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Fascicolo Informativo
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto
di Assicurazione Danni
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile e Perdite Pecuniarie degli organizzatori
ed intermediaria di viaggio
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Copertina Fascicolo Informativo - Mod. 13282 - pag 1/1
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione Danni
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
GLOSSARIO | |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
La persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, indicate nel Modulo di | |
Contraente | Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino x Xxxx Città del Vaticano, per sé o |
a favore di terzi e che ne assume i relativi oneri. | |
L’Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’e- | |
sercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giu- | |
Europ Assistance | gno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e |
riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società | |
soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.. | |
Franchigia | L’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. |
Indennizzo | La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. |
Intermediario di viaggio | Il soggetto che vende qualsiasi servizio turistico, o si obbliga a offrire e/o procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi |
dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 79/2011 verso un corrispettivo forfetario. | |
Massimale | Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance. |
Polizza | Il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione della presente polizza assicurativa. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Scoperto | La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con |
un minimo espresso in valore assoluto. | |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Mod. 13282 - Nota Informativa
Data ultimo aggiornamento 01/05/2016
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e riassi- curazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 66.010.523,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 38.282.359,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 141,26% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 52.011.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Per la Contraente il contratto, salvo disdetta, alla naturale scadenza, prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza. Si rinvia all’art. 4 per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale veri- ficatosi in relazione:
- all’esercizio di un’impresa legalmente costituita ed autorizzata all’attività di organizzazione di viaggi turistici;
- alla proprietà dei locali adibiti ala proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività di cui sopra e delle attrezzature ivi esistenti;
- alla persona dei propri dipendenti;
nonché all’assicurazione delle perdite pecuniarie subite dall’assicurato in relazione alla sua attività.
Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste ai seguenti artt. 25 “GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”, 26 “GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI”, 27 “GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI”, 28 “GARANZIA PERDITE PECUNIARIE”, 30 “RISCHIO VOLO”,
delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
È prevista una condizione di sospensione dell’assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Le principali limitazioni sono riportate all’artt. 22 “INIZIO E TERMINE DELLA ASSICURAZIONE” e 31 “ PERSONE NON CONSIDERATE TERZI”, delle Condizioni di Assicu- razione.
Le principali esclusioni sono riportate in un apposito articolo denominato “ESCLUSIONI”. Si rimanda all’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Ogni garanzia assicurativa prevista agli artt. 25 “GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”, 26 “GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI”, 27 “GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI”, 28 “GARANZIA PERDITE PECUNIARIE”, 30 “RISCHIO VOLO”, delle Condizioni di Assicura-
zione, può prevedere specifiche esclusioni.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.
Si rinvia agli artt. 24 “MASSIMALI”, 25 “GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”, 26 “GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI”, 27 “GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI”, 29 “GARANZIA PERDITE PECUNIARIE”, 30 “RISCHIO VOLO”, per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti e delle franchigie. Si rinvia all’art. 32 “SCOPERTI E FRANCHIGIE” per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di scoperto:
ammontare del danno stimato = Euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 9.000,00
Esempio di franchigia:
se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:
i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assi- curativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).
Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza
La Contraente deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi di quanto previsto dalla Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione, per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia R.C. Proprietà dei Locali, il cattivo stato dei locali assicurati.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario o R.I.D;
• accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato all’Intermediario mediante bonifico bancario o assegno bancario;
• assegni bancari intestati a Europ Assistance Italia S.p.A..
Avvertenza
Europ Assistance o l’intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Rivalse
Avvertenza
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dall’erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di 30 giorni.
Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assi- curazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell’art. 44 del Decreto Legislativo n. 79/2011, nonché per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo n. 79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno. Avvertenza
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risar- cimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Per tutte le garanzie, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in Polizza che determina l’attivazione della copertura assicurativa.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli artt. 22 “INIZIO E TERMINE DELLA ASSICURAZIONE” e 35 “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00 - pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi diretta- mente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la riso- luzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla deter- minazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni medi- che, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
14. Arbitrato
Non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxx
INDICE
pag.
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
E PERDITE PECUNIARIE DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARIA DI VIAGGIO 3
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Cliente: qualunque persona fisica o giuridica che stipuli con l’Assicurato un contratto di organizzazio- ne di viaggio e/o di intermediazione di servizi turi- stici.
Codice del Turismo: codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo introdotto dal D.lgs n. 79 del 2011 comprese sin d’ora le successive modifiche.
Consumatore di servizio turistico: il fruitore di un servizio turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richie- ste per la fruizione del servizio.
Contraente: la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, indicate nel Modulo di Polizza, che sotto- scrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubbli- ca di San Marino x Xxxx Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e che ne assume i relativi oneri. C.C.V.: “Convention Internationale relative au Con- tract de Voyage” (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977). Convenzione alla quale, fin quando applicabile, soggiace la presente Polizza di assicurazione unitamente alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi contenuti nel “Codice del Turi- smo” (D.Lgs. 79/2011) e nel D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 - Codice del Consumo.
Danno materiale: la distruzione od il deteriora- mento di cose.
Europ Assistance: l’Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero del- l’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Gene- rali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assi- curazioni Generali S.p.A.
Fornitore di servizi: qualunque persona fisica o giuridica di cui l’Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi ai clienti.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. Forza maggiore: avvenimento rispetto al quale non vi è per il Contraente o l’Assicurato possibilità alcuna di impedire le conseguenze dannose.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimen- to dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Intermediario di viaggio: il soggetto che vende qualsiasi servizio turistico, o si obbliga a offrire e/o procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del- l’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 79/2011 verso un corrispettivo forfetario.
Introiti di organizzazione: gli importi complessivi, esclusa l’I.V.A., pagati dai Clienti, comprensivi delle spese di viaggio, di alloggio, di altri servizi turistici e delle commissioni pagate ai venditori.
Massimale: il massimo impegno indennitario/ risarcitorio di Europ Assistance.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Organizzatore di viaggi: il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 79/2011 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a pro- curare a terzi pacchetti turistici.
Perdite patrimoniali: ogni danno che non sia con- seguenza di danni corporali e/o di danni materiali. Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione della presen- te polizza assicurativa.
Provvigioni di intermediazione: le commissioni ricevute dalla vendita di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di bigliet- teria o di qualsiasi altro servizio turistico con l’esclu- sione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoria- mente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Con- traente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parzia- le del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistan- ce l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C..
Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza Mod. 13281 e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Con- traente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi del- l’art. 1901 C.C..
Il premio è sempre determinato per periodi di Assi- curazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
Tra le parti si conviene che, in mancanza di dis- detta data da una delle parti con lettera racco- mandata A.R. inviata all’altra parte almeno sessanta giorni prima della scadenza, la Poliz- za si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazio- ne scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C..
Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistan- ce è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinun- cia al relativo diritto di recesso.
Art. 7. - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili; esso viene anticipato in xxx xxxxxx- xxxxx nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo garantito stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto ad Europ Assistance il con- suntivo dei dati necessari alla regolazione del premio, realizzati nello stesso periodo, indicando:
- gli introiti di organizzazione;
- le provvigioni di intermediazione.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regola- zione devono essere pagate nei 15 giorni dalla rela- tiva comunicazione da parte di Europ Assistance. Qualora all’atto della regolazione annuale, il con- suntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determi- nazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preven- tivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
Europ Assistance ha il diritto di effettuare veri- fiche e controlli per i quali il Contraente o l’As- sicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 8. - PREMIO MINIMO GARANTITO
Alla sottoscrizione della presente polizza e ad ogni rinnovo annuale dell’assicurazione, il Contraente si
impegna a corrispondere ad Europ Assistance, a titolo di premio minimo garantito, l’importo previ- sto nel Modulo di Polizza Mod. 13281.
In caso di rinnovo automatico, il Contraente si impegna a versare ad Europ Assistance, al medesi- mo titolo, l’importo di cui sopra eventualmente aggiornato secondo le modalità previste dal terzo comma dell’art. “Regolazione del Premio”.
Art. 9 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI CONGUAGLIO REGOLAZIONE
Se il Contraente o l’Assicurato non effettua nei ter- mini prescritti la comunicazione dei dati così come previsti all’art. 7 “Regolazione del premio” o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmen- te o di dichiarare, con lettera raccomandata, la riso- luzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente o l’Assicurato
non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Europ Assistance, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acqui- rente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasfor- mazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Con- traente, o aventi causa, entro il termine di quin- dici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistan- ce, la quale nei trenta giorni successivi ha facol- tà di recedere dal contratto, dandone comuni- cazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.
Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o Europ Assistance possono rece- dere dall’assicurazione con preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A.R.,di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rim-
borsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualun- que altro atto del Contraente o di Europ Assistan- ce non potranno essere interpretati come rinun- cia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 13. - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicura- zione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richie- sto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma del- l’art.44 del Decreto Legislativo n. 79/2011, non- ché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo n. 79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno.
Art. 14 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 15 - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apparte- nenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Eu- ro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cam- bio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 17 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione antici- pata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipa- ta o annullamento previsti agli artt. 1 e 5 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
Art. 18 - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effet- tuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazio- ne così effettuata si intenderà come fatta diretta- mente alla Parte destinataria.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E PERDITE PECUNIARIE DEGLI ORGANIZZATORI
E INTERMEDIARIA DI VIAGGIO
Art. 19. - CONFORMITÀ AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
La presente assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi del “Codice del Turi- smo” (D. Lgs. 79/2011) e, fin quando applicabile, della C.C.V. “Convention Internationale relative au Contract de Voyage” (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977), nonché a quanto sancito dal D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 - Codice del Consumo.
Art. 20. - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata a favore dell’Assicurato per le garanzie ed alle condizioni indicate negli articoli delle norme che regolano l’assicurazione, in quanto richiamate nel Modulo di Polizza Mod. 13281 e relativo intercalare ed in quanto sia stato pagato il relativo premio, nella sua qualità di Inter- mediario e/o Organizzatore di Viaggi e per tutte le sue sedi operative, purché dislocate nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vati- xxxx e della Repubblica di San Marino.
Art. 21. - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’assicurazione è valida a condizione che:
- l’Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni ed alle licenze di eser- cizio.
Art. 22. - INIZIO E TERMINE
DELLA ASSICURAZIONE
Premesso che la garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicura- zione, la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicu- rato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a compor- tamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione.
Art. 23. - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 24. - MASSIMALI
L’assicurazione viene prestata fino alla concor- renza del massimale, e relativi limiti per perso- na, cose ed animali, riportato per ciascuna garanzia nel Modulo di Polizza Mod. 13281 e relativo intercalare. Il massimale rappresenta la massima esposizione di Europ Assistance per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Fermo il massimale di cui sopra, il limite di risarcimento per il Danno da Vacanza Rovinata
deve intendersi di Euro 30.000,00 per sinistro. Più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate un unico sini- stro.
Art. 25. - GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
a. Danni alla persona;
b. Danni diversi da quelli alla persona;
c. Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dagli artt. 44, 45 e 47 del “Codice del Turismo”;
in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all’esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguen- ti attività:
- intermediazione di servizi turistici;
- organizzazione di viaggi, con eventuale presta- zione in proprio di servizi di cucina, medico infer- mieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilet- tantistico;
- vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi;
sempreché il danno sia risarcibile a termini di Poliz- za.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 26. - GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi in con- seguenza di un fatto accidentale verificatosi in rela- zione alla proprietà e/o conduzione dei locali adi- biti all’attività descritta in polizza e delle attrezza- ture ivi esistenti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia si estende al rischio derivante:
a. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall’allestimento e dallo smontaggio di stand;
b. dalla proprietà e manutenzione di insegne, car- telli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del- l’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
c. dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni subiti dai dipen- denti;
d. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
e. dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall’esistenza di distri- butori di proprietà di terzi.
La garanzia opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile:
f. quale committente di lavori di ordinaria e straor- dinaria manutenzione, pulizia, verifiche, ripara- zioni, sostituzioni, installazioni e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza;
g. per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell’Assicurato, si trovino alla guida di vei- coli a motore, sempreché:
- tali veicoli non siano di proprietà dell’As- sicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione;
- non operi una copertura assicurativa, obbliga- toria per legge o facoltativa, per la Responsa- bilità Civile derivante dalla circolazione di vei- coli a motore.
La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e relativo coniu- ge o convivente more uxorio, parente o affine con lui convivente. L’assicurazione a questo titolo viene prestata sempreché risulti provato che il dipendente alla guida del veicolo era munito di regolare patente di abilitazione.
Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell’Assicurato non sog- getti all’assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, nei limiti dei massimali di R.C.O., qualora risulti che il dipendente/collaboratore sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell’Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. e sem- preché la causa dell’infortunio non sia imputa- bile al collaboratore stesso. Qualora l’Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e studenti, l’assicu- razione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche medesime, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arreca- ti a terzi. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di Euro 103.291,38 per evento e in secondo rischio rispetto ad even- tuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici.
Art. 27. - GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI
La presente garanzia vale solo se selezionata e se è stato pagato il relativo premio.
Europ Assistance si o obbliga a tenere indenne l’As- sicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capi- tali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da presta- tori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia deri- vata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allega- ta al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.
L’assicurazioni R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Resta- no comunque escluse dalla garanzia le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
Art. 28. - GARANZIA PERDITE PECUNIARIE
La presente garanzia vale solo se selezionata e se è stato pagato il relativo premio.
a. La presente garanzia copre le maggiori spese incontrate dall’Assicurato quando, a seguito di scioperi, eventi atmosferici, casi di forza mag- giore, lo stesso presti rimedi utili al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la pro- secuzione del viaggio originariamente pro- grammato.
Per evento si intende una stessa causa di danno.
b. Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per servizi non prestati, fino alla concorrenza di Euro 5.164,57 per evento e di Euro 516,46 per consumatore coinvolto nel sin- golo evento. Tale garanzia viene prestata con un limite massimo, per ciascun periodo assicu- rativo annuo, di Euro 51.645,69.
c. L’assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate dall’Assicurato in conse- guenza di ritardi di mezzi di trasporto infe- riori alle 6 ore rispetto all’orario program- mato.
Restano inoltre esclusi i reclami conseguenti a fatti avvenuti od a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato.
Art. 29. - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati, l’assicurazione non comprende:
a. i danni conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell’Assicurato;
b. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricrea- tive, sportive a livello dilettantistico o pre- stazioni di cucina e medico infermieristiche;
c. i danni di cui l’intermediario debba even- tualmente rispondere ai sensi degli artt. 18 comma 1 e 19 comma 2 della “C.C.V.”;
d. i danni avvenuti in territori in stato di guer- ra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
e. i xxxxx conseguenti ad omissioni nella stipu- lazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
x. xxxxx conseguenti a smarrimento, distruzio- ne, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
g. i danni di qualsiasi natura derivanti da man- cato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date.
Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell’Assicurato, restano esclusi dal-
l’assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pac- chetto o servizio turistico acquistato o dell’e- ventuale minor valore della prestazione esegui- ta rispetto alla prestazione dovuta.
Dalla garanzia R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:
1. relativi alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla proprietà e all’uso di natanti o aeromobili;
2. verificatesi durante l’uso di mezzi di traspor- to aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo in qualità di pilota/i, membro/i dell’equipaggio passeggero/i o sia/no dipendenti/collaboratori della con- traente, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell’imbarco fino a sbarco avvenuto;
3. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
4. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
5. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività;
6. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7. da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato;
8. derivanti da detenzione o impiego di esplo- sivi;
9. derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
10. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
11. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
12. derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive.
Art. 30. - RISCHIO VOLO
La presente garanzia vale solo se selezionata e se è stato pagato il relativo premio.
Premesso che l’Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 29 “Esclusioni” punti 1 e 2 per quanto riguarda i danni subiti dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aero- mobili dalle competenti Autorità, che tali aeromo- bili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri
vettori purché siano autorizzate al trasporto pub- blico di passeggeri.
Questa garanzia opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall’inizio delle operazioni di imbar- co, al compimento di quelle di sbarco, di ogni sin- gola tratta di viaggio aereo.
Tale estensione di garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali riportati nel Modulo di Polizza Mod. 13281 per la Garanzia Responsabilità Profes- sionale, per rischio e per evento.
Art. 31. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i xxxx- xxxx, i figli dell’Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresen- tante, nonché qualsiasi altro parente o affi- ne con lui convivente;
b. i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 32. - SCOPERTI E FRANCHIGIE
a. per le responsabilità conseguenti ai danni di cui all’art. 25 “Garanzia R.C.P. - Responsabilità civile Professionale” lettera b), si applica uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 50,00 per persona danneggia- ta ed il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro;
b. limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro;
c. limitatamente alla garanzia “Rischio Commit- tenza” di cui all’art. 26 “Garanzia R.T.C. - Responsabilità Civile verso terzi”, lettera g), l’as- sicurazione viene prestata con una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro;
d. limitatamente alla garanzia “Perdite Pecuniarie” di cui all’art. 28 “Garanzia - Perdite Pecuniarie”, l’assicurazione viene prestata applicando uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 1.500,00 per ciascun evento.
Art. 33. - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Europ Assistance assume fino a quando ne ha inte- resse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicu- rato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammen- de nè delle spese di giustizia penale.
Art. 34. - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance è surrogata, fino alla concor- renza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le infor- mazioni utili per consentire l’esercizio del dirit- to di rivalsa.
Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei con- fronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompa- gnatori o collaboratori che agiscono nell’ambi- to delle loro mansioni.
Art. 35. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovrà, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto all’A- genzia alla quale è assegnata la polizza oppure effettuare una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguen- do le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure
dare avviso scritto a Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indi- cando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri”. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdi- ta del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l’Assi- curato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Resta in ogni caso convenuto fra le parti che è espressamente riconosciuta ad Europ Assistance la facoltà di eccepire direttamente al Cliente/Con- sumatore il mancato adempimento di quanto previsto, in merito ad eventuali reclami, dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 79/2011.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e -solo qualora necessario- sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statisti- che);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
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c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esem- plificativo, agenti e subagenti;
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(ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00.
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MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario o R.I.D.; accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato
Proposta di Polizza Assicurativa – DANNI– R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio
Cognome e Nome/ Ragione sociale | |||
Indirizzo | Città | Cap | Prov. |
Data nascita | Comune di nascita | Prov. | Codice fiscale/ P.IVA |
Attività svolta |
Decorrenza ore
24 del:
ore 24 del:
Scadenza
mesi:
Durata
anni:
gg:
Frazionamento
Tacito rinnovo Rata successiva
Pol. sostituita n°
DOCUMENTO NON CONTRATTUALE
Indirizzo Sede Legale | Nr. Civico | |
Cap | Città | Prov. |
Indirizzo Sede Operativa | Nr. Civico | |
Cap | Città | Prov |
Insegna | ||
Fatturato Intermediazione: | Fatturato Organizzazione: |
DETTAGLIO GARANZIE PRESTATE VEDI ALLEGATO 1
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
Totale |
Europ Assistance Italia S.p.A.
DATA EMISSIONE PREVENTIVO:
VALIDITA’ PREVENTIVO:
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00
i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PROPOSTA DI POLIZZA N.
Proposta di Polizza Assicurativa – DANNI - R.C. Organizzatori e Intermediari di viaggio - Allegato1
ATTIVITA': PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE E INTROITI RELATIVI A PACCHETTI ORGANIZZATI DA ALTRI TOUR OPERATOR
Garanzie | Limiti | Massimali (€) | Tasso per mille | Premio Lordo (€) |
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) | per sinistro | |||
con il limite per persona di | ||||
con il limite per danni a cose di | ||||
Responsabilità civile Professionale (R.C.P.) | per sinistro | |||
con il limite per persona di | ||||
con il limite per danni a cose di |
ATTIVITA’: ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI
Garanzie | Limiti | Massimali (€) | Tasso per mille | Premio Lordo (€) |
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) | per sinistro | |||
con il limite per persona di | ||||
con il limite per danni a cose di | ||||
Responsabilità civile Professionale (R.C.P.) | per sinistro | |||
con il limite per persona di | ||||
con il limite per danni a cose di |
VIAGGI STUDENTESCHI
Inclusa | Esclusa |
RESPONSABILITA’ PERSONALE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ALLIEVI
Inclusa | Esclusa |
RISCHIO VOLO
Inclusa | Esclusa |
PERDITE PECUNIARIE
Garanzie
Perdite Pecuniarie Intermediazione
Perdite Pecuniarie Organizzazione
per anno per persona per evento per anno per persona per evento
Limiti
Massimali (€)
Tasso per mille
Premio Lordo (€)
RESPONSABILITA'VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Garanzie | Limiti | Massimali (€) | Tasso per mille | Premio Lordo (€) |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | per sinistro e per anno assicurativo | |||
con il limite per persona di |