PERIZIA DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
PERIZIA DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
in riferimento alla controversia arbitrale insorta tra
Impresa XXXXXX & C. S.p.A.
e
YYYY S.p.A.
in dipendenza
del contratto di appalto del 14 ottobre 2004 avente ad oggetto l’affidamento da parte dell’YYYY S.p.A. alla Impresa XXXXXX & C S.p.A. dei lavori di “completamento del tratto autostradale Catania-Siracusa compreso tra le località Passo Xxxxxxx ed il Km 130+400 della S.S. 114”
Collegio Arbitrale composto dai Signori:
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente
Avv. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
RELAZIONE
CTU: Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Sommario
1. – Conferimento dell’incarico peritale 6
2. – Svolgimento delle operazioni di perizia e documentazione esaminata 10
2.1. Operazioni peritali 10
2.2. Documentazione esaminata ed acquisita dal CTU 13
3. – Descrizione sintetica delle opere e dell’iter esecutivo di appalto 14
3.1. Progetto esecutivo 14
3.2. Gara di appalto e Contratto di Affidamento al Contraente Generale (C.G) 14
3.3. Descrizione dell’intervento previsto nel progetto esecutivo di appalto 14
3.4. Tempo contrattuale, inizio attività e consegna lavori 17
3.5. Atto Aggiuntivo n° 1 (30 novembre 2005) per affidamento delle prove di laboratorio e verifiche tecniche 17
3.6. Perizia di Variante Tecnica n° 1 18
3.7. Perizia di Variante Tecnica n° 2 18
3.8. Perizia di Variante Tecnica n° 3 19
3.9. Perizia di Variante Tecnica n° 4 20
3.10. Perizia di Variante Tecnica n° 5 21
3.11. Atto di sottomissione (3a Variante Tecnica) e 2° Atto Aggiuntivo 22
3.12. Tempi contrattuali e proroghe 22
3.13. Ultimazione dei Lavori 23
3.14. Stati Avanzamento Lavori e relativi Certificati di pagamento 25
3.15. Conto Finale dei Lavori 27
3.16. Riserve ed accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06 27
4. – Le obbligazioni del Contraente Generale: fonti normative e atipicità del contratto di affidamento de quo 48
5. – Considerazioni preliminari alla trattazione dei quesiti peritali 56
5.1. Ordine logico di trattazione dei quesiti peritali 56
5.2. Arco temporale di esecuzione dei lavori oggetto di indagine peritale 57
6. – Trattazione del quesito peritale n° 2 58
6.1. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5) 58
6.2. Disamina delle riserve nn° 119 e 167 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 14 e 61). 59
6.3. Disamina delle riserva n° 182 (quesito arbitrale nn. 75). 65
7. – Trattazione del quesito peritale n° 3 69
7.1. Disamina della riserva n° 78 (quesito arbitrale n° 3) 69
7.2. Disamina della riserva n° 107 (quesito arbitrale n° 4) 70
7.3. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5) 73
7.4. Disamina della riserva n° 116 (quesito arbitrale n° 12) 82
2
7.5. Disamina delle riserve nn. 120, 164 e 168 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 15, 58 e 62). 84
7.6. Disamina della riserva n° 122 (quesito arbitrale n° 16) 97
7.7. Disamina della riserva n° 123 (quesito arbitrale n° 17) 98
7.8. Disamina delle riserva n. 124 (quesito arbitrale n. 18) 100
7.9. Disamina della riserva n° 126 (quesito arbitrale n° 20) 106
7.10. Disamina della riserva n° 127 (quesito arbitrale n° 21) 108
7.11. Disamina delle riserve nn. 128, 134, 152 e 171 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 22, 28, 46 e
65). .................................................................................................................................................... 111
7.12. Disamina delle riserve nn. 130 e 131 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 24 e 25) 120
7.13. Disamina della riserva n. 132 (quesito arbitrale n. 26) 123
7.14. Disamina della riserva n. 133 (quesito arbitrale n. 27) 127
7.15. Disamina delle riserva n. 138 (quesito arbitrale n. 32) 128
7.16. Disamina delle riserve nn. 139, 140, 141 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 33, 34, 35) 131
7.17. Disamina della riserva n. 142 (quesito arbitrale n. 36) 141
7.18. Disamina delle riserva n. 143 (quesito arbitrale n. 37) 145
7.20. Disamina della riserva n. 146 (quesito arbitrale n. 40) 157
7.21. Disamina della riserva n. 147 (quesito arbitrale n. 41) 159
7.22. Disamina della riserva n. 148 (quesito arbitrale n. 42) 162
7.23. Disamina delle riserva n. 149 (quesito arbitrale n. 43) 165
7.24. Disamina della riserva n. 150 (quesito arbitrale n. 44) 167
7.25. Disamina della riserva n. 151 (quesito arbitrale n. 45) 168
7.26. Disamina della riserva n. 153 (quesito arbitrale n. 47) 169
7.27. Disamina della riserva n. 154 (quesito arbitrale n. 48) 171
7.28. Disamina della riserva n. 155 (quesito arbitrale n. 49) 175
7.29. Disamina delle riserva n. 156 (quesito arbitrale n. 50) 176
7.30. Disamina della riserva n. 157 (quesito arbitrale n. 51) 177
7.31. Disamina della riserva n. 160 (quesito arbitrale n. 54) 179
7.32. Disamina della riserva n. 161 (quesito arbitrale n. 55) 184
7.33. Disamina della riserva n. 162 (quesito arbitrale n. 56) 187
7.34. Disamina della riserva n. 165 (quesito arbitrale n. 59) 187
7.35. Disamina della riserva n. 170 (quesito arbitrale n. 64) 189
7.36. Disamina della riserva n. 172 (quesito arbitrale n. 66) 194
7.37. Disamina della riserva n. 173 (quesito arbitrale n. 67) 198
7.38. Disamina delle riserva n. 174 (quesito arbitrale n. 68) 203
7.39. Disamina della riserva n. 175 (quesito arbitrale n. 69) 205
7.40. Disamina della riserva n. 177 (quesito arbitrale n. 70) 210
7.41. Disamina della riserva n. 178 (quesito arbitrale n. 71) 214
7.42. Disamina della riserva n. 179 (quesito arbitrale n. 72) 217
7.43. Disamina della riserva n. 180 (quesito arbitrale n. 73) 219
7.44. Disamina della riserva n. 181 (quesito arbitrale n. 74) 221
7.45. Disamina della riserva n. 184 (quesito arbitrale n. 77) 221
3
7.46. Disamina della riserva n. 186 (quesito arbitrale n. 79) 222
7.47. Disamina della riserva n. 188 (quesito arbitrale n.81). 222
7.48. Disamina delle riserva n. 189 (quesito arbitrale n. 82) 223
8. – Trattazione del quesito peritale n° 4 226
8.1. Disamina della riserva n° 112 (quesito arbitrale n. 8). 226
8.2. Disamina delle riserva n° 113 (quesito arbitrale n. 9). 229
8.3. Disamina della riserva n° 136 (quesito arbitrale n. 30). 230
9. – Trattazione del quesito peritale n° 1 234
9.1. Considerazioni di carattere generale sull’anomalo andamento dei lavori 234
9.2. Il termine finale per il completamento dell’opus 237
9.3. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5) 243
9.4. Disamina della riserva n° 123 (quesito arbitrale n° 17) 249
9.5. Disamina della riserva n° 127 (quesito arbitrale n° 21) 250
9.6. Disamina della riserva n° 128 (quesito arbitrale n° 22) 253
9.7. Disamina della riserva n° 134 (quesito arbitrale n° 28) 256
9.8. Disamina della riserva n° 138 (quesito arbitrale n° 32) 257
10. – Trattazione del quesito peritale n° 5 260
10.1. Osservazioni preliminari 260
10.2. Maggiori tempi suppletivi domandati con la riserva n° 137, per la parte già scrutinata dalla Commissione istituita per l’accordo bonario 265
10.3. Maggiori tempi suppletivi domandati con le riserve n° 109, 123, 127, 128, 134, 138. 266
10.4. Maggiori tempi suppletivi domandati con le riserve n° 71, 107, 120, 122, 128, 130, 131, 133, 134,
137, 139, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 162, 167, 168, 182, 186........................................... 266
11. – Trattazione del quesito peritale n° 6 280
11.1. Considerazioni preliminari 280
11.2. L’art. 23 del CSA (Tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, premio di accelerazione, proroghe). 280
11.3. Verifica dei tempi complessivamente previsti 283
11.4. Accertamento dei tempi di consegna dei sublotti nn. 1, 2 -3 286
11.5. Disamina della riserva n° 118 (quesito arbitrale n° 13) - Premio di accelerazione sub lotto n. 1. 286
11.6. Disamina della riserva n° 163 (quesito arbitrale n° 57) - Premio di accelerazione sub lotti n. 2-3 295
12. – Trattazione del quesito peritale n° 7 304
12.1. Disamina della riserva n. 110 (quesito arbitrale n. 6) 304
12.2. Disamina della riserva n. 144 (quesito arbitrale n. 38) 307
12.3. Disamina delle riserva nn. 183 e 187 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 76 e 80). 310
12.4. Disamina della riserva n. 185 (quesito arbitrale n. 78) 316
13. – Trattazione del quesito peritale n° 8 321
13.1. Disamina della riserva n° 180 (quesito arbitrale n° 73) 321
14. – Trattazione del quesito peritale n° 9 – riserva n° 169 328
15. – Trattazione dei quesiti peritali nn° 10 ed 11 333
15.1. Considerazioni preliminari sulle modalità e criteri di quantificazione degli interessi in relazione ad eventuali somme (aggiuntive) da liquidarsi in favore del C.G. e/o a ritardi nella contabilizzazione/liquidazione delle prestazioni eseguite dal medesmo 333
15.2. Disamina della riserva n. 71 (quesito arbitrale n. 2). 335
15.3. Disamina della riserva n. 111 (quesito arbitrale n. 7) 336
15.4. Disamina della riserva n. 114 (quesito arbitrale n. 10) 338
15.5. Disamina della riserva n. 115 (quesito arbitrale n. 11) 339
15.6. Disamina della riserva n. 123 (quesito arbitrale n. 17) 341
15.7. Disamina della riserva n. 125 (quesito arbitrale n. 19) 341
15.8. Disamina delle riserve nn. 129 e 166 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 23 e 60). 343
15.9. Disamina della riserva n. 130 (quesito arbitrale n. 24) 349
15.10. Disamina della riserva n. 131 (quesito arbitrale n. 25) 350
15.11. Disamina della riserva n. 135 (quesito arbitrale n. 29) 350
15.12. Disamina della riserva n. 158 (quesito arbitrale n. 52) 352
15.13. Disamina della riserva n. 159 (quesito arbitrale n. 53) 353
15.14. Disamina della riserva n. 162 (quesito arbitrale n. 56) 354
15.15. Computo interessi per tardato pagamento delle somme accertate con riferimento a tutti i quesiti peritali 355
16. – Conclusioni 370
1. – Conferimento dell’incarico peritale
Con ordinanze del 9-19 luglio 2012, l’On.le Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione della controversia insorta tra Impresa XXXXXX & C. S.p.a (di seguito, anche più semplicemente denominata Impresa, Contraente Generale, affidataria o C.G.) e YYYY Spa (di seguito, anche più semplicemente denominata YYYY, Committente, Amministrazione, Ente Appaltante o Stazione Appaltante) in relazione al contratto del 14 ottobre 2004, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “completamento del tratto autostradale Catania-Siracusa compreso tra le località Passo Xxxxxxx ed il Km 130+400 della S.S. 114”, ritenuta la necessità di disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio, nominava C.T.U. il sottoscritto Xxx. Xxxxxx Xxxxx, con studio in Soverato (CZ) – xxx X. Xxxxx, 00 e Roma, Piazza X. Xxxxxx n° 9, int. 7.
L’incarico veniva conferito all’udienza del 23 luglio 2012 per accertare quanto segue:
“Esaminati gli scritti difensivi prodotti in giudizio dalle parti ed i documenti ad essi allegati ed in particolare il contratto di affidamento; effettuati, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli eventuali sopralluoghi che ritenesse necessari al fine di fornire la risposta ai quesiti qui di seguito indicati; acquisiti, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, tutti gli eventuali documenti che ritenesse necessari ai fini della risposta ai quesiti qui di seguito indicati:
1) Accerti il CTU l’eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall’Impresa nelle riserve oggetto della presente procedura arbitrale (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall’Impresa medesima, ovvero: ritardata approvazione della perizia di variante n. 4, presenza non segnalata di acqua nelle fasi di scavo dell’area TR4.01, eccezionali precipitazioni verificatesi nei mesi di settembre ed ottobre 2009, fermo lavorazioni connesse allo svincolo Catania (IN.1.10) nel periodo dal 27 maggio al 18 settembre 2008 (lato Siracusa) e nel periodo dal 27 maggio al 30 settembre (lato Catania), fermo delle lavorazioni relative alle barriere antifoniche (TR4.03) nel periodo compreso tra il 6 aprile ed il 10 settembre 2009 - si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve n. 109/quesito 5, n. 123/quesito 17, n. 127/quesito 21, n. 128/quesito n. 22, n. 134/quesito n. 28, n. 138/quesito n. 32); in caso di risposta positiva a quanto precede, calcoli il CTU gli effetti delle causali, eventualmente accertate, che hanno inciso sul corretto svolgimento delle lavorazioni, determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall’Impresa; determini, altresì, il CTU l’eventuale danno finanziario subito dal Contraente Generale per i titoli sopra indicati;
2) Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l’esecuzione dell’appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente, con gli Ordini di Servizio nn. 10, 11, 13 e 15, ha ordinato all’Impresa opere e forniture di natura extracontrattuale, se le stesse sono state realizzate, contabilizzate e remunerate (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 109/quesito 5,
119/quesito 14, 167/quesito 61, 182/quesito 75); se occorre, quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l’importo da corrispondere all’Impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto; determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, l’eventuale importo da corrispondere al Contraente Generale a titolo di maggiori oneri sostenuti per Direzione Lavori, prove e progettazione e computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
3) Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, documenti relativi l’esecuzione dell’appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se l’Impresa ha eseguito lavorazioni e/o servizi di natura extracontrattuale e/o modifiche alle lavorazioni contrattualmente previste, ordinate dalla Stazione Appaltante al fine di garantire la corretta esecuzione dell’opera e/o di consentire la fruibilità dell’opera, e se le stesse sono state contabilizzate e remunerate (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 78/quesito 3, 107/quesito 4, 109/quesito n. 5, 116/quesito 12, 120/quesito 15, 122/quesito 16, 123/quesito 17, 124/quesito 18, 126/quesito 20, 127/quesito 21, 128/quesito 22, 130/quesito n. 24, 131/quesito n. 25, 132/quesito 26, 133/quesito 27, 134/quesito n. 28, 138/quesito n. 32, 139/quesito 33, 140/quesito 34, 141/quesito 35,
142/quesito | 36, | 143/quesito 37, 145/quesito 39, 146/quesito 40, | 147/quesito | 41, |
148/quesito | 42, | 149/quesito 43, 150/quesito 44, 151/quesito 45, | 152/quesito | 46, |
153/quesito | 47, | 154/ quesito 48, 155/quesito 49, 156/quesito 50, | 157/quesito | 51, |
160/quesito | 54, | 161/quesito 55, 162/quesito 56, 164/ quesito 58, | 165/quesito | 59, |
168/quesito | 62, | 170/quesito 64, 171/quesito 65, 172/quesito 66, | 173/quesito | 67, |
174/quesito | 68, | 175/quesito 69, 177/quesito 70, 178/quesito 71, | 179/quesito | 72, |
180/quesito | 73, | 181/quesito 74, 184/quesito 77, 186/quesito 79 e | 188/quesito | 81, |
189/quesito 82); quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l’importo da corrispondere all’Impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto. Determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
4) Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l’esecuzione dell’appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente ha applicato correttamente o meno delle detrazioni e/o penali in capo all’Impresa (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 112/quesito 8, 113/quesito 9, 136/quesito 30), specificandone le motivazioni e provvedendo a quantificare, ove se ne ravvisino i presupposti, gli importi eventualmente addebitabili all’Impresa ovvero da riaccreditare alla medesima; sempre in conseguenza di quanto oggetto di quesito determini gli importi di competenza dell’Impresa in ragione dei maggiori oneri dalla stessa sostenuti per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli
interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
5) Accerti il CTU gli eventuali maggiori tempi esecutivi e ne determini l’esatta entità e gli eventuali relativi maggiori oneri in capo all’Impresa, provvedendo alla quantificazione, anche in via equitativa, di dette maggiori onerosità (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui riserva n. 67/quesito n. 1, n. 71/quesito n. 2, n. 107/quesito n.4, n. 109/quesito n. 5, n. 120/quesito n. 15, n. 122/quesito n. 16, n. 123/quesito n. 17, n. 127/quesito n. 21, n. 128/quesito n. 22, n. 130/quesito n. 24, n. 131/quesito n. 25, n. 133/quesito n. 27, n. 134/quesito n. 28, n. 137/quesito 31, n. 138/quesito n. 32, n. 139/quesito n. 33, n. 142/quesito n. 30, n. 146/quesito n. 40, n. 147/quesito n. 41, n. 148/quesito n. 42, n. 152/quesito n. 46, n. 153/quesito n. 47, n. 154/quesito n. 48, n. 155/quesito n. 49, n. 162/quesito n. 56, n. 167/quesito n. 61, n. 168/quesito n. 69, n. 182/quesito n. 75, n. 186/quesito n. 79); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
6) Accerti il CTU, alla luce del dettato pattizio e del disposto dell’art. 23 del Capitolato speciale di affidamento e dei tempi di consegna dei sub-lotti 1, 2 e 3, in considerazione dei tempi esecutivi complessivamente previsti (da determinarsi anche in funzione dell’esito degli accertamenti oggetto dei quesiti precedenti e delle richieste di cui alla ris. n. 137/quesito n. 31), il diritto dell’Impresa al riconoscimento del premio di accelerazione, determinandone, in caso di verifica positiva, il corretto ammontare (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 118/quesito n. 13, riserva n. 163/quesito n. 57); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
7) Accerti il C.T.U., alla luce del disposto contrattuale e della normativa applicabile, il diritto del Contraente Generale al rimborso di somme richieste a vario titolo (tasse, imposte, corrispettivi per la commissione di collaudo e per il collaudatore statico, rimborsi per il corrispettivo di energia elettrica ed infine per la sicurezza) determinandone il corretto importo (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 110/quesito 6, n. 144/quesito 38, n. 183/quesito 76, n. 185/quesito 78, n. 187/quesito 80); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
8) Accerti il C.T.U. se, alla luce del dettato contrattuale e della legge applicabile, vi siano stati ritardi da parte di YYYY. S.p.a. nell’assunzione delle determinazioni in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed all’adozione delle soluzioni necessarie per risolvere la problematica conseguente a detto diniego, e nel caso di risposta affermativa, quantifichi, anche in via equitativa, il maggior danno eventualmente conseguente a detti ritardi (riserva 180/quesito 73);
9) Accerti il CTU, alla luce delle previsioni di legge e del dettato pattizio, il diritto dell’Impresa al risarcimento del danno da mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo, stralciate dall’originario oggetto dell’affidamento e, in caso di risposta positiva, provveda alla relativa quantificazione; verifichi il diritto al pagamento della quota parte di remunerazione dell’impalcato dell’opera 20 - Viadotto Villasmundo - fornito a piè d’opera, al riconoscimento dei compensi per attività di direzione lavori inerenti le lavorazioni di cui sopra e per prove, determinando con riferimento a tale richiesta i relativi importi (riserva n. 169/quesito n. 63); infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa;
10) Accerti il C.T.U. l’esistenza di eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme da rimborsarsi al Contraente generale (ovvero nell’approvazione di elaborati propedeutici al riconoscimento delle somme da rimborsarsi), determinandone gli interessi eventualmente dovuti (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserva n. 71 /quesito 2, n. 111/quesito 7, n. 114/quesito 10, n. 115/quesito n. 11, n. 123/quesito n. 17, n. 125/quesito n. 19, n. 129/quesito n. 23, n. 130/quesito n. 24, n. 131/quesito n. 25, n. 135/quesito n. 29, 158/quesito n. 52, n. 159/quesito n. 53, n. 162/quesito n. 60, n. 166/quesito n. 60);
11) Sugli importi eventualmente accertati in relazione ai quesiti di cui sopra, accerti e quantifichi il CTU gli oneri ed accessori, gli interessi legali e/o moratori e/o contrattuali dovuti in relazione al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento, la rivalutazione monetaria e/o il maggiore danno per la mancata disponibilità delle somme, ove dovute, sviluppando il calcolo fino alla data di emissione della relazione peritale”
Il Collegio Arbitrale fissava il termine del 15 novembre 2012 per il deposito della relazione di consulenza tecnica.
2. – Svolgimento delle operazioni di perizia e documentazione esaminata
2.1. Operazioni peritali
Le parti provvedevano alla nomina dei propri CC.TT.PP. (di seguito, anche più semplicemente, individuati con la sigla CTP) prima dell’inizio delle operazioni peritali.
In particolare:
- l’YYYY, già all’udienza del 23 luglio 2012, designava gli ingg. FFFFFF MMMMMM e MMMM CCCC;
- l’Impresa, tramite il proprio difensore, in data 12 settembre e 27 settembre 2012 comunicava alla Segreteria del Collegio i nominativi, rispettivamente, del proprio CTP nella persona dell’ing. MMMM CCCC FFFFF e del relativo coadiutore ing. EEEEEE BBBBB.
In data 13 settembre 2012 veniva dato avvio al contraddittorio peritale con i CTP designati dalle parti (presenti l’ing. FFFFF MMMMMM per conto YYYY e l’xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx per il C.G.)
Il successivo 20 settembre, completata la disamina dei quesiti peritali, il sottoscritto CTU assegnava termini, ai CTP delle parti (presente anche l’ing. MMMM CCCCCC), per la produzione di memorie e documenti, con scadenze 27 settembre 2012 (in relazione ai quesiti peritali n° 1, 5, 6, 8, 9, 10), 4 ottobre 2012 (in relazione ai quesiti peritali n° 2, 3, 4, 7), 11 ottobre 2012 (per repliche).
Nel verbale n° 2 del 20 settembre 2012, entrambi i CTP di parte, tenuto conto della natura e complessità della controversia, manifestavano perplessità in ordine ai termini – ritenuti insufficienti - assegnati per la produzione di memorie e documenti integrativi e, pertanto, chiedevano un differimento di giorni 45 per adempiere alle richieste del CTU.
Il sottoscritto, pur condividendo le perplessità manifestate dai CTP di parte, si riservava di concedere una dilazione ai termini di cui sopra, all’esito di adeguata proroga al termine per il deposito della relazione peritale (allo stato fissato alla data del 15 novembre 2012) da parte del Collegio Arbitrale.
Pertanto, tenuto conto della complessità della controversia e della obiettiva impossibilità dei CTP ad adempiere alle richieste del CTU e, di converso, dell’impossibilità di quest’ultimo a rassegnare, entro i termini fissati dal Collegio, la relazione peritale, con nota del 20 settembre 2012 il sottoscritto inoltrava all’On.le Collegio formale richiesta di proroga, fino alla data del 28 febbraio 2013, del termine per il deposito della relazione peritale.
Con separate istanze pervenute al CTU in data 15 novembre 2012, i CTP di entrambe le parti, in considerazione della gran mole di documenti da esaminare, formulavano ulteriore richiesta di proroga (di 30 giorni, aggiuntivi rispetto ai 45 giorni già assentiti nel verbale del 20
settembre 2012) per la presentazione delle seconde memorie (e quindi, anche per le memorie di replica).
La proroga di 75 giorni richiesta dai CTP delle parti determinava la necessità di differire, alla data del 25 dicembre 2012, la produzione delle memorie tecniche di replica di cui al verbale del 20 settembre 2012.
Conseguentemente, il CTU, con nota del 15 novembre 2012 chiedeva all’on.le Collegio di prorogare al 15 aprile 2013, il deposito della relazione peritale.
Con Ordinanza del 6 dicembre 2012 il Collegio Arbitrale accoglieva l’istanza del CTU (20.12.2012) per il differimento, alla data del 28 febbraio 2013, del deposito della relazione peritale.
Con Ordinanza del 19 dicembre 2012 il Collegio Arbitrale accoglieva l’istanza del CTU (15.11.2012) per il differimento, alla data del 15 aprile 2013, del deposito della relazione peritale.
Con nota del 16 dicembre 2012 il CTU rammentava ai CTP di parte che i successivi giorni 18 e 25 dicembre sarebbe scaduto il termine per la produzione, rispettivamente, della seconda memoria tecnica e delle repliche. Considerato che detto ultimo termine veniva a coincidere con le festività natalizie, al fine di agevolare l’attività dei CTP e la produzione delle memorie di replica, il CTU riteneva opportuno differire alla data del 15 gennaio 2013 la presentazione delle memorie di replica.
Con nota del 10 gennaio 2013, i CTP designati dalla ditta XXXXXX, previa adesione dei CTP di parte YYYY, chiedevano al CTU ulteriore proroga di giorni 10 (accordata) per il deposito delle memorie tecniche di replica.
Le memorie tecniche di replica venivano inoltrate al CTU in data 25 gennaio 2013 dai CTP di parte XXXXXX e in data 31 gennaio 2013 dai CTP di parte YYYY.
Pertanto, a causa delle obiettive difficoltà riscontrate dai CTP delle parti, il prosieguo delle operazioni peritali - ivi compreso la disamina degli scritti tecnici prodotti - si procrastinava di circa 6 settimane rispetto alle previsioni, con la conseguente necessità del CTU di disporre di maggior tempo per il completamento dell’attività istruttoria.
Con nota del 4 aprile 2013, il sottoscritto chiedeva al Collegio una terza proroga, fino alla data del 31 maggio 20123, per il completamento delle operazioni peritali, anche al fine di completare lo studio delle memorie tecniche presentate dai CTP e della corposa documentazione versati in atti, nonché di valutare la necessità di eventuali sopralluoghi.
Con Ordinanza del 4 aprile 2013 il Collegio Arbitrale accoglieva l’istanza del CTU per il differimento, alla data del 31 maggio 2013, del deposito della relazione peritale.
Con convocazione del 15 maggio 2013, inoltrata a mezzo e-mail, il sottoscritto invitava i CTP a presenziare all’incontro fissato per il 27 maggio 2013, finalizzato a concludere le attività peritali e all’approfondimento delle posizioni delle parti su alcuni aspetti che necessitavano – ancora - di alcuni chiarimenti, anche in riferimento alle riserve iscritte negli atti contabili e contrassegnate dai nn° progressivi 129, 151, 160, 166, 170, 177, 186. Con successiva nota del 22 maggio 2013, il CTU evidenziava ai medesimi CTP che le riserve contrassegnate dai nn° 129 e 166 (sulla rivendicazione della rata di saldo del prefinanziamento dell’opera e/o dei relativi interessi per tardato pagamento) non era stata trattata nelle memorie tecniche di nessuna delle parti e che fosse opportuno un chiarimento anche in ordine alla riserva n° 136 (afferente la contestazione del C.G. sulla detrazione economica operata da YYYY, per l’importo di € 1.757.065,00, in sede di liquidazione contabile dei certificati di pagamento).
Nel corso del contraddittorio del 27 maggio 2013 emergeva la necessità dei CTP delle parti di fornire al CTU elementi (e documenti) necessari a supportare le rispettive posizioni con riferimento alle riserve n° 160 e 170, contraddistinte da un petitum complessivo di apprezzabile rilevanza economica (circa 3 milioni di euro);
Il contraddittorio peritale veniva aggiornato alla data del 10 giugno 2013 (per garantire sufficiente tempo ai CTP di entrambe le parti di reperire la documentazione, soprattutto grafica, ritenuta necessaria), ed - alla medesima data – veniva rinviata ogni decisione (subordinata all’esito dell’ulteriore confronto) in ordine alla opportunità di effettuare sopralluoghi sulle aree interessate.
In calce al verbale del 27 maggio 2013, in considerazione delle suppletive attività peritali, i CTP di parte convenivano con il CTU sulla necessità di chiedere idonea proroga per il deposito della relazione di consulenza tecnica d’ufficio. Conseguentemente, il CTU riteneva opportuno inoltrare un’ultima istanza di proroga (fino alla data del 21 giugno 2013) per il deposito della relazione peritale, integralmente accolta con Ordinanza Collegiale del 17 giugno 2013.
Nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 2013 il CTU acquisiva dai CTP di YYYY la documentazione richiesta nel precedente incontro (espressamente elencata nel 4° verbale) mentre l’impresa XXXXXX non esibiva quanto concordato per le proprie competenze.
All’esito di ulteriore confronto tra i CTP delle parti e della disamina della documentazione offerta dai tecnici dell’YYYY, tutti i presenti concordavano che fosse superfluo effettuare eventuali sopralluoghi sulle aree interessate dai lavori.
Pertanto, il sottoscritto CTU dichiarava concluse le operazioni peritali.
La documentazione relativa ai verbali concernenti il contraddittorio peritale instaurato con i CTP di parte, le istanze e le comunicazioni di questi ultimi, le richieste di proroga del sottoscritto CTU e copia delle relative Ordinanze Collegiali, è contenuta nell’ Appendice “D” alla presente relazione.
2.2. Documentazione esaminata ed acquisita dal CTU
Per ottemperare al mandato peritale il sottoscritto CTU ha esaminato la seguente documentazione:
a) documenti allegati alla prima e seconda memoria difensiva dell’Impresa XXXXXX &
C. Spa;
b) documenti allegati (solo su supporto informatico) alle memorie tecniche prodotte, nel corso delle operazioni peritali, dai CTP designati dall’Impresa XXXXXX & C. Spa;
c) documenti allegati (solo su supporto informatico) alle memorie tecniche prodotte, nel corso delle operazioni peritali, dai CTP designati da YYYY Spa;
d) documenti acquisiti direttamente dal CTU nel corso delle operazioni peritali e consegnati dai CTP di entrambe le parti;
Nell’appendice “B” alla presente relazione è riportato l’elenco di tutta la documentazione esaminata e/o acquisita nel corso delle operazioni peritali. Al fine di agevolare l’immediata individuazione (e la relativa provenienza) dei suddetti atti che siano eventualmente richiamati nei paragrafi che seguono (o precedono), i medesimi sono contraddistinti da caratteri alfanumerici (ove esistenti, si prendono in considerazione quelli già assegnati dalle parti da cui derivano) preceduti :
1) dal prefisso M-PZ, se trattasi di documenti esibiti a corredo delle memorie difensive di XXXXXX & C. Spa;
2) dal prefisso C-PZ, se trattasi di documenti esibiti a corredo delle memorie tecniche dei CTP designati da XXXXXX & C. Spa;
3) dal prefisso AS, se trattasi di documenti esibiti a corredo delle memorie tecniche dei CTP designati da YYYY Spa;
I documenti direttamente acquisiti dal sottoscritto durante le operazioni peritali sono contraddistinti dal prefisso P-CTU, seguiti da numerazione progressiva.
Eventuali documenti autonomamente acquisiti/consultati dal sottoscritto per dare risposta ai quesiti peritali, sono contraddistinti dalla sigla A-CTU, seguiti da numerazione progressiva.
3. – Descrizione sintetica delle opere e dell’iter esecutivo di appalto.
3.1. Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo “dell’Asse Autostradale Catania – Siracusa, Completamento del tratto stradale Catania Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Xxxxxxx lungo l’asse dei servizi della città di Catania ed il km 130+400 della S.S. 114” - redatto in data 15 marzo 2003 dal R.T.I.: Fiat Engineering S.p.A., Xxxxxx S.p.A., Italprogetti S.r.l., metropolitane Milanesi S.p.A. e Tecnosistem S.p.A. - veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’YYYY con delibera n° 27 del 3 aprile 2003, per un importo totale dell’opera di € 804.000.000,00.
3.2. Gara di appalto e Contratto di Affidamento al Contraente Generale (C.G)
L’YYYY pubblicava sulla G.U.R.I, foglio inserzioni n. 114 del 19 agosto 2003, il bando di gara per l’affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera f) della L. 443/2001, nonché dell’art. 9 del D.Lgs n. 190/2002.
Nella seduta pubblica in data 25.06.2004 si concludeva la fase di gara in cui risultava aggiudicataria provvisoria l’impresa, Impresa XXXXXX & C. Spa., con l’offerta di un ribasso d’asta del 16,69636% sulla quota di appalto per soli lavori.
L’affidamento a Contraente Generale, Impresa XXXXXX & C. Spa., avveniva - a seguito della disposizione di aggiudicazione n. 6668 adottata il 04.10.2004 dal Presidente di YYYY Spa - con contratto del 14 ottobre 2004 rep. n. 55890, avente per oggetto “Le attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera di completamento del tratto stradale Catania- Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Xxxxxxx, lungo l’asse dei servizi della città di Catania e il Km 130+400 della S.S. 114”, registrato a Roma il 26.10.2004 – Mod. 71 M.
L’importo contrattuale netto ammontava a complessivi € 473.630.350,05, comprensivo di € 18.139,798 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
3.3. Descrizione dell’intervento previsto nel progetto esecutivo di appalto.
L’intervento di affidamento contemplava i lavori di completamento dell’itinerario Catania- Siracusa, nel tratto compreso tra le xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx ed il km 130,400 della Strada Statale 114, in corrispondenza dello svincolo di Villasmundo.
Il nuovo asse autostradale aveva lo scopo di consentire un collegamento veloce tra Catania e Siracusa, alternativo alla esistente Xxxxxx Xxxxxxx 000 “Orientale Sicula” costiera.
Obiettivo del progetto, oltre che costituire una saldatura dei tratti, già con caratteristiche autostradali, rappresentati dalla Tangenziale di Catania e dal tratto della strada S.S. 114 Villasmundo – Siracusa, era quello di creare un collegamento veloce tra i due capoluoghi di Catania e Siracusa, alternativo alla esistente Xxxxxx Xxxxxxx 000 costiera, denominata “Orientale Sicula”, che presentava dimensioni di piattaforma e caratteristiche geometriche del tracciato insufficienti a smaltire il notevole traffico ivi transitante.
14
Il tracciato autostradale della costruenda opera si dipartiva (mediante allaccio) dalla Tangenziale di Catania in località Passo Xxxxxxx, per poi attraversare la piana di Catania superando (in viadotto) il Fiume Simeto e il Torrente Gornalunga e (con galleria) il promontorio denominato X. Xxxxxxxx. Quindi si adagiava ai margini della Piana di Lentini dove era ubicato lo svincolo con la SS 194. Da qui risaliva fino a sormontare, tramite un ponte a scavalco, la SS. 194 e poi (tramite un viadotto) la vallata del Fiume S. Xxxxxxxx per proseguire con l’attraversa (in galleria) del promontorio denominato Filippella. Da qui, con tratti in sede naturale intervallati da una serie di significative opere d’arte (ponte xxxxx Xxxxxxx, viadotto Agnone I, galleria naturale Agnone I, ponte Agnone II, galleria naturale Agnone II, galleria naturale Serena, ponte X. Xxxxxxxx) raggiungeva il terrazzo denominato Cozzo Battaglia, il cui superamento era previsto attraverso una galleria artificiale. Superata la Vallata del Torrente Porcaria in Viadotto, il tracciato proseguiva in sede naturale e nel tratto intermedio trovava sede la galleria artificiale Campana per poi raggiungere il torrente e il promontorio denominati “S. Fratello” superati, rispettivamente, con un ponte ed una galleria artificiale. Dopo un tratto in sede naturale il tracciato doveva ricongiungersi alla sede stradale, avente caratteristiche autostradali, in corrispondenza del Km. 130+40 della SS. 114, in prossimità dello Svincolo di Augusta–Villasmundo.
In definitiva, l’arteria viaria oggetto di affidamento aveva (ed ha) uno sviluppo complessivo, in lunghezza, di circa 25 Km, con caratteristiche di autostrada extraurbana a due corsie per senso di marcia (sezione categoria A1 del D.M. 5.11.2001).
Le opere d’arte principali sono sintetizzabili in:
✓ nn. 12 viadotti per una lunghezza complessiva di 4.163 ml, con campate di luci variabili tra 40 e120 ml;
✓ nn. 5 gallerie naturali a doppio fornice per una lunghezza complessiva di 5.888 ml;
✓ nn. 3 gallerie artificiali a doppia canna per una lunghezza globale di 2.763 ml ed 1 galleria artificiale a canna singola dello sviluppo di 158 ml.
Benché l’appalto non fosse originariamente scomposto in lotti, le parti contraenti hanno però automaticamente ritenuto di suddividere l’intera opera da realizzare in tre lotti funzionali indipendenti, secondo quanto emerge - per tabulas - dalla corrispondenza versata in atti, dalla documentazione amministrativa di appalto, dagli scritti e memorie delle contrapposte difese nel giudizio arbitrale, al punto tale che anche il Collegio adito, con il quesito peritale n° 6, è stato indotto a chiedere l’accertamento dei tempi di consegna facendo espresso riferimento ai “sub-lotti nn. 1, 2, 3”.
Giova evidenziare che la suddivisione de qua non si traduce in una mera distinzione qualitativa e/o geometrica di generiche parti del tracciato, ma si colloca nell’ambito di una precisa individuazione delle componenti di opus da realizzare, tant’è che anche la commissione di collaudo, oltre ad individuare, nel certificato finale, le rispettive tratte di intervento così distinte:
lotto n. 1: ricompreso tra la tangenziale di Catania (inizio intervento) e le spalle lato CT del Viadotto S. Xxxxxxxx;
lotto n. 2: ricompreso tra le spalle lato CT del Viadotto S. Xxxxxxxx e il ponte X. Xxxxxxxx;
lotto n. 3: ricompreso tra le spalle lato SR del ponte X. Xxxxxxxx e l’allaccio alla SS. 114 a Km. 130+400 della SS. 114.
ha anche tracciato un quadro di sintesi per ogni singolo lotto, secondo il prospetto della
tabella 3.1:
TABELLA 3.1 | |||||
Direzione Sud - CT -> SR | Lungh ml. | Direzione Nord - SR -> CT | Lungh ml. | ||
Lotto 1 | 1 | Svincolo tangenziale ovest di Catania | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx | ||
0 | Viadotto Simeto | 744,00 | Viadotto Simeto | 744,00 | |
3 | Viadotto Gornalunga | 640,00 | Viadotto Gornalunga | 640,00 | |
4 | Ponte Xxxxxxx | 35,50 | Ponte Xxxxxxx | 35,50 | |
5 | Galleria Naturale X. Xxxxxxxx | 2.899,85 | Galleria Naturale X. Xxxxxxxx | 2.934,74 | |
6 | Svincolo XX 000 Xxxxxxxx | Xxxxxxxx XX 000 Xxxxxxxx | |||
7 | Ponte XX 000 Xxxxxxxx | 40,00 | Ponte XX 000 Xxxxxxxx | 40,00 | |
Lotto 2 | 8 | Viadotto S. Xxxxxxxx | 620,00 | Viadotto S. Xxxxxxxx | 620,00 |
9 | Galleria Naturale Filippella | 1.330,70 | Galleria Naturale Filippella | 1.274,50 | |
10 | Ponte Xxxxx Xxxxxxx | 40,00 | Ponte Xxxxx Xxxxxxx | 40,00 | |
11 | Viadotto Agnone I | 780,00 | Viadotto Agnone I | 780,00 | |
12 | Galleria Naturale Agnone I | 290,00 | Galleria Naturale Agnone I | 290,34 | |
13 | Ponte Agnone II | 105,00 | Ponte Agnone II | 70,00 | |
14 | Galleria naturale Agnone II | 200,00 | Galleria naturale Agnone II | 200,00 | |
15 | Galleria Artificiale Agnone III | 158,00 | Galleria Artificiale Agnone III | ||
16 | Galleria Naturale Serena | 1.184,00 | Galleria Naturale Serena | 1.174,45 | |
00 | Xxxxx X. Xxxxxxxx | 40,00 | Ponte X. Xxxxxxxx | 40,00 | |
Lotto 3 | 18 | Galleria Artificiale Cozzo Battaglia | 1.600,00 | Galleria Artificiale Cozzo Battaglia | 1.588,06 |
19 | Viadotto Porcaria | 640,00 | Viadotto Porcaria | 640,00 | |
20 | Galleria Artificiale Campana | 399,30 | Galleria Artificiale Campana | 399,30 | |
21 | Ponte S. Fratello | 120,00 | Ponte S. Fratello | 120,00 | |
22 | Galleria Artificiale S. Fratello | 765,08 | Galleria Artificiale S. Fratello | 765,03 | |
23 | Viadotto Mulinello | 376,00 | Viadotto Mulinello | 376,00 | |
24 | Viadotto Svincolo di Villasmundo | 80,00 | Viadotto Svincolo di Villasmundo | 80,00 | |
25 | Svincolo di Villasmundo | Svincolo di Villasmundo |
Ne deriva, quindi, la possibilità di attribuire ad ogni singolo lotto, anche con l’ausilio delle WBS (Work Breakdown Structure) di progetto, il corrispondente corrispettivo di appalto.
Del resto, non può sottacersi che anche le scritture contabili sono state effettuate (anche) mediante la predisposizione di libretti delle misure di singoli lotti.
3.4. Tempo contrattuale, inizio attività e consegna lavori.
Il tempo utile per l’ultimazione dell’opera era stabilito, in base all’art. 23 del C.S.A. e dell’offerta tecnica prodotta dal C.G., in giorni 1.500 - naturali e consecutivi - decorrenti dal giorno successivo a quello dell’ordine di inizio delle attività. Quest’ultimo veniva impartito al C.G., da YYYY, in data 24 febbraio 2005 e, pertanto, l’ultimazione dei lavori restava fissata alla data del 3 aprile 2009.
La consegna dei lavori al Contraente Generale veniva effettuata dal Direttore dei Lavori con processo verbale del 10 marzo 2005.
Durante l’iter esecutivo di appalto l’intervento da realizzare era oggetto di diversi atti aggiuntivi e perizie di variante tecnica (alcune anche suppletive), come di seguito descritte.
3.5. Atto Aggiuntivo n° 1 (30 novembre 2005) per affidamento delle prove di laboratorio e verifiche tecniche.
Contestualmente all’inizio delle attività il Responsabile del procedimento rilevava che l’effettuazione delle verifiche e prove di laboratorio erano ricomprese tra le Somme a Disposizione dell’Amministrazione e, quindi, avrebbero gravato sull’attività di Alta Sorveglianza, con il rischio di determinare una situazione di criticità nel percorso realizzativo.
La problematica veniva sottoposta all’attenzione dell’autorità di Vigilanza sui LL.PP. che, nell’esprimere il proprio parere, configurava l’attribuzione dell’onere dell’esecuzione delle prove in capo all’YYYY come “un mero errore materiale” e suggeriva, quindi, di valutare l’opportunità di stipulare un atto aggiuntivo onde rimediare a detta imprevidenza, considerato che la natura del contratto di affidamento in favore del Contraente Generale e la conseguente obbligazione di risultato inducevano a ritenere più corretto estendere le responsabilità del soggetto attuatore (anche) alle verifiche e prove di laboratorio.
Pertanto, con nota n. 5962 del 22 luglio 2005, il Responsabile del Procedimento proponeva al CdA dell’YYYY l’affidamento al C.G., mediante atto aggiuntivo al contratto del 14 ottobre 2004, delle prove di laboratorio e delle verifiche tecniche che sarebbero state ritenute necessarie, in corso d’opera, dalla Direzione Lavori, dall’organo di collaudo, dall’Alta Sorveglianza, al fine di stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti.
La proposta veniva approvata dal CdA dell’YYYY con delibera n. 100 del 26 luglio 2005 e, con Atto Aggiuntivo stipulato in data 30 novembre 2005 (n. rep. 57966 – n. racc. 11784), il
C.G. si faceva carico di tutte le sopradescritte attività, verso il pagamento di un corrispettivo globale di € 7.166.613,62 e, conseguentemente, l’importo contrattuale netto veniva elevato
ad € 480.766.963,67, restando comunque inalterato il corrispettivo corrispondente alla quota lavori (comprensiva di oneri per progettazione e D.L.) ed, evidentemente, il tempo utile pattuito per il completamento dei lavori.
3.6. Perizia di Variante Tecnica n° 1
In data 31 maggio 2006 veniva redatta dal C.G. una prima perizia di variante tecnica per il consolidamento della situazione al III° S.A.L. (lavori a tutto il 16.03.2006), poi aggiornata in data 31 luglio 2006 a seguito del riscontro di nuovi fattori e di sopravvenuti imprevisti geologici (fondazioni Viadottto San Xxxxxxxx, galleria artificiale Campana e trincee di imbocco, fondazioni Ponte Agnone II e fondazioni Opera 16)
I maggiori e nuovi lavori attribuibili a sorpresa geologica non comportavano, comunque, un aumento dell’importo (e del tempo) contrattuale perché compensati dalle economie conseguite in avanzamento delle opere a misura, quali i consolidamenti per le opere in sotterraneo e le fondazioni indirette di opere d’arte (per le migliori caratteristiche geo- meccaniche dei terreni diffusamente riscontrate), nonché attraverso le varianti migliorative proposte dal Contraente Generale.
Gli adeguamenti tecnici proposti dal Contraente Generale comportavano una ridefinizione delle lunghezze delle principali opere d’arte.
La (prima) perizia di variante veniva presentata all’ufficio di Alta Sorveglianza in data 10 agosto 2006 e approvata dal R.U.P. con provvedimento prot. CDG-57488-P del 9 maggio 2007. In pari data il D.L., ottemperando alle disposizioni del RUP, emetteva l’O.d.S. n° 7 con cui disponeva l’esecuzione delle opere in variante. In calce alla sottoscrizione del suddetto O.d.S, il Contraente Generale apponeva riserva confermando la richiesta, già avanzata con nota PZ/ACSN/6595/07 del 1° giugno 2007 (doc. C-PZ.a2.6.8) per il differimento del termine di ultimazione, non contemplato nelle istruzioni del D.L.
3.7. Perizia di Variante Tecnica n° 2
Con nota del 2 ottobre 2006 prot. PZ/ACSN/10126706, il Contraente Generale chiedeva di essere autorizzato alla redazione della 2a Perizia di Variante destinata a rimediare, sostanzialmente, alle seguenti problematiche:
− l’intervenuta riperimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale di Priolo e la conseguente necessità di bonificare aree incontrollate di rifiuti e di materiali ritrovati nel sottosuolo;
− gli imprevisti geologici e geotecnici emersi nel corso della campagna geognostica integrativa sul terreno della Piana di Catania e la conseguente necessità di eseguire rilevati alleggeriti e super alleggeriti;
− gli imprevisti geologici e geotecnici emersi nel corso della campagna geognostica
integrativa nella tratta dell’area di servizio e la conseguente necessità di eseguire pali tipo Geopier®;
− la necessità di eseguire un intervento per prevenire il distacco di blocchi dalla parete di scavo all’imbocco sud della galleria X. Xxxxxxxx;
− la necessità di adeguare la progettazione ai D.Lgs. 264/06 e 364/06 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea,
Successivamente, in data 16 luglio 2007, veniva varata la “2a Variante Tecnica e Suppletiva – Stralcio”, tratta dalla più generale “Variante Tecnica e Suppletiva” precedentemente elaborata (in data 25.6.2007) e temporaneamente accantonata per insufficiente copertura economica.
Nelle more dell’approvazione della suddetta perizia, con l’O.d.S. n° 8 del 27 giugno 2007, il
D.L. ordinava al Contraente Generale di svolgere tutte le attività connesse alla bonifica e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle aree interessate dai lavori.
La “2a Variante Tecnica e Suppletiva – Stralcio” veniva approvata dal CdA di YYYY con Delibera n. 138 del 25 luglio 2007 e, dal Presidente dell’Ente, con provvedimento prot. CDG- 0137964-P del 16 novembre 2007 che contemplavano l’integrazione, al contratto di affidamento, di lavori aggiuntivi per un corrispettivo economico di € 37.243.047,68 e del termine ultimazione dei lavori di 118 giorni. Pertanto, l’importo contrattuale netto veniva elevato ad € 518.010.011,35 e la data di ultimazione dei lavori differita al 30 luglio 2009. Il Contraente Generale non sottoscriveva il relativo Atto di Sottomissione e, conseguentemente, con O.d.S. n° 9 del 9 novembre 2007, il D.L. disponeva d’imperio l’esecuzione dei lavori di perizia.
3.8. Perizia di Variante Tecnica n° 3
Anche la terza perizia di variante tecnica veniva enucleata dalla più generale “Variante Tecnica e Suppletiva” elaborata il 25 luglio 2007 e accantonata per insufficiente copertura economica, attraverso l’aggiornamento operato dal C.G in data 3 gennaio 2008.
Le nuove modifiche comportavano, essenzialmente:
− il completamento delle opere civili e impiantistiche che, per insufficienza di somme disponibili, erano state espunte dalla 2° perizia di variante tecnica;
− variazioni, adeguamenti e aggiunta di lavorazioni di rilevanza marginale discendenti da
imprevisto geologico e/o geomeccanico e/o geotecnico o per richieste di Enti Interferiti.
Approvata dal CdA di YYYY con Xxxxxxxx n. 7 del 31 gennaio 2008 e dal relativo Presidente con provvedimento prot. CDG-0115158-P del 2 settembre 2008, la terza perizia di variante contemplava l’integrazione, al contratto di affidamento, di lavori aggiuntivi per un corrispettivo economico di € 27.695.077,88 e del termine ultimazione dei lavori per 88 giorni. Pertanto, l’importo contrattuale netto veniva elevato ad € 545.705.088,43 e la data di ultimazione dei lavori differita al 26 ottobre 2009.
3.9. Perizia di Variante Tecnica n° 4
Considerato che il processo formativo nonché l’iter tecnico-amministrativo afferente il perfezionamento della quarta perizia di variante sottende il periodo di esecuzione dei lavori in cui, di fatto, il C.G. ha sollevato le contestazioni oggetto dei quesiti peritali di cui alla presente relazione, il sottoscritto CTU ritiene opportuno esporre dettagliatamente gli eventi salienti che hanno contrassegnato la relativa procedura.
Con nota del 30 dicembre 2008 (n° prot. PZ/ACSN/16864/08) il C.G. inoltrava la 4a perizia di variante tecnica in corso d’opera e, con nota del 29 gennaio 2009 (prot. 01/DTA/023/09, doc. AS 1.1), il D.L. trasmetteva la propria relazione istruttoria ad YYYY per la relativa disamina.
Successivamente, con nota del 3 febbraio 2009 (prot. 01/DTA/038/09, doc. AS 1.2), il D.L. invitava il C.G. ad aggiornare la 4a perizia di variante tecnica in conformità alle osservazioni contenute nella propria relazione istruttoria facendo “salvo quant’altro avesse a richiedere l’Alta Sorveglianza”. Quest’ultima, all’esito della propria istruttoria, in data 4 febbraio 2009 (cfr. nota prot. CPA-0007158-P, doc. AS 1.3) chiedeva al C.G. la revisione e/o integrazione degli elaborati tecnico economici di perizia e l’inserimento di analoghi documenti riguardanti lavorazioni già realizzate in difformità del contratto. L’YYYY suggeriva, inoltre, di contemplare nella redigenda perizia le sole WBS che avrebbero potuto avere refluenze dirette sul completamento delle opere oggetto dell’affidamento, con esclusione di quelle afferenti lavorazioni extracontrattuali di nuova introduzione (con espresso riferimento al Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X.X. 000 e alla sistemazione dell’argine in sinistra al fiume Simeto) e, contestualmente, sollecitava una proposta di risoluzione della problematica di fine lotto (per la rimozione degli impedimenti relativi all’esecuzione dei lavori del tratto terminale di collegamento con la XX 000 x xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx) indispensabile a garantire i requisiti di funzionalità dell’opera.
Con nota del 5 febbraio 2009 (prot PZ/ACSN/01736/09, doc. AS 1.4) il C.G., dando espresso riscontro alla nota del tecnico preposto al controllo dei lavori – ma senza riferimento alcuno alle richieste dell’Alta Sorveglianza - trasmetteva la 4a perizia di variante tecnica, rielaborata, alla D.L. che a sua volta procedeva - in data 5 marzo 2009 - al relativo inoltro all’YYYY, unitamente alla propria relazione istruttoria.
All’esito dell’ulteriore disamina della perizia de qua, con nota del 14 maggio 2009 (prot. CPA-0028065-P, doc. AS 1.5) l’Alta Sorveglianza reiterava alcune delle conclusioni già precedentemente rassegnate e lamentava che “il G.C. non ha provveduto ad apportare le modifiche richieste da questa Amministrazione con la nota n° CPA-0007158-P del 04/02/2009”. A conclusione della nuova istruttoria, la medesima Amministrazione sollecitava la necessità di una rielaborazione della perizia finalizzata (anche) al recepimento delle “annotazioni” dell’Alta Sorveglianza, da effettuare in tempi brevi, in modo da “non generare alcun pregiudizio e ritardo nell’ultimazione dei lavori”.
Con nota del 9 settembre 2009, prot. PZ/ACSN/12771/09 (doc. AS1.6), il C.G. inoltrava la seconda rielaborazione della 4a perizia di variante tecnica. Le modifiche sostanziali ivi contemplate - rispetto alla prima formulazione proposta dal Contraente Generale - comportavano, in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’Alta Sorveglianza nella nota del
4 febbraio 2009, la soppressione delle lavorazioni relative al “Ponte Primosole” e all’argine in sinistra del fiume Simeto, nonché il mantenimento, per “memoria”, delle lavorazioni afferenti le parti di lavorazioni dello Svincolo di Villasmundo, differite dall’YYYY con provvedimento prot. CDG-0073576-P del 14 maggio 2009.
Acquisita la relazione istruttoria della Direzione Lavori in data 15 settembre 2009, l’YYYY approvava – con l’apporto di alcune modifiche tecniche ed economiche – la suddetta perizia di variante, all’uopo denominata “Variante Tecnica n° 51517 del 21.09.2009”, poi successivamente ratificata dal CdA con delibera n° 180 del 28 ottobre 2009 e resa efficace con dispositivo del Presidente CDG-0160130-P dell’ 11 novembre 2009 (doc. M-PZ.33).
La quarta perizia contemplava l’integrazione, al contratto di affidamento, di lavori aggiuntivi per un corrispettivo economico di € 2.456.668,53 e del termine ultimazione dei lavori per 35 giorni. Pertanto, l’importo contrattuale netto veniva elevato ad € 548.161.756,96 e la data di ultimazione differita al 30 novembre 2009. Il Contraente Generale non sottoscriveva il relativo Atto di Sottomissione e, conseguentemente, con O.d.S. n° 12 del 17 novembre 2009, il D.L. disponeva d’imperio l’esecuzione dei lavori di perizia.
3.10. Perizia di Variante Tecnica n° 5
Dall’atto unico di collaudo emerge che nella 5a perizia di Variante Tecnica (inizialmente definita anche di assestamento somme) predisposta dal C.G. in data 15 gennaio 2010, era contemplato il consolidamento finale delle variazioni occorse in corso d’opera e lo stralcio definitivo dello Svincolo di Villasmundo ricadente nell’area del sito inquinato di interesse Nazionale di Priolo, il cui temporaneo differimento era stato disposto con nota della Condirezione dall’YYYY del 14 maggio 2009, prot. CDG-0073576-P.
In definitiva, a precisazione delle sopraindicate circostanze, le cause generatrici della redazione della 5a perizia di Variante Tecnica erano riconducibili (anche) alla necessità di scorporare alcune lavorazioni (ritenute ininfluenti sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’opera) e per rimodulare il nuovo assetto economico di appalto per tenere conto di maggiori/minori lavorazioni eseguite ed allibrate in sede di revisione tecnico-contabile effettuata dalla D.L. (per sopravvenienza di fatti imprevisti, variazioni introdotte a seguito di richieste di Enti terzi, opere aggiuntive ricadenti nella sfera potestativa del Soggetto Aggiudicatore).
Nelle more dell’approvazione della 5a perizia di variante tecnica il D.L. ordinava, al Contraente Generale:
- con O.d.S. n° 14 del 10 giugno 2010, di eseguire tutte le attività di sistemazione definitiva delle materie terrose in esubero, agli stessi patti e condizioni contrattuali originariamente convenuti nel contratto di affidamento;
- con O.d.S. n° 15 del 26 luglio 2010, di effettuare l’installazione della segnaletica integrativa e delle barriere di sicurezza sulle rampe “A-H-I”.
La 5a perizia di variante, denominata dall’YYYY “Perizia di Variante Tecnica n. 132981 del 24.9.2010”, veniva approvata dal CdA di YYYY con delibera n. 156 del 4 novembre 2010 a cui faceva seguito il provvedimento di attuazione emanato del Presidente dell’Ente con n. CDG-0165866-P del 26 novembre 2010. La variante comportava una riduzione del corrispettivo di appalto di € 7.621.532,88 e, pertanto, l’importo contrattuale complessivo veniva ricondotto ad € 540.540.224,08.
Le variazioni introdotte erano rese operative dal D.L. con O.d.S. n. 16 del 30 novembre 2010, in cui veniva precisato che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori sarebbe rimasto immutato in complessivi 1.776 giorni, comprensivi di 35 giorni (di proroga) riconosciuti dal RUP con nota del 21 ottobre 2009, prot. CPA.0058202-P. Conseguentemente, sulla base dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Ente, il termine di ultimazione delle opere era individuato alla data del 4 gennaio 2010. Il suddetto O.d.S. veniva sottoscritto con riserva dal C.G.
3.11. Atto di sottomissione (3a Variante Tecnica) e 2° Atto Aggiuntivo
Con Atto di Sottomissione sottoscritto dalle parti in data 1 ottobre 2008, venivano affidati al Contraente Generale i lavori previsti nella 3a Perizia di Variante.
In ragione delle modifiche introdotte con l’Atto Aggiuntivo del 30 novembre 2005, nonché con le Varianti Tecniche nn. 1, 2 e 3, all’art. 8 dell’atto di sottomissione veniva confermato il nuovo importo contrattuale in € 545.705.088,43. All’art. 4 veniva inoltre pattuito che con la sottoscrizione dell’atto “restano impregiudicati i diritti nascenti dalle riserve e/o richieste formulate dal Contraente Generale fino al giorno 8.2.2008 (data di sottoscrizione dello schema dell’atto di sottomissione) … incluse quelle attinenti la riduzione del tempo contrattuale da 404 giorni a 118 disposta con l’approvazione della 2a Perizia di Variante”.
Con il 2° Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 (rep. 626000), veniva integralmente contrattualizzato il contenuto dell’atto di sottomissione del 1 ottobre 2008, anche in riferimento all’incremento dell’importo contrattuale e al tempo utile per il completamento delle opere.
Non risulta, invece, che il C.G. abbia sottoscritto eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi correlati alla 4a e 5a perizia di variante tecnica.
3.12. Tempi contrattuali e proroghe
Per l’esecuzione dei lavori era originariamente previsto un tempo utile di 1.500 giorni naturali e consecutivi, computati a decorrere dalla data dell’ordine di Inizio Attività (art. 23. C.S.A). Quest’ultimo veniva impartito al Contraente Generale il 24 febbraio 2005 e, pertanto, il termine finale dei lavori veniva inizialmente individuato al 3 aprile 2009.
Secondo quanto già argomentato, a seguito dei provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente YYYY o dal Responsabile del Procedimento, il termine di ultimazione dei lavori veniva formalmente protratto al 4 gennaio 2010, in considerazione di 227 giorni aggiuntivi di seguito riepilogati:
1) n° 118 giorni di maggior tempo a fronte dei lavori suppletivi previsti nella 2a perizia di Variante Tecnica – Stralcio, giusto provvedimento del Presidente di YYYY S.p.A.
22
del 16 novembre 2007, prot. CDG-0137964-P. Pertanto il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori restava fissato al giorno 30 luglio 2009;
2) n° 88 giorni di maggior tempo a fronte dei lavori suppletivi previsti nella 3a perizia di Variante Tecnica datata 3 gennaio 2008, giusto atto di sottomissione dell’ 1 ottobre 2008 - a cui faceva il 2° Atto Aggiuntivo del 21 luglio 2009 rep. 62600. Pertanto, il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori veniva a scadere il 26 ottobre 2009;
3) n° 35 giorni di proroga concessi dal Responsabile del Procedimento con provvedimento del 21 ottobre 2009 prot. CPA-00582002-P, in parziale accoglimento di specifica istanza (cautelativa) del Contraente Generale. Pertanto il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori restava fissato al giorno 30 novembre 2009;
4) n° 35 giorni di maggior tempo a fronte dei lavori suppletivi previsti nella perizia di Variante Tecnica n. 51517 del 21 settembre 2009 (ex 4a perizia di Variante Tecnica e suppletiva – 2a rielaborazione del 2 settembre 2009), giusto provvedimento del Presidente di YYYY Spa dell’11 novembre 2009, prot. CDG-0137964-P. Pertanto il termine utile per l’ultimazione dei lavori restava (formalmente e) definitivamente fissato al giorno 4 gennaio 2010.
E’ utile rappresentare, sin da subito, che a prescindere dai formali provvedimenti adottati dal Committente e dai conseguenti aggiornamenti della condizione temporale di appalto, l’accertamento del termine finale (effettivo) previsto per l’ultimazione dei lavori è stato oggetto di contestazione da parte del C.G.. Quest’ultimo, infatti, con la riserva n° 167 (reiterata fino al Conto Finale) ha eccepito l’incongruità della valutazione autonomamente operata dal Responsabile del Procedimento con riferimento alle ragioni di cui al precedente punto sub 3), posto che l’istanza di proroga avanzata dalla ditta XXXXXX Spa aveva natura (dichiaratamente) cautelativa, perché alternativa al riconoscimento di un termine suppletivo (a quello di scadenza contrattuale) ritenuto acquisito di diritto, in forza dell’iter esecutivo sotteso dai primi 20 SS.AA.LL e dai relativi accertamenti effettuati dalla Commissione ex art. 240 del D. Lgs n° 163/2006. (iin realtà, ex art. 31 bis della L. 109/1994 e s.m.i)
La controversa questione è oggetto del quesito peritale n° 5, a cui si rinvia per la trattazione (V. anche paragrafo 9.2)
3.13. Ultimazione dei Lavori
Con verbale del 29 dicembre 2009 il D.L. certificava la sostanziale ultimazione dei lavori salvo “… alcune lavorazioni marginali e alcune lavorazioni fuori sede che non influiscono sulla funzionalità e sulla fruibilità dell’opera …”. Pertanto, in applicazione del proprio potere discrezionale, ex art. 172 del Regolamento n. 554/1999, in ordine alla “… ultimazione delle lavorazioni marginali e di quelle fuori sede …” il D.L. assegnava al C.G.. un termine di 60 giorni per il completamento delle residue (e marginali) attività lavorative. Il Contraente Generale, ritenendo che i lavori oggetto del contratto di affidamento fossero completati alla data del 10 dicembre 2009 (in cui aveva dato comunicazione scritta, all’YYYY, della circostanza), sottoscriveva il verbale di ultimazione con riserva.
Contestualmente e successivamente venivano eseguiti alcuni interventi manutentivo/sistematori di opere e lavorazioni (afferenti la componente impiantistica) ed ulteriori modesti interventi (integrazione barriera di sicurezza Svincolo di Lentini e pluviali di
raccordo su terre rinforzate) disposti dall’YYYY S.p.A. e previsti nella Variante Tecnica N. 132981 del 24 settembre 2010 (ex 5a PVT) che, secondo quanto già illustrato, veniva approvata con delibera del 04 novembre 2010, seguita dal provvedimento di attuazione del 26 novembre 2010, reso operativo con disposizioni e OdS del 30 novembre 2010.
Per completezza narrativa – di non trascurabile rilievo, anche ai fini degli accertamenti peritali - non può essere sottaciuto che, in corso di esecuzione, una porzione considerevole dell’opus (ricompresa nel cosiddetto 1° lotto) costituiva indubbiamente oggetto di una consegna (e necessaria ultimazione) anticipata rispetto ai termini contrattuali, avvenuta su espressa e formale richiesta formulata dall’YYYY con nota del 20 luglio 2009 prot. CPA- 0040869-P (doc. M-PZ.13.6), tant’è che le opere ricadenti nel lotto de quo venivano consegnate al committente in data 28 luglio 2009 (come risulta dal relativo Verbale, doc. M- PZ.29), per essere poste immediatamente in esercizio.
Meno evidente appare la constatazione di una ultimazione anticipata (effettivamente avvenuta) delle opere relative al 2° e 3° lotto, per la parte in cui detta circostanza debba essere direttamente ricondotta ad una specifica e formale richiesta dell’YYYY Spa che, con nota prot. CPA-0066302-P del 24 novembre 2009, si limitava a chiedere al G.C. di procedere
– ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 - alla consegna anticipata delle opere de quibus, allorquando era già intervenuta - in data 12 novembre 2009 - la comunicazione di fine lavori da parte dell’Impresa XXXXXX, di fatto smentita dal D.L. con verbale di accertamento del 29 dicembre 2009 (docc. M-PZ.57.6; MP-Z.41). Ad ogni modo, la consegna anticipata delle opere afferenti gli ultimi due lotti avveniva con verbale del 10 dicembre 2009, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Le reciproche contestazioni delle parti in ordine alla effettiva ultimazione anticipata dei lavori ed i relativi effetti (giuridici ed economici) costituiscono oggetto del quesito peritale n° 6, a cui si rinvia per una più approfondita trattazione (V. infra).
3.14. Stati Avanzamento Lavori e relativi Certificati di pagamento
Durante il corso dei lavori e delle attività oggetto dell’affidamento, sono stati emessi n° 26 Stati d’Avanzamento Lavori (SAL) numerati progressivamente dal n° 1 al n° 26 (questo denominato anche “ultimo”), secondo il prospetto riportato in tabella 3.2
TABELLA 3.2 | |||
lavori a tutto il | Produzione progressiva (€) | Produzione parziale (€) | |
consegna | 24/02/2005 | ||
SAL 1 | 30/09/2005 | 18.475.291,00 | 00.000.000,92 |
SAL 2 | 14/12/2005 | 36.301.880,00 | 00.000.000,95 |
SAL 3 | 16/03/2006 | 60.815.479,00 | 00.000.000,87 |
SAL 4 | 20/06/2006 | 96.782.540,00 | 00.000.000,50 |
SAL 5 | 12/09/2006 | 118.464.551,00 | 00.000.000,10 |
SAL 6 | 08/11/2006 | 136.714.832,00 | 00.000.000,32 |
SAL 7 | 13/12/2006 | 155.884.379,00 | 00.000.000,57 |
SAL 8 | 01/03/2007 | 192.458.765,00 | 00.000.000,18 |
SAL 9 | 24/04/2007 | 207.792.390,00 | 00.000.000,61 |
SAL 10 | 24/07/2007 | 245.237.504,00 | 00.000.000,61 |
SAL 11 | 09/10/2007 | 274.559.312,00 | 00.000.000,87 |
SAL 12 | 10/12/2007 | 302.478.850,00 | 00.000.000,82 |
SAL 13 | 08/02/2008 | 322.019.841,00 | 00.000.000,93 |
SAL 14 | 03/04/2008 | 343.012.700,00 | 00.000.000,01 |
SAL 15 | 06/06/2008 | 364.732.336,00 | 00.000.000,33 |
SAL 16 | 25/07/2008 | 386.003.185,81 | 21.270.849,22 |
SAL 17 | 09/10/2008 | 401.128.774,00 | 00.000.000,70 |
SAL 18 | 23/10/2008 | 416.465.157,00 | 00.000.000,95 |
SAL 19 | 24/11/2008 | 435.128.828,00 | 00.000.000,84 |
SAL 20 | 13/02/2009 | 452.029.086,00 | 00.000.000,37 |
SAL 21 | 22/04/2009 | 468.055.810,00 | 00.000.000,32 |
SAL 22 | 17/07/2009 | 488.168.189,00 | 00.000.000,57 |
SAL 23 | 08/10/2009 | 504.020.527,00 | 00.000.000,42 |
SAL 24 | 29/10/2009 | 515.406.159,00 | 00.000.000,32 |
SAL 25 | 10/12/2009 | 531.011.862,00 | 00.000.000,49 |
SAL 26 | 29/12/2009 | 535.035.629,37 | 4.023.766,58 |
Il pagamento del credito del C.G. derivante dai sopraelencati Stati d’avanzamento Lavori, è stato liquidato, dall’YYYY S.p.A., con certificati di pagamento - anch’essi numerati progressivamente dal n. 1 al n. 26 - per un importo complessivo di € 506.923.368,72, come risulta dalla tabella 3.3.
TABELLA 3.3 | |||
CERTIFICATI DI PAGAMENTO | IMPORTO LIQUIDATO | ||
N° | DATA EMISSIONE | PARZIALE (€) | PROGRESSIVO (€) |
1 | 14/11/2005 | 10.992.798,00 | 00.000.000,69 |
2 | 23/12/2005 | 10.823.275,00 | 00.000.000,55 |
3 | 06/04/2006 | 14.713.883,00 | 00.000.000,77 |
4 | 02/08/2006 | 27.964.247,00 | 00.000.000,22 |
5 | 27/10/2006 | 14.449.374,00 | 00.000.000,97 |
6 | 04/12/2006 | 12.161.314,00 | 00.000.000,01 |
7 | 22/12/2006 | 12.776.572,00 | 000.000.000,30 |
8 | 13/03/2007 | 37.048.120,00 | 000.000.000,71 |
9 | 25/05/2007 | 11.229.969,00 | 000.000.000,91 |
10 | 02/08/2007 | 27.423.880,00 | 000.000.000,06 |
11 | 31/10/2007 | 21.434.971,00 | 000.000.000,46 |
12 | 14/12/2007 | 40.204.684,00 | 000.000.000,95 |
13 | 21/02/2008 | 15.598.778,00 | 000.000.000,14 |
14 | 03/04/2008 | 16.753.349,00 | 000.000.000,37 |
15 | 25/06/2008 | 17.319.976,00 | 000.000.000,32 |
16 | 01/08/2008 | 42.432.140,00 | 000.000.000,79 |
17 | 15/10/2008 | 13.026.369,00 | 000.000.000,74 |
18 | 30/10/2008 | 13.242.270,00 | 000.000.000,96 |
19 | 04/12/2008 | 51.872.380,00 | 000.000.000,10 |
20 | 23/02/2009 | 159.801.293,00 | 000.000.000,67 |
21 Bis | 12/05/2009 | 15.155.258,00 | 000.000.000,30 |
22 | 21/07/2009 | 19.442.421,00 | 000.000.000,11 |
231 | 21/10/2009 | 14.016.011,00 | 000.000.000,84 |
24 | 12/11/2009 | 11.328.703,00 | 000.000.000,99 |
25 | 16/12/2009 | 15.527.674,00 | 000.000.000,98 |
26 | 29/03/2010 | 4.003.647,00 | 000.000.000,72 |
1 In occasione del certificato di pagamento n° 23 l’YYYY, in applicazione dell’art. 22 del CSA - Norme Generali, tratteneva la somma di € 1.757.065,00 al Contraente Generale che, con la riserva n° 136, contestava la detrazione ritenuta illegittima.
26
3.15. Conto Finale dei Lavori
Il Conto (o Stato) Finale dei Lavori veniva redatto in data 30 dicembre 2010, per un importo complessivo di € 539.841.440,24 distinto secondo le seguenti attività e prestazioni:
⮚ Per lavori e attività compensati a corpo € 435.216.144,92
⮚ Per lavori e attività compensate a misura € 97.553.328,41
⮚ Per prove di laboratorio e verifiche dei lavori
(compensate a misura, in percentuale ai lavori eseguiti) € 7.071.966,91
⮚ Totale delle attività e prestazioni erogate dal C.G. € 539.841.440,24
da cui, detratti:
✓ i 26 certificati di acconto emessi, per l’importo di: € 506.923.368,72
✓ la trattenuta operata dall’YYYY nel certificato n° 23 , di: € 1.757.065,00
✓ per il complessivo importo (in detrazione) di: € 508.780.433,72
risultava un credito residuo, del Contraente Generale, di complessivi € 31.161.006,52 oltre IVA.
3.16. Riserve ed accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/06.
In corso d’opera il C.G. apponeva negli atti contabili n° 191 riserve, di cui n° 181 (progressivamente numerate da 1 a 181) esplicate nel Registro di Contabilità in occasione degli allibramenti contabili afferenti i 26 SS.AA.LL emessi dalla D.L. e n° 10 nuove riserve (numerate dal n° 182 al n° 191) esplicate all’atto della sottoscrizione dello Stato (o Conto) Finale dei Lavori. In quest’ultima occasione il G.C. effettuava contestuale precisazione sulle riserve da ritenere “rinunciate”, anche per effetto dell’intervenuta transazione con l’YYYY – ex art. 240 del D. Lgs 163/2006 2– in relazione alle richieste avanzate fino al SAL n. 20.
In effetti, con riferimento alla procedura di bonario componimento conclusa tra il Contraente Generale e l’YYYY S.p.A. con Verbale di Accordo Bonario dell’8 giugno 2010, per le domande iscritte sul registro di contabilità dal SAL n. 1 al SAL n. 20, risulta che sono state transatte le 111 riserve che erano state avanzate, salvo:
- la riserva n. 71, la cui risoluzione veniva rinviata a “…specifica perizia variante tecnica…”, per la parte di domande avanzate in forma cautelativa in quanto attinenti a fatti che ancora si sarebbero dovuti verificare. Tale riserva veniva stata confermata dal
C.G. anche alla firma dello Stato Finale dei Lavori;
- le riserve nn. 6, 7 e 9 limitatamente a “…eventuali maggiori lavori e oneri di progettazione…”. Per tali riserve il C.G. dichiarava la propria rinuncia all’atto della firma dello Stato Finale dei Lavori;
2 con riferimento all’accordo bonario, negli atti di causa o di appalto si fa spesso improprio riferimento all’art. 240 del D. Lgs 163/2006, benché si applica - nella fattispecie – l’art. 31 bis della legge 109/1994 (di analogo contenuto) vigente, ratione temporis, al momento della stipula del contratto di affidamento, giusta previsione dell’art. 5 del C.S.A.
27
- le riserve nn. 47, 67, 78, 87, 99, 107, 109, 110 e 111, che venivano differite perché “…non ancora quantificate…”. Inoltre veniva rinviata “…alle valutazioni del Responsabile del Procedimento l’eventuale concessione dei tempi suppletivi”. Di tali riserve il C.G., all’atto della sottoscrizione dello Stato Finale dei Lavori, confermava la n. 67, 78, 107, 109 , 110 e 111 rinunciando, quindi, alla n. 47 e alla n. 99;
- la riserva n. 88 “Richiesta di adeguamento del corrispettivo… materiali da costruzioni…” veniva poi rinunciata dal C.G. all’atto della firma dello Stato Finale dei Lavori con la seguente motivazione: “…perché le relative istanze sono state accolte e sono in corso di istruttoria presso la Committenza, con le forme previste dalla legge”.
Giova precisare che la Commissione nominata dalle parti - ex art. 240 citato - a fronte del petitum di € 169.775.645,62 rivendicato con le 111 riserve iscritte dal Contraente Generale sino al SAL n. 20 proponeva, nella relazione del 23 settembre 2009, il riconoscimento dell’importo di € 36.203.671,03 in favore dell’Impresa XXXXXX & C. S.p.A., oltre un tempo suppletivo di 139 giorni per l’ultimazione dei lavori, in ragione dei ritardi correlati alle problematiche oggetto delle riserve scrutinate e ritenute fondate.
Nel verbale di accordo bonario sottoscritto inter partes in data 8 giugno 2010, richiamati preliminarmente i contenuti della delibera del legale rappresentante dell’YYYY Spa dell’1 giugno 2010 n° 80179 (ritenuta parte integrante dell’accordo), l’Ente Committente offriva al Contraente Generale “…l’importo omnicomprensivo, in c.t., di € 30.100.000,00 di cui € 27.726.020,05 per sorte (€ 14.999.274,64 a titolo di corrispettivo ed € 13.226.745,41 a titolo di risarcimento), € 513.013,41 per rivalutazione (sul risarcitorio) ed € 1.860.966,54 per interessi, oltre oneri fiscali come per legge, a tacitazione di qualunque pretesa relativa alle riserve iscritte a tutto il 20° SAL (13/02/2009), ivi compresa la riserva n. 28 “ritardo sul programma lavori accelerato, anomalo andamento dei lavori” e rinviando a specifica perizia di variante tecnica la trattazione della riserva n. 71 e, solo per quanto riguarda eventuali maggiori lavori e oneri di progettazione, le riserve nn. 6, 7, 9 e con il differimento dell’esame delle riserve non quantificate nn. 47, 67, 78, 87, 99, 107, 109, 110, 111, rinviando alle valutazioni del Responsabile del Procedimento l’eventuale concessione dei tempi suppletivi”.
Il Contraente Generale accettava “…l’offerta, nei termini suindicati, della Società Spa a tacitazione completa di ogni pretesa in relazione alle riserve iscritte sino al 20° SAL (13/02/2009)” (doc. AS.1, esibito in atti dai CTP di YYYY).
Conseguentemente, a seguito della tacitazione delle riserve oggetto di accordo bonario, restavano indefinite le pretese rivendicate dal C.G. negli atti contabili riferibili ai SS.AA.LL successivi ai primi venti, oltre a quelle contrassegnate dai nn. 67, 71, 78, 107, 109 , 110 e
111. Le pretese de quibus costituiscono, quindi, oggetto della presente indagine peritale considerato che, con riferimento alle medesime, non veniva avviata dall’YYYY la relativa procedura di accordo bonario e, pertanto, in data 8 febbraio 2011 il C.G. notificava al legale rappresentante dell’Ente stradale domanda di arbitrato, sottoponendo al costituendo Collegio Arbitrale n° 83 quesiti (numerati progressivamente dal n° 1 al n° 83) di cui, i primi 82
destinati alla conferma delle riserve con correlata rivendicazione del diritto al relativo riconoscimento e, l’ultimo, formulato per chiedere la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio e di difesa. A valle della costituzione del Collegio Arbitrale, con la prima memoria difensiva del 13 febbraio 2012 il C.G. reiterava gli 83 quesiti della domanda di arbitrato, rimodulando il petitum di alcune pretese, per tenere conto che – nelle more dell’avvio della procedura contenziosa - l’Amministrazione convenuta aveva corrisposto quota parte delle medesime.
Considerato che l’On.le Collegio Arbitrale, in fase di conferimento del mandato al CTU, ha ritenuto di raggruppare (ma anche disarticolare in funzione della natura delle pretese) gli 82 quesiti della domanda di arbitrato in n° 11 macro-quesiti peritali, il sottoscritto, al fine di agevolare l’immediata consultazione delle correlazioni tra i quesiti arbitrali, le riserve ivi richiamate, gli emendamenti della prima memoria del C.G ed, infine, i corrispondenti quesiti peritali, ritiene utile proporre un quadro sinottico comparativo (cfr. tabella 3.4) in cui, per ciascuna registrazione, sono indicati:
1. nella prima colonna (leggendo da sinistra), il numero del quesito arbitrale;
2. nella seconda colonna, con carattere sottolineato, il numero della riserva;
3. nella terza colonna, la “causa petendi” della riserva;
4. nella quarta colonna, il numero del quesito peritale in cui è raggruppata la riserva, in funzione della disarticolazione operata dal Collegio. Si precisa che l’indicazione dei quesiti peritali n° 10 e 11 avviene solo per le somme espressamente quantificate, a titolo di interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione, dal C.G., sebbene i medesimi devono ritenersi estesi a tutte le somme oggetto di indagine;
5. nella quinta colonna, i diversi titoli della causa petendi della riserva;
6. nella sesta colonna, il “petitum” (espresso in euro o in giorni in funzione della natura, economica o temporale) per i diversi titoli della riserva, secondo la formulazione della domanda di arbitrato;
7. nella settima colonna, il “petitum” (espresso in € o in giorni in funzione della natura, economica o temporale) per i diversi titoli della riserva, per come emendato con la prima memoria del C.G.;
8. nella ottava colonna, eventuali note esplicative;
Il sottoscritto precisa che i campi di tabella 3.4 afferenti tutti i quesiti arbitrali contrassegnati da numeri dispari sono evidenziati con toni di grigio, in modo da consentire una immediata distinzione dai dati afferenti i quesiti (immediatamente precedenti e successivi) recanti numeri pari, e viceversa.
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
1 | 67 | Maggiori oneri per completare l'opera entro minori tempi concessi dal Committente in sede di perizia di variante n.2 | 5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 286 gg | ||
2 | 71 | Danno finanziario determinato dalla ritardata contabilizzazione dei maggiori oneri per lavorazioni extracontrattuali richieste dal Dipartimento ARPA ed afferenti i rifiuti abbandonati in località Passo Xxxxxxx | 5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | nc | ||
10 | Interessi per tardata contabilizzazione su: 281.204,20 | 30.972,99 | 30.972,99 | riserva apposta al SAL 12 e contabilizzata, per l'importo qui indicato, al SAL 25 | |||
3 | maggiori lavori | 97.166,76 | 0,00 | ||||
3 | 78 | Maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle diverse e maggiori attività richieste con nota prot. 01/DTA/188/07 del 16/12/2007 | 3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 3.471,41 | 0,00 | In fase di prima memoria tecnica la trattazione di questa riserva è stata rinviata alle riserve n° 23, 42, 139, 140, 141 |
3 | Maggiori oneri per prove | 1.470,35 | 0,00 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 1.457,50 | 0,00 | ||||
10 | Interessi per tardata | 4.299,66 | 0,00 | ||||
contabilizaz./liquidaz | |||||||
avanzata inizialmente per | |||||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 3.416,15 | 3.416,15 | l'importo di € 6.637,57 e poi rettificata in € 3.416,15 al SAL FINALE | |||
riserva apposta ai | |||||||
Interessi per tardata | SSAAL 22-26 e | ||||||
Maggiori oneri di progettazione sostenuti per la realizzazione delle | contabilizaz./liquidaz su : | 3.403,86 | 3.403,86 | contabilizzata, per l'importo qui indicato, al Conto Finale | |||
51.812,85 | per lavori | ||||||
4 | 107 | maggiori lavorazioni extracontrattuali afferenti | 10 | ||||
6.637,57 | per progettazione | ||||||
l'inserimento della vasca di | per progettazione, | ||||||
disoleazione R20 | 3.416,15 | richiesta rettificata al | |||||
SAL FINALE | |||||||
1.851,08 | per Direzione Lavori | ||||||
784,04 | per prove | ||||||
5 | termine suppletivo | 1 gg | |||||
per ultimazione lavori | |||||||
5 | 109 | Tardata approvazione della Perizia di Variante n.4 | 1 | maggiori oneri per anomalo andamento | 562.011,03 | 562.011,03 | |
Maggiori oneri per lavori extracontrattuali di cui all'OdS n. 10 (Ulteriori | 2-3 3 | maggiori lavori | 4.613.278,14 | 4.463.278,14 | |||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche su:) 2.723.141,91 | 0,00 | 439.659,37 | ||||
2-3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 0,00 | 248.513,68 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento dei rifiuti in corso d'opera) e alla Perizia di Variante n. 4 | 3 | ||||||
2-3 3 | Maggiori oneri per prove | 0,00 | 99.216,96 | ||||
2-3 3 | Maggiori oneri per progettazione | 0,00 | 4.023.569,80 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 30 gg | |||||
110 | Restituzione tasse, imposte e tributi | 7 | Rimborso somme | 10.674,82 | 10.674,82 | ||
7 | 111 | Rimborso somme versate all'Enel per allacci definitivi | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su : | 740,60 | 740,60 | |
5.073,12 | spostamento impianto Galleria S. Xxxxxxxx Xxxx | ||||||
26.636,78 | fornitura impianto Galleria S. Xxxxxxxx Xxxx | ||||||
141,29 | modifica fornitura impianto Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx Xxxx | ||||||
0 | 112 | Illegittima decurtazione per la lavorazione "guida luce" | 4 | Decurtazione lavori | 31.668,60 | 31.668,60 | Al SAL 21 è stata trattenuta la somma di € 312.059,66, al SAL 23 è stata riaccredita la somma di € 280.391,06, residuando la sola detrazione di € 31.668,60 |
4 | Decurtazione oneri Direzione lavori | 1.131,38 | 1.131,38 | ||||
4 | Decurtazione prove | 841,03 | 479,22 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz anche su : 280.391,06 | 7.615,19 | 7.615,19 | ||||
9 | 113 | Maggiori oneri sostenuti per le attività eseguite nella cava di deposito n. 8 afferenti la bonifica, l'imballaggio, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti | 4 | maggiori lavori | 4.859,25 | 4.859,25 | |
4 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 173,60 | 173,60 | ||||
4 | Maggiori oneri per prove | 73,53 | 73,53 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 364,08 | 364,08 | ||||
10 | 114 | Ritardata restituzione da parte dell'YYYY dei preventivi Enel S.p.a. di cui alle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009, PZ /ACSN /04813/09 del 01/04/2009, PZ/ACSN /06213/09 del 29/04/2009 | 10 | Interessi per tardata liquidazione su: | Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL | ||
263.349,94 | |||||||
263.349,94 | 3.317,95 | ||||||
Interessi per tardata liquidazione su: | 39.717,41 | 39.717,41 | Rimborso somme versate per pagamento preventivi ENEL |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
11 | 115 | Danno finanziario a causa della mancata disponibilità delle somme impiegate per gli allacci ai pubblici servizi | 10 | 51.700,93 | |||
42.730,33 | |||||||
42.741,33 | |||||||
31.024,95 | |||||||
42.741,33 | |||||||
42.741,33 | |||||||
60.890,73 | |||||||
12 | 116 | Maggiori oneri per realizzazione opere civili per le connessioni Enel e Telecom | 3 | maggiori lavori | 31.753,93 | 0,00 | Riserva iscritta al SAL 22 e liquidata, per la quota lavori, allo Stato Finale |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.134,45 | 1.134,45 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 480,51 | 480,51 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 2.043,09 | 2.043,09 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz anche su: 31.753,93 | 1.964,92 | 1.964,92 | ||||
13 | 118 | Riconoscimento, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 23 del CSA, del premio di accelerazione anticipata ultimazione 1° lotto | 6 | Premio accelerazione | 23.391.176,00 | 23.391.176,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 1.075.832,03 | 1.075.832,03 | ||||
14 | 119 | Maggiori lavorazioni extracontrattuali di cui all'Ods n. 11 del 18/06/2009 | 2 | maggiori lavori | 42.804,62 | 42.804,62 | |
2 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.529,25 | 1.529,25 | ||||
2 | Maggiori oneri per prove | 647,63 | 647,63 | ||||
2 | Maggiori oneri per progettazione | 12.052,29 | 12.052,29 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 157.336,99 | 4.885,03 | 4.885,03 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 90 gg | |||||
Maggiori oneri per lavorazioni necessarie ad anticipata apertura al traffico del primo sub-lotto dell'opera autostradale. 1) Maggiore compenso per predisposizione newjersey | 3 | maggiori lavori | 125.402,90 | 125.402,90 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
15 | 120 | 2) Apposizione e mantenimento della segnaletica provvisoria | 3 | maggiori lavori | 66.877,61 | 66.877,61 | Importo complessivo preteso per lavori newjersei: 170.402,40 |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 6.869,48 | 6.869,48 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 2.909,63 | 2.909,63 | Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per i newjersei in € 170.402,20 ma, nostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE residuavano € 125.402,90. Pertanto, su € 44.999,50 spettano ulteriori interessi dalla data di maturazione al Saldo | |||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 2.884,21 | 2.884,21 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 44.999,50 | 12.964,16 | 12.964,16 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
16 | 122 | Maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di manichette antincendio richieste dalla DL con nota prot. 01/DTA/039/09 DEL 04/02/2009 | 3 | maggiori lavori | 2.642,39 | 2.642,39 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 94,40 | 94,40 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 39,98 | 39,98 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 328,47 | 328,47 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | ||||||
17 | 123 | Remunerazione attività di progettazione afferenti la maggiori lavorazioni di drenaggio resesi necessarie nell'area TR 4.01 | 1 | Maggiori oneri per progettazione | 3.973,68 | 0,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizzaz./liquidaz su: 58.361,97 | 786,81 | 786,81 | lavori | |||
3.973,68 | progettazione | ||||||
3 | nq | Con le memorie CG rinvia alla riserva 109 | |||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
18 | 124 | Maggiori lavori per le attività di recinzione del corpo stradale | 3 | lavori non contabilizzati | 620.895,23 | 620.895,23 | Con la riserva al SAL 22 l'impresa ha quantificato la quota lavori per recinzioni in € 1,175.045 liquidati, da YYYY, al SAL 25 per € 1.077.039,76. pagamento, fino al SAL 25 |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 22.182,30 | 22.182,30 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 9.395,51 | 9.395,51 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 1.077.039,76 | 38.364,65 | 38.364,65 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
19 | 125 | Danno finanziario conseguente alla ritardata contabilizzazione e remunerazione dei corrispettivi afferenti la realizzazione di manufatti di acciaio zincato | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su : | 4.729,99 | 4.729,99 | |
298.486,10 | riserva al SAL 22, contabilizzato al SAL 26 | ||||||
437.241,43 | riserva al SAL 25, contabilizzato al SAL 26 | ||||||
20 | 126 | Maggiori oneri sostenuti per le maggiori quantità di rivestimento vgs sulle scarpate delle TR 4.01 e TR 4.02 e della Galleria artificiale Campana | 3 | maggiori lavori | 50.748,67 | 50.748,67 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.813,06 | 1.813,06 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 767,94 | 767,94 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 761,23 | 761,23 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: | 3.001,39 | 3.001,39 | ||||
50.748,67 | |||||||
21 | 127 | Maggiori oneri per le ulteriori lavorazioni afferenti le opere di prolungamento (pali, fondazioni, spalle travi ecc.) dell'attraversamento idraulico sito in xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 0 | maggiori lavori | 131.325,06 | 131.325,06 | |
3 | Maggiori oneri per progettazione | 6.614,69 | 6.614,69 | ||||
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 4.691,76 | 4.691,76 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.987,24 | 1.987,24 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 8.396,43 | 8.396,43 | ||||
1 | maggiori oneri per anomalo andamento | 142.313,13 | 142.313,13 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 3 gg | |||||
22 | 128 | Maggiori oneri, costi per danni di forza maggiore, fermo produttivo delle lavorazioni nei periodi indicati nella nota PZ/ACSN/15032/09 del 20/10/2009 a seguito delle piogge eccezionali verificatesi in 14-20 ottobre 2009 | 1 | maggiori oneri per anomalo andamento | 65.637,15 | 65.637,15 | |
3 | maggiori oneri per ripristino lavori | 116.148,00 | 116.148,00 | ||||
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 4.149,54 | 4.149,54 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.757,57 | 1.757,57 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 3.484,44 | 3.484,44 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 2.722,65 | 2.722,65 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 4 gg | |||||
Risarcimento danno finanziario conseguente alla | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 253.631,49 | 253.631,49 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
23 | 129 | ritardata liquidazione della quota di prefinanziamento relativa alle opere già consegnate ed in esercizio dal 28/07/2009 | quota di prefinanziamento | 11.695.588,26 | 0,00 | ||
24 | 130 | Maggiori oneri sostenuti per lavori e progettazione afferente l'intervento di consolidamento a seguito della frana verificatesi sulla TR 4.01 i cui importi sono stati richiesti nella riserva n. 109 | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 3.426,12 | 0,00 | |
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su : 78.557,06 | 165,38 | 165,38 | ||||
somma richiesta al SAL 23 e contabilizzata al SAL 25 | |||||||
25 | 131 | Maggiori oneri sostenuti per la progettazione afferente l'intervento di consolidamento eseguito presso la casa Xxxxxxxxxxx | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 213,94 | 0,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su : 3.900,21 | 8,36 3.900,21 | 8,36 | lavori | |||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
26 | 132 | Remunerazione delle attività svolte per la fornitura e posa in opera delle vasche di riserva idrica relative ai depositi YYYY 44, 126, 228 wbs FA01, FA02, FA03 e le inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove | 3 | maggiori lavori | 108.368,24 | 108.368,24 | Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori € 210.000,00 ma, nostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo € 177.618,52. |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 3.871,60 | 3.871,60 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.639,85 | 1.639,85 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 28.830,62 | 28.830,62 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 177.618,52 | 12.229,42 | 12.229,42 | ||||
27 | 133 | Remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera dei parapetti continui di protezione dei camminamenti a tergo dei profili ridirettivi per il personale addetto alla manutenzione che transita sulle passerelle a tergo della barriere newjersey posate nelle suddette gallerie, nonchè delle inerenti attività di progettazione, DL, esecuzione di prove | 3 | maggiori lavori | 634.440,62 | 634.440,62 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 22.666,23 | 22.666,23 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 9.600,48 | 9.600,48 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 27.995,86 | 27.995,86 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 28.852,71 | 28.852,71 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
28 | 134 | Risarcimento dei danni, costi ed oneri causati a seguito di un'ondata eccezionale di maltempo verificatesi nei giorni dal 16 al 24 settembre. | 1 | maggiori oneri per anomalo andamento | 78.386,12 | 78.386,12 | |
3 | maggiori oneri per ripristino lavori | 46.634,00 | 46.634,00 | ||||
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.666,06 | 1.666,06 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 705,67 | 705,67 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 1.399,02 | 1.399,02 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 2.084,90 | 2.084,90 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 4 gg | |||||
29 | 135 | Remunerazione servizio di vigilanza a partire dal 28 agosto 2009 sino al 25 gennaio 2010 | Maggiori oneri vigilanza | 110.935,74 | 0,00 | ||
10 | Interessi per tardata contabilizzazione su: | 3.281,87 | 3.281,87 | ||||
24.217,62 | Somme liquidate con il certificato di pagamento n° 3 L.E (lavori in economia) del 07/06/2011 | ||||||
15.948,18 | |||||||
21.854,93 | |||||||
48.915,01 | |||||||
30 | 136 | Pagamento somme indebitamente trattenute dalla Committente per pretesi inadempimenti del Contraente nei confronti dell'affidatario SICS-CFC | 4 | Detrazione penale | 1.757.065,00 | 1.757.065,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 74.222,28 | 74.222,28 | ||||
31 | 137 | Riconoscimento termini suppletivi | 5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | |||
32 | 138 | Maggiori oneri, compreso fermo operativo, nel periodo 06/04/2009-10/09/2009, per le attività di approfondimento progettuale afferenti le barriere antifoniche TR 4.01 TR 4.02 e TR 4.03 | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 51.087,30 | 51.087,30 | |
1 | maggiori oneri per anomalo andamento | 13.560,52 | 13.560,52 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 2.656,65 | 2.656,65 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 60 gg | |||||
3 | maggiori lavori | 160.547,24 | 160.547,24 | ||||
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 5.735,76 | 5.735,76 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
33 | 139 | Maggior oner per la risoluzione dell'interferenza interrata, non censita, rinvenuta nel fondo di proprietà della società S.C.I.A. e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove | 3 | Maggiori oneri per prove | 2.429,43 | 2.429,43 | Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per € 357.289,04 ma, nostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo € 175.477,54. |
3 | Maggiori oneri per progettazione | 12.570,96 | 12.570,96 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 175.477,54 | 16.349,30 | 16.349,30 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 91 gg | |||||
34 | 140 | Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 9 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove | 3 | maggiori lavori | 361.603,89 | 361.603,89 12.918,78 5.471,86 54.200,43 45.011,87 | Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per € 1.011.366,13 ma, nostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo € 606.582,71. |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 12.918,78 | |||||
3 | Maggiori oneri per prove | 5.471,86 | |||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 54.200,43 | |||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 606.582,71 | 45.011,87 | |||||
35 | 141 | Maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze del consorzio di bonifica n. 10 e delle conseguenti attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di prove | 3 | maggiori lavori | 283.965,02 | 283.965,02 10.145,03 4.297,01 16.082,50 23.467,71 | Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato la quota lavori per € 511.866,98 ma, nostante la liquidazione di YYYY, al SAL FINALE venivano contabilizzati solo € 326.230,87. |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 10.145,03 | |||||
3 | Maggiori oneri per prove | 4.297,01 | |||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 16.082,50 | |||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 326.230,87 | 23.467,71 | |||||
36 | 142 | Lavorazioni eseguite per la realizzazione del raccordo finale fra la nuova opera autostradale e l'esistente SS 14 | 3 | maggiori lavori | 69.173,90 | 69.173,90 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 2.471,33 | 2.471,33 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.046,75 | 1.046,75 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 3.210,18 | 3.210,18 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 3.809,20 | 3.809,20 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
37 | 143 | Remunerazione delle attività di gestione della tratta Passo Xxxxxxx-Lentini e di gestione del centro di controllo e della squadra di pronto intervento,fino al 15/01/2010, quantificate, in | 3 | Attività di gestione e controllo | 1.341.424,27 | 1.241.424,27 | Con la riserva al SAL 23 l'impresa ha quantificato le attività per € 1.277.140,51 ma, nostante la liquidazione di YYYY, nel certificato del 7.6.2011 venivano |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz 1.000.000,00 | 54.984,89 | 52.440,48 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
relazione alla quota parte di corrispettivo non ancora contabilizzata e versata | 100.000,00 | contabilizzati solo € 1.000.000,00. | |||||
38 | 144 | Rimborso somme versate per la fornitura di energia elettrica nella tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Passo Xxxxxxx e Lentini | 7 | Rimborso somme | 111.715,57 | 111.715,57 | |
10 | Interessi per tardata contabilizzazione su: | 8.419,59 | 8.419,59 | ||||
141.271,57 | |||||||
111.715,57 | |||||||
39 | 145 | Remunerazione delle attività non contrattualmente previste di rifornimento delle cisterne di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli impianti in occasione delle interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, di spurgo della fossa settica relativa al deposito YYYY 1 ecc. | 3 | maggiori esborsi per forniture e riparazioni | 27.603,10 | 27.603,10 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 1.166,03 | 1.166,03 | ||||
40 | 146 | Remunerazione attività di demolizione di un cavalcavia, nonché di un ponte tubo di competenza del Consorzio di bonifica n. 10, di alcuni muretti di bordo sull SS 194 | 3 | maggiori lavori | 20.282,63 | 20.282,63 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 724,70 | 724,70 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 306,88 | 306,88 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 2.246,93 | 2.246,93 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 886,48 | 886,48 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | ||||||
41 | 147 | Remunerazione attività di demolizione fabbricati e delle conseguenti attività di trasporto e conferimento a discarica dei materiali. | 3 | maggiori lavori | 397.131,63 | 397.131,63 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 10.555,05 | 10.555,05 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 6.009,47 | 6.009,47 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 20.381,96 | 20.381,96 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 2 gg | |||||
Remunerazione degli oneri sostenuti per l'esecuzione | 3 | maggiori lavori | 553.467,02 | 0,00 | |||
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 19.773,34 | 19.773,34 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 8.375,17 | 8.375,17 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
42 | 148 | delle opere civili funzionali e pertinenziali all'eliminazione delle interferenze telecom identificate dalle schede 6/A, 58-62, 80, 87, 83, 72/C | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 41.831,39 | 41.831,39 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: | 25.243,88 | 25.513,33 | ||||
553.467,02 | 25.243,88 | 25.513,33 | |||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | ||||||
43 | 149 | Remunerazione delle opere civili prescritte dall'Enel e megli indicate nelle note prot. PZ/ACSN/03052/09 del 02/03/2009 e prot. PZ/ACSN/04813/09 del 01/04/2009 ed esclusi quelli inerenti lo svincolo di villasmundo cabina 1 (prev. 1187019) e cabina 2 (prev. 1187014) | 3 | maggiori lavori | 52.175,00 | 0,00 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.864,02 | 1.864,02 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 789,52 | 789,52 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 6.543,39 | 6.543,39 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz, anche su: 48.542,59 3.542,42 | 2.424,90 | 2.467,18 | ||||
44 | 150 | Remunerazione maggiore attività di progettazione afferenti l'intervento di presidio mediante biostuoia agli imbocchi nord e sud della galleria X. Xxxxxxxx | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 1.830,51 | 1.830,51 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 15.500,54 | 1.973,66 | 1.973,66 | per maggiori lavori | |||
45 | 151 | Remunerazione delle attività di compartimentazione resistente al fuoco nelle galleria X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx e Xxxxxx | 3 | maggiori lavori | 389.519,63 | 389.519,63 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 13.917,54 | 13.917,54 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 5.893,43 | 5.893,43 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 16.755,05 | 16.755,05 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 17.903,43 | 17.903,43 | ||||
46 | 152 | Maggiori attività di progettazione afferenti le lavorazioni di rifacimento e protezione con rete trincea ex Agnone III | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 22.960,71 | 22.960,71 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: | 15.920,73 | 15.920,73 | ||||
305.000,00 | per lavori | ||||||
46.664,33 | per lavori | ||||||
12.563,67 | per Direzione Lavori | ||||||
5.321,45 | Per Prove |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
47 | 153 | Quota parte remunerazione riguardante le protezioni in massi eseguite sul Xxxxx Xxxxxxx | 3 | maggiori lavori | 4.233,97 | 4.233,97 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 151,26 | 151,26 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 64,07 | 64,07 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 3.598,16 | 3.598,16 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizzazione, anche su: 58.626,66 | 2.870,42 | 2.870,42 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | ||||||
48 | 154 | Remunerazione delle lavorazioni di fornitura e posa in opera del semitubo di convogliamento delle acque di piattaforma della tangenziale in area Passo Xxxxxxx | 3 | maggiori lavori | 83.365,73 | 83.365,73 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 2.978,66 | 2.978,66 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.261,32 | 1.261,32 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 4.727,79 | 4.727,79 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 3.727,56 | 3.727,56 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
49 | 155 | Maggiori onerosità sopportate per le attività di progettazione relative alla realizzazione del muro di sottoscarpa all'imbocco sud galleria S. Fratello | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 1.377,56 | 1.377,56 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 17.087,71 645,11 273,25 | 828,87 | 828,87 | per lavori per Direzione Lavori per prove | |||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 1 gg | |||||
50 | 156 | Remunerazione delle lavorazioni di realizzazione del manufatto in conglomerato cementizio armato tipo profilo redirettivo New Jersey presso la pila dell'opera 14 | 3 | maggiori lavori | 3.037,12 | 3.037,12 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 108,52 | 108,52 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 45,95 | 45,95 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 166,60 | 166,60 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 171,79 | 171,79 | ||||
Maggiori onerosità sostenute per le ulteriori | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 1.018,19 | 1.018,19 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
51 | 157 | attività progettuali afferenti la realizzazione di una vasca di separazione degli oli dedicata alle acque provenienti dal piazzale del deposito YYYY 1, presso lo svincolo Passo Xxxxxxx | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 9.225,09 329,58 139,60 | 437,22 | 437,22 | per lavori per Direzione Lavori per prove |
52 | 158 | Ritardata contabilizzazione degli oneri di progettazione assentiti in perizia di variante tecnica n.3 | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su : 18.632,94 | 1.940,55 | 1.940,55 | |
53 | 159 | Riconoscimento e conseguente contabilizzazione della quota parte delle somme versate per gli allacci ENEL non ancora corrisposta | 7 | Rimborso somme | 162.544,29 | 0,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su: 162.544,29 | 7.573,23 7.573,23 | 11.607,00 11.607,00 | ||||
54 | 160 | Remunerazione della quota parte delle opere a verde non ancora contabilizzata e versata | 3 | lavori non contabilizzati | 1.777.404,05 | 1.775.404,05 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 63.500,11 | 63.428,66 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 26.896,03 | 26.865,76 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 33.918,56 | 33.918,56 | ||||
55 | 161 | Corresponsione degli importi versati ad Enel S.p.a. per l'allaccio in bassa tensione del deposito YYYY 3 | 3 | maggiori lavori | 16.455,28 | 16.455,28 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 587,89 | 587,89 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 249,00 | 249,00 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 632,82 | 632,82 | ||||
56 | 162 | Maggiori compensi e maggiori tempi afferenti le diverse e variate lavorazioni incluse nella perizia di variante n. 4 al netto di quanto già contabilizzato, nonché degli importi esposti in altre riserve | 3 | maggiori lavori | 4.613.278,14 | 0,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 5.276,47 | 5.276,47 | ||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | ||||||
57 | 163 | Premio di accelerazione previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale di affidamento in ragione dell'anticipata consegna dei | 6 | Premio accelerazione | 20.269.843,53 | 20.269.843,53 | |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
sub-lotti 2 e 3 | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 488.391,94 | 488.391,94 | |||
58 | 164 | Riconoscimento e conseguente remunerazione delle attività di fornitura e posa in opera di barriere segnaletiche sagoma tipo New Jersey disposte a chiusura dei bypass carrabili all'aperto poste in opera in occasione dell'apertura al traffico dello svincolo Lentini SS 114 | 3 | maggiori lavori | 114.809,86 | 114.809,86 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 4.101,73 | 4.101,73 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.737,33 | 1.737,33 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz (anche) su: 41.198,30 | 3.072,06 | 3.072,06 | ||||
59 | 165 | maggiori attività extracontrattuali, per i servizi pubblicitari relativi alla cerimonia di apertura al traffico del lotto 1 | 3 | maggiori attività extracontrattuali per servizi fotografici | 1.640,76 | 1.640,76 | |
3 | maggiori attività extracontrattuali per servizi pdi organizzazione prestati da Kaleo Servizi s.rl. | 51.273,75 | 51.273,75 | ||||
3 | maggiori attivtà extracontrattuali erogati direttamente dall'Impresa XXXXXX & c. s.p.a. | 10.582,90 | 10.582,90 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 2.383,49 | 2.383,49 | ||||
60 | 166 | Liquidazione della quota di prefinanziamento relativa ai due lotti consegnati fin dal 10/12/2009 | 10 | Quota di prefinanziamento | 14.659.607,39 | 0,00 | |
Rata di Saldo (interessi su:) 31.161.006,52 interessi su rata di saldo residua | |||||||
Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 153.484,08 | 153.484,08 | |||||
61 | 167 | Remunerazione lavori ordinati dal Direttore dei Lavori con OdS n. 13 del 09/12/2009 | 2 | maggiori lavori | 10.105,91 | 10.105,91 | |
2 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 361,05 | 361,05 | ||||
2 | Maggiori oneri per prove | 599,83 | 599,83 | ||||
2 | Maggiori oneri per progettazione | 2.006,30 | 2.006,30 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 1.375,72 | 1.375,72 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
2 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 15 gg | |||||
62 | 168 | Maggiori onerosità per posa in opera delle barriere amovibili in presenza di traffico veicolare | 3 | Maggiori oneri | 68.365,00 | 68.365,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 2.236,75 | 2.236,75 | ||||
3 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 90 gg | |||||
63 | 169 | Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere stralciate " Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo" e quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera | 9 | Mancato utile per le lavorazioni inerenti le opere Svincolo di Villasmundo e Viadotto Villasmundo | 293.987,18 | 293.987,18 | |
9 | Quota parte di remunerazione dell'impalcato dell'opera 20 (sup. 256) Viadotto Villasmundo fornito a piè d'opera | 246.260,03 | 246.260,03 | ||||
9 | oneri per Direzione Lavori | 8.797,97 | 8.797,97 | ||||
9 | oneri per prove | 3.726,46 | 3.726,46 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 15.216,01 | 15.216,01 | ||||
64 | 170 | Remunerazione opere a verde | 3 | lavori non contabilizz | 921.034,58 | 921.034,58 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 32.905,18 | 32.905,18 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 13.937,28 | 13.937,28 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 28.082,22 | 28.082,22 | ||||
65 | 171 | Corrispettivo per attività di progettazione inerenti le maggiori lavorazioni che si sono rese necessarie per il rirpistinodei danni verificatisi presso la scarpata lato ovest della TR 4.02 per causa di forza maggiore | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 3.384,74 | 3.384,74 | |
66 | 172 | Remunerazione delle attività di modifica della segnaletica stradale relativa all'uscita del Comune di Augusta | 3 | maggiori lavori | 10.944,53 | 10.944,53 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 391,01 | 391,01 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 165,61 | 165,61 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
10 | Interessi | 0,00 | |||||
67 | 173 | Remunerazione attività di ripristino resesi necessarie a causa dei danni arrecati a parte dell'opera autostradale per colpa dell'YYYY s.p.a. ed in conseguenza della successione della Committenza nella gestione dell'arteria autostradale. | 3 | Ripristino danni Furto di apparecchiature (Monitors) | 746,55 | 746,55 | |
3 | Ripristino danni Riparazione danni impianto di pressurizzazione della galleria Serena | 4.053,06 | 4.053,06 | ||||
3 | Ripristino danni Danneggiamento sistema informatico SCADA e varie parti di impianti | 27.346,00 | 27.346,00 | ||||
3 | Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto TVCC | 22.722,00 | 22.722,00 | ||||
3 | Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto PMV | 7.980,00 | 7.980,00 | ||||
3 | Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie impianto SOS | 5.942,00 | 5.942,00 | ||||
3 | Ripristino danni Intervento di risoluzione anomalie sistemi UPS | 25.208,00 | 25.208,00 | ||||
Corrispettivo per corsi di formazione specifica al personale incaricato da YYYY della manutenzione | 3 | Corsi formazione | 26.400,00 | 26.400,00 | |||
Riconoscimento danno finanziario di cui al quesito n. 67 | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 913,84 | 913,84 | |||
68 | 174 | Riconoscimento delle attività di progettazione inerenti la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale nella bretella Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 0 | Maggiori oneri per progettazione | 3.384,74 | 3.056,52 | |
10 | Interessi per tardata contabilizzaz/liquidaz, anche su : | ||||||
15.355,96 | |||||||
69 | 175 | Maggiori attività di mantenimento degli allestimenti provvisori per la chiusura al traffico della SS 114 | 3 | Maggiori oneri | 117.212,53 | 117.212,53 | manutenzione segnaletica esecuzione segnaletica |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
70 | 177 | Maggiori oneri per movimentazione del materiale inerte necessario per la realizzazione dello svincolo di Villasmundo, già abbancato in depositi temporanei, e reperimenti delle aree per lo stoccaggio di detti materiali | 3 | Maggiori oneri | 300.335,58 | 300.335,58 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | ||||||
71 | 178 | Remunerazione maggiori attività necessarie al fine del mantenimento in esercizio della SS 114 nel tracciato preesistente fino all'avvenuta apertura dell'intera tratta autostradale | 3 | Maggiori oneri | 22.861,33 | 22.861,33 4.843,50 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 4.843,50 | |||||
72 | 179 | Maggiori attività svolte per gli allacciamenti delle linee telefoniche del centro di controllo autostradale | 3 | maggiori lavori | 17.769,21 | 0,00 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 634,83 | 634,83 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 268,89 | 268,89 | ||||
Rimborso spese di attivazione e di utilizzo utenze a decorrere dalle ore 24,00 del 15 gennaio | 3 | Rimborso somme | 2.018,36 | 2.018,36 | |||
Riconoscimento danno finanziario di cui al quesito n. 72 | 10 | Interessi per tardata contabilizzaz/liquidaz, anche su : 17.769,21 | 443,80 | 630,87 | maggiori lavori | ||
73 | 180 | Risarcimento danni per tardive determinazioni YYYY in merito al diniego di autorizzazione allo scarico della vasca R10 nella rete di scolo esistente ed alle soluzioni necessarie conseguenti a tale diniego da parte Genio Civile. Comprensivo anche delle attività di progettazione | 8 | Risarcimento danni | |||
Xxxxxxxx lavorazioni conseguenti alla richiesta formulata dal Genio Civile di Siracusa per sfasciamento della vegetazione presente sul canale e nella pulizia e manutenzione del canale | 3 | maggiori lavori | 36.917,10 | 36.917,10 | |||
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.318,91 | 1.318,91 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 558,64 | 558,64 | ||||
Maggiori compensi per opere eseguite, reintegro compensi unilateralmente | 3 | Maggiori compensi | 485.856,69 | 485.856,69 | riserva alternativa a tutte le altre per |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
74 | 181 | ridotti da parte Ente Aggiudicatore, maggiori oneri sopportati dal Contraente ecc | 10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 331.413,00 | 331.413,00 | mancata contabilizzazione di lavori eseguiti |
75 | 182 | Maggior corrispettivo delle lavorazioni di cui all'OdS n. 15 del 26/07/2010, in allegato alla nota prot. 01/DTA/052/10, come successivamente ridotte con nota YYYY spa prot. CPA- 0071355-P in data 24/11/2010 | 2 | maggiori lavori | 22.209,71 | 22.209,71 | |
2 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 793,47 | 793,47 | ||||
2 | Maggiori oneri per prove | 336,08 | 336,08 | ||||
2 | Maggiori oneri per progettazione | 1.010,61 | 1.010,61 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz | 0,00 | |||||
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 122 gg | |||||
76 | 183 | Rimborso del corrispettivo dei membri della commissione di collaudo limitatamente alle parcelle emesse successivamente al 13/02/2009 | 7 | Rimborso somme | 1.301.548,16 | 1.301.548,16 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz su : | 32.812,05 | 32.812,05 | ||||
137.189,56 | Ing. CCCCC MMM | ||||||
211.500,57 | Ing. CCCCC MMM | ||||||
181.759,63 | Ing. CCCCC MMM | ||||||
207.353,50 | Ing. MMMM LLLL | ||||||
178.195,70 | Ing. MMMM LLLL | ||||||
207.353,50 | Ing. DDD MMM | ||||||
178.195,70 | Ing. DDD MMM | ||||||
77 | 184 | Remunerazione maggiori oneri delle gallerie naturali per impiego quantità di spritz beton superiori al previsto | 3 | maggiori lavori | 1.331.134,29 | 1.331.134,29 | |
78 | 185 | Liquidazione maggiori costi di sicurezza conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 | 7 | maggiori oneri di sicurezza | 283.334,02 | 283.334,02 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz. | 0,00 | |||||
79 | 186 | Remunerazione delle lavorazioni afferenti il raddoppio delle linee di alimentazione dei ventilatori in galleria | 3 | maggiori lavori | 1.438.127,23 | 1.438.127,23 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 51.379,00 | 51.379,00 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 22.034,94 | 22.034,94 | ||||
3 | Maggiori oneri per progettazione | 137.901,45 | 137.901,45 | ||||
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz. | 0,00 |
TABELLA 3.4 - RIEPILOGO QUESITI ARBITRALI E PERITALI (importi in euro) | |||||||
N° QUESITO ARBITRALE | N° RISERVA | Causa Petendi RISERVA | N° QUESITO CTU | titolo richiesto in RISERVA | Petitum DOMANDA DI ARBITRATO | Petitum PRIMA MEMORIA DEL C.G. | NOTE |
5 | termine suppletivo per ultimazione lavori | 180 gg | |||||
80 | 187 | Rimborso somme versate a titolo di corrispettivo al collaudatore statico | 7 | Rimborso somme | 100.000,00 | 100.000,00 | |
10 | Interessi per tardata contabilizaz./liquidaz 66.504,41 33.495,59 | 5.198,07 | 5.198,07 | Collaudatore BBB AAAA Collaudatore BBB AAAA | |||
81 | 188 | Riconoscimento ulteriori compensi per lavori unilateralmente ridotti e/o stralciati da YYYY S.p.a in sede di approvazione della Perizia n. 5 | 3 | maggiori lavori | 7.131.903,11 | 7.131.903,11 | |
Reintegro dei compensi a valere sulle somme a disposizione come da dettaglio di cui alla nota prot PZ/ACSN/19926/10 del 23/12/2010 | 3 | Maggiori compensi | 5.441.494,28 | 5.441.494,28 | |||
Compensi attività progettazione | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 4.023.569,80 | 4.023.569,80 | |||
Compensi attività progettazione | 3 | Maggiori oneri per progettazione | 51.087,30 | 51.087,30 | |||
82 | 189 | Remunerazione delle lavorazioni afferenti gli interventi di risagomatura del rilevato a nord del ponte Xxxxxxx | 3 | maggiori lavori | 83.431,96 | 83.431,96 | |
3 | maggiori oneri per Direzione Lavori | 2.980,72 | 2.980,72 | ||||
3 | Maggiori oneri per prove | 1.262,51 | 1.262,51 | ||||
3 | Oneri indagini geognostiche e consulenze | 20.000,00 | 20.000,00 |
4. – Le obbligazioni del Contraente Generale: fonti normative e atipicità del contratto di affidamento de quo.
Al fine di fornire al Collegio tutti gli elementi preordinati alla decisione della controversia, appare utile offrire una breve panoramica sulle principali condizioni/obbligazioni contrattuali dell’affidamento (ritenute rilevanti in ordine alle contestazioni oggetto di indagine peritale) ponendo anche in evidenza quelle che, per certi versi, rivestono caratteri di atipicità rispetto all’impianto normativo di riferimento applicabile, ratione temporis, alla fattispecie (legge n. 443/2001 e art. 9 del D. Lgs n. 190/2002).
Per comodità di consultazione vengono di seguito riportati (integralmente o parte di) alcuni articoli del contratto di affidamento stipulato in data 14 ottobre 2004 e del relativo C.S.A (Capitolato Speciale di Affidamento)
(Contratto di Affidamento del 14 ottobre 2004)
Art. 1 (Oggetto del contratto)
L’YYYY S.p.A affida al contraente generale, ai sensi degli art. 1 della direttiva 93/37 CEE e della legge n. 443/2001 e normativa di attuazione, che accetta senza riserva alcuna, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett f) della legge n. 443/2001, nonché dell’art. 9 del D. Lgs 20.08.2002 n. 190, le attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra le località Paso Xxxxxx, lungo l’asse dei servizi della città di Catania ed il Km 130+400 della S.S. 114..[Omissis]”
Art. 2 (Capitolato Speciale e norme regolatrici dell’affidamento))
L’affidamento viene accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità assunti nel procedimento concorsuale che si hanno per richiamati e trascritti ovvero dedotti ovvero risultanti dai seguenti documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il capitolato speciale di affidamento, allegato al presente atto con…[omissis];
- la documentazione amministrativa presentata dal Contraente Generale in sede di offerta, allegata
...[omissis];
- gli elaborati di progetto di cui all’offerta del contraente generale, allegati …[omissis]
(Capitolato Speciale di Affidamento)
Art. 1 (oggetto ed ammontare dell’affidamento)
L’affidamento a Contraente Generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f della legge 443/2001, nonché dell’articolo 9 del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera di completamento del tratto stradale Catania – Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Xxxxxxx lungo l’asse dei servizi della città di Catania ed il Km 130+400 della SS 114.
In particolare il Contraente Generale provvederà: alla acquisizione delle aree di sedime (espropri ed eliminazione interferenze); alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori ed alla loro direzione, incluso il coordinamento della sicurezza, ed al prefinanziamento parziale dell’opera da realizzare.
[omississ]
L’importo lordo dell’affidamento risulta dal seguente prospetto:
[omississ]
Gli importi presunti delle diverse categorie dei lavori a misura, di cui al precedente quadro, potranno variare tanto in più quanto in meno, secondo le previsioni di cui all’art. 326 della legge n. 2248 del 1865, all. F, per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, anche in conseguenza di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che il Contraente Generale possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati dagli atti contrattuali o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi di contratto.
Rimane comunque confermata la facoltà della stazione committente prevista dall’art. 122 del Regolamento 554/99 (recesso dal contratto per volontà della stazione appaltante) nonché quella di cui all’Art. 12 del Capitolato Generale di ordinare la riduzione dei lavori nel limite di un quinto dell’importo di contratto. Nei casi di cui sopra il Contraente Generale non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.
Art. 5 (documenti che fanno parte del contratto) Xxxxx parte integrante del contratto:
1. Il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti: Norme Generali e relativi allegati; Xxxxx Xxxxxxxx e Norme di Misurazione; elaborati “Tabella del incidenze percentuali delle singole opere a corpo” “Quadro di suddivisione dei lavori a corpo” ai fini del pagamento degli acconti in corso d’opera;
2. Il Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 145/2000), all’osservanza di cui norme il Contraente Generale è vincolato e che per patto non si allega;
3. Il piano di sicurezza previsto dall’articolo 31 della legge 109/94 e s.m.i.
4. Gli elaborati progettuali di cui all’elenco allegato;
5 a. l’elenco dei prezzi unitari offerti semplicemente descrittivi per la valutazione delle opere da eseguire a corpo;
5 b. l’elenco dei prezzi unitari offerti per la valutazione delle opere da eseguire a misura; 6 . il crono programma;
7 . la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’affidamento.
Si applicano inoltre al presente affidamento la legge 109/94 e s.m.i. per quanto non derogato dalla legge 443/2001 e dal X.X.xx 190/2002, e il regolamento generale approvato con DPR 554/99 denominato anche “Regolamento”, per quanto compatibile con il presente affidamento, secondo le previsioni fornite nell’allegato NG08 “Norme del Regolamento n° 554/1999 applicabili alla fase esecutiva delle attività affidate al Contraente Generale”.
Art. 16 (varianti in corso d’opera)
Il Contraente Generale ha l’obbligo di redigere e sottoporre all’approvazione dell’YYYY, in tempi compatibili con il programma esecutivo, tutte le varianti del progetto necessarie ad assicurare la perfetta funzionalità e la esecuzione a regola d’arte dell’opera affidata.
Resteranno a totale carico del Contraente Generale tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto verificato e fatto proprio dal Contraente Generale in fase di gara. Tali varianti saranno progettate ed eseguite dal Contraente Generale, previa approvazione dell’YYYY, e resteranno a totale carico del Contraente Generale l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi, le eventuali penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall’YYYY.
Saranno invece riconosciuti gli eventuali maggiori costi, anche progettuali, nonché gli eventuali maggiori tempi conseguenti all’adozione di varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge.
L’YYYY o altri enti terzi, comunque per il tramite dell’YYYY; potranno inoltre richiedere varianti al progetto affidato, che il Contraente Generale avrà l’obbligo di eseguire, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Anche tali varianti saranno predisposte dal Contraente Generale potranno comportare una modificazione dell’importo contrattuale e del termine di ultimazione.
Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Contraente Generale potrà proporre all’YYYY le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere. La stazione committente potrà rifiutare l’approvazione di tali varianti o modifiche tecniche ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della stazione committente, specificate nel progetto, o comunque determinano peggioramento della funzionalità durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico della stazione committente ovvero ritardo del termine di ultimazione.
Tutte le proposte del Contraente Generale dovranno essere predisposte e presentate in odo da non comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel relativo programma e dovranno a tal fine tenere conto anche dei tempi necessari per l’approvazione. Resteranno a totale carico del Contraente Generale i maggiori tempi derivanti dalla non tempestiva presentazione delle proposte di variante.
Ferma restando l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’affidamento, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico al Contraente Generale sarà riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo del contratto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso sarò accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione committente, salvo il diritto del Contraente generale di formulare la relativa riserva per l’ulteriore richiesta.
Tutti i progetti di variante dovranno essere sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal Progettista, qualora il Progettista non sia lo stesso Direttore dei Lavori, dal Geologo e dal Contraente Generale ed approvato dall’YYYY. Per la valutazione dei costi si farà riferimento ove possibile ai prezzi contrattuali, introducendo nuovi prezzi nel caso in cui si debbano eseguire lavorazioni non previste ovvero impiegare materiali il cui prezzo non risulti fissato nel progetto. L’ordine di esecuzione dei lavori in variante, emesso dall’Alta Sorveglianza, dovrà sempre riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della variante da parte dell’YYYY.
Non saranno tuttavia considerate varianti ai sensi del presente articolo gli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell’Alta Sorveglianza, per risolvere aspetti di dettaglio nel limite del 5% dell’importo delle singole categorie di lavoro dell’affidamento, che non comportino aumenti dell’importo del contratto ne dei tempi per l’esecuzione dei lavori.
Della eventuale diminuzione del costo delle opere, risultante dalle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell’Alta Sorveglianza, si terrà ovviamente conto negli atti contabili.
Art. 18 (oneri ed obblighi diversi a carico del Contraente Generale)
Oltre agli oneri di cui agli artt. Precedenti, agli oneri previsti nel Capitolato Generale ed agli altri specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico del Contraente Generale gli oneri seguenti:
1) ..[omissis]…
2) ..[omissis]
9) il Contraente generale ha l’obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo.
In particolare si considerano remunerati tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla verifica compresi eventuali rilievi.
La verifica al progetto esecutivo dovrà essere redatta nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in materia e dovrà riguardare tutti gli elaborati previsti dalle dette norme ed esattamente la verifica dovrà essere estesa a:
- Relazione generale;
- Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica riassuntiva dei precedenti studi eseguiti dal Committente e delle eventuali indagini integrative e sperimentazioni di campo con indicazione dei parametri assunti a base dei propri calcoli;
- Relazioni tecniche specialistiche;
- Elaborati grafici di dettaglio comprensivi di quelli relativi alle strutture, sia provvisionali sia definitive, dei sottoservizi, della viabilità e del ripristino delle aree di superficie;
- Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti;
- Calcoli delle strutture;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Piano di Monitoraggio;
- Cronoprogramma;
- WBS;
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- Computo metrico;
- Xxxxxx xxxxxx unitari con relative analisi;
- Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
E quant’altro in ogni modo necessario all’esecuzione dell’opera. [omissis]
10) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, il Contraente Generale risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico – contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per le opere di contratto. Il Contraente Generale affidatario è tenuto a riportare completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, comunque previste quali opere a corpo e/o a misura, oltre ad una copia rasterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori, fornendo anche una copia, su solo supporto informatico, alla Direzione Centrale Lavori. Ai predetti uffici dovrà essere fornita, su supporto informatico, rappresentazioni fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative. Quanto sarà parte integrante della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell’opera.
[omissis]
21) Ad assicurare la percorribilità dell’autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell’esodo estivo (dall’ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre d’ogni anno) e dell’esodo invernale (dall’ultimo fine settimana antecedente il natale a capodanno). Resta a carico del Contraente Generale ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dell’eventuale sospensione dei lavori.
Art. 20 (Contabilizzazione dei lavori – pagamento acconti – conto finale) [omissis]
Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo l’art. 7 del Capitolato Generale, la trattenuta di garanzia pari allo 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, oltre alla trattenuta per prefinanziamento.
Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall’art. 173 del Regolamento di attuazione (DPR 554/99) sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
[omissis]
Art. 21 (Prefinanziamento)
Il Contraente Generale assume a suo carico ogni onere finanziario e, in particolare, l’onere del prefinanziamento dei lavori e delle altre attività espletate dal Contraente Generale in ragione di una quota minima pari al 25% dell’importo dell’affidamento, aumentabile fino ad una quota massima del 40%, e ciò in aggiunta all’onere finanziario conseguente alle ritenute da praticarsi sugli stati di avanzamento secondo quanto previsto dagli atti contrattuali.
In attuazione di tale onere di prefinanziamento si stabilisce che su tutti i S.A.L. sarà effettuata una ritenuta pari alla quota di prefinanziamento offerto oltre alle suddette ritenute di legge.
[omissis]
Si ribadisce che al raggiungimento di un avanzamento pari al 90% dell’importo del corrispettivo globale netto contrattuale, la ritenuta di cui sopra verrà comunque ridotta al 5%.
Nel caso in cui i suddetti obbiettivi non vengano raggiunti ancorché per fatto non imputabile al Contraente Generale, e comunque per qualsiasi altra ragione, il suddetto meccanismo di incentivazione non sarà applicato e resterà fermo quanto previsto all’art. 10ter riguardo il prefinanziamento.
[omissis]
Art. 23 (tempo utile per dare compiuti i lavori, penalità in caso di ritardo, premio di accelerazione, proroghe)
51
Il tempo utile per l’ultimazione dell’intera opera è stabilito nel numero di giorni naturali e consecutivi indicati dal Contraente Generale in sede di offerta, comunque non superiore a 16003, e decorrerà dal giorno successivo a quello dell’Ordine di Inizio delle Attività.
[omissis]
Anticipazione della data di fine lavori a seguito di richiesta dell’Amministrazione
Sulla base di apposita richiesta formulata dall’Amministrazione successivamente alla stipula del contratto, in relazione a sopravvenute impreviste esigenze, il Contraente Generale può provvedere all’ultimazione anticipata dei lavori.
In tal caso sarà corrisposto un premio per ogni giorno d’anticipo, pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo offerto determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel presente Capitolato Speciale per il calcolo della penale (art. 23 DM 19 aprile 2000 n° 145).
Il compenso è erogato entro i trenta giorni successivi all’approvazione del collaudo delle opere commissionate.
[omissis]
Art. 24 (collaudi e pagamenti del saldo) [omissis]
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere.
[omissis]
La corresponsione al Contraente Generale della rata di saldo potrà essere disposta solo previa presentazione della relativa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 28, comma 9 della legge 109/94 e s.m.i.. In sede di liquidazione del conto finale ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale posso essere svincolate le trattenute dello 0,5%.
Nel caso in cui il Contraente Generale non abbia preventivamente presentato, le polizze di assicurazione di cui all’art. 5ter, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse.
[omissis]
Come si evince dall’art. 1 del contratto di affidamento, il rapporto di appalto è disciplinato dalla legge n. 443/2001 (c.d. legge Obiettivo) e relativa normativa di attuazione, nonché dall’art. 9 del D. Lgs 20.08.2002 n. 190, ove la figura del contraente generale interviene come soggetto a cui è affidato il compito di completa attuazione ad opere di utilità generale (di c.d. “interesse strategico”) caratterizzate da una notevole dose di complessità tecnica ed economica, appositamente individuate nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001.
La lettera f) del comma 1, dell’art. 1 della legge 443/01 rappresenta la base giuridica della normativa sul contraente generale, nella parte in cui prevede la delega a dettare le norme applicabili all'affidamento a contraente generale che, “con riferimento all’articolo 1 della direttiva 93/37/CEE”, viene “ definito come esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore".
L’art. 9 del D. Lgs 190/2002 fornisce una dettagliata elencazione dei compiti attribuiti al contraente generale, definendo anche il ruolo del committente.
Al contraente generale che, nei confronti del soggetto aggiudicatore, si assume l’obbligo e la responsabilità di una corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, competono:
3 In sede di offerta il CG ha indicato un tempo di esecuzione di 1500 giorni
a) sviluppo del progetto definitivo e delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) acquisizione delle aree di sedime;
c) progettazione esecutiva;
d) esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e loro direzione;
e) prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
f) individuazione (ove richiesto) delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) indicazione (al soggetto aggiudicatore) del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite di concerto con gli organi competenti in materia.
Per espressa indicazione normativa, i rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale trovano regolamentazione, per quanto non previsto dalla legge delega, nel D. Lgs n. 190/2002 e nei regolamenti di attuazione una volta emanati, dalle norme della direttiva n. 93/37 e dal D. Lgs n. 158/19995, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile in tema di appalti.
Da tale impostazione scaturisce la volontà del legislatore di non attribuire, ai fini della gestione del rapporto committente-contraente generale, alcuna rilevanza alle norme della legge n. 109/1994 in tema di esecuzione, nonché a quelle contenute nel regolamento generale di attuazione (D.P.R. 554/1999) e nel D.M. 145/2000 che costituisce il capitolato generale di appalto.
Pertanto, la maggior parte della regolamentazione dei rapporti tra committente e contraente generale è – in genere - demandata alle disposizioni civilistiche, fermo restando la facoltà del primo, ove ritenuto congruo nel quadro dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, di ricorrere, ai fini della gestione del rapporto negoziale, all’applicazione della disciplina pubblicistica. Detta peculiare caratteristica è rinvenibile nel contratto di affidamento oggetto di controversia considerato che, ai sensi dell’art. 5 del C.S.A., viene sostanzialmente mantenuta la disciplina pubblicistica attraverso la dichiarata vincolatività (integrale) del D.M. 145/2000, nonché applicabilità della legge 109/94 e s.m.i. per quanto non derogato dalla legge 443/2001 e dal X.X.xx 190/2002, nonché del regolamento generale approvato con DPR 554/99, “per quanto compatibile con il presente affidamento, secondo le previsioni fornite nell’allegato NG08 “Norme del Regolamento n° 554/1999 applicabili alla fase esecutiva delle attività affidate al Contraente Generale”.
L’articolo 9 del decreto 190/02 (comma 1) contiene poi alcune specificazioni della nozione comunitaria: si precisa infatti che la realizzazione (con qualsiasi mezzo) dell’opera affidata deve avvenire “nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara”.
Il medesimo articolo 190 (comma 2) dispone poi, che:
“ Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva"; [omissis]”
mentre al comma 5 è previsto che:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
Il riferimento ai livelli di progettazione (commi 1 e 2) serve a delimitare l’estensione della fase progettuale che il contraente generale deve svolgere e, opportunamente, è stato previsto che:
- almeno la progettazione preliminare debba rimanere in capo al committente (comma 1);
- la progettazione esecutiva debba competere, in via esclusiva, al contraente generale (commi 1 e 2), perché (solo) attraverso l’integrale separazione della paternità dei livelli di progettazione (tra il preliminare ed i successivi, o tra il definitivo e l’esecutivo) può trovare agevole giustificazione la totale responsabilità e l’attribuzione, al contraente generale, di tutti gli oneri riconducibili ad errori progettuali (comma 5).
In definitiva, al comma 2, lettera a), è stabilito che il contraente generale deve procedere allo sviluppo della progettazione definitiva e “alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per addivenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara”. In questo caso lo schema che ha in mente il legislatore delegato è quello dell’appalto a contraente generale sulla base di un progetto preliminare, che impone quindi al soggetto aggiudicatore di acquisire l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe, previo svolgimento della conferenza di servizi che in base alla legge deve tenersi entro 90 giorni dalla ricezione del progetto da parte dei soggetti che vi partecipano.
Nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva la norma richiede al contraente generale di provvedere a tutte quelle attività tecniche e amministrative che possono
riguardare la fase progettuale che si sta sviluppando a livello definitivo quali ad esempio, gli adeguamenti degli elaborati per richieste di modifiche al progetto preliminare o proposte di varianti avanzate da enti locali (ove accolte) che partecipano alla conferenza di servizi.
Nel caso del comma 2, lettera c), il contraente generale provvede alla sola predisposizione della progettazione esecutiva.
Rispetto a dette fondamentali delimitazioni, il contratto di affidamento de quo si configura in maniera “atipica”, considerato che l’attività della progettazione esecutiva – contrariamente al precetto normativo - è stata direttamente svolta dall’YYYY nella fase antecedente la gara di appalto, restando in capo al Contraente Generale (solo) l’“…obbligo di verificare il progetto esecutivo posto a base di gara e di farlo proprio emendandone i vizi e integrando le omissioni in contraddittorio con il progettista esecutivo” (art. 18.9 del C.S.A,
V. supra).
Fermo restando, quindi, l’obbligo del Contraente Generale alla verifica e “rettifica” del progetto esecutivo finalizzata ad emendare eventuali vizi, sussiste comunque il rischio di dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di trasferire integralmente (sempre e comunque) a carico del medesimo soggetto, gli oneri di cui all’art. 190.5 let a), per le varianti correlate a vizi dell’ultimo (e massimo) livello di progettazione che (per quanto fatto proprio dal soggetto affidatario) difetta dell’attività di “redazione” che rappresenta l’exitus di una fase in cui si procede ad una accurata rappresentazione dell’opera che scende nel dettaglio tecnico e presuppone l’esatta definizione, a monte e durante l’iter, di un quadro esigenziale dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui il progettista dovrebbe essere coinvolto attraverso una dinamica cooperazione in uno sviluppo continuum che, invece, nel caso di specie è venuta a mancare, costituendo un possibile vulnus.
In ogni caso, resta indiscusso che al Contraente Generale la legge e il decreto delegato chiedono di svolgere attività molto ampie che vanno dalla progettazione alla realizzazione, anche indirettamente, dell’intervento, alla direzione dei lavori, provvedendo in parte al prefinanziamento, con una totale assunzione del rischio all’interno di un contratto che prevede una obbligazione di risultato “complessivo”, obbligazione che porta a ritenere che il contraente generale si faccia garante della funzionalità dell’intervento rispetto alle esigenze specificate dal committente.
5. – Considerazioni preliminari alla trattazione dei quesiti peritali.
Prima di procedere alla trattazione dei singoli quesiti peritali è utile soffermarsi su alcune considerazioni in ordine al relativo ordine logico di trattazione, all’arco temporale di esecuzione dei lavori sottoposto all’attenzione del CTU.
5.1. Ordine logico di trattazione dei quesiti peritali
A prescindere dall’ordine numerico attribuito dal Collegio Arbitrale ai quesiti peritali, il sottoscritto CTU ritiene più conveniente effettuare la relativa trattazione secondo un ordine logico leggermente diverso, in cui si assume come prioritaria la disamina delle pretese aventi per oggetto il riconoscimento economico di prestazioni eseguite dal C.G. (contrattuali o extracontrattuali, quindi i quesiti nn° 2, 3) e, in successione progressiva, le contestazioni sulle detrazioni/penali in capo all’impresa (quesito n. 4), sull’anomalo andamento dei lavori (quesito n° 1), sui maggiori tempi esecutivi (quesito n. 5), sul premio di accelerazione (quesito n° 6), su eventuali mancati rimborsi di somme anticipate dal C.G (quesito n° 7), su eventuali ritardi dell’YYYY all’assunzione di proprie determinazioni dopo la scadenza dei termini contrattuali (quesito n° 8), sul danno da mancato utile per stralcio di lavorazioni dal progetto di appalto (quesito n° 9), su interessi e rivalutazioni sulle somme a diverso titolo domandate (quesiti n° 10, 11).
L’inversione logica è giustificata dalla circostanza che la disamina di eventuali cause generatrici dell’anomalo andamento dei lavori (quesito n° 1) presuppone il preventivo accertamento dei lavori complessivamente eseguiti (quindi la compiuta definizione dei quesiti nn° 2, 3 e 4).
L’ordine logico proposto è (anche) condizionato dalla considerazione che le pretese di natura risarcitoria (o premiale) correlate a sottoproduzione di cantiere, parziali fermi operativi, ultimazione anticipata delle opere (quesiti nn° 1 e 6) presuppongono l’accertamento dei tempi di esecuzione in relazione (anche) al termine finale e quest’ultimo – tenuto conto dei criteri di computo esposti dalla stessa parte richiedente è (o meglio, potrebbe essere) influenzato, tra le altre cose, dalla consistenza globale dei lavori effettivamente eseguiti e, quindi, dei maggiori corrispettivi e compensi, anch’essi oggetto di accertamento peritale da svolgere, quindi, in via prioritaria (quesiti n° 2, 3, 4).
In ogni caso, considerato che nel quesito n° 5 è contemplata la riserva n° 137 (accertamento dei tempi suppletivi correlati all’iter esecutivo di appalto sotteso dai primi 20 SS.AA..LL.) la cui definizione, sotto un certo profilo, è utile ai fini delle valutazioni peritali sull’anomalo andamento dei lavori e, quindi, sulla individuazione del termine di scadenza finale dei lavori, la relativa trattazione viene di fatto effettuata contestualmente al quesito peritale n° 1.
Il sottoscritto CTU coglie l’occasione per rappresentare che, in alcuni casi, in considerazione della specifica natura delle singole richieste e/o di circostanze tra loro similari, è opportuno procedere alla trattazione unitaria di due o più riserve, benché le medesime siano oggetto di differenti quesiti arbitrali. Saranno, ad esempio, trattate unitariamente le riserve nn. 118, 163, le riserve nn. 183, 187, le riserve nn. 120, 164, 168, le riserve nn. 128, 134, 152, 171, le
riserve nn. 130, 131.
5.2. Arco temporale di esecuzione dei lavori oggetto di indagine peritale
Secondo quanto già argomentato al paragrafo 3.16 della presente relazione (a cui si rinvia), il
C.G. ha iscritto negli atti contabili n° 191 riserve, di cui quelle esplicate nel Registro di Contabilità in occasione degli allibramenti contabili afferenti i primi 20 SS.AA.LL (che sottendono l’iter esecutivo di appalto compreso tra il 24 febbraio 2005 e il 13 febbraio 2009) sono state oggetto – ex art. 240 del D. Lgs 163/2006 o, più correttamente, ex art. 31 bis della legge 109/1994 – di accordo xxxxxxx, previa disamina e proposta di apposita Commissione istituita dalle parti.
Le pretese rivendicate dal C.G. negli atti contabili riferibili ai SS.AA.LL successivi ai primi venti (in particolare dalla riserva n° 112 alla riserva n° 189), oltre a quelle contrassegnate dai nn. 67, 71, 78, 107, 109 , 110 e 111, non definite dalla suddetta Commissione, costituiscono oggetto della presente indagine peritale.
E’ di tutta evidenza, quindi, che i fatti antecedenti alla data di emissione del SAL n° 20 (13 febbraio 2009) devono intendersi – in forza dell’intervenuto accordo - come definitivamente accertati e accettati dalle parti in conformità alle conclusioni (ormai cristallizzate) cui è pervenuta la suindicata Commissione, di talché il sottoscritto CTU non può che limitarsi a prendere atto dei medesimi accertamenti e dei contenuti dell’atto transattivo, cui può eventualmente attingere per definire le questioni rimaste irrisolte sotto un profilo meramente contabile e/o numerico.
Ovviamente, restano oggetto di indagine peritale gli eventi che hanno caratterizzato l’iter esecutivo di affidamento successivamente alla data del 13 febbraio 2009, i cui effetti saranno (anche) sottoposti al libero apprezzamento del Collegio adito per la risoluzione della presente controversia.
6. – Trattazione del quesito peritale n° 2.
Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi l’esecuzione dell’appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se il Committente, con gli Ordini di Servizio nn. 10, 11, 13 e 15, ha ordinato all’Impresa opere e forniture di natura extracontrattuale, se le stesse sono state realizzate, contabilizzate e remunerate (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 109/quesito 5, 119/quesito 14, 167/quesito 61, 182/quesito 75); se occorre, quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l’importo da corrispondere all’Impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto; determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, l’eventuale importo da corrispondere al Contraente Generale a titolo di maggiori oneri sostenuti per Direzione Lavori, prove e progettazione e computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa.
6.1. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5).
La riserva n° 109 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009) e progressivamente aggiornata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all’emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, secondo il seguente prospetto economico:
RISERVA n. 109 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
maggiori oneri per anomalo andamento lavori | 562.011,03 |
maggiori lavori | 4.613.278,14 |
Interessi per tardata contabilizzazione | 335.103,56 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 248.513,68 |
Maggiori oneri per prove | 99.216,96 |
Maggiori oneri per progettazione | 4.023.569,80 |
oltre un termine suppletivo di 30 giorni.
Nella domanda di arbitrato, in riferimento alla riserva n. 109, il C.G. ha inizialmente omesso di indicare gli importi di oneri accessori ed interessi e, con la prima memoria difensiva, ha emendato il relativo quesito n° 5, rettificando la richiesta di maggiori lavori per tenere conto “degli importi già contabilizzati e degli importi esposti nelle altre riserve”, integrandola con l’indicazione dei maggiori oneri per Direzione Lavori, prove e progettazione, nonché di interessi per tardata contabilizzazione di lavori e relativi oneri accessori, secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:
RISERVA n. 109 | Domanda di Arbitrato IMPORTO (€) | Prima Memoria IMPORTO (€) |
maggiori oneri per anomalo andamento lavori | 562.011,03 | 562.011,03 |
maggiori lavori | 4.613.278,14 | 4.463.278,14 |
Interessi per tardata contabilizzazione | 439.659,37 | |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 248.513,68 | |
Maggiori oneri per prove | 99.216,96 | |
Maggiori oneri per progettazione | 4.023.569,80 |
Resta confermata la richiesta di un termine suppletivo di 30 giorni.
58
Il sottoscritto CTU evidenzia, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx 000 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn° 2, 3, 10, in cui il Collegio ha smistato l’indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, per quanto concerne la rivendicazione economica sui “maggiori lavori” per il complessivo importo di € 4.463.278,14, al quesito peritale n° 2 (verifica esecuzione e contabilizzazione di maggiori lavori extracontrattuali correlati all’ordine di servizio n° 10 dell’11.7.2008 emesso dalla D.L.) compete la sola quota di € 416.209,39,4 mentre la parte residua è oggetto di indagine del quesito peritale n° 3.
Più precisamente, ai fini della disamina del presente quesito la pretesa economica attiene all’esecuzione e contabilizzazione dei “lavori urgenti per la realizzazione di una corsia unidirezionale di alleggerimento del traffico della rotatoria in località Primo Sole sulla S.S. 114 al km 110+000”.
Al riguardo, nelle memorie tecniche presentate nel corso delle operazioni peritali, i CTP di entrambe le parti hanno osservato che la richiesta in esame risulta già transatta con la sottoscrizione del Verbale di Accordo Bonario dell’8 giugno 2010, prot. CDG-0082419-I. In effetti, il sottoscritto CTU ha accertato che la domanda oggetto di indagine è una riproposizione della riserva n° 95, già esaminata e ritenuta fondata dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 (rectius art. 31 bis della L. 109/1994), nella relazione del 23 settembre 2009, in cui è stata accertata la natura extracontrattuale delle prestazioni rese dal G.C. a seguito del suddetto O.d.S. e proposto il riconoscimento di un importo pari a € 329.019,28 (doc. M-PZ-30). Pertanto, con la sottoscrizione del relativo verbale di accordo bonario dell’8 giugno 2010, le pretese relative alle riserve iscritte dal C.G. sino a tutto il SAL n° 20, ivi compreso la riserva n° 95, sono state definitivamente tacitate.
6.2. Disamina delle riserve nn° 119 e 167 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 14 e 61). Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 119 e 167 in quanto entrambe hanno ad oggetto la richiesta di un maggior compenso, rispetto a quanto riconosciuto da YYYY Spa, in riferimento ai lavori eseguiti dal C.G. per garantire - su richiesta del committente - il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo.
In particolare:
con la riserva n. 119, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. contestava - confermando quanto già eccepito nella propria nota del 3 novembre 2009 n° PZ/ACSN/11217/09 - il criterio di quantificazione del corrispettivo economico, basato sull’utilizzo dei prezzi di contratto che la D.L. aveva annunciato di applicare con riferimento all’O.d.S. n° 11 del 18 giugno 2009 per l’esecuzione dei “lavori per il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo” (docc. M-PZ-14.4, M-PZ.25).
4 Importo desumibile dalla documentazione versata in atti dal C.G.. In particolare dal quadro di raffronto (doc. M-PZ-5.56, punto 5a), dal riepilogo delle lavorazioni eseguite e non pagate (doc. M-PZ-5.56 punto 5b) e dal riepilogo offerto dai CTP designati, con riferimento alla trattazione della riserva 109 nell’ambito del quesito peritale n°3 (doc. C-PZ.b2.2.1)
Infatti, a parere della ditta XXXXXX, detto corrispettivo avrebbe dovuto essere oggetto di separata negoziazione, trattandosi di opere aventi natura extracontrattuale.
Le lavorazioni de quibus riguardavano l’esecuzione, lungo la strada locale (dismessa) individuata nell’ods, delle opere necessarie a garantire la viabilità esterna all’autostrada e, quindi, di protezione laterale, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per manto d’usura, segnaletica verticale ed orizzontale. In occasione dell’emissione del SAL n° 23 (lavori a tutto il 8.10.2009), disponendo dei dati occorrenti alla quantificazione delle opere realizzate, il C.G. rivendicava (sulla base di prezzi unitari diversi e maggiori di quelli di contratto) il complessivo importo di € 171.290,31 a titolo di corrispettivo della prestazione resa fino a quella data (ma non ancora allibrata nei documenti contabili di appalto) oltre ai relativi oneri per progettazione, prove e D.L.
In occasione della successiva sottoscrizione del registro di contabilità, in riferimento agli allibramenti sottesi dal SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), la medesima domanda veniva aggiornata e rettificata nell’importo di € 251.739,18 e, preso atto dell’intervenuta contabilizzazione - da parte della D.L. - del minor importo di € 157.336,99 determinato sulla scorta dei prezzi unitari di contratto, il C.G. rivendicava la quota di petitum non riconosciuta per l’importo di € 94.402,19, oltre ai relativi oneri per progettazione, prove e D.L. nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione.
In calce alla sottoscrizione del Conto Finale, pur essendo rimasto invariato l’importo liquidato da YYYY al SAL n° 26 - per le lavorazioni de quibus - il C.G. ridimensionava la propria pretesa economica, secondo i seguenti titoli ed importi:
RISERVA n. 119 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
compenso ulteriore dei maggiori lavori | 42.804,62 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.529,25 |
Maggiori oneri per prove | 647,63 |
Maggiori oneri per progettazione | 12.052,29 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il certificato di pagamento n° 26): 157.336,99 | 4.885,03 |
con la riserva n. 167, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l’emissione del SAL n° 25 (a tutto il 10.12.2009), il C.G. - confermando quanto già eccepito nella propria nota del 21.12.2009 n° PZ/ACSN/184110/09 - contestava il criterio di quantificazione del corrispettivo economico - basato sull’utilizzo dei prezzi di contratto - che la D.L. aveva annunciato di applicare con riferimento all’O.d.S. n° 13 del 9.12.2009 destinato a disporre l’esecuzione per “lavori per il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo” (docc. M-PZ.61.4,M-PZ. 61.5). Secondo il C.G., anche in questo caso, il corrispettivo avrebbe dovuto essere oggetto di separata negoziazione, trattandosi di opere aventi natura extracontrattuale.
Le lavorazioni oggetto dell’ods n° 13 erano destinate a integrare l’ods n° 11 e garantire, quindi, attraverso l’esecuzione di pavimentazioni, banchine, ect, il ripristino della viabilità locale in prossimità dello svincolo di Villasmundo, considerato che la realizzazione di quest’ultimo era stata temporaneamente sospesa da YYYY, per difetto di finanziamenti. In occasione della sottoscrizione degli atti contabili afferenti al SAL n° 26 (a tutto il 29.12.2009), disponendo dei dati occorrenti alla quantificazione delle opere realizzate, il C.G. rivendicava (sulla base di prezzi unitari diversi e maggiori di quelli di contratto) il complessivo importo di € 39.639,55 a titolo di corrispettivo della prestazione complessivamente resa e non ancora allibrata dalla D.L. In calce alla sottoscrizione del Conto Finale, il C.G. ha ridimensionava la propria pretesa economica, secondo i seguenti titoli ed importi:
RISERVA n. 167 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
maggiori lavori | 10.105,91 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 361,05 |
Maggiori oneri per prove | 599,83 |
Maggiori oneri per progettazione | 2.006,30 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione | 1.375,72 |
Il sottoscritto CTU rileva che i maggiori importi relativi alle riserve nn. 119 e 167, per come aggiornati al Conto Finale (rispettivamente in € 42.804,62 e in € 10.105,91), sono desumibili dalla perizia di variante n° 5 - redatta dal C.G. - ove, tra le altre cose, venivano recepite anche le lavorazioni oggetto degli xx.xx.xx nn. 11 e 13. (cfr. nuovo prezzo P.N.75 e relativa analisi, doc. M-PZ-14.8), sebbene in fase di approvazione l’YYYY riconosceva un minor corrispettivo perché determinato sulla base dei prezzi di contratto
Il maggior compenso domandato dal C.G. con il nuovo prezzo P.N.75 (€ 52.910,53), deriva dall’applicazione di una maggiorazione del 30% all’importo contabilizzato con modalità “a misura” da YYYY, per complessivi € 176.368,44. A giustificazione della maggiorazione de qua il C.G. assume che trattasi di lavorazioni extracontrattuali, da compensare mediante l’applicazione di prezzi diversi da quelli contrattuali ed effettivamente remunerativi della prestazione resa, anche per tenere conto - nel caso di specie - di “maggiori oneri per lavorazioni frazionate e minute”
In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.
► I CTP del C.G., facendo riferimento alla planimetria allegata all’O.d.S. n°11, evidenziano che “il tratto di strada in questione è per buona parte esterno all’area di progetto. Infatti, come si vede nella tavola 0DPZPLACS000X041A allegata al par. 2.2 della prima memoria, una parte dell’intervento richiesto con l’OdS (circa metà) (in direzione E-O della planimetria allegata all’OdS) “assomiglia” ad un’altra rampa del progetto dello svincolo ma ricade del tutto esternamente al suo sedime; la restante parte ricade su un’area il cui sedime era oggetto del progetto in quanto destinato a diventare il “ramo A” dello svincolo di Villasmundo (tratto in direzione N-S della planimetria allegata all’OdS). Oltretutto, dette lavorazioni non possono essere considerate necessarie a garantire la funzionalità dell’opera o all’esecuzione della stessa a regola d’arte. Sono state infatti ordinate a causa della mancata realizzazione dello Svincolo di Villasmundo e del successivo stralcio dal contratto originario per cause indipendenti dalla volontà del C.G. (la realizzazione dello svincolo fu dapprima sospesa per l’indisponibilità dei fondi necessari alla propedeutica bonifica della porzione di “sito
inquinato di Priolo” interessata dallo svincolo, poi definitivamente stralciata in 5^PVT). Dette circostanze sarebbero quindi sufficienti ad affermare che le lavorazione aggiuntive ordinate dalla D.L: siano estranee all’appalto, anche perché interessanti aree in parte esterne a quelle di progetto”
► I CTP di YYYY osservano invece che “tutte le lavorazioni disposte ricadono all’interno delle aree e delle previsioni d’intervento dell’affidamento e che gli aspetti modificativi interessano solo parte delle
caratteristiche qualitative delle lavorazioni (esecuzione di sistemazione del piano viabile, di segnaletica e di protezioni laterali”. Ritengono in sostanza che i lavori in oggetto siano analoghi ad altri contrattualmente previsti e, per tale motivo, assumono che il C.G. non abbia sostenuto alcun diverso o maggiore impegno rispetto a quanto è stato riconosciuto con la 4^ PVT alla WBS 265 per un importo di € 165.759,90.
Secondo quanto accertato dal sottoscritto CTU, le lavorazioni disposte con i suddetti O.d.S. nn. 11 e 13, riguardanti il ripristino di un tratto di viabilità di competenza della Provincia di Siracusa, venivano ordinate dal D.L. a seguito di comunicazione YYYY prot. CPA-0031918 del 4 giugno 2009, per consentire l’immissione del traffico da e per la strada S.S. 114, sulla
S.P. 193 (Villasmundo-Augusta). Come evidenziato nell’O.d.S. n°11, l’intervento si era reso necessario nell’attesa del reperimento dei fondi per la realizzazione e contestuale bonifica della parte dello svincolo di Villasmundo ricadente all’interno del Sito Inquinato di Priolo, a seguito della nuova perimetrazione di quest’ultimo (doc. M-PZ-14.3). Lo svincolo di Villasmundo, i cui lavori risultavano temporaneamente sospesi, avrebbe dovuto infatti dare continuità al tracciato della strada S.S. 114 e smistare il traffico locale per le diverse destinazioni. Nell’O.d.S. n°13 era inoltre precisato che “alla copertura della spesa discendente dall’esecuzione dei suddetti lavori si farà fronte impegnando le somme temporaneamente disponibili destinate contrattualmente alla realizzazione della WBS IN 4.06
– Svincolo di Villasmundo” (doc. M-PZ-14.3).
E’ di tutta evidenza, quindi, che al momento dell’emissione dei menzionati Ordini di Servizio, lo svincolo di Villasmundo non era stato ancora stralciato dal progetto di appalto, come poi avvenuto solo a seguito dell’approvazione della 5a perizia di variante. Pertanto, non appare plausibile ipotizzare – come desumibile dalle considerazioni dei CTP di YYYY - che le lavorazioni di ripristino del tratto di strada in questione fossero “ modificative” (quindi, sostitutive) delle lavorazioni (contrattuali) afferenti allo svincolo o ad esse assimilabili. Peraltro, dette opere “integrative” erano destinate ad assicurare una funzionalità diversa dallo svincolo, volta a garantire temporaneamente la viabilità esterna all’autostrada (e non già la viabilità autostradale), a causa della sospensione in atto dei lavori contrattualmente previsti.
Non va poi sottaciuto che le suddette opere ricadevano, in parte, su aree diverse dal tracciato di progetto, con la conseguenza che le medesime – a parere del sottoscritto – avevano natura (per localizzazione e funzionalità) extracontrattuale e, quindi, non inquadrabili nell’ambito di prestazioni funzionalmente necessarie a garantire la migliore esecuzione dell’opus da realizzare quanto, piuttosto, a sopperire ad esigenze soggettive del committente che, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie per far fronte agli imprevisti emersi in relazione alla bonifica delle aree dello svincolo di Villasmundo, aveva ritenuto opportuno individuare una viabilità esterna all’autostrada.
D’altronde, le obbligazioni contrattuali del C.G. circa la realizzazione di eventuali piste alternative al percorso autostradale erano circoscritte - ai sensi dell’art. 18, comma 21, del
C.S.A. - a particolari periodi dell’anno (esodo estivo ed invernale), per un arco temporale (molto più contenuto) e finalità differenti da quelli sottesi dagli xx.xx.xx. contestati5.
Accertato quanto sopra, occorre ora procedere alla quantificazione economica delle maggiori lavorazioni extracontrattuali eseguite, da effettuare - logicamente - sulla base di corrispettivi in linea con i prezzi di mercato al momento dell’esecuzione dei lavori.
Al riguardo, non risulta congruamente motivata e documentata la maggiorazione del 30% dei corrispettivi di contratto proposta dal C.G. (e respinta da YYYY) e giustificata da “maggiori oneri per lavorazioni frazionate e minute”.
Il sottoscritto CTU ritiene invece più appropriato e congruo valorizzare le lavorazioni eseguite mediante l’impiego dei prezzi contrattuali opportunamente adeguati in funzione dell’incremento del costo di costruzione di un tronco stradale (non in galleria), ottenuto dal raffronto tra il relativo indice ISTAT registrato alla data dell’offerta e quello registrato alla data di effettiva esecuzione dei lavori.
Considerando come data iniziale di riferimento, per la rivalutazione, il 13 febbraio2004 (corrispondente alla nota prot. n° 10001 con cui è stato prorogato il termine per la presentazione dell’offerta di cui alla lettera di invito a licitazione privata del 7.11.2003, prot. n° 2116) e, come data finale, il mese di dicembre 2008 (ultimo dato noto prima dell’interruzione degli aggiornamenti ISTAT, avvenuta nell’anno 2009), sono individuati i seguenti valori:
− indice ISTAT nel 1°trimestre del 2004: 126,5
− indice ISTAT nel 4°trimestre del 2008: 156,1
L’incremento percentuale di costo è quindi del 23,40% (=156,1/126,5-1) x 100.
L’incremento percentuale deve essere quindi applicato ai corrispettivi contrattuali riconosciuti da YYYY. A tal fine il sottoscritto CTU ha effettuato una comparazione tra gli importi indicati dal C.G. nell’analisi del nuovo prezzo P.N. 75, con le voci di computo della 5a perizia di variante approvata da YYYY (entrambi offerti in allegato alla 2a memoria tecnica dei CTP designati dal C.G.), accertando la relativa coincidenza, ad esclusione dell’articolo relativo al dispositivo retroriflettente tipo “occhio di gatto” valorizzato, dal committente, con l’importo di € 946,42 (nuovo prezzo P.N. 68) e, dal C.G., con l’importo di € 2.502,72 (nuovo prezzo P.N. 69). Considerato che il C.G. non ha fornito alcun elemento a giustificazione della maggiore valorizzazione della suddetta lavorazione, il sottoscritto CTU ritiene corretto assoggettare a rivalutazione il corrispettivo contrattuale, approvato e riconosciuto da XXXX,
5 Si riporta, per comodità, il testo dell’art. 18, comma 21, del C.S.A., circa l’obbligo, del C.G. di “assicurare la percorribilità dell’autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell’esodo estivo (dall’ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre d’ogni anno) e dell’esodo invernale (dall’ultimo fine settimana antecedente il natale a capodanno)”
nella misura di € 174.812,14, leggermente inferiore rispetto all’importo di € 176.368,44 indicato dall’impresa, secondo il seguente prospetto:
descrizione lavori a cui applicare l'incremento ISTAT: | IMPORTO (€) |
Importo quantificato da C.G. | 176.368,44 |
PN69 (C.G.) - detrazione quota "occhi di gatto" | -2.502,72 |
PN68 (YYYY) – quotazione “occhi di gatto” | 946,42 |
Importo approvato da YYYY 5a PVT | 174.812,14 |
RISERVA 119 (80,90%)
33.091,87
RISERVA 167 (19,10%)
7.812,79
Incremento del 23,40% su € 174.812,14 40.904,66 di cui:
In definitiva, il maggior compenso correlato alla prestazione extracontrattuale può quindi essere quantificato, tenuto conto dell’incremento ISTAT del 23,40%, nella misura di € 40.904,66 attribuibile secondo la medesima proporzione proposta dal C.G. ed a cui le riserve nn. 119 e 167 sono riferite):
per la riserva n. 119, nella misura dell’80,90% e, quindi, di € 33.091,87
per la riserva n. 67, nella misura del 19,10% e, quindi, di € 7.812,79,
Su detti importi sono dovuti al C.G., inoltre, gli oneri accessori e gli interessi come dai seguenti prospetti:
RISERVA n. 119 – PROPOSTA DEL CTU | IMPORTO (€) |
compenso ulteriore dei maggiori lavori | 33.091,87 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.182,24 |
Maggiori oneri per prove | 1.698,27 |
Maggiori oneri per progettazione | 1.985,51 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il certificato di pagamento n° 26): 138.198,44 |
RISERVA n. 167 – PROPOSTA DEL CTU | IMPORTO (€) |
maggiori lavori | 7.812,79 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 118,22 |
Maggiori oneri per prove | 279,12 |
Maggiori oneri per progettazione | 468,77 |
Competono, al C.G., anche gli interessi legali e moratori dovuti ex lege (artt. 29, 30 del DM 145/2000), dovendosi rilevare che:
in riferimento alla riserva n. 119
• per l’importo liquidato con il C.P. n° 26 (€ 138.198,44 = € 171.290,31 - € 33.091,87):
a) il dies a quo è individuato alla data dell’8.10.2009 (data di emissione del SAl n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 29.03.2010 (data di emissione del certificato di pagamento n° 26 (in atti: doc. M-PZ-60.5);
• per il maggior compenso valutato dal sottoscritto CTU (€ 33.091,87):
a) il dies a quo è individuato alla data dell’8.10.2009 (data di emissione del Sal n° 23 in cui è stata effettuata la prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
in riferimento alla riserva n° 167
• per il maggior compenso quantificato nella misura di € 7.812,79 e relativi oneri accessori:
a) il dies a quo è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del Sal n° 26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale).
6.3. Disamina delle riserva n° 182 (quesito arbitrale nn. 75).
Con la riserva n° 182, formulata per la prima volta al momento dell’emissione del Conto Finale (sottoscritto in data 30.12.2010), il C.G. chiedeva un maggior compenso aggiuntivo, rispetto all’importo liquidato da YYYY, in riferimento alle lavorazioni di cui all’O.d.S. n° 15 del 26 luglio 2010, nonché i relativi oneri per D.L., progettazione e prove, il tutto secondo i seguenti titoli ed importi:
RISERVA n. 182 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
maggiori lavori | 22.209,71 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 793,47 |
Maggiori oneri per prove | 336,08 |
Maggiori oneri per progettazione | 1.010,61 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione | non quantificati |
Con l’O.d.S. de quo il D.L. ordinava al C.G. di procedere con urgenza alla realizzazione di interventi integrativi della segnaletica e delle barriere di sicurezza su parte dello svincolo di Lentini. Il C.G. firmava l’ O.d.S. con riserva, poi esplicitata con nota del 5 agosto 2010 con cui veniva contestato quanto annunciato dalla D.L. sulla circostanza che le lavorazioni de quibus sarebbero state remunerate a misura, in applicazione dei prezzi di contratto (doc. M-
PZ- 75.6). L’affidatario si riservava di comunicare i prezzi da applicare per la determinazione del compenso non appena disponibili i dati conoscitivi necessari. Successivamente, con la riserva 182, il C.G. chiedeva un maggior compenso pari alla differenza tra l’importo desunto dal computo delle prestazioni rese e l’importo riconosciuto da YYYY per le medesime prestazioni mediante applicazione del nuovo prezzo NP 66 (docc. M-PZ-75.17b, M-PZ- 75.17a).
Riguardo alle suddette contestazioni i CTP delle parti hanno espresso le relative posizioni. In particolare,
► I CTP del C.G considerano i lavori de quibus di natura extracontrattuale, in quanto - al momento dell’emissione dell’ods n° 15 - lo svincolo di Lentini era ormai da mesi in esercizio sotto la gestione di YYYY e, pertanto, quest’ultima avrebbe potuto affidare gli interventi anche ad altra impresa. Evidenziano, infatti, che con nota del 24.11.2010 l’YYYY ha stralciato parte dei lavori di cui all’O.d.S. n°15 per eseguirli “in via diretta” (doc. M-PZ- 75.15). Espongono, poi, che il prezzo applicato da YYYY con è compensata (solo) la fornitura e posa in opera della barriere, non tiene conto dei seguenti fattori:
- l’urgenza prescritta per lo svolgimento degli stessi;
- la circostanza che, essendo ormai ultimata l’intera opera autostradale, è stato necessario contattare appositamente i fornitori senza beneficiare delle economie di scala che avrebbero potuto essere conseguite nel corso dei lavori;
- la necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico e in orario notturno e alla necessità di installazione di cantieri mobili;
- le lavorazioni integrative chieste dai tecnici YYYY durante l’esecuzione dei lavori e meglio precisate nel testo della riserva.
► I CTP di YYYY, nella relazione di replica del 25.01.2013 hanno evidenziato, richiamando le deduzioni dei Consulenti del C.G., che l’intervento oggetto della domanda “è ovviamente necessario alla completa e migliore realizzazione dell’opera e alla sua realizzazione a
regola d’arte, e sicuramente non può avere una propria individualità distinta o integrare un’opera a sé stante”. Ritengono quindi che detti lavori non fossero di natura extracontrattuale e che il nuovo prezzo PN 66 fosse comprensivo di qualsiasi onere aggiuntivo. In conclusione, ritengono infondata la pretesa.
Il sottoscritto CTU ha accertato, in punto di fatto, che il suddetto intervento era stato disposto dall’YYYY per far fronte alla ripetuta incidentalità (non riconducibile a responsabilità del
C.G. per una inadeguata progettazione e/o esecuzione della segnaletica), verificatasi presso lo svincolo di Lentini. XXXX aveva quindi invitato la D.L. a voler emettere un O.d.S. per la realizzazione di interventi integrativi della segnaletica e delle barriere di sicurezza su parte di detto svincolo (comunicazione del 21.7.2010, doc. M-PZ-72.3). Nell’O.d.S. n° 15, con cui veniva ordinato al C.G. di procedere con urgenza alla realizzazione di interventi integrativi della segnaletica e delle barriere di sicurezza su parte dello svincolo, il D.L. precisava che “tali rampe risultano realizzate nel rispetto delle previsioni tecniche del progetto esecutivo contrattuale approvato dall’YYYY e, pertanto, alcun nesso causa-effetto correlabile può avere generato tali eventi i quali, di contro, appaiono discendere da violazioni del Codice della Strada da parte degli utenti”.
Si tratta quindi di interventi aggiuntivi rispetto alle previsioni contrattuali, disposti per far fronte al ripetuto verificarsi di incidenti riconducibili esclusivamente a violazioni del Codice della Strada da parte degli utenti. Peraltro, l’intervento veniva ordinato circa un anno dopo la presa in carico e messa in esercizio del lotto n° 1 (tratta compresa tra lo svincolo di Passo Xxxxxxx e lo svincolo di Lentini). In considerazione delle suddette circostanze, tenuto anche conto del contesto temporale in cui dette lavorazioni venivano ordinate (a distanza di oltre un anno dalla ultimazione dei lavori) e della relativa funzionalità (per rimediare ad inadeguati comportamenti degli utenti e, quindi, non per garantire una migliore esecuzione dell’opera), il sottoscritto CTU ritiene che i lavori oggetto di disamina avessero natura extracontrattuale.
La pretesa del C.G. è dunque fondata.
Quanto alla determinazione del compenso economico della suddetta prestazione il sottoscritto CTU ha accertato che il nuovo prezzo PN 66 liquidato al C.G. veniva introdotto unilateralmente da YYYY, senza tenere conto dei maggiori oneri correlati alle difficoltà (obiettive) denunciate nelle memorie tecniche dei CTP designati dall’impresa XXXXXX.
E’ pur vero che, in difetto di puntuali informazioni sui “rallentamenti operativi” e sulla diseconomia di scala a causa della esiguità della prestazione effettuata in un cantiere ormai smobilitato, una disamina analitica della maggiore onerosità è tutt’altro che agevole, ma utili informazioni possono essere attinte dalla documentazione prodotta dai CTP designati dal G.C., a corredo della seconda memoria tecnica (doc. M-PZ-75.17a).
Infatti, dalla disamina della contabilità interna tra il C.G. ed una impresa sub-affidataria – in particolare il SAL n° 19 (a tutto il 30.11.2010) della ditta Pernice Impianti e relativa fattura n° 57 del 21.12.2010 il sottoscritto CTU ha enucleato i costi che la ditta XXXXXX ha sostenuto per affidare a terzi la suddetta prestazione, sebbene è stato possibile trovare solo parziale riscontro con i diversi titoli rivendicati nella riserva oggetto di indagine (docc. C- PZ.b2.1.5, C-PZ.b2.1.6). Infatti, agli allibramenti registrati tra i nn. d’ordine 161 e 174 (sotto la rubricazione “Interventi per lavori Svincolo di Lentini”) sono confermate le lavorazioni ed i relativi costi esposti in riserva dal C.G. ad eccezione delle seguenti voci:
− fornitura conglomerato cementizio (inghisaggio terminale): € 420,00;
− terna a caldo (scavo per inghisaggio terminale): € 640,00;
− autocarro a caldo (scavo per inghisaggi terminale): € 480,00;
− manodopera in orario notturno (assistenza traffico): € 1.080,00.
Considerato che non sono presenti in atti ulteriori documenti a supporto dell’esecuzione delle suddette lavorazioni e dei relativi costi, il sottoscritto CTU ritiene inammissibili le correlate richieste.
Appaiono ulteriormente ingiustificati gli ulteriori costi esposti nella riserva e definiti, del tutto genericamente, come “Prestazioni del C.G” per il complessivo importo di € 4.927,51, commisurato ad una incidenza del 10% di tutti gli altri (asseriti) costi.
In definitiva, rispetto al costo complessivo esposto in riserva dal C.G. (€ 54.202,61), non trovano giustificazione documentale le prestazioni valorizzate per complessivi € 7.547,51 e, conseguentemente, possono trovare esclusivamente ingresso, nelle valutazioni peritali, le prestazioni effettuate dalla ditta Pernice Impianti presso lo svincolo Lentini per un importo complessivo di € 46.655,10 (= € 54.202,61 - € 7.547,51). Tenuto conto che, ai fini della determinazione del compenso in favore del C.G., detto costo va assoggettato all’incremento di spese generali nella misura del 13% (€ 6.065,16) e dell’utile di impresa (ulteriore 10% , pari ad € 5.272,03), appare congruo quantificare il corrispettivo per le prestazioni eseguite dall’impresa - in relazione alla riserva n° 182 - nella misura di € 57.992,29, superiore all’importo liquidato da YYYY (€ 45.164,00), residuando un credito netto di XXXXXX, di € 12.828,29 (= € 57.992,29 - € 45.164,00). Su detto credito spettano, inoltre, gli oneri accessori e gli interessi come dal seguente prospetto:
RISERVA n. 182 – PROPOSTA DEL CTU | IMPORTO (€) |
maggiori lavori | 12.828,29 |
maggiori oneri per Direzione Lavori | 458,31 |
Maggiori oneri per prove | 194,12 |
Maggiori oneri per progettazione | 583,73 |
Per quanto concerne le decorrenze degli interessi legali e moratori dovuti ex lege (artt. 29, 30 del DM 145/200), si rileva che:
a) il dies a quo è individuato alla data del 7.4.2011 (data del certificato di collaudo provvisorio in atti doc. M-PZ-52)
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11;
7. – Trattazione del quesito peritale n° 3.
Accerti il CTU, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, documenti relativi l’esecuzione dell’appalto e delle previsioni legge (anche in materia di General Contractor), se l’Impresa ha eseguito lavorazioni e/o servizi di natura extracontrattuale e/o modifiche alle lavorazioni contrattualmente previste, ordinate dalla Stazione Appaltante al fine di garantire la corretta esecuzione dell’opera e/o di consentire la fruibilità dell’opera, e se le stesse sono state contabilizzate e remunerate (si esegua l’accertamento per ogni riserva interessata, tra cui, riserve nn. 78/quesito 3, 107/quesito 4, 109/quesito n. 5, 116/quesito 12, 120/quesito 15, 122/quesito 16, 123/quesito 17, 124/quesito 18, 126/quesito 20, 127/quesito 21, 128/quesito 22,
130/quesito n. 24, 131/quesito n. 25, 132/quesito 26, 133/quesito 27, 134/quesito n. 28, 138/quesito n. 32,
139/quesito 33, 140/quesito 34, 141/quesito 35, 142/quesito 36, 143/quesito 37, 145/quesito 39, 146/quesito 40,
147/quesito 41, 148/quesito 42, 149/quesito 43, 150/quesito 44, 151/quesito 45, 152/quesito 46, 153/quesito 47,
154/ quesito 48, 155/quesito 49, 156/quesito 50, 157/quesito 51, 160/quesito 54, 161/quesito 55, 162/quesito 56,
164/ quesito 58, 165/quesito 59, 168/quesito 62, 170/quesito 64, 171/quesito 65, 172/quesito 66, 173/quesito 67,
174/quesito 68, 175/quesito 69, 177/quesito 70, 178/quesito 71, 179/quesito 72, 180/quesito 73, 181/quesito 74, 184/quesito 77, 186/quesito 79 e 188/quesito 81, 189/quesito 82); quantifichi il CTU il giusto costo di tali opere e/o servizi e indichi i prezzi ad essi applicabili e, nel caso, l’importo da corrispondere all’Impresa anche al netto di quanto già eventualmente corrisposto. Determini, altresì, il CTU, per i titoli di cui sopra, gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale per la Direzione dei Lavori, le prove e le attività di progettazione; infine computi gli interessi eventualmente dovuti a titolo di ristoro del danno finanziario conseguente al ritardo nella contabilizzazione delle somme eventualmente riconoscibili all’Impresa.
7.1. Disamina della riserva n° 78 (quesito arbitrale n° 3).
Con la riserva n° 78, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n°13 (lavori a tutto l’8.2.2008), il C.G. rivendicava il diritto ad essere ristorato dei maggiori oneri e costi derivanti dalla risoluzione delle interferenze dei Consorzi di Bonifica nn. 9 e 10. La riserva veniva confermata e reiterata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili relativi all’emissione dei SS.AA.LL. successivi, sebbene fino al SAL n° 22 il C.G. si riservava la quantificazione del petitum al momento della effettiva disponibilità dei dati necessari.
Considerato che al SAL n° 20 non era ancora avvenuta la quantificazione della riserva, la Commissione istituita per l’accordo bonario (investita della relativa disamina) proponeva il differimento della trattazione (doc. M-PZ-30).
La riserva veniva concretamente quantificata in occasione dell’emissione del SAL n° 23 e successivamente aggiornata fino al Conto Finale secondo i seguenti titoli ed importi:
RISERVA n. 78 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Maggiori lavori | 97.166,76 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 3.471,41 |
Maggiori oneri per prove | 1.470,35 |
Maggiori oneri per progettazione | 1.457,50 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione | 4.299,66 |
Nella stessa sede, pur quantificando la riserva, il C.G. si asteneva dall’avanzare concreta richiesta di ristoro delle somme ivi indicate, al fine di evitare duplicazioni in quanto la domanda risultava già ricompresa (pro quota) nelle riserve nn. 23, 24, 139, 140 e 141.
La stessa difesa attorea, in riferimento al quesito arbitrale n° 3, opera rinvio alla quantificazione delle riserve nn. 139, 140 e 141.
Anche i CTP delle parti hanno differito la trattazione (ovvero hanno poco argomentato sul)la riserva de qua. In particolare
► I CTP del C.G non hanno esaminato la domanda, rinviando alla trattazione delle riserve nn. 139, 140 e 141.
► I CTP di YYYY hanno osservato che la domanda
“discende dalla circostanza che in occasione dell’approvazione del progetto di dettaglio di rimozione delle interferenze generate dalle condotte irrigue ed idrauliche dei Consorzi di Bonifica N.9 e N.10, ha avuto impartite specifiche prescrizioni che gli avrebbero prodotto maggiori oneri. Nel merito si richiamano gli “ONERI ED OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONTRAENTE GENERALE” espressamente e
chiaramente riportati all’art. 18 del CSA - Norme Generali, che prescrive che resta a carico del Contraente Generale la verifica dei progetti esecutivi …, e successivamente prevede come poste a suo carico le spese per la progettazione di dettaglio, salvo per ciò che riguarda le prescrizione degli Enti interferiti i cui effetti economici saranno ricompresi in apposita variante, giusto quanto riportato al comma 4 del citato art. 16 del CSA”.
I tecnici dell’Ente hanno ulteriormente che soggiunto le correlate prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori in corso d’opera erano state contemplate negli elaborati tecnico- economici della 5a perizia di variante tecnica proposta dal Contraente Generale, approvata da YYYY e successivamente contabilizzati al Conto Finale. Anch’essi hanno ritenuto di effettuare rinvio alle riserve nn. 139, 140 e 141 per la disamina delle richieste.
Esaminata la richiesta del C.G. e preso atto dei pareri dei consulenti tecnici delle parti, il sottoscritto CTU ha accertato che la domanda oggetto d’indagine è in effetti una duplicazione delle riserve nn. 139, 140 e 141 e pertanto rinvia le proprie valutazioni alla trattazione di queste ultime.
7.2. Disamina della riserva n° 107 (quesito arbitrale n° 4).
Con la riserva n° 107, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009), il C.G. chiedeva la remunerazione delle maggiori lavorazioni eseguite per la realizzazione della vasca di disoleazione R10 (resasi necessaria per il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque) nonché la contabilizzazione dei correlati oneri accessori e progettuali, riservandosi la concreta quantificazione del petitum al momento della effettiva disponibilità dei dati necessari.
Considerato che al SAL n° 20 non era ancora avvenuta la quantificazione della riserva, la Commissione istituita per l’accordo bonario (investita della relativa disamina) proponeva il differimento della trattazione (doc. M-PZ-30).
La riserva veniva concretamente quantificata in occasione dell’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), per un importo complessivo di € 58.170,22, di cui € 51.812,85 a titolo di compenso per i maggiori lavori eseguiti ed € 6.357,37 per i relativi oneri accessori e progettuali, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con l’aggiornamento della riserva, effettuato in occasione dell’emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), venivano esplicitati gli oneri per D.L. (€ 1.851,08), prove (€ 784,04), progettazione (€ 6.357,37) ed interessi (€ 921,80) maturati fino a quella data.
Con l’emissione del Conto Finale, preso atto dell’intervenuta contabilizzazione - da parte di YYYY - dell’importo di € 55.578,99 per maggiori lavori e dei relativi oneri per D.L. (€ 1.985,84) e prove (€ 840,91), il C.G. aggiornava la richiesta chiedendo il compenso (in diminuzione) per le maggiori attività di progettazione non (ancora) corrisposte, nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione delle somme, secondo il seguente prospetto riepilogativo:
RISERVA n. 107 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Maggiori oneri per progettazione | 3.416,15 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulle quote liquidate con l’emissione del Conto Finale): € 51.812,85 per maggiori lavori € 1.851,08 per D.L. € 784,04 per prove | 3.403,86 |
Con riferimento alla riserva oggetto di disamina i CTP delle parti hanno formulato le relative argomentazioni. In particolare
► I CTP del C.G, hanno osservato che, stante l’intervenuta contabilizzazione dei maggiori lavori eseguiti a seguito della imprevedibile necessità di realizzare la vasca di disoleazione R10, avrebbero dovuto essere liquidati anche gli oneri di progettazione in proporzione al quadro economico, nonché i relativi interessi per ritardata contabilizzazione (anche in riferimento alla quota liquidata per lavori).
► I CTP di YYYY, hanno osservato che le variate lavorazioni sono state proposte dal C.G. in occasione della redazione della 5a perizia di variante tecnica e con la relativa approvazione, l’Amministrazione ha previsto gli equi riconoscimenti per maggiori attività di progettazione, per maggiori prove effettuate, per maggiori attività di direzione lavori e per maggiori tempi di esecuzione, emettendo apposito certificato di pagamento. In ordine alla richiesta degli interessi per tardata contabilizzazione delle somme oggetto di richiesta
i tecnici di XXXX hanno rilevato che il CG calcola gli interessi per ritardata contabilizzazione decorrenti dal momento della prima iscrizione in riserva, dimenticando che è a suo carico sia la progettazione di dettaglio sia l’eventuale proposizione della variante” e, conseguentemente, “il sottopunto 3.2 di domanda del quesito peritale n° 3 in oggetto sia da rigettare”.
Al riguardo il sottoscritto CTU rileva che il C.G. non ha fornito alcun utile elemento per dimostrare che i richiesti oneri di progettazione non gli siano stati corrisposti, come diversamente affermato dai CTP di YYYY. Pertanto la domanda non è supportata da idonea documentazione e, in quanto tale, non può essere presa in considerazione.
Per quanto concerne gli interessi per tardata contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, effettuata solo a valle dell’approvazione della 5a perizia di variante, deve escludersi una eventuale responsabilità – implicitamente desumibile dalle deduzioni dei CTP di YYYY – in capo al C.G. per intempestivi adempimenti alle proprie obbligazioni contrattuali, per le seguenti motivazioni:
1) dal certificato di collaudo emerge che la 5a perizia di variante, dopo una prima elaborazione del 15 gennaio 2010, veniva approntata dall’Impresa XXXXXX già in data 15 aprile 2010 e, quindi, entro il semestre decorrente dal 29 dicembre 2009 (cfr. doc. citato, pag. 35);
2) l’iter istruttorio per l’approvazione della 5a perizia non comportava un particolare impegno tecnico - rispetto alla natura ed importanza dell’opera – perché le modifiche riguardavano, sostanzialmente, un assestamento economico di prestazioni già sostanzialmente eseguite;
3) la 5a perizia di variante perizia veniva approvata dall’YYYY (solo) in data 4 novembre 2010 e resa esecutiva il 21 novembre 2010, con specifico provvedimento di attuazione adottato dal Presidente XXXX;
4) in definitiva, i ritardi correlati all’approvazione della 5a perizia di variante sono sostanzialmente imputabili all’YYYY, anche per ovviare a proprie esigenze soggettive (stralcio Svincolo Villasmundo).
Ritenuto, quindi, che non esiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza e alla (tardiva) contabilizzazione delle opere de quibus (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l’approvazione della 5a perizia di variante) e dei corrispondenti oneri accessori né, tantomeno, sui relativi corrispettivi economici, competono al G.C. gli interessi legali e moratori ex artt. 29, 30 DM 145/2000), da computare sulle medesime somme, dovendosi quindi rilevare che:
• con riferimento ai maggiori lavori (€ 51.812,85):
a) il dies a quo è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale, in cui è avvenuta la relativa contabilizzazione);
• con riferimento ai maggiori oneri per D.L. (€ 1.851,08) e per prove (€ 784,04):
a) il dies a quo è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione di tali titoli);
b) il dies a quem è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del Conto Finale, in cui è avvenuta la relativa contabilizzazione).
7.3. Disamina della riserva n° 109 (quesito arbitrale n° 5).
La riserva n°109 è stata iscritta, per la prima volta, nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 20 (lavori a tutto il 13.2.2009) e progressivamente aggiornata in sede di sottoscrizione dei documenti contabili relativi all’emissione dei SS.AA.LL. successivi, fino al Conto Finale, secondo il seguente prospetto economico:
RISERVA n. 109 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Maggiori oneri per anomalo andamento lavori | 562.011,03 |
Maggiori lavori | 4.613.278,14 |
Interessi per tardata contabilizzazione | 335.103,56 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 248.513,68 |
Maggiori oneri per prove | 99.216,96 |
Maggiori oneri per progettazione | 4.023.569,80 |
oltre un termine suppletivo di 30 giorni.
Nella domanda di arbitrato, in riferimento alla riserva n. 109, il C.G. ha emendato il relativo quesito n° 5, rettificando la richiesta di maggiori lavori per tenere conto “degli importi già contabilizzati e degli importi esposti nelle altre riserve”, integrandola con l’indicazione dei maggiori oneri per Direzione Lavori, prove e progettazione, nonché di interessi per tardata contabilizzazione di lavori e relativi oneri accessori, secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:
RISERVA n. 109 | Domanda di Arbitrato IMPORTO (€) | Prima Memoria IMPORTO (€) |
Maggiori oneri per anomalo andamento lavori | 562.011,03 | 562.011,03 |
Maggiori lavori | 4.613.278,14 | 4.463.278,14 |
Interessi per tardata contabilizzazione (anche sulle somme liquidate al SAL n°26): € 2.723.141,91 | 439.659,37 | |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 248.513,68 | |
Maggiori oneri per prove | 99.216,96 | |
Maggiori oneri per progettazione | 4.023.569,80 |
Resta confermata la richiesta di un termine suppletivo di 30 giorni.
Il sottoscritto CTU ha già evidenziato nella presente relazione (cfr, quesito peritale n° 2, analoga riserva), che la riserva n° 109 è fatta oggetto dei quesiti peritali nn° 2, 3, 10, in cui il
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Collegio ha smistato l’indagine sulle contestazioni a diverso titolo elevate. In particolare, per quanto concerne la rivendicazione economica sui “maggiori lavori” al presente quesito peritale n° 3 compete la quota di € 4.047.068,75, desunta per differenza tra il petitum complessivo di € 4.463.278,14 e quello oggetto di trattazione con quesito peritale n° 2, pari a
€ 416.209,39.
La causa petendi della riserva n. 109, per la parte che compete al presente quesito peritale, concerne:
1) la contabilizzazione delle maggiori attività di caratterizzazione, bonifica e smaltimento dei rifiuti del sito inquinato di Priolo, effettuate dal C.G. in corso d’opera,;
2) le contestazioni sulle maggiori lavorazioni contemplate nella perizia di variante n° 4, rispetto alle quali l’YYYY aveva ritenuto di applicare prezzi diversi (ed inferiori) di quelli proposti (in fase di redazione) dall’Impresa XXXXXX che, con note del 7 maggio 2009 (prot. CPA-0026980) e del 14 maggio 2009 (prot. CPA-0028065-P) eccepiva l’illegittimità dell’operato dell’Ente Stradale, perché incidente (anche) su prezzi già fissati contrattualmente per le medesime categorie lavorazioni.
La concreta quantificazione delle suddette attività veniva effettuata nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009) e progressivamente aggiornata nei documenti contabili relativi all’emissione dei SS.AA.LL. successivi. Al momento dell’emissione del Conto Finale, tenuto conto dell’importo già contabilizzato al SAL n° 26 (€ 2.723.141,91) e degli importi esposti per i medesimi titoli (anche) in altre riserve, il C.G. rettificava (in diminuzione) il petitum, per il minore importo di € 4.613.278,14 (comprensivo della quota di € 416.209,39 oggetto di trattazione con il quesito peritale n° 2), confermato con la domanda di arbitrato e, come già evidenziato, successivamente rettificato in € 4.463.278,14 con le prime memorie difensive per tenere della liquidazione di € 150.000,00 effettuata dall’YYYY nell’arco temporale compreso tra la domanda di arbitrato e l’inizio del giudizio arbitrale.
Occorre dunque procedere all’accertamento dell’eventuale diritto di credito vantato dal C.G., in riferimento ai titoli oggetto del presente quesito, per il complessivo importo di € 4.047.068,75 (già al netto di € 416.209,39) oggetto di scrutinio in risposta al quesito peritale n° 2)
Con riferimento alla riserva de qua i CTP delle parti hanno diffusamente argomentato, prospettando le relative posizioni. In particolare
► I CTP del C.G, hanno prodotto, in allegato alla seconda memoria tecnica, il riepilogo dei maggiori lavori oggetto di rivendicazioni economiche da parte del C.G., già versato in atti (doc. M-PZ-5.57) integrato con due colonne contenenti i dati numerici, rispettivamente, degli importi contabilizzati per ciascuna super-categoria di lavorazione, sulla base dei prezzi applicati dall’YYYY (fino al SAL n° 26) e gli scostamenti
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economici tra questi ultimi e quelli (omologhi) esposti in riserva. I tecnici di XXXXXX non hanno ritenuto di offrire argomentazioni sulle super-categorie (SpCat) nn. 1, 2, 3, 46, 47, 52, 54, 64, 65, 243, 244 e 265, perché i relativi scostamenti economici, rispetto alle valutazioni di YYYY, non sono significativamente apprezzabili, mentre hanno focalizzato la loro attenzione sulle SpCat nn. 137, 138 e 283. In particolare
per la SpCat 283 (discariche e sito inquinato Priolo) hanno evidenziato che :
“la differenza deriva sostanzialmente dal mancato riconoscimento in 4^PVT del P.N.R.05 (in allegato: stralcio CME 4a PVT versione C.G.); per la precisione il P.N.R.05 era già vigente sin dalla 2^PVT ma YYYY, istruendo la 4^PVT, ritenne evidentemente di applicare un altro prezzo, il P.N.R.05_2_YYYY (molto meno remunerativo) alle quantità già allibrate a quella data fin dal SAL 16 all’originario prezzo P.N.R.05 (infatti al SAL 25 vennero portate in detrazione le q.tà allibrate con il P.N.R.05 e vennero allibrate le q.tà aggiornate con il P.N.R.05_2_YYYY). Per la circostanza suddetta è stata iscritta la riserva n°74, trattata dalla Commissione ex art.240 che l’ha ritenuta fondata e ha ritenuto di corrispondere un importo di € 2.061.660.56 come prodotto di ton 5.959,59 x €/ton 345,94 (ovvero ha riconosciuto congruo riconoscere l’originario P.N.R.05). E’ evidente, tuttavia, che le quantità aggiornate al Conto Finale alle quali applicare la tariffa P.N.R.05 assentita dalla Commissione sono maggiori e pari a ton 6.635.59; pertanto rimane da riconoscere al CG l’importo di: (ton 676 x €/ton 345,94) - (ton 676 x €/ton 86,94)= € 175.085,00”.
hanno poi aggiunto che:
“per le SpCat 137 e 138 (viadotto S. Xxxxxxxx) la differenza deriva dal mancato riconoscimento in 4^PVT dei P.N.38 e P.N.39 (in allegato: stralcio CME 4a PVT versione C.G.); in particolare è sostanziale la differenza di importi fra il P.N.39 proposto dal C.G. e i corrispondenti P.N.34 e P.N.36 introdotti da YYYY (in allegato: Stralcio Conto Finale dei lavori (PN34 e PN36)), pari a circa € 1.260.000,00 sia per la SpCat 137 che per la SpCat 138”.
e precisato che, a fronte dell’analisi del nuovo prezzo PN 39 formulata sulla base dei “costi elementari” di cui all’allegato “NG10” del CSA e avallata senza alcuna eccezione nell’istruttoria della D.L, nella fase di approvazione della 4a perizia di variante l’YYYY aveva optato per l’applicazione di tariffe meno remunerative (docc. C-PZ.b2.2.5, C- PZ.b2.2.6). Considerato, poi, che il nuovo prezzo P.N. 39 contemplava attività lavorative necessarie a far fronte all’insufficiente portanza delle sottofondazioni delle pile “2” del viadotto S. Xxxxxxxx, consistenti nella realizzazione di “due plinti anulari integrativi, uno per carreggiata, sovrapposti agli esistenti e solidarizzati alle pile, anch’essi fondati su pali; per assicurare il necessario attrito fra le pile esistenti e i nuovi elementi anulari, questi sono stati precompressi”, hanno evidenziato che la relativa complessità, sotto il profilo tecnologico ed ingegneristico, era tale stata tale da generare cospicui oneri (anche solo per la precompressione), molto più gravosi di quelli considerati nei prezzi (unilateralmente) introdotti da XXXX. A comprova della suddetta onerosità, i medesimi CTP hanno allegato, alle relative memorie, contratti, SS.X.XXX e fatture relative ai plinti integrativi del viadotto S. Xxxxxxxx, per:
- Fornitura di testate di precompressione e relativi accessori di cui al contratto PZ/642/2008 con la ditta Alga, per € 70.000;
- Posa delle testate, tesatura cavi e attività connesse di cui a contratto PZ/1079/2008 con la ditta Spic, per € 80.000.
Pertanto, tenuto conto dei suddetti costi, i CTP del C.G, hanno evidenziato che il maggior compenso relativo alle attività in parola avrebbe dovuto essere, almeno, pari ad €
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120.201,56 = € 205.095,00 (costi incrementati di oneri CG, spese generali e utili) - € 84.893,44 (somma degli importi di cui ai NN.PP 34 e 36 al Conto Finale).
► I CTP di YYYY hanno dedotto che:
o all’atto della 2^ Variante Tecnica i prezzi:
▪ PNR. 07 – bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto …, del valore di €. 33,35/KG;
▪ PNR 05 – carico, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali non pericolosi …., del valore di
€. 345,94/ton;
sono stati ritenuti congrui dall’YYYY in relazione alle lavorazioni e alle attività che il Contraente Generale avrebbe dichiarato di svolgere. La contabilizzazione della lavorazione del PNR 05 (per una quantità di 676,00 ton.) e del PNR 07 (per una 150,00 Kg) è stata effettuata dalla Direzione Lavori rispettivamente al 16° SAL e al 21° SAL. Si riscontra che all’atto della validazione dei lavori del 21° SAL, il Responsabile del Procedimento ha restituito il SAL al Direttore dei Lavori a causa di piccole imprecisazioni sugli atti contabili e disponendo contestualmente il differimento della contabilizzazione relativa all’art. PNR 07 alla conclusione delle verifiche allora in corso. E’ stato infatti necessario emettere il SAL 21 BIS.
o L’YYYY in sede di approvazione della Variante Tecnica N. 51517 del 29.09.2009, ha avuto la necessità di formulare due nuovi prezzi non presenti tra quelli proposti dal Contraente Generale in occasione della Perizia 2; infatti il PNR 05_2 (formulato da YYYY in occasione della 4^ PVT) cita testualmente “Carico e conferimento a discarica di rifiuti non pericolosi rivenienti dalle attività di bonifica, identificati con codice CER 17.05.04 con test di cessione conforme ai parametri della tabella 5 di cui al D.M. 03/08/05. Le attività comprendono la delimitazione dei siti e le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari. Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri, gli accorgimenti, le cautele, e le dotazioni necessarie, di qualsiasi genere e tipo, per eseguire i lavori in sicurezza. Gli stessi, inoltre, comprendono qualsiasi altro onere derivante da prescrizione che nel merito avessero a impartire i competenti organi di controllo”; ben diverso dal PNR 05 approvato in Perizia 2 “Carico, trasporto e conferimento a discarica o a impianto autorizzato di recupero di rifiuti inerti entro 50 km dei materiali rivenienti dalle attività di bonifica delle aree interessate dai lavori (Passo Xxxxxxx (viadotto Simeto), cave di deposito nn. 8 e 9, imbocco sud galleria X. Xxxxxxxx, svincolo di Villasmundo) e nelle quali è stata riscontrata la presenza di accumuli di rifiuti. Le attività comprendono la delimitazione dei siti, la separazione e accumulo temporaneo in sito di rifiuti non inerti, le attività di caratterizzazione dei rifiuti non omogenei, le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari”.
o Discorso analogo vale per il PNR 08_1 (formulato da YYYY in occasione della 4^ PVT) che cita
testualmente “Redazione piano rimozione rifiuti contenenti amianto ed espletamento procedure autorizzative, bonifica, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti contenenti amianto (codice CER 17.06.05)”; è stato infatti necessario introdurre il codice CER di riferimento onde generare confusione. Inoltre all’interno del nuovo prezzo sono state inserite tutte le attività propedeutiche allo smaltimento perché trattasi di movimentazione di materiale contenente amianto, eseguibile solo da ditte altamente specializzate e autorizzate.
o La formulazione di due nuovi prezzi si è resa necessaria per le lavorazioni che nel frattempo sono state eseguite dal Contraente Generale e contabilizzate dalla Direzione Lavori, che hanno trovato poi riscontro nei formulari allegati ai SAL. I materiali portati a discarica rispondevano esattamente ai codici CER indicati nei due nuovi prezzi formulati da YYYY. Ciò stante le cose YYYY ha evidenziato solamente delle errate applicazioni di articolo e in occasione del 25° Stato d’Avanzamento Lavori si è proceduto al riallibramento delle lavorazioni secondo le disposizioni modificative relative alla 4^ VT.
o Le somme domandate dal Contraente Generale per differenza di prezzo del trefolo in acciaio armonico, proposto come PN 38 del valore di €. 2,09 al Kg e che in sede di approvazione della 4^ PVT è stato rideterminato come PN 33 del valore di € 1,75 al Kg, ricavandolo applicando alla lavorazione i parametri YYYY e i prezzi elementari contenuti nell’elenco prezzi contrattuale, non si ritiene che alcunché possa essere riconosciuto al Contraente Generale, giusto quanto osservato dal Direttore dei Lavori nella sua riservata.
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o Relativamente al prezzo proposto dal Contraente Generale delle testate di ancoraggio dei trefoli in acciaio armonico, si riporta quanto analizzato dal Responsabile del Procedimento che non conviene con le deduzioni del Direttore dei Lavori che sostiene che XXXX abbia “modificato addirittura il proprio prezziario aziendale”. Il disguido nasce da un’errata interpretazione del prezzo così come formulato in precedenti prezziari YYYY e parimenti riportato nel nuovo prezzo formulato da XXXXXX (PN 39). Per risolvere il potenziale errore che si sarebbe potuto verificare anche in altri cantieri, l’Unità Ricerca e Innovazione della Direzione Generale, che si occupa di redigere ogni anno i nuovi prezziari aziendali, ha ritenuto di dover modificare il prezzo proposto sdoppiandolo e denominandoli PN. 34, del valore di € 10,30 cadauna e per ogni trefolo, per le testate attive e PN. 36, del valore di € 12,57 cadauna e per ogni trefolo, per quelle passive.
o Infine in relazione alle somme domandate dal Contraente Generale per maggiori oneri di installazione per la differenza di prezzo della barriera amovibile, da egli proposto come PN 40 del valore di € 1.064,92 al ml, nulla può essere riconosciuto essendo il prezzo unitario applicato “congruo” (ricavato dal prezziario YYYY 2009) e comprendendo lo stesso i maggiori costi e oneri per installazione in presenza di traffico.
Nella memoria di replica alla relazione tecnica della ricorrente, hanno ulteriormente osservato che:
• Relativamente alla parte di riserva inerente il PNR 05 – carico, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti speciali non pericolosi …., si evidenzia al CTU che la richiesta è una duplicazione della riserva 74; diversamente da quanto descritto dai CTP di XXXXXX, l’importo riconosciuto dalla Commissione art. 240 non è parziale, relativo cioè a ton. 5.959,59, ma è globale per ton. 6.635,59 e in sostituzione di quanto da YYYY approvato con la 4^ PVT di € 606.028,43 e poi contabilizzato con il SAL 25 (vedi WBS 283);
• Relativamente alla parte di riserva inerente i PN 38 e PN 39, non si ritiene necessario aggiungere alcunché rispetto a quanto dedotto nella 1° Memoria, ad eccezione del fatto che il CTU possa valutare un eventuale errore progettuale da parte del Contraente Generale.
In definitiva, le argomentazioni dei CTP delle parti – con riferimento alle lavorazioni contemplate nella 4a perizia di variante e agli squilibri economici tra le valorizzazioni proposte dal C.G. e quelle assunte da YYYY - si sono incentrate, sostanzialmente, sulle super-categorie nn. 283, 137 e 138, rispetto alle quali sussiste disaccordo sulla congruità di alcuni nuovi prezzi e/o le rispettive quantità effettivamente eseguite.
All’esito della disamina degli atti e dei documenti e, valutate le opposte deduzione delle parti, il sottoscritto CTU è dell’avviso che la domanda sia parzialmente fondata, per le motivazioni che di seguito vengono illustrate, in riferimento a ciascuna super-categoria.
Lavorazioni contemplate nella super-categoria 283 (discariche e sito inquinato Priolo).
La contestazione del C.G. è correlata all’applicazione del nuovo prezzo P.N.R.05_2_YYYY (91,33 €/ton), introdotto unilateralmente dall’YYYY nella fase di approvazione della 4a perizia di variante tecnica, in luogo del prezzo P.N.R.05 (345,94 €/ton) pattuito inter partes a seguito dell’approvazione della 2a perizia di variante. Dalla disamina degli atti di contabilità emerge, infatti, che al SAL n° 25 venivano portate in detrazione le partite contabili già allibrate e riferibili all’originario prezzo P.N.R.05, per essere sostituite con l’applicazione il P.N.R.05_2, (doc. C-PZ.a2.9.7, sommario registro di contabilità al SAL n° 25, pag. 74,).
Il prezzo PNR 05_2 (formulato da YYYY in occasione della 4a perizia di variante) prevedeva testualmente “Carico e conferimento a discarica di rifiuti non pericolosi rivenienti dalle
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attività di bonifica, identificati con codice CER 17.05.04 con test di cessione conforme ai parametri della tabella 5 di cui al D.M. 03/08/05. Le attività comprendono la delimitazione dei siti e le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari. Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri, gli accorgimenti, le cautele, e le dotazioni necessarie, di qualsiasi genere e tipo, per eseguire i lavori in sicurezza. Gli stessi, inoltre, comprendono qualsiasi altro onere derivante da prescrizione che nel merito avessero a impartire i competenti organi di controllo”
Il prezzo PNR 05 approvato con la 2a perizia di variante contemplava “Carico, trasporto e conferimento a discarica o a impianto autorizzato di recupero di rifiuti inerti entro 50 km dei materiali rivenienti dalle attività di bonifica delle aree interessate dai lavori (Passo Xxxxxxx (viadotto Simeto), cave di deposito nn. 8 e 9, imbocco sud galleria X. Xxxxxxxx, svincolo di Villasmundo) e nelle quali è stata riscontrata la presenza di accumuli di rifiuti. Le attività comprendono la delimitazione dei siti, la separazione e accumulo temporaneo in sito di rifiuti non inerti, le attività di caratterizzazione dei rifiuti non omogenei, le assistenze per la predisposizione e raccolta dei formulari”.
Al riguardo, i CTP dell’YYYY hanno eccepito che l’attuale pretesa costituisce una duplicazione della riserva n° 74, già oggetto di transazione tra le parti e, quindi, definitivamente tacitata.
E’ dunque evidente che la disamina della riserva de qua non può prescindere dagli accordi intervenuti, inter partes, con riferimento alla definizione della riserva n° 74 con cui il C.G. aveva già chiesto il compenso per le attività di bonifica e conferimento a discarica dei rifiuti ritrovati nel sito di deposito n° 9, sottoposta all’attenzione della Commissione istituita per il bonario componimento (ex art. 31 bis L. 109/1994). Quest’ultima aveva ritenuto fondata la richiesta, proponendo la corresponsione di un importo pari a € 2.061.660.56 determinato applicando alla quantità di rifiuti smaltita (5.959,59 ton) l’originario prezzo unitario P.N.R.0.5 (345,94 €/ton).
In fase di perfezionamento di accordo bonario la Direzione Centrale dell’YYYY – Servizio Amministrativo (c.d. Unità Riserve) relazionava al Presidente con nota dell’1 giugno 2010, (prot. CDG-0080178-P) rappresentando che, in riferimento alla riserva n. 74 - non essendo possibile stralciare le lavorazioni ad essa attinenti dalla perizia di variante, poiché quest’ultima era stata ormai approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’YYYY – il riconoscimento proposto dalla Commissione avrebbe dovuto essere ridotto da € 2.061.660.56 a € 1.517.371,21 e, quindi, decurtato dell’importo di € 544.289,35 ottenuto applicando alle quantità accertate (5.959,59 ton.) il prezzo approvato da YYYY con la 4a perizia di variante (91,33 €/ton) (doc. M-PZ-30).
Non trova quindi riscontro l’eccezione dei CTP di YYYY sulla circostanza che: “l’importo riconosciuto dalla Commissione art. 240 non è parziale, relativo cioè a ton. 5.959,59, ma è globale per ton. 6.635,59”. Infatti, come già evidenziato, dalla disamina della relazione del 23 settembre 2009 della Commissione (pag. 28), emerge che l’importo proposto (€ 2.061.660.56)
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era specificatamente riferito alle quantità di rifiuti smaltite, pari a ton 5.959,59 (doc. M-PZ- 30).
Peraltro, è agevole constatare che anche l’importo (in detrazione) di € 544.289,35 (= 5.959,59 ton x 91,33 €/ton) quantificato dall’Unità Riserve YYYY, per rimediare all’intervenuta approvazione – nelle more del perfezionamento dell’accordo bonario - della 4a perizia di variante, era stato tarato in funzione della quantità di rifiuti trattati per complessive 5.959,59 tonnellate e, pertanto, non ricomprendeva le (maggiori) quantità (poi) contabilizzate con il SAL n° 25 fino alla concorrenza di 6.635,59 tonnellate.
E’ quindi infondata l’eccezione dei CTP di YYYY che la riserva n. 109 sia una duplicazione della riserva n. 74, per la parte di rifiuti corrispondenti al peso di 676 tonnellate (= 6.635,59 - 5.959,59).
Considerato che il sottoscritto CTU ritiene congruo il prezzo P.N.R.05 (345,94 €/ton), già contrattualizzato inter partes con il perfezionamento della seconda perizia di variante e, peraltro, anche oggetto di accordo bonario, compete al C.G. il corrispettivo (residuo) della prestazione eseguita – non congruamente remunerata – per il trattamento di 676 tonnellate di rifiuti quantificabile, sulla base della quota unitaria di prezzo non corrisposta, nell’importo di
€ 172.116,36 [ = 676 ton x (345,94 €/ton - 91,33 €/ton)].
Lavorazioni contemplate nelle super-categorie 137 e 138 (Viadotto S. Xxxxxxxx)
Anche in questo caso le contestazioni afferiscono una diversa valorizzazione economica attribuita dalle parti ad alcuni nuovi prezzi.
Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta dai CTP del C.G. a corredo della seconda memoria tecnica emerge che, a fronte dei due prezzi proposti dal C.G. contrassegnati dai caratteri alfanumerici P.N.38 e P.N.39, l’YYYY ha applicato i corrispondenti nuovi prezzi contrassegnati dalle sigle PN, rispettivamente, P.N.33 e P.N.34 (docc. C-PZC.b2.2.2, C- PZC.b2.2.3, C-PZC.b2.2.4, C-PZC.b2.2.5,).
Per quanto concerne il nuovo prezzo P.N.38 (riguardante, in sintesi, trefolo in acciaio armonico) valorizzato, dal C.G., nella misura 2,09 al Kg, l’YYYY aveva invero approvato, in sostituzione, il nuovo prezzo PN 33 per un importo unitario di € 1,75 al Kg, quest’ultimo determinato sulla base di appropriata analisi, attingendo dai prezzi elementari contenuti nell’elenco di contratto.
Considerato che il C.G. non è stato in grado (neanche per il tramite dei propri CTP) di fornire utili elementi di valutazione a supporto della propria richiesta, il sottoscritto CTU non ritiene che si possa riconoscere, a tale titolo, un eventuale compenso.
Con riferimento al nuovo prezzo il P.N.39 (0,55 € per un cavo nominale di 1 kg/ml da applicarsi al peso reale di un cavo, per ogni testata e per ogni tonnellata), concernente le attività eseguite per far fronte all’insufficiente portanza delle sottofondazioni delle pile “2”
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del viadotto S. Xxxxxxxx, il sottoscritto ha accertato che, a fronte dell’analisi formulata dal
C.G. sulla base dei costi elementari di cui all’allegato NG10 del CSA, l’YYYY - nella fase di relativa approvazione - ha ritenuto di modificare il prezzo, disarticolandolo in due differenti voci di prezzo PN. 34 (del valore di € 10,30 cadauna per testata di ancoraggio attiva e per ogni trefolo oltre i 20 trefoli) e PN. 36 (del valore di € 12,57 cadauna per testata di ancoraggio passiva e per ogni trefolo oltre i 20 trefoli).
I CTP di YYYY hanno argomentato che lo sdoppiamento in due diverse componenti di prezzo del P.N.39 sarebbe stato necessario per porre rimedio ad una ricorrente errata interpretazione del medesimo, già formulato in precedenti prezziari YYYY ed integralmente ripreso nella proposta di XXXXXX. Pertanto, per scongiurare il rischio di potenziali errori interpretativi, anche in altri cantieri estranei all’appalto de quo, l’Unità Ricerca e Innovazione della Direzione Generale YYYY, responsabile dell’aggiornamento annuale dei nuovi prezziari aziendali, aveva ritenuto di modificare il prezzo proposto dal C.G.
Di contro, come già evidenziato, i CTP del C.G. hanno rilevato che le prestazioni effettivamente rese contemplavano attività lavorative, oneri e magisteri molto più gravosi di quelli considerati nei prezzi (unilateralmente) introdotti da XXXX.
Il sottoscritto CTU rileva che, in effetti, le lavorazioni eseguite non rientrano nell’ambito di prestazioni “ordinarie” rispetto alle quali è piuttosto agevole - con uno dei criteri stabiliti all’art. 136 del D.P.R. 554/1999 - determinare preventivamente, in fase di analisi, l’incidenza concreta - anche in termini temporali - di tutti i fattori produttivi che concorrono alla formazione del prezzo (noli, manodopera). Pertanto, in siffatti contesti lavorativi, la quantificazione del corrispettivo dovrebbe essere individuata, più correttamente, attraverso prestazioni remunerate “in economia” in funzione dell’effettivo impiego di maestranze, noli, materiali.
Nel caso di specie è piuttosto problematico stabilire quali delle due prestazioni valorizzate da entrambi i contraenti sia più aderente alla realtà, in termini di costi, perché non sussistono in atti informazioni sufficienti per enucleare le incidenze dei singoli fattori produttivi (tempo di esecuzione, numero delle maestranze effettivamente impiegate, attrezzature, ect).
In difetto dei necessari elementi per una rigorosa valutazione analitica conforme ai criteri regolamentari (art. 136 D.P.R. 554/1999), si potrebbe ragionevolmente ricorrere ad una valutazione equitativa (e sotto un certo profilo equipollente alla ratio regolamentare) basata sulla quantificazione (ex post) dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
In applicazione del suddetto criterio, il sottoscritto CTU ha quindi accertato che, a fronte di un compenso richiesto, per entrambe le SpCat. nn. 137 e 138, di € 2.549.904,12 , i CTP del C.G. hanno prodotto documentazione comprovante un costo diretto di (appena) € 150.000,00, correlato ai contratti, fatture e contabilità delle imprese affidatarie a cui l’impresa XXXXXX ha di fatto conferito l’esecuzione delle suddette opere. In particolare, con riferimento ai plinti integrativi del viadotto S. Xxxxxxxx, sono stati comprovati i seguenti costi:
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a) fornitura di testate di precompressione e relativi accessori di cui al contratto PZ/642/2008 con la ditta Alga, per l’importo di € 70.000,00 (doc. C-PZ.b2.2.8);
b) posa delle testate, tesatura cavi e attività connesse di cui al contratto PZ/1079/2008 con la ditta Spic, per l’importo di € 80.000,00 (doc. C-PZ.b2.2.8);
Pertanto, considerato il costo diretto documentato per il complessivo importo di € 150.000,00 (= € 70.000,00 + € 80.000,00) e tenuto conto dell’incremento percentuale del 13% per spese generali (€ 19.500,00) nonché dell’ulteriore 10% per utile d’impresa (€ 16.950,00) appare congruo quantificare il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal G.C., relative al prezzo PN39, nella misura di € 186.450,00, superiore all’importo liquidato da YYYY (€ 84.893,44), residuando quindi un credito netto dell’impresa XXXXXX, di € 101.556,56 (= € 186.450,00 -
€ 84.893,44).
Il sottoscritto CTU evidenzia, infine, che in riferimento a tutte le altre voci di prezzo e/o partite contabili contestate con la riserva n. 109, il C.G. non è stato in grado, neanche attraverso i relativi CTP, di fornire utili elementi per una obiettiva disamina e valutazione delle richieste, con la conseguenza che non è possibile procedere alla relativa trattazione e, quindi, quantificare ulteriori compensi.
Ne consegue che, per la riserva n. 109 e con riferimento al quesito peritale n° 3, il sottoscritto CTU propone, sulla base dei criteri sopra esposti, un maggior compenso in favore del C.G. di
€ 273.672,92 (= € 172.116,36 + € 101.556,56), oltre oneri accessori secondo il seguente prospetto:
RISERVA n. 109 – PROPOSTA DEL CTU in relazione al quesito peritale n° 3 | IMPORTO (€) |
Maggiori lavori | 273.672,92 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 9.777,24 |
Maggiori oneri per prove | 4.141,22 |
Maggiori oneri per progettazione | 16.420,38 |
Interessi per tardata contabilizzazione (anche sulle somme liquidate al SAL n°26): € 2.723.141,91 |
Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata contabilizzazione/liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:
• in riferimento alla quota lavori contabilizzata al SAL n° 26 (€ 2.723.141,91):
a) il dies a quo è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26);
• per il maggior compenso quantificato dal sottoscritto CTU nella misura di € 273.672,92:
a) il dies a quo è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11;
• per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
a) il dies a quo è individuato alla data del 8.10.2009 (data di emissione del SAL n° 23 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11;
7.4. Disamina della riserva n° 116 (quesito arbitrale n° 12).
Con la riserva n° 116, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 21 (lavori a tutto il 22.4.2009), il C.G. chiedeva la remunerazione delle lavorazioni (in corso di esecuzione) afferenti le opere civili per le connessioni ENEL, oggetto dei preventivi allegati alla nota del 2 marzo 2009 (prot. n° PZ/ACSN/03052/09) (doc. M-PZ-12.3).
La riserva veniva quantificata in occasione dell’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), per un petitum di € 31.753,93 (oltre oneri ed accessori di legge ove dovuti ) e poi confermata nelle sottoscrizioni dei documenti contabili relativi ai SS.AA.LL. successivi. In occasione dell’emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2012) il C.G. quantificava i correlati oneri per D.L., prove e progettazione relativi alle lavorazioni suddette nonché gli interessi per il ritardo del versamento delle somme dovute, aggiornando poi la richiesta in calce al Conto Finale.
Nella domanda di arbitrato la riserva è stata confermata secondo i titoli e gli importi esposti al Conto Finale. Nella prima memoria difensiva, preso atto dell’intervenuta liquidazione - con il Certificato di Pagamento Finale per Interferenze – della somma richiesta a titolo di corrispettivo dei maggiori lavori (€ 31.753,93), il C.G. emendava il quesito rettificando la pretesa limitatamente ai soli oneri per D.L., prove e attività di progettazione nonché agli interessi per tardata contabilizzazione di tutte le somme (ivi compreso quella già liquidata), secondo i titoli e gli importi di seguito indicati:
RISERVA n. 116 | Domanda di Arbitrato IMPORTO (€) | Prima Memoria IMPORTO (€) |
Maggiori lavori | 31.753,93 | 0,00 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.134,45 | 1.134,45 |
Maggiori oneri per prove | 480,51 | 480,51 |
Maggiori oneri per progettazione | 2.043,09 | 2.043,09 |
Interessi per tardata contabilizzazione (anche sulla somma liquidata con il C.P. finale per interferenze): € 31.753,93 | 1.964,92 | 1.964,92 |
In merito alla problematica in esame i CTP hanno argomentato brevemente. In particolare
► I CTP del C.G. hanno confermato richieste del C.G. senza aggiungere altro.
► I CTP di YYYY hanno precisato che:
La richiesta del CG trae origine dalla sopraggiunte necessità di effettuare opere civili per consentire l’allaccio alla rete Enel. Tali lavorazioni sono state riconosciute al CG in occasione della 5^ PVT a seguito della richiesta del CG stesso come previsto dall’art. 16 co. 1 del CSA. Le somme richieste erano tra quelle previste tra le somme a disposizione dell’Amministrazione e non essendo originariamente contrattualmente previsto che per tali attività vi fosse il riconoscimento di alcun corrispettivo per attività accessorie, nulla è stato riconosciuto.
Trattasi di opere civili concordate, sviluppate e progettate da Enel; che nessuna attività di Direzione Lavori è stata eseguita né tantomeno prove di laboratorio, tanto che il CG ne richiede il riconoscimento come percentuale sull’importo riconosciuto tra le SAD e nessun riscontro vi è per l’effettiva onerosità subita.
Il sottoscritto CTU rileva preliminarmente che è incontestata tra le parti la (tardiva) contabilizzazione delle opere civili de quibus (avvenuta nel Conto Finale solo dopo l’approvazione della 5a perizia di variante).
Per quanto concerne gli oneri accessori il sottoscritto ritiene che le eccezioni dei CTP di YYYY sulla insussistenza del diritto del C.G. alla relativa corresponsione, per difetto di un preciso accordo contrattuale,6 possano essere solo parzialmente condivise.
E’ senz’altro infondata ed inammissibile la pretesa del C.G. per il reintegro di asseriti oneri di progettazione per le opere civili in parola, perché non concretamente sostenuti.
Infatti, secondo quanto emerso dal confronto tra i CTP delle parti nel corso del terzo contraddittorio (27 maggio 2013), la suddetta attività è stata svolta direttamente dagli Enti proprietari delle utenze esterne (nel caso di specie Enel).
Per gli altri oneri accessori (Direzione Lavori, Prove e verifiche), va considerato che - pur in difetto di uno specifico accordo negoziale tra le parti – il C.G. ha impiegato il proprio apparato organizzativo e la propria articolata struttura tecnico-amministrativa per garantire, in conformità all’obbligazione di risultato cui era vincolato, la tempestiva risoluzione delle interferenze, di talché le opere aggiuntive – ordinate dalla D.L. – sono state assoggettate ineludibilmente al controllo e vigilanza di quest’ultima i cui costi (aggiuntivi) sono stati integralmente sopportati dal G.C. che, conseguentemente, dovrebbe essere reintegrato dei maggiori esborsi.
E’ ragionevole che il reintegro economico possa essere valutato – in ragione del coinvolgimento della medesima organizzazione produttiva - proporzionalmente all’impegno profuso per l’affidamento principale e, quindi, utilizzare i criteri di incidenza percentuale dei costi di Direzione Lavori, Prove e verifiche applicati (al C.G.) sul corrispettivo globale di
6 trattasi di prestazioni accessorie, non previste in contratto, liquidate attingendo dalle somme a disposizione dell’Amministrazione
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affidamento. Peraltro, detto criterio – in considerazione delle (allora vigenti) modalità di quantificazione delle tariffe tecniche professionali per Progettazione e Direzione Lavori, con compensi commisurati a percentuali via via decrescenti per gli scaglioni di importo più elevati delle opere - conduce alla determinazione di compensi sicuramente inferiori di quelli derivanti da una valutazione autonoma, disancorata dall’affidamento principale.
Il criterio analogico di proporzionalità degli oneri accessori può essere ragionevolmente esteso anche a prove e verifiche.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il CTU ha verificato la correttezza delle pretese quantificate dal C.G. in riferimento agli oneri di D.L. e Prove, dovendosi invece escludere il compenso per oneri di progettazione, secondo il seguente prospetto:
RISERVA n. 116 – Proposta del CTU | IMPORTO (€) |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.134,45 |
Maggiori oneri per prove | 480,51 |
Maggiori oneri per progettazione | |
Interessi per tardata contabilizzazione (anche sulla somma liquidata con il C.P. finale per interferenze): € 31.753,93 |
Competono, inoltre, al C.G. gli interessi legali e moratori, ex artt. 29, 30 del D.M. 145/2000, sia in riferimento alla tardata liquidazione dei lavori che agli oneri accessori non ancora corrisposti, dovendosi rilevare che:
• in riferimento alla quota lavori (€ 31.753,93),
a) il dies a quo è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 7.11.2011 (data di liquidazione dell’importo a seguito dell’emissione del Certificato di Pagamento Finale per Interferenze, in atti: doc. M-PZ-12.6);
• per gli oneri accessori Direzione Lavori e Prove:
a) il dies a quo è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n°
26 in cui è stata effettuata la prima quantificazione dei suddetti oneri, come indicato dal C.G.);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
7.5. Disamina delle riserve nn. 120, 164 e 168 (rispettivamente, quesiti arbitrali nn. 15, 58 e 62).
Il sottoscritto CTU ritiene opportuno effettuare una trattazione unitaria delle riserve nn. 120, 164 e 168 perché accomunate da caratteristiche affini e correlate tra loro da una continuità
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logica e temporale, con particolare riferimento all’origine della causa petendi. Infatti contemplano (tutte) rivendicazioni economiche del C.G. per le attività svolte in vista dell’apertura anticipata del traffico autostradale della tratta sottesa dal 1° lotto e, successivamente, del 2-3° lotto. Le pretese riguardano, sostanzialmente, l’installazione di barriere provvisorie in corrispondenza dei by-pass autostradali nonché la predisposizione di segnaletica provvisoria in relazione all’apertura parziale dell’autostrada.
In particolare:
con la riserva n° 120, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. – richiamando le proprie note del 29 giugno 2009 (prot. PZ/ACSN/09413/09), 3 luglio 2009 (prot. PZ/ACSN/09600109), 15 luglio 2009 (prot. PZ/ACSN710272/09) rivendicava la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni eseguite, onde consentire l’apertura anticipata al traffico autostradale della tratta sottesa dal 1° lotto, per la chiusura provvisoria dei bypass sullo spartitraffico, con elementi prefabbricati tipo new jersey in materiale plastico color giallo e per la predisposizione della segnaletica integrativa alla limitazione e convogliamento del flusso veicolare in corrispondenza degli svincoli (docc. M-PZ-15.8, 15.9, 15.10). Le pretese economiche venivano inizialmente quantificate, già nella nota del 15 luglio, per l’importo di € 200.000,00, dettagliato dal C.G. (doc. M-PZ-15.10).
La riserva veniva progressivamente aggiornata in occasione delle successive sottoscrizioni del registro di contabilità, fino all’emissione del Conto Finale. In tale occasione, preso atto dell’intervenuta contabilizzazione del minore importo di € 44.999,50 per la predisposizione delle barriere provvisorie in new jersey, il C.G. aggiornava la riserva secondo i seguenti titoli ed importi:
RISERVA n. 120 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Compenso ulteriore dei maggiori lavori (predisposizione new jersey) | 125.402,90 |
Maggiori lavori (segnaletica provvisoria) | 66.877,61 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 6.869,48 |
Maggiori oneri per prove | 2.909,63 |
Maggiori oneri per progettazione | 2.884,21 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): € 44.999,50 | 12.964,16 |
oltre un termine suppletivo di n.1 giorno.
La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.
Con la riserva n° 164, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l’emissione del SAL n° 25 (a tutto il 10.12.2009), il C.G., richiamando la propria nota 12 novembre 2009 (prot. PZ/ACSN/16337/09), rivendicava la
corresponsione delle maggiori prestazioni erogate per l’approvvigionamento e la posa in opera di barriere provvisorie di tipo new jersey, da disporre a chiusura dei bypass carrabili all'aperto, onde consentire l’apertura dell’intera tratta autostradale (doc. M-PZ-58,17). L’impresa XXXXXX contestava, quindi, la mancanza di qualsiasi riscontro, da parte di YYYY, alla pregressa corrispondenza.
Il petitum correlato alle maggiori prestazioni veniva quantificato, in via provvisoria, in € 150.000,00.
In occasione della sottoscrizione del Conto Finale, la medesima domanda veniva aggiornata nell’importo di € 156.008,16 e, preso atto dell’intervenuta contabilizzazione del minor importo di € 41.198,30, il C.G. rivendicava la quota di petitum non riconosciuta per l’importo di € 114.809,86, oltre ai relativi oneri per progettazione, prove e D.L. nonché gli interessi per ritardata contabilizzazione. Il tutto secondo i seguenti titoli ed importi:
RISERVA n. 164 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Compenso ulteriore dei maggiori lavori (predisposizione new jersey) | 114.809,86 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 4.101,73 |
Maggiori oneri per prove | 1.737,33 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): € 41.198,30 | 3.072,06 |
La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.
Con la riserva n° 168, formulata per la prima volta in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l’emissione del SAL n° 25 (a tutto il 10.12.2009), il C.G., contestava la mancanza di riscontro, da parte di YYYY, alla propria nota del 22 agosto 2008 (prot. PZ/l0303/08), con cui aveva proposto l'introduzione di barriere di sicurezza amovibili, nel rispetto della normativa vigente, in corrispondenza dei bypass sugli spartitraffico.
L’impresa XXXXXX evidenziava, altresì, che l’ O.d.S. n° 12 del 17 novembre 2009 con cui venivano impartite istruzioni dalla D.L. per dare esecuzione alla 4a perizia di variante - approvata con delibera n° 180 del Consiglio di Amministrazione dell’YYYY – e, quindi, alle lavorazioni per la fornitura e posa in opera delle suddette barriere, giungeva nell'imminenza delle festività di fine anno, con conseguente difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dilazione dei relativi tempi. Altrettanto imminente (e problematica) si palesava l'apertura al traffico dei lotti n° 2-3 consegnati, infatti, in data 10 dicembre 2009.
L’impresa XXXXXX lamentava, quindi, il proprio disagio operativo per essere obbligata ad effettuare la posa in opera delle barriere in presenza di traffico, con pregiudizievole dispendio di tempo e maggiori costi.
In occasione della sottoscrizione del registro di contabilità al SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009), disponendo dei dati utili alla quantificazione della maggiore onerosità delle suddette lavorazioni in presenza di traffico, rispetto agli apprestamenti (più contenuti) che sarebbero occorsi ad autostrada chiusa, il C.G. rivendicava, a titolo di compensi aggiuntivi, l’importo di € 68.356,00 oltre interessi, secondo il seguente prospetto:
RISERVA n. 168 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Maggiori lavori | 68.365,00 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione | 2.236,75 |
oltre un termine suppletivo di n. 90 giorni.
La pretesa è stata reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.
Il sottoscritto CTU, esaminati i documenti di causa, rileva che:
in riferimento alla riserva n° 120
- con nota del 22 agosto 2008 (prot. n° PZ/ACSN/10303/08) il C.G. segnalava all’YYYY l’esigenza di adeguare la tipologia delle barriere definitive previste in progetto esecutivo in corrispondenza dei varchi “by-pass” onde adeguarsi ad un aggiornamento normativo, coerentemente con i nuovi elaborati tecnici di dettaglio all’uopo trasmessi (doc. M-PZ-15.3);
- con nota del 23 ottobre 2008 (prot. n° PZ/ACSNI13411/08), in assenza di riscontro alla precedente richiesta, il C.G. sollecitava istruzioni in merito alla tipologia di barriera da utilizzare in corrispondenza dei by-pass tra le carreggiate, evidenziando che l’eventuale impiego di barriera spartitraffico amovibile classe H2 (conforme al vigente D.M. n°2367 del 21.6.2004), avrebbe comportato maggiori oneri per l’Amministrazione (doc. M-PZ-15.4, 62.5);
- con nota del 9 gennaio 2009 (prot. n° PZ/ACSN/00212/09) l’impresa reiterava ancora un sollecito sulle determinazioni dell’Ente in merito alla problematiche suddetta (doc. M-PZ-15.5);
- con nota del 29 giugno 2009, (prot. n° PZ/ACSN/09413/09), il C.G. chiedeva all’YYYY istruzioni in merito alla chiusura provvisoria dei by-pass, segnalando che nell’ipotesi di una eventuale imminente apertura al traffico autostradale, non ci sarebbero più stati i tempi tecnici necessari per l’approvvigionamento e la posa delle suddette barriere amovibili (doc. M-PZ-15.8);
- in mancanza di indicazioni al riguardo, in vista della preannunciata necessità dell’Ente di procedere all’anticipata apertura al traffico della tratta autostradale sottesa dal 1° lotto, il C.G. provvedeva autonomamente ad allestire le predisposizioni provvisorie per la chiusura dei by-pass sullo spartitraffico con elementi prefabbricati tipo new jersey di materiale plastico di colore giallo, come desumibile dalle note del 3 luglio
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2009 (prot. n° PZ/ACSN/09600/09) e del 15 luglio 2009, n° prot. PZ/ACSN/10272/09) (docc. M-PZ-15.9, 15.10);
in riferimento alla riserva n° 164
- con nota del 25 settembre 2009 (prot. n° PZ/ACSN/13709/09) il C.G. chiedeva all’YYYY di comunicare se, in difetto di determinazioni in merito alla soluzione tecnica definitiva da adottare in corrispondenza dei varchi by-pass, la soluzione provvisoria utilizzata per l’apertura anticipata del 1° lotto (utilizzo barriere in plastica amovibili tipo new jersey) dovesse estendersi all’intero tracciato (doc. M-PZ-58.12);
- con nota del 9 ottobre 2009 (prot n° PZ/ACSN/00212/09) l’impresa XXXXXX sottolineava l’urgenza di un riscontro alla precedente richiesta (doc. M-PZ-58.15);
- con nota del 9 novembre 2009 (prot. n° PZ/ACSN/16075/09), in considerazione della imminente apertura al traffico del 2°-3° lotto, il C.G. chiedeva all’YYYY indicazioni in merito alla chiusura provvisoria dei by-pass, a causa della ristrettezza dei tempi tecnici necessari alla fornitura e posa in opera delle barriere amovibili definitive (doc. M-PZ-58.16);
- con nota 12 novembre 2009 (prot. n° PZ/ACSN/16337/09), l’affidataria comunicava di aver provveduto, al fine di non pregiudicare la possibilità di aprire anticipatamente al traffico il 2° e 3° lotto (ipotesi ventilata dagli organi di stampa), ad allestire le predisposizioni provvisorie per la chiusura dei by-pass sullo spartitraffico con new jersey di materiale plastico di colore giallo (doc. M-PZ-58.17).
In definitiva, in mancanza dell’approvazione, da parte di YYYY, del progetto esecutivo di dettaglio della barriera spartitraffico amovibile classe H2 (conforme al vigente D.M. n°2367 del 21.6.2004) trasmesso dal C.G. in data 22.8.2008, era stato necessario, per consentire l’apertura anticipata del 1° lotto (riserva n° 120) e successivamente per l’apertura anticipata del 2° e 3 lotto (riserva n° 164), montare barriere provvisorie di tipo new jersey in materiale plastico.
In considerazione della suddette circostanze, in un secondo tempo - solo a seguito dell’intervenuta approvazione della 4a perizia di variante, resa efficace con provvedimento del Presidente YYYY dell’11 novembre 2009 - il C.G. doveva procedere, per l’intera tratta autostradale, alla rimozione delle barriere amovibili provvisorie e installare quelle amovibili definitive (ormai approvate in linea tecnica ed economica), svolgendo detta attività in presenza di traffico autostradale, i cui maggiori oneri costituivano la causa petendi della riserva n°168.
Riguardo alle suindicate circostanze ed alle pretese attoree, i CTP delle parti hanno manifestato le reciproche posizioni. In particolare
► I CTP del C.G. hanno osservato che :
“in assenza di riscontro da parte della Committente circa la soluzione definitiva e in assenza di specifiche indicazioni circa la soluzione provvisoria, dovendo procedere alla consegna anticipata prima del lotto 1 e successivamente anche dei lotti 2 e 3, il CG si è dovuto adoperare per l’approvvigionamento delle barriere
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di tipo new jersey in tempi estremamente ridotti senza potere, peraltro, ricorrere alle dovute ricerche di mercato che avrebbero consentito di ottenere migliori prezzi, al di fuori quindi di qualsiasi logica di contenimento dei costi”.
Richiamata, poi, l’attenzione sul nuovo prezzo “P.N.48” (€/ml 211,682) formulato dal
C.G. nella propria ipotesi della 5a perizia di variante tecnica e sul corrispondente prezzo imposto dall’YYYY (con il minor corrispettivo di €/ml 55,90) durante la fase di relativa approvazione (docc. C-PZ.b2.2.9, b2.2.10) i medesimi tecnici hanno osservato che:
“ ….imponendo il prezzo di cui all’art. 09.04.017 del Prezziario YYYY Manutenzione 2010 riportato
all’anno 2003 (“Fornitura e posa barriere sagoma N. J. in materiale plastico per chiusura bypass su aiuola spartitraffico”), YYYY non ha tenuto in debito conto diversi aspetti che hanno infatti reso necessaria l’elaborazione da parte del C.G. di un’analisi ad hoc per nuovo prezzo, quali:
1. l’attività di rimozione successiva alla posa;
2. la necessità di svolgere la suddetta attività in presenza di traffico;
3. il conferimento dei materiali rimossi presso depositi YYYY.
ed ancora:
“…essendo ormai impossibile la fornitura di barriere definitive in tempi compatibili con l’apertura anticipata delle due tratte autostradali, se YYYY avesse risposto in tempo utile alle richieste del C.G. in ordine alla scelta delle barriere provvisorie, quest’ultimo avrebbe potuto ricorrere alle dovute ricerche di mercato”.
E’ stata poi eccepita l’inadeguatezza del prezzo applicato dall’YYYY a remunerare (addirittura) anche la sola fornitura di barriere NJ in plastica, di cui è stata prodotta (a corredo della 2a memoria tecnica) documentazione comprovante i relativi costi (contratti di fornitura e relative fatture, doc. C-PZ.b2.2.12), sia in riferimento al lotto n° 1 che per i lotti 2 e 3.
I medesimi CTP hanno altresì osservato che, per l’apertura anticipata al traffico del 1° lotto, il C.G. ha dovuto provvedere anche all’installazione della segnaletica provvisoria necessaria alla modifica della viabilità dello svincolo di Lentini, atta a veicolare le direzioni di transito. A supporto delle stime economiche effettuate nel computo allegato dal C.G. alla 5a perizia di variante, hanno allegato alla propria memoria tecnica i contratti con le ditte Pernice Impianti e Fait, con relative fatture.
Infine, con riferimento alla posa in opera delle barriere amovibili definitive (riserva n. 168) i due tecnici hanno rilevato che
“….detti lavori sono stati eseguiti in presenza di traffico con l’esigenza quindi di allestire appositi “cantieri mobili” per la necessaria segnaletica, il tutto con un notevole dispendio di tempo e di costi” , ed ancora che “…in fase di approvazione della 4^PVT, YYYY aveva ridotto il P.N.40 (poi rinominato P.N.35) proposto dal C.G., il quale a sua volta non aveva ancora tenuto conto dell’esigenza di operare in presenza di traffico in quanto, al momento della formulazione dell’analisi del nuovo prezzo, evidentemente non poteva prevedere un’approvazione così tardiva della perizia. Il Prezzo riconosciuto da YYYY (P.N. 35) tiene conto della sola fornitura e posa in opera delle barriere; in particolare sono stati adottati i prezzi di cui agli artt. 08.01.033 e 08.01.034 del prezziario YYYY 2009, ribassati del 16,16020%”.
A sostegno delle proprie ragioni, i consulenti di parte hanno prodotto l’analisi del nuovo prezzo predisposta dal C.G. a supporto della 4a perizia di variante tecnica e la corrispondente analisi di riduzione effettuata da D.L./YYYY., concludendo di ritenere congrua la quantificazione della riserva n. 168 secondo la modalità prodotta in atti (sub 62.16) che tiene conto, oltre che della fornitura e posa in opera delle barriere,
dell’allestimento e rimozione dei cantieri mobili e della minore produzione della manodopera a causa del prolungamento delle operazioni di montaggio.
► I CTP di YYYY, hanno dedotto quanto segue:
in riferimento alla riserva n. 120
- “i suddetti apprestamenti e dotazioni sono stati effettivamente predisposti e realizzati dal Contraente Generale il quale ha anche provveduto alla chiusura mediante New Jersey in cls sia dei varchi di ingresso alle aree di servizio e sia, in occasione dell’apertura del solo lotto 1, del restringimento/sbarramento con canalizzazione del traffico per l’uscita/ingresso allo svincolo di Lentini;
- il Contraente Generale, ottemperando alle prescrizioni dell’Art. 16 del C.S.A. - Norme Generali all’atto della presentazione della 5^ PVT ha previsto le lavorazioni che aveva realizzato per dotare l’autostrada dei sopraccitati apprestamenti;
- per quanto riguarda i New Jersey provvisori l’YYYY, ha recepito le relative lavorazioni applicando però, per il nuovo prezzo, il valore già presente nel prezziario YYYY; mentre per quanto riguarda la segnaletica provvisoria, l’A.S. non è stata messa nelle condizioni di poterla avallare perché presentata come un prezzo a corpo ( allegato 3.5.1); il CG non ha prodotto nessun elaborato grafico da cui si poteva risalire ad una quantificazione a misura”.
I tecnici YYYY hanno concluso, quindi, che a loro parere la richiesta relativa alla predisposizione del new jersey sia da rigettare, considerando invece meritevole di accoglimento la richiesta relativa all’attività di predisposizione e mantenimento della segnaletica provvisoria.
in riferimento alla riserva n. 164:
-“i suddetti apprestamenti e dotazioni sono stati effettivamente predisposti e realizzati dal Contraente Generale il quale ha anche provveduto alla chiusura mediante New Jersey in plastica dei varchi di ingresso alle aree di servizio in corrispondenza delle gallerie e sia in corrispondenza delle barriere amovibili non ancora disponibili;
- il Contraente Generale, ottemperando alle prescrizioni dell’Art. 16 del C.S.A.- Norme Generali all’atto della presentazione della 5^ PVT ha previsto le lavorazioni che aveva realizzato per dotare l’autostrada dei sopraccitati apprestamenti;
- l’YYYY, ha recepito le relative lavorazioni applicando però, per il nuovo prezzo, il valore già presente nel prezziario YYYY”
Per quanto sopra, i consulenti di parte hanno ritenuto di esprimere il parere che la domanda del C.G. debba essere rigettata.
in riferimento alla riserva n. 168:
- in occasione della 4^PVT, il CG ha proposto l’inserimento delle barriere amovibili nei by-pass autostradali; YYYY, in occasione della propria istruttoria sulla 4^ Variante Tecnica ha recepito le relative lavorazioni mentre per il nuovo prezzo proposto dal CG ha dato indicazioni alla Direzione Lavori di riformularlo rifacendosi al prezzo già esistente nel prezziario YYYY ( allegato 3.41.1);
- il prezzo unitario applicato comprende i maggiori costi e oneri per installazione in presenza di traffico che sono stati posti a fondamento della riserva N. 168. Inoltre alcun maggior tempo è occorso al Contraente Generale per l’esecuzione della lavorazione.
Per quanto sopra, i consulenti di parte hanno ritenuto di esprimere il parere che la domanda del C.G. debba essere rigettata.
Nelle memorie tecniche di replica, i CTP di YYYY hanno ulteriormente precisato che:
“la proposizione delle barriere amovibili è stata fatta dal Contraente Generale in occasione della 4^ PVT e che lo stesso, previa condivisione in linea tecnica con il Direttore dei Lavori, avrebbe potuto provvedere all’approvvigionamento in tempo utile (come in effetti è stato fatto). Viene da chiedersi, infatti, perché controparte non abbia prodotto, a riscontro delle proprie richieste, il contratto stipulato con il fornitore e relativi DDT e fatture”.
In relazione ai maggiori oneri sostenuti per la segnaletica provvisoria, pur condividendo la richiesta, hanno dedotto di non condividerne la quantificazione tramite presentazione di fatture e/o contratti.
I CTP hanno infine osservato che
“il prezzo PN35 tiene conto del fatto che le lavorazioni avvengano in presenza di traffico e quindi con allestimento di cantiere mobile”.
Esaminati gli atti e i documenti, il sottoscritto CTU rileva in via preliminare che, in riferimento alla installazione delle barriere amovibili di tipo new jersey (sia provvisorie che definitive), la contestazione economica tra le parti non è incentrata sul diritto al pagamento delle prestazioni rese, ma sulla remunerazione dei nuovi prezzi occorrenti a compensare i relativi oneri e magisteri, come si desume – anche - dal comportamento concludente dell’YYYY che ha remunerato (secondo le proprie valutazioni) i prefabbricati posti in opera.
Occorre quindi accertare se e da quale parte sia stata formulata idonea quantificazione economica delle prestazioni rese, in conformità ai criteri normativi e regolamentari in materia.
Con riferimento al nuovo prezzo relativo alle barriere provvisorie di tipo new jersey, il sottoscritto CTU rammenta che, ai sensi dell’art. 136, comma 1, del D.P.R. 554/1999: “Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi”.
L’art. 34.1 del medesimo decreto prevede inoltre che:
“La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata”.
Nel caso di specie, il criterio utilizzato dall’YYYY che ha applicato l’art. 09.04.017 tratto dal prezziario “Manutenzione YYYY” dell’anno 2010, decrementato a mezzo di coefficienti di svalutazione riferibili all’anno 2003, non può essere ritenuto idoneo a compensare le prestazioni indagate.
La voce di prezzo individuata dall’YYYY contempla, infatti, la sola “fornitura e posa barriere sagoma N.J. in materiale plastico per chiusura bypass su aiuola spartitraffico”, senza tenere conto di una serie di attività aggiuntive svolte dal C.G. per le particolari circostanze in cui si è trovato ad operare, trattandosi di un’installazione provvisoria. Infatti, dopo la fornitura e posa in opera, le barriere sono state anche rimosse (oltretutto in presenza di traffico a causa dell’apertura delle tratte autostradali) per essere successivamente conferite presso depositi YYYY, con conseguenti oneri e magisteri che, evidentemente, non sono affatto contemplati nel prezzo appena esaminato.
Il sottoscritto CTU rileva inoltre che – secondo quanto eccepito dai CTP del G.C. – il valore di mercato della sola fornitura (desumibile dai contratti di fornitura e relative fatture) conduce a un prezzo superiore a quello complessivamente riconosciuto da YYYY per fornitura e posa.
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Al riguardo va osservato che, in ossequio all’art. 1 della legge 109/1994 (e di analogo contenuto è il vigente art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006), a norma del quale l’esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualità delle prestazioni ed il relativo importo economico che, se non remunerativo, comporta l’alterazione dell’equilibrio economico tra le prestazioni stesse.
E’ quindi da ritenere più appropriata, al caso di specie, l’analisi del nuovo prezzo P.N. 48 formulata dal C.G. che tiene conto della manodopera e dei mezzi d’opera occorrenti, sia per la posa in opera delle barriere new jersey sia per la rimozione delle stesse in presenza di traffico.
Il sottoscritto CTU ha tuttavia accertato che il costo riportato nell’analisi per la “fornitura di barriere sagoma NJ in materiale plastico complete di pezzi speciali di lunghezza 000-000 xx”, pari a €/ml 163,750, è sovradimensionato rispetto alle risultanze della verifica dei documenti giustificativi prodotti dai CTP del C.G da cui si deduce, mediamente, un costo di
€/ml 67,48, come risulta dal seguente prospetto, in cui sono riportati i dati desunti dalle fatture:
Lunghezza unità (l) | Quantità (q) | Prezzo unitario (€) | Costo (€) | Lunghezza complessiva (q * l) | Prezzo €/ml |
1,70 | 162,00 | 88,00 | 14.256,00 | 275,40 | 51,76 |
1,60 | 220,00 | 113,00 | 24.860,00 | 352,00 | 70,63 |
1,00 | 86,00 | 66,00 | 5.676,00 | 86,00 | 66,00 |
1,60 | 38,00 | 123,44 | 4.690,72 | 60,80 | 77,15 |
1,00 | 29,00 | 71,87 | 2.084,23 | 29,00 | 71,87 |
67,48
media
Rimodulando l’analisi del nuovo prezzo PN 48 in funzione del prezzo documentato della fornitura delle barriere, il sottoscritto ha individuato un prezzo di €/ml 111,36, a fronte del prezzo di €/ml 211,682 chiesto dal C.G. e del prezzo di €/ml 55,90 applicato da YYYY, come risulta dal seguente conteggio:
ANALISI PN 48 | |
(Revisione CTU) | Prezzo (€) |
Mano d'opera per posa e rimozione in presenza di traffico | 22,817 |
Mezzi d'opera | 16,557 |
Materie prime | 67,48 |
Sommano | 106,86 |
Spese generali (13%) | 13,89 |
Sub totale | 120,75 |
Utile d'impresa (10%) | 12,07 |
Totale lavorazione | 132,82 |
Ribasso di offerta al lordo degli oneri per la sicurezza (-16,16020%) | - 21,46 |
Totale importo ribassato | 111,36 |
Applicando il nuovo prezzo sopra individuato alle quantità relative alla riserva n° 120 (lotto 1) e alla riserva n° 164 (lotti 2 e 3), si perviene:
• per la riserva n° 120, alla quantificazione di un importo (più congruo) di corrispettivo pari a complessivi € 89.642,90 (= 111,36 €/ml x ml 805,00) e, quindi, detraendo l’importo riconosciuto dall’YYYY (€ 44.999,50), il credito residuo del C.G. è quantificabile nella misura di € 44.643,40 (= € 89.642,90 – € 44.999,50);
• per la riserva n° 164, alla quantificazione di un importo (più congruo) di corrispettivo pari a complessivi € 82.070,58 (=111,36 €/ml x ml 737,00) e, quindi, detraendo l’importo riconosciuto dall’YYYY (€ 41.198,30), il credito residuo del C.G. è quantificabile nella misura di € 40.872,28 (=€ 82.070,58 – € 41.198,30).
Per quanto riguarda l’ulteriore pretesa economica del C.G. avanzata con la riserva n° 120 e relativa al congruo compenso per l’installazione della segnaletica provvisoria necessaria alla modifica della viabilità dello svincolo di Lentini atta a limitare le direzioni di transito, esaminata la documentazione prodotta dai CTP del C.G. e, preso atto della posizione dei CTP di YYYY che considerano la richiesta fondata pur non condividendone la quantificazione tramite presentazione di fatture e/o contratti, il sottoscritto CTU è dell’avviso che la richiesta debba essere accolta in quanto trattasi di attività aggiuntive resesi necessarie in conseguenza dell’apertura anticipata del 1° lotto.
Per quanto concerne la valutazione economica il sottoscritto CTU, pur ritenendo che si possa utilmente far riferimento all’analisi prodotta dal C.G. a corredo nella 5a perizia di variante tecnica nella parte rubricata “Oneri per attività accessorie alla apertura anticipata” (doc. M- PZ-15.13), è dell’avviso che – in difetto di sufficienti elementi - possa essere riconosciuto all’impresa XXXXXX il solo compenso per l’“esecuzione della segnaletica provvisoria” - a supporto del quale i CTP del C.G. hanno prodotto i contratti con le ditte Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx con relative fatture - ma non anche il compenso relativo alla voce “manutenzione segnaletica provvisoria”, perché non idoneamente comprovato.
Più precisamente, i CTP del C.G. hanno allegato alla propria relazione:
1. l’ordine trasmesso alla ditta Fait n. PZ/12542009/A e relative fatture, da cui risulta che per la segnaletica dello svincolo Lentini sono stati sostenuti i seguenti costi:
− MASTER LED DIAM. 230 MM. IMP. SEQ. EXPORT CON ALIMENTATORE SW 12V 3.0A 230VAC: € 240,00;
− SLAVE LED DIAM. 230 MM. IMP. SEQ. EXPORT: € 945,00;
− CAVO DI ALIMENTAZIONE MASTER EXPORT 230: € 27,00;
− PANNELLO SEGNALETICA 25XL00 CM B/R CL1: € 320,00;
− CAVO FROR 3.G2.5: € 122,00;
− PRESA VOL. CEE 2P+T 16A IP67: € 32,20;
− SPINE VOL. CEE 2P+T 16A IP67: € 53,25;
per complessivi € 1.739,45;
2. l’ordine trasmesso alla ditta Fait n. PZ/12542009/A e relative fatture, da cui risulta che per l’apertura anticipata del 1° lotto sono stati sostenuti i seguenti costi:
− fornitura e posa di triangoli Fel0110 CL 11- cm 120: € 180,00;
− fornitura e posa di appendici FE10/10CLII· 10S-35: € 110,00;
− fornitura e posa di dischi FE10/1D CLII- Ø 90: € 2.160,00;
− fornitura e posa targhe FE 10/10 CLII – 90*135 giallo: € 208.00;
− fornitura e posa di cavalletti per targa 90*135: € 270,00;
− fornitura e posa cavalletti maggiorati per dischi Ø 90 e segnali traing 120: € 1.450,00;
− fornitura e posa dì sacche piene di appesantimento: € 1.200,00;
− fornitura e posa targhe Fe 10/10 CLII -300*250: € 5.000,00;
− fornitura e posa targhe Fe 10/10 CLII -250*150: € 1.500,00;
− fornitura e posa di segnali direzione Fe 10/10 CLII fondo giallo 150*40: € 285,00;
− fornitura e posa di sostegno tubolare Ø 90 h=ml 6,OO: € 3.520,00;
− fornitura di XX.XXX.XX in gomma con pellicola di CLIl: € 1.600,00;
− posa in opera di XX.XXX.XX. Compreso collante: € 240,00;
− fornitura e posa di lanterne a luce gialla con batterie: € 60,00;
− carico trasporto e riempimento di new jersey in plastic: € 750,00.
per complessivi € 19.583,00.
Pertanto, considerando il costo documentato di € 21.322,45 (= € 1.739,45 + 19.583,00) e tenuto conto dell’aliquota di spese generali al 13% (€ 2.771,92) nonché dell’ulteriore incremento del 10% per utile d’impresa (€ 2.409,44), il sottoscritto CTU quantifica il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal G.C. nella misura di € 26.503,81.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di maggior compenso per la posa in opera delle barriere amovibili definitive, esaminata la quantificazione dei maggiori oneri proposta dal
C.G. per l’allestimento e rimozione di cantieri mobili nonché per la minore produzione conseguente alla presenza di traffico, il sottoscritto CTU considera la stessa non adeguatamente provata nella sua consistenza economica.
Si ritiene pertanto opportuno valutare la maggiore onerosità della prestazione resa dal C.G. maggiorando il prezzo di €/ml 878,56 - applicato dal Committente con il nuovo prezzo YYYY P.N. 35 e dedotto dagli artt. 08.01.33 e 08.01.34 del prezziario YYYY 2009 al netto del ribasso offerto (16,16020%) - per tener conto della sottoproduzione causata dalla presenza di traffico. Detto prezzo, che compensa la “Fornitura e posa in opera di barriera amovibile classe H2 per bypass su spartitraffico centrale all’aperto. Compensate nel prezzo le opere di fondazione e qualsiasi altro onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola d’arte”, non tiene infatti conto delle condizioni operative con cui il C.G. ha eseguito la prestazione.
Più precisamente, il sottoscritto ritiene ragionevole raddoppiare l’incidenza della manodopera, che per il tipo di lavoro di cui trattasi può considerarsi pari al 6% ( doc. b2.2.13). Si precisa, al riguardo, che al momento della formulazione di detto nuovo prezzo, successivamente ridotto da YYYY in fase di approvazione della 4^PVT, il C.G. non era a conoscenza della circostanza che avrebbe dovuto eseguire la posa in opera delle barriere in presenza di traffico.
Sulla base delle suesposte considerazioni si perviene alla quantificazione del compenso unitario (aggiuntivo), a tale titolo, di 52,71 €/ml e, quindi, tenuto conto della quantità di barriere complessivamente installate, il compenso complessivo (aggiuntivo) di € 39.535,20 (= 52,71 €/ml x ml 750), secondo il seguente conteggio:
Analisi compenso aggiuntivo Riserva n. 168 | |
Prezzo YYYY (PN 35) | 878,56 |
Al netto di utile e spese generali | 706,81 |
Manodopera (6%) | 42,41 |
Prezzo maggiorato netto (€/ml) | 749,21 |
Spese generali (13%) | 97,40 |
Sub totale | 846,61 |
Utile d'impresa (10%) | 84,66 |
Prezzo maggiorato comprensivo di utili e s. g.(€/ml) | 931,27 |
A detrarre prezzo YYYY | 878,56 |
Maggiorazione (€/ml) | 52,71 |
Quantità ml | 750 |
Maggior compenso riconosciuto dal CTU | 39.535,20 |
Riepilogando, all’esito della disamina delle riserve nn. 120, 164 e 168, il sottoscritto CTU ha accertato i seguenti importi:
• € 71.147,21 (= € 44.643,40 + 26.503,81) per la riserva n° 120, su cui spettano anche i relativi oneri accessori, come dal seguente prospetto:
RISERVA n. 120 – PROPOSTA DEL CTU | IMPORTO (€) |
Compenso ulteriore dei maggiori lavori (predisposizione new jersey) | 44.643,40 |
Maggiori lavori (segnaletica provvisoria) | 26.503,81 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.799,72 |
Maggiori oneri per prove | 762,29 |
Maggiori oneri per progettazione | 755,63 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): € 44.999,50 |
• € 40.872,28 per la riserva n° 164, su cui spettano anche i relativi oneri accessori, come dal seguente prospetto:
RISERVA n. 164 – PROPOSTA DEL CTU | IMPORTO (€) |
Compenso ulteriore dei maggiori lavori (predisposizione new jersey) | 40.872,28 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 1.460,21 |
Maggiori oneri per prove | 618,49 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione (anche sulla quota liquidata con il Conto Finale): € 41.198,30 |
• € 39.535,20 per la riserva n° 168; su detto credito spettano, inoltre gli oneri accessori e gli interessi come dal seguente prospetto:
RISERVA n. 168 – PROPOSTA DEL CTU | IMPORTO (€) |
Maggiori lavori | 39.535,20 |
Interessi per tardata contabilizzazione/liquidazione |
Competono, inoltre, al C.G. anche gli interessi legali e moratori dovuti ex lege (artt. 29, 30 del DM 145/2000). Per quanto concerne le relative decorrenze, si rileva che:
in riferimento alla riserva n° 120
• per l’importo liquidato con il Conto Finale per le attività di predisposizione delle barriere new jersey (€ 44.999,50):
a) il dies a quo è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
• per il maggior compenso per la predisposizione del new jersey e della segnaletica per l’apertura anticipata del 1° lotto, valutato dal sottoscritto CTU nella misura di € 71.147,21:
a) il dies a quo è individuato alla data del 17.7.2009 (data di emissione del SAL n° 22 corrispondente alla prima quantificazione della riserva);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
• per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
a) il dies a quo è individuato alla data del 29.12.2012 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima quantificazione di tali oneri);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
in riferimento alla riserva n° 164
• per l’importo liquidato con il Conto Finale per le attività di predisposizione delle barriere new jersey (€ 41.198,30):
a) il dies a quo è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25 corrispondente alla prima formulazione della riserva);
b) il dies a quem è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale);
• per il maggior compenso per la predisposizione del new jersey valutato dal sottoscritto CTU nella misura di € 40.872,28:
a) il dies a quo è individuato alla data del 10.12.2009 (data di emissione del SAL n° 25 corrispondente alla prima formulazione della riserva);
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b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
• per il maggior compenso per oneri di progettazione, D.L. e prove:
a) il dies a quo è individuato alla data del 30.12.2010 (data di emissione del conto finale corrispondente alla prima quantificazione);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
in riferimento alla riserva n° 168
• per il maggior compenso per la posa in opera delle barriere amovibili definitive valutato dal sottoscritto CTU in € 39.535,20:
a) il dies a quo è individuato alla data del 29.12.2009 (data di emissione del SAL n° 26 corrispondente alla prima formulazione della riserva);
b) il dies a quem dipende dalla data di effettivo soddisfo ed è oggetto di trattazione dei quesiti peritali n° 10 e 11.
7.6. Disamina della riserva n° 122 (quesito arbitrale n° 16).
Con la riserva n° 122, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.7.2009), il C.G. rivendicava la remunerazione delle maggiori prestazioni per la fornitura ed installazione delle manichette antincendio in galleria, eseguite in ottemperanza alla richiesta della D.L. di “integrare il numero di manichette antincendio poste in galleria in modo tale da coprire l’iterdistanza tra colonnine adiacenti”. In particolare, il C.G. richiamava la propria nota del 29 febbraio 2009 (prot. n. PZ/ACSN/09429/09) con cui, in replica ad apposita richiesta della Direzione dei Lavori (nota del 4 febbraio 2009 prot. 01/DTA/039/09), aveva precisato che detta prescrizione non fosse prevista nella documentazione contrattuale né, tantomeno, da norme imperative. Pertanto, avendo fornito ed installato le manichette antincendio prescritte, l’impresa XXXXXX rivendicava il proprio diritto alla corresponsione delle maggiori lavorazioni eseguite.
La riserva veniva quindi confermata in occasione della sottoscrizione dei documenti contabili successivi e, al SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) veniva quantificata per la prima volta, secondo il seguente prospetto economico:
RISERVA n. 122 al CONTO FINALE | IMPORTO (€) |
Maggiori lavori | 2.642,39 |
Maggiori oneri per Direzione Lavori | 94,40 |
Maggiori oneri per prove | 39,98 |
Maggiori oneri per progettazione | 328,47 |
oltre un termine suppletivo di n. 1 giorno.
La pretesa è stata confermata in occasione dell’emissione del Conto Finale, reiterata con la domanda di arbitrato e confermata nella prima memoria difensiva del C.G.
97
In merito alla problematica in esame i CTP delle parti hanno espresso le seguenti considerazioni.
► I CTP del C.G. hanno osservato che :
“con nota prot. n. 01/DTA/039/09 del 4.2.2009 (in atti sub 16.4), il D.L. ha chiesto di integrare il numero di manichette A.I. poste in galleria in modo tale da coprire l’interdistanza fra colonnine adiacenti. Il C.G. ha quindi dovuto sostituire le manichette UNI 45 da 25 metri con manichette della stessa categoria di lunghezza 30 metri. Poiché si tratta di una richiesta di maggiori prestazioni non previste contrattualmente e peraltro non rispondenti ad alcuna prescrizione normativa cogente applicabile alle opere in oggetto, gli scriventi ritengono che debba essere riconosciuto al C.G. il corrispettivo per le maggiori lavorazioni eseguite, secondo la quantificazione in atti sub 16.5”.
► I CTP di YYYY hanno dedotto che:
• “La riserva trae origine dalla nota prot. n°01/DTA/039/09 (allegato 5.3) con cui Direzione Lavori ha imposto la verifica che il numero di manichette antincendio fosse tale da coprire l’interdistanza tra colonnine adiacenti; la riserva è stata iscritta per la prima volta al SAL 22 (lavori a tutto il 17.07.2009) anziché al SAL 21 (lavori a tutto il 22.04.2009), pertanto risulta intempestiva;
• Considerato che le lavorazioni in questione (manichette antincendio) sono state ordinate con ODS n° 6 del 17.01.2007 e che alla data del 04.02.2009 risultavano già compiute, e che nessuna lavorazione aggiuntiva è stata eseguita oltre le previsioni contrattuali contenute nelle varianti n° 2, 3 e 4 a meno di una sostituzione di alcune manichette che per errore del CG erano state poste da 25 m anziché da 30 m”;
Per quanto riguarda la richiesta di maggiori tempi i Consulenti di parte YYYY ritengono che nessun tempo aggiuntivo possa essere riconosciuto al C.G. per lavorazioni resesi necessarie per risolvere un problema generato dallo stesso C.G.
Esaminati gli atti, e valutate le opposte deduzioni delle parti, il sottoscritto CTU rileva, in via preliminare, che la riserva è intempestiva considerato che – come evidenziato anche dai CTP di YYYY - il C.G. avrebbe potuto (e dovuto) avanzare la pretesa in occasione dell’emissione del SAL n° 21 (per lavori a tutto il 22.04.2009).
Infatti, l’integrazione del numero di manichette antincendio è stata chiesta dal D.L. con nota prot. 01/DTA/039/09 del 4 febbraio 2009 e contestata dal C.G. già con nota prot. PZ/ACSN/09429/09 del 29 febbraio 2009.
Altrettanto intempestiva si appalesa la quantificazione della riserva. Infatti, al momento della prima iscrizione effettuata in occasione dell’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. aveva già fornito ed installato le manichette antincendio prescritte, mentre la relativa quantificazione era effettuata in occasione dell’emissione del SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009).
L’inammissibilità della riserva rende superfluo l’ulteriore scrutinio sulla relativa fondatezza ed eventuali valutazioni di tipo economico.
7.7. Disamina della riserva n° 123 (quesito arbitrale n° 17).
Con la riserva n° 123, iscritta per la prima volta nel registro di contabilità in occasione dell’emissione del SAL n° 22 (lavori a tutto il 17.07.2009), il C.G. evidenziava che “nell'area della wbs TR 4.01 è stata riscontrata durante le attività di scavo di sbancamento la presenza,
non rilevata negli elaborati progettuali e non prevedibile di venute d'acqua, che, inoltre, i terreni, in maniera imprevista ed imprevedibile, hanno evidenziato caratteristiche geotecniche difformi e deteriori rispetto a quelle progettualmente previste, posto che pertanto le lavorazioni di realizzazione della trincea si sono svolte in condizioni deteriori e più onerose rispetto a quelle contrattualmente convenute, con perditempo esecutivi, e che si è reso necessario realizzare un drenaggio di bonifica il cui progetto è stato trasmesso alla Direzione Lavori e ad YYYY spa con nota prot.PZ-ACSN-01619-09 in data 03/02/2009”.
Pertanto, l’impresa XXXXXX rivendicava il proprio diritto alla corresponsione di un sovrapprezzo per scavo in presenza di acqua, il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti alle sottoproduzioni di cantiere determinato dalla descritta sopravvenienza, nonché la remunerazione correlata al drenaggio eseguito quantificabile, in via provvisoria, in € 58.361,97, oltre oneri ed accessori come per legge ove dovuti, nonché interessi e rivalutazione.
Alla sottoscrizione dei documenti contabili afferenti il SAL n° 25 (lavori a tutto il 10.12.2009) il C.G. reiterava la richiesta di riconoscimento di sovrapprezzo per scavo in presenza di acqua nonchè il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti alle sottoproduzioni di cantiere, riservandosi ogni quantificazione non appena disponibili i necessari elementi conoscitivi. Chiedeva inoltre gli interessi per la ritardata contabilizzazione dei lavori di drenaggio realizzati.
Allla sottoscrizione dei documenti contabili afferenti il SAL n° 26 (lavori a tutto il 29.12.2009) il C.G. rivendicava la complessiva somma di € 7.824,06 secondo i seguenti titoli:
- € 2.085,06 per maggiori attività di direzione lavori;
- € 883,14 quale compenso per maggiori prove;
- € 4.069,05 quale remunerazione di attività di progettazione;
- € 786,81 a titolo di interessi fino al 29.12.2009 per ritardata contabilizzazione delle maggiori attività in questione.
Veniva poi precisato che i suddetti oneri per D.L., prove e progettazione dovevano considerasi inclusi nell’importo allo stesso titolo esposto nella riserva n. 109 e veniva altresì reiterata la richiesta di riconoscimento di sovrapprezzo per scavo in presenza di acqua nonchè il ristoro dei maggiori oneri e danni conseguenti alle sottoproduzioni di cantiere, a causa degli impedimenti ormai noti.
La riserva è stata poi confermata in occasione dell’emissione del Conto Finale, aggiornata con la domanda di arbitrato e poi emendata con la prima memoria difensiva del C.G, secondo il seguente prospetto economico: