CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
IL CAPO COMMESSA Xxx. Xxxxxxxx Xxxx | IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE Ing. Xxxxx Parziale Ord. Ing. Napoli N. 13852 | IL PROGETTISTA Ing. Liberato Iannucci Ord. Ing. Napoli N. 10479 |
PH PROGETTAZIONE RESPONSABILE SVILUPPO E MANUTENZIONE
INFRASRUTTURE
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Ord. Ing. Napoli N. 16488
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx Ord. Arch. Napoli N. 5752
ACCOUNTABLE MANAGER
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Affidamento Servizi di Bonifica da Ordigni Bellici Aeroporto di Salerno – Costa D’Amalfi FASE 1
NORME CONTRATTUALI
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina l’appalto avente per oggetto la attività di Servizi Inerenti alla Bonifica da Ordigni Bellici presso le aree di volo dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi – FASE 1.
Le attività a farsi risultano dalle specifiche tecniche, dalle relazioni e dai documenti allegati come parti integranti e sostanziali del presente Capitolato e dettagliatamente indicati nell’elenco degli elaborati (compresi allegati) di cui al progetto posto a base di gara.
Sono comprese nell’appalto di servizi:
a) l’esecuzione delle prestazioni necessarie per dare il Servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla seguente lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione, della progettazione di Dettaglio da presentare al Genio Militare, per la acquisizione della approvazione dell’intervento da parte dell’Ente Militare.
c) Tutti gli oneri, le spese e quant’altro necessario, alla acquisizione dei relativi Collaudi sulle aree regolarmente bonificate, a cura del Genio Militare.
Lo svolgimento del servizio di cui all’appalto, deve sempre e comunque essere effettuato secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
Le designazione dettagliata della attività da svolgere è contenuta negli elaborati costituenti il Progetto ed è descritta nel successivo Art. 6
Art. 2 Corrispettivi a corpo ed a misura
Il corrispettivo di appalto è fissato a “corpo” nella misura fissa ed invariabile relativamente alle attività di Bonifica superficiale e profonda con trivellazioni, come valutate nel Computo Metrico Estimativo di cui al presente progetto.
Saranno contabilizzate a misura eventuali attività di scavo assistito con mezzi meccanici o a mano, necessari alla ricerca ed alla rimozione di eventuali Ordigni indicate nell’allegato ATE 003.
1 | Corrispettivo a corpo | Bonifica da Ordigni Bellici FASE 1 Attività a Corpo | Euro 818.777,16 |
2 | Corrispettivo a misura | Attività di Scavo – Attivitàa Misura | Euro 168.109,94 |
3 | Oneri della Sicurezza da PSC | Euro 15.543,02 | |
4 | IMPORTO TOTALE APPALTO | Euro 1 002.430,12 |
Ai fini della formulazione dell’offerta, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso. Il ribasso unico offerto dal concorrente sarà applicato sul corrispettivo a corpo di cui al punto 1 della precedente tabella relativo alle attivitàdi bonifica da Ordigni bellici e sui prezzi unitari di cui al Tariffario Regionale Campania 2020 di cui al punto 2, inerenti le attività di scavo a mano ovvero con mezzo meccanico, per il corrispettivo a misura.
Il costo della mano d’opera considerato dalla Stazione Appaltante ammonta a € 457.706,18
Art. 3 Elenco prezzi unitari-vincolo contrattuale
I prezzi dell’elenco prezzi unitari riportati nell’allegato ATE003 ai quali si applica l’unico ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
Nel prezzo contrattuale a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, nel contratto e nelle disposizioni di legge e regolamentari richiamate come applicabili al rapporto, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione del servizio e comunque di ordine generale e necessari a dare l’attività compiuta in ogni sua parte e nei termini assegnati.
Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per completare le attività ed acquisire il Collaudo delle aree da parte del Genio Militare.
Nel prezzo contrattuale a corpo si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellamenti, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i attivitàcompletamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, compresi quelli conseguenti all’esecuzione dei attivitàin zona air side e nelle immediate adiacenze della pista dell’Aeroporto, pista in esercizio, nonché ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore.
Art. 4 Esclusione della revisione prezzi
Non si procederà a revisione prezzi e ciò anche in deroga all’articolo 1664 c.c., commi 1 e 2.
Art. 5 Criterio seguito per la determinazione del corrispettivo a corpo
Il corrispettivo a corpo posto a base d’asta di Euro 818.777,16 è stato determinato applicando alle quantità previste dal computo metrico i prezzi unitari ricavati dal tariffario della Regione Campania edizione 2020. Detto corrispettivo è al lordo degli oneri non soggetti a ribasso.
L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto assumerà a proprio carico l’alea delle quantità e delle qualità delle lavorazioni necessarie per dare compiuto il Servizio nel rispetto delle Direttive del Ministero della Difesa nel rispetto del progetto posto a base di gara e non potrà pretendere alcun compenso, corrispettivo e/o indennizzo aggiuntivo oltre il corrispettivo a corpo nella misura che sarà contrattualmente fissata. Relativamente ad eventuali attività a misura, le stesse saranno valutate specificatamente da Direttore servizio nominato da GESAC, e corrisposte dietro specifico SAL a Misura, applicando I prezzi di cui al Computo Metrico Estimativo di progetto.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del computo metrico estimativo, delle voci in esso presenti e di aver valutato, nella formulazione del ribasso, le modalità di redazione del computo ed i prezzi utilizzati nello stesso.
Il Computo metrico estimativo e l’elenco prezzi utilizzato per la redazione dello stesso non avranno valore contrattuale in quanto, trattandosi di contratto di appalto con compenso determinato a corpo, l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto assumerà a proprio carico l’alea delle quantità e delle qualità del Servizio prestato nel rispetto del progetto posto a base di gara e non potrà pretendere alcun compenso, corrispettivo e/o indennizzo aggiuntivo oltre il corrispettivo a corpo nella misura che sarà contrattualmente fissata ed oltre eventuali attività a misura definite ed approvate dal Direttore del servizio.
Art. 6 Categoria prevalente ed altre categorie che compongono il lavoro
Le opere ricadono nella classifica di iscrizione IV (fino ad euro 1.000.000,00) all’Albo delle Imprese Specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici ai sensi dell’art. 4 del DM 11 maggio 2015, n. 82,.
Art. 7 Esecuzione dei attività in aree airside ed in concomitanza con l’operatività Aeroportuale.
Le opere da realizzarsi dovranno essere eseguite in aree aeroportuali - zona airside – nelle immediate adiacenze della pista dell’aeroporto in assenza di l’esercizio dell’attività aeroportuale. Tuttavia, nel caso la società di gestione avesse esigenza di aprire al traffico provvisorio l’aeroporto, per voli sanitari, umanitari, etc, ciò comporterà a carico dell’appaltatore oneri aggiuntivi che sono già remunerati con il corrispettivo di appalto a corpo e dei quali l’appaltatore dovrà tenere conto in sede di redazione dell’offerta economica.
Tali oneri sono conseguenza del fatto che svolgendosi i attivitàin aree aeroportuali – airside –, nelle immediate adiacenze della pista, l’appaltatore sarà obbligato a soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei attivitàderivanti dall’attività aeroportuale, dovrà osservare tutte le normative in vigore per la circolazione di mezzi in zona aeroportuale (bandierine, luci, rompifiamme, percorsi assegnati, ecc.) e sottoporre gli stessi ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi e dovrà adottare, a propria cura e spese, ogni ulteriore iniziativa necessaria per eseguire i attivitàsenza interferire con l’attività aeroportuale. L’appaltatore dovrà, quindi, assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata vita dell'aeroporto, che inficiano la normale pianificazione del cantiere e dei attivitànonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari e l'assunzione di responsabilità civili e penali oltre il normale.
Trattandosi di un servizio da eseguirsi in zona air side ed in concomitanza con l’attività aeroportuale, l’appaltatore dovrà adottare, a propria cura e spese, ogni cautela ed iniziativa dovuta e dovrà richiedere per il personale e per i mezzi d’opera che saranno impiegati nell’esecuzione dei lavori, permessi alle autorità competenti.
A titolo meramente esemplificativo si indicano alcuni degli oneri principali ai quali l’appaltatore dovrà assolvere in considerazione del fatto che i attivitàsi svolgono in aree air side ed in concomitanza con l’esercizio dell’attività aeroportuale, con la precisazione che si tratta di un elenco meramente esemplificativo in quanto devono ritenersi assunti dall’appaltatore, con la firma del contratto di appalto, tutti gli oneri ed i
costi diretti ed indiretti necessari per l’esecuzione dei attivitàin aree air side ed in concomitanza con l’attività aeroportuale:
1) Esecuzione dei attivitàin fregio ad attività aeroportuali che comportino l'adozione di particolari cautele nella condotta dei lavori.
2) Soggezione alle autorizzazioni della locale Direzione Aeroportuale, di concerto con gli Enti di Stato operanti nell'ambito dell'aeroporto, nelle cui competenze ricadono, tra l’altro, disposizioni in merito a illuminazioni di aree, segnaletiche, recinzioni di cantieri, orari anche notturni per le lavorazioni, presenza di personale per indirizzare il traffico ecc.
3) Esecuzione dei attivitàsecondo una sequenza prefigurata e finalizzata alla minimizzazione dell'impatto dell'attività lavorativa sull'operatività e funzionalità aeroportuali;
4) Eventuale Modifica, per esigenze aeroportuali, della sequenza lavorativa di cui al precedente punto 3).
5) Esecuzione dei attivitàin due o più turni lavorativi e in orario notturno, ove richiesto dalla Committente. In particolare, relativamente a quest’ultimo, si precisa che l’orario sarà dalle 22,30 alle 6,30 circa) e che tale orario potrà subire interruzioni a causa dell’operatività aeroportuale (voli umanitari speciali, volo postale, voli in ritardo, ecc.). In tal caso l’impresa appaltatrice dovrà liberare immediatamente le aree e poi, su autorizzazione dei preposti GESAC potrà riprendere le lavorazioni;
6) Permessi di accesso per personale e mezzi rilasciati dall’ufficio ASS della GESAC, corsi, ecc. in particolar modo dovrà tenere conto, nella redazione dell’offerta, anche delle tempistiche necessarie all’ottenimento di quanto sopra, sia per l’impresa appaltatrice che per eventuali subappaltatori;
7) Rifornimento dei mezzi di cantiere da impianto distributore presente nel sedime aeroportuale in area air side; per motivi doganali non è possibile introdurre in area air side carburanti per i mezzi d’opera. L’appaltatore è pertanto consapevole di tale circostanza e dell’eventuale maggior costo dei carburanti erogati in air side. L’appaltatore dovrà tenere conto in sede di redazione dell’offerta economica di detti oneri aggiuntivi, che sono già remunerati con il corrispettivo di appalto a corpo.
Art. 8 Aree di cantiere per la custodia di materiali ed attrezzi e per l’ubicazione di servizi vari
Le aree che saranno rese disponibili all’appaltatore per l’impianto di cantiere, aree dove l’appaltatore potrà custodire i materiali e gli attrezzi e dove dovranno essere ubicati i servizi igienici, le baracche per uffici, gli spogliatoi, i locali mensa, sono quelle che saranno indicate nell’elaborato PSC del Progetto a base di appalto.
Le dimensioni delle aree riportate nel predetto grafico devono intendersi puramente indicative. Anche le predette aree sono ubicate in zona air side e le stesse dovranno essere a cura e spese dell’appaltatore opportunamente delimitate con recinzioni provvisorie.
Alla fine dei attivitàle aree dovranno essere rilasciate in perfetto stato, pulite e, nel caso di quelle a verde, complete di manto erboso per evitare il fenomeno del sollevamento polveri con il vento e nel caso delle piazzole di sosta aeromobili, con la segnaletica orizzontale completamente efficiente.
Art. 9 Permessi
L'accesso di persone e mezzi è soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.
I permessi di accesso per il personale ed i mezzi operativi che l'Appaltatore intenderà utilizzare all'interno dell'area aeroportuale devono essere richiesti dall’Appaltatore alla Committente e saranno rilasciati secondo le procedure in essere.
I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di utilizzo.
La richiesta dovrà essere corredata dalla fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità e da una fototessera per ciascuna persona addetta ai attivitàe per i veicoli dalla fotocopia fronte- retro del libretto di circolazione, con timbro ultima revisione, fotocopia del tagliando e del contratto assicurativo con un massimale conforme al programma assicurativo AIN allegato.
Si precisa inoltre che il rilascio dei suddetti permessi di accesso sarà subordinato al possesso da parte di ciascun addetto dell’Appaltatore dell’attestato di frequenza al corso di Security Aeroportuale rilasciato da centri di formazione certificati ENAC ai sensi quanto previsto dal reg. UE 2320/2002 e reg. UE 300/08 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Aeroportuale. Il personale dell’Appaltatore per la guida di automezzi nell’area air side dovrà, inoltre, acquisire idoneo permesso di guida, cosiddetto ADP (Airside Driving Permit).
I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti al competente Ufficio ASS.
Il mancato ottenimento dei permessi ed autorizzazioni non potrà essere motivo di richiesta di proroga per qualsiasi attività.
Eventuali limitazioni all'accesso in area doganale e non, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione dei Lavori, né potranno essere addotti come giustificazione per la richiesta di indennizzi e ristori.
Il personale dovrà essere dotato di distintivi.
attività
Art. 10 Varianti ordinate dal committente in considerazione dell’esistenza di un importo a misura
ritengo necessario inserire l’articolo
Art. 10.1 Varianti ordinate dal committente
Art. 13.1 Varianti ordinate dal committente
1. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei attivitàeseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Non sono riconosciute variazioni di alcun genere al progetto esecutivo, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del Direttore del servizio, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore del servizio prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore del servizio per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato, ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del D.M. 49/2018.
5. Ai sensi dell’articolo 106, commi da 1 a 10 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale di cui al comma 4;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 14 bis.
6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei POS.
8. Durante il corso dei attivitàl’appaltatore può proporre al Direttore del servizio eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore del servizio e assentite dal RUP, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
9. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione, nella misura strettamente indispensabile.
Eventuali varianti al progetto, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere espressamente ordinate dal Direttore del servizio in corso d'opera per iscritto e dovranno riportare la preventiva approvazione della GE.S.A.C. in persona del RUP. Le varianti in aumento e/o diminuzione, verranno computate sulla base dei prezzi di cui all’elenco considerato per la redazione del computo metrico estimativo al netto del ribasso d’asta offerto dal concorrente e, per lavorazioni non previste nel predetto elenco, si farà riferimento al prezzario regionale della Regione Campania vigente al momento dell’offerta, sempre al netto del ribasso d’asta offerto dal concorrente in gara. In ultima analisi saranno predisposti i nuovi prezzi. Nella predisposizione dei nuovi prezzi si farà riferimento sempre alla data dell’offerta e sugli stessi si applicherà il ribasso d’asta.
Art. 10.2 Varianti per errori od omissioni progettuali
Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei attivitàeseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei attivitànon eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 42, in quanto compatibile
Art. 11 Programma dei lavori
Nel rispetto delle previsioni dell’elaborato relativo all’ordine dei attivitàe del programma attivitàposto a base di gara l’appaltatore dovrà predisporre un programma esecutivo di dettaglio coerente con i menzionati elaborate ridotto della percentuale di ribasso temporale che andrà ad offrire in fase di gara. Detto programma dovrà essere consegnato alla Direzione Della Esecuzione prima dell’inizio dei attivitàper eventuali osservazioni e per l’approvazione di propria competenza.
L’Appaltatore dovrà predisporre e presentare (in formato cartaceo e in formato elettronico Microsoft Project) contestualmente al P.O.S. il Programma dei Attivitàda lui elaborato sulla base e nel rispetto delle tempistiche complessive e delle fasi indicate nel Cronoprogramma di Progetto nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed evidenzierà nello stesso la durata delle principali fasi di lavoro e le milestones di riconsegna delle aree completate. Tale Programma dei Attivitàdovrà essere concordato e approvato dalla Direzione Della Esecuzione, prima di essere allegato al contratto.
E’ riservata comunque alla GESAC la facoltà di modificare le previsioni di cui al programma lavori, con
conseguente obbligo per l’appaltatore di modificare le previsioni del programma di dettaglio, con la precisazione che nessuna richiesta e/o onere aggiuntivo potrà essere avanzata dall’appaltatore trattandosi di oneri e rischi esplicitamente considerati dall’appaltatore all’atto della formulazione dell’offerta.
L’impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad effettuare i attivitàprevisti in appalto per cantierizzazioni successive, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato al progetto “GEN003 Cronoprogramma lavori”
Art. 12 Consegna dei Lavori
Le aree per la esecuzione del servizio oggetto di gara, verranno consegnati all’appaltatore entro 45 giorni decorrenti dalla stipula del contratto di appalto.
Art. 13 Sospensione dei Lavori
La GESAC si riserva la facoltà di sospendere le attività inerenti la Bonifica da Ordigni Bellici di cui al progetto, nei casi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50, che, unitamente alla disciplina relativa alle sospensioni previste per i attivitàpubblici, trova applicazione al contratto di appalto per espresso richiamo fattone nel presente capitolato.
E’ riconosciuta, inoltre, alla GESAC la facoltà di sospendere legittimamente i attivitàper esigenze connesse allo svolgimento dell’attività aeroportuale per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni anche non consecutivi.
Entro detti limiti temporali nessuna pretesa di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’appaltatore per la disposta sospensione avendo l’appaltatore valutato tale onerosità in occasione della formulazione dell’offerta.
Le sospensioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore.
Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza del Committente.
Inoltre nell'ordine di sospensione dato dal Direttore del servizio e controfirmato dal RUP, deve essere
indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente dovrà procedersi, per la ripresa delle attività.
A tali date dovrà farsi riferimento per il calcolo del termine fissato per la ultimazione dei attivitàai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016.
Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli di cui al presente capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori.
Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.
Su richiesta della D.L. o degli Organi Competenti le attività di scavo e la movimentazione delle terre potranno essere condotte sotto il costante controllo e secondo le specifiche modalità impartite da
personale esperto nel campo archeologico che potrà comportare rallentamenti o sospensione parziale o totale delle operazioni di scavo senza che l’appaltatore potrà richiedere ulteriori compensi o indennizzi, in quanto di tale evenienza l’appaltatore ne terrà conto all’atto dell’offerta di gara.
Non sono ammesse sospensioni dei attivitàdipendenti da:
- ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
- carenza di personale;
- scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
Fanno eccezione i casi di mobilitazione, di requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.
Art. 14 Tempo utile per l’ultimazione attività
Le attività dovranno essere ultimate nel rispetto del Cronoprogramma attività e quindi entro 97 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, termine ridotto della percentuale di ribasso temporale che andrà ad offrire in fase di gara. Il certificato di ultimazione dei attività può prevedere, a discrezione della Committente, l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore del servizio come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.
Art. 15 Penale per il ritardo
In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione finale di cui al precedente articolo 11, sarà applicata, salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille)dell’importo netto complessivo di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo
L’importo complessivo della penale non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardi che comportino l’applicazione di una penale superiore all’importo massimo innanzi fissato, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio, ovvero a mezzo testimoni o notaio, dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete al Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto del Committente ad altri attivitào forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e Ppageirna i9sdciri3t2to al Committente, traQmueisttoedolcaumDenitroeèzdii oprnoperietdà edellllaaGEESsAeCcSu.pz.Ai.oSnoneo viieltarteitdaisrtrdibouzioani eqruipreodsutzeioniDnoitnteesproessIammepntreeasuteorizazastec. rivibile, affinché lo stesso possa farne
regolare contestazione.
Le penali saranno applicate in corso d’opera anche attraverso trattenute sugli importi maturati dall’appaltatore.
Art. 16 Proroghe
Ove a norma dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, applicabile al rapporto per espressa volontà delle parti possa darsi luogo a richiesta di proroga, si stabilisce che nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei attivitàda eseguire, valutati alla data della domanda.
Art. 17 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Trattandosi di appalto con prezzo a corpo i attivitàverranno valutati, per i pagamenti in acconto, in base alle percentuali di avanzamento delle opere realmente eseguite, secondo il disposto dell’art. 14 comma
1 lettera d) del D.M. 49/2018: dette percentuali saranno determinate in base all’incidenza delle opere realizzate rispetto al totale delle opere da realizzare e verranno applicate agli importi parziali e totali indicati dalla stima dei attivitàal netto del ribasso di aggiudicazione dell’Appalto. Relativamente alle eventuali parti a misura le stesse saranno computate nel rispetto del Capitolato generale D’Appalto e del Regolamento.
Art. 18 Attivitàin economia
Saranno contabilizzate in economia le prestazioni che verranno esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate dal RUP per iscritto.
I attivitàin economia saranno contabilizzati secondo quanto previsto dall’art. 179 del DPR 207/2010 (disposizione ancora in vigore ed applicabile per espressa volontà contrattuale).
Art. 19 Conto finale dei lavori
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018 il Conto Finale delle attivitàattivitàsarà redatto dal direttore del servizio a seguito della acquisizione da parte del Genio Militare del relativo Collaudo sulle aree bonificate.
Art. 20 Collaudo
Le opere sono soggette a Certificato di Avvenuta Bonifica da parte del Genio Militare. Tale collaudo, sostituisce il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore del servizio.
Tutti gli oneri ed i costi relativi agli accertamenti, prove, analisi, ecc., propedeutici all’accertamento della regolare esecuzione delle opere, anche quelle che vorrà prescrivere o imporre il Genio Militare, saranno a carico dell’appaltatore.
Art. 21 Subappalto – forniture in opera e forniture
Trova applicazione l’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Come specificato nel bando di gara, sono subappaltabili, nel rispetto del limite del0% dell’importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle altre condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 i servizi.
L’appaltatore è tenuto a depositare il contratto di sub appalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle esecuzione delle relative prestazioni ed a trasmettere, nel
medesimo termine, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
All’atto del deposito del contratto l’appaltatore dovrà attestare e dimostrare se il subappaltatore è o meno una piccola o micro impresa e ciò ai sensi del comma 13 dell’art. 105 che prevede che nel caso in cui il sub appaltatore è una piccola impresa o una micro impresa la stazione appaltante è tenuta a corrispondere direttamente a quest’ultima l’importo dovuto per le prestazioni eseguite.
Al subappaltatore dovranno essere riconosciute dall’appaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% e dovranno essere altresì corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
La stazione appaltante provvederà attraverso il Direttore del servizio a verificare l’effettiva applicazione di quanto innanzi.
Il pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore potrà avvenire anche in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore (art. 105 comma 13) ovvero su richiesta dell’appaltatore (art. 105 comma 14).
L’appaltatore è responsabile, in via esclusiva nei confronti della committente per la buona esecuzione dei attivitàe l’adempimento degli obblighi contrattuali e legali ed è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003.
L’appaltatore è tenuto ad ottemperare tutto quanto previsto all’art. 105 e dell’art. 30 commi 5 e 6.
Non costituiscono sub appalto le forniture senza prestazioni di mano d’opera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
L’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono sub appalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub contraente, l’importo del sub contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato.
E’ tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.
Art. 22 Anticipazione e pagamenti.
Art. 22.1 Anticipazione.
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle attività sarà erogato all’appaltatore, a titolo di anticipazione, un importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale (al netto del ribasso) previsto per l’esecuzione della prestazione, come previsto dall’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’importo dell’anticipazione verrà recuperato progressivamente nel corso delle attività attraverso trattenute pari al 30% dell’importo riconosciuto all’appaltatore in ciascun certificato di pagamento, e ciò sino al recupero integrale dell’anticipazione.
L’ erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività.
La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs.385/1993. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle attività, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle attività non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 22.2 Pagamenti
Le attivitàattivitàsaranno contabilizzati mensilmente secondo i criteri di cui al precedente articolo 14. Sulla base della contabilizzazione sarà emesso, nei successivi 15 giorni, lo stato di avanzamento attività e nei
30 giorni successivi alla emissione dello stato di avanzamento sarà emesso il certificato di pagamento relativo alla rata di acconto. L’importo risultante dal certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di cui all’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016,
La rata di saldo sarà pagata entro novanta giorni dalla emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Genio Militare subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una fideiussione bancaria assicurativa pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
In caso di ritardo nei pagamenti, per fatti ascrivibili alla GE.S.A.C., alla Società saranno riconosciuti esclusivamente interessi legali e moratori al tasso di cui al D.lgs. 231/2002. Nessun risarcimento danno potrà essere preteso dall’appaltatore.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Art. 23 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore, oltre gli oneri di cui al presente capitolato speciale ed al contratto di appalto, gli oneri di cui al D.M. 207/2010, norme che trovano applicazione al rapporto per espressa volontà contrattuale ed i seguenti ulteriori oneri:
1 Formazione del cantiere
La formazione del cantiere attrezzato (cfr. precedente articolo 9), con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.
La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita sarà realizzata secondo le indicazioni e le modalità che indicherà la Direzione Attivitàe comunque durante turni lavorativi notturni (ciò al fine di limitare l’interferenza di tali attività con l’operatività dello scalo aeroportuale).
La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.
L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" avverranno alla presenza del Direttore del servizio. L'adeguata illuminazione del cantiere che sarà necessaria per i attivitànotturni.
La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale.
2 Concessione di pubblicità
L'esclusività del Committente per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature.
3 Guardiania e sorveglianza del cantiere, materiali e mezzi d’opera
- Guardiania e sorveglianza del cantiere affidata a guardia particolare giurata
Qualora l’Appaltatore intenda effettuare la sorveglianza del cantiere, la stessa dovrà essere affidata a persona/e provvista/e della qualifica di guardia particolare giurata.
Pertanto prima dell'inizio dei attivitàl'Appaltatore comunicherà al Direttore Attivitàdel servizio il nominativo del personale di cui sopra e/o l'istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.
Qualora il Direttore del servizio riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art. 22 della legge 13.9.1982 n. 646 e successive modifiche, sarà valutata dal Direttore del servizio per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.
4 Tettoie, ricoveri e servizi igienici per le maestranze
La costruzione di idonee e sufficienti tettoie, ricoveri, servizi igienici, baracche per uffici, spogliatoi, locali mensa ed ogni altro manufatto necessario per le maestranze ed i tecnici impiegati nella esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
5 Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, ecc.
I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.
6 Cartelli indicatori
Installare ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia di attivitàpubblici, entro 5 giorni dalla avvenuta concreta consegna dei lavori, apposito cartellone, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione del Servizio indicante:
- denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Appaltatore;
- l'oggetto dell'appalto;
- le generalità del RUP e del Direttore del Servizio;
- le generalità del Responsabile di Cantiere
7 Incolumità degli operai, delle persone addette ai attivitàe di terzi
Adottare nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai attivitàe dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia il Committente che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.
8 Responsabilità dell’operato dei dipendenti
Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare il Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
9 Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee
Le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
10 Soccorso ai feriti
L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario.
11 Sgombero del cantiere
Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, il Committente vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
Art. 24 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali
L’ appaltatore è obbligato per l’intera durata del contratto:
a) a porre in essere, a propria cura e spese, ogni iniziativa ed attività necessaria per garantire alla GE.S.A.C. l’esecuzione dei attivitàa perfetta regola d’arte ed il raggiungimento del risultato perseguito;
b) ad impiegare nell’espletamento dei attivitàpersonale idoneo, regolarmente assunto, inquadrato e retribuito;
c) ad adempiere, nei termini di legge, a tutti gli obblighi retribuitivi, contributivi e previdenza li nei confronti del personale impiegato;
d) ad applicare nei confronti del personale impiegato le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore;
e) a fornire la prova alla GE.S.A.C. dell’adempimento di quanto previsto alle precedenti lettere a),
b), c) e d), consegnando alla GE.S.A.C., alla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima di ogni pagamento, DURC attestante la regolarità contributiva e previdenza le, nonché documentazione attestante il regolare pagamento degli stipendi e salari spettanti al personale impiegato;
f) ad adottare ed osservare nello svolgimento dei attivitàtutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e comunque ad adottare ogni cautela atta a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati e la sicurezza delle persone che beneficiano del servizio e degli utenti dell’aerostazione in genere;
g) ad utilizzare per l’espletamento dei attivitàprodotti e mezzi conformi a quelli descritti nel capitolato d’oneri, efficienti e rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di sicurezza;
h) a comunicare alla GE.S.A.C. il nominativo del personale impiegato nell’espletamento dei lavori;
i) a dotare il personale impiegato di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge ed a far
indossare allo stesso apposito cartellino con l’indicazione del nome, del cognome e di ogni altro dato necessario;
l) a fornire copia dei libri paga e matricola;
m) a richiedere l’autorizzazione di polizia ed ogni altra autorizzazione occorrente per l’espletamento dell’attività in aree aeroportuali ed in particolare nelle aree riservate alla
P.S.Dogana e Finanza.
Art. 25 Piano delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori
Nel contesto dell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Committente ha nominato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione, il Coordinatore per l’esecuzione dei Attivitàe ha fatto redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento secondo i dettami del dlgs 81/2008
L’Appaltatore si impegna pertanto ad applicare tutte le disposizioni contenute nel “Piano delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori” che forma parte integrante del presente contratto, nonché tutte le norme di legge relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in essere e/o emanate durante il corso dei lavori, assumendosene tutti gli oneri di spese a ciò occorrenti.
L’Appaltatore, almeno 3 giorni dall’inizio dei attivitàe comunque entro 20 giorni solari dalla data del Verbale di consegna degli stessi, dovrà presentare in forma scritta al Coordinatore per l’esecuzione dei attivitàed al Responsabile dei attivitàdel Committente, tutte le osservazioni, integrazioni e/o modificazioni che intende apportare al Piano per la sicurezza.
Nel caso l’Appaltatore non presentasse alcuna osservazione, il Piano si riterrà accettato con l’obbligo per l’Appaltatore di osservare tutte le prescrizioni in esso contenute.
Nei casi di infrazione ai Piano di sicurezza, l'Appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei propri dipendenti tutti i provvedimenti che saranno richiesti dalla Committente e/o dai suoi Rappresentanti a ciò preposti.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si rendesse necessario variare e/o aggiornare il Piano di sicurezza fisica dei lavoratori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di predisporre e consegnare tempestivamente al Coordinatore per l’esecuzione, le modifiche al Piano stesso.
Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore e' responsabile della rispondenza alle vigenti norme e regolamenti di sicurezza di ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di esse utilizzata nell'esecuzione dei lavori. Qualora qualsiasi attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di esse sia, a parere del Committente, del Responsabile dei Attivitàe/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sia insicura o non adatta al lavoro per il quale è o
sarà utilizzata, o non in accordo alle norme e regolamenti di cui al precedente articolo, essa sarà rimossa o riparata o sostituita dall'Appaltatore senza alcun onere per la Committente.
Quanto sopra non manleverà in ogni caso l'Appaltatore dalle sue responsabilità' in merito alla sicurezza delle attrezzature e apparecchiature di costruzione da esso impiegate nei lavori.
L'Appaltatore dovrà segnalare alla Committente in tempo utile le aree sulle quali eseguirà attivitàche possano costituire un pericolo per persone e/o cose. In ogni caso tali attivitàdovranno essere preventivamente
autorizzati dalla Committente e/o dai suoi Rappresentanti.
Nei casi d'urgenza l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Committente e/o i suoi Rappresentanti.
Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente, il Committente e/o i suoi rappresentanti faranno eseguire quelle opere di antinfortunistica che, a suo insindacabile giudizio risultino immediatamente necessarie, addebitandone le spese all'Appaltatore.
A garanzia del rispetto delle norme sopracitate da parte di tutto il personale presente in cantiere l'Appaltatore manterrà attiva, a sua cura e spese, una valida organizzazione di sicurezza della quale sarà responsabile il Direttore di Cantiere o alternativamente il responsabile della sicurezza dell’appaltatore.
L’Appaltatore provvederà inoltre alla redazione di piani particolareggiati della sicurezza per le opere di propria pertinenza a completamento delle disposizioni contenute nel citato Piano delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori. Tali piani integrativi, con tutte le osservazioni relative al Piano delle misure per la sicurezza fornito dal Committente, dovranno essere consegnati al
Responsabile del coordinamento della sicurezza durante le fasi di costruzione.
Le informazioni relative agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, potranno essere ottenute rivolgendosi rispettivamente a:
- Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio;
- Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede territorialmente competente
- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Art. 26 Polizze assicurative
L’appaltatore dovrà assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle seguenti coperture assicurative:
- Assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e normative esistenti;
- Polizza assicurativa CAR (tutti i rischi del costruttore) a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori, alle attrezzature e mezzi d'opera di cantiere provocati da qualsiasi causa, per un importo pari al
valore complessivo di tutti i attivitàoggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna attivitàfino all'approvazione del collaudo.
Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere/impianti presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei lavori, di proprietà del Committente o comunque da uno dei due Enti a qualsiasi titolo detenuti con un massimale pari ad Euro 2.000.000,00.
Tale polizza dovrà altresì prevedere l'estensione delle garanzie al periodo di manutenzione e comunque fino all'approvazione del collaudo;
- Polizza assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi.
Tale copertura assicurativa dovrà essere stipulata separatamente e, in base all’area del sedime interessata dall’appalto in oggetto, dovrà prevedere un massimale come previsto dal Programma Assicurativo Aeroporturale – sezione Appaltatori- vigente sugli scali di Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano.
Il programma assicurativo aeroportuale è scaricabile dal sito web di Gesac e consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.
La polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) dovrà essere presentata all’atto della firma del contratto di appalto e dovrà essere trasmessa tempestivamente all’ufficio Assicurazioni, per la verifica documentale di competenza, al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx . Nell’ambito della polizza di RCT, in conformità al Programma Assicurativo sopra richiamato, l'appaltatore avrà la responsabilità di assicurare i danni derivanti dalla attività svolta anche dai suoi subappaltatori e fornitori.
La polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) dovrà inoltre garantire il risarcimento dei danni diretti e indiretti per l’intero periodo di espletamento dell’appalto in oggetto e dovrà prevedere nel testo tutte le clausole - nessuna esclusa – evidenziate al paragrafo “Specifiche della Copertura RCT” del sopracitato Programma Assicurativo.
La durata della polizza di Responsabilità Civile, da stipularsi prima della firma del contratto di appalto, dovrà essere quella applicabile in funzione dell’importo contrattuale, come di seguito specificato:
Attivitàimporto contrattuale inferiore a 1 milione di euro
45 gg (giorni utili per consegna lavori) + durata attività(da cronoprogramma di appalto) + 90 gg (tempo per redazione stato finale di ultimazione dei lavori)
Attivitàimporto contrattuale uguale o superiore a 1 milione di euro
45 gg (giorni utili per consegna lavori) + durata attività(da cronoprogramma di appalto) + 180 gg (tempo per redazione collaudo da ultimazione dei lavori)
Tale polizza dovrà essere trasmessa tempestivamente all’ufficio Insurance Projects per la verifica di competenza.
- Polizza Responsabilità Civile Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (legge 24 Dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni).
Nel caso in cui l’appalto in oggetto preveda la circolazione in area airside di automezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria, questi ultimi dovranno essere muniti di polizza RCA, con massimale unico per sinistro non inferiore a €30 milioni, comprensiva di:
Estensione della validità alla circolazione in ambito aeroportuale, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili,
Garanzia aggiuntiva “ricorso terzi da incendio” per automezzi circolanti e in sosta con massimale non inferiore ad € 30.000.000.
Per le polizze assicurative RCT e RCA, l’appaltatore ha facoltà di aderire alla Polizza Convenzione del Gestore Aeroportuale, copertura assicurativa onnicomprensiva appositamente prevista da GE.S.A.C. e riservata a tutte le società appaltatrici nell’ambito degli Aeroporti di Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano.
Le sopracitate coperture assicurative, dovranno essere mantenute attive per l’intera durata contrattuale. A tal riguardo si precisa che l’appaltatore dovrà fornire alla GE.S.A.C. documentazione attestante il regolare pagamento dei premi di rinnovo.
L’inadempimento degli obblighi di cui innanzi giustificherà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore.
LE SUDDETTE POLIZZE NON POTRANNO COSTITUIRE UNA LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ASSUNTE DALL'APPALTATORE CON IL CONTRATTO.
Art. 27 Obblighi dell’appaltatore connessi alle polizze di cui al punto precedente
Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze stipulate, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato.
Denuncia della variazione del rischio
Denunciare al Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.
Denuncia di sinistro
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto al Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti.
Aumento dell'importo dei lavori
Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori. Reintegro della somma assicurata
Corrispondere il premio richiesto dal Committente nel caso di reintegro della somma assicurativa.
In difetto vi provvederà il Committente e senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani del Committente.
Art. 28 Obblighi dell’appaltatore per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali in fase di cantiere - Disposizioni generali
Nel seguito sono definite un insieme di disposizioni, integrative rispetto alla normativa vigente e basate sul concetto di prevenzione all’inquinamento ambientale, a cui l’Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi per lo svolgimento di tutti i attivitàprevisti nel presente appalto, per ogni attività di cantiere e per lo operazioni di ripristino dei luoghi.
Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività del cantiere, l’impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività, laddove non già acquisite in fase di progettazione ovvero laddove l’organizzazione delle aree di cantiere determini la necessità di richiedere nuove autorizzazioni rispetto a quelle già acquisite.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà attenersi a tutte le disposizioni che verranno emanate dagli Enti Competenti, ed è tenuto redigere, preventivamente all’installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verrà richiesta dalla Committente attraverso la Direzione Lavori.
Art. 29 Disposizioni generali relative a viabilità di cantiere
Per la movimentazione dei mezzi di trasporto delle terre, l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità indicata nel progetto.
Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, in uscita dal sito di lavorazione dovranno essere messi in sicurezza i “percorsi sporchi” e installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici.
Tutti i mezzi di cantiere che percorreranno le viabilità, comunali, di servizio ,etc.. necessarie per lo svolgimento dei attivitàdovranno essere dotati di un cartello identificativo che sia leggibile a distanza e che riporti l’indicazione dell’appartenenza ai attivitàed il nominativo della Ditta di appartenenza.
Art. 37 Disposizioni relative al contenimento degli impatti acustici
Criteri generali per il contenimento delle emissioni acustiche
Al fine di minimizzare problemi di disturbo sui ricettori posti nelle vicinanze delle aree di cantiere, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nel presente capitolato e a realizzare tutti i possibili interventi di mitigazione (attivi, passivi, gestionali, etc..).
Come criteri generali relativi all’organizzazione delle aree di cantiere, l’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente, le seguenti prescrizioni:
− localizzazione degli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;
− orientazione gli impianti che hanno un emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l’ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora
− utilizzo di elettro compressori e gruppi elettrogeniinsonorizzati.
L’Appaltatore è tenuto ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori.
In particolare si dovrà tenere conto di:
− Normativa nazionale in vigore in tema di inquinamento acustico (DPCM 1.3.1991, Legge Nazionale n. 447/95, DPCM 14.11.1997, DMA 16.3.1998, DPR n. 142/04)
− Normativa regionale in vigore in tema di inquinamento acustico ;
− Normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore:
D.M. n. 588/87
− Decreto Legislativo n. 135/92 (come integrato dal D.M. n. 308/98)
D.P.R. n. 459/96
− Decreto Legislativo n. 262/02 Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
Dovrà altresì privilegiare l’utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate,
con potenza minima appropriata al tipo di intervento.
Per quanto concerne le modalità operative l’Appaltatore è tenuto a seguire le seguenti indicazioni:
− preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno. In ogni caso dovrà essere programmato un avviamento graduale delle attività all’inizio del turno lavorativo mattutino;
− installazione di silenziatori sugli scarichi, in particolare sulle macchine di una certa potenza;
− utilizzo di impianti fissi schermati;
− utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazioneinsonorizzati
− divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli quando possibile con avvisatori luminosi. A tale scopo potranno essere definite aree in cui è proibito il passaggio degli addetti al fine di eliminare l’uso degli avvisatori acustici;
− imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (non tenere i motori o le attrezzature accese quando non ce n’é bisogno; non sbattere ma posare; non far cadere i materiali dall’alto; evitare percorsi o manovre inutili; ecc.)
− per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell’uso di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue caratteristiche d’uso, durante l’attività
lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la
propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
− rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura garantendo:
− eliminazione degli attriti attraverso operazioni dilubrificazione;
− sostituzione dei pezzi usurati soggetti giochi meccanici;
− controllo e serraggio delle giunzioni;
− bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive;
− verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori;
− svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche.
− nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
− uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
− per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo;
− le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc;
− i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. E’ importante che esistano delle procedure a garanzia della qualità della gestione delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e macchine all’interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
− i transiti dei mezzi pesanti siano regolamentati imponendo la riduzione delle velocità di transito in corrispondenza dei centri abitati ed evitando il transito dei mezzi nelle prime ore della mattina e nel periodo notturno;
− la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obbiettivo di minimizzare l’impiego di viabilità pubblica.
− In ogni caso l’impresa dovrà contenere i rumori sui ricettori entro il limite di 70 dB (A) per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e di 60 dB (A) per quello notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) o secondo i limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica sepresente.
Art. 30 Disposizioni relative al contenimento dell’inquinamento atmosferico
L’Impresa dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli N0x, IPA, fumo nero), di macroinquinanti (NO2, CO, SO2, HC, PM10) e l’inquinamento acustico.
Disposizioni relative ai veicoli
Al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera, l’Appaltatore dovrà dettagliare le attività di tutti i cantieri, indicando le modalità ed i tempi di funzionamento degli strumenti e mezzi impiegati, per individuare non solo le fonti emissive convogliate o da combustione interna di automezzi, ma anche eventuali emissioni diffuse.
Per quanto riguarda i veicoli, l’impresa è obbligata ad utilizzare nei cantieri esclusivamente veicoli omologati secondo la direttiva 2004/26/C (fase IIIA o fase IIIB) o in alternativa, veicoli muniti di filtro per il particolato muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT.
I veicoli pesanti per le attività di costruzione e transitanti sulla viabilità interna ed esterna dovranno essere rispettosi delle norme corrispondenti Euro 4.
Disposizioni per il contenimento delle polveri
L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni relative a:
Trattamento e movimentazione del materiale
Agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale, per esempio mediante un’irrorazione controllata.
Impiego di sminuzzatrici che causano scarsa abrasione di materiale e che riducono il materiale di carico mediante pressione anziché urto.
Processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d’uscita e contenitori di raccolta chiusi.
Ridurre al minimo i attivitàdi raduno, ossia la riunione di materiale sciolto nei luoghi di trasbordo.
Le applicazioni di calcestruzzo a proiezione vanno eseguite di regola mediante il pro-cedimento di proiezione a umido con additivi esenti di alcali. Le eccezioni vanno concordate con le autorità d’esecuzione.
Depositi di materiale
I depositi di materiali sciolti in cantiere sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di campionamento; visti i ridotti spazia a disposizione, il materiale di scavo va caricato sui mezzi d’opera all’atto dello scavo stesso e inviato immediatamente al sito di discarica e/o di riutilizzo.
I depositi di materiale sciolto e macerie come materiale non bituminoso di demolizione delle strade, calcestruzzo di demolizione, sabbia ghiaiosa riciclata con frequente movimentazione del materiale vanno adeguatamente protetti dal vento per es. mediante una sufficiente umidificazione, pareti/valli di protezione o sospensione dei attivitàin caso di condizioni climatiche avverse. In generale si dovrà assicurare una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.
Proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall’esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde.
Aree di circolazione nel cantiere
Bagnare costantemente le strade utilizzate, pavimentate e non; Limitare la velocità massima sulle piste di cantiere a 30 km/h.
Lavare i pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell’inserimento sulla viabilità ordinaria;
Xxxxxxx e coprire con teloni i materiali trasportati con autocarri .
Art. 31 Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l’appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente. Sono a cura e spese dell’Appaltatore gli oneri di trasporto, a qualunque distanza, dei rifiuti ed i relativi oneri di smaltimento a discarica e/o impianti di trattamento autorizzati; l’assolvimento a tale obbligo sarà documentato dall’appaltatore con la consegna alla
Committente dei FIR.
L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Attivitàdovrà produrre un piano di gestione dei rifiuti ove siano individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione, tra cui:
• le modalità operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti pericolosi (modalità di stoccaggio provvisorio, smaltimento oli esausti e filtri usati, accumulatori al piombo, pneumatici ecc…)
• le modalità operative e di gestione dei cantieri relative ai rifiuti non pericolosi (modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento/recupero di altri rifiuti prodotti nella fase di cantiere: metalli, plastica, imballaggi ecc…),.
L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Attivitàdi appalto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere nell’area di cantiere delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani, speciali e per la raccolta differenziata.
L’Appaltatore dovrà garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed
autorizzato un loro successivo riutilizzo secondo quanto previsto dal progetto e comunque dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato opportunamente rullato e ben
compattato di spessore non inferiore a 30 cm con strato di conglomerato bituminoso di 10 cm, in aree non soggette a bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 152/06.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento orecupero.
Art. 32 Disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo
L’Appaltatore dovrà necessariamente riferirsi al Disciplinare Unico per la Gestione delle Terre e Rocce da Scavo, emesso dal Ministero dell’Ambiente, che, come indicato nella sua parte introduttiva, fornisce “uno strumento di applicazione pratica delle complesse disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata”.
Il Disciplinare è utile alla comprensione della definizione delle procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo, degli aspetti normativi secondo gli artt.183 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e degli aspetti attuativi ed operativi.
L’Appaltatore è identificato come produttore e detentore delle terre e rocce da scavo o del rifiuto nell’ambito dell’opera da realizzare.
Pertanto come produttore e detentore delle terre e rocce da scavo, l’Appaltatore dovrà svolgere diligentemente le attività di sua competenza nell’ambito di 5 diverse fasi:
del
- produzione secondo criteri produttivi rispettosi della qualità del sottoprodotto, del suo riutilizzo e suo valore economico;
- identificazione del materiale scavato, differenziandolo secondo le tipologie merceologiche;
- qualificazione del prodotto sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche, sia in ragione della - conformità alla qualità dichiarata sia in ragione del suo riutilizzo nei siti cui progettualmente è destinato;
- determinazione della quantificazione ed allocazione in sito del materiale;
- tracciabilità del materiale fino alla sua destinazione finale e resoconto nel bilancio terre consuntivo.
L’Appaltatore è tenuto a redigere un Piano di Gestione delle Terre e Rocce da scavo (allegato C del Disciplinare unico), in cui siano contenute fondamentali informazioni, di seguito riportate.
Soggetti responsabili della produzione dei materiale e soggetti responsabili del riutilizzo: l’Appaltatore dovrà indicare i nominativi dei soggetti che partecipano alle attività produttive e alle attività di riutilizzo;
Le tecnologie utilizzate per lo scavo e le caratteristiche dei materiali utilizzati durante e per lo scavo: l’Appaltatore dovrà elencare ed illustrare in modo dettagliato le tecnologie per l’esecuzione di ogni singola tipologia di lavoro;
Piano di campionamento ed analisi (allegato A del Disciplinare unico): l’Appaltatore ha l’obbligo di verificare le caratteristiche chimico fisiche delle terre e rocce da scavo in relazione alla fasi lavorative di scavo, alla qualità del materiale di scavo, alle modifiche nelle tecniche di scavo, alla variazione della litologia. Pertanto questo documento dovrà contenere principalmente le modalità di campionamento, di analisi e di restituzione del dato.
Procedure per la tracciabilità dei materiali (punto 5, allegato C del Disciplinare unico): l’Appaltatore è tenuto a redigere documenti di gestione e bilancio terre (Piano di movimentazione dei materiali).
L’Appaltatore è tenuto a rispettare le quantità di riutilizzo del materiale previste in progetto.
In particolare l’Appaltatore sarà considerato responsabile e dovrà, se richiesto, darne conto alle autorità di controllo della correttezza esecutiva delle attività, riferite alle diverse fasi di sua pertinenza sopra esplicitate.
Nell’ambito delle normative di riferimento, ai sensi degli artt.183 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e come modificato dal D. Lgs. 04/2008, l’Appaltatore deve operare durante il processo produttivo con il preciso principio generale di tutela ambientale (artt. 4, 5 e 6 del Disciplinare Unico).
Pertanto l’Appaltatore, quale soggetto individuato come produttore e detentore, è obbligato all’accertamento della potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, identificate come sottoprodotti, per la precisa finalità di dimostrare la non contaminazione del materiale con riferimento alla destinazione d’uso del sito di destinazione (le modalità di accertamento sono riportate in allegato A del Disciplinare Unico).
La responsabilità diretta dell’Appaltatore sarà riconosciuta per eventuali difformità nell’osservazione delle procedure, che portassero al mancato rispetto di quanto prescritto dall’art. 186 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., determinando la gestione come rifiuto delle rocce e terre di scavo.
Infine l’Appaltatore dovrà predisporre strumenti, procedure e risorse umane per la verifica periodica, obbiettiva e documentata delle attività che sono state svolte a garanzia della correttezza del loro svolgimento.
Per tali scopi l’Appaltatore dovrà svolgere un’azione formativa nei confronti degli addetti in relazione alla
corretta applicazione delle procedure operative e della normativa ambientale di riferimento.
Le procedure dovranno pertanto fare riferimento a figure responsabili formalmente individuate, a conoscenza delle informazioni rilevanti del processo stesso, delle linee comportamentali dettagliate in funzione delle lavorazioni da eseguire e degli obiettivi di prevenzione ambientale stabiliti. risorse umane responsabili
Produzione
L’Appaltatore ha il compito di svolgere quanto indicato in allegato C del Disciplinare unico, e di seguito brevemente riassunto:
- in merito ai metodi di produzione, l’Appaltatore è tenuto ad operare con sistemi di scavo che non rechino pregiudizio al prodotto in funzione della sua riutilizzazione, ottimizzando il processo produttivo ai fini del raggiungimento delle specifiche caratteristiche di cui alle classi merceologiche indicate in allegato D del Disciplinare;
- l’Appaltatore è tenuto a prendere le dovute precauzioni al fine di non compromettere la qualità dei materiale, sin dalla scelta delle sostanze maggiormente utilizzate nel processo produttivo a ridotto/nullo impatto ambientale (ad es. l’uso di additivi privi di alcali o disarmanti a base vegetale);
- l’Appaltatore non deve trascurare anche il solo ordinario controllo delle attrezzature o dei mezzi utilizzati nel corso della movimentazione, trasporto, carico e scarico dei materiali: dal cattivo funzionamento delle attrezzature e/o dall’incuria nelle lavorazioni derivano potenziali fonti di inquinamento diffuso;
- l’Appaltatore dovrà operare con procedure semplici codificate e avrà cura di predisporre e mettere a disposizione dichiunque abbia diritto la documentazione relativa alle attività svolte.
Caratterizzazione
- L’Appaltatore è tenuto a caratterizzare il materiale scavato secondo le procedure indicate in allegato A del Disciplinare unico.
Caratterizzazione preventiva o sul sito di produzione
Vista la vicinanza spaziale tra scavo e luogo di riutilizzo dovrà essere adottata la modalità della
caratterizzazione preventiva, tramite prelievo di campioni di materiale da scavare (caratterizzazione nel sito di produzione). L’Appaltatore è tenuto a provvedere pertanto, in luogo della caratterizzazione per cumuli, una caratterizzazione in sito:
- prima delle operazioni di scavo;
- nei punti in cui è previsto progettualmente lo scavo.
L’Appaltatore potrà eseguire tale modalità nel caso di ulteriore verifica rispetto a quanto già eseguito nella
fase progettuale.
L’Appaltatore dovrà garantire l’esclusione di eventi che possano aver contaminato a posteriori il materiale, tra l’espletamento della caratterizzazione e l’effettiva produzione del materiale.
Piano di campionamento ed analisi
Nell’ambito del Piano di gestione del materiale, l’Appaltatore è tenuto a redigere un Piano di Campionamento ed Analisi il cui contenuto viene dettagliato in allegato A e allegato C del Disciplinare unico.
È fatto d’obbligo per l’Appaltatore attenersi rigorosamente a quanto prescritto in suddetto Piano. Modalità e criteri di campionamento.
Di seguito si riportano alcune specifiche.
L’Appaltatore deve caratterizzare i terreni con il preciso scopo di identificare gli stessi secondo le classi merceologiche di cui alle Linee Guida del sottoprodotto, allegato D, Disciplinare unico. nonché nel qualificarli al fine di determinarne la successiva destinazione in base alla compatibilità ambientale ed alla destinazione d’uso del sito di riutilizzo.
L’Appaltatore dovrà garantire che le modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo sia effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.
Per quanto riguarda le procedure e le modalità operative di campionamento e di formazione dei campioni da avviare ad analisi, si dovrà definire un piano operativo di campionamento opportunamente adattato alla specificità dei casi (ad es. volumetrie di scavo, tempistiche, definizione dei cumuli), in riferimento a quanto descritto in allegato C, punto 4, contenuti da c) a m), sul dettaglio del Piano di Campionamento ed Analisi.
In ogni caso, per assicurare certezza di rappresentatività degli esiti analitici, il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale tecnico incaricato e formato.
Salvo evidenze organolettiche, per le quali dovrà essere disposto un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito, che per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.
La frequenza del campionamento si basa sulla quantità scavata (al massimo verrà effettuato un campionamento per ogni cumulo).
L’Appaltatore dovrà assicurare cha la preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, sia effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni di seguito riportate:
- ogni campione prelevato in cantiere sarà opportunamente vagliato al fine di ottenere una xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 0xx;
- la quantità minima di campione da destinare al laboratorio è di circa 2 Kg;
- le determinazioni analitiche di laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2mm;
- le modalità di conservazione è trasporto del materiale prelevato, sono dettate dalla norma UNI 10802;
- qualora siano presenti rappresentanti delle Autorità di Controllo e di Competenza territoriale dovrà essere garantito la possibilità di prelevare 2 ulteriori aliquote, una da consegnare alle Autorità e l’altra da conservarsi per eventuali controanalisi.
Analisi chimiche
L’Appaltatore dovrà avvalersi per le attività analitiche di laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità.
L’Appaltatore dovrà garantire la scelta di metodiche analitiche riferite secondo i riconosciuti sistemi di qualità con accreditamento e certificazione.
L’Appaltatore sarà tenuto a specificare nel Piano di Campionamento ed Analisi le metodiche analitiche impiegate per l’analisi dei parametri chimici prescelti, allegato C, punto 4, contenuto j).
L’Appaltatore dovrà indicare un set analitico base, fermo restando che i parametri chimici determinati sui
campioni di materiale debbano rispondere all’esigenza di quantificare i potenziali contaminanti presenti in relazione delle tecniche di scavo utilizzate.
La scelta dello screening analitico deriva dall’analisi delle possibili interazione tra matrice ambientale caratterizzata da una litologia identificata e dalla tecnica di lavorazione nell’area oggetto di scavo nonché delle criticità/sensibilità delle matrici ambientali dei siti di destinazione.
I parametri analitici sono in ogni caso da individuare all’interno dell’Allegato 2 parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Nel set analitico proposto comunque dovranno obbligatoriamente essere indicati i seguenti parametri:
- metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Xxxxxx, Piombo, Rame eZinco);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati in tabella 1, allegato 5 parte IV del D.Lgs.
152/06 idrocarburi pesanti C>12;
Le determinazioni analitiche di laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2mm e successivamente sarà mediata sulla massa del campione passante al vaglio 2cm, secondo la seguente formula:
- V (valore dell'inquinante) = (valore numerico ottenuto dall'analisi del campione passante al 2mm)
x
(valore percentuale del passante al 2mm sul totale del passante al 2cm).
Le analisi di laboratorio sui campioni sono effettuate, come detto, secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
Identificazione e qualificazione
L’Appaltatore è tenuto a identificare il materiale scavato secondo le procedure e le diverse tipologie merceologiche indicate in punto 3, allegato D del Disciplinare unico.
L’Appaltatore è tenuto a sottoporre il materiale scavato secondo le procedure di qualificazione tecnica e di qualificazione ambientale indicate in punto 4, allegato D del Disciplinare unico.
L’Appaltatore, per definire la destinazione del materiale identificato e qualificato, dovrà verificare la compatibilità con la determinazione delle caratteristiche degli stessi previsti a progetto (caratterizzazione di ante operam).
Su questo punto l’Appaltatore è tenuto a definire sulla base di procedure e piani di campionamento ed analisi:
- la composizione degli elementi naturali presenti nella roccia da scavare a vari livelli di avanzamento
dello scavo;
- la composizione delle materie prime utilizzate per la preparazione di componenti per la realizzazione dell’opera;
- la caratterizzazione delle aree in cui saranno predisposte le aree di deposito comprese le zone di monte e di valle delle stesse;
- l’analisi delle acque dei ricettori idrici a monte ed a valle delle aree di scavo e di deposito.
L’Appaltatore, una volta identificato e qualificato il materiale, dovrà destinarlo ai siti progettualmente previsti verificandone la compatibilità nel rispetto delle caratteristiche degli stessi (caratterizzazione in corso d’opera).
Tracciabilità
L’Appaltatore avrà cura di garantire la tracciabilità del materiale scavato dalla fase di produzione fino alla fase di destinazione finale, sia per dimostrare di avere correttamente gestito i materiali quali sottoprodotti, sia per permettere il riscontro del loro effettivo utilizzo, così come richiesto dalle vigenti normative e in accordo all’identificazione dei materiali.
Rintracciabilità dei materiali
La documentazione da redigere ai fini della tracciabilità dovrà contenere quanto indicato in punto 5, allegato C del Disciplinare unico:
Per le terre e rocce da scavo
- documento per la rintracciabilità del materiale;
- registro della movimentazione delle terre e delle rocce da scavo;
- bilancio delle terre;
- registro dei prelievi per l’analisi dei materiali e dei relativi risultati;
Per i rifiuti da mandare a smaltimento o recupero
- registro di carico e scarico;
- formulario per il trasporto;
L’Appaltatore dovrà prevedere affinché i rapporti di prova dal laboratorio di analisi siano a completa disposizione nel cantiere, nel caso di un controllo da parte dell’Ente preposto.
Art. 33 Rappresentante dell'appaltatore sui attività– personale dell'appaltatore
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente in luogo prossimo ai attivitàun suo legale rappresentante, con ampio mandato, il quale dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente prima della data di consegna dei lavori.
Detto rappresentante dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore del servizio, il personale dell'Appaltatore non gradito dal Committente.
L'Appaltatore è tenuto dietro semplice richiesta da parte della Direzione della Esecuzione e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione della Esecuzione, con separata lettera, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei propri Direttori di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i nominativi di tutti gli
altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei attivitàoggetto dell'appalto. Dovrà inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
Art. 34 Presenza della Sovraintendenza alla AA. e BB.AA. nelle fasi di scavo
Durante gli scavi sarà eventualmente presente in cantiere un archeologo incaricato dalla Sovraintendenza alla AA. e BB.AA. per verificare l’eventuale presenza di rinvenimenti.
Gli scavi, da eseguirsi con mezzo meccanico dotato di benna con lama, saranno pertanto diretti e quindi
soggetti a verifica e ad indicazioni dell’archeologo, che in alcuni casi potrà richiedere scavi a mano.
Tale presenza, come l’eventuale richiesta di scavi a mano in caso di rinvenimenti, non è un onere dell’impresa Appaltatrice, mentre resta un onere l’esecuzione degli scavi con mezzo meccanico secondo le indicazioni di quest’ultimo.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta del Committente, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
La sospensione dei attivitàper le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.
Art. 35 Ordini di servizio
Tutti gli ordini della Direzione Attivitàdovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali e qualunque altro ordine impartito da personale esterno all’Ufficio della Direzione Lavori.
Art. 36 Risoluzione del contratto
Il contratto sarà risolto automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) nel caso in cui l’appaltatore, nel corso del rapporto, dovesse perdere l’attestazione di qualificazione;
b) nel caso in cui dovesse risultare che l’appaltatore abbia reso nei confronti della GE.S.A.C. dichiarazioni false o mendaci e/o abbia prodotto documentazione falsa;
c) nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore intervenga un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 o per reati in materia di ambiente;
d) nel caso in cui il Direttore del servizio o il RUP accerti un grave inadempimento da parte dell’appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tale caso trova applicazione, per volontà contrattuale, il procedimento di cui al comma 3 dell’art. 108 del D.lgs.50/2016;
e) nel caso in cui il Direttore del servizio o il RUP accerti un ritardo nell’esecuzione delle opere e il ritardo permanga nonostante l’invito a recuperarlo intimato dal Direttore del servizio o dal RUP all’appaltatore;
f) nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi contributivi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato;
g) nel caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore da quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016;
h) al contratto di appalto trovano applicazione gli articoli 108, 110 e 176 del D.lgs. 50/2016.
Art. 37 Riserve
Al contratto di appalto trovano applicazione, per espresso richiamo contrattuale, gli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010 ancora vigenti e l’articolo 9 del DM 49/2018. Pertanto, ogni pretesa, contestazione, richiesta dell’appaltatore, direttamente e/o indirettamente connessa all’esecuzione dei attivitàe/o all’esecuzione del presente contratto, dovrà essere formulata ed esplicitata a mezzo riserva. Le riserve dovranno essere
iscritte nei modi e termini previsti dalle predette disposizioni e ciò a pena di decadenza.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore del servizio, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.
La mancata tempestiva iscrizione di riserva comporterà la decadenza dell’appaltatore con conseguente inammissibilità delle domande tendenti a far valere diritti o pretese che non hanno costituito oggetto di preventiva, tempestiva iscrizione di riserva.
Art. 38 Foro competente
Competente a decidere le controversie che potranno sorgere tra le parti in ordine all’esecuzione e/o interpretazione, e/o risoluzione del presente contratto è in via esclusiva, in deroga a qualunque altro foro competente, il Tribunale di Napoli.
Art. 39 Recesso
Al contratto di appalto trova applicazione l’articolo 109 del D.lgs. 50/2016.
Art. 40 Gestione dei sinistri
Al contratto di appalto trova applicazione l’articolo 11 del D.lgs. 49/2018.
51. Stampa ed altri mezzi d’informazione
L’appaltatore non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività della Società nell’Aeroporto. Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo di informazione dovrà essere preventivamente riferito al rappresentante della Ge.S.A.C. S.p.A. per la necessaria autorizzazione.
52. Regolamenti interni e codice etico
La Società, il suo personale, i suoi agenti in Aeroporto dovranno sempre osservare tutti i Regolamenti Interni in vigore e tutti quelli che possono di volta in volta essere emessi dalla Ge.S.A.C. S.p.A..
Per tutto quant’altro non espressamente previsto o derogato con il presente atto, si rinvia al Regolamento di Scalo, pubblicato sul Portale Acquisti, del quale la società ha preso atto, regolamento che con la sottoscrizione del contratto conferma di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. La Società dovrà assicurarsi che tutto il suo personale, ed ogni altro soggetto ad essa collegato, osservi sempre tali regolamenti e direttive.
La Società si obbliga a comunicare e far applicare ai propri dipendenti, fornitori e prestatori d’opera, più in generale a chiunque altro che in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto possa avere accesso al sedime aeroportuale, le Disposizioni di Sicurezza Ge.S.A.C. vigenti nell’area oggetto di intervento.
Si precisa che la circolazione del personale della Società all’interno delle aree oggetto di intervento sarà soggetta a limitazioni in base a disposizioni di sicurezza della Ge.S.A.C. per insindacabili ragioni di esercizio aeroportuale.
La Società, infine, prende atto dell’esistenza del codice etico aziendale pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx e dichiara di accettarne il contenuto con la sottoscrizione del contratto.
53. Discordanze
Nel caso di discordanza tra le disposizioni contenute nel presente capitolato o nel contratto o negli altri documenti facenti parte integrante dell’appalto, prevarrà e sarà vincolante per l’Appaltatore la previsione più favorevole per la Ge.S.A.C..
54. Spese Contrattuali
Il contratto d’appalto sarà assoggettato a registrazione. Le spese di registrazione e consequenziali saranno a totale carico dell’Appaltatore nella misura stabilita dalla legge.
ALLEGATO: Programma Assicurativo GESAC