CONTRATTO DI MANDATO E INFORMATICA – QUALI SONO I PUNTI DA REGOLARE?
CONTRATTO DI MANDATO E INFORMATICA – QUALI SONO I PUNTI DA REGOLARE?
XXXXXXXX XXXXXX*
Dott. in diritto, LLM, avvocato a Berna, membro del comitato della FSA per le nuove tecnologie
Parole chiave: contratto di mandato, crittografia della posta elettronica, incartamenti in formato elettronico, outsourcing dell’informatica, protezione dei dati
La comunicazione elettronica fra l’avvocato e il cliente, come la tenuta delle pratiche in formato elet- tronico, solleva delle questioni che dovrebbero essere oggetto di un contratto di mandato scritto sti- pulato fra l’avvocato e il cliente. Un modello di tale contratto è presentato qui di seguito. Al fine di mettere a disposizione dei lettori anche un modello di contratto di mandato d’avvocato in italiano e inglese, il presente contributo sarà eccezionalmente pubblicato in quattro lingue (cfr. AWR 3/2013).
I. Introduzione
1. Obiettivo del contratto proposto
Nell’ambito del mio precedente contributo1, avevo propo- sto di chiarire, nel contratto di mandato, le questioni con- nesse con l’utilizzazione dell’informatica da parte dell’av- vocato (in particolare la crittografia della corrispondenza elettronica). A cosa potrebbe concretamente assomigliare un contratto di mandato?
Alcuni ordini cantonali hanno allestito, all’indirizzo dei loro membri, dei modelli di contratto di mandato2, ove l’accento è posto, essenzialmente, sugli onorari3. Il testo che propongo tratta anche le questioni connesse con l’uti- lizzazione dell’informatica presso lo studio legale (in parti- colare la corrispondenza elettronica, la tenuta e l’archivia- zione delle pratiche in formato elettronico). Il modello di contratto di mandato è presentato nella sua interezza, allo scopo di evidenziare tali aspetti informatici nel contesto globale dell’accordo.4
2. Contratto di mandato e procura
La relazione contrattuale che lega l’avvocato al cliente si fonda, in linea di principio, sulle regole del mandato5. La legge non prevede, al proposito, il rispetto di alcuna forma particolare (art. 11 CO), di modo che il contratto può anche essere perfezionato oralmente. Il cliente crede, spesso, che l’oggetto del contratto sia definito nell’ambito della procura che egli ha sottoscritto e ha consegnato all’avvo- cato. Xxxxxxxx, però, che le procure sono, piuttosto, de- stinate ai terzi (ai tribunali, ai contraenti o alle contropar- ti). La descrizione dell’oggetto della pratica figurante nel testo della procura permette, in ogni modo, di circoscrive- re il quadro generale del mandato.
I formulari di procura proposti da alcuni Ordini canto- nali integrano spesso delle disposizioni che hanno lo scopo di chiarire le relazioni interne fra l’avvocato e il
Traduzione libera dell’articolo «Mandatsvereinbarungen und IT – was ist zu regeln?».
* Per i suggerimenti e i preziosi commenti, ringrazio in modo
particolare XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, CHRI- XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX- XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXX.
1 XXXXXXXX XXXXXX, «Clic informatique»: Was bringt IT in der Anwaltskanzlei? Anwaltsrevue 11–12/2012, pagg. 516–520 e 1/2013, pagg. 27–33.
2 L’Ordine degli avvocati del Canton Lucerna ha pubblicato sul suo sito web un modello di contratto (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/
Auftrag.doc). Quello del Canton Zurigo può essere richiesto al suo segretariato.
3 Il modello di contratto proposto si riferisce ad una remunerazione dell’avvocato calcolata secondo il tempo dedicato alla pratica (sulla base di un tasso orario). L’eventuale ammissibilità di un premio da aggiungersi all’onorario in caso di successo («pactum de palmario») è stata lungamente dibattuta in diritto svizzero. I recenti modelli di mandato promulgati dagli Ordini cantonali sia di Lucerna, sia di Zu- rigo prevedono non soltanto un compenso calcolato sulla base del dispendio orario impiegato, ma anche un premio da aggiungersi
all’onorario nel caso di successo. A parer mio le riflessioni sul pre- mio in caso di successo sono applicabili, per analogia, al caso (cer- tamente piuttosto raro) in cui le ripetibili attribuite dal tribunale sono di entità più elevata dell’onorario che scaturirebbe applicando l’accordo intercorso al proposito fra il cliente e l’avvocato. A prima vista il modello secondo il quale l’avvocato può sempre, in tali casi, pretendere il pagamento dell’ammontare più elevato apparirebbe come inappropriato. Ciononostante il «pactum de palmario» può anche comportare una diminuzione del tasso orario di base pattuito fra il cliente l’avvocato. Quanto alle relazioni fra il tasso orario di
base e il premio in caso di successo, vedasi anche xxxx://xxx.xxxx. ch/de/02_rechtsprechung/05_standesregeln.htm?eintrag_id=722.
4 Il testo del modello può anch’esso essere scaricato in formato MS-Word, cliccando su xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx. Le eventuali differenze fra la versione scaricata e la versione qui presentata sono riservate.
5 Il modello di contratto pubblicato qui di seguito si riferisce, anch’esso, al contratto di mandato. Le disposizioni di legge del contratto d’appalto possono, ciononostante, essere applicabili a talune attività dell’avvocato (quali la redazione di condizioni generali sulla base di istruzioni impartite dal cliente). Vedasi,
a tal proposito: XXXXXXXX XXXXXX/XXXXXXX XXXXXXXX, Droit de la profession d’avocat, 0000, Xxxxx, X. 0000 ss.
cliente (nell’ambito del formulario dell’associazione degli avvocati bernesi, ad esempio, l’obbligo, per il cliente, di versare degli anticipi). L’oggetto del contratto non è, ciò nonostante, regolato che succintamente. Le norme della legge che si riferiscono alla procura (CO, LLCA, LPD) non possono coprire che parzialmente il quadro generale del mandato. Appare, pertanto, giudizioso riportare nell’am- bito di un contratto le obbligazioni e i diritti essenziali, così pure come le modalità di comunicazione e di collaborazio- ne che dovranno caratterizzare i rapporti fra l’avvocato e il cliente, non fosse altro che per motivi di trasparenza fra le due parti contrattuali.
3. Necessità di adattare il modello al caso particolare
Il testo proposto si basa su quello del contratto di mandato utilizzato all’interno dello studio legale ove sono attivo. Si riferisce, pertanto, a dei processi lavorativi che mi sono propri (in particolare per quel che concerne la tenuta e l’archiviazione delle pratiche in formato elettronico). Qua- lora un avvocato decidesse di utilizzarlo per i propri biso- gni, dovrà essere modificato, al fine di renderlo compatibi- le, tenuto conto delle circostanze di specie.
Nell’ambito della sua redazione mi sono sforzato di contribuire alla sua trasparenza, cercando di mantenere un buon equilibrio contrattuale: è, infatti, a proposito, che il contratto non contenga, ad esempio, alcuna limitazione o l’esclusione di responsabilità6. Il testo non pretende né di essere esaustivo, né di risolvere tutti i punti che possano, oppure debbano, essere regolati nell’ambito di un contrat- to di mandato d’avvocato. Esso potrebbe, addirittura, es- sere troppo dettagliato.
Tenuto conto della diversità dei mandati che l’avvoca- to può espletare nell’ambito della sua professione (patro- cinio d’ufficio, perizie, gestione di immobili, consigli di amministrazione, …), non è assolutamente possibile dare corpo a un testo che possa rispondere a tutte le necessità.
Il modello è, soprattutto, stato concepito per dei mandati relativi a procedure giudiziarie o di consulenza. Inoltre, esso si riferisce a un avvocato che esercita la propria pro- fessione all’interno di uno studio ove sono attivi degli altri avvocati, con i quali esiste un sistema di ripartizione delle spese generali. Qualora lo studio legale fosse una persona giuridica, ad esempio una società anonima di avvocati, il testo dovrà essere adattato di conseguenza.
4. Relazioni internazionali
Il modello proposto contiene una convenzione di diritto applicabile al contratto e una clausola di proroga del foro. Quando si agisce nell’ambito di relazioni internazionali, non è escluso che possano sorgere dei conflitti fra il diritto svizzero e le norme imperative dello Stato di riferimento (ad esempio in materia di diritto dei consumatori7, della protezione dei dati, ...). Tali conflitti non possono essere ri- xxxxx nell’ambito di un modello di contratto «standard», per il motivo che è impossibile prevedere il luogo o il mo- mento in cui entrerà in vigore il contratto. Le questioni re- lative alla validità della scelta del diritto applicabile o della giurisdizione devono, pertanto, sempre essere affrontate nell’ambito del caso concreto.
b Le limitazioni o l’esclusione della responsabilità figuranti nei
contratti di mandato pongono dei problemi alla luce dell’art. 12 lett. a LLCA. Vedasi, a tal proposito, la decisione sfumata
dell’Autorità di sorveglianza degli avvocati del Canton Zurigo del 5 luglio 2007, in ZR 106/2007, pagg. 309–312.
c Secondo l’opinione sostenuta qui, i mandati espletati dall’avvoca- to non ricadono in diritto svizzero, nella nozione di «contratti conclusi con consumatori» com’essa è definita all’art. 32 cpv. 2
CPC, poiché non concernono prestazioni «di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore». Vedasi, a tal proposito, la sentenza emanata il 24 agosto 2009 dalla Corte suprema del Xxxxxx Xxxxx, in APH 09 30, c 3 e quella emanata il 13 febbraio 2007 dal Tribunale cantonale di San Gallo, BZ. 2007.68, c. III.
II. Modello
Contratto di mandato
fra
[società o nome, cognome e indirizzo del cliente], qui di seguito «cliente»
e
[nome e cognome dell’avvocato, nome dello studio legale e xxxxxxxxx], qui di seguito «avvocato»
oggetto della pratica
1. Principi
1.1 Basi legali
Il presente contratto è retto dalle norme del contratto di mandato, ai sensi degli articoli 394 e seguenti del codice delle obbligazioni (CO). L’avvocato agisce in conformità con le disposizioni che regolamentano la sua professione. A tale titolo egli è sottoposto all’autorità cantonale di sorveglianza [identificazione dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato], indirizzo.
1.2 Basi contrattuali
Il cliente e l’avvocato ricevono un originale ciascuno del presente contratto.
Le evidenziazioni nel testo non hanno altro scopo che quello di facilitare la lettura del presente contratto.
2. Limiti del mandato
[Breve descrizione del mandato: il suo oggetto, i suoi obiettivi e le sue eventuali limitazioni (ad esempio qualora è fatto capo a un avvocato corri- spondente).]
Salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente contratto sono applicabili anche nel caso di un’estensione del mandato iniziale o nel caso di mandati supplementari.
L’avvocato si impegna a dare corso al mandato con la cura e la diligenza necessari e nel solo interesse del cliente. Il risultato perseguito con il man- dato non è, in ogni modo, garantito; non lo è, in particolare, l’esito favorevole di alcuna procedura giudiziaria.
Salvo convenzione contraria, il cliente autorizza l’avvocato a incassare tutte le somme connesse con la lite e tutte le indennità per ripetibili attri- buite dai tribunali in corso di causa.
3. Rappresentanza del cliente nei confronti delle autorità, delle controparti, ecc.
Qualora l’avvocato rappresenta il cliente nei confronti di terzi, giustificherà il suo diritto di rappresentanza per il tramite di una procura scritta. A tale titolo l’avvocato utilizza [il modello di procura emanato dall’Ordine cantonale / il testo di procura annesso al presente contratto].
L’avvocato si impegna a far uso di detta procura soltanto qualora ciò sia necessario, compreso il caso di una procura generale. Eccettuato il caso d’urgenza (in particolare qualora il cliente non sia in grado di convenientemente reagire entro i termini e corra il rischio di preclusione) l’avvocato s’impegna a non dare corso ad alcuna attività prima di essersi consultato con il cliente.
4. Fine del mandato
L’espletamento del mandato presuppone la reciproca fiducia tra le parti. Il cliente può, in ogni momento, revocare il mandato e ogni procura connessa. L’avvocato può, a sua volta, anch’egli rinunciare al mandato (cfr. l’art. 9.1 per quel che concerne la remunerazione dei servizi prestati fino al mo- mento della revoca). Egli eviterà, nella misura del possibile, di rinunciare al mandato intempestivamente (art. 404 cpv. 2 CO). Non vi è disdetta in- tempestiva, qualora il cliente non dia seguito alle richieste di pagamento di anticipi fatte dall’avvocato, quando quest’ultimo rinuncia al mandato per tale motivo (cfr. l’art. 9.2 in relazione con l’art. 9.3).
5. Dovere reciproco d’informazione
5.1 Da parte dell’avvocato
Il cliente ha il diritto, in ogni momento, di indirizzare all’avvocato delle richieste di informazioni relative all’espletamento del mandato. L’avvocato discute preventivamente con il cliente in merito alla corrispondenza importante e quanto alle memorie che egli intende inoltrare ai tribunali. Egli orienta spontaneamente il cliente in merito ai risultati conseguiti con le negoziazioni che ha intrapreso con le controparti e lo informa in merito alla corrispondenza ricevuta e inoltrata, indirizzandogliene una copia per posta elettronica (cfr., a questo proposito, l’art. 6.2), telefax o posta ordinaria.
L’avvocato orienta il cliente in merito agli aspetti giuridici più importanti del mandato. Al termine del mandato, l’avvocato non deve, ciò nonostante, fornire al cliente alcuna informazione relativa all’evoluzione del diritto (nuove leggi, cambiamenti della giurisprudenza o della pratica amministrativa …) Nell’ambito di un corretto scambio di informazioni il cliente, se ne necessita, deve spontaneamente chiedere all’avvocato di fornirgli delle spiega-
xxxxx, rispettivamente comunicargli la sua eventuale insoddisfazione quanto all’esecuzione del mandato.
Qualora il cliente non impartisca istruzioni contrarie specifiche o che dall’insieme delle circostanze si possa escludere che egli abbia espressamen- te proibito che ciò possa essere fatto, l’avvocato può scambiare delle informazioni relative al mandato con i propri collaboratori, con degli altri consulenti del cliente e con gli eventuali terzi abilitati a fornire dei servizi nell’ambito del mandato (art. 8).
5.2 Da parte del cliente
Al fine di mettere l’avvocato in condizione di dare corso al mandato con la più assoluta conoscenza di causa, il cliente ha l’obbligo di fornirgli delle informazioni complete e veritiere, ivi compreso quando la situazione fattuale si è evoluta. L’avvocato è, d’altro canto, tributario del fatto che il cliente gli fornisca, per tempo, l’insieme dei documenti necessari all’espletamento del mandato. L’avvocato parte dal principio che le informazioni fornitegli dal cliente siano corrette.
Qualora, nell’ambito di precedenti incarichi, il cliente già avesse fornito ad altre persone attive presso lo studio, informazioni che potrebbero rive- larsi utili in relazione al mandato, dovrà avvisarne l’avvocato.
6. Comunicazioni in formato elettronico
6.1 Rischi
La trasmissione di informazioni in formato elettronico (corrispondenza elettronica, telefax, applicazioni Internet) può comportare dei rischi, in parti- colare che terzi non autorizzati possano avere accesso ai dati e alle informazioni così trasmessi e farne un utilizzo abusivo, oppure che il trasferimen- to delle informazioni risulti difettoso. La trasmissione crittografata dei dati e delle informazioni permette di ridurre l’ampiezza di tali rischi. La critto- grafia dei documenti oppure l’utilizzazione di apposite piattaforme per l’invio securizzato della posta elettronica permettono di perseguire tale scopo.
6.2 Comunicazioni nell’ambito del presente mandato
Qualora la trasmissione delle informazioni concernenti il presente mandato debba avvenire in forma crittografata, sarà utilizzata la procedura di crittografia seguente:
[La parola chiave iniziale è la seguente: ]
Il cliente si impegna ad adottare le più opportune misure affinché la parola chiave iniziale e i dati d’accesso al sistema di crittografia utilizzato siano salvaguardati.
Qualora il cliente e l’avvocato non avessero previsto l’utilizzazione di un sistema di crittografia il cliente autorizza esplicitamente l’avvocato ad utilizzare un sistema di trasferimento dei dati in formato elettronico non crittografato, conscio dei rischi connessi con tale modo di comunicare.
Le relative istruzioni potranno essere modificate in ogni momento da parte del cliente. Al fine di evitare ogni possibile malinteso, il loro cambia- mento dovrà essere comunicato all’avvocato per scritto.
6.3 Fatturazione delle spese supplementari
Gli eventuali costi occasionati della trasmissione crittografata dei dati (in particolare i costi di terzi, connessi con l’utilizzazione di piattaforme per l’invio securizzato della posta elettronica) potranno essere oggetto di richieste di pagamento supplementari, in aggiunta agli eventuali costi for- fettari concordati fra l’avvocato e il cliente all’art. 9.4.
Qualora la crittografia dei dati comportasse un tempo di lavoro supplementare a carico dell’avvocato, il compenso orario pattuito nell’ambito dell’art. 9.1 sarà applicabile.
7. Organizzazione della pratica
L’avvocato decide liberamente il modo in cui costituirà e gestirà il proprio incartamento. Egli ha, in tal modo, il diritto di allestire, oltre ad un incar- tamento cartaceo, anche un incartamento in formato elettronico. Quest’ultimo conterrà, in particolare, tutti i recapiti, la lista delle prestazioni fornite, gli indirizzi di posta elettronica di tutte le parti connesse con il mandato e le copie, in formato elettronico, di tutti gli atti entrati e usciti dallo studio. Tali incartamenti in formato elettronico sono accessibili a tutti i collaboratori dello studio.
Gli originali degli atti (le decisioni giudiziarie, i contratti, la posta indirizzata all’avvocato) sono, in linea di principio, trasmessi al cliente. L’avvoca- to invia al cliente una copia in formato elettronico della corrispondenza (cfr., a questo proposito, l’art. 6.1). Il cliente ha il diritto di domandare all’avvocato che tali copie gli siano trasmesse in formato cartaceo. Il cliente è il solo responsabile della conservazione dei documenti originali che gli sono stati trasmessi dall’avvocato. Immediatamente dopo l’avvenuta ricezione di questi documenti il cliente non può più esigere dall’avvocato la tenuta o l’archiviazione dei relativi atti.
Al fine di rispettare i propri obblighi legali di tenuta della contabilità e di conservazione degli atti (in particolare per quel che concerne i diritti dell’amministrazione fiscale) l’avvocato conserva alcuni documenti (ad esempio le note d’onorario) durante il termine usuale di dieci anni a decor- rere dalla fine del mandato. Allo scopo di essere in grado di rispondere ad eventuali richieste ricevute più tardi, l’avvocato ha il diritto di conserva- re tutto l’incartamento, o parte di esso, per un periodo di tempo più lungo. Qualora l’avvocato cessasse la propria attività, potrà affidare le sue pra- tiche (in formato elettronico o cartaceo) agli associati dello studio o all’Ordine degli avvocati del quale fa parte.
L’avvocato ha il diritto di fare capo a terzi («outsourcing») per quel che concerne l’utilizzazione e la manutenzione tecnica del sistema informa- tico in uso presso lo studio. Con la firma del presente contratto il cliente dichiara il proprio accordo a che ciò avvenga. L’avvocato garantisce che tutte le obbligazioni di carattere professionale assunte nei confronti del cliente e la protezione dei dati personali di quest’ultimo, saranno ri- spettati in permanenza. Qualora terzi, coinvolti professionalmente nella gestione dei dati dello studio, abbiano, in tal modo, accesso a detti dati, dovranno, preventivamente, impegnarsi nei confronti dell’avvocato a mantenere in relazione ad essi il più stretto riserbo, a tempo indeterminato.
8. Partecipazione degli altri collaboratori dello studio
L’avvocato esercita la propria professione insieme con altri legali all’interno di un’infrastruttura e sotto una ragione sociale comuni. Ciò nonostante ogni avvocato dello studio è il solo responsabile dell’espletamento del mandato che gli è stato affidato dal cliente. Eccettuato il caso in cui essi stes- si abbiano causato un danno al cliente, agli altri avvocati attivi presso lo studio non potrà essere imputata alcuna responsabilità per tale solo fatto. Nell’ambito dell’espletamento del mandato l’avvocato può fare capo ai collaboratori dello studio (in particolare gli associati, i collaboratori giuri-
dici e la segreteria). Ciò nonostante gli incombe la responsabilità per gli atti compiuti da questi ultimi. Salvo convenzione contraria e in relazione a casi specifici, la nota d’onorario sarà comunque emessa dall’avvocato e non da tali collaboratori.
Previo un accordo specifico del cliente l’avvocato ha, inoltre, il diritto di fare capo a specialisti esterni allo studio (prendendo, in particolare, con- tatto con corrispondenti svizzeri o stranieri e altri esperti). Salvo convenzione contraria espressa tali mandati sono considerati come conferiti in nome e per conto del cliente.
In caso di assenza l’avvocato ha il diritto di farsi rappresentare da tali collaboratori o dagli associati dello studio (ivi compresi i collaboratori di que- sti ultimi). Queste persone sono legittimate a firmare in nome per conto del cliente i documenti eventualmente necessari all’espletamento del mandato (in particolare le memorie scritte da inoltrare alle autorità entro un certo termine). Il loro potere di rappresentanza non potrà, in ogni modo, eccedere quello dell’avvocato.
9. Onorari e spese
9.1 Convenzione d’onorari
L’onorario dell’avvocato è calcolato tenendo conto del tempo effettivo consacrato alla pratica. Le parti convengono un onorario orario di CHF , oltre IVA.
Qualora il mandato si estende sull’arco di più anni l’avvocato ha il diritto di adeguare l’onorario orario inizialmente convenuto con il cliente. Il nuovo onorario orario sarà determinato di comune accordo con il cliente.
I lavori di segretariato non saranno, in linea di principio, fatturati. Costituiscono eccezione i lavori di carattere amministrativo particolarmente im- portanti o complessi, effettuati nell’ambito di casi specifici, in relazione ai quali una fatturazione separata dovrà essere stata preventivamente con- venuta con il cliente.
Nel caso di revoca del mandato l’avvocato ha il diritto di fatturare al cliente le prestazioni fornite fino alla relativa data. Tutti gli atti connessi con la fine del mandato (ad esempio informare i tribunali e le controparti dell’avvenuta disdetta del mandato, la costituzione di una pratica da trasmette- re al nuovo patrocinatore del cliente) saranno fatturati come previsto all’art. 9.1.
9.2 Anticipi
L’avvocato ha il diritto, in ogni momento, di chiedere al cliente il versamento di anticipi (per le prestazioni future o per quelle già offerte parzial- mente). Tali anticipi non frutteranno interessi di sorta.
L’avvocato ha il diritto di redigere dei conteggi dettagliati delle prestazioni offerte e i pagamenti effettuati (anticipi e eventuali pagamenti fatti a terzi, giusta l’art. 9.7) periodicamente, oppure alla fine del mandato. Il cliente ha il diritto, in ogni momento, di chiedere all’avvocato di emettere una notula di spese esborsi e onorari intermedia.
9.3 Fatturazione
Il tempo di lavoro è oggetto di una fatturazione dettagliata, per unità di tempo di 0.1 ore. Il cliente ha il diritto, in ogni momento, di richiedere all’av- vocato l’allestimento di specifiche comprendenti le prestazioni già fornite.
L’avvocato ha il diritto di fatturare le prestazioni fornite su base mensile e di emettere delle notule di spese, esborsi e onorari intermedie.
Le notule (intermedie/finali) sono, salvo convenzione contraria esplicita, esigibili e pagabili entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione. Quanto alle richieste di anticipo, esse devono essere pagate entro dieci giorni. Al fine di facilitare l’individuazione del pagamento il cliente utiliz- zerà il numero di riferimento menzionato sulla polizza di versamento.
Agli onorari e alle spese dovrà essere aggiunta, se dovuta, l’imposta sul maggior valore, al tasso legale in vigore.
9.4 Spese
All’onorario orario si aggiunge il rimborso delle spese generate dall’espletamento del mandato. Il rimborso di dette spese avviene, di regola, in modo forfettario, al tasso di indic. % dell’ammontare dell’onorario. Tale percentuale comprende i costi delle telecomunicazioni, le fotocopie e l’affrancatura.
Qualora delle norme di carattere imperativo si opponessero ad un conteggio forfettario delle spese (in particolare se il cliente è al beneficio dell’assistenza giudiziaria) saranno fatturati i costi effettivi. Riservate le norme di diritto imperativo contrarie, le spese saranno fatturate come qui di seguito indicato:
Il tempo dedicato alle trasferte – a condizione che esso non sia stato utilizzato a scopi diversi – sarà fatturato come se dedicato all’espletamento del mandato. Le spese connesse con le trasferte saranno fatturate come qui di seguito indicato:
Le tasse e le spese di giustizia, gli esborsi e gli altri costi che si riferiscono a prestazioni offerte in favore del cliente, non dovranno essere antici- pati dall’avvocato, anche qualora le relative richieste di pagamento fossero emesse a suo carico. Qualora l’avvocato ne anticipasse il pagamento, avrà il diritto di reclamarne il rimborso integrale al cliente.
9.5 Ripetibili
Il pagamento delle ripetibili, qualora riconosciute dal giudice, è regolato dalla legge. Ciò nonostante, nei confronti del cliente, sarà solo applicabile il presente contratto (art. 9.1). Qualora le ripetibili attribuite fossero di entità inferiore agli onorari stabiliti applicando il presente contratto (in special modo nel caso in cui l’avvocato ha profuso un impegno orario importante a fronte di un valore di causa limitato) l’avvocato ha il diritto di esigere dal cliente il pagamento della differenza, riservate le disposizioni di carattere imperativo contrarie concernenti l’assistenza giudiziaria.
Nel caso contrario, vale a dire qualora l’entità delle ripetibili attribuite fosse superiore a quanto convenuto con il cliente applicando il presente contratto, l’avvocato potrà mettere a carico del cliente l’importo attribuito dal giudice a tale titolo.
9.6 Assicurazione di protezione giuridica
Qualora il cliente è al beneficio di un’assicurazione di protezione giuridica, deve informare l’avvocato circa il tipo di copertura del quale egli bene- ficia. Il cliente autorizza esplicitamente l’avvocato a fornire all’assicuratore delle informazioni orali e scritte concernenti l’espletamento del mandato. L’avvocato orienta il cliente in merito alla corrispondenza a tal fine intercorsa con l’assicuratore e circa i pagamenti effettuati da quest’ul- timo.
Nella misura in cui l’assicuratore ha garantito una copertura sino a un certo ammontare, l’avvocato ha il diritto di fatturare il proprio onorario e le spese direttamente all’assicuratore. Nel caso in cui l’ammontare garantito dall’assicuratore è inferiore o superiore a quanto convenuto con il cliente applicando il presente contratto, sarà applicabile, per analogia, l’art. 9.5.
9.7 Averi dei clienti
Gli ammontare che l’avvocato riceve in nome e per conto del cliente sono depositati su di un conto averi di terzi dell’avvocato. Trattasi di un conto ordinario, dove sono accreditati gli averi di tutti i clienti dell’avvocato. Le somme che si trovano depositate su questo conto sono gestite separata- mente dagli averi privati dell’avvocato. Quest’ultimo informa il cliente in merito ai movimenti che lo riguardano.
Xxxxx accordo contrario esplicito gli averi dei clienti depositati sul conto averi di terzi dell’avvocato non producono interessi. Qualora il cliente in- tende disporre degli averi di sua spettanza, l’avvocato glieli trasferisce senza indugio. L’avvocato beneficia, in ogni modo, del diritto di compensa- re gli onorari e le spese fatturati.
10. Foro e diritto applicabile
Al presente contratto è esclusivamente applicabile il solo diritto svizzero.
Con la firma apposta in calce al presente contratto il cliente accetta il foro esclusivo costituito dal tribunale competente per il Comune ove ha sede lo studio dell’avvocato, fatta riserva del diritto imperativo contrario.
Firme
Nel caso in cui il cliente è una persona giuridica, il sottoscritto dichiara di disporre dei diritti di firma necessari al fine di validamente rappre- sentare tale persona giuridica. Egli si impegna ad informare immediatamente l’avvocato di un’eventuale modifica di tale diritto di firma.
Luogo e data: L’avvocato: Xxxxx e data: Il cliente:
[Nome e funzione degli eventuali rappresentanti autorizzati a firmare]