CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO, IMPERVIO, IPOGEO E OSTILE E PER LE ATTIVITÀ DI ELISOCCORSO IN COORDINAMENTO CON IL SISTEMA REGIONALE DI EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO | AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA E |
DELLA SARDEGNA | URGENZA DELLA SARDEGNA |
Corpo Nazionale Soccorso | Regione Autonoma della Sardegna |
Alpino e Speleologico |
CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO, IMPERVIO, IPOGEO E OSTILE E PER LE ATTIVITÀ DI ELISOCCORSO IN COORDINAMENTO CON IL SISTEMA REGIONALE DI EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
L’AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA E URGENZA DELLA SARDEGNA, di seguito
denominata AREUS, con sede in Nuoro, Piazza Sardegna 1 (C.F. 01526480916), nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
E
Il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA SARDEGNA, Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), di seguito denominato SASS, con sede in Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx x. 00 (C.F. 92063780925), nella persona del Presidente sig. Xxxxx Xxxxxxx,
PREMESSO CHE
ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1992, nonché delle Linee Guida n. 1/1996 applicative, la competenza del soccorso sanitario è assegnata in maniera esclusiva al Servizio Sanitario Nazionale; in attuazione a quanto previsto dall’art. 5, co. 3, le Regioni e le Province autonome possono comunque avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche o private, in possesso della specifica autorizzazione sanitaria, mediante la stipula di apposita convenzione;
il CNSAS, ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e della Legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha il compito di provvedere all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
il CNSAS ed il proprio personale, ai sensi della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, impiegato nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni, può circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e dai regolamenti locali, anche in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette; possono altresì fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza;
ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dall’ultimo art. 37-sexies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020,
n. 126:
I. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
II. Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS.
III. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
il CNSAS, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell’emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112 (articolo 2, comma 1), e a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3) così come modificato dalla Legge n. 26/10, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, ed altresì la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3), attraverso le apposite Scuole nazionali e regionali del CNSAS (articolo 5, comma 1);
ai sensi della Legge Regionale 4/2007 la Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alla legge 21 Marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e successive modificazioni, riconosce il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in attuazione delle leggi 21 marzo 2001, n. 74 e 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80;
la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASS, quale servizio regionale del CNSAS,
per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario, non sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria, di soccorso dei dispersi in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Di conseguenza il SASS opera in stretta collaborazione con le Centrali Operative 118 del Sistema di Emergenza Urgenza Sanitaria con i servizi di elisoccorso e con le Centrali del numero unico di emergenza 112;
CONSIDERATO CHE
la Legge n. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) prevede che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs
- Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS) e che al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità;
il CNSAS, con l’approvazione della Legge 26/10 (che dispone che “al fine di sviluppare l’efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell’ENAC, è disciplinato l’utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto”), può ulteriormente implementare la propria attività assieme a quelle delle Centrali Operative 118 e delle basi sedi di servizi elisoccorso SAR;
il Regolamento Tecnico ENAC “Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri” ed. 3 del 20/02/2007 (Regolamento HEMS) riconosce tra il personale certificato il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS ai sensi della LN 74/2001;
VISTI
la L.R. n. 6 dell'11 aprile 2016 che attribuisce al Soccorso alpino e speleologico della Sardegna un contributo per le attività di soccorso sanitario da espletare nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;
l’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero” – Repertorio n. 2200 del 3 febbraio 2005, esito della Conferenza Stato-Regioni del 03.02.2005;
il Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012, 3^ Edizione dicembre 2015 con correlate decisioni EASA (AMC&GM e CS-FTL.1), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i Regolamenti (UE) N. 71/2014 e 379/2014 recanti modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008;
il Regolamento (UE) 1321/2014 della Commissione Europea del 26 novembre 2014 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (riformulazione del Regolamento (CE) n 2042/2003, e successivi Regolamenti che lo hanno modificato, che sono di conseguenza abrogati);
il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore”, ed in particolare l’art.17, comma 7;
la deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del 29 maggio 2012 che istituisce un servizio di elisoccorso attivo con copertura dell'intero territorio regionale durante tutto l'arco dell'anno, mediante affidamento a privati ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
la deliberazione ATS n. 490 del 27.06.2017 con la quale si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, per l’affidamento ed esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del Sistema di emergenza – Urgenza della Regione Sardegna;
la determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed Amministrazione Patrimoniale dell’ASSL di Olbia n. 1632/2018 con la quale sono state approvate le operazioni della gara di cui sopra ed è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in argomento a favore dell’offerente Airgreen S.R.L. per un periodo di anni 8;
l’Art.4 della LR 23 del 17/11/2014: istituzione dell’Azienda Regionale di Emergenza-Urgenza della Sardegna (AREUS), cui compete lo svolgimento dei compiti relativi all’emergenza- urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso;
La deliberazione della Giunta Regionale n.67/9 del 16.12.2016 con la quale sono state definite le modalità operative per la gestione da parte di Areus del servizio di elisoccorso, che ha preso avvio il 1.07.2018;
PRESO ATTO CHE
è responsabilità di AREUS il soccorso sanitario e gli interventi di soccorso sanitario, i quali, se effettuati in Ambiente ostile, possono necessitare del supporto tecnico con componenti sanitarie che le strutture territoriali del CNSAS sono in grado di assicurare, come previsto dalla normativa sopra richiamata;
il SASS, quale struttura operativa regionale del CNSAS, è il soggetto di riferimento esclusivo
per l’attuazione del soccorso sanitario in Ambiente ostile;
il SASS è presente ed opera su tutto il territorio regionale dal 1975 provvedendo alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche ed all’organizzazione di idonee iniziative tecniche e logistiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti ed il recupero dei caduti per qualsiasi causa, effettuando da sempre missioni di soccorso in ambiente montano, impervio o ipogeo in collaborazione con le Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, ivi comprese le attività di elisoccorso in collaborazione ed in forza di apposite convenzioni con i principali reparti volo statali presenti sull’isola;
il SASS opera attraverso le Delegazioni di Zona e, in particolare, la XXIX Delegazione Alpina organizzata in 5 Stazioni e l’VIII Delegazione di Soccorso Speleologico organizzata in 4 stazioni, entrambe con competenza su tutto il territorio regionale;
il SASS si avvale di 6 Basi Operative dislocate sul territorio, che hanno in dotazione mezzi ed attrezzature idonee a svolgere il soccorso negli ambiti di competenza e che garantiscono una copertura territoriale capillare con la presenza di Operatori e Tecnici CNSAS, formati e certificati secondo quanto previsto dalla suddetta Legge 74/01 e dai Piani formativi ivi richiamati;
il SASS ha già operato in collaborazione con l’ASL 8 di Cagliari, per conto del Comitato di gestione del 118 di Cagliari, nell’attivazione del Servizio estivo di elisoccorso nell’area Sud Sardegna negli anni 2000, 2001, 2005 e 2009 nell’ambito del Sistema dell’Emergenza
Sanitaria 118;
il SASS ha collaborato con le Centrali operative del 118 di Cagliari e Sassari curando la
formazione sulla “Sicurezza negli Ambienti impervi” destinato ai medici del 118, applicando
quanto indicato dalla LN 74/2001;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE
ARTICOLO 1
Valore delle premesse
1) Tutte le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
ARTICOLO 2
Oggetto della convenzione
1) L’AREUS, in attuazione del contesto di riferimento richiamato in premessa, si avvale del SASS per l’attuazione degli interventi di soccorso ed elisoccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, intende:
a) avvalersi del supporto del SASS per interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso di base e avanzato (attività HEMS), nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile e per il trasporto dal luogo dell’evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla CO118 competente (attività SAR), effettuati da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista ai punti 2 e 3 dell’art. 4 del Regolamento attuativo (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
b) avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
i. il concorso nell’espletamento del servizio, l’organizzazione di interventi di
supporto tecnico, sanitario, operativo e logistico nelle attività di elisoccorso;
ii. l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione tecnica e sanitaria connessi alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono durante l’esercizio di attività proprie all’ambiente montano e ipogeo.
Per l’attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del SASS avrà il ruolo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà l’unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 74/2001.
Le modalità di concorso del SASS all’attività di soccorso ed elisoccorso nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio della Sardegna sono disciplinate nel Regolamento attuativo della presente convenzione (Allegato 1).
2) AREUS riconosce le Scuole Nazionali e regionali del CNSAS - SASS quali organismi professionali e competenti in ambito di soccorso sanitario e non, di ricerca dispersi in ambiente, montano, impervio, ipogeo ed ostile e si avvale del SASS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico negli ambiti e nelle materie richiamate dalla
Legge n. 74/2001. L’AREUS ove necessiti di designare dei propri rappresentanti può avvalersi del SASS per l’individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna.
3) AREUS in accordo con la Scuola Nazionale Medica per l’emergenza ad alto rischio nel territorio montano (Legge n. 74/2001 art. 5, comma c, d) è il soggetto preposto alla formazione sanitaria di base degli operatori del SASS, provvedendo ai necessari programmi formativi e alle valutazioni finali certificative, ai sensi dei piani formativi nazionali CNSAS e della vigente normativa.
4) Il SASS, nell’ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle attività di ricerca di persone scomparse come previsto dai piani provinciali predisposti dalle competenti Prefetture, mantenendo il coordinamento operativo con le Centrali operative del 118.
ARTICOLO 3
Scenari operativi di riferimento
1) Gli interventi di soccorso svolti dal SASS che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l’impiego di personale appartenente al SASS esperto nelle tecniche di ricerca dispersi, alpinistiche, sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, e speleosubacquee e certificato nelle rispettive tecniche di soccorso alpino e speleologico ai sensi della Legge n. 74/01 e successive modificazioni, prevedono missioni da effettuarsi con o senza l’ausilio di elicottero nei seguenti scenari operativi:
a) infortuni o malori in ambiente montano, impervio, ipogeo ed ostile: interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato e recupero risolvibili con l’impiego di elisoccorso o con autoveicoli di soccorso speciali o con squadre di terra; la squadra di soccorso SASS è composta, di norma, da una componente sanitaria addestrata alla movimentazione in tali ambienti e da una componente tecnica con qualificazione di carattere sanitario, specializzata a muoversi in autonomia anche di notte e in condizioni meteo avverse;
b) interventi di soccorso non sanitario in ambiente montano, impervio, ipogeo ed ostile, caratterizzati da un evidente rischio evolutivo: interventi di soccorso e recupero, con o senza personale sanitario, di persone illese minacciate da un imminente pericolo
o che si trovano in difficoltà a causa dell’ambiente ostile ed impervio, delle difficoltà tecnico-operative incontrate, della durata dell’attività coinvolta e/o delle altre situazioni contingenti, che necessitano dell’impiego di un adeguato numero di soccorritori tecnicamente addestrati alla movimentazione e al soccorso nel predetto ambiente;
c) interventi di soccorso su piste da sci (attività non esclusivamente svolta dal CNSAS): interventi di soccorso sanitario, che necessitano di squadre che devono possedere sia la formazione di base dei soccorritori sanitari sia l’addestramento tecnico specifico adatto alla movimentazione in sicurezza sulle piste da sci;
d) interventi di ricerca dispersi, i quali essendo caratterizzati da un evidente rischio evolutivo sono da considerarsi alla stregua di un intervento di carattere sanitario.
2) L’Area geografica delle operazioni di competenza del SASS comprende l’intero territorio montano, ipogeo e ogni ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. È contemplato in casi di particolare necessità l’impiego del personale SASS al di fuori del territorio regionale.
ARTICOLO 4
Attività svolte
1) Le attività di cui agli articoli precedenti sono rese dal SASS senza richiedere nessunonere agli assistiti e sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente od occasionalmente sul territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio di altre Regioni.
2) Le attività di cui agli articoli precedenti, salvo appositi accordi, sono rese dal SASS senza richiedere nessunonere aggiuntivo al Servizio Sanitario della Regione Sardegna poiché incluse nella presente convenzione.
ARTICOLO 5
Disciplina del rapporto
1) Il rapporto convenzionale è regolato dalle clausole della presente Convenzione, dal Regolamento attuativo che ne è parte integrante (Allegato 1) e, per quanto non previsto, dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, oltre che dall’ordinamento di riferimento dell’Amministrazione sanitaria.
2) L’attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione, dalle direttive nazionali e regionali in materia e dalla presente convenzione, oltre che dalle direttive e procedure operative proprie del SASS, del CNSAS, del Servizio Regionale di Emergenza Urgenza Sanitaria e delle Società esercenti i servizi di elisoccorso.
ARTICOLO 6
Formazione e qualificazione del personale
1) Al fine della realizzazione degli obbiettivi del Servizio Sanitario Regionale, il SASS, anche in funzione delle competenze e funzioni ascrittegli dalla legge ed in funzione delle peculiarità delle missioni di soccorso ed elisoccorso, impiegherà personale formato e certificato secondo i programmi formativi delle Scuole Nazionali CNSAS.
2) Il SASS dovrà avvalersi delle figure formative AREUS per quanto attiene la formazione sanitaria e quella relativa alla conoscenza delle funzioni e delle procedure delle CO118 stesse, anche in accordo con i Direttori delle CO competenti per territorio, e in accordo con la Scuola Nazionale Medica per l’emergenza ad alto rischio nel territorio montano (Legge n. 74/2001 art. 5, comma c, d). Salvo diversi e preventivi accordi, il SASS riconoscerà ad AREUS il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’effettuazione di tali corsi.
3) Il SASS provvede alla formazione tecnica del proprio personale avvalendosi delle proprie strutture tecniche e formative ed in particolare delle Scuole Nazionali e Regionali di settore. Le strutture sopra citate saranno anche i riferimenti tecnici, scientifici e didattici per l’individuazione di referenti da nominare in organismi regionali o di enti locali.
4) Il SASS, anche ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge n. 74/01, provvede alla formazione ed alla verifica attitudinale del personale sanitario AREUS dei servizi territoriali ed impiegato nel servizio di elisoccorso, per le operazioni in ambiente montano, ostile ed impervio in base a specifici percorsi di formazione e certificazione concordati con la
Direzione Generale AREUS e riferiti a criteri standard nazionali o regionali previsti nei Piani Formativi del CNSAS e nei D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) e/o nei D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) indicativamente rivolti alla:
• verifica e valutazione dei requisiti fisici-attitudinali del personale sanitario
candidato all’impiego in ambito di Elisoccorso;
• preparazione e vestizione dell’imbragatura e di altri Dpi e/o dispositivi, loro tenuta e manutenzione;
• conoscenza delle legature e delle manovre base;
• capacità di movimento in arrampicata su roccia e su terreno ostile;
• padronanza delle tecniche di salita e discesa su corda fissa;
• capacità di movimento su terreno innevato e ghiacciato;
• conoscenza delle modalità di intervento specialistico (valanga, cascata di ghiaccio, forra, ecc.);
• movimentazione a bordo e all’ esterno dell’elicottero;
• movimentazione e manovre di imbarco e sbarco con l’impiego delle modalità hovering, verricello e gancio baricentrico.
5) AREUS riconosce al SASS, nell’ambito dell’articolo 11, comma 1), il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività ordinaria di formazione e addestramento (ad esempio il retraining, come da art. 11, comma 1, lett. c).
6) Le attività di addestramento e formazione straordinarie, facenti seguito all’acquisizione da parte di AREUS di nuove figure sanitarie, da addestrare ex novo, sono invece soggette a rimborso extra, a fronte di presentazione da parte del SASS di preventivo spese, soggetto ad approvazione di AREUS, con successivo rendiconto a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 7
Risorse umane, strumentali e strutturali
1) Il SASS, attraverso le strutture dislocate sul territorio ed i propri Operatori e Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico, si impegna a mettere a disposizione per l’attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, le proprie risorse strumentali, mezzi, attrezzature
di soccorso alpino e speleologico.
2) Il SASS mette a disposizione dell’AREUS le risorse di cui sopra per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale sanitario del Servizio Regionale di Emergenza Sanitaria 118 ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della Legge n. 74/01.
3) Il SASS, in riferimento alle problematiche di collegamento fra le squadre impegnate nella missione di soccorso ed i centri operativi SASS (Stazioni, Centri Mobili di Coordinamento, automezzi, ecc.), può avvalersi di una propria rete radio regionale.
ARTICOLO 8
Collaborazioni diverse
1) L’AREUS coinvolge il SASS, tramite i referenti da questi indicati, qualora siano componenti tecnici di comprovata competenza, nella stesura ed approvazione delle Convenzioni e/o dei Protocolli Operativi stipulati con altri Enti, a livello provinciale e/o regionale, che riguardino le attività di cui agli artt. 2) e 3) della presente Convenzione.
2) L’AREUS concede al SASS l’utilizzo non oneroso di sedi e dei supporti tecnici finalizzati al raggiungimento delle finalità di istituto e agli obblighi di legge, ovvero supporti orto- cartografici, base dati, elaborazioni, consulenze, ecc., previa motivata domanda che deve essere fatta alla Direzione regionale interessata, promuovendo se necessari appositi provvedimenti da parte della Giunta Regionale.
3) In riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato ed integrato dai successivi Decreti e Circolari applicative, l’AREUS concorda con il SASS il programma degli accertamenti e dei controlli di idoneità ivi previsti, cioè la sorveglianza sanitaria per i soli operatori attivi ed il controllo sanitario. Inparticolare:
a) la sorveglianza sanitaria per il personale SASS di cui alla Legge n. 74/01 in servizio presso le basi di elisoccorso, comprensive delle analisi e degli esami diagnostici eventualmente richiesti, viene effettuata senza oneri a carico del SASS direttamente dalle strutture sanitarie territorialmente competenti per il servizio di elisoccorso, ovvero convenzionate con AREUS.
b) il Controllo sanitario per il restante personale SASS di cui alla Legge n. 74/01 viene effettuato su base triennale accertando l’idoneità prevista dal D.M. del 18 febbraio 1982 – “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” (G.U. n. 63 del 5 marzo 1982). Le spese relative a tali accertamenti ed agli ulteriori accertamenti diagnostici che si rendessero necessari verranno sostenute dal SASS.
ARTICOLO 9
Impegno reciproco di promozione delle rispettive attività istituzionali
1) Il SASS si impegna a diffondere come numero unico di chiamata il 118 ed il futuro NUE 112 di prossima attivazione su tutto il territorio di competenza della Regione Sardegna. Il SASS si impegna, altresì, a veicolare per mezzo di idonei supporti, le finalità di istituto e le modalità operative del Servizio Regionale di Emergenza Sanitaria.
2) L’AREUS si impegna a diffondere, per mezzo di idonee iniziative e per tramite delle Aziende e degli Enti maggiormente interessati, le finalità di istituto del SASS con particolare riferimento a rappresentare l’attività di soccorso e l’attività di informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.
3) L’AREUS ed il SASS si impegnano ad individuare percorsi comuni volti ad informare i frequentatori della montagna in merito agli aspetti legati alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.
4) L’AREUS ed il SASS concordano le modalità di diffusione, informazione e prevenzione di cui ai commi precedenti; concorderanno inoltre le eventuali modalità di utilizzo dei rispettivi loghi, il loro posizionamento e dimensionamento sui mezzi e velivoli utilizzati durante le attività di soccorso.
ARTICOLO 10
Riservatezza e trattamento dei dati personali
1) Nell’esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni integrazioni. Titolare del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa.
Responsabili del trattamento dei dati sono i soggetti che verranno di volta in volta individuati dai suddetti titolari.
2) Il SASS, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà, nella persona del suo Presidente o suoi delegati, trasmettere informazioni relative alle azioni di soccorso solo ed esclusivamente in riferimento alle modalità di intervento nel pieno rispetto della normativa soprarichiamata.
ARTICOLO 11
Contributo per le attività di soccorso
1. AREUS riconosce annualmente al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (SASS) un contributo, nei limiti degli importi dalla stessa approvati in fase di preventivo e in fase di consuntivo a saldo. Le tipologie di spesa ammesse sono le seguenti:
a) costi direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività nell’ambito del servizio di
elisoccorso in convenzione (art. 2);
b) costi per il mantenimento delle qualifiche per la formazione e addestramento specifico dei tecnici di elisoccorso, eliturnisti del SASS e degli aspiranti tecnici di elisoccorso, comprese le spese di trasferta, xxxx, alloggio, e acquisto di dotazioni individuali quali divise istituzionali e dispositivi di protezione individuale DPI;
c) costi per la formazione, addestramento e retraining tecnico degli operatori sanitari
(medici e infermieri AREUS) nell’ambito dell’elisoccorso;
d) quota parte dei costi generali di gestione e operativi del SASS.
Il contributo riconosciuto da AREUS al SASS si configura quale rimborso delle spese a copertura dei costi sostenuti dal medesimo, volto a garantire la realizzazione delle finalità istituzionali di interesse generale e di pubblica utilità attribuite al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna nell'ambito del servizio di elisoccorso. Tale contributo non ha natura sinallagmatica.
2. Al fine di consentire la programmazione finanziaria di AREUS il SASS è tenuto, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, a presentare ad AREUS un conto economico con la previsione delle spese per l’attività di elisoccorso (di cui al punto 1.) programmate per l'anno successivo. A seguito di eventuali interlocuzioni in contraddittorio e conseguenti revisioni, AREUS approva entro il 31 dicembre il Preventivo dei costi SASS per l'anno successivo.
3. I costi rimborsabili di cui al punto 1. non possono superare il limite onnicomprensivo di euro 575.000,00 (euro cinquecentosettantacinque,00) per ciascun anno di convenzione. Tale importo costituisce un tetto di spesa aziendale, fatta salva la fattispecie di cui all’art. 6, comma 6).
4. AREUS non rimborserà i costi il cui onere risulti già a carico di altri Enti pubblici o soggetti privati o il cui importo non risulti congruo rispetto alle finalità della presente convenzione.
ARTICOLO 12
Modalità per l’erogazione del contributo economico annuo
1) sulla base del preventivo approvato di cui al punto 2 dell’art.11), AREUS provvederà ad erogare, entro 30 giorni dalla presentazione del documento fiscale (nota debito fuori campo IVA) da parte del SASS, un primo acconto del 45% dei costi preventivati. Questo primo acconto non potrà comunque superare l’importo di euro 258.750,00. Il secondo acconto del 45%, sempre per un importo massimo di euro 258.750,00 verrà erogato entro
30 giorni dalla presentazione, a partire dal primo giugno dell’anno di esercizio, del documento fiscale (nota debito fuori campo IVA) da parte del SASS.
2) Il SASS deve trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno di validità della convenzione, il bilancio d’esercizio composto da Stato patrimoniale e Conto economico, oltre al verbale dell’Organo di revisione del SASS per l’anno precedente. Deve altresì presentare un rendiconto consuntivo specifico sui costi delle attività effettuate e direttamente correlate all’attività di elisoccorso in convenzione con AREUS. Il SASS presenta inoltre, entro 20 giorni dalla richiesta di AREUS, le eventuali informazioni, i documenti e i dati richiesti a giustificazione delle spese rendicontate, ritenute necessarie.
3) AREUS approva, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, il rendiconto consuntivo di cui al comma 2. L’approvazione legittima l’erogazione al SASS dell'importo a saldo del 10%, delle spese effettivamente sostenute per l’attività di elisoccorso, nei limiti dell’importo massimo di euro 575.000,00. Il saldo verrà liquidato da AREUS entro 30 giorni dall’emissione del documento fiscale (nota debito fuori campo IVA) da parte del SASS.
4) Il SASS riconosce ad AREUS la facoltà di trattenere dal pagamento delle prestazioni effettuate e rendicontate nell’ambito della presente convenzione, una somma di denaro compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 10.000,00, in funzione della gravità di eventuali contestazioni inerenti a incongruità, inaffidabilità e inappropriatezza delle rendicontazioni e delle spese rispetto alle finalità della convenzione. Tale somma potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione successiva delle mancanze.
5) In sede di prima applicazione della convenzione, per il secondo semestre 2022, AREUS versa, entro 10 giorni dall’approvazione e firma della convenzione tra le parti, il 45% (pari ad euro 258.750,00) dell’importo della presente convenzione. Il saldo del 5% (fino ad euro 28.750,00) verrà riconosciuto e liquidato con le medesime modalità di cui al punto 3). Gli importi a saldo dovuti per gli anni pregressi di servizio potranno essere rimborsati entro 30 giorni dalla presentazione di apposita nota di debito (fuori campo IVA), che verrà presentata dal SASS a seguito di uno specifico rendiconto analitico che possa consentire ad AREUS di verificare a consuntivo, e approvare in contraddittorio, le spese sostenute nell’ambito della pregressa attività di supporto all’elisoccorso.
ARTICOLO 13
Durata della convenzione
1) La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di 4 (quattro) anni e le parti, se d’accordo, possono procedere al suo rinnovo per analogo periodo.
ARTICOLO 14
Recesso e risoluzione
1) La decisione delle controversie concernenti l'attuazione della presente Convenzione e del Regolamento attuativo previsti dalla stessa, è rimessa alla competenza di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell’AREUS, un rappresentante del SASS e da un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due componenti di parte e, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Nuoro.
2) In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto si fa in ogni caso esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.
3) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi e normative in materia.
ARTICOLO 15
Adempimenti fiscali e spese
Le spese del presente atto ivi incluse quelle di bolli e registrazione, sono interamente a carico di AREUS, la quale autorizza il SASS a provvedere a tutte le formalità d’uso e ad addebitargli il relativo onere.