AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
Servizio appalti
Via Dogana, 8 – 00000 Xxxxxx
P x00 0000 000000
F x00 0000 000000
@ xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
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BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH – BMR IV” RISPONDENTE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) SETTORE EDILIZIA. TRENTINO SVILUPPO SPA
(Atto di validazione del Consigliere Delegato di Tentino Sviluppo Spa prot.n. 14139 di data 3 agosto 2017)
Trento, 21 AGOSTO 2017
Prot. n. S171/2017/450438/3.5/1112-17
Gara telematica n.: AT 47591
Trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 17 agosto 2017 Pubblicato nella GUUE 18/08/2017 – GU/S 157 - 324809-2017-IT
CODICE CIG: 7123006A7E CODICE CUP: C73G17000190003
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 4 ottobre 2017 - ore 12:00 PROCEDURA NON SOGGETTA AD AVCPASS
(in quanto procedura interamente gestita con sistemi telematici).
PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO
Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.
Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxx-xxxxxx- provinciale.aspx
PREMESSO che:
a) l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);
b) per accedere al Sistema è necessario:
- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell’allegata “Guida operativa – Presentazione offerta. Gara telematica – procedura aperta” di seguito denominata “Guida Operativa” allegata al presente bando di gara;
- essere registrati a sistema secondo la procedura meglio descritta nella “Guida Operativa – Registrazione dell’operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento” allegata al presente bando di gara e disponibile on-line al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxx/X-XXX-XX-XX-Xxxxxxxxxxxxx.xxx;
c) la documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx (Accedi ai servizi e- procurement) previa registrazione secondo quanto specificato al successivo punto 13;
ATTENZIONE! Trattandosi di procedura aperta mediante sistema telematico e non ad invito, il bando di gara e la documentazione di gara è visibile ai soggetti registrati a sistema SAP – SRM.
d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG (d’ora in avanti denominato Regolamento attuativo della L.P. 26/93 e dell’art. 9 della L.P. 2/2016).
Tutto ciò premesso, la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Xxx Xxxxxx 0, Xxxxxx, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, su delega di Trentino Sviluppo Spa intende appaltare, a mezzo di procedura aperta mediante sistema telematico, i lavori sotto specificati.
Il relativo contratto sarà stipulato dall'Impresa aggiudicataria direttamente con Trentibo Sviluppo Spa, entro i termini che saranno successivamente comunicati.
1. Oggetto dell’appalto: affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.30 bis della LP 26/93, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016, dei lavori di cui al seguente punto 2.
2. Caratterische generali dell’opera e natura delle prestazioni: Il presente appalto è relativo alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo denominato Bonfiglioli Mechatronic Research – BMR IV, quale parte integrante del realizzando Polo della Meccatronica di Rovereto. Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un fabbricato dove -a regime- troveranno impiego 100 persone, suddiviso tra una porzione a destinazione produttiva ed una porzione di uffici e servizi di pertinenza. Sono parte sostanziale dell’intervento in progetto l’infrastrutturazione delle aree nell’intorno dell’edificio, il progetto prevede infatti la realizzazione del tronco viabilistico di connessione fra la viabilità interna ed esistente del Polo e via Unione, ricalcando la previsione
urbanistica del Masterplan. Da un punto di vista architettonico e compositivo l’edificio si compone di due porzioni tra loro giustapposte. La palazzina uffici su due livelli e il capannone produttivo retrostrante. La porzione del fabbricato destinata agli uffici ed ai servizi viene mantenuta sul fronte sud, in fianco al nuovo boulevard di collegamento con via Unione e con affaccio sulla grande area agricola posta a sud. Il corpo destinato agli uffici costituisce la porzione di edificio a carattere più rappresentativo, che compartecipa a qualificare l’importanza del nuovo asse viabilistico, anche in considerazione della vicinanza all’affaccio su via Unione. L’accesso pedonale al corpo uffici e servizi avviene dal fronte sud e (secondariamente) dal quello est, come espressamente richiesto dal Masterplan. Il corpo di fabbrica si sviluppa su due livelli, mantenendo le zone di pertinenza più diretta dell’attività produttiva al piano terra. Gli uffici amministrativi, commerciali e direzionali trovano invece collocazione al primo piano, unitamente al sistema delle sale riunioni. La porzione produttiva trova collocazione alle spalle della palazzina uffici e viene realizzata su un unico piano, alla quota del piano di campagna. Il capannone si sviluppa in direzione nord-sud con accessi veicolari esclusivamente dai fronti ovest e nord, anche in questo caso così come prescritto dal PRG. La suddivisione del nuovo volume edificato in due corpi di fabbrica trova rilievo anche nei materiali da costruzione impiegati. Il volume a destinazione produttiva ed il piano terra del corpo uffici sono realizzati in pannelli prefabbricati in cls a doppia lastra con interposto strato coibente, getto integrativo in opera in cls e finitura superficiale in opera di colore bianco/grigio (da campionare nel corso dei lavori). Per quanto riguarda il piano destinato agli uffici viene proposto il sistema costruttivo prefabbricato in legno con impiego di pannelli portanti a fibre incrociate (cross-lam) per quanto riguarda le pareti perimetrali ed il solaio di copertura. Per quanto riguarda la struttura puntuale interna all’edificio e perimetrale corpo uffici lato sud, si fa ricorso ad una serie di pilastri in acciaio. La finitura superficiale dei corpi destinati ad uffici è realizzata attraverso la realizzazione di una facciata ventilata con strato coibente in lana di roccia, telo antivento e paramento esterno con pannelli in lamiera stirata. La stratigrafia dettagliata delle varie murature è dettagliatamente individuata all’interno dell’abaco delle murature di cui agli elaborati grafici. Per quanto riguarda la dotazione impiantistica, la climatizzazione dell’edificio (riscaldamento e raffrescamento) è realizzata mediante una pompa di calore polivalente supportata, nei periodi più freddi dell’anno, da un generatore di calore alimentato a gas metano. Gli elementi terminali sono del tipo: aerotermi per riscaldamento e raffrescamento a soffitto nello stabilimento, ventilconvettori negli uffici e negli spogliatoi, radiatori nei servizi igienici. La regolazione della temperatura negli ambienti avviene con termostati dedicati che controllano i terminali e la relativa velocità di funzionamento. Negli ambienti produttivi, caratterizzati da elevata altezza, è prevista l’installazione di ventilatori assiali a soffitto con funzione di destratificazione in fase invernale. Gli spazi adibiti a sale conferenze al piano primo e la sala riunioni a piano terra sono serviti da impianti di trattamento dell’aria con recuperatore di calore. L’acqua calda sanitaria è prodotta tramite l’utilizzo di un bollitore (con scambiatori maggiorati specifici per utilizzo con pompe di calore) collegato all’impianto solare termico con eventuale integrazione dell’impianto di riscaldamento. Completano le dotazioni meccaniche l’impianto di raccolta delle acque nere con relativa stazione di pompaggio, il sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (5 mm) per piazzali e aree carrabili ed il sistema di smaltimento acque meteoriche a trincea disperdente. L’impianto antincendio (composto da idranti UNI70 sui piazzali esterni e lungo la viabilità perimetrale ovvero da idranti UNI45 opportunamente distribuiti all’interno degli edifici) è collegato, per economicità e semplicità di gestione, alla vasca antincendio del corpo L. L’alimentazione degli impianti elettrici è in Media Tensione (20 kV) con sistema TN-S previa consegna, da parte dell’ente erogante, all’interno della cabina elettrica esterna dedicata. È prevista la presenza di un trasformatore da 630 kVA. Per l’impianto di illuminazione sono previsti corpi illuminanti con fonte luminosa a led per contenere al massimo il consumo energetico. Gli illuminamenti medi considerati sono 100lux per i corridoi ed i
servizi comuni, 150lux per i vani scala, 500 lux all’interno degli uffici per mezzo di corpi illuminanti del tipo ad incasso in controsoffitto 60x60 con ottica opale adatti ad ambienti in cui si fa uso intenso di videoterminale. All’interno degli uffici l’impianto di illuminazione è completato da regolatori DALI per garantire sia il comando manuale del sistema sia la possibilità di dimmerare automaticamente la quantità di luce artificiale in base al livello di illuminazione naturale rilevata nell’ambiente stesso. L’illuminamento medio negli spazi produttivi è uniforme e pari a 500lux ottenuti tramite corpi illuminanti a LED adatto ad ambienti industriali sospesi su blindoluce. A garanzia della flessibilità operativa di utilizzo degli spazi, per le accensioni dei dispositivi si prevede un regolatore DALI con comando dai vari pulsanti di accensione in maniera tale da consentire in futuro una semplice riprogrammazione delle zone di accensione anche in caso di modifiche dei layout interni. Il sistema di illuminazione di emergenza ha come specifica aggiuntiva una scheda elettronica dedicata alla diagnostica delle lampade che consente la segnalazione sia con spie rosso/verde a bordo lampada, sia attraverso una centrale per il controllo centralizzato via Ethernet. Sulla copertura dello stabilimento industriale è previsto un impianto fotovoltaico da 135 kWp collegato elettricamente alla rete a 20 kV. L’intera struttura è protetta da allarme incendio ad azionamento manuale volontario costituito da una centrale di tipo convenzionale autonoma una per ogni attività. All'interno dei condotti dell’impianto di trattamento aria sono inoltre posizionati rivelatori di incendio del tipo a campionamento d’aria per accelerare e favorire i tempi di segnalazione ed intervento, attivando la chiusura delle serrande taglia fuoco e lo spegnimento dei ventilatori delle UTA interessate. Le specifiche complete delle dotazioni impiantistiche, strutturali e architettoniche sono reperibili negli elaborati progettuali.
3. Luogo di esecuzione dei lavori: Rovereto, Via Zeni (TN).
4. Termini di esecuzione dei lavori: 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
5. I lavori sono finanziati nel seguente modo: a valere sul fondo di cui all’art. 33 della l.p. 6/1999.
6. I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento, con le modalità previste dall'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.
7. Importo complessivo di appalto: EURO 6.500.368,29.- di cui:
a) EURO 159.844,51 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
b) EURO 6.340.523,78 per lavorazioni soggette a ribasso.
8. Classificazione dei lavori:
- CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro EURO 2.297.421,79.- di cui:
a) Euro 2.145.739,48.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 151.682,31.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
- opere da ascensorista (OS4) per Euro 18.999,21.- di cui:
a) Euro 18.762,80.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 236,41.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
voci n. 208 della “Lista delle lavorazioni e forniture”.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS4, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.
- CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA:
Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro
1.158.805,62.- di cui:
a) Euro 1.157.148,22.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 1.657,40.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Categoria OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per Euro 728.852,67.- di cui:
a) Euro 727.475,97.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 1.376,70.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.
- CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
Categoria OS32 (Strutture in legno) per Euro 361.109,36.- di cui:
a) Euro 359.987,36.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 1.122,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Categoria OS3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) per Euro 235.185,48.- di cui.-
a) Euro 234.213,48.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 972,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza
Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per EURO 658.857,25.- di cui:
a) Euro 657.480,55.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 1.376,70.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie OS32, OS3 e OS28 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle categorie OS32, OS3 e OS28 sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto),
- CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (di importo superiore al 10% dell’importo dei lavori) (lavorazioni di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione” adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016)
Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro
1.060.136,12.- di cui:
a) Euro 1.058.478,72.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 1.657,40.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 L.P. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 non è ammesso l’avvalimento.
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l’autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, la amministrazione committente, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all’appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nelle “white list” sono i seguenti:
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato.
Nei lavori relativi alle categorie scorporabili OS6, OS7 e OS32 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi.
9. L’opera NON è suddivisa in lotti.
10. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.
11. L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della LP 17/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 62 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara e nell’elaborato denominato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, sulla base del Capitolato speciale di appalto e degli elaborati di progetto.
L’appalto verrà aggiudicato all’offerta che otterrà il punteggio complessivo maggiore (somma punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica) secondo le modalità indicate nell’elaborato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” e che
sarà ritenuta dall’Amministrazione complessivamente congrua secondo quanto meglio disciplinato e specificato nel bando di gara e nell’elaborato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE” ai sensi dell’art. 58.29 della Lp 26/93.
Per quanto riguarda l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub- pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all’elaborato denominato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
12. . Non è previsto sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico dell’amministrazione.
13. Documentazione disponibile per i concorrenti:
Il presente bando di gara, gli elaborati progettuali, la “Lista delle lavorazioni e forniture” (allegato E), i modelli per rendere le dichiarazioni (istanza di partecipazione - allegati A1 e A2, DGUE Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara - (allegato B), Modello di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza del possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (allegato D), la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo - (allegato H), l’elaborato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” -
(allegato I), il documento “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” – (Allegato F), l’Estratto normativo (allegato C), il documento “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE” – (allegato M), il Modello Offerta Tecnica (allegato L) e le Guide Operative sono caricati sul sistema SAP SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP SRM secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lett. b) delle premesse).
Il presente bando di gara, l’elaborato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” e le Guide Operative sono altresì disponibili sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ ovvero possono essere ritirati in copia presso l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - Ufficio gare, via Dogana, 8 – 00000 Xxxxxx (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 – indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore
14.30 alle ore 15.30).
Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) previo appuntamento da richiedere all’ indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx..
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso la stazione appaltante.
Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”.
Quindi, nella sezione “Dati di testata – Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.).
Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l’apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, “invia a/Cartella compressa”, oppure “Apri con /Cartelle compresse”), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti entro il giorno 22 settembre 2017, ai sensi del Piano anticorruzione 2017- 2019, ESCLUSIVAMENTE per iscritto:
* per le imprese gia registrate a sistema SAP-SRM: inviando una o piu richieste di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa;
* per le imprese non registrate a sistema SAP-SRM: inviando una comunicazione all’indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro il giorno 28 settembre 2017.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non verrà fornita risposta diretta al concorrente.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786. Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica. Detto/i provvedimento/i verrà/nno caricato/i sul sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non verrà fornita risposta diretta al concorrente.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara s’invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall’Amministrazione e caricati a sistema all’interno dei “Dati Generali” nella sezione “Informazioni Acquirente” nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Le comunicazioni da parte dell’Amministrazione, individuate dall’art. 25 della L.P. 2/2016 e dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara verranno trasmesse a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l’avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120 decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica (n. AT 47591), il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa” e nel presente bando di gara,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 OTTOBRE 2017
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente.
I seguenti documenti da classificare nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”:
1. l’istanza di partecipazione di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. il Documento di gara unico europeo – DGUE - di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00.- a favore dell’X.X.XX. Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5 , 4.6, 4.7 e 4.8.
Il documento “OFFERTA TECNICA” è da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B), e da classificare nella categoria “Allegato tecnico” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”.
La classificazione del documento nella categoria “Allegato amministrativo” comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione del documento secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 3 e 3B comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero dell’offerta tecnica.
I seguenti documenti da classificare nella categoria “Allegato economico”, come indicato al
paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida Operativa”:
1. il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” soggetto ad imposta di xxxxx e redatto secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.A.1;
2. Documento di sintesi dell’offerta soggetto ad imposta di bollo;
3. il documento “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” soggetto ad imposta di bollo;
4. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto;
5. (eventuale) dichiarazione di subappalto soggetta ad imposta di bollo;
6. (eventuali) giustificazioni dell’offerta.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo
3.A del presente bando di gara o l’errata classificazione nella categoria “Allegato economico” anche di uno solo dei documenti “Lista delle lavorazioni e forniture”, “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale”, di cui ai precedenti punti n. 1 e 3, comportano L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
L’errata classificazione in una categoria diversa dall’”Allegato economico” del documento di sintesi di cui al precedente punto 2 comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
Il mancato caricamento a sistema e la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste al paragrafo
3.A.3 del presente bando di gara della Dichiarazione di subappalto di cui al precedente punto 5, è da considerarsi a PENA DI ESCLUSIONE, nei casi in cui sia dovuta.
La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” delle eventuali giustificazioni dell’offerta presentate al fine della valutazione dell’anomalia, di cui al precedente punto n. 4, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
La mancata indicazione delle lavorazioni da subappaltare, qualora dovuta, è da considerarsi A PENA DI ESCLUSIONE.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta e possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione II della Guida Operativa.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né di modificare o cancellare l’offerta già presentata.
La prima seduta di gara si terrà il giorno 5 ottobre 2017 alle ore 9.00, presso la sala aste dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti in xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di pec.
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.
Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.
Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato,contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.
I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A
– forma di partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
* Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.
* Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E.
AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2017-2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della
L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa , vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori
.
A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per soddisfare la richiesta dei requisiti di qualificazione di cui al successivo paragrafo 2.2 lett. B).
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30 non è ammesso avvalimento.
2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III DGUE)
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C).
B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (PARTE II lettera a) DGUE)
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si precisa che:
A. La certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si
riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.
REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1, alla categoria scorporabile SIOS OS30 e alle categorie scorporabili e subappaltabili (OS32, OS3, OS28, OS6 e OS7) nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 pari al 30% dell’importo complessivo del contratto – per i relativi importi.
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria scorporabile SIOS OS30 superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% possono essere posseduti dall’Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall’impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, A PENA DI ESCLUSIONE.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili (nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) XX0, XX0, OS32, OS3 e OS28 non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all’art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
L’impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile SIOS OS30 (superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% dell’importo delle opere medesime), nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, A PENA DI ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa
riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) delle categorie XX0, XX0, XX0, OS28 e OS32 non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile SIOS OS30 (superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% dell’importo delle opere medesime) nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, A PENA DI ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO
Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell’ambito dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile SIOS OS30 (superiore al 10% e subappaltabili entro il 30% dell’importo delle opere medesime) nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
I requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2
- valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell'art. 22 della X.x. 0/0000, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:
a) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (parte III, sezioni A e B del DGUE), ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 (parte III, sezioni C e D del DGUE), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.
3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA e SUA SOTTOSCRIZIONE
Il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.1, il documento “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.1-bis, il “Documento di sintesi dell’offerta” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.2 e la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.A.3 (tutti soggetti ad imposta di bollo) devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e classificati nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 –Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Lista delle Lavorazioni e Forniture”, il documento “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati nella categoria “Allegato economico”, A PENA DI ESCLUSIONE.
3.A.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE.
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.
La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”, ai sensi dell’art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26), secondo le modalità di seguito specificate.
Il predetto modulo è un file .pdf caricato a sistema unitamente agli altri elaborati della presente procedura di gara e dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito descritte.
L’offerente deve inserire unicamente il prezzo unitario offerto in cifre per ogni singola voce relativa alle varie categorie di lavoro, compilando il campo “Prezzo unitario (in cifre)”.
Automaticamente, il file di cui sopra:
- compila il campo relativo al “Prezzo unitario (in lettere)” (corrispondente a quello in cifre inserito dall’offerente);
- calcola il prodotto del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel campo “Importo totale”;
- calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”, espresso in cifre ed in lettere, e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce alla lista delle lavorazioni e forniture. Si precisa che l’arrotondamento avviene all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, con tre decimali dopo la virgola, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall’Amministrazione e posto a base di gara.
Si precisa che:
- l’indicazione delle voci e quantità riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla Stazione appaltante.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:
a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all’interno del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dall’Amministrazione. Una volta inseriti la nuova quantità e il prezzo unitario offerto, il modulo .pdf calcolerà automaticamente il prezzo complessivo offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità per il prezzo unitario indicati dal concorrente;
b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’inserimento di nuove voci si esegue cliccando sul flag “Aggiungi voci a corpo” posizionato in calce alla “Lista delle lavorazioni e forniture” e inserendo: codice (eventuale) e,
A PENA DI ESCLUSIONE, categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità e prezzo unitario. Una volta inseriti la quantità e il prezzo unitario offerto, il modulo pdf calcolerà automaticamente il prezzo complessivo offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità per il prezzo unitario indicati dal concorrente.
Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.
Una volta compilato, il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere salvato e firmato digitalmente, come qualsiasi altro documento; quindi, riepilogando:
- si seleziona il file “Lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell’offerta.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Lista delle lavorazioni e forniture” secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato; il file così firmato avrà ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Impresa mandante:
- riceve il file “Lista delle lavorazioni e forniture” da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Lista delle lavorazioni e forniture”, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l’apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:
- il modulo pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme successive in formato PAdES-T (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti, con i relativi certificati di sottoscrizione;
- la firma dell’impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Lista delle categorie e forniture” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.
Qualora il concorrente caricasse a sistema il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” sia nella sezione “Dati di posizione “ – “Note personali” che in quella “Dati generali “ – “Note personali”, l’Amministrazione terrà in considerazione solamente quest’ultimo.
3.A.1-bis MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO “COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE”
Tenuto conto che, nella presente procedura, al fine della verifica delle offerte anomale, si applica l'art.
58.29 della L.P. 26/93, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale, ai sensi dell’art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/93, utilizzando preferibilmente il modello allegato F) al presente invito.
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:
- il mancato utilizzo del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” fornito dall’Amministrazione;
- la mancata indicazione o sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture”, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari;
- la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate.
3.A.2. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA.
Una volta compilato il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, il totale offerto, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza” - dovrà essere riportato nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “elaborare offerta”;
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
- entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
- inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 1.2.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa) nell’apposito campo “Importo a valore”. L’importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell’offerta.
Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l’importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo “Lista delle lavorazioni e forniture”.
Il ribasso percentuale risultante dal documento “Lista delle lavorazioni e forniture” sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo “Lista delle lavorazioni e forniture”, prevarrà quest’ultimo.
Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell’importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “Documento di sintesi”; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).
Per le modalità di firma del documento di sintesi dell’offerta da parte di un’ impresa singola si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e VII della Guida Operativa.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia al paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
La “Lista delle lavorazioni e forniture” e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato economico”, con le modalità di cui al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
3.A.3 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93 e 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, classificandola nella categoria “Allegato economico” (secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1. – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa), assieme al documento “Lista delle lavorazioni e forniture”, al documento “Costi della sicurezza specifica aziendale” e al “Documento di sintesi dell’offerta”.
La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:
- dei lavori o delle parti di opere o lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori.
Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.
La volontà di subappaltare dovrà essere predisposta nel rispetto dei LIMITI E DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:
1. ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016 e dell’art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e salvo quanto previsto al seguente punto 4, la percentuale complessiva subappaltabile (calcolata sommando l’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 e alle ca- tegorie scorporabili XX0, XX0, OS32, OS3 e OS28 non potrà essere superiore al limite del 30% dell’importo complessivo di contratto (dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza fissato dall’Amministrazione);
2. relativamente alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l’esecuzione delle quali è ri - chiesta l’abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. “opere da ascensorista (OS4), qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attesta- zione SOA nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, a pena di esclusione, tenendo presente però che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.
3. qualora il concorrente non abbia attestato un’adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, è tenuto a dichiarare che intende subappal- tare, A PENA DI ESCLUSIONE, tali lavorazioni nel limite massimo del 30% del relativo importo, ai sensi dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Tale limite non è computato ai fini del raggiungi - mento del limite di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 della L.P. 2/2016, degli artt. 105 comma 5, e 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, e degli artt. 1 e 2 del D.P. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nelle categorie SIOS supe - riori al 10% dell’importo totale dei lavori a base d’asta, l’EVENTUALE SUBAPPALTO NON Può SUPERARE IL TRENTA PER CENTO DELL’IMPORTO DELLE OPERE STESSE e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
NB. SI RIBADISCE CHE PER LE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS 30, AI SENSI DELL’ART. 92 COMMA 7 DEL DPR 207/2010, I REQUISITI NON POSSEDUTI DALL’IMPRESA (ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEL 30% DOVRANNO ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE, OGGETTO DI SUBAPPALTO.
4. Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS32, OS3 e OS28 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verifi- cato in corso di esecuzione dei lavori.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un’unica voce della lista delle lavorazioni e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell’affidamento in subappalto di quest’ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal Capitolato speciale.
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore)
di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata presentazione con le modalità sopra indicate, comporta l’esclusione dalla gara.
Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonche il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonche le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalita della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
3.A.4 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
L’offerta economica e soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.
Per la gara in oggetto l’importo dell’imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, e pari ad € 128,00.- (n. 8 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate del documento “Lista delle lavorazioni e forniture”, compreso il documento di sintesi dell’offerta).
Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, aggiungere ulteriori € 16,00.- all’importo sopra esposto.
Nel caso in cui la costituzione del deposito cauzionale di cui al punto 4.2 avvenga mediante fideiussione bancaria, aggiungere ulteriori € 16,00.- all’importo sopra esposto.
1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972
La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.
Ai fini della documentazione da allegare all’offerta, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria “Allegato economico”.
2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Il concorrente può dimostrare di avere assolto l’imposta di bollo sull’offerta compilando il modulo denominato “Attestazione imposta di bollo” - Allegato H al presente bando.
A tal fine, il concorrente dovrà:
- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all’appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli “Allegati economici”.
Il modulo deve essere conservato in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara.
I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.
3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà compilare le celle “non bloccate” dell’elaborato messo a disposizione dall’Amministrazione “OFFERTA TECNICA” in formato PDF.
Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
Il documento deve essere firmato digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e caricata a sistema classificandola nella categoria “Allegato tecnico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 CC già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 CC non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file “Lista delle lavorazioni e forniture”.
Si avverte che il sistema sap-srm sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.
La classificazione del documento nella categoria “Allegato amministrativo” comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
L'offerta tecnica non potrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
Si precisa che nell’elaborato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta e sono richiamate le penali previste nel capitolato.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dovrà essere caricata a sistema, firmata digitalmente con l’estensione .pdf.p7m e classificata nella categoria “Allegato amministrativo”.
4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
⮚ un'unica istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, attestante di avere :
▪ esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
▪ visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
▪ preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
▪ verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
▪ giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
▪ effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”;
e contenente la dichiarazione di accettare la seguente clausola: “la dichiarazione di cui all’art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante “che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”.
A tal fine il concorrente può utilizzare il modello allegato al presente bando sotto la lettera A1) e A2).
⮚ il Documento di gara unico europeo – DGUE –, consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE
• il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito “acrobat reader”, poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
• i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
• si precisa che “Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE.
La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti;
• qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n ”;
• NON vengono richieste al concorrente ulteriori dichiarazioni ai fini del’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti a provvedere all’attenta compilazione delle parti richieste e specificate dello stesso D.G.U.E.;
• in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta alla dichiarazione richiesta e il contratto di avvalimento;
• in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese
consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
• in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti NON sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D, ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.A.3 da allegare all’offerta economica (fac-simile allegato G)”;
• con riferimento alla parte IV “α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” NON è necessaria la sua compilazione in quanto il possesso dell’attestazione SOA va dichiarato nella parte II lettera a);
• ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. C: estratto normativo).
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale dell’istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
• incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell’istanza di partecipazione e del DGUE).
È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.
In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle
quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
NOTA BENE
Si rammenta che, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
°°°
Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
4.2 DEPOSITO CAUZIONALE
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA
DIGITALE, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 130.007,37.- corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della stipulazione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall’art. 93, comma 6 del D.Lgs 50/2016).
La cauzione provvisoria deve essere emessa a favore di TRENTINO SVILUPPO SPA con sede in Xxx Xxxx, 0 - Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx (P.IVA e C.F. 00123240228), in quanto l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti indice la presente procedura su delega della stessa.
RIDUZIONI EX ART. 93, COMMA 7 D. LGS. 50/2016:
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nel caso di microim- prese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari co - stituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al si - stema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon foot- print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto a caricare a sistema copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.
Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione.
Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, la costituzione del deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:
1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul conto di TRENTINO SVILUPPO SPA presso UNICREDIT BANCA SPA– sede di Verona – IBAN IT 03 H 02008 11758 000110120567, con la seguente causale: “deposito cauzionale procedura di gara per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO BONFIGLIOLI”; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito.
In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il codice di riferimento operazione (CRO). L’offerta dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a
richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione committente TRENTINO SVILUPPO SPA.
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
2. tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato di TRENTINO SVILUPPO SPA pres- so UNICREDIT BANCA SPA – sede di Verona – IBAN IT 03 H 02008 11758 000110120567 con la seguente causale: “deposito cauzionale procedura di gara per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO BONFIGLIOLI”. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell’esito di “buon fine” del bonifico. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmen- te da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti ag- giudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministra- zione committente TRENTINO SVILUPPO SPA.
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
3. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il teso - riere a titolo di pegno a favore della Amministrazione committente. In tal caso il versante dovrà presen - tare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rila- sciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione rela- tiva alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione committente TRENTINO SVI- LUPPO SPA.
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
4. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale intestata all’Ammini- strazione committente.
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
• soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
• imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
• intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritti digitalmente mediante firma digitale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera D) un fac-simile di dichiarazione). In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che attesti la sua conformità con l’originale.
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:
- ”IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL’ECCEZIONE DI CUI ALL’ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE”;
- “IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L’AGGIUDICAZIONE”.
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l’Amministrazione committente (TRENTINO SVILUPPO SPA) in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;
5 il fideiussore si impegna, su richiesta dell’amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione.
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto l’impegno al rilascio della cauzione definitiva di cui al precedente punto 6.
7) il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1 di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione ovvero che indichino quale foro competente a
dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.
Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.
La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante il deposito cauzionale richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.2, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto e i soggetti che la devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di “buon fine” in caso di bonifico bancario o copia della relativa ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato della cauzione provvisoria e della dichiarazione sostitutiva del soggetto che sottoscrive la polizza, attestante il possesso dei poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- mancata presentazione o sottoscrizione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito
positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
- mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, la
RICEVUTA A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di
EURO 200,00.- a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - 21 dicembre 2016, n. 1377 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxx uti
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxx uti o direttamente all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CODICE CIG 7123006A7E che identifica la procedura di gara.
Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalita di pagamento della contribuzione:
On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento e necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx e disponibile la funzione “Cerca il punto vendita piu vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento e unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto e sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema copia della ricevuta di pagamento (o dello scontrino rilasciato dal punto vendita) in formato pdf e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.
Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.
Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione dell'operatore economico, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.
4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, tramite l’impresa capogruppo, i files relativi a:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.6 AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.2 lett. B), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria OS30 superiore al 10% del totale a base di gara, non è ammesso l’avvalimento.
In tale caso l'operatore economico dovrà caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:
- il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI.
- la DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
SI PRECISA CHE:
• l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
• non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico,
PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI;
• l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
• i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
• incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Si procederà altresì ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte e nel caso in cui il medesimo non contenga la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.
Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio, si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 186-xxx xxx xxxxx xxxxxxx x. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dall’art. 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale del DGUE e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando di gara, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
-
4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – Forma della partecipazione) dovranno caricare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la
presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici dall’operatore economico;
• incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
5. PROCEDURA DI GARA
Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:
a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tale fine la seduta;
b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come ’“Allegato tecnico”;
c) a riscontrare il contenuto dell' “Allegato tecnico”, verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
d) all'attribuzione del punteggio attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonchè dell'elaborato “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, provvedendo ad escludere i concorrenti nel caso venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione.
e) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’ “Allegato economico” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
f) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
g) ad attribuire il relativo punteggio provvisorio all’elemento “Prezzo” con la formula indicata al paragrafo 2 dell’elaborato “Schede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
h) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
i) a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte e ad individuare quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall’art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;
f) a dichiarare in tal caso la chiusura della seduta pubblica e a trasmettere le offerte risultate superiori alla predetta soglia al responsabile del procedimento che procederà a valutarne la congruità ai sensi del successivo paragafo 6.
L’esito delle suddette valutazioni sarà comunicato alla struttura competente all’espletamento della procedura di gara.
Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.
6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di re - sponsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un’apposita commissione ai sensi dell’art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.
La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.
Ai sensi dell’art. 58.29 comma 2 della L.p. 26/93 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.
Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. 26/93 “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa.”
Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala.
La stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. All'offerente è quindi assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le eventuali precisazioni richieste. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all'esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93.
Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.
Ulterori indicazioni nell’elaborato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE”.
7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.
Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all’art. 22 della L.P. 2/2016 e art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA l’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della cauzione provvisoria presentata e alla SEGNALAZIONE del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l’Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell’offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.
Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
L’impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:
• (eventualmente) copia della certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
• (eventualmente) ABILITAZIONE/CERTIFICAZIONE di cui al DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.
In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall’art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non produrre i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche.
In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato e rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.
L'amministrazione verificherà altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica, adottando – nel caso siano accertate dichiarazioni non veritiere e nei casi previsti nell’elaborato “Schede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” – apposito provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione, e disponendo altresì l’escussione della cauzione provvisoria presentata e la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, aggiudicando l’appalto all’operatore economico che segue in graduatoria, secondo quanto disposto dall’elaborato “Schede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA
Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicataria
dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
- l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che “l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”);
- l’indicazione del soggetto dell’Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;
Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
d) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonchè le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara ) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto
4.4 del presente bando di gara;
f) GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZA aventi le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 8.1.
La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 11, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).
Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.
8.1 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA:
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:
a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 7, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a) la garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del ri - sarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della li-
quidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del d. lgs. 50/2016.
b) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fi - dejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall’Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi ces - serà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, sal- vo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata appro- vazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debi - tore principale;
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal- tante;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante ;
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.
Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.
La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:
- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 23 bis della L.p. 26/93, che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è pari a:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
importo di aggiudicazione
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti Euro 2.000.000,00 - xxxxxxx xxxxxxxxxx
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
a. i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 100.000,00 (centomila/00);
b. i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 100.000,00(centomila/00);
c. i danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all’art. 25 del Capitolato speciale di appalto.
Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell’art. 103 comma 10 del d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del DL 179/2012, così come convertito dalla L 221/2012, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 5.000,00.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione e secondo le modalità ivi previste.
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.
Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione).
Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8 lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 7. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/93, nonché l’art. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx...
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 7 e 8, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previsti dall’art. 42 dell L.P. 26/1993 e dall’art. 26 L.P. 2/2016.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicatre in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
Aio sensi dell’art. 36 co. 7 della L.P. 26/1993, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO,
nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi lavori.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 58.8 della L.P. 26/93.
Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini della consegna dei lavori, l’Amministrazione procederà alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale prescritta all’art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall’Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Agenzia per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Con motivata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso all’offerta tecnica, all’offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione.
PF/FF
IL DIRIGENTE
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx - documento firmato digitalmente
Allegati:
- Fac simile istanza di partecipazione (allegati A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modelli per la dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza del possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (allegato D)
- “Lista delle lavorazioni e forniture” (allegato E)
- Modello di dichiarazione di subappalto (allegato G)
- Modello di dichiarazione dei costi della sicurezza aziendale (allegato F)
- PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (allegato I)
- Modello Offerta Tecnica (allegato L)
- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE (allegato M)
- Modello di dichiarazione Attestazione imposta di bollo (allegato H)
- Elaborati progettuali
- Guide operative