CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/CAFFETTERIA PRESSO IL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA [CIG ZB711AA21]
CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/CAFFETTERIA PRESSO IL TEATRO XXXXXXXX XXXXXXXX DI MESSINA [CIG XX000XX00]
CAPITOLATO
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento in concessione della gestione di un bar/caffetteria presso i locali del Teatro Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Messina, situati in Xxx Xxxxxxxxx
– Xxxxxxx.
La finalità della presente procedura è quella di fornire un servizio ai propri utenti complementare alla fruizione delle attività programmate, nonché di creare un luogo di aggregazione culturale.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. L’Ente si riserva la facoltà di cui all’art. 1, ultimo comma, del Disciplinare di gara..
ART. 3 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo è costituito dal canone annuo di concessione, così come determinato in sede di gara.
ART. 4 UBICAZIONE E CONSISTENZA DEI LOCALI
Il bar/caffetteria è collocato al piano terra del TVE, in uno spazio autonomo adiacente l’ingresso principale del teatro.
La concessione comprende i seguenti spazi:
- locale caffetteria di circa 50 mq;
- locali accessori di circa 10 mq
Previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, il concessionario potrà utilizzare una porzione degli spazi esterni (area pedonale Via Laudamo e spazio antistante l’ingresso), per la posa di arredi purché completamente amovibili, previa approvazione del progetto di allestimento da parte dell’Ente.
ART. 5 LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Per l’espletamento del servizio, e per tutta la durata della convenzione, il concessionario avrà a disposizione i locali dell’E.A.R. “Teatro di Messina” siti al piano terra del Teatro Xxxxxxxx Xxxxxxxx, predisposti allo scopo e dotati di attrezzature e arredi di proprietà dell’Ente.
Il concessionario accetta i locali, gli arredi e le attrezzature, di cui ha preso atto a seguito del sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento della concessione di che trattasi, nello stato in cui si trovano.
Gli arredi e le attrezzature risulteranno elencati in un documento, che sarà allegato al verbale di consegna locali, redatto in contraddittorio tra le parti e sottoscritti dal concessionario e dal responsabile dell’Ente.
Il concessionario, senza nulla pretendere dall’Ente (ma concordandone le risultanze dal punto di vista estetico), provvederà ad integrare arredi e attrezzature esistenti con ulteriori arredi e attrezzature utili al fine di garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio. Detti arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del concessionario.
Il concessionario garantirà l’efficienza e la conformità dei locali utilizzati alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza e avrà cura di restituirli alla scadenza del servizio in buono stato e sgombri da arredi, mobili e attrezzature di sua proprietà.
I locali devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto della concessione; il concessionario si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a non utilizzare i locali per un uso diverso, pena la risoluzione della convenzione.
Gli arredi, allestimenti e tutte le apparecchiature e attrezzature dovranno risultare omologati e conformi alle norme di resistenza al fuoco e sicurezza vigenti.
ART. 6 TIPOLOGIA DELL’UTENZA ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Potenziali fruitori del servizio sono i dipendenti dell’Ente, gli spettatori, gli artisti, i visitatori. A titolo puramente indicativo e non vincolante si informa che la capienza massima del teatro è di circa 900 spettatori.
Si precisa che l’utilizzo dei servizi è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l’eventuale mancata fruizione del servizio da parte degli utenti.
Previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, il servizio potrà essere espletato non solo limitatamente ai fruitori delle attività dell’Ente ma anche con apertura all’esterno.
Inoltre, su richiesta del concessionario e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, può essere concesso l’utilizzo delle aree esterne situate nella zona pedonale di Via Laudamo. Tutti gli oneri conseguenti a tale eventuale utilizzo saranno comunque a carico del concessionario.
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni e comunque in occasione di tutte le manifestazioni organizzate all’interno del teatro. Gli uffici dell’Ente provvederanno a consegnare al concessionario, secondo la frequenza concordata, il calendario degli eventi in programma.
Il concessionario si obbliga a non sospendere e/o interrompere il servizio per nessuna circostanza, ivi compresa l’ipotesi di sciopero, se non per forze di causa maggiore.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio, previo preavviso di 20 giorni, o in un termine ridotto in caso di indifferibile urgenza, in relazione alla necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nello stabile. Ove ricorresse tale ipotesi, il canone dovuto verrebbe ridotto in proporzione al periodo di interruzione del servizio.
ART. 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE
La realizzazione dell’ adeguamento dei locali, compresa l’installazione di attrezzature e la collocazione di arredi, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di consegna dei locali.
L’utilizzo degli spazi esterni (area pedonale) è subordinato all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
La data di inaugurazione dei locali dovrà essere concordata con l’Ente e comunque dovrà avvenire entro trenta giorni dall’avvenuta consegna dei locali.
ART. 8 ORARI DI APERTURA
L’apertura dei locali dovrà essere garantita:
a) Per almeno sei giorni a settimana e per almeno 12 mesi l’anno;
b) Per minimo 8 (otto) ore al giorno consecutive all’interno di una fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 20.00 – nonché, in occasione di ogni spettacolo, due ore prima che abbia inizio, durante e fino a due ore dopo la fine dello spettacolo stesso;
c) I periodi di chiusura per ferie dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente; Fatte salve la cause di forza maggiore, il Concessionario non potrà per alcun motivo, neppure in caso di controversia, ridurre o sospendere l’attività.
ART. 9 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
a) Il servizio dovrà garantire una qualità ed una immagine degli ambienti di esercizio di alto livello; il bar/caffetteria, infatti, contribuisce come fattore di spicco all’immagine complessiva dell’Ente;
b) Il servizio dovrà offrire una pluralità diversificata di offerta, proponendo prodotti di qualità differenziati, con una particolare attenzione alle varie fasce di utenza;
c) La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, secondo le seguenti caratteristiche minime:
- i prodotti in vendita, alimenti e bevande, confezionati o sfusi, dovranno essere delle migliori marche e di prima qualità, sempre freschi o di recente acquisto;
- la medesima diligenza deve essere esercitata rispetto al deterioramento e alle date di scadenza per i prodotti sfusi/aperti;
- non è consentito l’uso di fiamme libere per la preparazione delle consumazioni.
d) Il concessionario dovrà provvedere direttamente a tutte le fasi costituenti l’attività, ed in particolare: ad acquisire, custodire, conservare gli alimenti e provvedere alla loro somministrazione. Inoltre dovrà assicurare la gestione delle scorte e delle eccedenze nonché lo smaltimento dei rifiuti, ordinari e speciali.
e) In ogni caso il concessionario dovrà fare riferimento a quanto previsto dal vigente regolamento di igiene del Comune di Messina ed alle normative di settore con particolare riferimento alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) L’Ente si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo sulle caratteristiche organolettiche ed igieniche dei prodotti somministrati e di richiedere il miglioramento della qualità fino al raggiungimento del livello qualitativo ritenuto più idoneo. I prodotti confezionati dovranno riportare etichetta a norma dei requisiti di legge.
g) È fatto assoluto divieto di vendita di tabacchi e di installazione di videogiochi, giochi elettronici e lotterie di qualunque genere e natura.
Ulteriori condizioni di ordinaria gestione verranno definite di concerto in un apposito vademecum gestionale da redigere, in accordo tra le parti, prima dell’avvio del servizio.
ART. 10 ELENCO PREZZI BEVANDE E ALIMENTI
Il concorrente si impegna a concertare con l’Ente il listino prezzi.
Il listino verrà eventualmente aggiornato in aumento a partire dal secondo anno di concessione in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT-FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Ulteriori variazioni saranno possibili in ragione del variare dei prezzi delle materie prime, delle utenze o altri fattori produttivi.
I prezzi, unitamente agli orari di apertura, dovranno sempre essere esposti al pubblico.
ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si impegna e obbliga a:
- Assumere la gestione del bar/caffetteria con autonoma capacità imprenditoriale e sotto la propria esclusiva responsabilità;
- Acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché ogni licenza, autorizzazione, certificazione, documento previsto dai regolamenti e dalle leggi vigenti per l’espletamento del servizio oggetto della concessione.
- Applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi di cui al D. Lgs. N. 193/07 e s.m..
- Assolvere tutti gli adempimenti contrattuali di natura previdenziale e assistenziale derivanti dal rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
- Curare l’organizzazione, la gestione e la somministrazione del servizio bar/caffetteria ivi compresa la fornitura di articoli complementari quali carta, ecc.
- Effettuare la sorveglianza sull’attuazione delle norme igieniche da parte del personale addetto alla distribuzione dei prodotti.
- Provvedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall’attività espletata, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali.
- Provvedere alla fornitura del vestiario idoneo per il personale addetto al servizio.
- Garantire l’accurata pulizia di ambienti, compresi i servizi igienici, attrezzature, fisse e mobili, e stoviglie.
- Far rispettare il divieto di fumo nei locali adibiti a bar/caffetteria.
- Provvedere alla manutenzione delle strutture e delle attrezzature fisse e mobili.
- Verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico esistente per l’alimentazione delle apparecchiature ed, eventualmente, provvedere all’adeguamento.
- Eseguire a proprie spese ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni, qualora ciò fosse richiesto dai Vigili del Fuoco, dalla Autorità sanitaria o di Vigilanza.
- Segnalare all’Ente qualunque anomalia tecnica/funzionale venga riscontrata negli impianti dei locali concessi e i conseguenti interventi di manutenzione ordinaria.
- Accettare ed applicare tutte le migliorie tecnico-funzionali richieste dall’Ente per rendere più efficaci ed efficienti le prestazioni oggetto della concessione, ove tali migliorie non comportino aggravio dei risultati economici.
- procurare all’esercizio opportuna pubblicità con i mezzi ritenuti più opportuni, di concerto con le attività promozionali e culturali connesse all’attività dell’Ente
ART. 12 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
a) Manutenzione a carico del Concessionario Il Concessionario assume a proprio carico:
la manutenzione ordinaria degli spazi in concessione, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature;
la manutenzione ordinaria delle parti esterne dell’edificio che costituiscono il perimetro del locale in concessione.
Deve intendersi per manutenzione ordinaria l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e sostituzione che servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità degli spazi senza modificarne le caratteristiche strutturali.
Tutte le suddette attività dovranno essere svolte in conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte e dovranno essere affidate a soggetti professionali e qualificati.
Il concessionario si obbliga ad eseguire periodici interventi di pulizia straordinaria, oltre alla disinfezione e disinfestazione, con particolare attenzione per l’area destinata alla distribuzione di cibi e bevande
b) Manutenzione a carico dell’ente
Sono a carico dell’Ente gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti.
ART. 13 ATTIVITA’ PROMOZIONALI E SPONSORIZZAZIONE
Nei locali in concessione è permessa, previo consenso dell’Ente, l’esposizione di materiale pubblicitario, fatti salvi tutti i connessi adempimenti relativi all’assolvimento degli eventuali relativi oneri di pubblicità connessi (autorizzazioni, tasse, ecc.);
In vigenza della concessione, al fine di promuovere le attività del bar/caffetteria e al contempo valorizzare quelle dell’Ente, il gestore potrà presentare all’Ente proposte di iniziative ed eventi.
Sono, altresì, possibili offerte specifiche e iniziative commerciali volte all’attrazione del turismo crocieristico, culturale, meglio se inquadrate in un organico programma di marketing. Tali interventi potranno essere realizzati solo previo accordo con l’Ente.
E’ facoltà del concessionario valersi di sponsor per le attività oggetto della presente concessione, previa autorizzazione dell’Ente.
ART. 14 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
a) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
b) Con la firma del contratto il concessionario accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
c) In particolare il Concessionario accetta espressamente e per iscritto a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole contenute negli articoli “pagamenti” e “recesso” del presente Capitolato.
ART. 15 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs 163/2006 per le Associazioni temporanee di imprese.
ART. 16 PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE
In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, saranno applicate le seguenti penali:
OGGETTO PENALITA’ | IMPORTO PENALITA’ | |
1 | Per ogni giorno solare di ritardo nell’apertura dell’esercizio, oltre la data di cui all’art. 7 , fino ad un massimo di 60 giorni solari, si applicherà una penale di: - dal 1° al 30° giorno di ritardo: - dal 31° al 60° giorno di ritardo: | € 100,00 al giorno € 300,00 al giorno |
2 | Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia/igienizzazione di attrezzature e stoviglie, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 200,00 al giorno x ogni mancanza |
3 | Per negligenze, ritardi, sospensioni nella pulizia dei locali, compresi i servizi igienici, il magazzino e gli spazi esterni in concessione, tali da provocare un abbassamento dei livelli di prestazioni e qualità dei risultati già concordati dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 100,00 al giorno x ogni mancanza |
4 | Per negligenze, ritardi, omissioni, imperizie tecniche negli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, compresi i servizi igienici e gli spazi esterni in concessione, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 100,00 al giorno x ogni mancanza |
5 | Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze che causino interruzioni anche brevi all’attività, dal giorno di accertamento della violazione e sino al giorno di ripristino della regolarità, si applicherà una penale di: | € 150,00 al giorno x ogni mancanza |
6 | Per ogni violazione del vademecum operativo interno si applicherà una penale di: | € 100,00 |
7 | Per ogni fatto procurato da comportamento scorretto del personale del Concessionario che provochi danno all’immagine dell’Ente o ai rapporti con il pubblico, per divulgazione di notizie riservate attinenti l’attività dell’Ente, si applicherà una penale di: | € 500,00 |
8 | Per ogni fatto dovuto a negligenze, ritardi, omissioni tecnico-operative che procuri nocumento ai fruitori del servizio (es. intossicazione alimentare, danno alla salute), si applicherà una penale di: | € 5.000,00 |
a) Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
b) Le penali non potranno essere comunque superiori al 30% del valore del canone complessivo di concessione.
c) L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
d) In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni l’Ente procederà all’applicazione delle previste penali.
e) E’ fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e l’esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni ivi compresa la denuncia alle autorità competenti nel caso siano riscontrate violazioni di legge.
ART. 17 PERSONALE E REFERENTI DEL CONCESSIONARIO
Per l’espletamento del servizio il concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato. Il servizio dovrà essere svolto da personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato dall’Impresa. Detto personale dovrà essere numericamente e professionalmente idoneo a garantire la corretta erogazione del servizio oggetto della concessione.
Il concessionario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Del personale addetto al servizio verrà fornito elenco dettagliato con generalità e inquadramento.
Il concessionario si impegna ad adibire al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e professionalità, da garantire con continuità un servizio rapido ed efficiente.
Il suddetto personale, durante l’orario di servizio, dovrà indossare indumenti da lavoro, come prescritto dalle vigenti normative in materia di igiene. Ogni dipendente dovrà, altresì, essere provvisto di cartellino di identificazione in cui siano riportati nome e cognome dello stesso. Per i lavori di pulizia il personale dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per la distribuzione e/o preparazione dei prodotti.
Tutto il personale addetto all’espletamento del servizio dovrà essere munito di libretto sanitario aggiornato secondo la vigente legislazione e curare scrupolosamente l’igiene personale. L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza, nonché le disposizioni normative ed economiche del CCNL di riferimento.
La Direzione del servizio dovrà essere affidata a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere detta funzione. Il concessionario ne indicherà il nominativo, avendo cura di comunicare tempestivamente il nominativo del suo sostituto in caso di impedimento.
ART 18 SPESE E UTENZE
Tutte le spese, le tasse e le imposte, inerenti l’esercizio del servizio, nonché le utenze relative ai locali utilizzati sono a carico del concessionario. Il rimborso delle spese relative alle utenze verrà eseguito, con cadenza bimestrale, dal concessionario in favore dell’Ente, dandosi atto che, a tal fine, sono stati installati sui contatori appositi contascatti.
Eventuale morosità comporterà l’applicazione delle penali previste all’art. 16 del presente capitolato.
ART. 19 SICUREZZA
Il concessionario è responsabile, nei confronti sia dell’Ente che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente dove si svolgono i lavori.
Il concessionario, pertanto, si obbliga ad osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008, adottando tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire la completa sicurezza ed incolumità delle persone addette al servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, sollevando l’Ente da ogni qualsiasi responsabilità.
ART. 20 SUB-CONCESSIONE
E’ vietata la sub-concessione.
ART. 21 PAGAMENTI
a) il pagamento del canone annuo fisso di concessione deve avvenire in 6 rate bimestrali anticipate.
b) in caso di ritardato pagamento del corrispettivo il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del c.c.
ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicatario fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del Codice degli appalti.
ART. 23 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
a) Il Concessionario è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 10% del valore della concessione, ovvero del canone complessivo per il quadriennio.
b) Nel caso in cui il Concessionario sia in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/2006 l’importo della garanzia è ridotto del 50%. Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia del certificato.
c) La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
d) La fidejussione/polizza dovrà essere resa in favore dell’E.A.R. Teatro di Messina e intestata al Concessionario; dovrà essere corredata di autentica notarile della firma,
dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
e) La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs n. 58/1998.
f) La garanzia dovrà avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (rappresentata anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
g) La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di escuzione del contratto, sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.
h) L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Ente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
i) L’ente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio.
j) In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l’Ente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
k) Per eventuali inadempienze del Concessionario relative all’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Ente ha diritto di avvalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.
l) Le modalità di svincolo saranno definite dal Responsabile cui è demandata la gestione del contratto.
ART. 24 POLIZZA ASSICURATIVA – RCT/O
E’ obbligo del concessionario stipulare, presso primarie Compagnie di Assicurazione, specifica polizza assicurativa RCT, comprensiva della garanzia RCO, con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione) con numero illimitato di sinistri.
La polizza decorrerà dalla data prevista per l’inizio della concessione e dovrà avere durata fino alla data contrattualmente prevista per il termine della concessione.
a. In alternativa alla stipula della polizza di cui al punto precedente, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Ente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore all’importo indicato al primo capoverso del presente articolo.
b. Copia della polizza specifica, o appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Responsabile dell’Ente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto
pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa per verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.
I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque il concessionario.
ART. 25 RISOLUZIONE
a) L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 30% del valore del canone annuo.
b) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
1. mancato rispetto norme sulla sicurezza.
2. al primo mancato rispetto delle norme di igiene, sanità e sicurezza alimentare o in qualunque caso, per qualunque causa anche colposa, la somministrazione di alimenti e /o bevande produca danni ad utenti dell’esercizio accertate dalle competenti autorità.
3. apertura dell’esercizio con un ritardo superiore a 60 giorni solari rispetto alla data di cui al punto 7.
4. segnalazioni scritte da parte di clienti o accertamenti dell’Ente di richieste di pagamenti in misura superiore al listino prezzi proposto.
5. accertamento per la terza volta in vigenza di contratto della mancata apertura dell’esercizio o mancata effettuazione del servizio al pubblico per almeno un giorno.
6. accertamento di utilizzo degli spazi ad uso diverso da quello esclusivo contrattuale ed in particolare l’utilizzo per attività illecite accertate dalla Magistratura o dalle competenti autorità.
7. mancata destinazione dei locali all’uso pattuito.
8. sub-concessione in tutto o in parte degli spazi oggetto della concessione.
9. mancato pagamento per qualunque importo delle utenze, per tre volte, anche non consecutive, nel periodo di concessione, qualora da tali mancati pagamenti sia derivata una interruzione anche breve (min. 1 ora) dell’attività dell’esercizio.
10. ritardi nel pagamento del canone di concessione per almeno tre pagamenti con un ritardo di 60 gg, oppure un pagamento con il ritardo di 120 giorni solari rispetto ai termini contrattuali.
11. inserimento nei locali di arredi/attrezzature senza l’autorizzazione dell’Ente.
12. elevazione, in vigenza di contratto, di più di 15 penali.
13. permanere di condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste nel presente capitolato.
ART. 26 ESECUZIONE IN DANNO
a) Qualora il Concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire anche parzialmente una o più prestazioni oggetto della concessione o connessa alla stessa, l’Ente potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso al quale saranno addebitati i relativi costi.
b) Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Ente potrà rivalersi sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.
c) In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
d) Nell’ipotesi in cui grave inadempimento si verificasse durante le prestazioni rese in pendenza della stipula del contratto, l’Ente potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
ART. 27 RECESSO
a) Amministrazione
1. L’ente si riserva la facoltà di recedere dalla concessione ai sensi dell’art. 1671 del c.c. in qualunque tempo e fino al termine della concessione.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r..
2. in caso di recesso da parte dell’Ente lo stesso si obbliga a pagare al Concessionario un’indennità corrispondente al 10% da calcolarsi sul fatturato accertato riferito all’anno precedente a quello del recesso per ogni anno mancante al termine contrattuale.
b) Concessionario
1) Il concessionario potrà recedere dal contratto non prima che siano decorsi almeno 24 mesi dall’inizio della concessione (riferimento stipula contratto) dandone comunicazione almeno sei mesi prima a mezzo raccomandata a.r..
2) Nel caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Ente anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute per l’allestimento, per le pratiche amministrative, né per alcun’altra voce di spesa.
3) L’ente si riserva la facoltà di trattenere gli arredi, compresi quelli eventualmente collocati negli spazi esterni, e al Concessionario potrà essere riconosciuto il valore degli stessi con una riduzione del 10% annuo del prezzo di acquisto degli stessi che dovrà essere documentato producendo le relative fatture.
ART. 28 RESPONSABILITA’
a) Il concessionario è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di concessione.
b) E’ altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti o collaboratori, nocnhè dell’operato di eventuali fornitori/manutentori.
c) E’ fatto obbligo al Concessionario di mantenere l’Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per i fatti di cui al punto precedente.
ART. 29 VIGILANZA E CONTROLLI
a) Il Concessionario è tenuto a seguire le disposizioni di carattere generale ed operative indicate dal Responsabile dell’Ente per la corretta gestione delle attività. Durante l’esecuzione del contratto, L’Ente ha facoltà di operare verifiche, in qualsiasi momento, anche ispezionando i locali, in merito al regolare adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà accedere a qualsiasi area relativa al servizio svolto.
A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:
- modalità di conservazione degli alimenti;
- stato igienico delle attrezzature e degli ambienti;
- comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti;
- standard di igiene e pulizia personale degli addetti al servizio.
ART. 30 STIPULA CONTRATTO
a. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.
b. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico del Concessionario.
ART. 31 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto sarà competente il Foro di Messina.
ART. 32 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio a Leggi e Regolamenti in vigore.
U.O. Amministrativa Xxxxx Xxxxxx