SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E CULTURALI
CITTÀ DI BATTIPAGLIA
- Provincia di Salerno – Medaglia d’argento al merito civile
SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E CULTURALI
Xxxxxx X. Xxxx – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) – TEL. 0828/677760
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
DISCIPLINARE DI GARA
PER APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO 25 OTTOBRE 2021 – 28 FEBBRAIO 2022 - CIG: 8926800466
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 3 - PROCEDURA DI GGIUDICAZIONE ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO ART. 6 - FINANZIAMENTO
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ART. 9 - SOPRALLUOGO
ART. 10 - CHIARIMENTI
ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ART. 12 - COMUNICAZIONI
ART. 13 - SUBAPPALTO ART. 14 - AVVALIMENTO
ART. 15 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA
ART. 16 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ART. 17 - PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE
ART. 18 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ART. 19 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
19.1 BUSTA VIRTUALE (A)
19.2 BUSTA VIRTUALE (B)
19.3 BUSTA VIRTUALE (C)
ART. 20 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ART. 21 - AGGIUDICAZIONE
ART. 22 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 23 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA ART. 24 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
ART. 25 - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 E S.M.I. ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Battipaglia (SA);
• Tel 0828/677417/760
• indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice: Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx – Dirigente Settore Politiche Scolastiche e Culturali
ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO
Affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale (vedi elenco sedi scolastiche e dati mensa), con preparazione, trasporto, sporzionamento/scodellamento dei pasti, areazione dei locali, pulizia e sanificazione dei tavoli pre e post pasto, differenziazione, raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, secondo le norme vigenti sul territorio comunale.
Destinatari del servizio di refezione sono:
1. gli alunni delle scuole dell’Infanzia, comprese le sezioni primavera, frequentanti il tempo pieno;
2. gli alunni delle scuole Primarie frequentanti il tempo pieno;
3. gli alunni delle scuole Secondarie di I Grado frequentanti il tempo prolungato;
4. i docenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado, in servizio al momento della somministrazione del pasto.
Nomenclatura – C.P.V. e sua descrizione (All. IX al codice dei contratti): 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
Divisione in lotti: NO
ART. 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento in oggetto è stato disposto con apposita determina a contrarre e avverrà con Procedura telematica tramite sistema MEPA - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) dove l’elemento prezzo è fisso (Art. 95, comma 7). Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Mepa sono contenute nei Manuali D'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio dovrà essere reso dal 25 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022, con possibilità di proroga ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 11, nelle more dell’aggiudicazione della gara, di pari oggetto, triennale. In caso di proroga, l’Aggiudicataria, è obbligata a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni.
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo presunto dell’appalto, per periodo dal 25 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022, è stimato in € 523.740,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad € 1.015,00 (€ 0,01 per pasto).
Il numero dei pasti (1450 pasti al giorno e per l’intero periodo di affidamento), è presunto e di massima
e non è vincolante per le parti contrattuali, in quanto il reale quantitativo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, quale conseguenza dell’effettivo utilizzo del servizio, da parte dell’utenza. L’importo stimato per l’intero periodo di affidamento potrebbe variare sia in considerazione della particolare tipologia dell'utenza, destinataria di un servizio che risulta strettamente correlato alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche, sia all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, sia alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio, giacché trattasi di servizio a domanda individuale.
ART. 6 - FINANZIAMENTO
L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio, con fondi MIUR e con proventi derivanti dalle contribuzioni dei fruitori del servizio stesso.
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: idoneità professionale, capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 83 del codice dei contratti).
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, la verifica del possesso di tali requisiti avverrà, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 81 e del comma 13 dell’art. 216 del codice dei contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Pertanto i soggetti interessati devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicano a sistema il CIG della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
L’Amministrazione effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria sul concorrente aggiudicatario del servizio.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
8.1.a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Trattandosi di servizio rientrante nei settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (approvato con deliberazione commissariale n. 101 del 28.05.2009, ex art. 48 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia ( Delibera C.S. n. 104 /G del 30-12-2013), costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
8.1.b) REQUISITI DI IDONEITÀ
• Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Il concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, deve produrre la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
• Se cooperative o consorzi, iscrizione nell’apposito albo delle società cooperative istituito dal Ministero delle attività produttive presso le Camere di Commercio;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2017/2018/2019 (scelta effettuata in considerazione dell’emergenza COVID - Comunicato ANAC - 13 aprile 2021) non inferiore ad € 900.000,00, IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice). Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio rivolto a minori.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
dopo il 2017, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli esercizi finanziari 2017/2018/2019 (scelta effettuata in considerazione dell’emergenza COVID - Comunicato ANAC - 13 aprile 2021), non inferiore ad € 500.000,00, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio rivolto a minori. Il settore di attività è la refezione scolastica (CPV 55523100-3).
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.
• In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività dopo il 2017, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
8.3.1 Possesso delle seguenti certificazioni (e/o equivalenti) del sistema di qualità, in corso di validità:
• UNI EN ISO 9001 – Gestione per la qualità
• UNI EN ISO 14001 - Gestione ambientale
• UNI EN ISO 22000 – Sicurezza Alimentare
• UNI EN ISO 22005 – Rintracciabilità di filiera
• XX XXXXX 00000 ovvero ISO45001 – Salute e sicurezza sul lavoro
• XX 0000 – Responsabilità sociale d’impresa.
La comprova del requisito, nel settore di attività EA30, ove previsto, è fornita mediante certificati di conformità del sistema di gestione relativi alle norme sopraelencate, in corso di validità. Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione richiesta da un ente nazionale unico di accreditamento, firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.
8.3.2 Esecuzione negli anni 2017/2018/2019 (scelta effettuata in considerazione dell’emergenza COVID - Comunicato ANAC - 13 aprile 2021), di servizi di refezione, comprensivi di entrambe le seguenti prestazioni: “Preparazione dei pasti in apposito centro di Produzione e relativo trasporto”, con preparazione, almeno per un anno, di 800 pasti giornalieri.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del numero dei pasti e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalit à:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del numero dei pasti e del periodo di esecuzione.
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1.b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’apposito albo delle società cooperative istituito dal Ministero delle attività produttive presso le Camere di Commercio di cui al punto 8.1.b) deve essere posseduto:
a. da ciascuna cooperativa facente parte del raggruppamento, consorzio o GEIE;
b. da ciascuna cooperativa aderente al contratto di rete indicata come esecutrici;
Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 8.2.a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo Fatturato specifico medio annuo, di cui al punto 8.2.b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al punto 8.3.1, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto da tutte le imprese.
Il requisito di cui al punto 8.3.2, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
Non è possibile il ricorso al raggruppamento temporaneo di tipo verticale né misto, in quanto, trattandosi di un servizio unitario, seppur articolato in più segmenti attuativi, non è possibile individuare prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, in considerazione della necessità di garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni rese principalmente a minori.
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al punto 8.1.b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’apposito albo delle società cooperative istituito dal Ministero delle attività produttive presso le Camere di Commercio di cui al punto 8.1.b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ART. 9 - SOPRALLUOGO
Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta da parte di ciascun concorrente, dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso i plessi scolastici, oggetto del servizio nei soli giorni indicati e concordati con l’Ufficio Politiche Scolastiche del Comune di Battipaglia.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
L’avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell’Ufficio Competente, sarà comprovato da attestato da inserire, a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta), o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un’impresa.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
Per concordare l’esecuzione del sopralluogo si dovrà fissare apposito appuntamento contattando l’Ufficio Politiche Scolastiche ai seguenti Numeri: 0828/677438/885. Il sopralluogo potrà essere richiesto entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. L’Ufficio competente programmerà i sopralluoghi entro il 15 giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 10 - CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx , almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nella sezione “AVVISI” al seguente indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, costituisce causa di esclusione.
ART. 12 - COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nell’art. 10 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici potranno essere richiesti presso il Sistema MEPA — AREA COMUNICAZIONI e si intendono validamente ed efficacemente rese anche all’indirizzo PEC indicato dai singoli concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
ART. 13 - SUBAPPALTO
Attesa l’unitarietà del servizio e la limitata durata dello stesso, non è possibile considerare l’ipotesi di ricorso al subappalto.
ART. 14 - AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell'art. 89 del X.X.xx. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista ai comma 1 e 2 del suddetto articolo. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
ART. 15 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ovvero non sia ancora stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
ART. 16 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L’appalto sarà aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice ed aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, sulla base di soli elementi quantitativi/tabellari, atteso che il costo del pasto è fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7.
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica | 100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
N° | Criterio di valutazione | Max | Sub-criteri di valutazione o descrizione elemento valutato | Punti D | Punti Q | Punti T |
1 | Maggiore percentuale di frutta, ortaggi, legumi, cereali biologici | 30 | percentuale in peso superiore al 50% previsto nei CAM. | 30 | ||
2 | Maggiore percentuale di carne bovina biologica | 25 | percentuale in peso superiore al 50% previsto nei CAM. | 25 | ||
3 | Maggiore percentuale di Carne avicola biologica | 25 | percentuale in peso superiore al 20% previsto nei CAM. | 25 | ||
4 | Percentuale di carne suina biologica | 10 | percentuale in peso | 10 | ||
5 | Acquacoltura biologica | 10 | Somministrazione di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica, con l'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 2018/848. | 10 | ||
TOTALE PUNTEGGI | 90 | 10 | ||||
TOTALE COMPLESSIVO | 100 |
16.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione che sarà utilizzata dal RUP ai fini della verifica degli impegni assunti dal concorrente;
1. dichiarazione di impegno a fornire una maggiore percentuale in peso di frutta, ortaggi, legumi, cereali biologici superiore al 50% previsto nei CAM;
2. dichiarazione di impegno a fornire una maggiore percentuale in peso di carne bovina biologica superiore al 50% previsto nei CAM;
3. dichiarazione di impegno a fornire una maggiore percentuale in peso di carne avicola biologica superiore al 20% previsto nei CAM;
4. dichiarazione di impegno a fornire una percentuale in peso di carne suina biologica;
5. dichiarazione di impegno in merito alla somministrazione di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica;
16.3 DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
1. MAGGIORE PERCENTUALE IN PESO DI FRUTTA, ORTAGGI, LEGUMI, CEREALI BIOLOGICI: il punteggio sarà determinato, tenendo conto della maggiore percentuale in peso di frutta, ortaggi, legumi, cereali biologici, superiore al 50% previsto nei CAM (punteggio quantitativo). Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione (max 2 facciate – fogli A4), contenente l’indicazione della maggiore percentuale in peso, rispetto al 50% previsto nei CAM, di frutta, ortaggi, legumi, cereali biologici, che si impegna a fornire.
2. MAGGIORE PERCENTUALE IN PESO DI CARNE BOVINA BIOLOGICA: il punteggio sarà determinato, tenendo conto della maggiore percentuale in peso di carne bovina biologica superiore al 50% previsto nei CAM (punteggio quantitativo). Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione (max 2 facciate
– fogli A4), contenente l’indicazione della maggiore percentuale in peso, rispetto al 50% previsto nei CAM, di carne bovina biologica che si impegna a fornire.
3. MAGGIORE PERCENTUALE IN PESO DI CARNE AVICOLA BIOLOGICA: il punteggio sarà determinato, tenendo conto della maggiore percentuale in peso di carne avicola biologica superiore al 20% previsto nei CAM (punteggio quantitativo). Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione (max 2 facciate
– fogli A4), contenente l’indicazione della maggiore percentuale in peso, rispetto al 20% previsto nei CAM, di carne avicola biologica che si impegna a fornire.
4. PERCENTUALE IN PESO DI CARNE SUINA BIOLOGICA: il punteggio sarà determinato, tenendo conto della percentuale in peso di carne suina biologica (punteggio quantitativo). Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione (max 2 facciate – fogli A4), contenente l’indicazione della percentuale in peso di carne suina biologica che si impegna a fornire.
5. ACQUACOLTURA BIOLOGICA
Il punteggio sarà attribuito in base all’impegno a somministrare prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica con l'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 (punteggio tabellare).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione (max 2 facciate – fogli A4).
La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
16.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare.
16.5 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI. Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ….. + Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
ART. 17 - PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE
Condizione essenziale per l’aggiudicazione dell’appalto è il raggiungimento di un punteggio per l’offerta tecnica di minimo di 80/100.
Laddove tale condizione non si concretizzi, il Concorrente verrà escluso dalla procedura.
Nel caso di parità di punteggio finale, si procederà all’aggiudicazione del servizio a mezzo sorteggio pubblico.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta valida, sempreché raggiunga almeno il punteggio minimo di 80/100.
La Stazione Appaltante non procederà all’aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti idonea. Verranno altresì considerate nulle le offerte condizionate e/o con riserva.
ART. 18 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell'appalto, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla procedura, devono far pervenire l'offerta ed i documenti attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 ottobre 2021.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.
E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana.
ART. 19 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:
• una busta virtuale (A) contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
• una busta virtuale (B) contenente l'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente;
• una busta virtuale (C) contenente la conferma del prezzo fisso ad € 5,16, oltre IVA, per pasto;
19.1 BUSTA VIRTUALE (A)
Il plico dovrà contenere,:
1) a pena di esclusione, ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta secondo lo schema predisposto (Modello n. 1), disponibile presso il sito internet del Comune di Battipaglia, nella sezione “AVVISI”, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti o nell’apposita sezione allegati MEPA, contenente gli estremi di identificazione dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del firmatario, sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante dell’operatore economico. Tale istanza deve essere in bollo, ai sensi di legge. A tal fine occorre allegare apposita dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (modello 4) oppure copia del versamento all’Agenzia delle entrate, mediante modello F23 (codice tributo 456T – cod.Uff. riportare quello competente – numero CIG nel campo descrizione).
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio. La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzi ordinari non ancora costituiti;
I consorzi devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere. A pena di esclusione, l'istanza e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali devono essere firmate, timbrate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2) a pena di esclusione, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE ED ULTERIORI DICHIARAZIONI da
presentare secondo lo schema predisposto (Modello n. 2), disponibile presso il sito internet del Comune di Battipaglia, sezione “AVVISI”, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti o nell’apposita sezione allegati MEPA.
Detto modello è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l’altro, si attesta il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché di quelli di qualificazione, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando.
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dal Modello n. 2 devono essere firmate, timbrate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di esclusione. Qualora concorrano raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, il modello con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
3) CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
a. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Battipaglia), come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Battipaglia)- IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e. prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
f. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
g. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
h. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
i. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
a. in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
b. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia da contraente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
4) a pena di esclusione, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO debitamente sottoscritto e firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato va firmato da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento;
5) in caso di avvalimento, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice;
6) a pena di esclusione, dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (modello 4) oppure copia del versamento all’Agenzia delle entrate, mediante modello F23;
7) a pena di esclusione, documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS;
8) a pena di esclusione, copia conforme della domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 (black list);
9) a pena di esclusione, versamento contributo ANAC;
10) a pena di esclusione, attestato di avvenuto sopralluogo;
11) a pena di esclusione, accettazione del Patto di integrità;
12) a pena di esclusione , accettazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia;
13) a pena di esclusione, relazione illustrativa asseverata, rilasciata da tecnico abilitato, per il centro produzione pasti;
14) a pena di esclusione, relazione illustrativa asseverata da tecnologo alimentare, relativa al layout produttivo;
15) a pena di esclusione, menù ordinario, menù standardizzati per motivi etico-religiosi o di salute, menù in bianco.
19.2 BUSTA VIRTUALE (B)
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione: una relazione (di max 10 facciate
– fogli A4 (due per paragrafo), di 25 righe a pagina – Times new roman 12) articolata in 5 paragrafi dai seguenti titoli:
1. dichiarazione di impegno a fornire una maggiore percentuale in peso di frutta, ortaggi, legumi, cereali biologici superiore al 50% previsto nei CAM;
2. dichiarazione di impegno a fornire una maggiore percentuale in peso di carne bovina biologica superiore al 50% previsto nei CAM;
3. dichiarazione di impegno a fornire una maggiore percentuale in peso di carne avicola biologica superiore al 20% previsto nei CAM;
4. dichiarazione di impegno a fornire una percentuale in peso di carne suina biologica;
5. dichiarazione di impegno in merito alla somministrazione di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica;
La suddetta relazione relativa ’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione
19.3 BUSTA VIRTUALE (C)
Il plico dovrà, a pena di esclusione, contenere l'offerta economica, cioè una dichiarazione (Modello
n. 3) disponibile presso il sito internet del Comune di Battipaglia Sezione “AVVISI”, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti o nell’apposita sezione allegati MEPA, contenente l’accettazione del prezzo fissato per pasto, pari ad € 5,16 (cinque/16) ed apposita dichiarazione in merito alla remuneratività dello stesso in relazione alle previsioni del capitolato ed ai contenuti della propria offerta tecnica. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorziati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all’esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso.
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno delle buste telematiche relative all'offerta tecnica o economica a pena di esclusione.
ART. 20 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un 'apposita Commissione, nominata dopo
la data di scadenza delle offerte, nel rispetto dell' art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
L'esperimento di gara avrà luogo all’orario e nel giorno individuato successivamente e comunicato tramite MEPA presso il Comune di Battipaglia.
Prima fase
In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MEPA, nel giorno e nell'ora come individuati, la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
b) verifica dell'esatta ripartizione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/OFFERTA TECNICA/OFFERTA ECONOMICA;
c) verifica della documentazione inserita nella sezione amministrativa; Seconda Fase
Nel corso della stessa seduta pubblica o di successiva seduta, la Commissione accede alla sezione riservata alla documentazione "Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione, secondo quanto previsto, dei punteggi parziali ivi indicati.
Terza Fase
Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti e si procederà all'esame dell'offerta economica dei concorrenti ammessi a tale fase. Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria — sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica. Non saranno inseriti in graduatoria i concorrenti che non abbiano raggiunto un punteggio complessivo di 80.
La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale Mepa.
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e xx.xx. e ii.;
Si procederà alla proposta di aggiudica con approvazione dei verbali di gara e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell'art. 80/83 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), il Committente si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto, nelle more della verifica dei predetti requisiti. Tale riserva è subordinata all’assenza di eventuali motivi ostativi segnalati dall’UTG- Prefettura di Salerno, cui saranno inviati gli atti di gara.
ART. 21 - AGGIUDICAZIONE
a) L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e xx.xx. e ii., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.l. 25.09.2002, n. 210, convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266;
a.3) all’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
a.4) all’assenza di eventuali motivi ostativi segnalati dall’UTG- Prefettura di Salerno, cui saranno inviati gli atti di gara;
a.5) alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di gara. Pertanto al termine della procedura di gara l'Amministrazione invierà, a mezzo posta certificata elettronica (pec), all'aggiudicatario
provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non rientrino tra i concorrenti già sorteggiati, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti d'ordine generale, nonché di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, assegnandogli un termine di dieci giorni per adempiere. Xxx l'aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria non ottemperino a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'AVCP e all'eventuale nuova aggiudicazione;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e xx.xx. e ii., la Stazione appaltante può:
b.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e xx.xx. e ii.;l
b.2) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
ART. 22 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto, come prevista negli atti di gara, e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e xx.xx. e ii. sulla base del valore del contratto da stipulare;
a.3) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della Legge 19.03.1990, n. 55 e xx.xx. e ii.; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro.
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
ART. 23 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare all’Ente le spese di pubblicazione, come quantificate ed accertate con separato e successivo atto.
Tutte le spese e gli oneri fiscali per la redazione del contratto nonché i diritti di segreteria e di rogito sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria, la quale si impegna ad eseguire comunque tutte le prestazioni connesse con l'appalto anche prima della verifica dei requisiti e nelle more della sottoscrizione del contratto.
Il pagamento IVA è regolato come per legge.
Il contratto verrà stipulato attraverso rogito del Segretario Generale e sottoscritto con firma digitale.
ART. 24 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, co. 3, del Codice degli Appalti e raggiunga un punteggio per l’offerta tecnica di almeno 80/100. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Nel caso di ex aequo, si procederà a sorteggio pubblico.
ART. 25 - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 E S.M.I.
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e no n , esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Titolare del trattamento è il Comune di Battipaglia.
Ai sensi dell'art. 53 del X.X.xx. 50/2016 e ss.mm.ii. ove l'offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati nel citato decreto.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente disciplinare di Gara, l’Avviso, il Capitolato Speciale d'Appalto e ogni altra documentazione ad essi attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Battipaglia nella sezione “AVVISI”, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti e nell’apposita sezione allegati MEPA.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme vigenti in materia.
ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Allegati:
• Modello 1 –istanza;
• Modello 2 – dichiarazioni;
• Modello 3- accettazione prezzo fisso;
• Modello 4 - Dichiarazione bollo;
• Protocollo di legalità/patto di integrità (approvato con deliberazione commissariale n. 101 del 28.05.2009, ex art. 48 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);
• Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia ( Delibera C.S. n. 104 /G del 30- 12-2013).