COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) XXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 08/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone il ricorrente che: in data 28.04.15 chiedeva alla resistente la cancellazione delle segnalazioni dai SIC (Sistemi di informazione creditizia) relative al mutuo n. xxx653 e al finanziamento n. xxx908; la banca forniva riscontro negativo all’istanza relativa al mutuo xxx653, mentre riscontrava positivamente la richiesta di cancellazione della segnalazione relativa al finanziamento xxx908; in relazione al mutuo, dunque, presentava ricorso dinanzi all’ABF, che si concludeva con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto la banca provvedeva a cancellare la relativa segnalazione; nelle controdeduzioni a tale ricorso, la banca comunicava di aver provveduto a segnalare il cliente nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR) per il mancato pagamento del prestito xxx908; con reclamo del 14.07.15, chiedeva la cancellazione anche di tale ultima segnalazione a sofferenza in CR; con risposta del 30.07.15, la resistente confermava la legittimità della segnalazione in CR, dichiarando contestualmente che il finanziamento xxx908 era stato oggetto di accordo transattivo puntualmente rispettato dal ricorrente fino a quel momento; l’appostazione a sofferenza in CR per € 26.750,00 è stata effettuata il 31.08.2015 dall’odierna resistente e non dall’effettivo titolare del rapporto. Lamentando quindi la illegittimità della segnalazione a sofferenza poiché relativa ad un rapporto di finanziamento
oggetto di accordo transattivo tuttora in essere e puntualmente rispettato dal ricorrente, e che la comunicazione di avviso di iscrizione del 26.06.2015 non conteneva alcun elemento utile da cui desumere l’origine del preteso debito e tantomeno l’indicazione della somma richiesta e/o le coordinate bancarie su cui eventualmente effettuare il pagamento, conclude chiedendo: la cancellazione dei suoi dati presenti nella Centrale dei Rischi Banca d’Italia e/o in qualsiasi altra banca dati/centrale rischi finanziari; la condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, pari ad € 20.000,00 o da determinarsi in via equitativa; il rimborso delle spese legali e di procedura.
Controdeduce l’intermediario puntualizzando che: il ricorrente è contitolare del finanziamento contraddistinto dal n. xxx908 di originari € 22.000,00 da rimborsarsi in 84 rate mensili di € 347,50 ciascuna; tale finanziamento è passato nella sua titolarità a seguito di operazioni societarie che hanno riguardato l’originaria titolare; a partire dal 15.11.2008 il ricorrente ha interrotto i pagamenti delle rate; per la sistemazione del relativo arretrato, veniva concordato un primo piano di rientro non rispettato e poi un secondo piano di rientro a fine dicembre 2013, che prevedeva lo stralcio di parte del credito della banca ed il pagamento di complessivi € 20.000,00 in n. 80 rate di € 250,00 ciascuna; a seguito della summenzionata operazione societaria di scissione parziale, ha provveduto all’invio della comunicazione di segnalazione in CR, non effettuata dal precedente titolare del rapporto, in quanto intermediario non aderente alla CR; nonostante la correttezza della segnalazione a sofferenza per cui è causa, si è provveduto alla cancellazione a far data dal mese di giugno 2015; la definizione dell’accordo transattivo è avvenuta a seguito della manifesta inadempienza del cliente nel pagamento delle rate del finanziamento; la circostanza che il precedente intermediario non aderisse alla CR ha determinato la situazione per cui tale segnalazione ha avuto luogo effettivamente ad agosto 2015, pur se relativa ad esposizione debitoria antecedente; la segnalazione in CR è rimasta visibile nel sistema per un brevissimo periodo ed è attualmente cancellata con decorrenza dal mese di giugno 2015; i danni di cui il ricorrente domanda il risarcimento non risultano in alcun modo documentati. Conclude chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta cancellazione della segnalazione in CR, e di respingere qualsivoglia pretesa risarcitoria, nonché l’istanza di rimborso delle spese legali.
DIRITTO
Per quanto concerne la domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza in CR, l’intermediario ha dichiarato di avere già provveduto e ha fatto pervenire quattro evidenze relative a “Rettifica posizione globale”, con data contabile 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015 e 30/09/2015.
Sul punto, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Esula, invece, dall’oggetto di questa controversia la presenza di eventuali ulteriori segnalazioni presso sistemi di informazione creditizia diversi dalla Centrale dei rischi. Il riferimento a questi ultimi, presente nelle conclusioni del ricorso, non è infatti assistito da alcuna contestazione specificamente rivolta a eventuali segnalazioni ivi presenti.
Lo scrutinio della legittimità della segnalazione effettuata in CR si impone, ciò nondimeno, sulla scorta della domanda risarcitoria parimenti avanzata dal ricorrente.
Sulla base della documentazione in atti e dalle affermazioni delle parti il Collegio rileva che:
- nel dicembre 2013 il ricorrente ha concordato con la banca un piano di rientro, che è stato regolarmente rispettato con il versamento delle somme alle scadenze pattuite;
- al momento delle controdeduzioni, il ricorrente aveva versato n. 19 rate da € 250,00 (per complessivi € 4.750,00) a fronte di un debito complessivo di € 20.000,00;
- la segnalazione a sofferenza in CR è stata effettuata dopo l’accordo transattivo: ciononostante il nominativo del ricorrente è stato iscritto per un debito residuo di € 26.750,00;
- per ammissione della banca, l’appostazione a sofferenza è stata effettuata in ritardo soltanto perché il precedente intermediario, non aderente alla CR, non l’aveva effettuata; la segnalazione, però, si riferiva alla situazione di insolvenza precedente all’accordo transattivo.
Alla luce di quanto rilevato, ad avviso del Collegio, la condotta dell’intermediario non è esente da censure.
Infatti, secondo quanto è previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (14° aggiornamento del 29 aprile 2011), «nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. […] L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza» (sez. 2, § 1.5. Sofferenze). Laddove, nel caso di specie, non v’è evidenza di alcuna valutazione di tal fatta posta alla base della segnalazione a sofferenza. Al contrario, l’intesa su un piano di rientro, cui consegue l’adempimento delle obbligazioni che ne derivano, sembra muovere in senso diametralmente opposto rispetto allo stato di insolvenza ovvero a situazioni a esso equiparabili.
A ciò si aggiunga che il parziale rimborso, frattanto intervenuto all’esito del piano di rientro
del 2013, avrebbe dovuto comunque comportare la corrispondente riduzione dell’importo segnalato.
Ciò posto, rileva tuttavia il Collegio, con specifico riguardo alle domande risarcitorie, che le stesse non sono meritevoli di accoglimento: sia, con riferimento a un supposto danno patrimoniale, per mancanza di prove al riguardo, sia, sotto il profilo del danno non patrimoniale, in considerazione delle accertate irregolarità nei pagamenti periodici le quali inducono a escludere che dalla contestata segnalazione sia derivato un pregiudizio all’immagine di buon pagatore del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla segnalazione. Respinge nel resto.
IL PRESIDENTE
firma 1