Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. DEL
Pratica n. 2447-RE del 08/09/2022
STRUTTURA PROPONENTE | Area Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico | |||
CODICE CRAM | DG 005 | Ob.Funz.: B01GEN | CIG://////// | CUP: ////// |
OGGETTO | Approvazione dello schema di accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e con il Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx (XXX) per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa). | ||||
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI | SI | X | NO | ||
ATTO CON IVA | COMMERCIALE | ISTITUZIONALE |
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.
ESTENSORE (rag. Xxxxx Xxxxxxx) | RESPONSABILE P.O. (d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx) | DIRIGENTE DI AREA (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |||||
X.xx Xxxxx Xxxxxxx | |||||||
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |||||||
CONTROLLO FISCALE | |||||||
ISTRUTTORE | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | ||||||
CONTROLLO CONTABILE | |||||||
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE | A CURA DEL A.C.B. | ||||||
ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
2022 | U | 1.03.02.11.999 | 8.000,00 | 2022 | 1369 del 15.09.200 | 308 | |
2024 | U | 1.03.02.11.999 | 2.000,00 | 2024 | 10 del 15/09/2022 | 308 | |
2024 | U | 1.03.02.11.999 | 10.000,00 | 2024 | 11 del 15/09/2022 | 2832 | |
ISTRUTTORE (Xxxxx Xxxxxxx) | P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx) | DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) | |||||
Firmato:Xxxxx Xxxxxxx |
PUBBLICAZIONE | |
PUBBLICAZIONE N° 773-RE DELL’ALBO DELL’AGENZIA | DATA, lì 20/09/2022 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 773/RE DEL 20 SETTEMBRE 2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e con il Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx (XXX) per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa).
IL DIRIGENTE DELL’AREA
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxxx Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Xxxx. Xxxxx Uniformi in data 13 Maggio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del xxxx. Xxxxx Uniformi, dimissionario;
VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico al dr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 000-000-000/2019, n.
4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al
conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di gestione, relativamente ad ”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro”, o ad “assunzione di impegni di spesa per l’affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, oltre che per l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;
VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato,
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa;
NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG n. in quanto trattasi di convenzione/ attività istituzionale;
NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non trattasi di investimento pubblico;
CONSIDERATO che:
- ARSIAL, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, di seguito CREA e il Centro Appenninico del Terminillo dell’Università degli studi di Perugia, di seguito CAT hanno stipulato in data 19/10/2018 un accordo di collaborazione (ex art.
15 L. 241/90) per la realizzazione del progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel Lazio” – FRAMONT, (Det. Arsial n. 517 del 20/09/2018), che aveva l’obiettivo di valutare le potenzialità del Lazio ed in particolare della provincia
di Rieti, di esprimere una produzione di fragole da proporre come alternativa ad altre coltivazioni presenti nel territorio;
- il progetto, conclusosi nel 2021, ha identificato alcune varietà con caratteristiche agronomiche e qualitative dei frutti virtualmente adatte allo sviluppo di una fragolicoltura locale;
- è opportuno quindi che l’attività di ricerca, sulla base dei risultati ottenuti, e soprattutto dell’interesse dimostrato dagli imprenditori agricoli, durante gli incontri divulgativi organizzati ad hoc, individui varietà di fragola da proporre agli imprenditori agricoli che operano in territori marginali o tradizionalmente non considerati vocati a tale coltura, come quelli della provincia di Rieti, e di introdurre varietà che ben si adattino alle condizioni pedoclimatiche Laziali;
- Arsial, il CREA ed il CAT con l’intento di individuare varietà di fragola da proporre agli imprenditori agricoli che operano in territori marginali o tradizionalmente non considerati vocati a tale coltura, come quelli della provincia di Rieti hanno elaborato il progetto “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa)” allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante,
--l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
-l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
-il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e la loro collaborazione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse;
-non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA e dal CAT;
CONSIDERATO quindi necessario adottare un accordo di collaborazione tra ARSIAL, CREA e CAT per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa)”;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso in merito all’approvazione dell’accordo;
ATTESO E PRESO ATTO che la spesa da sostenere pari a € 20.000,00 esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA in quanto trattasi di attività istituzionale, trova piena copertura sul CRAM DG 005 – B01GEN - cap.lo 1.03.02.11.999 del bilancio 2022-2024 gestione competenza e viene di seguito così ripartita:
- € 10.000,00 a favore del CAT con sede in via Comunali, 43 – Rieti C.F. n° 00448820548 così ripartita:
o € 8.000,00 per l’anno 2022;
o € 2.000,00 per l’anno 2024;
- € 10.000,00 a favore del CREA con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx - C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, così ripartita:
o € 10.000,00 per l’anno 2024;
CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/1990, quale responsabile unico del procedimento la d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx;
SU PROPOSTA formulata dal dirigente Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico, a seguito dell’istruttoria compiuta dalla d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx e dal funzionario amministrativo rag. Xxxxx Xxxxxxx
D E T E R M I N A
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE l’accordo di collaborazione tra ARSIAL, il CREA e il CAT per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa), così come riportato nello schema allegato alla presente determinazione come sua parte integrante.
DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 20.000,00 esente IVA non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale sul CRAM DG 005 – BO1GEN - capitolo 1.03.02.11.999 così ripartita:
⮚ a favore del CAT, con sede in via Comunali, 43 – Rieti, C.F. n° 00448820548 Legale Rappresentante: Magnifico Rettore dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore del Centro Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx da Passano, la somma di:
€ 8.000,00 per l’anno 2022;
€ 2.000,00 per l’anno 2024;
⮚ a favore del CREA, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx - C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, rappresentato dal dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, la somma di:
€ 10.000,00 per l’anno 2024.
DI NOMINARE la d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, responsabile scientifico per ARSIAL del programma, a dare attuazione a tutte le attività afferenti l’accordo di collaborazione tra ARSIAL, il CREA e il CAT secondo lo schema allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
DI STABILIRE, inoltre, che la corresponsione delle somme oggetto di rimborso in favore del CREA e del CAT sarà effettuata secondo le modalità stabilite dall’accordo di cui al presente atto.
Soggetto a pubblicazione | Tabelle | Pubblicazione documento | ||||||
Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
D.lgs n. 33/2013 | 23 | 1 | X | X |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90) Tra
ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) con sede in Roma via Lanciani, 38 P. IVA e codice fiscale: 04838391003, nella persona del Direttore Generale x.x. xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a (omissis) il (omissis) - C.F. (omissis) domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia. Indirizzo pec: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
Il Centro Appenninico del Terminillo, dell’Università degli Studi di Perugia di seguito CAT con sede in via Comunali, 43 – Rieti, C.F. n° 00448820548 Legale Rappresentante: Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a (omissis) - documento di identità n. (omissis) - rilasciato da Comune di Perugia il 30.11.2021 e dal Direttore del Centro Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx da Passano nato a (omissis) - documento di identità n.(omissis) - rilasciato da Comune di Perugia il 26.01.2013 Indirizzo pec: xxx@xxxx.xxxxx.xx,
E
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria di seguito denominato CREA, con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxx, rappresentato dal dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, che agisce in qualità di direttore generale del CREA, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in forza della delega per la stipula degli Accordi di collaborazione (art. 15 legge 241/1990) tra il CREA e le Amministrazioni Pubbliche, conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021 del CREA, assunta nella seduta del 12 marzo 2021 e notificata con protocollo 2 aprile 2021 n. 31055.
Indirizzo pec: xxx@xxx.xxxx.xxx.xx
PREMESSO CHE
- ARSIAL, CREA per il tramite del proprio Centro di ricerca per l’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) con sede amministrativa in Rende (CS) e il CAT hanno stipulato in data 19/10/2018 un accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) per la realizzazione del progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel Lazio” – FRAMONT, (Det. Arsial n. 517 del 20/09/2018), che aveva l’obiettivo di valutare le potenzialità del Lazio ed in particolare della provincia di Rieti, di esprimere una produzione di fragole da proporre come alternativa ad altre coltivazioni presenti nel territorio;
- il progetto, conclusosi nel 2021, ha identificato alcune varietà con caratteristiche agronomiche e qualitative dei frutti virtuamente adatte allo sviluppo di una fragolicoltura locale;
- è opportuno quindi che l’attività di ricerca, sulla base dei risultati ottenuti, e soprattutto
dell’ interesse dimostrato dagli imprenditori agricoli, durante gli incontri divulgativi
organizzati ad hoc, individui varietà di fragola da proporre agli imprenditori agricoli che operano in territori marginali o tradizionalmente non considerati vocati a tale coltura, come quelli della provincia di Rieti, e di introdurre varietà che ben si adattano alle condizioni pedoclimatiche Laziali;
- a tal fine le predette parti intendono realizzare il progetto di ricerca “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa)” che è allegato come parte integrante del presente accordo, All.1;
CONSIDERATO CHE
- ARSIAL, in conformità alla propria Legge istitutiva (L.R. n.2/1990) ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di favorire la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche e progetti, anche sperimentali, volti alla diffusione delle innovazioni dirette ad incrementare processi di sviluppo agricolo sostenibili ed il loro trasferimento al settore agricolo e agroindustriale del Lazio;
- il CAT rappresenta una delle strutture di ricerca periferiche dell’Università di Perugia e svolge attività di ricerca e sperimentazione sull’individuazione delle migliori cultivar di piante agrarie idonee ad essere coltivate nella pianura di Rieti attraverso prove di confronto varietale e prove di adattamento all’ambiente ed ha elaborato una metodologia volta alla caratterizzazione, valutazione e valorizzazione del materiale vegetale da introdurre nella realtà agricola locale;
-Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- Il CREA, persegue le proprie finalità istituzionali, partecipando a Bandi e/o alle altre opportunità di collaborazione scientifica provenienti da diversi Enti, pubblici o privati, nazionali, comunitari ed internazionali, tramite i propri Centri di Ricerca tra i quali il CREA-OFA, direttamente coinvolto nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo;
-l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
-l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
-il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e la loro collaborazione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di
pubblico interesse;
-non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA e dal CAT;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dell’allegato progetto “Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio (ValFragoLa)” volto ad individuare varietà di fragola da proporre agli imprenditori agricoli che operano in territori marginali o tradizionalmente non considerati vocati a tale coltura, come quelli della provincia di Rieti, e di introdurre varietà che ben si adattano alle condizioni pedoclimatiche Laziali.
ART. 3 - RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E TECNICA
I responsabili designati dalle parti per la realizzazione del progetto sono:
- per il CREA la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx operanti presso la sede del CREA-OFA di Roma;
- per il CAT la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
- per ARSIAL la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Il coordinamento e il monitoraggio di tutte le fasi del progetto oggetto del presente Accordo sarà curato da ARSIAL. Il progetto, analiticamente descritto nella scheda allegata (All.1) al presente accordo come sua parte integrante, si articola nelle seguenti azioni:
- scelta di 4 varietà di fragola (F. ananassa) sulla base dei risultati preliminari ottenuti dal progetto FRAMONT e valutazione produttiva e qualitativa delle varietà, a cura del CREA;
- allestimento, coltivazione in campo e conduzione della prova colturale adottando un protocollo di coltivazione sostenibile secondo il disciplinare di produzione integrato SQNPI e una tecnologia sensoristica per il rilevamento dei parametri ambientali, a cura del CAT;
- attività di animazione territoriale, comunicazione e divulgazione di tutte le fasi del progetto, organizzazione di incontri tecnici-divulgativi con gli operatori del settore ed altri portatori di interesse per la disseminazione dei risultati intermedi e finali del progetto e organizzazione di assaggi e degustazioni in collaborazione con istituzioni e associazioni locali per la valutazione sensoriale delle varietà in prova, a cura di ARSIAL.
ART.4 – DURATA, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 3 anni. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
ART. 5 - ONERI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI RIMBORSO
Per la realizzazione del progetto pilota oggetto del presente Accordo, a causa dell’interesse prevalente a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo di promotore istituzionale, Arsial riconoscerà quale ristoro delle spese sostenute complessivi € 20.000,00 (ventimila/00) ripartiti come di seguito specificato:
• al CAT l’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le attività sopra descritte.
Il rimborso di € 10.000,00 verrà versato sul conto CONTO DI TESORERIA N. 0037364
– TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA (320); indicando nelle note
“Accordo ValFragoLa”
• € 8.000,00 nell’annualità 2022;
• € 2.000,00 nell’ annualità 2024;
dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte e a rendicontazione finanziaria delle spese sostenute;
• al CREA l’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le attività sopra descritte.
Il rimborso di € 10.000,00 verrà versato sul conto di tesoreria n. 0079347 intestato al CREA indicando nelle note “Accordo ValFragoLa” nell’annualità 2024, dietro presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e a rendicontazione finanziaria delle spese sostenute;
Il CAT e il CREA rendiconteranno ad ARSIAL sulla base delle rendicontazioni finanziarie standard in uso presso le stesse e rilasceranno ricevuta non fiscale e/o nota di debito della somma liquidata non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell’IVA, art. 4 del DPR n. 633 del 1972, in quanto trattasi di attività istituzionale. Tale contributo sarà utilizzato integralmente come rimborso per sostenere i costi di progetto.
ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto inerenti a:
− personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
− assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
− missioni;
− attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
− spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
− produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
− commesse e consulenze;
− materiali di consumo;
− spese generali.
Art. 7 - RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all’altra Parte.
ART. 8 – TUTELA DEL BACKGROUND
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
ART. 9 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo, essendo pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo. Le parti si impegnano all’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO
Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l’ARSIAL si impegna a rimborsare al CREA e al CAT l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
ART. 13 - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett.
a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
ART. 14 - NORME APPLICABILI
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
ART. 15 - ONERI FISCALI
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Ai sensi dell’art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi euro 48,00 (quarantotto/00) e verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell’autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per ARSIAL | Per il CREA | Per il CAT Il Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Il Direttore Generale f.f. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Il Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx da Passano |
All.1)
Titolo: Valorizzazione della fragolicoltura nel Lazio
Acronimo: ValFragoLa
Introduzione
La fragolicoltura a livello nazionale è da molto tempo oggetto di studio e ricerca per il rinnovo varietale nell'ambito di vari progetti di ricerca finanziati dal MIPAAF in cui sono stati svolti confronti delle performance produttive e qualitative di nuovi genotipi di fragola in vari ambiti vocati alla coltivazione. Tali confronti non sono mai stati condotti nella regione Lazio dove la fragolicoltura si è sviluppata limitatamente ad alcuni areali dando vita a produzioni locali, come ad esempio la fragolina di Nemi e la fragola Favette di Terracina. Infatti, quest’ultima, solo recentemente è stata oggetto di valorizzazione con il progetto “Rinnovata qualità della fragola Favetta di Terracina” – FAVINNOVA finanziato nell’ambito della misura 16.1 del PSR Lazio. Per ovviare a tale situazione l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
– Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Floricoltura (CREA-OFA) ed il Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx (XXX) ha realizzato il progetto “Aspetti produttivi e qualitativi della fragolicoltura di montagna nel Lazio” - FRAMONT. Il progetto, conclusosi nel 2020, aveva l’obiettivo di valutare le potenzialità di alcuni territori della regione Lazio, tradizionalmente non utilizzati per la fragolicoltura quale ad esempio quello della provincia di Rieti, ad esprimere una produzione di fragole da poter proporre come alternativa ad altre coltivazioni già presenti nel territorio. La sperimentazione ha identificato alcune varietà le cui caratteristiche agronomiche e qualitative dei frutti sono risultate adatte allo sviluppo di una fragolicoltura locale reatina. Inoltre, gli incontri divulgativi organizzati nell’ambito del progetto FRAMONT hanno fatto emergere, da parte degli imprenditori agricoli partecipanti, notevole interesse verso le potenzialità offerte dalla coltivazione sostenibile di fragola. ARSIAL, CAT e CREA-OFA sede di Roma intendono proseguire l’attività di ricerca iniziata con il progetto FRAMONT con il progetto ValFragoLa.
Obiettivo finale
Individuare varietà di fragola da proporre agli imprenditori agricoli con il fine ultimo di ampliare la SAU destinata alla coltivazione soprattutto in territori marginali o che tradizionalmente non sono stati considerati vocati a tale coltura, e di introdurre varietà che ben si adattano alle condizioni pedoclimatiche Laziali.
Attività previste
Il piano di attività prevede le seguenti azioni:
AZIONE 1: Cordinamento e monitoraggio
Cordinamento delle attività operative e amministrative di progetto; monitoraggio delle fasi di progetto al fine di garantire la conformità con i tempi di programmazione del lavoro.
Responsabile dell’azione: ARSIAL
AZIONE 2: scelta varietale
Sulla base dei risultati produttivi e qualitativi ottenuti dal progetto FRAMONT e degli inputs ottenuti durante gli incontri divulgativi, sono state individuate 4 varietà da sottoporre a sperimentazione: n.2, le cv. Monterey e Cabrillo, selezionate tra quelle varietà che hanno mostrato buone performance qualitative nell’areale oggetto di studio,
n.2 varietà verranno individuate tra quelle in grado di rispondere all’esigenza di mercato
di allungare il periodo di raccolta.
- Responsabili dell’azione: CREA-OFA e CAT
AZIONE 3: allestimento, coltivazione in campo e conduzione della prova colturale
Per ogni varietà sarà realizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con parcelle di 20 piante ripetute 3 volte. La prova sarà ripetuta per due annualità. Le piante frigoconservate delle varietà scelte verranno trapiantate in Luglio/Agosto per poter essere poi raccolte durante la primavera successiva. Sarà adottato un protocollo di coltivazione sostenibile in base a quanto previsto dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI). Saranno posizionati appositi sensori per il rilevamento dei parametri ambientali. Il campionamento delle fragole avverrà allo stadio di maturazione commerciale.
- Responsabile dell’azione: CAT
AZIONE 4: valutazione produttiva e qualitativa
Le piante verranno valutate in merito al loro periodo di maturazione, alla vigoria ed alla loro resa produttiva. I frutti maturi verranno quindi campionati per determinare una serie di parametri qualitativi: ad es., gradi Brix (tenore zuccherino), colore, consistenza, sostanza secca e contenuto in sostanze fenoliche (ad es., fenoli totale e antocianine).
- Responsabile dell’azione: CREA-OFA
AZIONE 5: valutazione delle caratteristiche organolettiche delle bacche
Durante lo svolgimento del progetto e al termine del progetto saranno effettuati assaggi e degustazioni in collaborazione con istituzioni e associazioni locali al fine di realizzare un test organolettico di gradimento delle varietà di fragola oggetto di studio. Le diverse varietà di fragola verranno valutate in base alle schede sensoriali redatte nel precedente progetto FRAMONT.
- Responsabili dell’azione: ARSIAL e CAT
AZIONE 6: attività di comunicazione e divulgazione
Durante lo svolgimento e al termine del progetto saranno organizzati incontri divulgativi con gli operatori del settore e con altri portatori di interesse. Gli incontri saranno volti alla disseminazione dei risultati finali della sperimentazione e saranno redatte schede descrittive delle varietà oggetto di studio per essere diffuse tra gli operatori laziali. Saranno elaborati report tecnici sugli stati di avanzamento del progetto e una relazione finale di risultato.
- Responsabili dell’azione: ARSIAL, CREA-OFA e CAT
Impatto atteso
Il progetto avrà un impatto sul territorio laziale, nello specifico nel Reatino, che verrà sensibilizzato alla possibilità di sviluppo della coltivazione di fragola, coltura finora non praticata. La richiesta di mercato della fragola è in continua ascesa, riuscire ad individuare almeno una varietà idonea alle specifiche condizioni pedoclimatiche della zona, che riesca ad esprimere tutte le sue potenzialità quando gestita in integrato e che si inserisca in un settore di mercato non saturo, può rappresentare un ottimo punto di partenza per lo sviluppo della fragolicoltura nel Lazio e per la nascita di nuove eccellenze territoriali.