PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
ALLEGATO 3 PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
Questo documento costituisce parte integrante del bando di abilitazione al Mercato Elettronico e di qualsiasi contratto stipulato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul Mercato Elettronico.
Art. 1. Principi e finalità
1. Il presente Patto d’integrità è un accordo fra l’Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.
3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d’integrità si estendono anche:
a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna a:
a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione;
b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;
d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all’assetto dell’Impresa;
f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Amministrazione, anche attraverso l’istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
h) denunciare all’Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
l) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
m) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;
n) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l’accettazione.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell’aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell’espresso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l’Amministrazione appaltante.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1. L’Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 “Regali, compensi e altre utilità”, 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, 7 “Obbligo di astensione”, 8 “Prevenzione della Corruzione”, 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti”, 14 “Contratti e altri atti negoziali” del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna.
2. In particolare, l’Amministrazione assume l’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. L’Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d’integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell’espletamento delle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei relativi contratti.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) a risoluzione di diritto dal contratto.
3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.