REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E PER IL VENDOR RATING
Edizione del 04.02.2019
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
INTRODUZIONE 4
1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ANAS 4
2. DEFINIZIONI 4
PARTE I: FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 6
3. ISCRIZIONE NELL’ELENCO ANAS 6
4. AMBITO APPLICATIVO DELL’ELENCO ANAS 6
5. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO 7
6. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 7
7. CLASSI DI IMPORTO 7
8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 8
9. SOGGETTI 10
10. REQUISITI 11
11. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA 18
12. DIVIETI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO E LIMITI ALL’INTERPELLO 18
13. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 19
14. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE 19
15. ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE 20
16. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE. TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 20
17. VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI 21
18. ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 22
19. CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO OVVERO REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 22
20. NUOVA CANDIDATURA A SEGUITO DI “CANCELLAZIONE” O “NON QUALIFICAZIONE” 23
21. PUBBLICITÀ 24
22. UNICITÀ DELL’ELENCO PER ANAS 24
PARTE II: VENDOR RATING 25
23. ISTITUZIONE E FINALITA’ DEL SISTEMA DI VENDOR RATING 25
24. AMBITO APPLICATIVO 25
25. SISTEMA DI VENDOR RATING 25
26. INDICATORI DI PERFORMANCE 26
27. INDICATORI PER GARE SOPRA SOGLIA 32
28. MECCANISMI DI BONUS 33
29. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI RATING 34
30. EFFETTI DEL RATING 36
31. TABELLA PONDERAZIONE ANNI 37
PARTE III 38
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 38
33. FORO COMPETENTE 39
34. CODICE ETICO 40
ALLEGATO 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLEGATO 2 – SCHEDA ANAGRAFICA
ALLEGATO 3 – QUESTIONARIO DI AUTOCANDIDATURA
ALLEGATO 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS ALLEGATO 5 – QUESTIONARIO DI CATEGORIA SPECIFICA
ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE PERMANENZA REQUISITI
INTRODUZIONE
1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ANAS
È istituito presso ANAS S.p.A. (d’ora in avanti “ANAS”) un Elenco aperto di operatori economici e professionisti per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito definito anche ”Elenco”). Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici e dei professionisti iscritti ed ogni altro profilo di gestione nonché i criteri e le modalità di valutazione dei medesimi operatori ai fini del Vendor Rating.
Le finalità che ANAS intende raggiungere con l’Elenco ed il sistema di Vendor Rating sono:
a) introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l’invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici e professionisti da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
c) precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di ANAS, ai più generali fini di ricerche di mercato.
d) valutare e monitorare la perfomance degli operatori economici qualificati nell’Elenco.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:
- il «codice» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra ANAS e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate da ANAS. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.;
- gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;
- i termini «imprenditore», «fornitore», «prestatore di servizi», «appaltatore» e «operatore economico» designano una persona fisica o una persona giuridica che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all’Elenco degli operatori economici Anas;
- le «procedure negoziate» sono le procedure per l’affidamento di lavori fino ad un importo di euro 1.000.000, forniture e servizi fino ad un importo di euro 221.000 e di incarichi di progettazione e connessi fino ad un importo di euro 100.000, indette dalla Stazione Appaltante senza previa pubblicazione di bando e svolte previa consultazione degli operatori iscritti nell’Elenco in numero almeno pari a 10 in caso di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 euro e inferiore a euro 350.000, almeno pari a 15 in caso di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000 euro e inferiore a euro 1.000.000, almeno pari a 5 in caso di forniture e servizi (inclusi incarichi di progettazione e connessi) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 221.000 euro;
- l’«Istanza» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, che l'Operatore Economico sottopone ad ANAS ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco;
- l’«Elenco»: banca dati centralizzata di ANAS contenente l’insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre «tipologie merceologiche»: Lavori, Forniture e Servizi;
- la «Merceologia»: nell’ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- gli “Incarichi di progettazione e connessi”: ai sensi dell’art 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a supporto, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
- con il termine “Qualificazione” si intende l’attestazione dell’esistenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Detta attestazione è rilasciata dal Comitato di Qualificazione a seguito di un procedimento di verifica dei requisiti e consente agli operatori economici di essere chiamati a partecipare alle procedure di affidamento di cui all’art. 4.
- il “Rating/Vendor Rating” è il punteggio che sintetizza le valutazioni delle prestazioni effettuate dagli Operatori Economici.
PARTE I: FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
3. ISCRIZIONE NELL’ELENCO ANAS
L’iscrizione nell’Elenco non garantisce l’affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l’interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, ANAS non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l’intero elenco dei soggetti iscritti.
L’iscrizione degli operatori all’Elenco ANAS è gratuita ed avviene secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento.
4. AMBITO APPLICATIVO DELL’ELENCO ANAS
L’Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di ANAS, con particolare riferimento al Codice Etico da essa adottato.
L’ Elenco è utilizzato da ANAS per la scelta:
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo fino a € 1.000.000;
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo fino alla soglia comunitaria (attualmente pari a € 221.000),
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di Incarichi di progettazione e connessi, di importo fino a € 100.000.
Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
L’Elenco sarà utilizzato su tutto il territorio nazionale per affidamenti sia della Direzione Generale che dei Compartimenti. A tal fine per ciascuna merceologia saranno definiti i relativi ambiti di interesse regionale dell’operatore economico.
ANAS procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza. In applicazione delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ANAS stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati con l’attingimento dall’ Elenco in un triennio pari a € 1.000.000.
5. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti categorie merceologiche:
a. lavori;
b. forniture;
c. servizi (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi). L’Elenco ha durata indeterminata.
Gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento di durata dello stesso.
La gestione degli elenchi è garantita dal Portale Acquisti ANAS ed è effettuata mediante un processo telematico totalmente dematerializzato (paperless), in armonia con gli obiettivi di sostenibilità ANAS. Il coordinamento degli stessi è assicurato dalla Direzione Appalti e Acquisti della Direzione Generale ANAS tramite l’Unità di Qualificazione, Contrattualistica e Compliance.
6. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
L'Elenco è organizzato per categorie merceologiche individuate nell’Allegato 1.
ANAS si riserva la facoltà d’integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.
7. CLASSI DI IMPORTO
Per ogni Categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.
LAVORI | |
Classi di importo | Valori di riferimento in Euro |
Classe I | Fino a 149.999 |
Classe II | Da 150.000 a 258.000 |
Classe III | Da 258.001 a 516.000 |
Classe IV | Da 516.001 a 999.999 |
SERVIZI E FORNITURE | |
Classi di importo | Valori di riferimento in Euro |
Classe I | Fino a 39.999 |
Classe II | Da 40.000 a 100.000 |
Classe III | Da 100.001 a 220.999 |
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI | |
Classi di importo | Valori di riferimento in Euro |
Classe I | Fino a 39.999 |
Classe II | Da 40.000 a 99.999 |
L’iscrizione ad una classe sottintende l’iscrizione alle classi di rango inferiore (ad es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).
8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi agli Elenchi Fornitori ANAS, gli operatori economici devono:
a. registrarsi al Portale Acquisti, compilando l’apposita “Scheda Anagrafica” (Allegato 2) dove andranno inserite le informazioni sull’azienda nonché sull’utente e la lista contatti;
b. selezionare le categorie merceologiche di competenza (Allegato 1);
c. compilare il “Questionario di Autocandidatura” pubblicato sul Portale Acquisti del sito ANAS https:\\xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx (Allegato 3). Il candidato, oltre al “Questionario di Autocandidatura” compilerà altresì la “Domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori economici ANAS” (Allegato 4 )
ed allegherà l’attestazione di richiesta – qualora effettuata – e/o iscrizione – qualora posseduta – all’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
d. Nel caso in cui ci siano più soggetti tenuti alle dichiarazioni relative ai requisiti generali, l’operatore economico dovrà allegare i files firmati digitalmente dal legale rappresentante in un’unica cartella compressa (zip).
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
e. compilare il ”Questionario di Categoria specifica” (Allegato 5), in cui dovranno indicare la classe di importo per la quale richiede l’iscrizione nell’Elenco, per ogni singola categoria di specializzazione (Allegato 1).
La presentazione dei documenti non prevede l’invio cartaceo: è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale Acquisti ANAS (https:\\xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx), oltre al caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale.
Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1 del
D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.
Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:
• certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
• certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.
Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES.
Si ribadisce che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ZIP), contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
Non si riterranno validi ed efficaci gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione all’Elenco, ovvero di cancellazione dallo stesso.
Verificata con esito positivo la documentazione di cui sopra, ANAS comunicherà all’interessato l’accoglimento della domanda tramite apposita funzionalità del portale.
Per i nuovi operatori economici che si registrano al Portale Acquisti, ANAS procederà all’abilitazione a sistema (sblocco delle credenziali di accesso) a seguito della verifica del contratto di registrazione del portale.
L’operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale Acquisti ANAS. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L’operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale Acquisti ANAS, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.
Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.
Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.
Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente ad ANAS l’eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.
L’utilizzo della User ID e della Password attribuisce incontestabilmente ai soggetti cui sono stati rilasciati e, per essi, ai soggetti rappresentati, tutti i diritti, gli obblighi, le responsabilità e i doveri conseguenti all’utilizzo del Portale Acquisti ANAS.
9. SOGGETTI
Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti previsti dal Codice Appalti, in particolare:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
Per gli incarichi professionali di progettazione sono ammessi all’iscrizione:
- i liberi professionisti. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
10. REQUISITI
Ai fini dell’inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. ANAS si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.
Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall’Elenco.
10.1 Requisiti di ordine generale
Per l’ammissione all’Elenco gli operatori devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi; l’operatore economico potrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A). Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato/comprovato sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente art. 7 (Allegato 3).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall’operatore economico con la compilazione della “Domanda di iscrizione all’Elenco” (Allegato 4) che dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente art. 7.
Gli operatori che siano iscritti all’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), devono selezionare l’apposita casella ed allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gli operatori che siano iscritti all’“Anagrafe antimafia degli esecutori” devono selezionare l’apposita casella oltre ad allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.
Laddove gli operatori abbiano presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione alla white list ovvero all’Anagrafe antimafia nei termini di legge e il relativo iter non sia completato, gli stessi dovranno presentare detta istanza nonché copia del certificato di iscrizione scaduto.
10.2 Requisiti di ordine speciale
Per l’ammissione all’Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:
- capacità economico finanziaria;
- capacità tecnico professionale.
Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso.
Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate al paragrafo 6, ma risultino comunque compatibili con l’attribuzione di una classe d’importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, ANAS provvederà direttamente all’attribuzione della classe d’importo inferiore.
10.2.1 Requisiti di ordine speciale per LAVORI
A. Per iscrizione all’Elenco in Classe II, III e IV (pari o superiore a 150.000 Euro)
L’operatore, all’atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l’iscrizione (Allegato 5), secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La certificazione SOA dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 7. Si riporta la tabella di corrispondenza SOA:
CODICE CATEGORIA | DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI | CATEGORIE SOA GENERALI | CATEGORIE SOA SPECIALIZZATE |
L01-PRIN | Pronto intervento | OG3 | |
L02-OPAR | Lavori su opere d'arte | OG3 | OS 11- OS 21 |
L13-APPS | Apparecchiature strutturali speciali | OG3 | OS11 |
L14-OPST | Opere strutturali speciali | OG3 | OS21 |
L03-PAST | Pavimentazione stradale | OG3 | |
L17-BASS | Barriere stradali di sicurezza | OG3 | OS12A |
L04-SEST | Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | |
L06-MAIT | Manutenzione impianti tecnologici | OG11 | |
L07-MAIL | Manutenzione illuminazione, cabine elettriche MT e BT, distribuzione elettrica | OG10 | |
L12-RIED | Ristrutturazioni edili | OG1 | OS6 |
L18-BAPF | Barriere paramassi, fermaneve e simili | OS12 B |
Per ciascuna merceologia, l’operatore economico dovrà possedere tutte le SOA indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate.
L’operatore economico che sia in possesso della categoria SOA OG 3 e che intenda iscriversi, oltre che nella categoria merceologica L01-PRIN “Pronto Intervento”, nella categoria merceologica L03_PAST “Pavimentazione stradale”, oltre ad allegare l’attestazione SOA OG 3 secondo le modalità sopra indicate al paragrafo A, dovrà obbligatoriamente allegare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’esatta indicazione della cifra d’affari realizzata nel quinquennio precedente per lavori di pavimentazione stradale, svolti mediante attività diretta, riportando, altresì, una breve descrizione dei lavori stessi, l’indicazione del committente e l’esatto importo dei relativi contratti.
Le allegazioni SOA dovranno essere inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 7.
Ai fini della qualificazione in classe IV (Euro 516.001,00 – 999.999,00), le imprese devono possedere, ed allegare, il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, nonché, se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale (Allegato 3). Tali certificazioni dovranno essere
inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 7. La mancata allegazione ovvero la perdita del certificato di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 comporta l’automatico declassamento alla classe III.
B. Per l’iscrizione all’Elenco in Classe I (inferiore a 150.000 Euro)
In caso di assenza della SOA, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco si richiedono i requisiti sotto elencati.
REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:
1. la presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Allegato 3). Tale dichiarazione di regola riferisce sulla qualità dei rapporti in atto tra l’Istituto bancario e l’operatore per il quale la referenza è richiesta, quali la correttezza e la puntualità di questo nell’adempimento degli impegni assunti, senza responsabilità alcuna per l’Istituto dichiarante. La referenza dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 7.
Per i Xxxxxxxx, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione.
2. Limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi del
D.P.R. 445/2000 di un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO
L’operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui si chiede l’iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 5):
1. di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione.
Si precisa che per “lavori analoghi” si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l’iscrizione.
La dichiarazione deve altresì contenere:
o una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria richiesta;
o l’indicazione del committente;
o l’esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.
2. di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.
Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
3. la produzione di un elenco indicante l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta ed il personale dipendente: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative, nonché l’elenco del personale dipendente con l’indicazione di mansioni, categorie, anzianità di servizio e anagrafica.
10.2.2 Requisiti di ordine speciale per SERVIZI E FORNITURE REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:
1. Presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Allegato 3). Tale dichiarazione di regola riferisce sulla qualità dei rapporti in atto tra l’Istituto bancario e
l’operatore per il quale la referenza è richiesta, quali la correttezza e la puntualità di questo nell’adempimento degli impegni assunti, senza responsabilità alcuna per l’Istituto dichiarante.
Per i Xxxxxxxx, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione.
2. Per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio in bilancio degli ultimi tre esercizi. In particolare, per ciascuno dei tre esercizi finanziari si richiede l’indice numerico in cui si esprime la c.d. leva finanziaria ovvero il rapporto tra debiti finanziari, intesi come debiti verso banche, depositi bancari e postali, debiti verso soci o verso terzi finanziatori, debiti rappresentati da titoli di credito…, sul patrimonio netto
c.d. equity, inteso come apposita voce di bilancio, iscritta al passivo dello stato patrimoniale. In caso l’operatore economico abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO
L’operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 5):
- l’avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati, per gli incarichi di progettazione e connessi di cui alle categorie X00 XXXX, X00 REEL , S05 STAM, S06 STUR, X00 XXXX, X00 XXXX, X00 XXXX, X00 DILA e S11 SICU, nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio e per servizi e forniture, negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all’elenco. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l’iscrizione.
La dichiarazione deve contenere:
o una breve descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria richiesta;
o l’indicazione del committente;
o l’esatto importo dei contratti di servizi o di forniture eseguiti per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.
- La produzione di una relazione contenente:
• l’indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e nello specifico di quelli responsabili per il controllo della qualità;
• l’indicazione dei titoli di studio del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa;
• l’indicazione dell’organico medio annuo e del numero dei dirigenti degli ultimi 3 anni; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l’indicazione dell’organico medio annuo deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.
• una descrizione delle attrezzature del materiale e dell’equipaggiamento tecnico;
• ove presente, il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale e la certificazione UNI XXX XX XXX/XXX 00000, quest’ultima limitatamente alla categoria merceologica “verifica ai fini della validazione” (Allegato 3).
• Per le società di ingegneria, l’indicazione di almeno un direttore tecnico: con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo e di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni; in possesso di laurea in ingegneria o architettura; abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale.
Per la categoria S01 MAST04 “Smaltimento rifiuti” gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l’apposita casella ed allegare apposita dichiarazione relativa a:
1. Iscrizione al SISTRI – Sistema di controllo tracciabilità rifiuti;
2. Iscrizione all’ANGA – Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”, 4 “Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi” e 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”
3. Altro…
Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di adesione all’Elenco per il servizio afferente la S01 MAST07 “Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici”, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti generali, economico – finanziari e tecnico - organizzativi di cui al presente Regolamento, devono possedere il seguente requisito ed allegare la relativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1. Iscrizione all’albo delle imprese specializzate, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1º ottobre 2012 n. 177.
Per la categoria S02 INRI01 “Indagini geognostiche” gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l’apposita casella ed allegare:
- il certificato SOA OS 20B rilasciato da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;
Per la categoria S02 INRI02 “Indagini geotecniche” gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l’apposita casella ed allegare:
- le autorizzazioni di cui alla Circolare ministeriale n. 7618/STC del 08 settembre 2010.
Per la categoria S02 INRI11 “Rilievi topografici e di opere d’arte” gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l’apposita casella ed allegare:
- il certificato SOA OS 20A rilasciato da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;
Per tutte le merceologie che rientrano nelle seguenti macro-categorie: S03 INPR “Incarichi di progettazione e connessi” ed S04 REEL “Redazione elaborati specialistici” gli operatori che utilizzino la metodologia BIM (Building Information Modelling) possono selezionare l’apposita casella ed allegare la relativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici – finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti generali devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.
11. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
12. DIVIETI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO E LIMITI ALL’INTERPELLO
Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione all’Elenco con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- gli operatori non potranno iscriversi in forma di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari.
ANAS si riserva di effettuare controlli in merito alla violazione del divieto di cui al presente paragrafo e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall’Elenco di tutti i soggetti coinvolti per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Non potranno essere invitate alla medesima gara imprese qualificate che si trovino in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Non potranno altresì essere invitate alla medesima gara imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate invitate nella stessa gara.
13. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
ANAS comunica mediante il proprio Portale Acquisti l’esito del procedimento, specificando, se positivo, categoria merceologica e classe d’importo per la quale ciascun prestatore risulta qualificato ovvero, se negativo, la motivazione sottesa al provvedimento di diniego della qualificazione.
Il procedimento di verifica della candidatura è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, l’idoneità dei requisiti di qualificazione dichiarati in relazione alle categorie merceologiche ed alla classe di importo richieste. La valutazione delle candidatura avviene di regola entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa della documentazione richiesta ai fini della qualificazione. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente ANAS si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall’operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta. A fronte dell’esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui al paragrafo 3, nei limiti del valore della classe di importo attribuita. La lista degli operatori qualificati è pubblicata da ANAS nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx).
L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ANAS, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, in ossequio alla normativa vigente.
14. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE
La validità della Qualificazione dell’operatore economico in relazione alle diverse categorie merceologiche per cui ha richiesto l’iscrizione nell’Elenco è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di adozione del primo provvedimento di qualificazione da parte del Comitato di Qualificazione di cui al successivo paragrafo 18, fatti salvi i casi di cui al successivo paragrafo 16.
Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all’Elenco per tutte le merceologie a cui è interessato, mediante la produzione di una nuova domanda d’iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.
Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l’operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 3 mesi. Una volta scaduta la validità della qualificazione, l’operatore economico non potrà essere interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di qualificazione.
15. ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE
La qualificazione può essere estesa ad altre merceologie o classi d'importo, laddove siano posseduti adeguati requisiti di ordine generale e speciale.
In tal caso, l’operatore deve indicare le categorie di interesse, le relative classi d’importo e corredare l’istanza della documentazione indicata nelle parti speciali del presente Regolamento per le merceologie di nuova attivazione.
16. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE. TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti ANAS in fase di presentazione dell’istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione ovvero eventuali variazioni degli stessi. Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione. Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, ANAS ne dispone la revoca della qualificazione e la conseguente cancellazione dall’Elenco.
L’e-mail aggiornata, inserita per la prima volta in fase di registrazione, rappresenterà l’indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’Elenco, attraverso il Portale Acquisti ANAS.
Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare del possesso - ovvero eventuali variazioni - dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati al paragrafo 10 del presente Regolamento ogni anno successivo alla data del primo provvedimento di qualificazione e al suo rinnovo. In particolare, con specifico riferimento ai requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il perdurante possesso degli stessi dovrà essere rapportato al diverso periodo di riferimento [i.e. tre ovvero cinque anni (a seconda della merceologia) antecedenti la data di presentazione della dichiarazione di permanenza dei requisiti].
A tale fine è necessario produrre apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione (Allegato 6).
Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica sospensione dall’Elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall’Elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta ad ANAS entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza.
Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un’operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d’azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata
originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico.
A tal fine, deve essere presentata dall’operatore economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia di carattere generale che quelli speciali, con le medesime modalità previste dall’art. 7 per le nuove iscrizioni, compilando tutti i questionari ivi previsti e selezionando, nella “Domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori economici ANAS” (Allegato 4), la voce “Trasferimento della Qualificazione” e allegando copia del contratto con cui è stata effettuata l’operazione societaria.
Laddove l’operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria. Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell’operazione societaria intervenuta, l’eventuale trasferimento della Qualificazione, alle nuove condizioni, è disposto dal Comitato di Qualificazione, previa verifica dei requisiti, e decorrere dalla data di delibera dello stesso.
17. VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI
ANAS, direttamente o attraverso soggetti terzi, verifica il possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli Operatori economici qualificati nell’elenco ANAS sulla base di verifiche a campione, acquisendo d’ufficio i certificati a comprova dei requisiti di carattere generale e richiedendo agli Operatori sottoposti a verifica la documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale ovvero ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo tempi e modalità di volta in volta comunicati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ciascuna categoria merceologica rispetto alla quale l’Operatore è qualificato, potrà essere richiesto di produrre, a comprova del possesso, alla data della verifica, dei requisiti speciali richiesti in relazione alla categorie e classe di importo per cui l’Operatore è qualificato: contratti stipulati ed eventuali addendum, certificati di regolare esecuzione, fatture specifiche, bilanci, fatture di acquisto dell’attrezzatura tecnica e dell’equipaggiamento in possesso, il contratto di acquisto e/o contratto di leasing e/o di noleggio, libro dei beni ammortizzabili, denunce mensili UNIEMENS, riepilogo annuale del costo del lavoro.
La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini comunicati comporterà la sospensione dall’Elenco per un periodo massimo di 30 giorni e, in caso di perdurante inadempimento oltre detto termine, la revoca della qualificazione in riferimento alla singola categoria merceologica rispetto alla quale non è stata presentata la documentazione richiesta.
ANAS, si riserva in ogni caso di richiedere, direttamente o attraverso terzi, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza nell’Elenco, al fine di monitorare la sussistenza dei requisiti previsti, la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi. Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di ANAS, secondo una modalità
campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all’immediata cancellazione ovvero alla revoca della qualificazione.
Anas potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati.
18. ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
La qualificazione degli operatori economici che hanno presentato istanza di iscrizione all’Elenco è demandata al Comitato di Qualificazione, istituito presso la Direzione Generale dell’ANAS, il cui Presidente è l’Amministratore Delegato pro tempore di ANAS e i cui membri sono nominati dall’Amministratore Delegato stesso.
Per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della Direzione Appalti e Acquisti – Unità Qualificazione, Contrattualistica e Compliance
Il Comitato di Qualificazione delibera sulle domande di qualificazione, sulle cancellazioni e sulle sospensioni a titolo di richiamo, con il voto favorevole della maggioranza.
19. CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO OVVERO REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
ANAS si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare ovvero revocare la Qualificazione degli operatori economici dall’Elenco come di seguito descritto.
Si procede alla sospensione della Qualificazione degli operatori economici nei seguenti casi:
i. inadempienza all’obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
ii. mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
iii. nell’ambito delle verifiche a campione, mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini di volta in volta comunicati;
iv. a titolo di richiamo, per negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.)
Si procederà all’annullamento ovvero alla revoca della Qualificazione e alla cancellazione di ufficio dall’Elenco, nei seguenti casi:
i. cessazione di attività;
ii. perdita dei requisiti di qualificazione;
iii. mancato invio della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti generali e speciali (Allegato 6) oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza;
iv. mancato invio della documentazione richiesta a comprova dei requisiti nell’ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza della richiesta;
v. grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell’esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico di ANAS;
vi. con riferimento alla specifica merceologia, nei casi in cui per almeno tre volte nel biennio l’operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito; si procederà altresì all’annullamento della Qualificazione con riferimento alla specifica merceologie e ad un determinato ambito geografico qualora l’operatore non abbia risposto agli inviti di gara nel medesimo ambito geografico per almeno due volte nel biennio;
vii. accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, anche a seguito dei controlli a campione di cui al paragrafo 15, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
viii. adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
ix. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti concorsuali.
Nei casi di cui ai punti (v), (vii) e (ix), una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dall’annullamento della Qualificazione e/o cancellazione dall’Elenco, o dell’ulteriore e/o diverso termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l’operatore economico.
Nei casi di cui al punto (vi) una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’operatore economico prima di 4 (quattro) mesi dall’annullamento della Qualificazione.
Nei casi di cui ai punti (ii), (iii) e (viii) una nuova iscrizione potrà essere richiesta successivamente al venir meno della causa della sospensione o dell’annullamento.
20. NUOVA CANDIDATURA A SEGUITO DI “CANCELLAZIONE” O “NON QUALIFICAZIONE”
L’Operatore economico già candidato e successivamente “Cancellato” o “Non Qualificato” potrà richiedere una nuova valutazione della candidatura inviando espressa richiesta tramite posta certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, indicando le categorie merceologiche per le quali richiede la nuova valutazione ed allegando sulla piattaforma telematica una nuova domanda di iscrizione “Allegato 4”, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, oltre a tutta la documentazione aggiornata e necessaria per la qualificazione.
Tale modalità trova applicazione anche nel caso di cancellazione solo da una determinata regione nel caso, previsto dall’art. 18, punto (vi) del Regolamento, di ingiustificata mancata risposta agli inviti di gara nel medesimo ambito geografico con riferimento ad una determinata merceologia per almeno due volte
nel biennio. In tal caso, nella richiesta di nuova valutazione, inviata mediante la suddetta posta certificata, l’Operatore dovrà indicare anche l’ambito geografico della specifica merceologia per il quale intende essere nuovamente qualificato.
Successivamente a tale richiesta lo stato della candidatura nelle categorie merceologiche indicate sarà modificato da “Cancellato” o “Non Qualificato” in “Da Valutare” e la nuova valutazione avverrà seguendo un ordine cronologico, attribuendo alla candidatura la data di arrivo della richiesta tramite posta certificata, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.
21. PUBBLICITÀ
L’avviso dell’istituzione dell’Elenco unico Anas per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 5ª serie speciale.
Il presente Regolamento contente la procedura di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxx.xx è altresì pubblicato l’Elenco - costantemente aggiornato - degli operatori economici qualificati.
22. UNICITÀ DELL’ELENCO PER ANAS
L’Elenco degli operatori economici di ANAS è unico su tutto il territorio nazionale.
A partire dal 1 gennaio 2017, qualunque altro Elenco o Albo preesistente pubblicato da ANAS sia in Direzione Generale che in sede Compartimentale sarà eliminato e non avrà più alcuna rilevanza per ANAS con la sola eccezione dell’Elenco Avvocati il quale sarà utilizzato da ANAS per l’affidamento dei soli appalti esclusi dall’applicazione del Codice Appalti ai sensi dell’art 17 dello stesso.
Qualunque operatore presente negli Elenchi precedentemente pubblicati da ANAS dovrà pertanto richiedere l’iscrizione al presente Elenco.
PARTE II: VENDOR RATING
23. ISTITUZIONE E FINALITA’ DEL SISTEMA DI VENDOR RATING
E’ istituito presso ANAS S.p.A. un sistema di Vendor Rating per valutare e monitorare la performance degli operatori economici qualificati all’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
24. AMBITO APPLICATIVO
Il Sistema di Vendor Rating, si applica, con riferimento alle gare indette e i contratti sottoscritti a partire dal 01.03.2019, a tutti gli operatori economici qualificati nell’Elenco che partecipano ad affidamenti con procedure negoziate per le Categorie Lavori, Servizi, Forniture (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi) entro le seguenti soglie di importo:
• Lavori, da € 40.000 fino ad un massimo di € 999.999;
• Servizi e Forniture, da € 40.000 fino ad un massimo di € 220.999;
• Incarichi di progettazione e connessi, da € 40.000 fino ad un massimo di € 99.999
Si segnala che, nel caso in cui un Operatore Economico qualificato nell’Elenco partecipi anche a gare di importo superiore alle soglie sopra riportate (c.d. “gare sopra soglia”), il comportamento in tali gare potrebbe influenzare il Rating Complessivo dell’Operatore. In particolare, il Sistema di Vendor Rating prevede dei meccanismi di decurtazione del Rating Complessivo in presenza di eventi nelle gare sopra soglia quali:
i) ricorso perso con contestuale condanna alle spese;
ii) presenza di risoluzioni del contratto per cause imputabili all’appaltatore (paragrafo n. 27 – Indicatori per gare sopra soglia).
25. SISTEMA DI VENDOR RATING
Il Sistema di Vendor Rating si basa sulla valutazione oggettiva delle prestazioni rese dagli operatori economici durante due distinte fasi:
1. Fase di gara;
2. Fase di esecuzione del contratto.
Tali fasi rappresentano le n. 2 dimensioni di analisi sulle quali verranno svolte le valutazioni degli operatori economici.
In particolare la fase di gara fa riferimento al processo di selezione ed identificazione dell’Operatore Economico incaricato di eseguire l’appalto, che inizia nel momento in cui viene ufficializzato l’invito alla procedura e termina con l’aggiudicazione della gara e la firma del contratto.
La fase di esecuzione del contratto fa invece riferimento al periodo temporale in cui avviene la realizzazione di quanto stabilito nel contratto da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario. Tale fase ha inizio con l’avvio delle prestazioni e termina con il collaudo dei lavori ovvero con la verifica di conformità delle prestazioni/forniture.
La valutazione dell’Operatore Economico avverrà attraverso le informazioni inserite dai referenti Anas all’interno dei sistemi informatici mediante apposite schede di valutazione.
26. INDICATORI DI PERFORMANCE
Ai fini della determinazione del Rating dell’Operatore Economico sono stati definiti gli indicatori di performance per ognuna delle due dimensioni di analisi (Fase Gare e Fase Esecuzione Contratto).
Gli indicatori di performance presenti all’interno del Sistema di Vendor Rating sono rappresentati nelle tabelle sottostanti (Tabella n. 1 e n. 2):
Tabella 1 - Indicatori di performance di Fase Gara
Aree di Valutazione – Fase Gara | Indicatori di performance |
1. Comportamento dell’Operatore Economico in fase di gara | 1.1 Mancata Partecipazione |
1.2 Soccorso Istruttorio | |
1.3 Esclusione dell’Operatore Economico (ad eccezione dei casi di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, co. 8 d.lgs. 50/2016) | |
2. Comportamento dell’Operatore Economico in fase di contrattualizzazione | 2.1 Rinuncia post - aggiudicazione |
2.2 Ritardo stipula contratto per cause imputabili all’Operatore Economico | |
3. Litigiosità | 3.1 Ricorso perso |
Tabella 2 - Indicatori di performance di Fase Esecuzione Contratto
Aree di Valutazione – Fase Esecuzione Contratto | Indicatori di performance |
1. Comportamento dell’Operatore Economico nell’esecuzione dell’appalto | 1.1 Comportamento nell’esecuzione |
1.2 Risoluzione del contratto per cause imputabili all’Operatore Economico | |
2. Riserve e contenziosi | 2.1 Riserve ritenute ammissibili dal Responsabile dell’Esecuzione rispetto alle riserve iscritte |
2.2 Litigiosità | |
3. Rispondenza dell’appalto all’affidamento | 3.1 Conformità al progetto (per Lavori) o alle specifiche tecniche (per Servizi e Forniture) |
3.2 Rispetto delle tempistiche di esecuzione | |
4. Collaborazione con Committente | 4.1 Correttezza e collaborazione |
Ad ogni indicatore corrisponde un “Malus” che il valutatore potrà eventualmente attribuire all’Operatore Economico sulla base di un range di valutazione prestabilito.
Nelle successive tabelle (Tabella n.3 e n.4) si riporta una breve descrizione degli indicatori di performance con un dettaglio dei range di valutazione prestabiliti e dei relativi malus attribuiti in caso di evento negativo.
Tabella 3 - Descrizione degli indicatori e dei malus della Fase Gara
Aree di Valutazione – Fase Gara | Indicatori di performance | Descrizione dell’indicatore | Range di valutazione | Malus |
1. Comportamento dell’Operatore Economico in fase di gara | 1.1 Mancata Partecipazione | L’indicatore monitora la mancata partecipazione dell’Operatore Economico alle procedure negoziate alle quali è stato invitato | Mancata partecipazione con giustificato motivo | 3 |
Mancata partecipazione senza giustificato motivo | 30 | |||
1.2 Soccorso Istruttorio | L’indicatore monitora il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio da parte di Anas nei confronti dell’Operatore Economico | L’evento in questione si verifica o meno | 3 | |
1.3 Esclusione dell’Operatore Economico | L’indicatore monitora l’esclusione dell’Operatore Economico dalla procedura di gara per la quale sta partecipando, ad eccezione dei casi di esclusione automatica in caso di offerta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 | L’evento in questione si verifica o meno | 40 |
Aree di Valutazione – Fase Gara | Indicatori di performance | Descrizione dell’indicatore | Range di valutazione | Malus |
2. Comportamento dell’Operatore Economico in fase di contrattualizzazione | 2.1 Rinuncia post - aggiudicazione | L’indicatore monitora la rinuncia dell’Operatore Economico alla stipula del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva | L’evento in questione si verifica o meno | 50 |
2.2 Ritardo stipula contratto per cause imputabili all’Operatore Economico | L’indicatore monitora i giorni di ritardo che intercorrono nella stipula del contratto per cause imputabili all’Operatore Economico | Ritardo < a 5 giorni | 5 | |
Ritardo ≥6 e ≤ 10 giorni | 10 | |||
Ritardo ≥11 giorni | 20 | |||
3. Litigiosità | 3.1 Ricorso perso | L’indicatore monitora i ricorsi formulati e persi da parte dell’Operatore Economico nei confronti di Xxxx | Xxxxxxx perso | 5 |
Ricorso perso con relativa condanna alle spese | 50 |
Tabella 4 - Descrizione degli indicatori e dei malus della Fase Esecuzione Contratto
Aree di Valutazione – Fase Esecuzione Contratto | Indicatori di performance | Descrizione dell’indicatore | Range di valutazione | Malus |
1. Comportamento dell’Operatore Economico nell’esecuzione dell’appalto | 1.1 Comportamento nell’esecuzione | L’indicatore monitora l’inadempimento dell’Operatore Economico nel | Adempimento non corretto | 5 |
Inadempimento medio | 20 |
Aree di Valutazione – Fase Esecuzione Contratto | Indicatori di performance | Descrizione dell’indicatore | Range di valutazione | Malus |
corso dello svolgimento del contratto | Inadempimento grave | 30 | ||
1.2 Risoluzione del contratto per cause imputabili all’Operatore Economico | L’indicatore monitora la risoluzione del contratto da parte di Anas per cause imputabili all’Operatore Economico | L’evento in questione si verifica o meno | 100 | |
2. Riserve e contenziosi | 2.1 Riserve ritenute ammissibili dal Responsabile dell’Esecuzione rispetto alle riserve iscritte | L’indicatore monitora la percentuale di riserve che sono ritenute ammissibili dal Responsabile dell’Esecuzione rispetto alle riserve iscritte dall’Operatore Economico | petitum ammissibile > 50% e ≤ 90% | 5 |
petitum ammissibile >10% e ≤ 50% | 7 | |||
petitum ammissibile ≤ 10% | 10 | |||
2.2 Litigiosità | L’indicatore monitora la mancata stipula degli accordi bonari tra Operatore Economico ed Anas | 1° Accordo Bonario fallito | 10 | |
2° Accordo Bonario fallito | 15 | |||
3. Rispondenza dell’appalto all’affidamento | 3.1 Conformità al progetto (per Lavori) o alle specifiche | L’indicatore monitora la non conformità dell’appalto eseguito rispetto | Non conformità lieve | 5 |
Non conformità media | 25 |
Aree di Valutazione – Fase Esecuzione Contratto | Indicatori di performance | Descrizione dell’indicatore | Range di valutazione | Malus |
tecniche (per Servizi e Forniture) | al progetto o alle specifiche tecniche | Non conformità grave | 100 | |
3.2 Rispetto delle tempistiche di esecuzione | L’indicatore monitora il ritardo dell’Operatore Economico nell’esecuzione del contratto | Ritardo contenuto | 2 | |
Ritardo consistente | 10 | |||
Ritardo grave | 15 | |||
4. Collaborazione con Committente | 4.1 Correttezza e collaborazione | L’indicatore raccoglie una valutazione complessiva sui comportamenti tenuti dall’Operatore Economico nel corso dello svolgimento del contratto | Non correttezza e collaborazione di livello medio | 2 |
Non correttezza e collaborazione di livello grave | 5 |
27. INDICATORI PER GARE SOPRA SOGLIA
Come riportato nel precedente paragrafo n. 24 “Ambito applicativo”, all’interno del Sistema di Vendor Rating, tutti gli operatori economici qualificati che, oltre a partecipare alle procedure negoziate, partecipano a gare sopra soglia, saranno valutati, anche per quest’ultime, nel caso in cui si verifichino le due seguenti fattispecie:
• Ricorso perso con relativa condanna alle spese;
• Risoluzione del contratto.
In particolare, nel caso in cui si verifichi una od entrambe le fattispecie soprariportate, la valutazione dell’Operatore Economico sarà svolta con le stesse modalità utilizzate nel caso di procedure negoziate ed il Rating Complessivo dell’Operatore Economico subirà una decurtazione pari al malus previsto dal corrispondente indicatore relativo alle procedure negoziate. Per un maggior dettaglio si rimanda ai successivi paragrafi. (lnfra Par. n. 29 -Determinazione dei livelli di Rating).
Gli indicatori identificati su cui sarà valutata la performance dell’Operatore Economico sono riportati nella seguente tabella (Tabella n.5). Per tali indicatori valgono le medesime considerazioni già espresse per gli indicatori relativi alle procedure negoziate (paragrafo n. 26 – Indicatori di performance):
Tabella 5 - Indicatori gare sopra soglia
Macrofase | Aree di valutazione | Indicatori | Range di valutazione | Malus |
Fase Gara | 3. Litigiosità | 3.1 Ricorso perso con condanna alle spese | SI - con condanna alle spese | 50 |
NO | n/a | |||
Fase Esecuzione Contratto | 1. Comportamento dell‘Operatore Economico nell'esecuzione dell'appalto | 1.2 Risoluzione del contratto per cause imputabili all‘Operatore Economico | SI | 100 |
NO | n/a |
28. MECCANISMI DI BONUS
Il Sistema di Vendor Rating prevede, inoltre, un sistema premiante da eventualmente attribuire all’Operatore Economico. Tale sistema, similmente alla valutazione delle performance, è basato su alcuni “indicatori premianti”. In particolare per ogni indicatore è previsto un punteggio “Bonus” che sarà attribuito al Rating Complessivo dell’Operatore Economico.
Gli indicatori identificati, la loro descrizione ed i relativi “Bonus” sono riportati nella seguente tabella (Tabella n.6):
Tabella 6 - Indicatori sistema premiante
Indicatori | Descrizione dell’indicatore | Range di valutazione | Bonus |
1. Esecuzione dell’appalto senza iscrizione riserve | L’indicatore monitora l’eventuale esecuzione dell’appalto in assenza di riserve iscritte da parte dell’Operatore Economico | L’evento in questione si verifica o meno | 10 |
2. Conclusione anticipata dei lavori in assenza di proroghe per un periodo di tempo non inferiore al 10% rispetto ai tempi stabiliti da contratto | L’indicatore monitora la capacità dell’Operatore Economico di concludere anticipatamente i lavori in almeno un periodo di tempo inferiore al 10% del tempo totale stabilito da contratto, in assenza di proroghe da parte di Anas | L’evento in questione si verifica o meno | 10 |
3. Assenza di contestazione per un periodo di 2 anni da parte di Anas | L’indicatore monitora l’assenza di contestazioni da parte di Anas nei confronti dell’Operatore Economico per un periodo di n. 2 anni. | L’evento in questione si verifica o meno | 40 |
4. Assenza di soccorso istruttorio per un periodo pari a n. 2 anni | L’indicatore monitora l’assenza di ricorsi all’istituto del soccorso istruttorio da parte di Anas nei confronti dell’Operatore Economico per un periodo di n. 2 anni | L’evento in questione si verifica o meno | 3 |
E’ inoltre previsto che gli operatori economici che mantengono un Rating Complessivo superiore o uguale ad 80 (paragrafo n.29 – Determinazione dei livelli di Rating), nei precedenti 3 anni, vedranno ripristinato il punteggio del Rating al suo valore iniziale (100).
29. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI RATING
La valutazione delle prestazioni dell’Operatore Economico è sintetizzata nel valore del Rating, il quale verrà aggiornato a seguito di ogni partecipazione ad una procedura negoziata od esecuzione di un singolo contratto. Il valore iniziale del Rating di ogni Operatore Economico è pari a 100.
Il Rating attribuito ad ogni Operatore Economico è individuato per ciascuna delle Categorie Merceologiche in cui l’Operatore Economico è presente all’interno delle Categorie Lavori, Servizi e Forniture, secondo tre differenti livelli.
In particolare i primi due livelli di Rating saranno calcolati distintamente per la Fase Gara e la Fase Esecuzione Contratto, mentre il terzo livello di Rating sarà invece calcolato congiuntamente per entrambe la fasi.
Di seguito si riporta una descrizione dei tre livelli di Rating previsti:
1. Rating di I° livello: il Rating di I° livello dell’Operatore Economico è determinato dalla differenza tra il valore iniziare (100) ed il valore dei malus attribuiti mediante le schede di valutazione alla singola gara cui ha partecipato od alla singola Esecuzione Contratto;
2. Rating di II° livello: il Rating di II° livello dell’Operatore Economico per la Fase Gara e per la Fase Esecuzione Contratto, se presente, è determinato, per entrambe le fasi, come media ponderata delle valutazioni del Rating di I° livello ricevute negli ultimi n. 5 anni.
In particolare, ai fini di tale calcolo sarà utilizzata una tabella di ponderazione che peserà in maniera minore gli anni più lontani rispetto a quelli più vicini. Per un maggior dettaglio si veda il paragrafo 5 “Tabella ponderazione anni”.
3. Rating di III° livello (Rating di categoria merceologica): il Rating di III° livello dell’Operatore Economico per singola Categoria Merceologica è determinato come media ponderata del Rating di II° livello di Fase Gara (30%) e Fase Esecuzione Contratto (70%).
Nel caso in cui non siano presenti Rating relativi alla Fase Esecuzione Contratto, per il Rating di III° livello la ponderazione sarà calcolata ipotizzando per tale Fase un Rating pari a 100.
Di seguito è rappresentato un esempio di calcolo del Rating di I°, II° e III° livello per una categoria merceologica appartenente alla Categoria Lavori (figura n.1).
Figura 1 - Esempio calcolo Rating
Successivamente all’individuazione del Rating dell’Operatore Economico per singola Categoria Merceologica (Rating di III° livello) si procederà alla determinazione di un Rating Complessivo, quale media aritmetica dei Rating di tutte le Categorie Merceologiche di Lavori, Servizi e Forniture su cui l’Operatore Economico risulta valutato e dell’eventuale valutazione di gare sopra soglia (paragrafo n. 27. – Indicatori per gare sopra soglia).
Il Rating attribuito all’Operatore Economico per ognuno dei n. 3 livelli ed il suo Rating Complessivo saranno disponibili unicamente allo stesso.
30. EFFETTI DEL RATING
Il Sistema di Vendor Rating può avere effetto:
• Sulla qualifica dell’Operatore Economico all’interno dell’Albo Fornitori di Anas;
• Sulla partecipazione dell’Operatore Economico alle procedure negoziate indette da Anas nei limiti del paragrafo n. 24 “Ambito applicativo”.
Di seguito si riportano i potenziali effetti sull’Operatore Economico all’interno dell’Elenco in virtù dei diversi punteggi ottenuti per i diversi livelli di Rating.
In particolare, nel caso in cui:
• Un Operatore Economico abbia un Rating di I° livello pari a zero nella fase di esecuzione del singolo contratto, potrebbe essere escluso dall’Elenco ovvero dalla singola merceologia, non potendosi riqualificare per un periodo che va da n. 1 a n. 3 anni;
• Il Rating dell’Operatore Economico scenda sotto una certa soglia, lo stesso potrà essere soggetto a sospensione.
Nella tabella sottostante (Tabella n.7) sono riportati i potenziali effetti sull’Operatore Economico in virtù dei punteggi ottenuti per i diversi livelli di Rating.
Tabella 7 - Effetti del Rating
Livello di Rating | Rating | Effetto |
I° livello | 0 | Esclusione dall’Elenco ovvero dalla singola merceologia fino a un massimo di 3 anni |
III° livello | x ‹ 40 | Sospensione Categoria Merceologica fino a 2 anni1 |
40 ≤ x ≤ 50 | Sospensione Categoria Merceologica fino ad 1 anno1 | |
Rating Complessivo | x ‹ 40 | Sospensione dall’Elenco da 1 a 2 anni |
40 ≤ x ≤ 50 | Sospensione dall’Elenco fino ad 1 anno |
Gli indicatori di Fase Esecuzione Contratto n. 1.2 “Risoluzione del contratto per cause imputabili all’Operatore Economico” e n. 3.1 “Conformità al progetto (per lavori) o alle specifiche tecniche (per Servizi
1 Resta salvo il diritto dell’Operatore Economico di qualificarsi/operare nelle Categorie Merceologiche diverse da quella per la quale si è subita la sospensione.
e Forniture)” nel solo caso di “non conformità grave”, potranno comportare l’esclusione dall’Elenco per un periodo fino ad un massimo di n. 3 anni.
L’esclusione e la sospensione decorreranno a partire dalla data di comunicazione del relativo provvedimento all’Operatore Economico.
Tutti i possibili effetti sanzionatori nei confronti dell’Operatore Economico saranno deliberati da parte del Comitato di Qualificazione, che ne valuterà l’opportunità e la durata del relativo provvedimento sanzionatorio.
Si segnala che se a seguito di una o più valutazioni il Rating complessivo dell’Operatore Economico dovesse rientrare in una fascia di punteggio prossima alle soglie di sospensione riportate nella precedente Tabella n. 8, Anas invierà un avviso all’Operatore al fine di informalo del fatto che il suo Rating è in una fascia di punteggio potenzialmente a rischio.
In particolare tale avviso sarà inviato a tutti gli Operatori Economici iscritti nell’Albo che a seguito di valutazioni avranno un Rating complessivo inferiore od uguale a 60.
Al termine del periodo di sospensione il Rating dell’Operatore Economico verrà ripristinato al suo valore iniziale (100) e gli eventi che hanno determinato la sua sospensione non saranno più considerati ai fini del calcolo dei successivi Rating.
31. TABELLA PONDERAZIONE ANNI
Al fine di privilegiare i contratti più recenti, in quanto idonei a testimoniare gli sforzi compiuti dagli Operatori Economici per migliorare la propria qualità realizzativa, la percentuale di ponderazione sarà crescente man mano che ci si avvicina al momento della rilevazione, secondo la seguente
Tabella 8- Ponderazione anni
Periodi Temporali | Percentuale di ponderazione |
1° anno | 100% |
2° anno | 80% |
3° anno | 60% |
4° anno | 40% |
5° anno | 20% |
PARTE III
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati personali degli operatori verranno trattati secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.
Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A. rappresentata dal rappresentante legale pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
Il contatto del DPO è xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Fonti e tipologia di dati
a) Dati Personali acquisiti direttamente dall’operatore. Xxxx Xxxxxx: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
b) Dati dell’operatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito del procedimento di qualificazione. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
La lista degli operatori iscritti all’Elenco è pubblicata da ANAS nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx), come indicato al punto 12 del presente Regolamento, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Finalità del trattamento e conservazione dei dati. I dati vengono raccolti per lo svolgimento del procedimento di qualificazione, della procedura di affidamento, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
- con riferimento all’espletamento del procedimento di qualificazione la natura del conferimento è obbligatoria in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti ed al presente Regolamento
- con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria in base al contratto stipulato tra ANAS e l’Appaltatore e le norme di Legge;
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di gestire la qualificazione in conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione dell’operatore dal suddetto procedimento.
Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:
- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;
- Soggetti riconducibili ad ANAS che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da ANAS o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS:
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
Conservazione dei dati
I dati personali resi dall’operatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cancellazione dall’Elenco Operatori.
Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l’operatore ha diritto di chiedere ad ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’operatore in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officier). xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
33. FORO COMPETENTE
Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione, revoca o annullamento della qualificazione e/o cancellazione nell’Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.
34. CODICE ETICO
Con la presentazione della Domanda di iscrizione, l’operatore economico si obbliga a osservare, le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico di ANAS, reso disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx. Si precisa che la violazione da parte dell’operatore economico del suddetto codice etico, è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile.
Allegato 1 “Categorie merceologiche” Allegato 2 “Scheda Anagrafica”
Allegato 3 “Questionario di autocandidatura”
Allegato 4 “Domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori economici ANAS” Allegato 5 “Questionario di categoria specifica”
Allegato 6 “Dichiarazione permanenza requisiti”