CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI FINANZIARI - CATEGORIA 6 ALLEGATO II A D.LGS. 163/2006 – CIG N. 2117196D65
(Allegato A) al Disciplinare di gara CIG n. 2117196D65
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI FINANZIARI - CATEGORIA 6 ALLEGATO II A D.LGS. 163/2006 – CIG N. 2117196D65
RILASCIO DI GARANZIA - PROGETTO REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SMES
FINPIEMONTE S.P.A., Soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx Sociale interamente versato € 19.927.297,00, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 01947660013, Iscritta nell’elenco generale
di cui all’art.106 TUB al n. 15599, in persona di , di seguito
“Finpiemonte”
E
La Banca , di seguito “banca” e congiuntamente “le parti”
PREMESSO CHE
A) Finpiemonte ha indetto una procedura aperta per l’individuazione di una banca garante per la concessione di una garanzia irrevocabile, incondizionata e autonoma a favore di Banca Europea degli Investimenti (BEI) contro semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione, e senza che sia necessaria la preventiva escussione di Finpiemonte, per la restituzione di tutte le somme esigibili e dovute da Finpiemonte alla BEI in relazione al finanziamento - progetto Regione Piemonte Loan For Smes ;
B) la Banca ha presentato offerta in esito alla predetta gara CIG N. ed è risultata
aggiudicataria definitiva con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte del
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
* * *
ART.1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
La Banca si impegna a concedere una garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma e a prima domanda (da ora “Garanzia”) avente ad oggetto l’impegno della Banca stessa di pagare alla Banca Europea degli Investimenti (BEI), contro semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione, e senza che sia necessaria la preventiva escussione di Finpiemonte, tutte le somme
esigibili e dovute da Finpiemonte alla BEI in relazione al Finanziamento, come infra definito, e comunque in relazione alle Obbligazioni Garantite, come infra definite.
La Garanzia dovrà essere rilasciata in conformità alle condizioni tutte indicate nel “TERM SHEET PRELIMINARE/NON VINCOLANTE del XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX LOAN FOR SMES”, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A” (Allegato A) quale sua parte integrante e comunque dovrà essere formulata secondo un testo e con contenuti di gradimento della BEI conformi al contratto di finanziamento che sarà stipulato.
Gli obblighi derivanti dalla Garanzia rilasciata dalla Banca rimarranno fermi e validi anche in caso di modifica, novazione, integrazione, proroga, sostituzione dei termini e delle condizioni del Finanziamento.
Nel caso in cui la Garanzia sia rilasciata congiuntamente da un pool di banche, tutte le banche saranno solidalmente obbligate a quanto previsto dalla Garanzia e dal presente Contratto (e ad esse comunque ci si riferisce congiuntamente con il termine “Banca”).
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini della migliore individuazione dell’oggetto e del contenuto del contratto di garanzia, si riportano alcune definizioni:
Finanziatore/BEI/ Beneficiario della Garanzia : Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Beneficiari Finali del Finanziamento: 100% piccole e medie imprese (PMI)
Finanziamento: finanziamento che sarà concesso da BEI a Finpiemonte per un importo fino ad Euro 100 milioni, con il vincolo di destinare i fondi ai Beneficiari Finali del Finanziamento che realizzeranno i progetti nell’ambito del Progetto Regione Piemonte Loan for SMEs. I contenuti di massima del Finanziamento sono indicati nel “TERM SHEET PRELIMINARE/NON VINCOLANTE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PROGETTO REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SMES” che si
allega al presente capitolato sotto la lettera “B” (Allegato B) e comunque i contenuti finali del Finanziamento saranno quelli determinati dalla BEI.
Banca: la Banca (o il pool di banche) che è risultata aggiudicataria in esito alla procedura aperta per il rilascio di una garanzia a favore di Banca Europea degli Investimenti a garanzia delle obbligazioni nascenti in capo a Finpiemonte dal finanziamento - progetto Regione Piemonte Loan For Smes indetta da Finpiemonte
Credit rating minimo: la sussistenza delle due seguenti condizioni (i) l’assegnazione al debito a medio e lungo termine non garantito e non subordinato della Banca di un rating rilasciato almeno da una delle seguenti agenzi: Moody’s, Standard & Poor e Fitch e (ii) nessuno dei rating assegnati sia inferiore rispettivamente ad A3/A-/A-; nel caso di un pool di banche il Credit rating minimo deve essere posseduto da ciascuna di esse singolarmente.
ART.3 – OBBLIGAZIONI GARANTITE
La Garanzia avrà ad oggetto il pieno e puntuale adempimento delle seguenti obbligazioni (da ora “Obbligazioni Garantite”) di natura pecuniaria e finanziaria che Finpiemonte assumerà nei confronti del Finanziatore con il Finanziamento e fino alla completa estinzione delle stesse:
i) restituzione del capitale erogato;
ii) pagamento dei relativi interessi ed accessori (compresi gli eventuali interessi di mora);
iii) rimborso delle spese;
iv) in genere, qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al Finanziamento.
Le caratteristiche del Finanziamento oggetto di garanzia sono di massima quelle indicate nel il “TERM SHEET PRELIMINARE/NON VINCOLANTE del CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PROGETTO
REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SMES” (Allegato B) e comunque i contenuti finali del Finanziamento saranno quelli determinati dalla BEI.
ART. 4 – PAGAMENTO
La Banca è autorizzata a pagare al Beneficiario della Garanzia la somma richiesta anche in assenza di preventiva autorizzazione e/o comunicazione di Finpiemonte.
Finpiemonte si impegna rimborsare alla Banca, a semplice richiesta della stessa, tutte le somme chiamata a pagare o già pagate per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia rinunziando, nell’uno come nell’altro caso, a qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della Banca circa la fondatezza della richiesta del Beneficiario della Garanzia ed autorizzando la stessa, fin d’ora, ad eseguire il pagamento a favore di questi a insindacabile giudizio dalla Banca, con riserva – dopo aver integralmente rimborsato – di agire direttamente nei confronti del Beneficiario della Garanzia per la ripetizione di quanto risultasse pagato indebitamente.
La Banca prende atto che, sulla base degli impegni assunti verso la BEI e salvo diversa autorizzazione da parte della BEI, per tutto il tempo in cui le Obbligazioni Garantite non saranno pienamente adempiute, la Banca non potrà intraprendere o continuare alcuna azione nei confronti di Finpiemonte tendente al rimborso di quanto pagato alla BEI per effetto della Garanzia.
Art. 5 CREDIT RATING MINIMO
La Banca dovrà mantenere il Credit rating minimo per tutta la durata della Garanzia.
Qualora la Banca perda il Credit rating minimo e la BEI richieda a Finpiemonte una integrazione delle garanzie, Finpiemonte avrà facoltà di addebitare alla Banca tutti i costi per il rilascio delle garanzie aggiuntive richieste. Ove Finpiemonte ritenga, a sua discrezione insindacabile, troppo oneroso o inopportuno il rilascio delle predette garanzie aggiuntive, potrà procedere alla sostituzione della
Garanzia, con applicazione di quanto indicato nel successivo paragrafo del presente articolo a partire dal momento in cui la Banca riceva la comunicazione in tal senso di Finpiemonte.
Nel caso in cui la BEI richieda la sostituzione della Garanzia, Finpiemonte avrà facoltà di recedere dalla presente Garanzia e di non provvedere più al pagamento della commissione dal momento della richiesta di sostituzione della Garanzia da parte della BEI. La Banca, non appena avuto conferma della sostituzione della Garanzia, dovrà restituire a Finpiemonte la commissione riferita all’anno in cui Finpiemonte abbia ricevuto dalla BEI la richiesta di sostituzione della Garanzia e ogni commissione successiva eventualmente pagata.
ART. 6 - DURATA
La Garanzia dovrà avere una durata correlata a quella del Finanziamento e pertanto la Garanzia si estinguerà automaticamente e integralmente nel caso in cui, e per la somma relativamente alla quale, non sia stata presentata domanda di pagamento al Garante entro 90 giorni successivi alla scadenza dell’ultima rata di ammortamento del Finanziamento.
In particolare si precisa quanto segue:
- il finanziamento sarà erogato con quote fino a euro 25 milioni, per un massimo di 5 erogazioni di minimo euro 20 milioni ciascuna. Il Versamento della somma complessiva fino a euro 100.000.00,00 sarà erogato entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula del finanziamento stesso;
- la durata, prevista da parte di Finpiemonte, per la restituzione di ciascuna tranche di finanziamento è stimata sin d’ora in anni 6 (sei) dall’erogazione, e sarà determinata al momento dell’erogazione, in considerazione della durata dei finanziamenti erogati alle PMI;
- in ogni caso la durata del finanziamento in oggetto non potrà superare, anche con riferimento alle singole tranche, la durata di anni 12 (dodici) dalla sottoscrizione del finanziamento.
La Garanzia rimarrà ferma e valida, anche oltre la scadenza, nell'eventualità in cui le somme incassate dalla BEI in pagamento delle Obbligazioni Garantite dovessero essere restituite a seguito di revocatoria, nullità ed annullamento dei pagamenti stessi e pertanto in tal caso la Garanzia resterà valida.
La Garanzia rimarrà ferma e valida in tutti i casi di cui ai predenti due paragrafi del presente articolo anche ove la BEI consentisse riduzioni o liberazioni di altre garanzie eventualmente costituite in suo favore relativamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito.
ART. 7 – CONDIZIONE SOSPENSIVA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
Il rilascio della Garanzia e il pagamento del compenso di cui al successivo art. 8 è subordinato alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento concesso da BEI a favore di Finpiemonte. Ove il
predetto contratto di Finanziamento non fosse sottoscritto entro il 31 dicembre 2011, il presente contratto diverrà definitivamente inefficace.
Resta inteso che la condizione si intende realizzata ove la BEI si dichiari disponibile a sottoscrivere il contratto di Finanziamento a condizione della preventiva o contestuale consegna della Garanzia.
ART. 8 - COMMISSIONI
A fronte del rilascio della Garanzia, Finpiemonte è tenuta a corrispondere alla Banca una
commissione annuale pari al % dell’ammontare capitale del Finanziamento pari a Euro
(non superiore ad euro 100.000.000,00) per il periodo di preammortamento e successivamente per il capitale effettivamente erogato e ancora dovuto al momento dell’inizio di ciascun periodo annuale di efficacia del presente contratto e ciò fino alla scadenza del 90° giorno successivo al pagamento dell’ultima rata di ammortamento.
In caso di recesso dalla Garanzia con conseguente liberatoria da parte della BEI ai sensi del successivo art. 9 e in ogni caso con riferimento a frazioni di anno di validità della garanzia, la commissione sarà dovuta pro die in ragione della durata effettiva della Garanzia fino al momento della liberatoria da parte della BEI o della scadenza della stessa ai sensi del primo paragrafo dell’art. 6 che precede. Nel caso di liberazione parziale da parte della BEI o di limitazione dell’impegno di Garanzia ad un ammontare massimo inferiore all’ammontare del Finanziamento di Euro (non superiore a 100.000.000,00) la commissione verrà applicata su tale ammontare a partire dalla prima scadenza annuale di pagamento successiva alla liberazione parziale e/o alla limitazione dell’impegno di Garanzia. Parimenti, nella fase di ammortamento la commissione verrà applicata sull’importo residuo del capitale del Finanziamento così come ancora dovuto per effetto dell’ammortamento a ciascuna scadenza annuale di pagamento della commissione.
La commissione annua sarà pagata entro 10 giorni dal rilascio della Garanzia a favore del Beneficiario della Garanzia e così di seguito entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale successivo. Nessun altro eventuale onere potrà essere addebitato a Finpiemonte per il rilascio e mantenimento della Garanzia e pertanto la commissione dovrà essere considerata comprensiva di qualsivoglia compenso, costo o onere nascente dall’operazione.
ART. 9 RECESSO ED ESTINZIONE ANTICIPATA
Finpiemonte ha diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di esercitare la facoltà di estinzione in via anticipata dal rapporto mediante restituzione dell'originale della Garanzia, ovvero mediante ampio e formale scarico da parte del Beneficiario della Garanzia.
ART. 10. OBBLIGHI INFORMATIVI DI FINPIEMONTE
Finpiemonte si impegna a portare ad immediata conoscenza della Banca tutte le informazioni e dati che sia tenuta a portare a conoscenza della BEI ai sensi delle clausole del contratto di Finanziamento. Finpiemonte si impegna comunque a trasmettere, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione o redazione, il bilancio di esercizio e gli altri documenti contabili annuali previsti dall’art. 2217 c.c. ed ogni altro dato o informazione ragionevolmente richiesta dalla Banca al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente.
ART. 11. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – LEGGE 136/2010 E S.M.I.
A sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., la banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
I corrispettivi spettanti alla Banca saranno accreditati da Finpiemonte unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso la banca stessa , Agenzia di , di cui al seguente codice IBAN , esonerando Finpiemonte da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera degli operatori esconomici a qualunque titolo interessati all’esecuzione dell’oggetto del contratto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010; i medesimi contratti dovranno altresì prevedere una clausola risolutiva espressa per i caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligo in capo al subappaltatore e al subcontraente di dare immediata notizia al contraente dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La Banca si impegna a dare immediata comunicazione a Finpiemonte e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 12. ONERI FISCALI
Eventuali oneri fiscali, presenti o futuri, conseguenti al rilascio della Garanzia sono a carico di Finpiemonte e ancorché eventualmente percepiti dalla Banca per provvedere ai necessari adempimenti non costituiscono in alcun modo commissioni o spese a favore della stessa.
ART. 13. LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è retto dalla legge italiana
ART. 14. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dipendente dal presente contratto è di esclusiva competenza del Tribunale di Torino.
Torino lì