Comune di Argenta Provincia di Ferrara
Comune di Argenta Provincia di Ferrara
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx (XX)
P. IVA & C.F.: 00108090382
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DURATA DEL CONTRATTO
dalle ore 24.00 del 31/03/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2023
Lotto 7
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Revisione del prezzo
Art.7 Recesso
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Obblighi in caso di sinistro
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Limiti di indennizzo – Franchigia
Art.3 Rischi esclusi dall’assicurazione
Art.4 Assicurazione “Claims Made” – Retroattività Art.5 Garanzia postuma
Art.6 Estensione territoriale
Art.7 Persone non considerate terzi
Art.8 Vincolo di solidarietà
Art.9 Attività di rappresentanza
Art.10 Sinistri in serie
Art.11 Precisazioni
Art.12 Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali Art.13 Dipendenti legali
Art.14 Art.15 Art.16 Art.17
Dipendenti tecnici Sanctions Xxxxxx Xxxxxxxxxx Progettisti Estensione Verificatori
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.3 Retroattività
Art.4 Calcolo del premio
Art.5 Riparto di coassicurazione
Art.6 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ai fini della presente polizza l’Assicurato è l’Ente Contraente nonché Amministratori e Dipendenti dello stesso. |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | Consorzio Aspis a mezzo delle consorziate esecutrici Centrale Spa e Curtis srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Pubblica Amministrazione : | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Dipendente : | Ogni persona fisica passata, presente e futura che partecipa alle attività del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, compresi gli Amministratori, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione |
Dipendente legale : | Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Tecnico : | Qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione formale con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa e con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni. |
Evento dannoso: | Gli atti o le omissioni che hanno causato le perdite patrimoniali per le quali viene successivamente proposto un procedimento in sede civile o amministrativa |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Perdite patrimoniali : | Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Corporali o Materiali. |
Massimale : | L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento della Società in forza del Contratto d’Assicurazione; |
Sottolimite : | L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Responsabilità civile : | La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. |
Responsabilità amministrativa : | La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale ad un altro Ente Pubblico, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato o a terzi in genere. |
Durata del contratto : | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate sul frontespizio di Polizza. |
Periodo di assicurazione : | Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di efficacia : | Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata alla Sezione 4, e la data di scadenza della Durata del Contratto. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : | per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - agli amministratori e consiglieri - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) • quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. |
Art.2 – Attività degli Assicurati
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o qualsiasi altra comunque svolta di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 – Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art3. - Durata e proroga del contratto
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centoventi giorni prima della suddetta scadenza
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 300%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere
dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Il Contraente e la Società hanno diritto di recesso ad ogni scadenza annuale da comunicarsi con un preavviso di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC da parte dell’altra parte.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, quale definito in questa polizza, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni anno il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto ad ASPIS Broker Consorziate esecutrici Centrale S.p.a., Via degli Abeti, 80 – 00000 Xxxxxx (XX) – Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx,0 00000 Xxxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:
il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Xxxxxx, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12,00% calcolate sui premi imponibili.
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività e derivante da atti o omissioni commessi da parte di uno o più dipendenti nell’esercizio dei propri compiti istituzionali e/o nell’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
La garanzia di cui sopra comprende: (a) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; (b) le Perdite Patrimoniali conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi nonché (c) le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità derivante al Contraente da fatto doloso di persone delle quali lo stesso debba rispondere.
Art.2 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito alla Sezione 4 per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato alla Sezione 4.
Art.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
1. Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al punto A “Clausola addizionale all’art.1 ‘Oggetto dell’Assicurazione’” dell’Art.14 della presente Sezione conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici nonché agli artt. 16 Progettisti e 17 Verificatori;
2. attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’Art.9;
3. la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
4. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
5. il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli in quanto riconducibili alla Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
6. richieste di risarcimento pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto;
7. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato; sono invece comprese le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Dipendenti
8. responsabilità assunte volontariamente da un Dipendente al di fuori del compito di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da disposizioni statutarie e/o regolamentari applicabili all’Assicurato
9. limitatamente alla copertura della responsabilità personale di dipendenti ed amministratori, causati con colpa grave giudizialmente accertata degli stessi avanti la Corte dei Conti. La copertura della responsabilità dell’Ente in questo caso non viene comunque in alcun caso pregiudicata e la Società lo terrà indenne a termini di polizza.
nonché per i Danni:
10. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
11. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,
usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
12. Derivanti, direttamente o indirettamente, conseguenti a o derivanti da o comunque connessi alla diffusione di germi patogeni e/o Malattie infettive e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura
Art.4 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati alla Società durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
Art.5 - Garanzia Postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito alla Sezione 4 è l’obbligazione massima alla quale la Società sarà tenuta, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’Art.12 Sez.2 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
Art.6 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Art.7 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale Amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art.9 che segue.
Art.8 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per l’esclusiva responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art.9 – Attività di rappresentanza
Si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in uno o più organi collegiali.
Art.10 – Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in quanto applicabili.
Art.11 – Precisazioni
La copertura assicurativa vale altresì per i seguenti casi:
Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente
richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell’Assicurato in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Levata Protesti
L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale e con l’applicazione della franchigia riportate alla Sezione 4.
Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell’Assicurato a terzi in conseguenza di una violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
La garanzia s’intende altresì estesa ai danni causati a terzi da violazioni della normativa di cui al Regolamento Europeo Privacy UE2016/679 (General Data Protection Regulation).
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. 2 Sez. 2 C.G.P..
Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. 2 Sez. 2 C.G.P..
Precisazioni per l’attività svolta ai sensi del D. Lgs. 50/2016
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali, conseguenti ad evento dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art.12 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art.1 della presente Sezione, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il
limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 Codice Civile; La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art.13 - Dipendenti legali
A parziale deroga ed integrazione del disposto dell’Art.1 della presente Sezione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di Dipendente Legale.
Art.14 - Dipendenti tecnici
Relativamente ai dipendenti tecnici, l’esclusione di cui all’Art.3 punto 1 della presente Sezione viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
A - Clausola addizionale all’Art.1 “Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.
B - Esclusioni Addizionali
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.
C - Condizioni Aggiuntive
L’Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore);
b) l’attività di Responsabile del Procedimento;
c) le responsabilità poste a carico del dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 6 e successive modifiche ed integrazioni;
d) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici per Progettisti ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. n.50/2016).
D – Secondo rischio
Limitatamente al risarcimento dei danni materiali la polizza opererà a secondo rischio rispetto ad eventuali polizze di responsabilità sottoscritte dal Contraente. Qualora tali polizze non esistessero o non operassero per qualsiasi motivo la polizza opererà a primo rischio
Art. 15 Sanction Limitation and Exclusion Clause - Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana , dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati uniti d’America.
Art. 16 Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al D.lgs 163/2006 xx.xx. e ii.
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla copertura relativa all’attività di progettazione ai sensi del Decreto Legge 163/2006 secondo il D.M. 123/2004. Saranno emessi certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza riportato in calce alla presente. per l’intera durata del contratto per un periodo massimo di 48 mesi e con Xxxxxxxxx separati per ogni progetto cosi coperto con tassi come da prospetto riportato all’art. 4 sez. 4.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 48 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Per tali certificati il premio relativo e pagabile in sede di regolazione annuale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 delle Norme che regolano in contratto in generale.
Art. 17– Estensione della copertura professionale del Verificatore interno di cui al D. Lgs.163/2006 xx.xx. e ii..
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla copertura professionale in capo al Verificatore per danni all’opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, relativa della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni incarico di verifica.
Saranno emessi certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza riportato in calce alla presente. per l’intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Xxxxxxxxx separati per ogni progetto cosi coperto con tassi come da prospetto riportato all’art. 4 sez. 4.
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 48 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Per tali certificati il premio relativo e pagabile in sede di regolazione annuale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 delle Norme che regolano in contratto in generale.
DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNI di cui agli artt.
Precedenti 16 e 17
Relativamente ai progettisti ed ai verificatori di cui alla presente estensione, l’esclusione di cui all’Art.3 punto
1 della presente Sezione viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Certificati e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Affidatario: il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici;
Appalti pubblici di lavori: gli appalti di cui al D.lgs 163/2006 e/o D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili, natanti);
Certificato: il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Certificato di collaudo provvisorio
Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Certificato di regolare esecuzione
Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Codice: il decreto legislativo, n.163/2006 e/o decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Committente: la Stazione Appaltante;
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danno Materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui art. 101, del Codice;
Errori ed omissioni: a titolo esemplificativo: l’inadeguata valutazione dello stato d fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;
Esecutore dei lavori: il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta alla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività così come definite dall’art. 3 del Codice;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; Maggiore Xxxxx
La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore od omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
Massimale: l’importo massimo dell’Indennizzo a cui è tenuta la Società;
Notifica di Accettazione
Atto mediante il quale il Contraente e/o l’Assicurato notificano alla Società l’accettazione e/o il conferimento dell’incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.
Nuove Spese di Progettazione
Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti ci copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia di conseguenza di Danni Materiali; Periodo di assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;
Polizza: la presente convenzione attestante le condizioni operative riferite all’emissione dei singoli certificati; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalle norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento;
Scheda tecnica: la scheda di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa; Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3 del Codice, committenti dei lavori;
Verifica: l’attività affidata dalla Stazione appaltante ad un Verificatore per attestare, ai sensi dell’art. 26, del Codice;
Verificatore: il soggetto indicato dall’art. 26 comma 6 del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
SCHEDA DI COPERTURA | |
SOCIETA’/ASSICURATORI: | |
CONTRAENTE ED ASSICURATO: | IL COMUNE DI ARGENTA |
PERIODO DI ASSICURAZIONE: | Dalle ore 24 del 31.03.2021 alle ore 24 del 31.12.2023 |
MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO: | 2.000.000,00 |
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO | 5.000.000,00 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO | 4.000,00 |
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA | illimitata |
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA | 5 anni |
BROKER | Consorzio ASPIS (Centrale Spa e Xxxxxx srl ) |
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE |
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :
Massimale per ciascun sinistro | 2.000.000,00 |
Massimale aggregato per periodo assicurativo | 5.000.000,00 |
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Sottolimite | Scoperto e/o Franchigia |
Ogni e qualsiasi danno | I massimali di polizza | 4.000,00 |
Levata protesti (Art.12 Sez.3) | €.250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | 10% massimo €. 500,00 |
Art.3 – Retroattività
La data di retroattività così come disciplinata all’Art.4 Sezione 3 della presente polizza è così stabilita:
illimitata
Data di retroattività (Art.4 Sez.3)
Art.4 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
€. 2.000.000,00 | ,00‰ | €.0,000.= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.
Xxxxx relativi alla copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello schema ministeriale) così come definito all’Art.16 della sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 12 mesi | ,00‰ |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 24 mesi | ,00‰ |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 36 mesi | ,00‰ |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 48 mesi | ,00‰ |
Premio lordo minimo per ciascun certificato | €. |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.
Tassi relativi alla copertura del dipendente incaricato della verifica (ai sensi dello schema ministeriale) così come definito all’Art.17 della sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 12 mesi | ,00‰ |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 24 mesi | ,00‰ |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 36 mesi | ,00‰ |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata dei lavori 48 mesi | ,00‰ |
Premio lordo minimo per ciascun certificato | €. |
Art.5 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.6 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.