordine sociale e\o politico potrà consentire dette attività anche
in deroga alla predetta norma regolamentare, individuando altro luogo o locale più consono alla manifestazione autorizzata.
m) occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati e per la quantità di occupazione e per la durata prevista dall’appalto;
Art. C2 - Pagamento del canone
1. Il titolare della concessione permanente è obbligato a corrispondere il canone ad anno solare con le modalità indicate dal Comune, entro i termini indicati al comma 2. Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido. La somma dovuta è arrotondata all’unità di Euro, per difetto, se la frazione non supera 0,49 centesimi di euro oppure, per eccesso, se è superiore.
2. Il canone annuo è pagato in soluzione unica entro il 30 aprile, se l'importo non supera Euro 300,00, altrimenti in quattro rate uguali entro le scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre.
4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere effettuato entro il termine stabilito dall’art. 6 comma 2.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori e opere di pubblica utilità, il canone può essere corrisposto secondo le diverse modalità stabilite in apposita convenzione qualora prevista dai competenti uffici, in considerazione dei tempi di occupazione e delle particolari modalità degli interventi.
6. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del ritiro della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Come per le occupazioni permanenti, qualora l’importo del canone risulti superiore a 3. 300,00, a richiesta del titolare della concessione, lo stesso può essere corrisposto in un massimo di quattro ( 4 ) rate entro i termini di validità della concessione stessa.
Art. CC - Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone
1. L’Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l’Ufficio diffida l’interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. La riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia. Il canone non pagato è liquidato con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3,e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione pecuniaria, che può
essere ridotta al dieci per cento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica, oppure al cinque per cento, se il pagamento è effettuato prima dell'ingiunzione e anche a seguito di invito dell'ufficio. Il pagamento del canone e della sanzione, anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3) è svolto dal concessionario.
5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 3).
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono chiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune o il gestore provvedono al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda. Il diniego deve esse motivato con atto scritto.
7. La modifica, sospensione o revoca della concessione danno diritto al rimborso del canone, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.
Art. C4 - Cauzione
1. Il rilascio della concessione può essere motivatamente subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 5.000, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione e della natura dei luoghi.
2. La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.
3. Possono essere esentati dal costituire il deposito cauzionale le pubbliche amministrazioni, nonché i soggetti che realizzano occupazioni di modesta superficie e di breve durata.
TITOLO IV - L’ATTIVITA’ DEGLI ARTISTI IN STRADA
Art. C5 - Definizioni e tipologie
1. Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo le occupazioni di suolo pubblico messe in atto da richieste presentate dalle seguenti categorie:
a) “Pittori/Ritrattisti” (di seguito genericamente chiamati “Pittori”);
b) “Artisti in strada” intesi quali musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, xxxx, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti e categorie ad essi riconducibili.
Art. C6 - Individuazione aree, postazioni, orario
1. Tutti coloro che intendono svolgere l’attività di pittore e artista in strada sul territorio del Comune di Cortona esclusivamente sulle postazioni, con gli orari e per la durata di cui ai prospetti approvati dalla Giunta Comunale, dovranno essere in possesso o della concessione di suolo pubblico annuale (Pittori e Artisti in strada) o del permesso su postazione “libera per fare spettacolo” (Artisti in strada).
Art. C7 - Durata delle concessioni
1. Le occupazioni effettuate esclusivamente nelle postazioni previste nel presente Titolo IV sono definite come:
a) “Concessioni annuali”: sono annuali le occupazioni di carattere stabile la cui durata decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Tale fattispecie è attivabile esclusivamente alle categorie dei “Pittori” e “Artisti in strada”.
b) “Permessi liberi per fare spettacolo”: sono temporanee le occupazioni poste in essere dalla categoria degli Artisti in strada per le quali non viene richiesto il rilascio della concessione e il pagamento di alcun canone, ma solo il possesso di un permesso individuale. Essi liberamente, ma comunque entro i limiti stabiliti nel presente Regolamento, possono “fare spettacolo” senza il rilascio di una concessione ed il pagamento di alcun canone a condizione però che non esercitino alcuna forma di commercio di prodotti, anche se opere del proprio ingegno e si limitino esclusivamente alla raccolta delle offerte “a cappello”.
2. L’ottenimento della concessione di una delle tipologie di occupazione, sia annuale che temporanea, esclude automaticamente il contemporaneo utilizzo delle altre opportunità previste.
Art. C8 - Utilizzabilità dell’area concessa
1. Per quanto attiene l’attività di pittore l’area della postazione dovrà avere esclusivamente un ingombro di mq. 2,00 (ml. 1,00 x ml. 2,00) all’interno della quale contenere al massimo un cavalletto con due sgabelli o sedie ed un raccoglitore o cartella esclusivamente inteso come contenitore – espositore delle opere prodotte.
2. In relazione invece allo svolgimento dell’attività di artista in strada la postazione dovrà avere una estensione minima di mq. 2,00 fino ad un massimo di mq. 10,00 - casi eccezionali dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale - ed ogni artista appartenente a tale tipologia:
- potrà utilizzare strumenti musicali od altra attrezzatura di lavoro adeguati al contesto nel quale l’attività viene svolta, mantenendo comunque il rispetto dell’ambiente e delle persone, in modo particolare riguardo all’intensità del suono; a tal proposito verrà valutata l’opportunità del rilascio della concessione in relazione al tipo di strumento musicale od altra attrezzatura di lavoro utilizzati fermo restando l’assoluto obbligo del rispetto dei parametri previsti nel vigente piano di classificazione acustica;
- vale quanto definito all'art. 27 – comma 3 – Lettera C;
- potrà fare uso di una base musicale quale esclusivo accompagnamento in diretta dell’esibizione, quindi mai usata da sola, mantenendo comunque il livello del suono della stessa al di sotto del volume dello strumento musicale adoperato e comunque, si ribadisce, nell’assoluto rispetto dei parametri previsti dal vigente piano di classificazione acustica. In ogni caso l’utilizzo del suddetto supporto potrà avvenire esclusivamente a seguito del rilascio di specifico provvedimento concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale;
- Dal 1 luglio al 31 agosto osservare un periodo di silenzio della propria attività dalle ore 13,00 alle
ore 15,00.
3. In ogni caso l’attività dovrà corrispondere ai principi ispiratori del presente regolamento, cioè produzione sulla postazione assegnata e relativa vendita delle proprie opere come espressione estemporanea di carattere creativo, escludendo a priori la possibilità di vendita di prodotti che per loro natura richiedono una lavorazione da effettuarsi, necessariamente, al di fuori di tale specifico contesto, intendendo quindi ogni qualsiasi tipo di riproduzione anche artistica. Ai soli artisti in strada titolari di concessione annuale è consentita la vendita di prodotti riconducibili direttamente ed esclusivamente all’arte del titolare della concessione.
4. Relativamente alle postazioni assegnate a pittori e artisti in strada (cd. “concessioni annuali”) si precisa che le stesse sono utilizzabili esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 23,00 con rotazione settimanale, nel rispetto delle modalità dettagliatamente specificate nei prospetti approvati dalla Giunta Comunale.
5. Riguardo invece ai “permessi liberi per fare spettacolo”, rilasciati agli artisti in strada, fermo restando il rispetto dell’orario come previsto per la precedente categoria (9,00-23,00), si deve tenere conto che le suddette occupazioni non si potranno protrarre inderogabilmente per oltre 2 ore su di ogni singola postazione con un limite massimo di 8 ore giornaliere e per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici) nell’arco di tutto l’anno.
Art. C9 - Modalità di assegnazione delle postazioni per occupazioni annuali
1. Ogni due anni l’Amministrazione provvederà alla formazione di apposito elenco dei richiedenti le postazioni per occupazioni annuali che tenga conto di quanto stabilito nei successivi articoli, da formularsi entro il 30 novembre per il biennio successivo. Entro tale data le postazioni verranno assegnate a sorteggio.
2. Nel caso in cui le domande di ammissione all’elenco siano superiori al numero delle postazioni disponibili, verrà data precedenza ai soggetti che risultino essere in possesso della concessione di cui trattasi, in regola con i versamenti del canone ed abbiano presentato domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco nei termini previsti.
3. Le assegnazioni così determinate avranno durata biennale ed il nuovo sorteggio per il successivo biennio avverrà entro il 30 novembre per il biennio successivo. Qualora, nel corso dell’anno, si rendessero disponibili delle postazioni si procederà al sorteggio tra i richiedenti rimasti esclusi dall’assegnazione.
4. Nel caso in cui, dopo l’assegnazione delle postazioni, alcune di esse non fossero ricoperte per carenza di soggetti richiedenti, le stesse possono, comunque, essere concesse nel corso dell’anno, previo sorteggio da effettuarsi fra quelle rimaste disponibili.
Art. 4o - Requisiti per l’accesso all’elenco delle postazioni annuali
1. Gli aspiranti alla concessione annuale di suolo pubblico debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri e gli apolidi);
- non svolgimento di altra attività economica autonoma o alle dipendenze a tempo indeterminato con orario pieno.
2. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande e riconfermati, pena l’esclusione dall’elenco, al momento dell’assegnazione della postazione.
Art. 41- Domanda di partecipazione
1. Il contenuto della domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco e gli allegati obbligatori sono stabiliti dal dirigente del settore competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative.
Art. 42 - Documentazione, ammissione, approvazione dell’elenco e assegnazione delle postazioni
1. Alla domanda gli aspiranti stranieri e gli apolidi dovranno allegare, pena l’esclusione, copia del permesso di soggiorno valido.
2. Risulteranno ammessi nell’elenco i soggetti in regola con i requisiti richiesti che abbiano presentato la domanda entro il termine previsto del 10 novembre per il biennio successivo.
3. L’elenco avrà validità biennale e verrà utilizzato per l’assegnazione delle postazioni e nel caso in cui qualcuno degli assegnatari decada dalla concessione o rinunci alla medesima.
4. Il servizio competente, dopo l’approvazione dell’elenco di cui al comma precedente, comunicherà la postazione assegnata ai singoli nominativi che entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica, dovranno comunicare al Comune di Cortona l’accettazione. Detta accettazione può essere manifestata contestualmente alla presentazione della domanda di occupazione annuale. In mancanza di ciò, per qualsiasi motivo, i medesimi saranno considerati rinunciatari per la postazione assegnata.
Art. 4C - Domanda di occupazione annuale
1. Il contenuto della domanda di occupazione e degli eventuali allegati sono stabiliti dal dirigente del settore competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative.
Art. 44 - Definizione del coefficiente per l’applicazione del canone
1. Gli assegnatari della concessione annuale dovranno aver corrisposto al momento del ritiro della concessione il canone relativo.
Art. 45 – Occupazioni temporanee - Requisiti e domanda per l’ottenimento di un permesso su postazione “libera per fare spettacolo”
1. La domanda di occupazione temporanea per occupare una postazione definita come “libera per fare spettacolo” deve essere redatta secondo le modalità e i termini stabiliti dal dirigente del settore
competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative.
Art. 46 - Obblighi relativi all’espletamento dell’attività
1 Le seguenti norme sono comuni a tutte le tipologie di occupazione, pertanto dove si legge sommariamente “concessione” si devono intendere tutte le forme di autorizzazione compreso il permesso temporaneo:
a) l’esercizio dell’attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale;
b) l’atto di concessione dovrà essere sempre a disposizione degli agenti di Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità;
c) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione;
d) l’occupazione di suolo pubblico non potrà essere effettuata prima e non oltre dell’orario consentito, di qualsiasi giorno feriale o festivo, dalla tipologia di occupazione prescelta, fermo restando il periodo di silenzio previsto dalle ore 13,00 alle ore 15,00 dal 1 luglio al 31 agosto, condizione della quale sono dispensati la categoria dei “Pittori” e gli “Artisti in strada” che per lo svolgimento della propria attività non recano disturbo alla collettività (ad es. mimi);
e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato nell’atto di concessione;
f) nel periodo da Aprile ad Ottobre compresi, dovrà essere data preventiva giustificazione scritta delle assenze, che non potranno comunque essere accolte qualora superino complessivamente il 50% del periodo suddetto. In tal caso la concessione verrà automaticamente revocata;
g) dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell’istanza;
h) lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona;
i) il concessionario non dovrà in alcun modo deturpare la postazione e l’ambiente circostante e dovrà provvedere alla pulizia del luogo prima del rilascio dello stesso;
j) il concessionario non può esporre e/o vendere opere prodotte da terzi;
k) in assenza del titolare della concessione non possono essere lasciate sulla postazione le attrezzature consentite allo svolgimento dell’attività.
Art. 47 - Subentro, sospensione e revoca della concessione
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione annuale o il permesso per fare spettacolo hanno carattere strettamente personale, pertanto non ne è ammessa, in alcun modo, la cessione ad altri.
2. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o a seguito di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni proprie o che abbiano il patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, modificare, sospendere, anche temporaneamente, o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione od il permesso rilasciato. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza alcuna corresponsione di interessi o quant’altro. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
3. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
4. Il Comune potrà revocare in ogni momento la concessione senza preavviso e senza che l’interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo quando esistano motivi di pubblico interesse, qualora il titolare non rispetti, reiteratamente, anche un solo obbligo di
cui al presente Regolamento oltre al caso in cui lo stesso incorra nella violazione di qualsiasi norma giuridica o comportamentale riconducibile all’esercizio di cui trattasi.
5. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate, tramite raccomanda postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Art. 48 - Elenco delle postazioni e disposizioni generali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo riferito alle occupazioni dei Pittori e degli Artisti di strada, anche in ordine alle sanzioni, si rimanda alle norme di carattere generale del presente Regolamento comunale.
2. L’elenco delle postazioni che potranno essere assegnate ai sensi del presente regolamento è stabilito con provvedimento dalla Giunta Comunale.
TITOLO V - NORME DI ARREDO URBANO VALIDE PER LA ZONA CORTONA CENTRO
Art. 49 - Disposizioni generali sugli arredi
1. Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all’esercizio di attività commerciali e turistiche nella zona denominata “Cortona Centro”, nel preciso intento di tutelare l’immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.
2. Tutte le strutture e tutti gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell’arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo armonico.
3. Tutte le strutture e gli elementi di arredo:
a) dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;
b) dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della concessione.
4. I privati, responsabili dell’ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione.
5. Le norme del presente regolamento comunale sono prevalenti, per le parti eventualmente in contrasto, su quelle del regolamento per l’arredo esterno delle attività commerciali ed artigianali del centro storico di Cortona sono prevalenti, in caso di contrasto, con quelle del V titolo del presente regolamento.
Art. 5o - Dehors
1. I dehors, così come definiti all’art. 2 lettera h) del presente regolamento, devono essere realizzati in materiali idonei per esterni, al fine di resistere agli agenti atmosferici.
2. Gli elementi qualificati come strutture e arredi mobili che costituiscono i dehors come accessori, le cui caratteristiche sono meglio precisate negli articoli seguenti, sono:
a) pedane ed elementi di protezione; (prescrizioni al seguente art. 52)
b) tavoli, sedie e poltroncine;
c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
d) leggii per menù;
e) cestini raccolta rifiuti;
f) impianti di illuminazione;
g) ombrelloni;
3. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale, devono essere posizionati esclusivamente all’interno dell’area concessa; devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.
4. Ove ammessa la copertura, stabile, non è ammesso il ricorso a più tipologie di copertura nello stesso dehors. In aggiunta alla struttura suddetta, la copertura dei dehors è consentita con ombrelloni, purchè conformi alle tipologie consentite e non in contrasto con la struttura principale, che rispondano alle tipologie descritte negli articoli seguenti e non devono eccedere il perimetro dell’area assegnata in concessione.
5. L’illuminazione dello spazio di dehors in cui siano presenti ombrelloni deve essere realizzata con sistemi a led contenuti o integrati nella struttura dell’ombrellone, al fine di evitare l’apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.
6. È consentita l’installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sugli ombrelloni, che di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.
7. È consentito altresì, l’installazione di sistemi di vaporizzazione acquea per refrigerio durante la stagione calda.
8. All’interno dei dehors è consentita l’installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 X 40 in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande.
9. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors in deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell’esercizio, sempre che il dehors si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dai Settori competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina vigente in materia.
Art. 51 - Gazebo
1. Il gazebo, così come definito all’art. 2 lettera i) del presente regolamento, deve essere costituito da strutture leggere con copertura ad inclinazione sufficiente allo scolo dell’acqua. Dette strutture leggere possono essere munite di sistema di chiusura stagionale e\o protezione perimetrale che consentano di mantenere permeabilità visiva.
2. Il gazebo consentito è modulare ed unificato come tipologia. Esso può variare per dimensioni complessive e per materiali. La struttura può essere di alluminio o acciaio verniciato oppure legno naturale (per esterni); i tamponamenti orizzontali e verticali possono essere i scelti tra le soluzioni: frangisole in alluminio o legno, tende a rullo, infisso in materiale idoneo e corrispondente alle norme di sicurezza.
3. Gli elementi qualificati come strutture e gli arredi mobili che allestiscono i gazebo come accessori sono:
a) pedane ed elementi di protezione;
b) tavoli, sedie e poltroncine;
c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
d) leggii per menù;
e) cestini raccolta rifiuti;
f) impianti di illuminazione;
g) xxxxxxxx e vasi;
4. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale o ambito urbano, pubblico o privato, devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.
5. L’illuminazione del gazebo deve essere realizzata con sistemi contenuti o integrati alla struttura stessa, al fine di evitare l’apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.
6. È consentita l’installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sotto la copertura, sia di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite. È consentita altresì l’installazione di sistemi di vaporizzazione acquea per refrigerio durante la stagione calda.
7. All’interno dei gazebo è consentita l’installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 X 40 in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande.
Art. 52 - Pedane ed elementi di protezione
1. Le pedane sono consentite qualora le sconnessioni del piano di appoggio o la pendenza stradale non offrono una stabilità sufficiente all’esercizio delle attività.
2. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotata di sostegni regolabili in altezza con piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l’ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.
3. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.
4. Lateralmente, il dislivello creato dalla pedana rispetto al piano di appoggio potrà anche essere aperto e lo spazio sottostante la pedana dovrà essere mantenuto in condizioni di pulizia.
5. Per quanto riguarda la necessità di apporre altri elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi sono realizzabili in strutture di sostegno in metallo zincato o acciaio, con passo di circa 1 m e di altezza massima di circa 1.30 m. fissati alla pedana, con barra di chiusura superiore.
6. La scelta del tamponamento dovrà prediligere la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane da salvaguardare.
7. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell’arredo urbano esistenti, né impedire l’accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.
8. Fermo restando la necessità di sottoporre l’apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali ed eventualmente di negarne l’installazione.
Art. 5C – Tavoli e sedie
1. I tavoli e le sedie da allocare all’esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita, preferibilmente in metallo verniciato, nelle tonalità scure del grigio o del marrone; l’impiego del legno naturale deve essere valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito.
2. I materiali utilizzabili devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici.
Art. 54 – Ombrelloni a servizio di attività commerciali
1. È consentita l’installazione di ombrelloni ai pubblici esercizi entro i confini della proprietà privata e/o entro l’area di suolo pubblico loro concesso.
2. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi in cui le condizioni tecniche dell’occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con finiture per esterno opache e base d’appoggio in metallo\acciaio con piedini regolabili di materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al suolo .
3. La forma dell’ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno. Il telo di copertura dovrà essere di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco
e il beige o il marrone nel caso in cui gli stessi interferiscano con i coni visivi dalla campagna circostante verso il centro storico.
Art. 55 - Fioriere e vasi
1. Le fioriere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio come elemento di protezione;
2. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, con possibilità di fissaggio a terra, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-ristagno.
3. L’altezza massima dalla base delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l’Ufficio competente. L’altezza complessiva compresa l’essenza a dimora non dovrà superare i mt 1,50.
4. I materiali ammessi per le fioriere sono il ferro trattato, e l’ acciaio Corten e la terra cotta. o similari.
5. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni.
6. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti.
Art. 56 - Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne
1. All’esterno dei negozi, fatta salva l’autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 (Autorizzazione Monumentale) e dell’art. 146 (Autorizzazione Paesaggistica) del D.Lgs n. 42/2004, è permessa l’esposizione soltanto mediante una bacheca o vetrinetta delle dimensioni massime di cm 40 per 80 cm, in legno o ferro, e prive di strumenti di riproduzione video o foto. E’ possibile una campionatura a terra per le seguenti tipologie:
• giornali, riviste e libri;
• floricoltura e vivaistica;
• frutta e verdura
2. E’ vietata l’esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.
3. E’ consentita l’esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell’ingresso principale di ogni esercizio, esclusi prodotti alimentari che sono comunque non ammessi. Le soluzioni proposte per l’utilizzazione delle spallette dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza.
4. I negozi possono esporre i loro articoli solo su un unico telaio a muro, realizzato in corten o ferro naturale cerato, privo di paramento posteriore e dotato, eventualmente, di un numero massimo di tre mensole di materiale trasparente, da collocarsi esclusivamente ad un lato dell’ingresso principale. Il telaio dovrà avere le seguenti dimensioni massime: larghezza mt. 0.70, altezza mt. 1.00, profondità mt. 0.15, stacco minimo dal suolo mt. 0.40. In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all’interno del telaio oggetto di concessione e comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate. Alle sole edicole è consentita l’esposizione di due “civette” di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo in aggiunta al telaio.
5. Per quanto riguarda l’esposizione di cartoline, esse possono essere collocate esclusivamente
all’interno del telaio, tramite espositori a “parete” (del tipo “a tasche”) o “girevoli”, capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le dimensioni massime e le caratteristiche tecniche previste per il telaio di cui al presente articolo. In nessun caso è consentito l’utilizzo di espositori appoggiati al suolo (es. treppiedi).
6. In alternativa al telaio sopra trattato ed unicamente per negozi di artigiani che intendono esporre oggetti di artigianato tradizionale, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna da collocarsi ad un lato dell’ingresso principale del negozio o laboratorio delle seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:
- dimensioni larghezza mt. larghezza mt. 0.70 x altezza mt. 1.00 – profondità mt. 0.20 – stacco minimo dal suolo mt. 0.50;
- materiale corten o ferro naturale cerato , pannellature in vetro, mensole in metallo o vetro.
7. L’utilizzo della vetrinetta di cui al comma precedente viene inoltre esteso a coloro che commerciano prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria.
8. comma cassato.
9. I partiti, i movimenti e le associazioni possono esporre i loro cartelli murali, previa specifica concessione, utilizzando bacheche che rispettino le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti commi 4 e 6. Analoghe concessioni potranno essere rilasciate anche a favore di agenzie turistiche al fine di contenere esclusivamente gli orari dei servizi di trasporto, ma comunque privi di ogni forma di promozione pubblicitaria.
10. Per quanto concerne la comunicazione politico-istituzionale riferita all’attività dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale si doterà di uno specifico ed organico strumento regolamentare nel quale saranno individuati i luoghi di proprietà comunale sui quali installare una o più bacheche nonchè le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione dei suddetti spazi. Qualora l’installazione di dette bacheche dovesse ricadere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, essa dovrà seguire l’iter autorizzativo previsto dalla vigente normativa in materia.
10. L’Amministrazione comunale potrà utilizzare fino ad un massimo di cinque bacheche a supporto dell’attività dell’Ufficio Turistico le cui caratteristiche tecniche e modalità espositive verranno disciplinate in appositi atti della Giunta Comunale.
Art. 57 - Insegne e simili
1. Per le insegne o comunque per altro tipo di segnaletica commerciale sita all’interno della categoria 1 e 2 si applica l’art. 4 del regolamento comunale per l’arredo esterno delle attività commerciali ed artigianali del centro storico di Cortona.
TITOLO VI - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E PER RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI
Articolo n. 58 - Manifestazioni a carattere commerciale su area pubblica
1. Le disposizioni normative e regolamentari di settore relative al commercio su aree pubbliche, riguardanti mercati, fiere e posteggi fuori mercato prevalgono sulla presente disciplina.
Articolo n. 59 - Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili
1. Ogni tipo di ripresa filmata, fotografica o simili nel territorio del Comune di Cortona deve essere effettuata senza arrecare disturbo alla cittadinanza e senza danneggiare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.
2. Le riprese eseguiti ai soli fini personali e dilettantistici e comunque senza scopo di lucro non sono soggette ad alcuna autorizzazione. Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca.
3. Sono da considerarsi gratuite, ma comunque soggette all’autorizzazione le riprese eseguite:
- per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate ad archivi non aventi fini di lucro
- per essere riprodotte in riviste monografiche, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro
- per essere utilizzate da Enti Pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale
- per promuovere l’immagine della Città.
4. Le riprese diverse da quelle di cui al comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Cortona e sono a carattere oneroso, anche quando le riprese stesse non implichino occupazione di suolo pubblico. L’interessato a tal fine deve presentare domanda almeno 8 giorni prima dell’inizio delle riprese indicando:
1. Denominazione del soggetto richiedente
x. Xxxxxxx, nome, indirizzo, telefono e/o recapiti del soggetto richiedente e del legale rappresentante
b. Oggetto delle riprese e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità delle riprese stesse
c. Durata delle riprese, la località di svolgimento delle stesse, il giorno e l’orario di inizio.
Nell’autorizzazione vengono stabilite le condizioni, le modalità, il tempo dell’esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.
5. La tariffa viene annualmente determinata dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe Cosap.
TITOLO VII - SANZIONI Art. 6o – SANZIONI
1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
A. Per l’omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o delle rate alle prescritte scadenze del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, con un minimo di 10,00 3.
B. La sanzione di cui sopra è ridotta, sempre che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di ravvedimento operoso.
2. Per le occupazioni abusive, cioè fatte senza alcuna autorizzazione e/o concessione, viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, con minimo di 3 51.
3. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 33 del presente Regolamento.
4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l’applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.
5. Ferme restando le applicazioni delle sanzioni previste del presente Regolamento chiunque occupa suolo pubblico senza avere presentato la domanda di cui al precedente art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da 3 50 a 3 300.
6. Per tutte le violazioni al presente Regolamento, non diversamente sanzionate, si applica una sanzione amministrativa da 3 100 a 3 600 per ogni violazione posta in essere. Con tale sanzione si puniscono i comportamenti e le azioni in contrasto con il presente regolamento, con l’atto di autorizzazione e/o con le prescrizioni con esso imposte. Tale sanzione è aggiuntiva a quella relativa alla violazione in termini di occupazione di spazio non autorizzato, alle altre norme vigenti ed alle situazioni relative al pagamento del canone.
7.Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del presente Regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
8. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle modalità di proselitismo di cui all’art. 31 comma 1 lettera l) vengono così stabilite:
- Sanzione amministrativa di 3 100,00 per chiunque effettua attività di proselitismo fuori dagli spazi consentiti;
- Sanzione amministrativa di 3 40,00 per chiunque effettui attività di proselitismo senza aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente.
9. Le sanzioni si applicano anche nei confronti di chiunque esegua un’occupazione d’urgenza omettendo o ritardando, senza giustificato motivo, la domanda prescritta dall’art. 4, ovvero attestando senza fondamento le circostanze che hanno determinato l’occupazione stessa.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione. Con l’adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.
2. Le concessioni permanenti rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione di quelle relative agli accessi carrabili, ai passi carrabili e ai sottoservizi, cessano la propria validità al 31.12.2020, data entro la quale, qualora interessati ad ottenere una concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, si dovrà presentare domanda con le modalità e le condizioni stabilite dalla nuova disciplina regolamentare.
3. .
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopra ordinate.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
5. Le procedure, la modulistica, le forme e gli aspetti tecnici, giuridici e amministrativi, disciplinati dal presente regolamento, possono essere integrati e adeguati con direttive di indirizzo e coordinamento.
6. In ogni caso, per le tipologie di occupazioni non esenti e relative alla categoria “Cortona restante parte” , il canone relativo all’annualità 2018 dovrà essere uguale alla TOSAP che sarebbe stata determinata con applicazione del regolamento e tariffe vigenti al 31.12.2017.
7. In ogni caso, per la tipologia dehors relativamente alle categorie “Camucia e Terontola” e “restante parte del comune”, il canone relativo all’annualità 2018 dovrà essere inferiore del 10% rispetto alla TOSAP che sarebbe stata determinata con applicazione del regolamento e tariffe vigenti al 31.12.2017.
8. In ogni caso, per le tipologie di occupazioni non esenti e diverse dai dehors e relative alle categorie “Camucia e Terontola” e “restante parte del comune”, il canone relativo all’annualità 2018 dovrà essere uguale alla TOSAP che sarebbe stata determinata con applicazione del regolamento e tariffe vigenti al 31.12.2017.