CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO
Rep. n.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO
L'anno , questo giorno del mese di
, nella Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx x. 0, sono comparsi i Signori:
- (da una parte) l' , nato a ( ), il , nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del Co- mune di Borgo San Xxxxxxx, in prosieguo chiamato “Comune” – C.F. 01017000488 - il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, do- miciliato presso la residenza municipale – piazza Dante, n. 2
- (dall'altra) il sig. , il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma, , in qualità di
con sede legale in , x. Xxx e codice fiscale, nonché numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze
;
PREMESSO
- che il Comune di Borgo San Xxxxxxx è proprietario dell’immobile sito in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x. 00, appartenente al patrimonio disponibile;
- che con determinazione n. del _ è stato avviato il procedi- mento per la locazione del suddetto immobile mediante avviso pubblico ed è stato approvato lo schema del presente contratto;
- che con determinazione n. del è stato approvato il verbale di
gara del da cui risulta aggiudicatario della locazione
, che ha presentato la migliore offerta economica per un canone di locazione annuo di Euro ;
- che sono state effettuate le verifiche di legge in ordine al possesso dei re- quisiti relativi alla capacità di contrarre;
tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art 1.OGGETTO
0.Xx Locatore, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione al Condutto- re, che accetta, porzione di unità immobiliare di mq 80, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo San Xxxxxxx, al foglio 82, particella 321, subalterno 2 e porzione del subalterno 3, sito in Xxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 00, piano terra.
2.L’immobile è composto da 2 vani oltre servizi, per una superficie complessiva di mq. 80, come da planimetria allegata al presente avviso sotto la lettera “A”.
0.Xx sensi del vigente Regolamento Urbanistico l’immobile ha destinazione d’uso “Direzionale” (v. art.9) ovvero uffici privati, uffici pubblici, studi professionali, sedi di istituti di diritto pubblico e privato e ricade in zona B2 “tessuti residenzia- li compatti” (v. art. 68).
L’accesso del Conduttore all’immobile oggetto di locazione avverrà esclusiva- mente attraverso ingresso riservato su xxxxxx xxxxx xx xxxxxx 00.
Art 2.DURATA
0.Xx locazione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza da .
0.Xx contratto s’intenderà rinnovato per un periodo di ulteriori 6 (sei) anni solo su espressa volontà del conduttore a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi 30 giorni prima dalla scadenza del contratto.
Art 3.CANONE
0.Xx canone di locazione viene fissato, con decorrenza , in complessivi €
( /00) annui; detto canone sarà corrisposto in rate trimestrali, anticipate, di € ( /00) ciascuna, a parte la prima che sarà calcolata in quota parte periodo. A partire dal 1 gennaio 2021, e così per gli anni successivi, il canone predetto sarà aggiornato annual- mente nella misura del 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge 392/78.
ARTICOLO 4 – IMMISSIONE IN POSSESSO E STATO DI FATTO
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Conduttore viene immesso nel possesso materiale dei locali. Dichiara altresì di accettarli, senza riserva alcuna, nello stato di fatto in cui si trovano, funzionali alle finalità d’uso meglio definite nel punto successivo.
Art. 5 DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
Il Conduttore dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione d’uso “Direzionale”, e il locatore dichiara che il locale è idoneo a tale scopo e che non vi siano prescrizioni legali o regolamentari che inibiscono l’esercizio di tale attività.
Art.6 MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
0.Xx Locatore sarà responsabile per la manutenzione straordinaria dell’immobile. 0.Xx Conduttore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle
strutture installate e della parte locata, oggetto del presente contratto. Il Condutto- re si impegna ad installare a proprie spese contatori propri per le utenze. Il Conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Attestazione della Prestazione Energetica (APE) dell’immobile in oggetto.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ PER DANNI
1. Il Conduttore sarà responsabile per ogni danno possa derivare ai propri dipendenti ed a terzi, persone e cose, in occasione dell’accesso e dell’uso dei locali ricevuti in locazione. A tale scopo, il Conduttore dichiara di avere stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, persone e cose, n. rilasciata da Compagnia di Assicurazione
in data . La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida per tutto il periodo di durata della locazione. È esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale, che è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali danni anzidetti.
2. Per la copertura della responsabilità per danni causati all’immobile il Condut- tore dichiara di avere stipulato polizza assicurativa, n. _ rilasciata da Compagnia di Assicurazione in data _ . La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida per tutto il periodo di durata della locazione.
3. Il Conduttore resta altresì responsabile in via esclusiva per gli eventuali danni a terzi ed al patrimonio comunale eventualmente derivanti da usi dei locali non consentiti dal presente contratto.
Art. 8. CESSIONE, SUBLOCAZIONE IMMOBILE
Il Locatore consente sin d’ora al Conduttore la facoltà di cedere il presente contratto per i casi di fusione, cessione d’azienda scissione, o di sublocare
l’immobile o porzione di esso, a società controllate o collegate. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati al Locatore con lettera racco- mandata a/r, o altra modalità equivalente, da far pervenire 30 giorni prima.
ART. 9 – CAUZIONE
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di eventuali danni a carico dell’immobile, è istituito deposito cauzionale infruttifero pari al 10% del canone dovuto per l’intera durata della locazione, per l’importo di Euro
( /00).
2. La garanzia, pari ad Euro , è prestata a mezzo di
.
3. La garanzia prestata mediante versamento in contanti non è imputabile in conto canoni e sarà restituita al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile e dell’osservanza degli obblighi contrattuali.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Costituiscono cause di risoluzione del presente contratto la reiterata violazione, da parte del conduttore, degli obblighi di legge e di contratto.
2. Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi, da contestarsi previa diffida ad ottemperare, entro un termine non superiore a giorni 20 (venti):
a) destinazione dell’immobile ad un uso diverso da quello consentito;
b) apertura di una procedura fallimentare o di un concordato preventivo o di altra procedura concorsuale a carico del conduttore o messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del conduttore;
c) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara o dei documenti sostitutivi degli originali;
d) xxxxxxx in capo al conduttore dei requisiti di legge necessari per la stipulazione
del contratto;
e) interruzione non motivata delle attività insediate nell’immobile;
f) cessione del contratto senza la previa comunicazione al Locatore;
g) cessione in sublocazione senza la previa comunicazione al Locatore;
h) il mancato pagamento, nei termini previsti, di n. 6 mensilità del canone di locazione.
ART. 11 – FACOLTA’ DI RECESSO
1. Le parti concordano la possibilità per il Conduttore di recedere, anticipatamen- te dal presente contratto, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della legge 392/1978. ART. 12 – RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Il Conduttore si impegna a restituire l’immobile alla scadenza del termine previsto, con l’applicazione dell’art. 1591 del codice civile in caso di ritardata restituzione.
Art 13. MIGLIORIE / RESTITUZIONE
Qualora il Conduttore voglia apportare migliorie, le stesse dovranno essere prima autorizzate dal Locatore; se autorizzate il Locatore non dovrà corrispondere nulla per tali migliorie. La restituzione dell’immobile avverrà nello stato di fatto considerando la normale usura, senza nessuna rimessa in pristino dei locali, rispetto alle migliorie di cui sopra.
Art 14. SPESE CONTRATTUALI
1.Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, saranno sostenute in parti uguali dal Locatore e dal Conduttore.
0.Xx presente atto sconta l’imposta ordinaria di bollo sin dall’origine ed è soggetto a registrazione in termine fisso e a tassa variabile, ai sensi dell’art. 1, comma 346,
L. 30.12.2004 n. 311 e dell’art. 5 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Il Locatore provvederà agli adempimenti previsti per legge.
15. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine alle questioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, adempimento o risoluzione del presente contratto saranno demandate al giudizio del Foro di Firenze.
16. NORME DI RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile che disciplina la locazione.
Allegati: A) Planimetria locali.
Firma del Conduttore Firma della Locatore
A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente contratto, dichiarano che il contratto è stato condiviso clausola per clausola e comunque lo approvano ( art. 2 Durata, art. 6 Manutenzione, art. 7 Responsabilità per danni, art.8 Cessione, art. 10 Risoluzio- ne, art 13 Migliorie/Restituzione).
Firma della Conduttrice Firma della Locatrice