ATTO DI COTTIMO
FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE UFFICI COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Committente: Comune di Borgomanero (No)
Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX), C.F. 82001370038
Incaricato: SICIT BITUMI S.r.l.
sede in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX), P.IVA e C.F. 03885810287
OGGETTO:
FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO CIG: Z8E0D91BDE
Comune di Borgomanero (Provincia di Novara)
Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) - tel. x00 0000 000000 fax x00 0000 000000 - xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
ATTO DI COTTIMO
Art. 125, comma 1, lett. b) e 8 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. art. 173 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO
Con Determina Dirigenziale /ST del / /2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il cottimo fiduciario per la fornitura di asfalto bituminoso a freddo sciolto ed in xxxxxx xxxxxx magazzino comunale.
ART.2. AMMONTARE DELLA FORNITURA - AFFIDATARIO
La fornitura è affidata alla ditta SICIT BITUMI S.r.l. sede in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX), P.IVA e C.F. 03885810287 e comprende la provvista di n. 3 bancali di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25 per un peso complessivo di t 4,5 e di conglomerato bituminoso sfuso per un peso complessivo di T20, per l’importo di € 2.180,00 oltre I.V.A. 22% e la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per l’importo di € 751,50 oltre
I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 3.576,43 I.V.A. compresa. La fornitura sarà regolata dall’offerta acquisita con le seguenti note:
a) prot. 0050306/2013 del 23/12/2013 per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo sfuso per l’importo di € 2.180,00 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 2.659,60;
b) prot. 0050307/2013 del 23/12/2013 per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per l’importo di € 751,50 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 916,83;
ART.3. DESCRIZIONE DEI LAVORI
La fornitura in opera è descritta nell’offerta prot. 0047240/2013 del 05/12/2013 allegata al presente atto e, nello specifico, prevede la provvista franco magazzino comunale di n. 3 bancali di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25 per un peso complessivo di t 4,5 e di conglomerato bituminoso sfuso per un peso complessivo di t 20.
Il prezzo si intende fisso ed invariabile.
ART.4. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO DI COTTIMO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente schema di cottimo implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
A tal fine l'appaltatore, nel sottoscrivere il presente schema di cottimo, dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, constatando le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi;
b) di aver considerato gli oneri per l’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché prevenzione degli infortuni, sui luoghi di lavoro applicabili ai lavori di cui al presente contratto. Il contraente dovrà altresì provvedere all'adozione, nell'esecuzione di tutte le forniture, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei soggetti terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul contraente, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale comunale preposto alla direzione e sorveglianza.
ART.5. DEPOSITO CAUZIONALE
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, non sussiste obbligo di costituzione né di cauzione provvisoria, né di cauzione definitiva.
ART.6. CONSEGNA
La fornitura avverrà franco magazzino comunale sito in xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX), e dovrà essere effettuata di norma entro 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dei singoli ordinativi.
In caso di particolare necessità l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire, nel più breve tempo possibile, indicato dal direttore dell’esecuzione del contratto, i materiali la cui consegna si rendesse urgente, anche a seguito di semplice ordine telefonico.
I materiali forniti, non conformi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato o comunque in contrasto con quanto preventivato verranno contestati alla Ditta fornitrice, che dovrà provvedere a sua cura al loro ritiro ed alla immediata sostituzione.
ART.7. PENALI
Per ogni giorno di ritardo, oltre il termine fissato per ogni fornitura o sostituzione di materiale contestato, verrà applicata una penale ai sensi del comma 3 dell’art. 145 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale .
ART.8. RISOLUZIONE DELL’ATTO DI COTTIMO
Qualora la ditta, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta, negligente od inadempiente agli ordini dati concernenti la fornitura in opera in modo da comprometterne il regolare svolgimento, l'Amministrazione Appaltante si riserva, in seguito a proposta del direttore dell’esecuzione del contratto, la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento e ciò senza speciali prescrizioni.
La ditta in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta.
La ditta risponderà del danno eventuale che provenisse all'Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'Ufficio.
Per tale danno, la Stazione Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Ditta.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’atto di cottimo mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136, 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo;
- perdita, da parte della Ditta appaltatrice, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- penalità superiori al 10% dell'importo dell’atto di cottimo;
- qualora il ritardo nell’esecuzione della fornitura sia tale da pregiudicare il corretto andamento dei lavori in appalto, il responsabile del Procedimento si riserva comunque la facoltà di far eseguire da altre Ditte le opere richieste, procedendo alla risoluzione del contratto.
ART.9. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLA FORNITURA
La ditta appaltatrice dovrà effettuare la fornitura secondo le indicazioni tecniche dell'offerta presentata.
ART.10. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale dei LL.PP. ed agli altri specificati dal presente Capitolato, saranno a carico e spesa dell'impresa:
a) le spese contrattuali e gli oneri fiscali, salvo per quanto attiene all' I.V.A., il diritto rivalsa a carico dell' Ente committente, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni; le spese di bollo, degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc. e documenti tutti relativi alla gestione del contratto;
b) far eseguire a sue spese presso gli istituti e laboratori incaricati e specializzati tutte quelle analisi, che verranno ordinate dal Dipartimento LL.PP., sui singoli elementi di materiali che compongono i materiali forniti;
c) l'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi per i danni che potessero essere arrecati al patrimonio stradale, a persone, animali, cose, a causa di qualunque elemento inerente la fornitura in essere costruito e fornito in difformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dalla legislazione vigente materia;
d) la Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento l'allontanamento dei materiali forniti, anche se già in opera, ove ne verifichi la difformità rispetto alle leggi vigenti;
e) la fornitura presso il magazzino comunale sito in xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX).
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato generale ed a quanto specificato nel presente schema di cottimo, sono a carico dall'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell’importo a corpo dei lavori indicato all’art. 2:
a) tutte le spese di contratto, xxx comprese le relative spese di registrazione, diritti e bolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori ivi compreso il pagamento dei diritti dell'ufficio tecnico comunale, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti (tassa di occupazione suolo pubblico, plateatico, oneri per lo smaltimento dei materiali sia di demolizione, scavo ecc. presenti in cantiere).
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale ad essa preposto alla Direzione e sorveglianza. Si ritengono compensati all’Appaltatore, con i prezzi di contratto, tutti gli oneri ed i costi per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, tra le quali i D.Lgs 81/2008.
c) la spesa per l'impianto delll’eventuale cantiere e l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con arredo adeguato.
d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità di quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presenta tto di cottimo;
e) le spese per l'esecuzione ed esercizio, sotto la propria responsabilità, delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie a carico dell’appaltatore.
f) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante sino alla consegna presso il magazzino comunale sito in xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX).
g) le spese per l'informazione preventiva nei luoghi interessati dai lavori, al fine di limitare il disagio ai cittadini ed agli utenti (cartelli standard od altro tipo di informative da concordare con la D.L.).
L'assunzione della fornitura, di cui al presente schema di cottimo, implica da parte dell’affidatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le condizioni e accordi intrapresi durante gli incontri preliminari con i tecnici della Divisione Tecnica in merito alle priorità d’intervento.
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La ditta è obbligata all’osservanza e alla predisposizione di tutte le opere e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire l’incolumità del personale, garantendo il rispetto della più rigorosa applicazione delle norme in vigore: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sulla ditta.
ART.11. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITÀ
La liquidazione dei lavori previsti avverrà in unica soluzione al termine degli stessi, previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta e verifica contributiva regolare.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
Il sig. nato a ( ) il / / , C.F. in qualità di legale
rappresentante della ditta Sicit Bitumi S.r.l. con sede in xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (XX)., C.F. e P.IVA 03885810287 dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare, CIG n. Z8E0D91BDE in essere con codesto ente è:
IBAN:
Le persone delegate ad operare sul conto sono:
1 - Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza):
2 - Generalità complete del secondo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza):
ART.12. REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
ART.13. MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura, saranno esaminate e decise ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/10.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine del contratto stesso si rimanda al Titolo II parte IV del D. Lgs 163/2006, escludendo l’arbitrato secondo l’art. 241.
ART.14. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 22%.
ART.15. COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta appaltatrice ha fornito copia della propria polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile
terzi e garanzia di manutenzione n.
con le seguenti condizioni:
- Compagnia
•
•
•
rilasciata in data / / da .
ART.16. DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede; nel caso questa fosse ubicata al di fuori del territorio del Comune di Borgomanero, il domicilio verrà eletto presso la sede
dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, dal Responsabile del Procedimento o dal direttore dell’esecuzione del contratto si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.
ART.17. PIANI DI SICUREZZA
Se dovuto, la Ditta fornirà, prima dell'inizio della messa in servizio, Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
ART.18. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente schema di cottimo, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse anche da:
a) Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 145/00 e s.m.i. con richiamo a tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso richiamate.
b) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
c) DPR 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
d) X.Xxx. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
e) Tutte le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche;
f) Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
g) Offerta prot. 0047240/2013 del 05/12/2013.
L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative sopra indicate, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
Tutti i poteri e le facoltà che nei predetti Capitolati e regolamenti, sono devolute all'Ingegnere Capo e all'Ispettorato del genio Civile, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono qui attribuite.
Inoltre l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc..
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri, ed in particolare del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle ferrovie dello stato, delle strade statali, delle poste e telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizione dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire l'offerta d'asta sul presente schema di cottimo;
d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su disposizione della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc.. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.
f) delle leggi antimafia 31 maggio 1965 n° 575, 13 settembre 1982 n° 646, 23 dicembre 1982 n° 936, 19 marzo 1990 n° 55, 17 gennaio 1994 n° 47, e loro successive modifiche e/o integrazioni.
ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione (D. Lgs 196 del 30/06/2003).
ART.19. MANUTENZIONE DELLE FORNITURE ESEGUITE - PRESA IN CONSEGNA
Durante il periodo di garanzia l'appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
ART.20. DANNI IN GENERE E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose nella fornitura. Dei danni cagionati a terze persone durante la fornitura, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.
I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 nonché dagli artt. 165 e 166 del DPR 207/2010.
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti.
Non vengono comunque accreditati all'appaltatore compensi per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere cosiddette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc.., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.
L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo della fornitura necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Letto, approvato e sottoscritto Borgomanero, li
Per la Ditta appaltatrice
Il Dirigente Divisione Tecnica Arch. Xxxxxxxx Xxxxx