CAPITOLATO
CAPITOLATO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE:
- DEGLI AUTOBUS E DEI FILOBUS (QUESTI ULTIMI ANCHE A GUIDA ASSISTITA), IN SERVIZIO URBANO E SUBURBANO
- DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO EXTRAURBANO
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:
COMPAGNIA o IMPRESA
La Compagnia assicuratrice di TPER
AGENZIA
L’eventuale Agenzia designata dalla Compagnia assicuratrice per la gestione della polizza
SOCIETA’
TPER SpA con sede in Bologna Via Saliceto n. 3
CONTRAENTE
TPER SpA che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO
TPER SpA la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
FRANCHIGIA
Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'Impresa da parte del Contraente e/o Assicurato.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE
A) Esercizio diretto e/o tramite società o enti partecipati dell’attività inerente l’organizzazione e la gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità, ed in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tramvie
B) Attività complementari o affini a quelle che costituiscono l’oggetto sociale, incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto e alla manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trasporto
C) comunque tutte le attività previste nello Statuto, anche se esercitate congiuntamente o con la partecipazione diretta o indiretta ad Enti, Società e Consorzi d’impresa o simili.
D) In particolare, esercizio del trasporto pubblico di persone su gomma nel bacino di traffico bolognese e ferrarese e sui relativi collegamenti di interbacino o interregionali
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, fino al massimale per sinistro previsto all’art. 3, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale degli autobus e filobus inseriti nel libro matricola, che forma parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento degli autobus e dei filobus in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.
Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del C.C. nonchè di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità anche extracontrattuale da circolazione stradale che lo riguardano.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.
ARTICOLO 2 - SPECIFICAZIONI DEL RISCHIO
La garanzia è operante:
a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee affidate (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 - V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Codice della Strada) o eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti dall’autorità, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente purchè muniti di regolare patente, o dati in uso a qualunque titolo (comodato, usufrutto, ecc.) ad affidatari di linea del contraente;
b) nel caso di impiego di autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonchè per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
c) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente in possesso di regolare patente, nonchè per il rischio relativo alla sosta;
d) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente in possesso di regolare patente ed in forza di specifico contratto di appalto;
e) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, fulmine scoppio e/o esplosione del serbatoio dell’impianto di alimentazione o di altre parti, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
f) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
g) per i danni cagionati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, con esclusione del denaro, dei preziosi e dei titoli e dei danni derivanti da furto o da smarrimento;
h) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, anche se in movimento;
i) per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedia a rotelle effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
j) per i danni alla grafica pubblicitaria e alle tabelle pubblicitarie di proprietà di terzi comunque apposta sulla carrozzeria degli autobus o filobus;
k) per i danni causati ai dipendenti anche se in servizio non responsabili del sinistro; si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida dei veicoli;
l) nel caso di guida dei veicoli all’insaputa e/o contro la volontà del Contraente;
m) per la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o in custodia dell’Assicurato o dei trasportati;
n) nel caso di guida di autosnodati da parte di conducenti anche se abilitati soltanto alla guida di autobus, a condizione che gli autosnodati vengano utilizzati con locomozione autonoma e non in servizio di linea, all’interno dei depositi del Contraente ed aree ad esso pertinenti;
o) nel caso di danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
ARTICOLO 3 – MASSIMALE
L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:
Massimale complessivo per sinistro: l'Impresa assume a proprio carico, per ogni sinistro, il risarcimento fino a concorrenza dell’importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilionii/00).
ARTICOLO 4 - RIVALSA E RINUNCIA ALLA RIVALSA
L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
1) del Contraente e/o del Conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (art. 98 D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285) che disciplinano l’utilizzo della targa prova;
b) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;
d) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’articolo 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcol” e/o 187 “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti” del Codice della Strada e relativo regolamento e s.m.i. ;
e) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
f) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
g) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.
Resta comunque inteso che qualora la patente non venisse rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto e) o dodici mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto f) l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) del solo Contraente se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
La presente rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa stessa.
Comunque l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
ARTICOLO 5 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Sono considerati terzi anche:
a) i soci di TPER, le società partecipate o controllate da TPER stessa, le Agenzie della Mobilità di Bologna e Ferrara, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti;
b) i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i Dirigenti e i dipendenti di TPER ed i loro parenti ed affini;
c) i membri del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di vigilanza di TPER;
d) le Società con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria.
ARTICOLO 6 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre dalle ore 00 del 1 luglio 2018 e scade delle ore 24 del 30 giugno 2019.
E’ in facoltà del Contraente, con un preavviso non inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi, chiedere il rinnovo per un’ulteriore annualità, alle stesse condizioni economiche e normative.
Va considerato che il contratto di servizio in base al quale TPER gestisce il servizio di trasporto pubblico locale scadrà in data 29 febbraio 2020. TPER si riserva la facoltà, e la Compagnia accetta, di risolvere il contratto di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 171, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 209/2005 o di cederlo all’eventuale nuovo subentrante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 209/2005, qualora non dovesse risultare aggiudicataria della gara che verrà bandita in vista della suddetta scadenza. La polizza potrà dunque proseguire, dopo la scadenza del 30 giugno 2019, fino al 29 febbraio 2020 o fino al 30 giugno 2020, a richiesta di TPER.
TPER dovrà esercitare tale facoltà con comunicazione da inviare entro il 31 dicembre 2019.
ARTICOLO 7 – DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio sarà pagato entro 15 giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi incassati deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza.
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
Il premio annuale è calcolato in base al numero dei veicoli complessivi dichiarati. Il numero dei posti sui documenti assicurativi è puramente indicativo e non influisce sulla determinazione del premio.
TPER, in relazione a quanto previsto dall’art. 6, si riserva la facoltà, e la Compagnia accetta, di richiedere entro il 31 dicembre 2019, il frazionamento trimestrale del premio, senza oneri aggiuntivi.
ARTICOLO 8 - POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti gli autobus e i filobus da coprire inizialmente e successivamente, purchè in dotazione allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione degli autobus e dei filobus in entrata e in uscita.
L’impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.
A tale proposito si precisa che le carte di circolazione degli autobus in dotazione all’Assicurato sono intestati a: TPER S.p.A. – Xxx Xxxxxxxx x. 0 – Xxxxxxx
Società di leasing con TPER S.p.A. locatore.
I libretti delle visite e prove dei filobus sono intestati a:
TPER S.p.A. - Xxx Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxx
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.
La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente; sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione, anche via e-mail, di richiesta del Contraente, giorno necessariamente non antecedente a quello della richiesta stessa.
La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine della prima annualità assicurativo, ed entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine della eventuale seconda annualità o infrannualità.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno naturale e consecutivo dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.
ARTICOLO 9 – RILASCIO E SOSTITUZIONE DEI CONTRASSEGNI
L’Impresa o l’Agenzia si impegnano a far pervenire al Contraente, cinque giorni prima naturali e consecutivi dell’inizio della decorrenza della polizza, i contrassegni ed i certificati di assicurazione con validità annuale, distinti per ogni deposito di appartenenza dei veicoli assicurati.
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto dalla Legge.
ARTICOLO 10 - DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri è redatta su apposito modulo predisposto dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.
Il Contraente e/o l’Impresa valuteranno le eventuali modifiche e/o integrazioni del modulo che si rendessero necessarie al fine di migliorare o completare la raccolta dei dati.
E' cura del Contraente vigilare sulla puntuale redazione delle denunce di sinistro da parte dei conducenti.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, e gli eventuali atti giudi- ziari relativi al sinistro.
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE
L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
L’assunzione della difesa in sede civile dovrà essere garantita in ogni caso in cui TPER venga chiamata in giudizio; in caso di mancata assunzione di tale difesa, l’Impresa dovrà comunque tenere manlevata TPER dagli oneri derivanti dall’eventuale soccombenza in giudizio.
Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado ed eventualmente del ricorso in Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
Il Contraente ha comunque diritto di designare sia in sede civile che penale, legali e tecnici di propria fiducia, a proprie spese. Anche il conducente imputato ha diritto di nominare un legale di sua fiducia a proprie spese.
L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative.
Nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 C.C. in quanto inderogabili ai sensi dell'art. 1932 C.C..
L’Impresa riconosce le spese per legali e tecnici designati dal Contraente quando questi siano stati nominati per motivi d’urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte dell’Impresa stessa o quest’ultima non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
ARTICOLO 12 - GESTIONE DEI SINISTRI
L’impresa si impegna a comunicare, nell’ambito della propria rete organizzativa e del proprio sistema di canalizzazione sinistri il nome, la mail, il telefono anche cellulare e l’indirizzo della/e persona/e referente/i per il Contraente, affinchè mantenga uno stretto rapporto di collaborazione nella gestione dei sinistri con l’ufficio preposto della Contraente. Con il sistema informatico di gestione sinistri inoltre l’Impresa o l’Agenzia cui viene affidata la gestione del contratto si impegna ad aggiornare e a supportare l’attività fornendo adeguata assistenza sui sinistri.
L’Impresa o l’Agenzia deve inoltre comunicare all’avvio della polizza i nominativi degli avvocati civilisti e penalisti che designa per la difesa in giudizio dei conducenti di TPER.
ARTICOLO 13 - OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE DATI STATISTICI SULLA
SINISTROSITA’
A)
L’Impresa o l’Agenzia si impegna a fornire entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza della prima annualità l’elenco analitico dei sinistri (indicante il numero di sinistro TPER, il numero di sinistro della Compagnia, la data del sinistro,) generati nell’annualità assicurativa. L’elenco dovrà essere in file formato excell e dovrà indicare:
- il numero di sinistro TPER
- il numero di sinistro della Compagnia
- la data del sinistro
- la targa del veicolo TPER
- la targa e/o il nominativo della controparte
- la distinzione fra danni a cose e danni a persone, e per queste ultime, la distinzione fra trasportati e non
- la distinzione fra sinistri attivi e passivi
- per ogni sinistro, la relativa tipologia (CARD debitore, CARD concorsuale, CARD gestionario, no CARD)
- l’indicazione dello stato del sinistro (aperto, chiuso, senza seguito) e per i sinistri chiusi, della data di chiusura
- per i sinistri chiusi e liquidati, l’indicazione dell’importo liquidato, con distinzione fra l’importo a carico della Compagnia e l’importo a carico di TPER a titolo di rimborso franchigia e, per quest’ultimo, l’indicazione se l’importo a carico TPER sia già stato richiesto e incassato dalla Compagnia o debba ancora essere richiesto
- per i sinistri aperti e riservati, l’indicazione dell’importo riservato con distinzione fra l’importo a carico della Compagnia e l’importo a carico di TPER a titolo di rimborso franchigia
- la tipologia di sinistro (CARD debitore, CARD concorsuale, no CARD, CARD gestionario)
- gli importi liquidati a titolo di forfait , qualora il Concorrente in sede di offerta tecnica, accetti la seguente clausola (criterio B8):
“Per i sinistri con gestione CARD con responsabilità totale o parziale dell’assicurato (debitore o concorsuale), l’addebito della franchigia sarà effettuato dopo la verifica dell’importo pagato dalla Gestionaria: qualora tale importo risulti superiore al forfait addebitato alla Compagnia aggiudicataria, la franchigia sarà limitata al valore del forfait stesso. Qualora l’importo risulti inferiore al forfait, la franchigia corrisponderà all’importo effettivamente pagato dalla Gestionaria. In ogni caso sarà rispettato il valore massimo della franchigia previsto contrattualmente.
Tali dati devono essere trasmessi per via telematica; la Compagnia, sulla base dei dati forniti, dovrà calcolare il rapporto sinistri/premi dell’annualità, fornendo evidenza della metodologia adottata.
Dopo la scadenza della prima annualità, tali dati dovranno essere forniti con le modalità di cui sopra entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Successivamente, fino a quando permangano sinistri aperti e riservati, egli stessi dati dovranno essere forniti entro il 31 gennaio di ogni anno.
B)
AI fini della redazione del bilancio di TPER, l’Impresa dovrà altresì fornire, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, il dato relativo alle somme complessivamente riservate a titolo di rimborso franchigie a carico di TPER stessa alla data del 31 dicembre 2018, per i sinistri fino ad allora generati.
Successivamente - fino a quando permangano sinistri riservati - l’Impresa dovrà fornire, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni annualità successiva, il dato relativo alle somme complessivamente riservate a titolo di rimborso franchigie a carico di TPER alla data del 31 dicembre di ogni anno, per i sinistri generati fino alla scadenza della polizza.
ARTICOLO 14 - TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE
A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia degli atti relativi al sinistro ed in caso di responsabilità concorsuale della controparte fotocopia degli atti istruttori espletati, in conformità alle norme vigenti.
L’impresa informa TPER dell’andamento e dell’esito dei procedimenti civili e penali afferenti i sinistri da circolazione stradale avvenuti con o su mezzi di TPER.
ARTICOLO 15 – FRANCHIGIA
La polizza verrà stipulata con franchigia per sinistro a carico di TPER sino a 10.000,00 (diecimila/00) Euro. ARTICOLO 16 - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE
L'Impresa o l’Agenzia, ogni quattro mesi, richiederà al Contraente il pagamento delle somme dovute a titolo di franchigia, con riferimento ai sinistri generati nell’annualità assicurativa e fino ad allora liquidati, anche solo parzialmente. Il versamento delle franchigie dovrà essere effettuato dal Contraente entro i 45 giorni naturali e consecutivi, successivi alla documentata richiesta dell’Impresa. Tale termine resterà sospeso nel caso di richiesta formulata senza il rispetto delle specifiche di cui al presente articolo, fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell’Impresa.
Anche dopo la scadenza della prima annualità, e fino a quando permangano sinistri riservati, l’Impresa o l’Agenzia richiederà il pagamento delle somme dovute a titolo di franchigia con le modalità indicate nel precedente comma.
All’atto della richiesta di pagamento delle franchigie, l’Impresa o l’Agenzia invierà un elenco (file formato excell) dei sinistri suddiviso per tipologie contenenti i seguenti dati:
- il numero di sinistro TPER
- il numero di sinistro della Compagnia
- la data del sinistro
- la data di avvenuta liquidazione
- la targa del veicolo TPER
- la targa e/o il nominativo della controparte
- la distinzione fra danni a cose e danni a persone, e per queste ultime, la distinzione fra trasportati e non
- importo liquidato (al lordo della franchigia)
- importo della franchigia che la Compagnia deve recuperare da TPER
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento, come oltre specificato
- la tipologia di sinistro (CARD debitore, CARD concorsuale, no CARD).
L’elenco non dovrà contenere sinistri attivi (CARD gestionario).
Per i sinistri con gestione CARD con responsabilità totale o parziale dell’assicurato (debitore o concorsuale), l’Impresa richiederà a TPER per ogni sinistro l’importo di franchigia comunicato all’Impresa stessa dalla CONSAP. L’impresa, su richiesta di TPER, dovrà allegare la relativa attestazione CONSAP. TPER, di regola, chiederà tali attestazioni solo a campione.
Per i sinistri liquidati non in gestione CARD dall’Impresa, l’elenco sarà corredato dal numero di assegno o dall’identificativo del bonifico, ed indicherà l’intero importo liquidato ai terzi e la data di pagamento per ogni singola posizione. L’Impresa, su richiesta di TPER, dovrà allegare l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento.
ARTICOLO 17 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, entro 60 gg. direttamente all'Assicurato i danni subiti, sulla base delle schede di riparazione redatte dalle officine di TPER, non essendovi obbligo di fatturazione.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ne darà motivata comunicazione all'Assicurato.
ARTICOLO 18 - DISPOSITIVI ROADSCAN DTW (forniti da OctoCam)
Il Contraente dà atto di avere installato sui veicoli del proprio parco aziendale i dispositivi ROADSCAN DTW, prodotti dalla ditta OCTOCAM.
Tali dispositivi, come noto, posizionati sul parabrezza anteriore dei veicoli consentono la raccolta e, al verificarsi di predeterminate condizioni, la registrazione delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo nonché alla zona interna dei mezzi di trasporto.
Tali dispositivi hanno il benestare della Fondazione ANIA
In particolare il dispositivo permette di registrare i dati e le immagini relativi ad un sinistro, o ad una qualsiasi situazione critica, e di ricostruirne integralmente la dinamica. Il sistema proposto è basato sul modello V.E.D.R. denominato Roadscan DTW. Roadscan DTW è una scatola nera integrata con video, in grado di registrare ogni tipo di evento, sia all’interno sia all’esterno del veicolo, riguardante il veicolo stesso. La registrazione avviene automaticamente grazie ai dati e alle variazioni di moto rilevati dall’accelerometro a tre assi. Il conducente attraverso un apposito comando può, inoltre, registrare manualmente ogni evento ritenuto rilevante. La localizzazione tramite GPS è finalizzata a definire la posizione esatta degli eventi accaduti ed a memorizzare i dati relativi (data, ora, velocità, ecc.). Il sistema è corredato da un software applicativo, denominato DTW “Data” Manager, che permette di visualizzare ed analizzare i filmati ed i dati memorizzati, nonché di gestire le impostazioni relative al dispositivo e all’utilizzatore. I dispositivi sono omologati CE, FCC e E-Code. Il modello Roadscan DTW ha, inoltre, ricevuto, come primo sistema V.E.D.R. la certificazione di conformità alla normativa CEI 79/56 in tema di black box.
Quanto al download dei dati, questi possono essere scaricati su PC attraverso:
- SD Card;
- connessione diretta mediante cavo USB;
- comunicazione attraverso Wi-Fi.
Su richiesta della Compagnia, TPER metterà a disposizione i file con i filmati dei sinistri che siano stati registrati.
ARTICOLO 19 – SOVRACCARICO
Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 c.c. il sovrannumero o sovraccarico passeggeri, che non impegni la colpa grave dell’Assicurato nell’organizzazione e nel controllo della propria attività.
ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONE FRA LE PARTI
Le comunicazioni relative alla gestione ordinaria della polizza saranno inviate dal Contraente alla Compagnia o all’Agenzia.
ARTICOLO 21- VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora si verifichi una sostanziale variazione del rischio si applicano le norme previste dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 22 - DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
ARTICOLO 23 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della corretta esecuzione della polizza, nonché del pagamento delle penali, l’Impresa dovrà presentare all’atto della sottoscrizione delle polizze, una cauzione definitiva per ciascuna polizza, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (in quest’ultimo caso prestata da altra compagnia di assicurazione) con operatività a semplice richiesta scritta del Contraente, e pagamento entro 15 gg e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale pari al 10 % del premio annuo netto. Tale fideiussione non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione dei dati sulla sinistrosità previsti dal presente capitolato.
ARTICOLO 24– PENALI PER RITARDO
Qualora l’Impresa non fornisca i dati sulla sinistrosità nei termini stabiliti dall’art. 13, TPER addebiterà all’Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del premio annuo netto.
Qualora l’Impresa fornisca i dati sulla sinistrosità in maniera inesatta o incompleta, TPER assegnerà un termine non superiore a 7 gg. naturali e consecutivi per rimediare all’inesattezza o incompletezza; decorso inutilmente tale termine, TPER addebiterà all’Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% del premio annuo netto.
Le eventuali penali saranno addebitate con nota di addebito e dovranno essere corrisposte a TPER entro 30 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta nota, e potranno essere compensate con le somme dovute da TPER all’impresa a titolo di rimborso franchigie.
ARTICOLO 25 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (U.E.).
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto all'Unione Europea, ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
ARTICOLO 27 - DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E CODICE ETICO
Con la sottoscrizione della polizza l’Impresa prende atto che TPER si è dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico.
Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER all'indirizzo: xxx.xxxx.xx. L’impresa dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e controllo nonché del codice etico di TPER e si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti, manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità
ARTICOLO 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
A norma di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010, così come modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 217/2010, l’Impresa si impegna a comunicare all’atto della stipula della polizza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione alla presente polizza e ad indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Impresa si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della citata Xxxxx. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 29 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, Titolare del Trattamento è TPER S.p.A. che nominerà la Compagnia aggiudicataria quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali per le sole finalità del presente contratto.
Il Responsabile Esterno ha il compito di adempiere a tutto quanto risulti necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni ed osservare scrupolosamente quanto previsto per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, si obbliga a rispettare le misure di sicurezza aziendali e comunque quelle previste dal DLgs 196/03 e dal successivo GDPR GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento (UE) 2016/679.
La nomina è da intendersi valida per il tempo necessario ad eseguire le prestazioni contrattuali.
A termine del contratto i dati dovranno essere cancellati o restituiti in formato intellegibile elettronicamente a TPER.
ARTICOLO 30 – EVENTUALE COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all’istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l’Impresa deroghi all’art. 1911 cc., rispondendo in solido nei confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.
In ogni caso resta inteso che tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria e tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
ARTICOLO 31 – STOP LOSS ANNUALE SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIA
L’importo massimo che TPER sarà tenuta a corrispondere alla Compagnia, a titolo di rimborso franchigie per i sinistri generati in una annualità assicurativa, è pari a 2,4 mil/euro, su base annua.
Agli effetti dell'art. 1341 C.C. l'Impresa dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:
Art. 4 Rivalsa e rinuncia alla rivalsa
Art. 6 | Decorrenza e durata del contratto |
Art. 7 | Determinazione e pagamento del premio |
Art. 16 | Rimborso delle franchigie |
Art. 26 | Foro competente |
Art. 31 | Stop Loss annuale sulle somme dovute a titolo di rimborso franchigia |