MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER
ACCORDO N. 2022/
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi
ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
1. Istituto di appartenenza: Codice Erasmus:
Indirizzo ufficiale per esteso:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: (designazione del Rappresentante Legale)
[Da completarsi solo da parte di personale proveniente da Impresa]:
2. Istituto ospitante: Xxxxxx Xxxxxxx:
Indirizzo ufficiale per esteso:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
rappresentato da: (designazione del Rappresentante Legale)
e:
3. Cognome: Nome:
Data di nascita:
Codice Fiscale: Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica: Anno accademico: 20 /20
(Da completarsi esclusivamente in caso di mobilità di personale da Impresa)
Nome ufficiale per esteso dell’Organizzazione di appartenenza (NON ACCADEMICA):
Il Partecipante gode di [selezionare le opzioni applicabili]:
🞏 Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
🞏 Un contributo europeo Erasmus+ pari a zero (“zero Grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Xxxxxxxx (“zero Grant”)
Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include [selezionare le opzioni applicabili]:
🞏 Un contributo giornaliero per il supporto individuale
🞏 Un contributo finanziario standard per il viaggio
🞏 Un contributo finanziario “green” per il viaggio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili
🞏 Un contributo al supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi
🞏 Un supporto all’inclusione [nel caso di supporto aggiuntivo sulla base di costi reali]
🞏 Un contributo di viaggio per il viaggio costoso [da sostituirsi al contributo per il viaggio]
[Da completarsi solo per il personale proveniente da impresa e per altri Partecipanti che ricevano un contributo europeo Xxxxxxxx nel caso in cui l’istituto/organizzazione non sia già in possesso di tali informazioni]
– Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
– Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
– Nome della Banca:
– Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
– IBAN:
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note Tecniche
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a
fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da
entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio | Data di fine |
Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: | |
Codice ERASMUS (se del caso): | Paese: |
2.3 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ per n° giorni. N° giorni di viaggio sono sommati alla durata del periodo di mobilità e inclusi nel calcolo del sostegno individuale.
[Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il Partecipante riceve un contributo europeo Xxxxxxxx congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo europeo Xxxxxxxx: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]
Il contributo finanziario totale per la mobilità è pari a Euro
La durata complessiva del periodo di mobilità fisica non può avere una durata superiore a mesi/giorni [da compilarsi a cura dell’Istituto secondo le disposizioni della Guida del Programma che prevede una durata massima di 2 mesi e una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività (nel caso di mobilità verso i Paesi partner la durata minima prevista è di 5 giorni consecutivi di attività e 1 giorno nel caso di personale docente proveniente da impresa)]; inoltre, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana (o per qualsiasi periodo inferiore). Qualora la
durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa. Ove l’attività di docenza fosse combinata con attività di training durante un unico periodo all’estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore). Per lo staff proveniente da organizzazione non accademica (impresa), non è previsto un numero minimo di ore settimanali di attività di docenza.
Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
giorni: | ore di lezione: |
2.4 Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i termini indicati nella Guida al programma. Se l’Istituto di appartenenza accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo.
2.5 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di insegnamento all'estero (Certificate/Certificate of attendance) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inlcusa la componente virtuale (se del caso).
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2022 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
3.2 L’Istituto seleziona una delle seguenti opzioni:
[Opzione 1] 🞏
Il Partecipante riceve un contributo totale per l’intero periodo di mobilità pari ad euro .
Contributo per il supporto individuale | € |
Contributo per le spese di viaggio | € |
L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € dal 15esimo giorno in poi.
L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’Articolo 3.2, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione1 e aggiungengendo il contributo per il viaggio2. Per i partecipanti a “zero-grant” il contributo per il viaggio è pari a 0.
[Opzione 2] 🞏
L’Istituto/organizzazione garantisce al Partecipante una forma di contributo alternativa fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
1 Disposizioni Nazionali come da Allegato III.
2 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.
[Opzione 3] 🞏
L’Istituto/organizzazione garantisce al Partecipante un contributo pari ad € e una forma di contributo alternativa per il viaggio/soggiorno. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi
dell’Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 di cui all’Articolo 3.1, un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante entro [a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima]:
a. 30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti;
b. la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale ma non applicabile nel caso di partecipanti che ricevono il top-up per le pari opportunità o il supporto per l’inclusione: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del Partecipante].
Tale prefinanziamento rappresenterà il [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 Se il finanziamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l’invio online del Rapporto Narrativo (EUSurvey) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata
[Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante].
5.2 La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.
In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.
Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.].
Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni:
• denominazione compagnia assicurativa:
• numero e polizza assicurativa
Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
5.3 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:
🞏 l'organizzazione
🞏 il partecipante
🞏 l'organizzazione ospitante
[In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno qui elencate in base alle rispettive responsabilità].
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità per le quali la lingua principale di apprendimento è disponibile nell’Online Linguistic Support (OLS), ad eccezione dei madrelingua.
6.1 Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità.
6.2 [Applicabile solo per i Partecipanti che necessitano di seguire un corso di lingua OLS per migliorare il proprio livello] Il Partecipante può seguire i corsi di lingua OLS, iniziando non appena riceve l'accesso e sfruttando al massimo il servizio/corso.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE (XXXxxxxx)
7.1 Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo Finale (tramite EU Survey), debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 8 – PROTEZIONE DEI DATI
8.1 L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx
ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
9.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
9.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
nome/cognome/ | nome/cognome/funzione | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
ALLEGATO I
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-
plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
3 Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati (quali dati sono raccolti, chi ha accesso a tali dati e come sono protetti) sono disponibili qui: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxx-Xxxx- 2022_Disposizioni-nazionali-2022_HE.pdf) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2022 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato
Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno | Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno | ||
GRUPPO X | Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito. | € 144,00 | € 101,00 |
GRUPPO B | Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi partner della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano | € 128,00 | € 90,00 |
GRUPPO C | Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. | € 112,00 | € 78,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Distanze di viaggio | Importo per il viaggio standard | Importo per il viaggio green |
Tra 10 e 99 KM | € 23,00 per partecipante | - |
Tra 100 e 499 KM | € 180,00 per partecipante | € 210,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM | € 275,00 per partecipante | € 320,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM | € 360,00 per partecipante | € 410,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM | € 530,00 per partecipante | € 610,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM | € 820,00 per partecipante | - |
8000 KM o più | € 1.500,00 per partecipante | - |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/distance-calculator_en
Esempio calcolo contributo viaggio standard | Esempio calcolo contributo viaggio green |
• Città di partenza: Firenze • Città di destinazione: Oslo • Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km • Fascia corrispondente: 500‐1999 km • Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R) | • Città di partenza: Firenze • Città di destinazione: Oslo • Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km • Fascia corrispondente: 500‐1999 km • Contributo ammissibile: € 320,00 (A/R) |