vincoli e opportunità
Il percorso ad ostacoli nell’applicazione del contratto collettivo:
vincoli e opportunità
a cura di Xxxx Xxxxxxx
Consulente del Lavoro
Brescia, 24 ottobre 2019
Studio Caratti
materiale riservato ai partecipanti del Convegno protetto dal diritto di autore e non divulgabile
Cosa “bolle in pentola”
Studio Caratti 2
SCHEMA DL FISCALE al 21.10.19 ore 11.00
ritenute e compensazioni in appalti
I committenti sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento è versato dall’impresa appaltatrice al committente, almeno 5 giorni lavorativi in anticipo, rispetto alla scadenza su c/c dedicato.
nel caso di omissione: sanzione amministrativa 30%
3
SCHEMA DL FISCALE al 21.10.19 ore 11.00
ritenute e compensazioni in appalti
Per consentire riscontro al committente verrà inviato:
• elenco lavoratori (CF), dettaglio ore, retribuzione corrisposta, dettaglio ritenute fiscali con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata alla committente.
• tutti i dati utili al pagamento delle deleghe F24
• dati identificativi del bonifico effettuato.
nel caso di omissione: sospensione pagamenti
4
SCHEMA DL FISCALE al 22.10.19 ore 23…
ritenute e compensazioni in appalti
tutti i committenti senza pendenze con il Fisco da almeno 5 anni…
VECCHIE REGOLE!!
5
il dumping contrattuale: un problema attuale!
Studio Caratti
CCNL applicabile: Pulizia Artigianato
I PROBLEMI APERTI
Proliferazione dei contratti collettivi nazionali: 868 sono i contratti collettivi depositati al CNEL
Costo del lavoro
Misurazione della rappresentatività delle XX.XX. Non efficacia erga omnes dei CC
Scelta contratto collettivo applicabile
I RISCHI
Abbassamento delle tutele per i lavoratori Alterazione concorrenza tra imprese
OVVERO:
FENOMENI DI DUMPING CONTRATTUALE
I RIMEDI DELL’ISPETTORATO
INL circolare n. 3/2018
Elencazione di fattispecie per le quale l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
impulso alla vigilanza per impedire dumping contrattuale
INL circolare n. 3/2018
contratti di prossimità ex art. 8 DL n. 148/2011 conv. L. n 138/11
benefici normativi e contributivi
contribuzione dovuta art. 1 c.1 DL 338/1989 conv L. 549/1995
flessibilità derogata secondo le previsioni X.Xxx. n. 81/2015
incentivazione controlli su contratti “pirata”
I RIMEDI DELLE PARTI SOCIALI
ACCORDO INTERCONFEDERALE 28/02/2018
Traccia percorsi e linee di indirizzo per le relazioni industriali, allo scopo di assicurare una governance equilibrata alla contrattazione collettiva e alla bilateralità per contrastare il dumping contrattuale
CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL
Accordo interconfederale 28/2/2018
affidamento al CNEL di compiti di ricognizione dei perimetri della contrattazione collettiva nazionale e ricognizione dei soggetti firmatari di contratti collettivi nazionale
OOSS adotteranno regole per rispetto perimetri della contrattazione collettiva
Ma quale efficacia per i non firmatari accordo?
quindi la questione è:
quale contratto per applicare/integrare alcune disposizioni di legge?
quale contratto applicare in presenza di più contratti per la medesima categoria?
Facciamo un passo indietro: la scelta del contratto collettivo
Studio Caratti
La scelta del contratto collettivo
“Nulla impedisce la libera scelta del datore di lavoro di aderire all’uno piuttosto che all’altro in ragione della sua convenienza”
(Tribunale di Roma sent. 370 del 18/01/2017)
Quindi il datore di lavoro può scegliere anche se totalmente incoerente con l’attività imprenditoriale tipica e il lavoratore non può pretendere che sia applicato un contratto diverso sulla base solo dell’attività svolta.
(Cass. SSUU n. 2665 del 26 marzo 1997)
L’indicazione del Cod. Civile
Art. 2070 c.c.:
“l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”
In realtà art. 2070 trova applicazione nell’abrogato sistema corporativo
Contratto collettivo applicabile
Cass. n. 22367 del 6 settembre 2019
La Corte territoriale, pur essendo incontestata la durata della malattia nella misura di 237 giorni continuativi, aveva confermato la decisione del primo giudice il quale aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie il contratto collettivo del settore terziario Confcommercio, che prevedeva un periodo di comporto pari a 180 giorni, e aveva recepito invece la proposta del lavoratore sulla applicabilità del contratto collettivo Confail Confimea, che prevede un periodo di comporto di 365 giorni (rendendo quindi illegittimo il licenziamento ).
La Corte di appello considerava infatti che la società non aveva dimostrato, come previsto dall'art. 5 legge 604/1966 (onere di allegare e provare i fatti costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso) la propria adesione alla Confcommercio e neppure a Federdistribuzione. A questo scopo non sono sufficienti né i riferimenti contenuti nella lettera di assunzione ne nelle buste paga versate in atti; neppure il fatto che il CCNL Confimea non fosse attivo all'epoca dell'assunzione del lavoratore è rilevante, perche il CCNl da prendere in considerazione nella causa per licenziamento è quello attivo al momento del recesso.
19
Cass. n. 22367 del 6 settembre 2019
Gli ermellini convalidano la decisione di secondo grado affermando innanzitutto il principio in base al quale i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (vedi Cass. 8/5/2009 n.10632).
20
Cass. n. 22367 del 6 settembre 2019
La Corte ricorda la sentenza (Cass. 3/8/2000 n.10213) in cui si afferma che se una delle parti fa riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace "erga omnes", sulla base del fatto che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, per accertare accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se sussiste il vincolo della contrattazione collettiva invocata . Ma neanche l'utilizzo degli istituti contrattuali del CCNL Confcommercio nel calcolo delle buste paga viene considerato "comportamento concludente" in mancanza dell'adesione esplicita e della produzione in atti del testo ufficiale del Contratto a cui fare riferimento .
21
Contratto individuale e clausola di rinvio
“per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto individuale, le parti rinviano alle norme di legge e, per le sole parti definite normativa e retributiva, alle disposizioni del contratto collettivo nazionale vigente individuato come……
Le parti si danno atto che la scelta del CCNL di riferimento ha mera finalità strumentale per la migliore organizzazione e disciplina del rapporto di lavoro, pertanto potrà essere, in qualsiasi momento, valutata l’opportunità di migrare ad altro contratto”
il contratto collettivo
Studio Caratti
CONTRATTO COLLETTIVO
• Funzione: normativa, obbligatoria, gestionale, compositiva… definisce le clausole di futuri contratti conclusi tra le parti. Principio di autodefinizione della categoria contrattuale.
• Efficacia soggettiva:teoria della rappresentanza sindacale.
• Efficacia precettiva: art. 36 Cost, agevolazioni contributive
ACCORDI GESTIONALI
AUTORIZZANO determinate operazioni (eventualmente anche in deroga a disposizioni legali) o OCCUPANO “SPAZI” REGOLATIVI espressamente RISERVATI DALLA LEGGE ALLA CONTRATTAZIONE
collettiva (rinvio legale alla contrattazione collettiva).
Efficacia soggettiva dei contratti collettivi
• Efficacia oltre la cerchia di appartenenza sindacale
• Distinte funzioni: gestionali o concessivi
Le soluzioni giurisprudenziali:
CORTE DI CASSAZIONE 3 APRILE 1993, N. 4030
In mancanza di fonti legali (o contrattuali) che prevedano la forma scritta, quale eccezione al principio generale della libertà di forma, supposto dall’art. 1350 x.x. x xxxxxxxxxx xxxx’xxx. 00, 0x xxxxx, Xxxx. (xxx, proclamando libera l’organizzazione sindacale, rimette ai sindacati la formazione dei patti e la scelta della forma relativa), l’accordo aziendale, che appartiene al genus costituito dal contratto collettivo, è valido pur se non stipulato per iscritto, non potendo la necessità ad substantiam di detta forma desumersi – in contrasto con la tassativa e vincolante elencazione operata dal citato art. 1350 c.c. – dal riferimento al deposito ed alla pubblicazione prevista dall’art. 2072 c.c. per i contratti corporativi o, quanto ai contratti postcorporativi, da varie indicazioni normative (come gli artt. 2077 e 2113 c.c. e l’art. 3, Legge 14 luglio 1959 n. 741), atteso che queste, lungi dal supporre la necessità ad substantiam della forma scritta, denotano la mera necessità strumentale della scrittura per i limitati fini da esse considerati.
CORTE DI CASSAZIONE 3 APRILE 1993, N. 4030
▪ In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.
▪ La medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori come il mutuo dissento (art. 1372 cc) o il recesso unilaterale (o disdetta) (art. 1373 cc).
CODICE CIVILE ART. 2070
Criteri di applicazione
1. L’ appartenenza alla categoria professionale, a i fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.
2. Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
3. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
CODICE CIVILE ART. 2099
Retribuzione
1. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
2. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata
dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
3. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
XXXXX XX XXXXXXXXXX 00 DICEMBRE 0000, X.
00000
Xx tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisce a una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione e, ove intenda discostarsi dallo stesso, ha l’onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti l’inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore.
i rapporti tra contratti collettivi
Studio Caratti
CODICE CIVILE ART. 1372
Efficacia del contratto
1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
CORTE DI CASSAZIONE 7 GIUGNO 2004, N. 10762
Alle parti sociali della contrattazione collettiva è consentito, in virtù del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., di modificare anche in senso peggiorativo le posizioni dei lavoratori già godute con i precedenti contratti collettivi venuti a scadenza e non rinnovati, fermi restando i diritti già acquisiti in virtù della precedente contrattazione collettiva; parimenti esse sono libere di stabilire la prevalenza, sul trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale, di una clausola del contratto aziendale, o viceversa, oppure la concorrenza delle due discipline, ove non diversamente previsto.
CORTE DI CASSAZIONE 10 SETTEMBRE 1997, N. 8870
Un contratto collettivo può derogare alla precedente disciplina dei rapporti di lavoro, con disposizioni peggiorative per i dipendenti rispetto a quelle di un precedente contratto, con il limite dell’avvenuto perfezionamento delle fattispecie costitutive di diritti in capo alle parti del rapporto.
La sostituzione del contratto collettivo
Studio Caratti
SOSTITUZIONE DEL CCNL
Se si vuole variare il CCNL applicato si deve:
1. prima della scadenza dare formale disdetta comunicando nuovo CC
2. recesso da associazione datoriale
3. verifica eventuali usi aziendali
4. verifica clausole di rinvio automatico
5. mantenimento diritti quesiti
rapporto tra Contr. Collettivi di diverso livello!
Le problematiche nella scelta del contratto collettivo
Studio Caratti
CHI CONTRATTA NEI LUOGHI DI LAVORO?
• Contratta chi è “rappresentante” dei lavoratori
• E’ rappresentante dei lavoratori chi usufruisce dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro
A chi sono attribuiti
i diritti sindacali
nei luoghi di lavoro?
Costituzione RSA
NORMA
TITOLARE
OGGETTO
LIMITI
Articolo 19 Statuto dei Lavoratori
Ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva
Costituzione delle RSA lasciata alla libertà organizzativa dei singoli e dei sindacati
Articolo 35 Statuto dei Lavoratori (dimensione dell’unità produttiva)
RSA E RSU DOPO L’ACCORDO 10 GENNAIO 2014
Testo Unico sulla Rappresentanza – Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014
RSA
RSU
«Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola unità produttiva con più di quindici
dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza»
L’INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 19
La pronuncia
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui non prevede che la RSA possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda
Corte Costituzionale 23.07.2013
L’INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 19
La pronuncia
È il consenso effettivo fra i lavoratori a essere il criterio fondamentale di selezione dei sindacato
Tale criterio non è più la firma di un contratto collettivo ma il consenso rappresentativo del sindacato, testimoniato dalla partecipazione alla trattativa negoziale.
LIMITE ALLA FRUIZIONE DEI DIRITTI SINDACALI: L’ESCLUSIONE DELLE “PICCOLE IMPRESE”
Art. 35, comma 1, Statuto dei lavoratori:
Le disposizioni del titolo III dello statuto (ad eccezione dell’art. 27, 1° comma) si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese industriali e commerciali che occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole con più di 5 dipendenti.
Art. 35, comma 2, Statuto dei lavoratori:
Le norme suddette si applicano altresì alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
la misurazione delle OOSS
Studio Caratti
MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA’
INTERPELLO MIN LAV 27 DEL 15/12/15
Gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:
▪ numero complessivo dei lavoratori occupati;
▪ numero complessivo delle imprese associate;
▪ diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
▪ numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA’
INTERPELLO MIN LAV 27 DEL 15/12/15
Sul punto, il Giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, ha peraltro evidenziato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra. Le medesime argomentazioni sono state riprese dallo stesso TAR del Lazio, sez Terza Bis, nella sentenza n. 8765/2015 nella parte in cui nuovamente avalla il criterio seguito dal Ministero per l’individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività basato dunque sui “tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali”.
MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA’
CONVENZIONE INL,INPS,CGIL,CISL,UIL 19/09/2019
Convenzione per la misurazione della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori; l'intesa disciplina le procedure per la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione del dato associativo e del dato elettorale.
La rappresentatività si misura con un mix fra iscritti al sindacato e voti riportati nelle elezioni delle RSU, e con una soglia minima del 5% combinata tra iscritti e voti ottenuti necessaria per essere riconosciuti interlocutori dei contratti collettivi nazionali di categoria. (sulla base di quanto concordato con il TUR 2014)
le garanzie costituzionali
Studio Caratti
ART. 36 COSTITUZIONE
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
art. 1 c.1 DL 338/1989 conv. L. 389/89
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo
Si veda Cass. n. 11199/02
art. 2 c. 25 L. n. 549/1995
L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria.
art. 1 c.1 DL 338/1989 conv. L. 389/1989
Come si concilia tale disposizione con la libertà di applicazione del contatto collettivo al rapporto di lavoro?
e’ possibile ritenere che “esista” un minimale contributivo costituzional
si deve ritenere che sia vincolante anche per i datori di lavoro non iscritti ad alcuna OOSS?
a cosa ci si riferisce quando si richiama il settore?
D.D.L. n. 658: istituzione salario minimo
Art. 2. (Definizione)
1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 1 il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e
previdenziali.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
D.D.L. n. 658: istituzione salario minimo
Art. 3.
(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)
1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell’articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e suf- ficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2.
Cassazione sentenza n. 4951/2019
La Corte ha previsto che ai lavoratori delle società cooperativa deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale principio del pluralismo di associazione sancito dalla nostra Costituzione, in quanto la scelta operata a suo tempo dal Legislatore di garantire dei minimi inderogabili non impedisce al datore di lavoro cooperativo di individuare un contratto collettivo da applicare. La scelta dei minimi complessivi inderogabili va correlata anche a quanto affermato da art. 36 Cost. ed è una finalità legittima destinata a combattere forme di dumping salariale.
in sintesi… se miglioro o rispetto i minimi retributivi… utilizzo qualunque contratto collettivo
Agevolazioni alle assunzioni
Studio Caratti
Art. 1 c. 1175-1176 L. n. 296/2006
• Adempimento obblighi contributivi
• Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
• Rispetto accordi e contratti collettivi
Ma quale contratto si “deve” applicare?
Min. Lav. circ. 5 maggio 2019, n. 7
In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
Min. Lav. circ. 10 settembre 2019, n. 9
“Rispetto”: ai soli fini previsti dalla disposizione (benefici normativi/contributivi) rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti dei datori di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative.
Min. Lav. circ. 10 settembre 2019, n. 9
Tale interpretazione non non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritte da OOSS prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti.
Xxxx l’inefficacia sul piano giuridico !
- tipologie contrattuali di cui dlgs 81/15
- deroghe e integrazioni dlgs 66/03
- contratti di prossimità
- costituzione enti bilaterali
Esempio:
Contenuti normativi del contratto
durata periodo di prova orario di lavoro
disciplina lavoro straordinario e supplementare, festivo, notturno… trattamento di malattia
durata del preavviso
….
deleghe della norma alla contrattazione collettiva
Studio Caratti
Evoluzione della legislazione del rinvio
- art. 2095 cc: requisiti appartenenza a categoria
- art. 2099 cc: misura della retribuzione
- art. 2106 cc: sanzioni disciplinari in proporzione a infrazione
- art. 2108 cc: limiti lavoro straordinari
- art. 2110 cc: trattamento economico infortunio, malattia …
- art. 2118 cc: quantificazione preavviso
Funzione: determinare diritti posti dalla legge
Senza specificare i soggetti stipulanti
Evoluzione della legislazione del rinvio
- art. 2120 cc: “..salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme….”
Ammette la deroga in peius per la prima volta
quindi non si può consentire una tale possibilità a qualsiasi OOSS
LA SCELTA DEL LEGISLATORE
Il legislatore sceglie di delegare, con il sistema della sussidiarietà, al soggetto (datore di lavoro) più vicino alle parti che interviene sulla materia della delega.
legge
Contratto collettivo
parti
D.LGS. N. 66, 8 APRILE
2003
Studio Caratti
D.LGS. N. 66/2003
• Art. 3: i contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore (alle 40h) e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Di qualsiasi livello!
TEMPO “TUTA”: CASS. N. 7738/18
nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro (direttiva n. 2003/88/CE), il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro.
"l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione".
D.LGS. N. 66/2003
• Art. 4: i contratti collettivi stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro (la durata media non può superare le 48h medie per ogni periodo di sette giorni);
• Art. 4 c. 4: i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro specificate negli stessi contratti collettivi.
D.LGS. N. 66/2003: LAVORO STRAORDINARIO
• Art. 5 c.2: fermo restando i limiti di cui art. 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione dello straordinario;
• Art. 5 c. 4: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso…..
• Art. 5 c. 5: il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
D.LGS. N. 66/2003: PAUSE
• Art. 8: … il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro
D.LGS. N. 66/2003: RIPOSI SETTIMANALI
• Art. 9 c. 2: … i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste da art. 17 c.4 (n.d.r. ammissibile solo se vengono accordati periodi equivalenti di riposo compensativo)
D.LGS. N. 66/2003: FERIE
• Art. 10 : … tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifica disciplina di cui art. 2 c.2, va goduto per almeno due settimane consecutive…
D.LGS. N. 66/2003: NOTTURNO
• Art. 11 c.2: i contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare il lavoro notturno.
• Art 12: l’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consutazione delle RSA….
• Art. 13: l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
• Art. 15 c. 2: la contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti
D.LGS. N. 66/2003: DEROGHE
• Art. 16: fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall’ambito di applicazione della durata settimanale dell’orario di cui art. 3
• Art. 17: le disposizioni di cui art. 7, 8, 12 e 13 (riposo giornaliero, pause, organizzazione e durata lavoro notturno) possono essere derogate mediante CC stipulati a livello nazionale con OOSS comparativamente più rappresentative. Per il settore privato in assenza di specifiche disposizioni nei CCNL le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
PERSONALE DIRETTIVO
• le disposizioni di cui art. 3,4,5,7, 8, 12 e 13 (orario normale, durata massima, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause, organizzazione e durata lavoro notturno) non si applicano:
A tutti coloro i quali hanno di fatto la possibilità di alternare liberamente il lavoro ed il riposo, ovviamente fatto salvo l’obbligo lavorativo quotidiano.
L’ art. 2095 prevede una suddivisione gerarchica dei lavoratori subordinati in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai.
L'appartenenza alla categoria dei quadri, secondo la giurisprudenza, va individuata in base ad alcuni caratteri distintivi che sono:
- l'autonoma responsabilità gestionale delle funzioni demandate;
- la gestione diretta dei rapporti con i terzi;
- la responsabilità di budget;
- la dipendenza diretta dai dirigenti;
- l’originalità e la creatività dei contributi. (Cass. n. 20165/2007, Cass. n. 5474/2012).
art. 51 D.Lgs. n.81/2015: una xxxxx xxxxxxxxx
Studio Caratti
art. 51 D. Lgs. n. 81/2015: la selezione dell’agente negoziale
“ salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulate dalle loro rappresentanze aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”
dimensione geografica per apprezzamento rappresentatività
art. 51 D. Lgs. n. 81/2015
L’espressione utilizzata ha l’effetto significativo di riservare il riconoscimento legale al contratto sottoscritto dalla colazione “comparativamente più rappresentativa” nella categoria, capace quindi di realizzare assetti degli interessi collettivi più efficienti, ampi e stabili.
viene utilizzato per contrastare negoziati di sindacati minori.
Nessun contrasto con art. 39 Cost.
Rappresentatività
irrilevante per le XX.XX dei datori di lavoro
rilevante per le XX.XX dei Lavoratori
art. 51 D. Lgs. n. 81/2015
al limite è criterio suppletivo: confronto tra due CC sottoscritto da OOSS minori e organizzazioni datoriali maggiori
art. 51 D. Lgs. n. 81/2015: gli accordi separati
“ … i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali ….”
Legittimità dei contratti collettivi firmati non da tutte le XX.XX.
accordo separato idoneo a produrre effetti ma attenzione a rischi esigibilità dell’intesa nella fase applicativa qualora vi siano OOSS dissenzienti dotate di reale rappresentatività
art. 51 D. Lgs. n. 81/2015
se CC sottoscritto da sindacato non comparativamente più rappresentativo
atto non idoneo a produrre l’effetto costitutivo del rinvio
e’ legittimo
Contratto aziendale stipulato da RSU/RSA in contrasto con “superiori”
contratto territoriale sottoscritto in difformità di regole procedurali CCNL
art. 51 D. Lgs. n. 81/2015
contratto aziendale inidoneo
se CCA sottoscritto da sindacato non comparativamente più rappresentativo ma largamente rappresentativo in azienda (MONOPOLISTA)?
CONTRATTO PART-TIME
Contratto collettivo
▪ Lavoro supplementare art. 6 c.1
▪ Clausole elastiche art. 6 c. 4
▪ Periodo di prova art. 7 c. 2
▪ Preavviso art. 7 c. 2
▪ Comporto art. 7 c. 2
CONTRATTO INTERMITTENTE
▪ Disciplina contratto di lavoro art. 13 c. 1
▪ Indennità disponibilità art. 16 c. 1
▪ Cadenza comunicazioni rappresentanze sindacali art. 15 c.2
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
▪ Durata massima art. 19 c. 2
▪ Stop&Go art. 21 c. 2
▪ Clausole contingentamento art. 23 c.2, c.3 lett. a)
▪ Diritto di precedenza art. 24 c. 1
SOMMINISTRAZIONE
▪ Limiti percentuali somm. TI art. 31 c. 1
▪ Limiti percentuali somm. TD e contratto TD art. 31 c. 2
APPRENDISTATO
▪ D e f i n i z i o n e p i a n o formativo art.42 c. 1
▪ Xxxxxxx apprendisti in determinate disposizioni di legge art. 43 c. 8
MANSIONI
Ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti a livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale
XX.XX.XX.
CCNL
▪
discipline specifiche per trattamento economico e normativo. art. 2 c. 2
Superamento delle tutele crescenti?
IL CASO NOVARTIS
Accordo 20 marzo 2015
• Scelta di non applicare comunque le disposizioni di cui D.Lgs. n. 23/2015 (a soli 7 lavoratori) e mantenere tutele art. 18 L. n. 300/1970
• In pratica è cessione di contratto
IL CASO NOVARTIS
E’ possibile prevedere pattiziamente una tutela ricalcata in tutto o in parte su art. 18 ?
IL CASO NOVARTIS
Corte Cassazione 26 maggio 2000, n. 6901:
“ in via di principio non può negarsi che la tutela reale, quale prevista da art. 18 L. n. 300/1970, possa essere pattiziamente estesa al di fuori dei limiti legali soggettivi e oggettivi” …”solo a condizione che una tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto dedotto in giudizio, la cui interpretazione non può che appartenere al giudice di merito”
Contratti di Prossimità
Studio Caratti