CITTA’ DI ALESSANDRIA
CITTA’ DI ALESSANDRIA
Servizio Autonomo Risorse Umane
ACCORDO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018,N.145.
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di dicembre la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la parte sindacale composta dalle XX.XX. di categoria e dalla RSU Aziendale, si sono riunite presso la sala del Palazzo Comunale, per sottoscrivere l‘accordo relativo alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell’art.1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n.145.
LE PARTI
precisano che, pur nell’unitarietà dell’atto regolamentare preso in esame, le parti contenenti i criteri in oggetto della contrattazione integrativa sono costituite dall’ art.5 comma 5 e dall’art.7 comma2.
Per la Delegazione trattante:
Presidente Delegazione Trattante (Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Segretario Generale) x.xx
Per la R.S.U.:
Xxxxxxx Xxxxxx x.xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx x.xx Xxxxxxx Xxxxxx x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx x.xx Xxxxx Xxxxx x.xx
Xxxxx Xxxxxxx x.xx
Xxxxxxx Xxxxx _
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx x.xx Xxxx Xxxxx x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per le XX.XX.:
CGIL x.xx
CISL
UIL
CSA
CITTA’ DI ALESSANDRIA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
“DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del _
La presente Disciplina tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa in data , con le seguenti XX.XX.
PREMESSA
La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell’articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all’evasione dei Comuni.
Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile per l’incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato e per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate.
Onde assicurare la spendita di somme “certe” il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al “maggiore gettito accertato e riscosso … nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento”. La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto, sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all’art.24 del D.Lgs.165/01.
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente disciplina, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l’utilizzo del fondo previsto dall’art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell’attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l’Ente persegue l’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria, al fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza, in funzione dell’attuazione della moderna cultura dell’agire pubblico, volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’Ente promuove l’attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall’ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.
Articolo 2
(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Risorse Finanziarie e Tributi)
1. Ogni anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5 % delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell’evasione dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio comunale e all’incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell’evasione dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all’art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui “Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”. Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell’approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.
4. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo la vigente disciplina, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.
5. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato e relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, secondo le quali:
a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto;
b) le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
c) l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
d) le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.
6. Per somme riscosse, per le finalità di cui alla presente disciplina, si intendono altresì gli importi incassati nell’esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell’esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui alla presente disciplina in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall’ARAN (RAL_ 1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.
Articolo 3
Trattamento accessorio e destinazione del Fondo
1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel Settore Risorse Finanziarie e Tributi e personale di altri Uffici che collaborano al raggiungimento degli obiettivi del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Risorse Finanziarie e Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
Il dirigente responsabile del Settore costituisce annualmente, in forma variabile e con atto proprio, il gruppo di lavoro. Per il primo anno di applicazione il gruppo verrà costituito dal dirigente, sentiti i dirigenti dei settori coinvolti, sulla base delle risultanze del lavoro già svolto.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Risorse Finanziarie e Tributi e sono erogabili successivamente all’approvazione del consuntivo del Piano della performance.
Art. 4
(Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato)
1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, la correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (Dirigenti e/o posizioni organizzative coinvolte) è rimessa alla contrattazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, al solo personale dirigente (principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art.24 del D.Lgs.165/01) e ai titolari di posizione organizzativa (tassatività delle ipotesi previste dal CCNL 2016-2018) nulla sarà liquidato secondo la presente disciplina, salvo l'applicazione da parte dell'Ente di quanto prevede l'art. 2 comma 4 ultimo periodo della presente disciplina.
Art. 5
(Ripartizione del compenso incentivante)
1. All’inizio dell’esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, verrà redatta una relazione dettagliata al fine di definire i maggiori accertamenti dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l’ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari dipendenti e deve essere approvata dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi.
2. In considerazione dei carichi di lavoro e delle responsabilità derivanti dall’attività di lotta all’evasione, il fondo di cui al comma 1091 art.1 della legge 145 del 30/12/2018 viene annualmente ripartito in due tranche:
a) 10% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Risorse Finanziarie e Tributi o di altri settori dell’Ente purché relativi e strettamente collegati all’attività di lotta all’evasione;
b) 90% da destinare all’incentivazione del personale dipendente :
- per l’incentivo, determinato – ove lo permetta la capienza del fondo nella misura massima prevista del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale, da ripartirsi tra il personale avente diritto;
la percentuale relativa al trattamento tabellare lordo annuo deve essere applicata per tutti i dipendenti coinvolti sulla base delle singole schede di valutazione.
3. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all’attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d’incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del Settore Risorse Finanziarie e Tributi .
4. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l’ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall’art.4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.
5. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti al personale dell’Ente nell’ambito delle seguenti percentuali massime:
Dirigente/Funzionario Responsabile del tributo 10 %
il titolare della PO cui afferisce il Servizio tributi 5%
Personale addetto all’accertamento 70 %
Collaboratori amministrativi e tecnici 15%
sulla base delle singole schede di valutazione del personale coinvolto, allegate al presente Regolamento e riguardanti:
a) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell’effettivo periodo di servizio.
In particolare, i rapporti di lavoro a tempo parziale verranno conteggiati proporzionalmente all’orario di lavoro.
Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento. In quest’ultimo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.
Art. 6
(Liquidazione del compenso incentivante)
Nell’anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Tributi, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l’approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, avvia l’iter per la liquidazione degli incentivi. Pertanto il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi provvederà con propria determinazione a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi della presente disciplina.
Art.7
(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)
1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all’incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l’importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell’importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all’art.5, previa deduzione prevista dall’art.4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l’IRAP da versare su tali incentivi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell’anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio entrate.
Art. 8
(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)
1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo.
Art. 9 (Informazione e confronto)
1. Il Servizio Autonomo Risorse Umane - fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui alla presente disciplina, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
Art.10 (Entrata in vigore)
1. La presente disciplina, dopo l’avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicata per ulteriori quindici giorni all’albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dal Settore Risorse Finanziarie e Tributi dall’inizio dell’anno 2021 fino alla operatività della disciplina restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.