SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SCRITTURA PRIVATA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO SCRITTURA PRIVATA
inerente la Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento finale dei fanghi biologici di depurazione e dei rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nei Comuni aderenti al Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito Con.Ge.S.I.)
Tra i sottoscritti:
- , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di CON.GE.S.I., Codice Fiscale e P. IVA 03484480797, che rappresenta nella sua qualità di , di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Committente»;
- da una parte –
e
- , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di , con sede in , in via
n. , Codice Fiscale e P. I.V.A.
, che rappresenta nella qualità di di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Contraente»;
- dall’altra parte –
PREMESSO CHE
1. in data veniva indetta una procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento finale dei fanghi biologici di depurazione e dei rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I.;
2. a seguito dell’espletamento della procedura di gara, il Lotto del servizio in oggetto veniva definitivamente aggiudicato alla Contraente in data , prot. n.
, per un importo contrattuale annuale a misura di €
(Euro / ), I.V.A. esclusa;
3. la Contraente ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 (cfr. Allegato );
4. la Contrante ha costituito una polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto (cfr. Allegato
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), in virtù di quanto disposto dall’art. 32 del capitolato speciale di appalto;
5. che la Contraente ha ricevuto idonea ed adeguata informazione dalla Committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di valutari i rischi presenti con il DUVRI n. rev. (Cfr. Allegato );
6. sono state effettuate le verifiche di legge propedeutiche e necessarie per la sottoscrizione del presente Contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
detti comparenti, nelle loro suddette qualità, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, ritenendola parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento finale dei fanghi biologici di depurazione e dei rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I. di seguito elencati: Crotone, Isola Capo Xxxxxxx, Strongoli, Verzino, San Mauro Marchesato, Santa Severina, San Xxxxxx dell’Alto e Rocca di Neto.
2. Si intendono in ogni caso incluse nell’appalto tutte quelle attività necessarie al fine di eseguire il servizio a regola d’arte così come meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto.
Art. 2 – DURATA, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è per n. 1 (uno) anno. Qualora alla scadenza del termine contrattuale non sia stato consumato l'intero importo di contratto, la Committente ha la facoltà di disporre la prosecuzione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, sino a concorrenza dell'importo dello stesso e, comunque, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
2. L’intenzione della Committente di esercitare la prosecuzione del contratto, di cui al precedente comma, verrà comunicata al Contraente a mezzo fax o pec con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
3. Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito. Pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale, di cui al precedente comma 1, non sia stato consumato l'intero importo di contratto, la Contraente non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
4. L’importo contrattuale “a misura” ammonta ad € 990.422,00 (Euro nove cento novanta quattrocento ventidue/00), comprensivo di € 1.203,00 (mille duecento tre/00) di oneri per la sicurezza c.d. interferenziali, I.V.A. esclusa.
5. In fase di contabilizzazione delle prestazioni eseguite verranno applicati i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso percentuale
offerto dalla Contraente in sede di gara del % ( per cento).
Art. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONTRAENTE
1. La Contraente ha eletto domicilio presso la sede legale in , in via
Art. 4 – DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E RIFERIMENTI
1. Il Direttore di esecuzione del presente contratto è il quale potrà delegare tale compito ad altro dipendente della Committente purché munito di idonea competenza.
2. Ogni comunicazione relativa al presente appalto dovrà avere forma scritta ed essere inviata al referente sopra indicato e/o a persona delegata, anche a mezzo fax, purché con ricevuta di conferma.
3. La Contraente ha comunicato il proprio referente e recapito telefonico.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto.
Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE
1. La Contraente è obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, secondo a quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto.
2. Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono alla Contraente, in quanto tale, tutti gli obblighi e relativi oneri di spesa, necessari ad eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte nel capitolato speciale di appalto e richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali.
Art. 7 – MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. A fronte delle prestazioni oggetto del contratto, Con.Ge.S.I.. corrisponderà alla Contraente i prezzi di cui all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dalla stessa in sede di gara pari al % ( per cento), I.V.A. esclusa, così come stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il servizio sarà computato “a misura”, sulla base dei tagliandi peso rilasciati dall’impianto ricettore, corredati dei relativi FIR, e consegnati entro il 10 di ogni mese dalla Contraente al Responsabile di esecuzione del Servizio in virtù di quanto previsto dall’art. 14 del capitolato speciale di appalto.
3. La contabilità del servizio avverrà sulla base dei quantitativi di rifiuto smaltito
applicando i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara. Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti percentualmente in proporzione all’ammontare di ogni singolo SAL, che verrà redatto mensilmente.
4. Entro il 10 di ogni mese la Contraente inoltrerà al Responsabile di esecuzione del Servizio della Committente il resoconto dei conferimenti dei rifiuti effettuati nel mese precedente, dal quale si evince le quantità di materiali smaltiti divisi per singolo impianto di depurazione e per impianto di conferimento finale, corredato dei formulari di trasporto vidimati e dei relativi cedolini di pesata indicanti oltre i dati di pesata (lordo, tara, netto) data, numero di formulario, quantità di fango accertata dall’impianto di conferimento e dalla regolarità contributiva accertata dalla Committente. In assenza del tagliando della pesa allegato al formulario di trasporto la prestazione relativa non potrà essere contabilizzata.
5. La Committente verificata la regolarità del servizio, rilascerà, entro quindici giorni dal ricevimento del resoconto, uno stato avanzamento in base al quale la Contraente emetterà la relativa fattura che sarà liquidata a 60 (sessanta) gg. d.r.f. (data ricevimento fattura).
6. Per ogni mese di svolgimento del servizio, sarà onere della Contraente emettere un prospetto di riepilogo con sopra riportati:
a. impianto di depurazione;
b. codice CER;
c. quantitativi;
d. n. del FIR;
e. comune;
f. zona di competenza.
7. Al pagamento si provvederà a 60 (sessanta) gg d.r.f. (data ricevimento fattura) previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, previa verifica positiva delle prestazioni effettuate.
8. La Committente, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla contraente cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
9. In caso di contestazioni, la Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo.
10. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata mediante lettera raccomandata A/R, alla stazione appaltante.
11. Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data dell'ordinazione e del numero dell'Ordine di Servizio, del CIG, del n° del SAL e delle modalità di pagamento, dovranno essere intestate a: Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx - 00000 Xxxxxxx.
Art. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
2. In applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 la Contraente deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il seguente Codice CIG .
3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ei subcontraenti deve essere previsto a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Committente, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere l’accordo quadro e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
Art. 9 - SOSPENSIONE
1. In nessun caso il servizio oggetto del presente contratto potrà essere sospeso dalla Contraente, in virtù di quanto disposto all’art. 34 del capitolato speciale di appalto.
Art. 10 – PENALI
1. La Contraente, qualora non si attenga agli obblighi di cui al Capitolato Speciale di Appalto Tecnico, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle penali di cui all’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 11 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. La Contraente ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante polizza n. rilasciata da
(cfr. Allegato ), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.
2. La Contrante ha costituito una polizza per danni ambientali, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) mediante polizza n.
rilasciata da (cfr. Allegato ), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.
3. La Contrante ha costituito una polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto mediante polizza
n. rilasciata da (cfr. Allegato
), in virtù di quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.
Art. 12 – SUBAPPALTO
1. Si richiama integralmente l’art. 7 del capitolato speciale di appalto.
2. La contraente si è riservata di subappaltare .
Art. 13 - CESSIONE DEL CREDITO E/O DEL CONTRATTO
1. È esclusa qualunque cessione in tutto o in parte del contratto.
2. L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
1. La Contraente è tenuta a osservare integralmente quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.
2. Nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell’impiego e condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del relativo contratto. La Contraente dovrà precisare che nel redigere l’offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
3. In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Committente o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l’inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull’importo delle fatture emesse, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Committente disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. La Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’appalto, in materia di assunzione della mano d’opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico del Contraente e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell’importo contrattuale.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettuerà una trattenuta del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se il contratto di appalto è ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se lo stesso è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 15 – ANTIMAFIA
1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., la Contraente prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.
La Committente si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.
2. La Contraente si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Committente, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
a. eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
b. ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;
c. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
d. ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
3. La Contraente rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 – CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine della fornitura, con l’esclusione della competenza arbitrale, sarà di competenza esclusiva del Foro di Crotone.
Art. 17 – RISOLUZIONE E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.
2. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque la Contraente, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, il Committente provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Contraente, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero via pec.
4. La Contraente, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione della lettera di
contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato. La Committente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere in merito alla prosecuzione o risoluzione, anche parziale, del Contratto.
5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del Contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere la Contraente per tale decisione, oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente, dal capitolato o dal presente contratto, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti della Contraente o accadimenti:
▪ cumulo da parte della Contraente di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del Contratto;
▪ qualora nei confronti della Contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
▪ qualora nei confronti della Contraente sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
▪ qualora nei confronti della Contraente sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
▪ qualora nei confronti della Contraente sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
▪ quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione alla Contraente di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
▪ quando la Committente accerti che comportamenti della Contraente concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
▪ inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
▪ perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
▪ qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicatrice;
▪ ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
▪ mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
▪ affidamento, senza previa autorizzazione della Committente, in subappalto o a cottimo di tutto o parte del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
▪ mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.
6. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno della Contraente inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Art. 18 –RECESSO
Art. 19 - REVISIONE PREZZI
1. La Contraente riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi.
2. I corrispettivi sono fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto. È esclusa ogni forma di revisione dei corrispettivi in deroga all'art. 1664 c.c.
3. È escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti del “Codice della privacy” la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. La Committente garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente ai sensi del Regolamento 2016/679.
Art. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo:
➢ il capitolato speciale d’appalto (Allegato );
➢ il DUVRI (Allegato );
➢ stima produzione annuale vaglio, sabbie e fanghi (Allegato );
➢ metodologie di stoccaggio e numero di container (Allegato ).
Art. 22- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016.
Art. 23 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel Capitolato speciale d’appalto, saranno a completo carico della Contraente, ad eccezione dell'I.V.A., che sarà invece a carico della Committente.
Art. 24 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
1. Il presente contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale emanazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la selezione della Contraente, dichiari l’illegittimità dell’aggiudicazione alla Contraente medesima.
2. In tal caso, il rapporto sarà sciolto all’esito dell’avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario e la Contraente non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per le prestazioni sino ad allora rese.
Crotone, lì / /
PER IL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE
FIRMATO DIGITALMENTE - IL PRESIDENTE P.T.
PER IL CONTRAENTE –
FIRMATO DIGITALMENTE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE
(oppure) GENERALE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui ai punti: 2. Durata, importo e luogo di esecuzione del servizio – 5. Modalità di esecuzione del servizio – 6. Oneri e Obblighi della Contraente – 7. Modalità di contabilizzazione delle attività oggetto dell’appalto e di pagamento dei corrispettivi – 9. Sospensione– 10. Penali – 14. Obblighi della Contraente verso il personale dipendente – 16. Controversie – 17. Risoluzione e prosecuzione del contratto – 18. Recesso – 19. Revisione prezzi – 20. Tutela dei dati personali - 23. Spese del contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale – 24. Condizione risolutiva.
PER IL CONTRAENTE –
FIRMATO DIGITALMENTE - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE