Tra
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELLE SUB MISURE B1, B2 e B3 DEL PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 e 2016, DEL PIANO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Tra
i Soggetti Attuatori
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Xxx XX Xxxxxxxx, x. 000/x - 00000, nella persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, o suo delegato;
Il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, cons. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato con d.p.c.m. 21 aprile 2021, o suo delegato,
ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza che possono tra loro concordare modalità attuative ai fini dei profili operativi
e
l’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A., (di seguito anche “Invitalia e/o Agenzia”) società con azionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, in persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante legale pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, di seguito anche definito Responsabile dell’intervento
PREMESSO
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO CHE
il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
in particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;
la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l’Agenzia quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale volto, tra l’altro, a “favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”;
l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;
l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”;
l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato;
con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;
gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplinano agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 0000, x. 00”, x, xx particolare, l’articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia;
l’articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
l’articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
l’articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
l’articolo 1, comma 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
l’articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l’articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall’Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”;
la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
VISTO
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonché le relative modalità di monitoraggio;
il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
TENUTO CONTO CHE
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, all’allegato 1, ha definito le “schede progetto” relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016;
la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108”;
nelle settimane successive si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’Articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di «individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’Articolo 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»;
nella citata Delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;
per l’attuazione delle misure di cui sopra, entro il termine del 31 dicembre 2021, previsto dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’Articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, si prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura B si proceda alla “Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento”;
per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;
l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 “Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;
il successivo art. 10 prevede, inoltre che, “Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge “attività strumentale dell’Amministrazione centrale dello Stato” e “ha per oggetto lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitività del sistema Paese (…). Per il conseguimento di tali obiettivi, la Società opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (…)”;
Invitalia ha maturato una rilevante esperienza in qualità di soggetto gestore di numerosi strumenti nazionali di agevolazione per le imprese per sostenere lo sviluppo dell’innovazione e la competitività territoriale;
la Convenzione ex. art. 50, comma 3, lett. b) del decreto-legge 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229), come prorogata da Invitalia con comunicazione CGRTS-0666581 del 27 dicembre 2021 stabilisce le modalità di svolgimento da parte di Invitalia dell’attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione Sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza, di seguito Soggetti attuatori, e Invitalia, di seguito Invitalia e/o Invitalia/Agenzia, ai fini della realizzazione delle attività di cui al successivo co. 2.
2. In relazione alle sub misure B1, B2 e B3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, Invitalia ha l’incarico di realizzare le seguenti attività:
progettazione operativa delle linee di intervento;
supporto in itinere alla eventuale rimodulazione e messa a punto delle linee di intervento sulla base delle prime risultanze attuative in funzione della effettiva capacità delle stesse di sodisfare i fabbisogni di investimento dei beneficiari.
3. Le attività di gestione delle linee di intervento saranno oggetto di successivi atti convenzionali in conformità con la normativa vigente con oneri a carico delle risorse a esse inerenti.
4. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest’ultime, tra cui Mediocredito centrale, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti o anche soggetti/società esterni laddove ne ricorra la necessità in funzione delle specifiche modalità attuative delle linee di intervento. L’Agenzia si potrà avvalere ove richiesto dalle Regioni della cooperazione/collaborazione delle società/ agenzie di sviluppo direttamente od indirettamente controllare dalle stesse Regioni.
5. L’Agenzia si dota, nell’ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall’esecuzione delle attività e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della Convenzione.
6. L’Agenzia si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
ART. 3 – OBBLIGHI DI INVITALIA
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Invitalia, si obbliga a realizzare, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le cause di ritardo non imputabili al medesimo, le attività di cui all’art. 2 comma 2, garantendo il rispetto del cronoprogramma procedurale, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nella scheda di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021.
2. Invitalia è responsabile della corretta attuazione degli obblighi assunti in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione, nonché in coerenza con quanto previsto dalle linee guida emesse dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto-legge n. 121/2021 e da ogni successiva eventuale normativa o disposizione inerente al sistema di gestione e controllo del PNRR, in quanto applicabile, e del PNC.
3. Nell’ambito della presente Convenzione e ai fini dello svolgimento delle attività di progettazione delle sub misure B1, B2 e B3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, Invitalia svolge i seguenti compiti:
definisce, sulla base delle schede intervento approvate dalla Cabina di coordinamento, i contenuti specifici degli interventi da attuare;
istruisce e sottopone all’approvazione dei Soggetti attuatori gli atti relativi alla progettazione degli interventi;
supporta i Soggetti attuatori nella predisposizione degli atti amministrativi funzionali all’avvio degli interventi e predispone, ove necessari, gli schemi di bandi per la selezione dei progetti;
provvede alla eventuale rimodulazione e messa a punto delle linee di intervento sulla base delle indicazioni dei Soggetti attuatori e delle prime risultanze attuative.
Per lo svolgimento dei predetti compiti l’Agenzia si potrà avvalere ove richiesto dalle Regioni della cooperazione/collaborazione delle società/ agenzie di sviluppo direttamente od indirettamente controllare dalle stesse Regioni.
4. Nell’ambito della presente Convenzione, Invitalia si impegna a operare nel rispetto della vigente normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, nonché delle disposizioni concernenti i programmi cofinanziati dall’Unione europea, osservando costantemente il rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e porre in essere ogni attività finalizzata a prevenire e correggere i casi di frode, corruzione, conflitto di interessi o duplicazione dei finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.
ART. 4 - ATTIVITÀ E COMPITI DEI SOGGETTI ATTUATORI
1. I Soggetti attuatori approvano le varie fasi della progettazione e gli stati di avanzamento dei lavori. L’approvazione dei Soggetti attuatori è propedeutica al passaggio alla fase successiva.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti attuatori, in qualità di Amministrazioni titolari di interventi PNC, si obbligano a:
assicurare il coordinamento delle attività di gestione, fornire gli indirizzi sullo stato di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dei sub-investimento relativi ai Piano operativo di cui all’art. 2 comma 2;
vigilare affinché l’attuazione delle attività avvenga in conformità alle disposizioni nazionali applicabili, nonché agli obiettivi del Piano Complementare Sisma 2009-2016;
vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese di Invitalia e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere irregolarità ovvero indebiti utilizzi delle risorse;
assicurare l’erogazione delle risorse relative alle attività previste conformemente alle modalità stabilite nella presente Convenzione;
garantire l’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
vigilare sull’applicazione, in collaborazione con Invitalia, dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
vigilare, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
fornire tempestivamente Invitalia le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione dei compiti assegnati;
svolgere le attività di competenza funzionali al raggiungimento di target e milestone del PNC Sisma;
garantire il massimo e tempestivo supporto ad Invitalia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l’adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative tempestivamente segnalate da Invitalia, in particolare con riferimento alle autorizzazioni amministrative necessarie per l’attuazione dei Piani previsti nella presente Convenzione anche sollecitando le altre amministrazioni competenti.
2. I Soggetti attuatori disciplinano inoltre con l’ordinanza prevista dall’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ogni aspetto operativo relativo all’approvazione di interventi, all’approvazione di atti e al pagamento dei corrispettivi dovuti.
ART. 5 - ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
1. Le Parti convengono che per l’attuazione degli investimenti relativi alle misure B1, B2 e B3 del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 si applicano, laddove pertinenti, le misure di semplificazione amministrative previste dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. In particolare si applicano le seguenti fattispecie:
affidamento a società in house qualificate ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici;
più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
Art. 9 Attuazione degli interventi
Art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
Artt. 12-13 Semplificazioni procedimentali
Art. 14-bis Governance del PCN per territori sisma 2009 e 2016
Artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990 n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)
Artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.
ART. 6 – CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA INVITALIA
Fino al 28 febbraio 2022 la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per lo svolgimento delle attività previste all’art. 2, co. 2 della presente Convenzione sono rinvenuti a valere sulle economie derivanti dalla Convenzione del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii., (Convenzione ex. art. 50, comma 3, lett. b) del decreto-legge 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229), come prorogata da Invitalia con comunicazione CGRTS-0666581 del 27 dicembre 2021, determinati sulla base dei criteri in essere disciplinati dalla suindicata convezione, per un importo massimo non eccedente le economie accertate.
2. Per le attività svolte da Invitalia successivamente al 28 febbraio 2022, si provvederà mediante la stipula di una nuova convenzione e i relativi oneri saranno definiti sulla base di uno specifico Piano di attività e relativo Disciplinare di rendicontazione.
3. L’importo di cui al comma 1 copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia fino al 28 febbraio 2022 per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando i Soggetti attuatori da ogni eventuale altra richiesta, escluse le spese di patrocinio legale e di consulenza tecnica relative a contenziosi giudiziari qualora non direttamente connesse al progetto e necessarie alla sua realizzazione, nonché le spese di comunicazione.
4. Il pagamento del corrispettivo per le attività svolte da Invitalia fino al 28 febbraio 2022 avverrà secondo le modalità indicate all’art. 7 della Convenzione del 6 Dicembre 2016 e ss.mm.ii..
5. Il pagamento del corrispettivo per le attività svolte da Invitalia successivamente al 28 febbraio 2022 avverrà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di rendicontazione di cui al co. 2 del presente articolo.
6. La documentazione di spesa sarà conservata presso Invitalia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi preposti al controllo.
ART. 7 – DURATA E RECESSO
1. La presente Convenzione ha durata sino al completamento materiale delle attività affidate ad Invitalia e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022, salvo proroghe da concordare tra le Parti, con atto aggiuntivo, in conformità alle eventuali disposizioni nazionali ed eurounitarie inerenti alla realizzazione degli interventi previsti nel PNC e all’attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni eurounitarie relative agli aiuti di Stato.
2. I Soggetti attuatori possono recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per l’esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute Invitalia le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
3. Qualora dalle verifiche dei Soggetti attuatori risulti che Xxxxxxxxx è in ritardo sulle tempistiche previste nei cronoprogrammi, gli stessi, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo ad Invitalia che, entro quindici (15) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le Parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma, e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.
ART. 8 – REFERENTI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
1. Per i rapporti tra le Parti della presente Convenzione, il/i Referente/i per i Soggetti attuatori è __________________PEC: ________________; il Referente per Invitalia è il dott./d.ssa XXX PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
2. L’eventuale sostituzione dei Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell’ambito dei rapporti sorti in base alla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, hanno luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti.
4. Tutti gli atti di cui alla presente Convenzione, inclusi i relativi atti di approvazione saranno sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
ART. 9 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.e. e come integrato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi contabili della presente Convenzione.
2. I dati personali il cui trattamento sarà eventualmente necessario per l’attuazione della presente Convenzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
3. Con specifico riferimento alla fase di esecuzione delle attività, i Soggetti attuatori, in qualità di titolari del trattamento, nominano l’Agenzia responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
4. I Soggetti attuatori si impegnano a fornire all’Agenzia, che si impegna a eseguirle, specifiche istruzioni per il trattamento dei dati, con atto separato.
ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME DI RINVIO
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Codice Etico di Invitalia.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e del Codice degli Appalti.
ART. 11 – RISERVATEZZA
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dall’Agenzia verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati e non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, dai loro dipendente e da chiunque a qualsiasi titolo collabori con loro, per fini diversi da quelli di esecuzione della presente Convenzione. In tal senso, l’Agenzia si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza dei suddetti documenti e dati. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa relativa all’accesso agli atti e ai divieti di divulgazione.
2. Non sono considerate riservate le informazioni che Invitalia è tenuta a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui le stesse non possano legittimamente opporre rifiuto
ART. 12 – ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI E DI CONTRATTI DI LAVORO AD EX DIPENDENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
1. In conformità alle disposizioni previste all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti dei Soggetti attuatori, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Xxxxxxxx attuatori e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 13 - MODIFICHE
1. La presente Convenzione può essere modificata, integrata durante il periodo di validità, mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo.
ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia tra le parti afferente o derivata dalla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 15 – VINCOLI ED EFFICACIA DELL’ACCORDO
1. L’efficacia della Convenzione è subordinata alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
ART. 16 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
16