CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica “ALL-IN” per apparecchiature copiatrici/multifunzioni di proprietà del CSAL.
Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica, denominato "ALL IN", per le apparecchiature copiatrici/multifunzioni bianco/nero e colori, installate presso le sedi del CSAL.
2. La descrizione dettagliata delle attrezzature è contenuta nel successivo art.2.
Art.2 – APPARECCHIATURE OGGETTO DEL SERVIZIO
Sono oggetto del servizio le seguenti copiatrici/multifunzioni bianco/nero e colori installate presso le sedi del CSAL e meglio indicate nella tabella sottostante:
N. | Modello | Matricola | Struttura | Indirizzo |
1 | Ricoh MP3353SP | E764KA50085 | CSAL Fac. Economia | Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxxx |
1 | Ricoh MP 2554SP | G146P600062 | CSAL Fac. Ingegneria | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx00 Xxxxxx |
1 | Ricoh MPC30003SP | E154M834198 | CSAL Fac. Economia | Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxxx |
Art.3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
l’ Assistenza tecnica “all-in” per le fotocopiatrici comprende le prestazioni di manutenzione ed assistenza tecnica, la fornitura e posa in opera dei relativi materiali di consumo (toner, tamburo, ecc. con la sola eccezione della carta) necessari alla fotocopiatura, nonché il servizio di ritiro e lo smaltimento dei materiali di risulta (toner, developer, ecc.)
L’affidatario avrà quindi l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del servizio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta del CSAL, l’assistenza tecnica e la manutenzione, ovvero porre in essere ogni attività necessaria per il buon funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti delle apparecchiature guaste. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Le eventuali sostituzioni di materiali o di parti di ricambio delle singole apparecchiature saranno eseguite con prodotti originali.
Per le predette prestazioni di assistenza l’impresa affidataria deve avvalersi di proprio personale specializzato e, tenuto conto altresì della tipologia di servizi che il CSAL offre agli studenti dell’Ateneo, le prestazioni richieste dovranno essere effettuate con tempestività
oltre che con efficienza ed efficacia, nel rispetto dei seguenti livelli di assistenza (Service Level Agreement):
- Tempo di intervento: entro 6 ore successive dal ricevimento della chiamata per le apparecchiature dislocate presso la sede del CSAL della Facoltà di Economia;
- Tempo di intervento: entro 3 ore successive dal ricevimento della chiamata per l’apparecchiatura dislocata presso la sede del CSAL della Facoltà di Ingegneria.
Il servizio deve essere prestato presso il luogo di ubicazione delle apparecchiature nell’arco del seguente orario di lavoro escluse le giornate festive ed il sabato:
- CSAL Facoltà di Economia dalle ore 8.30 alle 18.30
- CSAL Facoltà di Ingegneria dalle ore 9.00 alle 13.30
Sono a carico dell’Impresa anche i tempi di viaggio per i suddetti interventi.
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la riparazione in loco, l’Impresa potrà richiedere che l'intervento venga effettuato presso i locali della propria organizzazione. Anche in tal caso tutte le spese relative (facchinaggio, imballaggio, trasporto, ecc..) saranno a carico dell’Impresa mentre sarà cura dell'Università predisporre la documentazione fiscale richiesta per il trasporto.
Qualora l’intervento dovesse riguardare delle riparazioni di componenti non immediatamente reperibili l’affidatario comunicherà l’impossibilità di ripristino della macchina nei tempi indicati in contratto indicando le specifiche motivazioni.
Ogni fotocopiatrice dovrà essere dotata di un libretto nel quale saranno riportati, a cura del personale dell’affidatario addetto all’assistenza tecnica, tutti gli interventi tecnici e di manutenzione effettuati. Il tecnico incaricato riporterà, sul libretto, la lettura del contatore prima e dopo l’intervento.
Alla scadenza dell’appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente risolto, le apparecchiature dovranno essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, ferma restando l’applicazione delle penali, iI CSAL avrà il diritto di trattenere, sugli eventuali crediti del fornitore, le somme che riterrà necessarie per rimettere in efficienza le macchine.
Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. E’ vietato il rinnovo tacito del presente contratto. IL CSAL si riserva la facoltà di proroga alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 5 – VALORE DELL’APPALTO
Il valore stimato del presente affidamento, comprensivo di tutti gli oneri concernenti il servizio, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, calcolato sulla base della durata
complessiva del contratto, è quantificato in massimo € 6.000,00 + IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a 200.00 euro.
Di detto importo € 3.600,00 o l’importo minore offerto rappresentano il corrispettivo certo per l’esecuzione del servizio per l’intera durata contrattuale; € 600,00 rappresentano le eventuali opzioni relative alle eventuali copie eccedenti di cui l’Amministrazione potrebbe necessitare ed
€ 1.800,00 o quello minore determinato dall’importo offerto rappresentano il corrispettivo per eventuale proroga contrattuale di massimo mesi 6 (sei).
L’importo di € 3.600,00 o quello minore indicato nell’offerta, comprensivo del numero di fotocopie indicate nel prospetto sottostante e determinate sulla base dei consumi degli anni precedenti, a seconda che si tratti copia/stampa in bianco e nero o a colori, verrà corrisposto alla ditta affidataria nelle modalità di cui al successivo art.11.
Si allega il prospetto relativo al numero delle copie incluse nel canone annuale del servizio in oggetto in relazione al consumo storico di ciascuna fotocopiatrice:
N. | Modello | Matricola | Numero copie incluse nel canone mensile |
1 | Ricoh MP3353SP | E764KA50085 | 10.000 b/n |
1 | Ricoh MP 2554SP | G146P600062 | 4.000 b/n |
1 | Ricoh MPC30003SP | E154M834198 | 3.000 b/n e 1.400 colore |
Il costo unitario delle copie eccedenti il numero complessivo di copie incluse nel canone sarà quantificato per le copie in b/n in euro 0,010 e per quelle a colori in euro 0,087.
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per tutta la durata del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare quantitativamente, così come previsto, il servizio rispetto al servizio minimo garantito/stabilito e fino alla concorrenza dell’importo massimo pari ad € 6.000,00 oltre IVA; l’Impresa affidataria si impegna a praticare i prezzi indicati nel comma 5 del presente articolo, non soggetti a ribasso.
Qualora l’Amministrazione richieda detti ulteriori servizi l’Impresa sarà obbligata ad espletare quanto richiesto. Nel caso in cui l’Amministrazione non richieda ulteriori servizi rispetto al minimo garantito, l’Impresa non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 6 – MODALITA’DI INDIVIDUAZIONE
L’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta.
L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà sulla base della migliore offerta rispetto agli importi base indicati dall’Amministrazione, anche in presenza di una sola offerta.
Il CSAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’affidamento anche in presenza di più offerte, qualora non siano ritenute idonee sotto il profilo economico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti partecipanti.
Art. 7 – CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a dichiarazione di:
- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di MEPA.
Sono a carico dell'affidatario, tutte le spese contrattuali, tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto
Art. 8 – VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il RUP provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente e assicura la regolare esecuzione del Contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Art.9 - PENALI
L’operatore economico affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile si verifichino inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione del servizio, il CSAL procederà all’applicazione di una penale calcolata in misura pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto a quanto indicato nell’art. 3, senza obbligo di avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
La contestazione dell’inadempimento all’affidatario avverrà in forma scritta e riporterà i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento e la misura della penalità che si intende applicare. L’ affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all’Affidatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora, invece, le controdeduzioni
dell’Affidatario siano ritenute idonee, l’Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto all’Affidatario medesimo la non applicazione delle penali.
Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario.
Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l’operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e/o alle penali notificate dall’Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.
Art. 10 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
Il soggetto affidatario si obbliga:
- ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio esclusivamente personale tecnico specializzato;
- a ritenersi responsabile di qualsiasi danno arrecato agli stabili ed agli apparecchi installati per negligenza, imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente di ritenersi responsabile anche di ogni e qualsiasi danno arrecato eventualmente a terzi, sia persone, sia cose, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato;
- a sostenere tutte le spese accessorie (spese di viaggio e trasferta del personale, ecc) derivanti da tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato d’Oneri;
- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando inoltre tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- a garantire durante lo svolgimento delle prestazioni di servizio, che il comportamento del suo personale sia conforme, alle norme e alle disposizioni interne delle struttura in cui andranno ad operare, inoltre ad osservare un contegno improntato alla massima riservatezza, correttezza e irreprensibilità;
- ad eseguire, subito dopo l'ultimazione di una prestazione, lo sgombero del locale ove sono stati eseguiti interventi di manutenzione.
- a fornire al CSAL i numeri di telefono ed eventuali altri recapiti presso i quali inoltrare le richieste di intervento ed il nominativo del Responsabile del servizio nei confronti del CSAL entro 2 giorni dalla stipula del contratto.
L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, l'impresa si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.
Art. 11 –PAGAMENTO
L’importo contrattuale pari ad € € 3.600,00 + IVA o quello minore offerto, sarà corrisposto in
12 rate mensili di pari importo posticipate, mediante pagamenti che avverranno dietro presentazione di regolari fatture, emesse anch’esse mensilmente.
Per quanto concerne il corrispettivo relativo alle eventuali copie eccedenti così come disciplinate all’art. 5 il pagamento sarà effettuato alla scadenza del contratto, previa redazione del verbale di regolare esecuzione.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al CSAL -Università Politecnica delle Marche– X.xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 030007) e dovranno riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice Identificativo Gara).
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.
187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione e una volta verificati in capo all’impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Università Politecnica delle Marche ai fini della procedura di affidamento effettua il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”.
ART. 14 – RISERVATEZZA
L’affidatario si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall’Università Politecnica delle Marche.
L’affidatario si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo all’Università Politecnica delle Marche e al suo know-how.
Eventuali violazioni commesse dall’affidatario sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario.
Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora si renda responsabile per tre volte nel corso dell’appalto di inadempimenti o ritardi del servizio.
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.
In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio dell’appaltato alla data stabilita;
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
c) interruzione non motivata dell’appalto;
d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c.
L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322
cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 c.c. nonché l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di indagine di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario.
ART. 16 – RECESSO
L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’affidatario, della relativa comunicazione.
L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Nelle suddette ipotesi l’Università resta obbligata al pagamento dei soli servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell’affidatario comporterà la facoltà dell’Amministrazioni di richiedere il risarcimento di eventuali danni o spese.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.
ART. 19 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
ART. 20– RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si rinvia, inoltre, alla documentazione relativa alla disciplina del mercato elettronico, ivi compreso il Bando di Abilitazione e i relativi allegati.