SUL PIANO DI COMPENSI BASATO SU AZIONI (PHANTOM STOCK OPTION PLAN)
DE’ LONGHI S.P.A.
Documento informativo
SUL PIANO DI COMPENSI BASATO SU AZIONI (PHANTOM STOCK OPTION PLAN)
proposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 22 aprile 2008
(redatto ai sensi dell’art. 84 bis del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato)
Definizioni
Nel corso del presente documento informativo sono usate le seguenti definizioni:
“Azioni”: indica le azioni ordinarie della De’ Longhi S.p.A. del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
“Beneficiari”: indica i soggetti ai quali assegnare le Phantom Stock Option e, in particolare, l’Amministratore Delegato di De’ Longhi S.p.A., l’Amministratore Delegato di De’ Longhi Appliances
S.r.l. e l’Amministratore Delegato di Climaveneta S.p.A.
“Consiglio di Amministrazione”: indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
“Gruppo De’ Longhi S.p.A.”: De’ Longhi S.p.A. e le società controllate - direttamente o
indirettamente - dalla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
“Phantom Stock Option”
o “OPZIONI VIRTUALI” o,
più semplicemente, “OPZIONI”: indica gli strumenti (gratuiti, personali e non trasferibili inter
vivos) che attribuiscono a ciascun Beneficiario il diritto all’erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell’azione De’ Longhi S.p.A., negoziata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate e nei termini indicati nel Regolamento.
“Regolamento”: indica il “Regolamento del piano di Phantom Stock Option” del Gruppo De’ Longhi S.p.A.” sottoposto alla approvazione dell’assemblea dei soci del 22 aprile 2008.
“Piano di Phantom Stock Option”
o “Piano”: indica il Piano di Phantom Stock Option del Gruppo De’ Longhi S.p.A., disciplinato dal Regolamento e sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei soci del 22 aprile 2008.
“Società” o “De’ Longhi S.p.A.”
o “Emittente”: De’ Longhi S.p.A., con sede in Treviso, Via X. Xxxxx n. 47, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Treviso al n°11570840154.
“Data di Assegnazione”: data nella quale il Consiglio di Amministrazione della
Società, previa approvazione del Piano da parte dell’Assemblea, assegna ai Beneficiari le Phantom Stock Option.
“Regolamento Emittenti”: indica il Regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modifiche e integrazioni.
“TUF”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
“Valore di Assegnazione”: indica il prezzo di esercizio delle Opzioni Virtuali, pari ad
Euro 4,00 per ciascuna Phantom Stock Option.
Premessa
Il presente documento informativo (nel seguito, il “Documento Informativo”) è stato predisposto da De’ Longhi S.p.A. al fine di fornire una dettagliata informativa ai propri azionisti e al mercato in merito alla proposta di adozione del Piano di Phantom Stock Option, sottoposto alla approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci in data 22 aprile 2008 ai sensi dell’art. 114 bis del TUF.
In particolare, il Documento Informativo è stato redatto ai sensi dell’art. 84 bis del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, (lo “Schema n. 7”).
Si precisa che il Piano è finalizzato all’erogazione di somme di danaro in relazione alla crescita di valore del titolo De’ Longhi, negoziato nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: si tratta quindi di un piano di (cd.) “Phantom Stock Option”, in quanto non basato sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull’erogazione (“cash”) di somme di danaro, in forza dell’incremento di valore dei titoli medesimi.
Il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114 bis, comma 3° del TUF e dell’art. 84 bis, comma 2° del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto ad alcuni ruoli di vertice del Gruppo De’ Longhi: si tratta quindi di un sistema incentivante coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ai quali la Società aderisce.
Il Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di De Longhi S.p.A. in Treviso, Via X. Xxxxx n. 47, nonché sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx. Il Documento Informativo è stato altresì trasmesso alla Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 66, comma 2° del Regolamento Emittenti, e alla Consob.
1. Soggetti destinatari
Il Regolamento sottoposto alla approvazione dell’Assemblea degli Azionisti della De’ Longhi S.p.A. prevede che il Piano sia rivolto a tre ruoli di vertice del Gruppo, come nel seguito precisato.
1.1. Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate. Nella tabella seguente sono riportati i nominativi dei destinatari del Piano di Phantom Stock Option rientranti nella categoria indicata al paragrafo 1.1 dello Schema n. 7 (componenti Consiglio di Amministrazione della Società, delle società che la controllano e di quelle dalle medesima controllate).
Cognome e Nome | Membro C.d.A. Emittente | Membro C.d.A. Controllante Emittente | Membro C.d.A. Controllate Emittente |
Xxxxx Xx’ Xxxxxx | ■ | □ | ■ |
Xxxxx Xxxxxx | □ | □ | ■ |
Xxxxx Xxxx | □ | □ | ■ |
2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L’ADOZIONE DEL PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION
2.1. Obiettivi del Piano
Il Piano di Phantom Stock Option di cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, propone l’assunzione, persegue l’obiettivo precipuo di allineare gli interessi degli investitori e del Top Management, introducendo per questi ultimi un sistema remunerativo correlato, per una parte significativa, alla crescita di valore dell’azione De’ Longhi e, quindi, alla creazione di valore della Società.
Si rammenta che l’adozione di un sistema di remunerazione incentivante per la componente strategica del Management è coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e conforme con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in materia di remunerazione degli amministratori esecutivi e del Top Management del Gruppo.
2.1.1 Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti
Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo: tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati e, in particolare, per focalizzare l’attenzione dei Beneficiari su fattori di successo strategico a medio-lungo termine del Gruppo.
La proposta è stata formulata tenendo conto del livello di remunerazione dei manager ai quali il Piano è rivolto e dell’obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire, essendo l’erogazione in danaro legata ad un significativo incremento di valore dell’azione nel mercato regolamentato.
2.2. Condizioni di esercizio e indicatori di performance considerati ai fini dell’esercizio delle Phantom Stock Option
La maturazione, e quindi l’esercitabilità dei diritti assegnati dal Piano è condizionata alla condizione che sussista il rapporto rilevante tra il singolo partecipante una delle società del Gruppo per tutto il periodo ricompreso tra l’assegnazione delle Opzioni Virtuali in conformità con quanto previsto dal Regolamento e il loro esercizio.
2.2.1 Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti
Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Comitato per la Remunerazione, ha ritenuto che la particolare struttura di incentivazione che caratterizza il presente Piano fosse adeguata rispetto all’obiettivo che si intende perseguire, e cioè, come detto, quello di orientare le posizioni di vertice del Gruppo a obiettivi di valorizzazione dell’Emittente a carattere strategico e nel medio lungo periodo: poiché l’erogazione in danaro sarà subordinata – tenuto conto del Valore di Assegnazione – all’incremento del corso di borsa dei titoli azionari nei prossimi anni, si ritiene che il Piano risponda adeguatamente all’obiettivo di allineare l’interesse dei Top Manager a quello dell’Emittente, degli investitori e degli Stakeholders in generale, alla massimizzazione del valore delle azioni.
2.3. Criteri per la determinazione del numero di Phantom Stock Option da assegnare e del Valore di Assegnazione attribuito agli strumenti.
Il quantitativo di Phantom Stock Option che l’organo amministrativo assegnerà complessivamente ai Beneficiari è pari a n. 700.000.
Il Valore di Assegnazione sarà di euro 4,00 e l’erogazione in danaro verrà effettuata, come nel seguito illustrato, in relazione all’incremento di valore del titolo De’ Longhi.
Come detto, tale proposta è stata formulata tenendo conto del livello di remunerazione dei manager ai quali il Piano è rivolto e, naturalmente, dell’obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire: in particolare il Valore di Assegnazione (pari ad Euro 4,00), superiore al corso di borsa del titolo al momento della proposta di approvazione del presente Piano, costituisce elemento di incentivazione che caratterizza il Piano sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei soci.
La proposta è stata assunta, su proposta del Comitato per la remunerazione dal Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del consigliere Xxxx. Xxxxx Xx’ Xxxxxx, in relazione alla parte di proprio interesse (in quanto rientrante nella categoria dei Beneficiari), con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
2.4 Ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall’Emittente
Non applicabile in quanto il Piano si basa solo sul differenziale di valore delle azioni ordinarie di De’ Longhi S.p.A.
2.5 Significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano
La Struttura del Piano non è stata condizionata dalla normativa fiscale applicabile o da implicazioni di ordine contabile.
2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Non applicabile.
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle opzioni virtuali
3.1 Poteri e funzioni delegati dall’Assemblea al Consiglio di Amministrazione
In data 12 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci l’approvazione del Piano di Phantom Stock Option per l’attribuzione di n. 700.000 Opzioni Virtuali.
L’Assemblea degli Azionisti della Società è chiamata a deliberare, oltre all’approvazione del Piano (e del connesso Regolamento), anche il conferimento del mandato all’organo amministrativo – che potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione – per l’attuazione e la gestione del Piano, comprensivo di tutti i più ampi poteri, per la miglior gestione del Piano, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche ritenute necessarie o opportune per la miglior realizzazione del Piano medesimo, in conformità con il menzionato Regolamento.
3.2 Soggetti incaricati per l’amministrazione del Piano
Nella proposta all’Assemblea è previsto che la gestione del Piano di Stock Option sia delegata dall’Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, che potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ai quali la Società ha aderito.
3.3 Procedure per la revisione del Piano
Il Piano potrà essere modificato ed integrato in caso di aumenti di capitale della Società o di altra Società del Gruppo, gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle Phantom Stock Option, sulle azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano; nonché in caso di eventi suscettibili di influire sulle Phantom Stock Option, sulle azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano.
In particolare, è previsto che a suo insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione possa:
- sospendere per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le Phantom Stock Option al fine di apportare gli adeguamenti necessari;
- adeguare i quantitativi ovvero il Valore di Assegnazione al fine di mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano, eventualmente ricorrendo alla valutazione di un esperto indipendente.
3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l’assegnazione delle azioni
I diritti attribuiti ai Beneficiari incorporano l’attribuzione di una somma di danaro, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano. Data della delibera assunta dall’organo competente a sottoporre la proposta di Piano all’Assemblea
Il Regolamento del Piano è stato elaborato dal Comitato per la Remunerazione, interamente costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, con l’ausilio di consulenti esterni.
Il Piano e il relativo Regolamento sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2008 per essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2008. In quell’occasione la deliberazione è stata adottata all’unanimità dei presenti, fatta salva l’astensione del Dott. Xxxxx Xx’ Xxxxxx.
3.6 Data della decisione assunta dall’organo competente in merito alla proposta di approvazione del Piano e della proposta al predetto organo del Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione si è riunito prima in data 16 marzo 2007, quindi il 12 ottobre 2007 e da ultimo in data 13 novembre 2007 per esaminare, con l’ausilio dei consulenti esterni, il progetto di piano di incentivazione diretto al Top Management.
Il Comitato ha quindi deciso, in data 13 novembre, di presentare la proposta al Consiglio di Amministrazione che, da ultimo in data 12 marzo 2008, ha deliberato di sottoporre il Piano alla approvazione dell’Assemblea dei soci, adeguando il Valore di Assegnazione in considerazione delle mutate considerazioni di mercato.
3.7 Prezzo di mercato dell’azione De’Longhi alle date delle decisioni relative alla proposta del Piano e all’assegnazione delle azioni
Alla data del 13 novembre 2007 (data della deliberazione del Comitato per la remunerazione) e del 12 marzo 2008 il valore di borsa delle azioni ordinarie De’ Longhi S.p.A. era, rispettivamente, pari a
4.535 e 2.705 euro per azione (Fonte xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
3.8 Eventuali considerazioni della diffusione di informazioni rilevanti in sede di definizione della tempistica di assegnazione delle azioni
Non applicabile.
4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti
4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano
Il Piano prevede l’assegnazione a titolo gratuito e personale di un determinato numero di “Phantom Stock Option”, e cioè di Opzioni Virtuali, non trasferibili inter vivos, che attribuiscono a ciascun Beneficiario, alle condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento, (non il diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni De’ Longhi ma) il diritto all’erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell’azione De’ Longhi nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate nel Regolamento. Si tratta quindi di un piano di “Phantom stock option”.
4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano
Il Piano prevede l’assegnazione ai Beneficiari di n. 700.000 Phantom Stock Option, che saranno “esercitabili” (e cioè, daranno il diritto di ottenere l’erogazione di cui sopra) dal 1° maggio 2010 nella misura del 50% e dal 1° Ottobre 2011 nella misura del restante 50%; le Opzioni dovranno essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
4.3 Termine del Piano
Il Piano durerà sino alla scadenza del periodo di esercizio delle Phantom Stock Option subordinatamente all’avveramento delle condizioni di esercizio, e cioè non oltre la data del 31 dicembre 2012.
4.4 Quantitativo massimo di opzioni assegnate in ogni anno fiscale
Non è previsto un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale. Previa deliberazione assembleare di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione attuerà il Piano attribuendo ai Beneficiari un numero complessivo di 700.000 Phantom Stock Option.
4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano
Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento Informativo.
Il quantitativo di Phantom Stock Option da assegnare a ciascun Beneficiario è stabilito tenuto conto della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali di ciascun Beneficiario (per un numero complessivo di 700.000).
In base al Regolamento, l’esercizio delle Opzioni è subordinato alla condizione che sussista il rapporto rilevante tra il singolo partecipante e una delle società del Gruppo per tutto il periodo ricompreso tra l’assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio in conformità con quanto previsto dal Regolamento.
4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sulle azioni rinvenienti dall’esercizio delle stesse
Trattandosi di un Piano di “Phantom Stock Option” i limiti rilevanti riguardano l’esercitabilità degli strumenti assegnati e cioè, come già illustrato:
- gli strumenti saranno esercitabili (e cioè, daranno il diritto di ottenere l’erogazione in danaro di cui sopra) dal 1° maggio 2010 nella misura del 50% e dal 1° Ottobre 2011 nella misura del restante 50%;
- gli stessi potranno essere esercitati entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Il Regolamento prevede inoltre che le Phantom Stock Option non potranno essere esercitate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare di approvazione dei conti semestrali e annuali.
4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al Piano nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita
Non applicabile.
4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto
In base al Regolamento, il diritto di esercitare le Phantom Stock Option è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del Rapporto Rilevante, con le seguenti precisazioni:
- Pur in costanza del rapporto (cd. “organico”) di amministrazione con deleghe di potere, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio della Phantom Stock Option, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall’effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l’evento è successivo al termine del periodo di Vesting).
- In caso di revoca per giusta causa dalle deleghe di potere o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio della Phantom Stock Option, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall’effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l’evento è successivo al termine del periodo di Vesting).
- Qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di potere vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del beneficiario prima della data di effettivo esercizio della Phantom Stock Option, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le Phantom Stock Option a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la società del Gruppo. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Partecipanti. In particolare, l’ammontare dell’incentivo che sarà erogato a ciascun Partecipante sarà da intendersi già comprensivo dell’eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o
l’indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l’indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del numero delle Phantom Stock Option da attribuire a ciascun Partecipante e del relativo valore iniziale.
- In caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il periodo di Vesting (e cioè prima del 1° maggio 2010), sia successivamente al medesimo, il dipendente potrà esercitare le Phantom Stock Option entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto.
- In caso di decesso del Partecipante al Piano, sia durante il periodo di Vesting (e cioè prima del 1° maggio 2010), sia successivamente al medesimo, i suoi eredi o agli aventi causa potranno esercitare le Phantom Stock Option entro 90 giorni dalla data del decesso.
E’ data comunque la possibilità al CdA di decidere, sentito il parere del CR, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.
4.9 Indicazione di eventuali altre cause di annullamento del Piano
Salvo quanto indicato nei precedenti paragrafi, non sussistono altre cause di annullamento del Piano. Si precisa, per completezza, che se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo della De’ Longhi S.p.A., o di De’ Longhi Appliances S.r.l. o Climaveneta S.p.A., i Partecipanti al Piano direttamente interessati dal cambio di controllo (e cioè: tutti e tre i beneficiari nel caso di cambio di controllo di De’ Longhi S.p.A.; l’Amministratore Delegato di De’ Longhi Appliances S.r.l. o di Climaveneta S.p.A. nel caso di cambio di controllo di una di queste ultime), potranno esercitare la totalità delle Phantom Stock Option entro 30 giorni successivi alla data dell’evento.
In caso di cambio di controllo della De’ Longhi S.p.A. il prezzo dell’azione al momento dell’esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l’acquisto delle azioni De’ Longhi S.p.A.
In caso di cessione di una delle due società controllate, il prezzo dell’azione al momento dell’esercizio sarà quello medio ponderato del mese solare precedente il passaggio del controllo.
In caso di esclusione della De’ Longhi S.p.A. dalla quotazione, tutti i Partecipanti al Piano potranno esercitare la totalità delle Phantom Stock Option entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. In tale eventualità il prezzo di esercizio sarà quello medio ponderato delle azioni De’ Longhi nel mese precedente alla esclusione dalla quotazione.
4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un riscatto
Non applicabile al Piano di Phantom Stock Option oggetto del presente Documento Informativo.
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto delle Azioni
Non applicabile.
4.12 Valutazioni sull’onere atteso per De’ Longhi alla Data di Assegnazione
Al momento non determinate.
4.13 Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano
Il Piano non avrà alcun effetto diluitivo sulle partecipazioni degli azionisti.
4.14 Altre informazioni
Eventuali informazioni rilevanti, ulteriori rispetto a quelle fornite nel presente documento informativo, e non disponibili al momento della approvazione del medesimo, saranno fornite nei termini previsti e in conformità con la normativa vigente.
Treviso, 12 marzo 2008
Per il Consiglio di Amministrazione Dott. Xxxxx Xx’ Xxxxxx
Piano di compensi basati su strumenti finanziari
Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti
Quadro 1 | ||||||||
Nominativo | Qualifica | |||||||
O | Strumenti diversi dalle opzioni (Phantom Stock Option) | |||||||
CATEGORIA | ||||||||
Sezione 2 | ||||||||
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: ■ del C.d.A., quale proposta per l’assemblea (convocata in data 22 aprile 2008) □ dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea | ||||||||
Data della delibera assembleare convocata per l’approvazione del Piano | Descrizione Strumento | Numero di Azioni sottostanti le Opzioni assegnate per ogni soggetto e ogni categoria | Data di assegnazione degli Strumenti da parte del CdA | Prezzo di esercizio | Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data di assegnazione | Scadenza delle Opzioni (i.e.: termine massimo di esercizio degli strumenti) | ||
Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente | ||||||||
Xxxxx Xx’ Xxxxxx | Amministratore Delegato. | 22/04/2008 | Strumento parametrato al valore delle azioni De’ Longhi | n. 300.000 | N.D. | Euro 4,00 | N.D. | 31/12/2012 |
Note | ||||||||
Componenti del Consiglio di Amministrazione di Società Controllate | ||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Amministratore Delegato di | Strumento parametrato | n. |
Climaveneta S.p.A. | 22/04/2008 | al valore delle azioni De’ Longhi | 200.000 | N.D. | Euro 4,00 | N.D. | 31/12/2012 | |
Xxxxx Xxxx | Amministratore Delegato di De’ Longhi | 22/04/2008 | Strumento parametrato al valore delle azioni | n. 200.000 | N.D. | Euro 4,00 | N.D. | 31/12/2012 |
Appliances | De’ Longhi. | |||||||
S.r.l. | ||||||||
Note |