CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA E L’AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME" AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI...
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. 2014/97310 Ag. Entrate -Uff. Terr. Bologna
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA E L’AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME" AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
L’anno Duemilasedici (2016), il giorno uno (1) del mese di febbraio, nella Sede dell’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,
TRA
L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia, rappresentata dal Dirigente del Servizio sociale associato, Sig. ra Cati La Xxxxxx, nata a Quistello (MN) il 13/11/1964, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. del 28 Dicembre 2015, immediatamente esecutiva (d'ora in poi Unione) ;
E
l'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme" Azienda Speciale Interventi Sociali valli del Reno Lavino e Samoggia, ente pubblico non economico, rappresentata dal Direttore Xxxx Xxxxxxxx, nata a Portici ( Na) il 18/05/1967, ( d'ora in poi ASC InSieme o Azienda)
PREMESSO CHE:
- con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 repertorio nr. 17/2013 dell’Unione, i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno ( dal 01/01/2014 Comune di Valsamoggia a seguito di fusione dei cinque comuni) Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi e Zola Predosa hanno costituito l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione tra
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Xxxx Predosa per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 co. 3 L.R. 21/2012,succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010)” è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e del Coordinamento pedagogico e che la medesima convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa;
- la predetta convenzione prevede, in relazione ai servizi sociali e socio-sanitari, che in attuazione della Legge Regionale n. 12/2013 l’Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell’Azienda Speciale dell’Unione, costituita mediante trasformazione di ASC InSieme da Azienda Speciale di tipo Consortile costituita dai Comuni, in Azienda Speciale dell’Unione;
- con atto a ministero del notaio Xxxxx Xxxxxx in data 30/12/2015 Repertorio n. 12994 raccolta 9902 registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bologna 2.– il 22/01/2016. al n. 1192 serie IT, è stata costituita l’Azienda per i servizi alla cittadinanza “InSieme", Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia e adottato il nuovo Statuto;
- l'Azienda è Ente di diritto pubblico non economico strumentale dell'Unione per la produzione ed erogazione dei servizi a questa conferiti;
- l’Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, e non ha fini di lucro.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 – PREMESSE
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l’Unione si avvale di ASC InSieme per la produzione e
erogazione dei servizi sociali e socio sanitari conferiti dai Comuni.
Alla forma pubblica di gestione sono delegate le attività di produzione ed erogazione dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziate.
Il presente Contratto di servizio regola i rapporti tra l’Unione e la propria Azienda speciale nell’ambito della realizzazione di tali interventi.
Oggetto del contratto di servizio è la realizzazione da parte di ASC InSieme, di norma sul territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari individuati nella scheda tecnica allegato A).
Allegati al contratto:
Scheda tecnica A: Elenco degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari per aree tematiche
Scheda tecnica B : Elenco Polizze assicurative
Oltre agli interventi e servizi gestiti alla data di sottoscrizione del contratto e descritti nella Scheda tecnica A di cui al comma 1, ASC InSieme si attiverà per realizzare gli ulteriori interventi e servizi coerenti con le proprie finalità istituzionali che le venissero eventualmente attribuiti successivamente.
Eventuali integrazioni, riduzioni e specifiche all’elenco di cui sopra saranno oggetto di apposito accordo tra ASC InSieme e Unione, approvato tramite determinazione dirigenziale del Direttore di ASC InSieme e del Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione, qualora attinenti le materie conferite all'Unione e rientranti nelle linee di indirizzo di cui al presente contratto.
Eventuali integrazioni e specifiche all’elenco di cui sopra non attinenti alle Aree tematiche di cui al presente contratto e/o non attinenti le materie conferite all'Unione e/o non rientranti nelle linee di indirizzo di cui al presente contratto dovranno essere effettuate mediante deliberazioni del Consiglio o della Giunta dell'Unione, secondo le rispettive competenze.
La regolazione delle modalità per la realizzazione di tali attività e servizi avverrà mediante integrazione del presente contratto di servizio.
ASC InSieme gestisce inoltre in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano per la Salute e il Benessere Sociale, con riferimento ai bisogni della persona e della famiglia quali in particolare: anziani, minori, adulti in difficoltà, immigrati e disabili, favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio, e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali.
ASC InSieme e Unione operano l’integrazione socio sanitaria attraverso l'applicazione della normativa regionale ed anche attraverso contratti e protocolli stipulati con l’Azienda Sanitaria Locale.
Ciascun Comune dell’Unione può stipulare ulteriori convenzioni direttamente con ASC InSieme, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di servizi di propria competenza, non conferiti all’Unione, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente.
ASC InSieme può, inoltre, gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell’ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per altri Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
ASC InSieme può compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fideiussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali di Ente pubblico non economico, Ente strumentale all’azione dell’Unione.
ART. 3 – DURATA
Il presente Contratto di Servizio decorre dal 1 Gennaio 2016 e ha durata di anni cinque fino al 31 dicembre 2020.
È escluso il tacito rinnovo. Entro 3 mesi dalla scadenza le parti, prima di procedere al rinnovo, attueranno una ricognizione complessiva dei contenuti del contratto per valutare le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie.
In ogni caso, al fine di dare attuazione a nuove normative o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione della domanda sociale le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare
il contenuto del presente contratto. Di norma le modifiche saranno formalizzate prima dell'approvazione dei bilanci preventivi e diverranno attuative il primo giorno dell’anno di riferimento.
TITOLO II PROGRAMMAZIONE E SERVIZI
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'
La gestione delle attività e dei servizi dovrà seguire gli indirizzi dell’Unione e del Comitato di Distretto, contenuti negli strumenti di programmazione socio sanitaria di cui gli stessi si doteranno, in linea col Piano Socio Sanitario Regionale per la salute e per il benessere sociale.
Al fine di garantire la massima sinergia ed integrazione fra Unione, singoli Comuni e ASC InSieme, con particolare riferimento alla programmazione delle politiche socio sanitarie e alla definizione dei livelli di servizi sull'intero territorio distrettuale sono previsti i seguenti luoghi di programmazione e monitoraggio:
- il Forum socio sanitario, che rappresenta il livello di coordinamento delle politiche sociali e socio sanitarie sull'intero territorio distrettuale.
Il Forum è composto dagli Assessori comunali competenti per materia ed è coordinato dall'Assessore ai Servizi sociali e Socio sanitari dell'Unione. A supporto tecnico del Forum è prevista la partecipazione anche del Direttore del Distretto dell’Azienda Usl, di ASC InSieme e del Servizio Sociale Associato.
- il TRIC (Tavolo di Raccordo, Integrazione e Coordinamento) che rappresenta il livello di coordinamento tecnico fra i Comuni, l’Unione, l’Azienda Usl e ASC InSieme.
E’ composto dai referenti tecnici delle aree dei Servizi alla Persona dei Comuni, dell’Azienda Usl, del Servizio Sociale dell'Unione e di ASC InSieme.
- Il Comitato di Distretto, organo di indirizzo e garanzia delle Politiche sociali e socio sanitarie distrettuali. Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Unione le funzioni di Comitato di Distretto sono svolte dalla Giunta dell’Unione. Al Comitato di Distretto partecipa il Direttore del Distretto di Casalecchio di Reno dell’Azienda Usl.
Il coordinamento organizzativo di tali organismi è svolto dall’Ufficio di Piano.
I principi su cui l’Unione basa la propria azione di governance in tale contesto , a cui ASC InSieme si deve
attenere, sono:
a. la centralità dell’ente locale nella programmazione, regolazione, gestione della committenza e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio sanitari a rete;
b. il metodo della programmazione partecipata e concertata per la redazione del Piano per la salute e il benessere sociale;
c. l’individuazione e sperimentazione di nuovi strumenti per la gestione dei servizi e per l’integrazione socio sanitaria, in rapporto costante fra ASC InSieme, il Servizio Sociale Associato dell’Unione, l’Azienda sanitaria, e i referenti delle politiche del welfare dei Comuni;
ASC InSieme partecipa attivamente al processo di programmazione del Piano per la salute e il benessere sociale, sottoscrive l'Accordo di programma triennale e gli accordi integrativi annuali e fa parte degli organismi costituiti dai Comuni, al fine di favorire la programmazione partecipata.
Il percorso di coprogettazione partecipata, programmazione socio sanitaria e concertazione sindacale relativa al Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale è coordinato dall’Ufficio di Piano del Servizio Sociale Associato dell’Unione.
Le funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di ASC InSieme sono esercitate dall’Ufficio di Piano e dall’Ufficio Sociale dell'Unione.
Articolo 5 – CONFERIMENTO PATRIMONIO - SEDI OPERATIVE E STRUTTURE
ASC InSieme si avvale per l'erogazione dei servizi socio sanitari del patrimonio conferito in uso gratuito o in locazione dai Comuni o da altri soggetti.
Come previsto nell’atto integrativo alla Convenzione fra Unione e Comuni per l’esercizio in forma associata dei servizi sociali e socio sanitari, i Comuni:
a. mettono a disposizione presso i propri territori, idonei locali per il funzionamento dello Sportello Sociale e per l’attività del Servizio Sociale territoriale;
b. possono concedere in uso all’Azienda beni mobili quali attrezzature, arredi e automezzi;
c. per l’anno 2016 i Comuni garantiscono l’uso dei beni mobili e immobili già concessi in uso all’Azienda
alla data del 31/12/2015;
Del patrimonio immobiliare concesso in uso verrà redatto apposito elenco, da aggiornare con cadenza almeno annuale.
Con riferimento al patrimonio concesso in uso valgono le condizioni stabilite nei contratti di comodato fra Comuni e ASC InSieme e, per quanto non disposto dagli stessi, le norme del codice civile .
In relazione ai beni concessi in uso Asc InSieme si impegna a:
a. destinare ed utilizzare il patrimonio conferito in uso esclusivamente per l’esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, fatti salvi diversi accordi stipulati con gli enti proprietari;
b.assumere tutte le spese relative alla gestione dei beni concessi in uso, quali utenze, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, bolli auto, con esclusione dei costi per l’adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili che rimangono a carico dell’Ente proprietario;
c. provvedere alla copertura assicurativa, da mantenere in vigore per l’intera durata contrattuale, per danni di ogni natura ai beni concessi in uso ad ASC InSieme derivanti dall'attività di gestione dei servizi e dalla conduzione degli stessi beni;
d. sostenere le spese relative alla sostituzione di beni mobili e di beni mobili registrati, attrezzature, strumentazioni ed apparecchiature, suppellettili, ausili conferiti che si rendessero non più adeguati e funzionali;
e. segnalare con tempestività all'Ente o altro soggetto proprietario dell'immobile e all'Unione eventuali esigenze di manutenzione straordinaria con particolare riferimento agli interventi di messa a norma e di sicurezza;
Gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili concessi in uso sono a carico degli Enti proprietari.
L'Unione si impegna ad effettuare, entro il 31 Dicembre 2016, insieme ai Comuni proprietari degli immobili e ad ASC InSieme, una ricognizione puntuale sullo stato del patrimonio immobiliare e mobiliare conferito in uso per i servizi oggetto del presente contratto e a ridefinire i rapporti contrattuali in materia di patrimonio
con particolare riferimento a:
- definizione puntuale degli oneri in carico al gestore e all'Ente proprietario;
- programmazione esigenze di manutenzione straordinaria e di investimento con particolare riferimento a sicurezza, messa a norma e accreditamento;
- valorizzazione del patrimonio in uso;
In caso di scioglimento dell’Azienda o revoca della gestione dei servizi conferiti dai Comuni all’Unione, l’eventuale patrimonio correlato all’esercizio di tali servizi revocati cessa d’essere disponibile per l’Azienda e il Comune ne riacquisisce la piena e totale disponibilità.
Eventuali beni mobili (arredi accessori strumentazioni informatiche suppellettili ecc) acquisiti da ASC InSieme, anche in sostituzione di quelli concessi in uso e deteriorati, sono patrimonio dell'Azienda stessa.
TITOLO III ASPETTI GESTIONALI
Articolo 6 – LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO
Al fine di garantire il monitoraggio dei servizi e dei processi di produzione dei servizi stessi e il loro continuo miglioramento, ASC InSieme garantisce gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso degli anni:
a. Indicati nel Piano programma annuale;
b. Espressi a livello aziendale dal Consiglio di amministrazione;
c. Espressi nelle Carte dei servizi;
d. Indicati nella scheda tecnica allegato A) al presente contratto
e. Formulati a livello regionale e distrettuale.
ASC InSieme, in raccordo con l’Ufficio Sociale Associato e con l’ Ufficio di Piano, individua e mantiene aggiornato un sistema di indicatori dei livelli di qualità dei servizi e della sostenibilità economica degli stessi.
ASC InSieme ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia,
efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi.
Resta inteso che ASC InSieme, nei confronti dell'Unione, rimane unica responsabile qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.
ASC InSieme è tenuta a comunicare all'Unione, per tutti i servizi e le attività oggetto del presente contratto, i Responsabili di Area/Servizio con i quali devono essere mantenuti i necessari rapporti operativi.
Articolo 7 SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI
ASC InSieme si impegna a garantire gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari per i servizi accreditati oggetto di produzione diretta e precisamente:
Casa Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 posti, Xxx XX Xxxxxxxx x.xx 00, Xxxxxxxxxxx loc Crespellano
Centro Diurno Pedrini, Xxx Xxxxxxxxx x.xx 0/X, Xxxxxxxxxxx loc Crespellano Centro Diurno Villa Magri, Xxx Xxxxxxxxxx x.xx 000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx Centro Diurno Borgo del Sasso, Xxx xxxxx Xxxxx x.xx 0/0 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x.xx 00, Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx Fantoni, Xxx Xxxxx x.xx 00/X, Xxxx Xxxxxxx assumendone ogni relativa responsabilità.
Restano escluse eventuali prescrizioni legate ad interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, in particolare su temi di sicurezza e adeguamento normativo.
ASC InSieme svolge inoltre il ruolo di subcommittente relativamente ai servizi accreditati non oggetto di produzione diretta procedendo alla sottoscrizione dei contratti di servizio con i soggetti gestori.
Articolo 8 - CARTE DEI SERVIZI
ASC InSieme si impegna ad aggiornare le Carte dei servizi, nelle quali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
Le Carte dei servizi saranno utilizzate quali strumenti di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni di ASC InSieme nei confronti degli utenti stessi.
Articolo 9 - ACCESSO AI SERVIZI
L'accesso dei cittadini ai servizi avviene secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia e da eventuali regolamenti distrettuali vigenti, nonché dai regolamenti aziendali riferiti ai singoli servizi.
Per l'accesso ai servizi con tariffa agevolata ASC InSieme dovrà avvalersi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento. Gli Sportelli Sociali sono il punto unico di accesso a tutti i Servizi Sociali.
A tal fine:
a. forniscono informazioni e orientamento sui diritti e le opportunità sociali e socio sanitarie e sui servizi e interventi disponibili sul territorio (istituzioni pubbliche, servizi privati, volontariato e terzo settore).
b. costituiscono il filtro attraverso il quale, se necessario, avviene l’invio per la valutazione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali territoriali.
c. tra le loro funzioni garantiscono, in collaborazione e in raccordo con gli uffici comunali, anche la raccolta di domande e l’istruttoria per gli adempimenti amministrativi relativi alla richiesta di contributi economici finalizzati a particolari tipologie di intervento.
ASC InSieme garantisce che lo Sportello Sociale sia dotato di risorse umane e professionali adeguate in ogni Comune del Distretto (e in tutte le località del Comune di Valsamoggia).
I Comuni e l’Unione si impegnano affinchè lo Sportello Sociale abbia requisiti di funzionamento e strutturali idonei a facilitare il più possibile l’accesso del pubblico: ampio orario di apertura, riconoscibilità della sede, assenza di barriere architettoniche, spazi accoglienti e in grado di garantire familiarità e privacy. Lo Sportello Sociale ha il compito di dialogare con tutti i servizi comunali e riceve tutti i dati disponibili, anche contenuti in banche dati telematiche, che risultino necessari ed utili per un corretto e proficuo
svolgimento delle funzioni assegnate. A tal fine potranno essere stipulati specifici protocolli d'intesa tra i Comuni dell'Unione, Unione ed ASC InSieme.
ASC InSieme garantisce inoltre in ogni Comune del Distretto la presenza del Servizio Sociale Professionale Territoriale cui compete la presa in carico degli utenti attraverso attività di ascolto, supporto e orientamento nella interpretazione e soluzione delle problematiche.
Articolo 10 – AZIONI DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE
Al fine di soddisfare le necessarie esigenze informative degli utenti e dei loro famigliari, ASC InSieme attuerà idonei Piani di comunicazione assicurando in particolare:
a. che tutti gli utenti, i familiari o chi agisce per essi siano a conoscenza delle caratteristiche e dei livelli qualitativi delle prestazioni, attraverso le Carte dei servizi ed altri strumenti in grado di raggiungere efficacemente l'obiettivo;
b. che ogni singolo utente, i familiari o chi agisce per esso sia a conoscenza del piano assistenziale individualizzato, dei suoi aggiornamenti e dei risultati conseguiti;
c. che ai portatori di interessi diffusi sia resa disponibile una documentazione adeguata sull'attività dell'Azienda, attraverso, per esempio, il bilancio sociale, pubblicazioni periodiche, o il sito Internet possibilmente interattivo.
Articolo 11 – CONTINUITA' DEI SERVIZI
ASC InSieme si impegna ad osservare le vigenti norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 149/90 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine garantisce la continuità dei servizi e le prestazioni indispensabili.
ASC InSieme e Unione si impegnano ad individuare entro il 30 Giugno 2016 il livello dei servizi minimi essenziali da garantire sul territorio la cui erogazione non può essere sospesa.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e/o servizi, fatta eccezione per quelli essenziali, per cause indipendenti sia dalla volontà dell'Unione che di ASC InSieme, quest'ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel più breve tempo
possibile le prestazioni, informando tempestivamente anche l'Unione nel merito.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi, fatta eccezione per quelli essenziali, derivanti da volontà di ASC InSieme, la stessa dovrà acquisire il preventivo assenso dell'Unione, avvisare con un congruo anticipo l'utenza e mettere in campo attività sostitutive, idonee a contenere i disagi per gli utenti, informando tempestivamente anche l'Unione nel merito.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi, fatta eccezione per quelli essenziali, derivanti da volontà dell'Unione, per esigenze di pubblico interesse o di altro genere, l'Unione s'impegna a darne congruo preavviso ad ASC InSieme, per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
Articolo 12 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
ASC InSieme, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, può utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi, ferma restando la sua attività di coordinamento, di verifica dei servizi erogati e di controllo dell'attività.
ASC InSieme, in considerazione della sua natura di ente pubblico strumentale non economico, stipula contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa privilegiando, ove possibile, il convenzionamento con Associazioni di Volontariato, di Promozione sociale, Onlus, Cooperative sociali di tipo B presenti nel territorio distrettuale.
L’ Unione rimane estranea ai rapporti fra ASC InSieme e soggetti terzi affidatari dei servizi. L’Azienda rimane unica responsabile, nei confronti dell’Unione, della puntuale e corretta esecuzione dei servizi affidati a soggetti terzi.
L'Unione mantiene la titolarità dei servizi affidati ad ASC InSieme approvandone i relativi regolamenti per l'accesso e la determinazione delle tariffe, sentiti i Comuni dell'Unione tramite i luoghi di rappresentanza: Forum socio sanitario, Comitato di Distretto, Giunte dei Comuni.
Articolo 13 – RISORSE UMANE
Le risorse umane impiegate da ASC InSieme al 31.12.2015 sono costituite da n. 94 dipendenti a tempo indeterminato e 5 dipendenti a tempo determinato, il cui elenco è conservato in atti.
ASC InSieme applica ai propri Dipendenti il contratto EE.LL.
Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, l'Azienda pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio del dipendente nelle proprie strutture organizzative, anche tramite l’assegnazione a mansioni proprie di altro profilo o eventualmente a mansioni inferiori. Qualora ciò non sia possibile, l’Unione e i Comuni valuteranno la possibilità di un reimpiego del personale al proprio interno, anche tramite percorsi di riqualificazione.
ASC InSieme gestirà i servizi e gli interventi affidati con personale proprio in una delle forme previste e consentite dall'ordinamento, oltre che con le modalità di delega al privato sociale previste dalla normativa vigente (affidamento per gara d'appalto, convenzione, accreditamento socio sanitario);
Restano validi gli accordi e protocolli sindacali stipulati dai Comuni dell'Unione il giorno 13 novembre 2009 e il 20 dicembre 2012.
In caso di scioglimento di ASC InSieme l’ Unione e i Comuni si impegnano a riassorbire il personale assunto direttamente dall’Azienda nei propri organici, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di spesa di personale.
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
Articolo 14 – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'
1. ASC InSieme si impegna a presentare entro il 30 Settembre per l’approvazione del bilancio di previsione dell'Unione i seguenti documenti:
a. Proposta di bilancio annuale e triennale economico preventivo corredato della relazione illustrativa con allegato il documento di budget;
b. Proposta di Piano Programma (annuale/triennale), nel quale vengono fissati in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti.
Eventuali differimenti di data saranno concordati tempestivamente fra Unione e ASC InSieme, sentiti i rispettivi servizi contabili .
In caso di non approvazione del bilancio da parte dell’Unione entro il 31.12 l’Azienda è autorizzata a gestire nel rispetto del trasferimento del secondo esercizio del bilancio di previsione dell’Unione deliberato l'anno precedente. In attesa dell’approvazione da parte dell’Unione del bilancio di previsione, la gestione dovrà avvenire in dodicesimi, in analogia a quanto applicato nei Comuni e comunque dovrà essere ispirata a criteri di particolare prudenza.
Il Piano Programma potrà prevedere anche:
- proposte di regolamento o di modifica ai regolamenti vigenti;
- proposte di applicazione rette/tariffe unificate, indicatori di miglioramento degli attuali standard quanti/qualitativi;
- proposte di eventuali vantaggi economici o economie di scala da perseguire;
- proposte di modifiche e/o integrazioni dei contratti vigenti di rilevante impatto sull’organizzazione di ASC InSieme;
- proposte organizzative atte a qualificare ulteriormente lo Sportello Sociale e il Servizio Sociale professionale Territoriale quale presidio territoriale di riferimento per l'utenza.
2. ASC InSieme si impegna a trasmettere formalmente all'Unione entro il 15 aprile di ogni anno, la proposta di Xxxxxxxx d'esercizio preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, corredato di tutti i documenti allegati.
In sede di presentazione del bilancio di esercizio ASC InSieme trasmette all'Unione, attraverso apposita scheda di rilevazione o in alternativa mediante idonei strumenti informatici:
a. i dati concernenti il livello di servizio offerto, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione, preventivamente concordati;
b. i dati tipici della gestione, con particolare riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a:
- numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;
- numero di ore di servizio;
- rilevazioni statistiche qualitative in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;
c. dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi;
d. costi/ricavi dei servizi conferiti in gestione;
e. stato del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui all'Art. 5 del presente contratto di servizio.
L’approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del Piano programma e del bilancio di esercizio, sono di competenza del Consiglio dell’Unione .
3. L'Unione si riserva il diritto di controllare, anche attraverso gli organi previsti dallo Statuto, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nel piano programma approvato.
Al fine di consentire all'Unione di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ASC InSieme si impegna a fornire all'Unione stessa tutte le informazioni richieste e a consentire ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.
Per monitorare particolari attività o progetti innovativi, le parti stabiliranno momenti di verifica congiunta dell'andamento dei servizi sotto il profilo della qualità, dell'efficacia e dell'economicità.
Articolo 15 – RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI
1. Le entrate di ASC InSieme sono costituite da:
a. trasferimenti dell’Unione in relazione alle materie attribuite;
b. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o da enti o soggetti privati;
c. contributi a specifica destinazione;
d. proventi derivanti da tariffe, per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell’utenza o di altri soggetti acquirenti;
e. prestiti o accensioni di mutui;
f. donazioni;
g. corresponsione da parte dell’Azienda USL di oneri sociali a rilievo sanitario, del FRNA, ed altri eventuali trasferimenti;
2. L’Unione, per garantire la continuità di servizi ed interventi erogati, si impegna a trasferire all’Azienda entro l’ultimo giorno di ogni mese un dodicesimo del trasferimento annuale, come definito in sede di approvazione di bilancio di previsione. In assenza di approvazione del bilancio dell’anno, il dodicesimo farà riferimento all’importo previsto nel bilancio di previsione pluriennale dell'anno di riferimento.
Qualora l’Unione non provveda ai trasferimenti nei termini e nella misura di cui al precedente comma, e tale ritardo rendesse necessario il ricorso all’anticipazione di cassa da parte di ASC InSieme, dovendosi garantire la continuità di servizi ed interventi, l'Azienda è autorizzata a procedere alla richiesta di anticipazioni di cassa per il pagamento prioritario delle seguenti spese:
- stipendi e oneri per il personale dipendente;
- pagamento delle fatture delle agenzie interinali;
- utenze delle strutture gestite dal’Azienda (Casa Residenza Anziani, Centri Diurni, Appartamenti di accoglienza di nuclei familiari o di nuclei mamma/bambini, gruppi appartamento per categorie fragili, etc.);
- assicurazioni diverse inerenti l’attività di ASC InSieme;
- tirocini formativi e contributi rivolti all’utenza.
In caso di reiterato mancato trasferimento totale o parziale, l'Unione comunica tempestivamente via PEC all'Azienda quali provvedimenti adottare per prevenire ulteriori squilibri e si impegna a risolvere nel minor tempo possibile lo squilibrio di cassa verificatosi, assumendone tutti gli oneri conseguenti.
3. Nel caso di perdite di esercizio dell’Azienda, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dalla Giunta dell’Unione, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l’Unione approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico dell’Unione.
L’Unione a sua volta applicherà in questo caso quanto stabilito dall’atto integrativo alla convenzione fra
Comuni e Unione per il conferimento dei servizi sociali.
4. Entro il 15 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e comunque in linea con i tempi degli assestamenti dell'Unione, ASC InSieme trasmetterà all'Unione i dati relativi all'andamento del bilancio d'esercizio in corso dettagliando ogni aspetto utile a verificare l'andamento gestionale sul piano dei ricavi e dei costi.
5. ASC InSieme deve segnalare formalmente all’Unione particolari situazioni o emergenze sociali che si evidenzino nel corso dell’anno e che potrebbero avere ripercussioni sui servizi e sull’importo annuale dei trasferimenti iscritti nel bilancio previsionale.
Ove si dovesse evidenziare una situazione di possibile squilibrio e dovesse risultare la necessità di incrementare lo stanziamento previsto, ad integrale copertura pro quota di un eventuale perdita gestionale, tali somme dovranno essere comunicate a cura dell'Unione ai singoli Comuni con le modalità di cui all'atto integrativo alla Convenzione fra Unione e Comuni, inserite nel bilancio dell'Unione e versate ad ASC InSieme con modalità stabilite fra i servizi contabili dell'Unione e dell'Azienda stessa.
In attesa dell’eventuale ridefinizione del trasferimento da parte dell’Unione, ASC Insieme dovrà individuare possibili proposte di azione volte a ricondurre la situazione in equilibrio.
Nel caso si dovesse procedere a misure di sospensione o riorganizzazione dei servizi, le stesse sono concordate fra Unione e ASC, secondo le modalità stabilite nell’atto integrativo alla Convenzione fra Unione e Comuni che prevede un percorso condiviso con i Comuni interessati.
6. Qualora, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, dovesse risultare un avanzo di gestione, lo stesso dovrà essere utilizzato unicamente per sviluppare le attività e i servizi previsti dallo statuto e dal presente contratto, secondo indirizzi espressi dalla Giunta dell’Unione.
7. L’Unione si impegna inoltre a trasferire ad ASC InSieme i contributi regionali e/o nazionali o provenienti da enti e privati destinati al finanziamento dei servizi oggetto del presente contratto.
Articolo 16– TARIFFE E GESTIONE DELLA MOROSITA'
Le tariffe relative alla quota economica posta a carico del cittadino per i servizi e le prestazioni sociali, oggetto del presente contratto di servizio, sono deliberate dall'Unione.
Alla scadenza di ogni semestre solare l'Azienda procede alla ricognizione dei debiti per rette o quote di compartecipazione diverse corrisposte dagli utenti e invia solleciti ai morosi.
Qualora il credito non venga liquidato da parte dei debitori, previa un’ulteriore istruttoria che può prevedere anche il coinvolgimento di un soggetto esterno, l'Azienda richiede al debitore la definizione di un piano di rientro compatibile con il debito maturato.
Nel caso di concessione di un piano di rientro e successivo mancato rispetto del medesimo si procede alla sospensione del servizio e alla contestuale messa in mora, con recupero coattivo degli importi dovuti, tramite l’affidamento della procedura a un soggetto terzo.
Si procederà al recupero coattivo per gli importi superiori a € 50,00 riferiti ad un triennio.
Qualora il credito non sia esigibile in alcun modo, l’importo verrà stralciato con utilizzo del fondo svalutazioni crediti.
Qualora lo Stato o la Regione, con proprie normative cogenti determinassero le tariffe relative a determinate prestazioni sociali, ASC Insieme applicherà queste ultime tariffe fermo restando l'obbligo dell'Unione di ripianare le eventuali perdite di esercizio derivanti da tali determinazioni.
I rapporti economici con gli utenti dei servizi di ASC InSieme sono nella piena responsabilità di quest'ultima.
In riferimento ai servizi socio sanitari accreditati non gestiti direttamente da ASC Insieme, è esclusa la responsabilità dell’Azienda relativamente alle morosità, e si farà riferimento al principio di corresponsabilità tra soggetto gestore accreditato e committenza previsto dalla normativa regionale sull’accreditamento.
TITOLO V
OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 17 –OBBLIGHI DELL'AZIENDA
1. ASC InSieme si impegna:
a. al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si
obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
b. al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo all'Unione tutte le informazioni tecniche necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli.
2. ASC Insieme mantiene sollevata ed indenne l'Unione da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto.
3. A tal fine provvede alla copertura assicurativa, da mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, contro i rischi di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Ente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività di gestione dei servizi da parte dell’Azienda;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti ai servizi e attività svolti, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Azienda si avvalga);
- Polizza infortuni per infortuni sofferti dagli utenti durante la frequenza e la partecipazione ai serviz e attività gestiti direttamente dall’Azienda;
- RCA per gli autoveicoli concessi in comodato d’uso.
3) Resta a carico dell’ente proprietario dell’immobile l’assicurazione a copertura di danni derivanti dal fabbricato.
4. ASC InSieme avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima;
5. ASC InSieme comunica all'Unione per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi.
Articolo 18 - CONTESTAZIONI E INADEMPIMENTI
Qualora ASC Insieme si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto,
l'Unione dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
La diffida, da inviarsi mediante posta elettronica certificata, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
Entro il termine indicato, ASC Insieme potrà presentare le proprie contro deduzioni o provvedere all'adempimento.
Il Servizio Sociale Associato presenterà alla Giunta dell'Unione una relazione dettagliata in merito alle contestazioni e alle controdeduzioni dell’Azienda.
La Giunta dell'Unione o il Dirigente del Servizio Sociale Associato valuteranno le misure da adottare, in base alle specifiche competenze.
Articolo 19 – OBBLIGHI DELL' UNIONE
1. L'Unione si impegna a:
a. garantire le risorse finanziarie necessarie alla gestione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto garantendo la sostenibilità economica dell'Azienda;
b. garantire ad ASC InSieme il necessario supporto sul piano informativo e gestionale;
c. a sostenere e favorire l'attività di ASC InSieme attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative ricadenti nelle proprie competenze e titolarità;
d. a comunicare con congruo anticipo ad ASC InSieme eventuali modifiche ai Regolamenti dell'Unione e o provvedimenti specifici che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto;
e. a garantire la possibilità di usufruire del Service dell’UPA ( Personale), del SIA (Servizio Informatico), del SAG ( Servizio Gare) a fronte di richiesta di attivazione del servizio e individuazione di un rimborso da parte di ASC InSieme dei costi e sottoscrizione di apposito contratto;
f. fornire attività di supporto nella redazione dei pareri tecnici in relazione alle diverse forme di soluzione architettonica o di ausili prescelti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
2. .Sulla base dell’atto integrativo alla convenzione per il conferimento delle funzioni sociali e socio sanitarie fra Comuni e Unione restano in capo ai Comuni dell'Unione i seguenti oneri:
a. Sportelli sociali e sedi del Servizio Sociale territoriale professionale:
- costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso gratuito, degli arredi, delle dotazioni hardware e fornitura dei materiali di consumo;
- interventi necessari per l'adempimento degli obblighi connessi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- supporto alla trasmissione/spedizione di tutte le comunicazioni dalle sedi periferiche alla sede centrale di ASC InSieme e l'invio di comunicazioni all'utenza dalle sedi periferiche;
b. manutenzione straordinaria degli immobili conferiti in uso;
c. attività di supporto nella redazione dei pareri tecnici in relazione alle diverse forme di soluzione architettonica o di ausili prescelti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
3. L'Unione comunica ad ASC InSieme il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti operativi.
TITOLO VI NORME FINALI
Articolo 20 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO
In vigenza di contratto lo stesso potrà essere suscettibile di specifiche integrazioni per la disciplina di particolari situazioni, anche di tipo organizzativo, o per il necessario adeguamento ad atti deliberativi dell’Unione assunti in relazione ai servizi disciplinati, previo accordo tra le parti e con analogo atto scritto.
Articolo 21 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DEL FORO
Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto di servizio, che non fosse possibile comporre attraverso procedure bonarie saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 22 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Azienda. In caso di registrazione, da farsi in caso d'uso, l'onere è in capo a chi ne farà richiesta e uso.
Articolo 23 – NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto di servizio, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
Letto, e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i Per l'Unione Comuni Valle del Reno Lavino e Samoggia:
Cati La Xxxxxx, Dirigente Servizio Sociale Associato Per ASC InSieme:
Xxxx Xxxxxxxx, Direttore