FORNITURA DI UN’INDAGINE REPUTAZIONALE PRESSO ALCUNI STAKEHOLDERS DEL POLITECNICO DI MILANO
Capitolato speciale d’oneri
FORNITURA DI UN’INDAGINE REPUTAZIONALE PRESSO ALCUNI STAKEHOLDERS DEL POLITECNICO DI MILANO
CIG 7452145897
Area Gestione Infrastrutture e Servizi Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
Art. 1 - Oggetto della fornitura 3
Art. 2 - Durata del servizio 4
Art. 3 - Importo della fornitura 4
Art. 4 - Presentazione dei risultati dell’indagine e accettazione della fornitura 4
Art. 5 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto 4
Art. 6 - Regolarità del servizio – controlli – penalità 5
Art. 7 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto/Clausola risolutiva espressa 6
Art. 8 - Recesso 7
Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 8
Art. 10 – Subappalto, divieto di cessione del contratto 8
Art. 11 - Riservatezza 9
Art. 12- Tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 13 - Normativa anticorruzione 9
Art. 14 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 10
Art. 15 - Norme di riferimento 10
Art. 16 - Foro competente 10
Art. 17 - Trattamento dati 11
Art. 18 - Responsabile del procedimento 11
Art. 19 - Contatti del Punto Ordinante 11
Art. 20 - Accesso agli atti 11
Art. 21 - Spese contrattuali 11
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di un’indagine sulla reputazione presso alcuni stakeholders del Politecnico di Milano.
Il Politecnico di Milano intende avvalersi di una società specializzata per condurre un’indagine reputazionale per valutare la percezione del marchio, l’impatto dell’università sul contesto nazionale e internazionale in cui opera, delineare un corretto posizionamento e agire in futuro su punti di forza e debolezza emersi.
Ciò che si vuole andare a indagare principalmente è il posizionamento del Politecnico nel contesto nazionale e internazionale come formatore di capitale umano, produttore di innovazione e partner nella ricerca. Alcuni parametri possibili sono la qualità dell’offerta formativa, la qualità della ricerca, l’engagement prodotto, la capacità di innovazione, il contributo al territorio (locale e nazionale), la credibilità della leadership e dei canali utilizzati.
I soggetti con i quali l’Ateneo richiede il confronto sono le Università internazionali tecniche dei settori Engineering, Architecture e Design che si trovano prima del Politecnico nel QS Ranking, i nostri competitors nazionali (Politecnico di Torino, Bocconi di Milano, IIT, Scuola Normale Superiore e Sant’Xxxx di Pisa) ma soprattutto le principali aziende italiane e straniere con sede in Italia.
Gli stakeholder sui quali sarà condotta l’indagine sono:
• Studenti prospective (4° e 5° anno superiori) e famiglie (italiani)
• Studenti iscritti (italiani e internazionali)
• Alumni (italiani e internazionali)
• Docenti universitari/Comunità accademica (internazionali)
• Autorità/istituzioni/decisori pubblici (italiani e europei)
• Presidenti/CEO Aziende (italiane e internazionali)
• R&D e HR Aziende (italiane e internazionali)
• Professionisti settore architettura e Design di grandi studi rinomati, Manager, imprenditori
• Media (italiani e corrispondenti)
• Società civile
Gli strumenti che dovranno essere utilizzati sono:
- Strumenti di digital reputation (web and social media analytics)
- Focus group
- Blog on line
- Forum on line
- Colloqui
- Interviste CAWI (questionario auto-compilato)
- Interviste CATI (intervista con operatore esperto)
Art. 2 - Durata del servizio
L’indagine dovrà essere entro il termine di 6 mesi dalla stipula del contratto. Entro tale periodo devono essere svolte tutte le fasi progettuali, dalla fase preparatoria fino alla presentazione dell’indagine e delle conclusioni emerse al committente.
Art. 3 - Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 130.000,00 oltre IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico dell’aggiudicatario.
Art. 4 - Presentazione dei risultati dell’indagine e accettazione della fornitura
Al termine dell’indagine dovrà essere prodotto un documento dettagliato che presenti le metodologie utilizzate, il dettaglio delle azioni compiute, le analisi effettuate ed i risultati emersi.
Il documento conterrà indicazioni strategiche per lo sviluppo di una nuova narrazione e di un successivo piano di comunicazione volto a rafforzare e/o migliorare la leadership e l’engagement del Politecnico di Milano.
Dovrà essere prodotta inoltre una presentazione riassuntiva dei risultati, per illustrare i risultati dell’indagine alla committenza in una riunione conclusiva.
Il Politecnico di Milano si riserva di richiedere integrazioni all’indagine, qualora l’obiettivo non sia stato interamente raggiunto: in questo caso il fornitore dovrà produrre le integrazioni richieste entro 15 giorni.
A seguito di verifica del pieno raggiungimento degli obiettivi presentati dal presente Capitolato, il Politecnico di Milano accetterà i risultati dell’indagine e autorizzerà il pagamento del servizio.
Art. 5 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Art. 6 - Regolarità del servizio – controlli – penalità
Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.
Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
Qualora fosse riscontrata un’inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa ed all’applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 250,00= ad un massimo di euro 2.500,00=, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Per ogni giorno di ritardo nella conclusione del progetto sarà addebitata una penale di € 500.
Tutte le caratteristiche del servizio specificate in offerta tecnica sono obbligatorie per il fornitore e, salvo diversa indicazione del Politecnico di Milano, dovranno essere implementate nello svolgimento dell’appalto.
In caso di svolgimento del servizio con modalità non conformi a quanto specificato dal concorrente in offerta tecnica sarà addebitata una penale da € 50 a € 500.
In particolare, in caso di utilizzo di personale con un livello di qualifiche o esperienza inferiori al minimo richiesto dal presente documento o agli eventuali livelli superiori indicati in offerta tecnica dall’aggiudicatario, sarà addebitata una penale di € 1.000,00 per ciascun caso rilevato, oltre alla richiesta di sostituzione immediata del personale con altro adeguato per qualifica ed esperienza.
Il Politecnico si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con contestazione scritta, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.
Nel caso che l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’ammontare dell’affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.
L’amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.
Art. 7 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto/Clausola risolutiva espressa
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:
a) 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico;
b) arbitrario abbandono del servizio;
c) atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
d) dichiarazione di fallimento dell’impresa;
e) cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto;
f) perdita dei requisiti previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016
g) nei casi previsti dai patti di integrità del Politecnico di Milano
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano; entro
5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
In caso di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave o l’interruzione del servizio, il Politecnico di Milano potrà risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., incamerando la cauzione prestata dall’Impresa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi della fornitura con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi.
È comunque causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.:
• mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei termini previsti per legge;
• violazione del divieto di cessione del contratto di cui all’art.42 del presente Capitolato;
• scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell’attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima;
• sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
• frode nella esecuzione del servizio;
• inadempimento alle disposizioni del Politecnico di Milano riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
• stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
• revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
• esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
• reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
• applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
• cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
• interruzione senza alcuna ragione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni;
• mancanza sopravvenuta della copertura assicurativa obbligatoria o della cauzione definitiva;
• violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali della Lettera di invito.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.
L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Art. 8 - Recesso
Il Politecnico di Milano può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’impresa:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1671c.c.
L’Affidatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi, qualora il Politecnico di Milano intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
Il Politecnico di Milano è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica, a seguito di accettazione dei risultati del progetto da parte della Stazione Appaltante, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Art. 10 – Subappalto, divieto di cessione del contratto
È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l’appalto.
Qualsiasi cessione dell’appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell’appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.
Art. 11 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 12- Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 13 - Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 14 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 15 - Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 16 - Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 17 - Trattamento dati
Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore.
La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 18 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 19 - Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000 – 000 00 0000, email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Art. 20 - Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.x df
Art. 21 - Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Milano, lì 19/04/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx