PROTEZIONE VITA
PROTEZIONE VITA
ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE
TARIFFE 4T7F – 4T7NF
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
- Modulo di proposta – polizza
Mod. Y4737 – Ed. 05/2019
Assicurazione Temporanea caso morte a capitale costante
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)
Xxxx Protezione S.p.A.
Prodotto: PROTEZIONE VITA – Tar. 4T7F - 4T7NF
Data di aggiornamento: 09/05/2019 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza Temporanea per il Caso di Morte a Premio Annuo di importo costante ed a capitale costante.
Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquida ai Beneficiari del Contratto, l’importo del capitale assicurato scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione della Proposta- Polizza.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
× | Non sono coperti i rischi diversi dal decesso |
dell’Assicurato e pertanto il presente Contratto non | |
prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, | |
malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di | |
lunga durata. Inoltre, il Contratto non prevede | |
prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla | |
scadenza del Contratto o altre coperture di tipo | |
complementare. |
Ci sono limiti di copertura?
! ESCLUSIONI:
Il capitale non verrà liquidato ai beneficiari designati qualora il decesso dell’Assicurato sia causato da:
! dolo del Contraente o dei Beneficiari;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
! incidente di volo, se l’Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
! suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in vigore del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto;
! stato di ubriachezza/ebbrezza:
! qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
! in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
! uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
! decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
! decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di
documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.
! Sono previste condizioni di carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.
Non vi sono limiti territoriali alla copertura.
Dove vale la copertura?
– Il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.
– Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente allo stato di fumatore/non fumatore o qualora nel corso della durata contrattuale l’Assicurato cominci a fumare, il capitale assicurato verrà ridotto in base al rapporto tra il premio previsto per un Assicurato non fumatore e quello per un Assicurato fumatore.
– In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che i Beneficiari consegnino alla Compagnia la documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP Aggiuntivo.
– L’Assicurato deve sottoscrivere il Modulo di Proposta – Polizza.
– L’Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario e/o il Rapporto di Visita Medica come riportato nelle Condizioni di Assicurazione.
– Deve essere resa pronta comunicazione alla compagnia nei casi di:
– trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in uno stato estero;
– variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione. Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
– Il Contraente, sempre che l’Assicurato sia in vita, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante, di cui il primo dovuto alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta - Polizza e gli altri alle successive ricorrenze.
– Il premio annuo costante è determinato in base:
– all’importo del Capitale assicurato;
– alla durata contrattuale che può essere compresa tra 1 e 20 anni;
– all’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza;
– allo stato di salute dell’Assicurato;
– all’attività professionale dell’Assicurato;
– all’eventuale sport praticato dall'Assicurato;
– allo stato fumatore/non fumatore dell’Assicurato.
– Il Contraente può corrispondere il premio annualmente o con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile. Si rimanda al DIP Aggiuntivo per maggiori dettagli.
– Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle periodicità successive, può essere effettuato tramite l’Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
– La copertura assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante dalle ore 00 del giorno di decorrenza a condizione che il Contraente abbia pagato il primo premio annuo – o la prima rata di premio in caso di frazionamento del premio – e l’Assicurato abbia sottoscritto il Questionario sanitario e/o il Rapporto di Visita medica e il Modulo di Proposta
– Polizza.
– Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra 1 e 20 anni e si estingue solo nei seguenti casi:
– a seguito di interruzione del pagamento dei premi trascorsi 12 mesi dalla scadenza di pagamento del primo premio/rata di premio non pagata senza che si sia provveduto alla riattivazione del Contratto;
– in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
– alla scadenza del Contratto.
– Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio in Italia per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
– In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.
Qualora la sottoscrizione del Contratto avvenga mediante modulo di proposta, prima della data di decorrenza il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI × NO
Xxxx Protezione S.p.A.
Assicurazione Temporanea caso morte a capitale costante
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Xxxx Protezione S.p.A.
Prodotto: PROTEZIONE VITA – Tar. 4T7F - 4T7NF
Data di aggiornamento: 09/05/2019 – Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita (DIP Vita), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di Assicurazione.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
Xxxx Protezione S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx, n. civico 45; CAP 37126; città Verona; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e- mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
Numero di telefono: 000 0000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica:
• per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
• per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP nr. 2709 del 12/6/2009. Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00171.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 58 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 48 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 48 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 12 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 158 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 158 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 3,26 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita, si forniscono le seguenti informazioni integrative:
! CONDIZIONI DI CARENZA:
- Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati.
Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato.
- L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa compilata da un medico.
- In assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
- Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato sarà comunque pagato.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: Per tutti i pagamenti richiesti alla Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi alla Contraente, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare la Compagnia al numero verde 800 549330 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire alla Compagnia: • per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione; • via e-mail all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; • in carta semplice, inviandola direttamente a Xxxx Protezione S.p.A., - Ufficio Sinistri Vita- Via Xxxxx Xxxxxx n. 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra la Compagnia ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità. Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i documenti seguenti: • RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza; • MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il |
conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa; • DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità; • CODICE FISCALE: copia del codice fiscale; • CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico; • P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente; • LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso; • PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy. 2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice. 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:” a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www. xxxxxxxxxxxxxx.xx): • la non esistenza di disposizioni testamentarie; • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www. xxxxxxxxxxxxxx.xx): • che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta); • Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento. INOLTRE: • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati; • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare: • nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità diagire; • qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti” / “pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede. 4. DOCUMENTAZIONE MEDICA: i) In caso di MORTE NATURALE: Occorre presentare una Relazione Sanitaria del Medico Curante (fac simile disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), attentamente e scrupolosamente compilata in ogni sua parte, che debba, obbligatoriamente, riportare la causa ed il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) ed indicando il relativo mese ed anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento. Si precisa che la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione (ad esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e\o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) nei casi in cui, dalla Relazione Sanitaria del medico curante: a. emergano elementi discordanti, che non chiariscano la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico; |
b. emergano informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa della morte correlata con patologie pregresse per le quali non viene indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avventi in Paesi Esteri); c. emergano informazioni che contrastino con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buonostato di salute o risposte fornite all’interno del questionario anamnestico/sanitario). ii) In caso di MORTE VIOLENTA - infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, la Compagnia necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente. Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia la Compagnia stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare la Compagnia al seguente numero verde: 800 549330, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Oltre alla documentazione sopra riportata, la Compagnia necessita ricevere ulteriore documentazionenel caso di: MINORI / INTERDETTI / INCAPACI: in questo caso la Compagnia necessita ricevere: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento; • copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro € 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “moduli” –; • copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore); • indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore); • autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa. PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso la Compagnia necessita ricevere: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento; • copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’espressa autorizzazione a favoredelprocuratore(esecutore) ariscuoterelasommadovuta derivantedalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie); • copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore); • indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore); • autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa. BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso la Compagnia necessita ricevere: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento; • documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà; |
• copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante; • copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi; • indirizzo e-mail e\o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi; • indicazione, per i titolari effettivi, relativa all’essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP); • autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa. BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso la Compagnia necessita ricevere: • dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: - per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; - per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. | |
Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | – Il Contraente può corrispondere il premio annualmente o con frazionamento: – semestrale; – trimestrale; – mensile. – In questo caso gli interessi di frazionamento da corrispondere sono pari: – per la rateazione semestrale: 2% del premio annuo; – per la rateazione trimestrale: 3% del premio annuo; – per la rateazione mensile: 4% del premio annuo. – Con effetto alla ricorrenza annuale, il Contraente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta in precedenza. Ogni richiesta di modifica deve pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale. – L’importo del premio annuo non può essere modificato nel corso della durata pagamento premi. |
Rimborso | – Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati. – In assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In questo caso la Compagnia corrisponderà una somma pari all’ammontare dei premi annui o delle rate di premio versate. – In caso di decesso dell’Assicurato per una delle esclusioni la Compagnia corrisponde solo l’importo dei premi pagati al netto dei costi. |
Sconti | Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività o in quiescenza del Gruppo Banco BPM: in tal caso l’importo del premio annuo pagato viene scontato di almeno il 15,38% e non vengono applicati interessi di frazionamento. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono previste informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sospensione | – Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto il Contraente non corrisponda un’annualità di premio - o una rata, se il premio è frazionato -, il Contratto è sospeso dalla Compagnia, fermo restando l’obbligo di versare per intero la prima annualità di premio. – La sospensione del Contratto inizia 30 giorni dopo la data del mancato pagamento e si conclude alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento stesso. Alla conclusione del periodo di sospensione, il Contratto si risolve. – La garanzia prevista dal Contratto non è valida durante la sospensione e, in caso di decesso dell’Assicurato mentre il Contratto è sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Compagnia. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. |
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. | |
Recesso | Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Il prodotto è destinato a:
1. clienti di BancoBPM che siano persone fisiche di età compresa tra 18 e 74 anni alla sottoscrizione (75 a scadenza) che vogliono tutelare i propri cari dalle conseguenze economiche negative del decesso;
2. clienti di BancoBPM che siano persone giuridiche che vogliono tutelare l’azienda in caso di decesso di persone con ruoli chiave.
A chi è rivolto questo prodotto?
SPESE DI EMISSIONE | Non prevista | L’emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa a tale titolo |
COSTO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE PERCENTUALE | 21,0% | Il costo percentuale è già incluso nei Tassi di Premio, ed è applicato a ciascun Premio annuo costante versato al netto della spesa fissa. I Tassi di Premio variano in funzione dell’età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto e della durata contrattuale. |
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO | • Semestrale 2% • Trimestrale 3% • Mensile 4% | Il costo viene calcolato sul premio anno. |
- Costi gravanti sul premio
I costi per gli eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell’Assicurato, cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria
alla quale rivolgersi.
- Costi per il riscatto
Non è previsto il riscatto.
- Costi per l’erogazione della rendita
Non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita.
- Costi per l’esercizio delle opzioni
Non sono presenti opzioni contrattuali.
- Costi di intermediazione
Nella seguente tabella ti riportiamo la quota parte del costo percentuale sopra riportato percepita in media dall’Intermediario:
- Costi dei PPI
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.
Quali costi devo sostenere?
73,50%
QUOTA PARTE DEL COSTO RETROCESSA ALL’INTERMEDIARIO
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita, si forniscono le seguenti informazioni integrative: - il Contraente può riattivare il Contratto sospeso mediante il pagamento del premio – o delle rate di premio - arretrato. - La riattivazione è automatica se la Compagnia riceve il versamento del Contraente tra l’inizio della sospensione e la sesta ricorrenza mensile del mancato pagamento. Dopo la sesta ricorrenza mensile e precedentemente alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento la riattivazione può avvenire soltanto dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia. A partire dalla sua riattivazione, il Contratto prevede le normali prestazioni della garanzia, ferme restando le limitazioni relative alla Carenza applicate con effetto dalla Data di Decorrenza del Contratto. - La riattivazione del Contratto avviene alle ore 24 del giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, del premio - o delle rate di premio - arretrato. - Trascorso il periodo di sospensione del Contratto senza che il Contraente abbia versato i premi arretrati, lo stesso non è più riattivabile. - In quest’ultimo caso il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia. |
Richiesta di informazioni | Non si prevede la possibilità di richiedere valori di riscatto o riduzione in quanto non presenti. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: Xxxx Protezione S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - telefax 045 8372904; indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all’intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposte sui premi I Premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che la Compagnia non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Si consideri che concorrono alla determinazione dell'importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dal Contraente nel periodo d'imposta a fronte di: – eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; – eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta. Tassazione delle somme assicurate Come da disposizione in vigore le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEF. Nel caso in cui il Contraente eserciti attività d’impresa si fa presente che la disciplina sopra riportata va coordinata con altre disposizioni fiscali (deducibilità dal reddito d'impresa ecc.) la cui applicazione può dipendere da una serie di elementi quali la natura del rapporto fra il Contraente e l’Assicurato. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA - POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO ANNUO
Art. 1 - Obblighi della Compagnia di assicurazione.
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal modulo di proposta - polizza, dal Questionario Sanitario, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Compagnia stessa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Conflitto di interessi.
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 3 - Prestazioni del contratto.
Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale – qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e fermo restando le esclusioni indicate al successivo Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” e Art. 9 “CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA” che seguono
– Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., di seguito definita Compagnia, garantisca ai Beneficiari designati il pagamento del capitale assicurato.
La prestazione è garantita dal versamento di premi annui costanti dovuti per l’intera durata contrattuale.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti pagati fino a quel momento resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente allo stato di fumatore/non fumatore o qualora nel corso della durata contrattuale l’Assicurato cominci a fumare, il capitale assicurato verrà ridotto in base al rapporto tra il premio previsto per un Assicurato non fumatore e quello per un Assicurato fumatore.
Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio laddove trasferito all’estero.
Art. 5 - Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Art. 6 - Decorrenza del contratto.
Il contratto produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza e il premio versato.
Art. 7 - Efficacia della copertura assicurativa.
La copertura assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all’Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” e all’Art. 9 “CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO
DI VISITA MEDICA” che seguono – dalle ore zero della data di decorrenza a condizione che il Contraente abbia pagato il primo premio annuo – ed unitamente all’Assicurato se persona diversa – abbia sottoscritto il modulo di proposta - polizza.
Art. 8 - Rischio di morte.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo le esclusioni di seguito riportate.
È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell’Assicurato causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
• suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in vigore del Contratto; trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto;
• uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
– qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
– in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
• decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l’evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.
In questi casi la Compagnia corrisponde solo l’importo dei premi pagati al netto dei costi.
Art. 9 - Condizioni di carenza per assicurazioni senza rapporto di visita medica.
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all’ammontare dei premi versati.
Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente Art. 8 – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa compilata da un medico.
In assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In questo caso la Compagnia corrisponderà una somma pari all’ammontare dei premi annui o delle rate di premio versate.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dalla conclusione del contratto il capitale assicurato sarà comunque pagato.
In questo caso la Compagnia corrisponderà una somma pari all’ammontare dei premi annui o delle rate di premio versate. Tale esclusione può essere annullata qualora l’Assicurato si sottoponga al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.
Art. 10 - Diritto di revoca e di recesso. Diritto di revoca
Qualora la sottoscrizione del Contratto avvenga mediante modulo di proposta, prima della data di decorrenza il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A.
– Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Art. 11 - Durata e risoluzione del contratto.
Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra 1 e 20 anni e si estingue solo nei seguenti casi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso;
• a seguito di interruzione del pagamento dei premi trascorsi 12 mesi dalla scadenza di pagamento del primo premio/rata di premio non pagata senza che si sia provveduto alla riattivazione del Contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
• alla scadenza del Contratto.
Art. 12 - Requisiti soggettivi.
L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni (età anagrafica), né superiore a 74 anni (età assicurativa), mentre l’età a scadenza non potrà essere superiore a 75 anni (età assicurativa).
Si precisa che l’età dell’Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza del modulo di proposta – polizza senza tenere conto delle frazioni d’anno inferiori a 6 mesi ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi.
Questa assicurazione prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante compilazione di un questionario sanitario, rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso.
E’ tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominata periodo di carenza, come specificato all’Art. 9.
Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 13 - Premio annuo costante.
Il premio annuo costante è determinato in base:
• all’importo del capitale assicurato;
• alla durata contrattuale;
• all’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto (l’età dell’Assicurato è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d’anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi);
• allo stato di salute dell’Assicurato;
• all’attività professionale dell’Assicurato;
• all’eventuale sport praticato dall’Assicurato;
• allo stato di fumatore/non fumatore dell’Assicurato (si definisce non fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 24 mesi. Lo stato di non fumatore deve essere attestato dalla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della specifica dichiarazione presente nel modulo di proposta – polizza).
L’importo del Capitale Assicurato, ai fini della determinazione degli accertamenti sanitari da eseguire, verrà calcolato considerando anche altre eventuali coperture assicurative caso morte in essere con la Compagnia.
Il Contraente, sempre che l’Assicurato sia in vita, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante, di cui il primo dovuto alla data di sottoscrizione del modulo di proposta - polizza e gli altri alle successive ricorrenze.
Il Contraente può corrispondere il premio annualmente o con frazionamento:
a) semestrale;
b) trimestrale;
c) mensile.
In questo caso gli interessi di frazionamento da corrispondere sono pari:
– per la rateazione semestrale: 2% del premio annuo;
– per la rateazione trimestrale: 3% del premio annuo;
– per la rateazione mensile: 4% del premio annuo.
Con effetto alla ricorrenza annuale, il Contraente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta in precedenza. Ogni richiesta di modifica deve pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.
L’importo del premio annuo non può essere modificato nel corso della durata pagamento premi.
Anche se frazionato in più rate, il premio della prima annualità deve essere corrisposto interamente; in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla Compagnia.
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle periodicità successive, può essere effettuato tramite l’Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta dalla Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quello sopra indicate.
Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, la Compagnia provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio.
Art. 14 - Sospensione del contratto.
Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto il Contraente non corrisponda un’annualità di premio – o una rata, se il premio è frazionato –, il Contratto è sospeso dalla Compagnia, fermo restando l’obbligo di versare per intero la prima annualità di premio.
La sospensione del Contratto inizia 30 giorni dopo la data del mancato pagamento e si conclude alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento stesso. Alla conclusione del periodo di sospensione, il Contratto si risolve.
La garanzia prevista dal Contratto non è valida durante la sospensione e, in caso di decesso dell’Assicurato mentre il Contratto è sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Compagnia.
Art. 15 - Riattivazione del contratto.
Il Contraente può riattivare il Contratto sospeso mediante il pagamento del premio – o delle rate di premio arretrato. La riattivazione è automatica se la Compagnia riceve il versamento del Contraente tra l’inizio della sospensione e la sesta ricorrenza mensile del mancato pagamento. Dopo la sesta ricorrenza mensile e precedentemente alla prima ricorrenza annua del mancato pagamento la riattivazione può avvenire soltanto dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia. La Compagnia può, a sua discrezione, richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
La riattivazione del Contratto avviene alle ore 24 del giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, del premio – o delle rate di premio – arretrato. A partire dalla sua riattivazione, il Contratto prevede le normali prestazioni della garanzia, ferme restando le limitazioni di cui all’Art. 9 “CLAUSOLA DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA” applicate con effetto dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Trascorso il periodo di sospensione del Contratto senza che il Contraente abbia versato i premi arretrati, lo stesso non è più riattivabile. In quest’ultimo caso il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.
Art. 16 - Riscatto, prestiti.
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.
Art. 17 - Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa e dell’eventuale referente terzo devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia.
Revoche e modifiche dei Beneficiari sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.
Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.
La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:
– dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
– dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
– dopo che, verificatosi l’evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
Art. 18 - Liquidazioni.
Per tutti i pagamenti richiesti alla Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare la Compagnia al numero verde 800 549330 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.
Per data di ricevimento della richiesta si intende:
• la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al modulo stesso;
oppure
• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Compagnia la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Compagnia.
IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare alla Compagnia la seguente documentazione:
1. Richiesta di liquidazione;
2. Certificato di morte;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. Documentazione medica.
Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire alla Compagnia:
• per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;
• via e-mail all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
• in carta semplice, inviandola direttamente a Xxxx Protezione S.p.A. - Ufficio Sinistri Vita - Via Xxxxx Xxxxxx n. 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra la Compagnia ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.
Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i documenti seguenti:
• RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
• MODALITA’ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
• DOCUMENTO D’IDENTITA’: copia di un valido documento di identità;
• CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
• CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
• P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
• LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso;
• PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy.
2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO
Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:”
a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx)
• la non esistenza di disposizioni testamentarie;
• nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx):
• che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
• Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.
INOLTRE:
• nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
• nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:
• nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
• qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti” / “pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.
4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:
i) In caso di MORTE NATURALE:
Occorre presentare una Relazione Sanitaria del Medico Curante (fac-simile disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), attentamente e scrupolosamente compilata in ogni sua parte, che debba, obbligatoriamente, riportare la causa ed il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) ed indicando il relativo mese ed anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento.
Si precisa che la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione (ad esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e\o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) nei casi in cui, dalla Relazione Sanitaria del medico curante:
a. emergano elementi discordanti, che non chiariscano la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico;
b. emergano informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa della morte correlata con patologie pregresse per le quali non viene indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avventi in Paesi Esteri);
c. emergano informazioni che contrastino con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite all’interno del questionario anamnestico/sanitario).
ii) In caso di MORTE VIOLENTA - infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, la Compagnia necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.
Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia la Compagnia stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare la Compagnia al seguente numero verde: 800 549330, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Oltre alla documentazione sopra riportata, la Compagnia necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:
MINORI / INTERDETTI / INCAPACI: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:
• richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
• copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro Euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “moduli” –;
• copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
• indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto
e letto l’informativa.
PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:
• richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
• copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie);
• copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
• indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETA’: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:
• richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
• copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
• copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
• indirizzo e-mail e\o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
• indicazione, per i titolari effettivi, relativa all’essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
BENEFICIARIO SIA UN ENTE / UNA FONDAZIONE: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:
• dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.
IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:
• la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;
oppure
• la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
- per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
- per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.
IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:
• Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Art. 19 - Duplicato del modulo di proposta - polizza.
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
Art. 20 - Cessione, pegno e vincolo.
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Non è consentito cedere il Contratto o costituire un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.
Art. 21 - Imposte.
Le imposte presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente, dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le norme di Legge vigenti.
Art. 22 - Arrotondamenti.
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Compagnia farà al Contraente, all’Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.
Quando necessario, l’arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
Art. 23 - Foro competente.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ACCERTAMENTI SANITARI
Il presente Contratto prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante compilazione di un questionario sanitario, rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso.
E’ tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominata periodo di carenza, come specificato all’Art. 9.
Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio, la Compagnia si riserva la facoltà di:
• rifiutare l’assunzione del rischio
ovvero
• stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi o l’esclusione di specifici rischi;
ovvero
• richiedere ulteriore documentazione.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Il Contratto viene assunto dalla Compagnia con modalità diverse a seconda dell’età dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del modulo di proposta - polizza. Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:
PER ETÀ DELL’ASSICURATO FINO A 50 ANNI COMPRESI:
CAPITALE ASSICURATO | RICHIESTE |
Fino a 250.000,00 | - Questionario Sanitario (Rapporto di Visita Medica - per eliminare la carenza) - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 250.000,01 a 350.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 350.000,01 a 500.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi - HBs Ag, HCV - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Oltre 500.000,00* | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi, - Emocromo completo con formula e conta piastrinica, elettroforesi sieroproteica, tempo di protrombina, VES, azotemia, creatininemia, transaminasi, GGT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina - HBs Ag e HCV - PSA totale e libero (solo per gli uomini). - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
PER ETÀ DELL’ASSICURATO DA 51 ANNI A 60 ANNI COMPRESI:
CAPITALE ASSICURATO | RICHIESTE |
Fino a 150.000,00 | - Questionario Sanitario (Rapporto di Visita Medica per eliminare la carenza) - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 150.000,01 a 250.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 250.000,01 a 350.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 350.000,01 a 500.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi - Emocromo completo con formula e conta piastrinica, elettroforesi sieroproteica, tempo di protrombina, VES, azotemia, creatininemia, transaminasi, GGT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina - HBs Ag e HCV - PSA totale e libero (solo per gli uomini) - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Oltre 500.000,00* | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi, - Emocromo completo con formula e conta piastrinica, elettroforesi sieroproteica, tempo di protrombina, VES, azotemia, creatininemia, transaminasi, GGT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina - HBs Ag e HCV - PSA totale e libero (solo per gli uomini) - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
PER ETÀ DELL’ASSICURATO DA 61 ANNI A 74 ANNI:
CAPITALE ASSICURATO | RICHIESTE |
Fino a 250.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 250.000,01 a 350.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Da 350.000,01 a 500.000,00 | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica - Analisi completa delle urine - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi - Emocromo completo con formula e conta piastrinica, elettroforesi sieroproteica, tempo di protrombina, VES, azotemia, creatininemia, transaminasi, GGT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina - HBs Ag e HCV - PSA totale e libero (solo per gli uomini) - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
Oltre 500.000,00* | - Questionario Sanitario - Rapporto di Visita Medica (Mod. 49015) - Analisi completa delle urine - Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard - Colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia, trigliceridi, - Emocromo completo con formula e conta piastrinica, elettroforesi sieroproteica, tempo di protrombina, VES, azotemia, creatininemia, transaminasi, GGT, bilirubina totale e frazionata, fosfatasi alcalina - HBs Ag e HCV - PSA totale e libero (solo per gli uomini) - Test HIV (facoltativo con 5 anni di carenza) |
(*) NOTE GENERALI SUGLI ACCERTAMENTI SANITARI
1. Per stabilire quali sono gli accertamenti sanitari ai quali deve essere sottoposto l’Assicurato, è necessario computare anche i capitali assicurati precedentemente con altre polizze in vigore con la Compagnia.
2. I rapporti di visita medica debbono essere interamente e completamente compilati dal medico esaminatore sul modello predisposto dalla Compagnia.
3. Per una migliore valutazione di qualsiasi rischio la Compagnia si riserva di richiedere, per qualsiasi scaglione di capitale, gli accertamenti sanitari che riterrà necessari.
DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA (indipendentemente dall’età dell’Assicurato)
Il Contratto viene assunto dalla Compagnia con modalità diverse a seconda dell’importo del Capitale Assicurato:
1. da Euro 750.000,00 a Euro 1.000.000,00 di Capitale Assicurato caso morte: questionario FIN1 (ed eventualmente i questionari FIN2 e FIN3) compilato in ogni sua parte;
2. da Euro 1.000.000,01 di Capitale Assicurato caso morte: tutti i questionari finanziari indicati al punto 1 unitamente alle dichiarazioni dei redditi del Contraente degli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica devono essere presentati anche i bilanci degli ultimi tre esercizi.
GLOSSARIO
Adeguata verifica della Clientela: l'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
• cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
• beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
• eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo;
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel modulo di proposta - polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato;
Capitale Assicurato: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Capitale corrisposto al Beneficiario;
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del Contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde il capitale assicurato;
Cessione: vedasi “pegno”;
Compagnia: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. - autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.
Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritto il modulo di proposta - polizza da parte del Contraente e da parte dell’Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il primo premio annuo costante - o la prima rata di premio -;
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi annui costanti alla Compagnia;
Contratto: Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato (decesso dell’Assicurato);
Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera di Conferma;
Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto;
Garanzia: l’impegno della Compagnia a liquidare ai Beneficiari il Capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato;
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n.
135. L’IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti della Compagnia sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;
Lettera di Conferma: documento attestante l’esistenza del Contratto di Assicurazione, nel quale viene indicato la data di decorrenza del Contratto;
Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria della Compagnia; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dalla Compagnia nei confronti degli Assicurati;
Modulo di Proposta - Polizza: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;
P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all’allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014.
Pegno: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario;
Premio annuo: importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia per tutta la durata contrattuale, solo se l’Assicurato è in vita;
Questionario Sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione;
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto;
Riattivazione: facoltà, data al Contraente, di riprendere il pagamento dei premi nel caso in cui il Contratto sia stato sospeso. Tale facoltà può essere esercitata entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata;
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto;
Set Informativo: L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Documento informativo precontrattuale (DIP Vita);
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita);
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario;
- Modulo di proposta - polizza;
Soggetto Incaricato: Il BANCO BPM S.P.A., che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx;
Sospensione: facoltà data al Contraente, a determinate condizioni, di sospendere il pagamento dei premi;
Spese: oneri a carico del presente Contratto che vengono calcolati sul premio annuo costante;
Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.
Vincolo: vedasi “pegno”.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 90 del 25 maggio 2017
Obblighi del cliente
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Obbligo di astensione
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Esecutore
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Effettivo Percipiente
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
Titolare effettivo
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341‐ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
Allegato 1 al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014
(Rif. art. 2, comma 1, lettera y), punto 2 del Regolamento)
1. In linea con la previsione dell’Allegato tecnico del Decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società- cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del Titolare Effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2. Non si rende necessaria l’individuazione del Titolare Effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 3, e dell’articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del Titolare Effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il Titolare Effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell’articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica) si procede come segue:
a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:
– la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell’operazione;
– ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le fondazioni e i trust, il Titolare Effettivo va, cumulativamente, individuato:
a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il Titolare Xxxxxxxxx va individuato:
a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione;
b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione.
In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.
Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
Persone politicamente esposte
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)
Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
NIF
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
GIIN
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG
Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI
(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità
in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno
50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla
legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
− società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
− qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
− gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
− qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
− qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
− un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello
scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
i) l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Altri Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.
Passive NFFE
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
− il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
− assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Titolari effettivi
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
Prove Documentali
Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
- 31 giorni nell’anno di riferimento e,
- 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Residenza fiscale
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
U.S. Person
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta-Polizza n.
PROTEZIONE VITA
Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo costante e capitale costante Convenzione:
Contraente:
Ente:
Filiale:
Collocatore:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. Y4737 – Ed. 05/2019 Stampato il Copia per Modulo di Proposta-Polizza
Proposta-Polizza n. PROTEZIONE VITA Ente Filiale Collocatore
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Mezzi di pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto e alle periodicità successive, può essere effettuato tramite l’Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza riportata nella lettera di conferma.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza e il premio versato.
Diritto di revoca
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Non previsto in quanto il contratto viene concluso mediante la sottoscrizione del modulo di proposta-polizza.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxxxxxxxx
S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
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DATI GENERALI DI PROPOSTA-POLIZZA
Contraente
Assicurato
Legale Rappresentante o Delegato
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Premi
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ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS
IDENTIFICAZIONE ED ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
[1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
[2] Il diritto di accesso è esercitabile, ai sensi degli art. 15 del REG. UE rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
[1] L’informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.
[2] Il diritto di accesso non può essere esercitato per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art. 15 del REG. UE], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.
Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle definizioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Contraente
Assicurato
Esecutore per conto del Contraente
Titolare effettivo del Contraente
Soggetto pagatore
Soggetto pagatore per le rate successive
Esecutore per conto del Soggetto pagatore
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive
Titolare effettivo del Soggetto pagatore
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive
Beneficiari
Mezzo di pagamento
Tipo di apertura della polizza
Tipo di prodotto
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Scopo prevalente del
rapporto
Tipo di operazione
Origine dei fondi
Area geografica in cui è stato
instaurato il rapporto
Provenienza fondi
Ulteriori informazioni sul Contraente
Informazioni patrimoniali del Contraente
ADEMPIMENTI FATCA E CRS
FATCA CRS
Titolare effettivo del
Contraente
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati
riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
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ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.
A. Informazioni sullo stato occupazionale
A1 Qual è attualmente il suo stato occupazionale?
B. Informazioni sulle persone da tutelare
B1 Lei ha eventuali soggetti da tutelare (familiari a carico o altri soggetti)?
C. Informazioni sull’attuale situazione assicurativa
C1 Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
D. Informazioni sulla situazione finanziaria
D1 Qual è la Sua capacità di risparmio medio annuo?
D2 Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le Sue aspettative sulla crescita futura dei suoi redditi personali?
E. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto
E1 Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il contratto? E2 Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?
E3 Qual è la sua propensione al rischio, e conseguentemente le sue aspettative di rendimento dell’investimento, relativamente al prodotto proposto?
E4 Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso:
E5 Qual è la probabilità di aver bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di contratto?
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PRIVACY
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Vera Protezione S.p.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):
▪ cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
▪ i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
(11) vedi nota 9;
(12) vedi nota 9;
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PRIVACY
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facenti parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..
Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
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PRIVACY
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:
o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la
conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;
o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
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PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
▪ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all’attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell’informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19); il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (20), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (22), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (23); il consenso è facoltativo.
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
(19) vedi nota 9;
(20) vedi nota 9;
(21) vedi nota 14;
(22) vedi nota 14;
(23) vedi nota 9.
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QUESTIONARIO SANITARIO
AVVERTENZE: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario. L’Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
1. - La differenza tra la Sua altezza in centimetri ed il Suo peso in chilogrammi è inferiore a 80 o superiore a 120 (ad es. altezza 175 cm – peso 70 kg = 175-70 = 105)? | □ SI | □ NO | Peso: kg Altezza: cm |
2. - Ha mai sofferto (e se si quando) o attualmente soffre di malattie dell’apparato cardiocircolatorio, ipertensione, ictus, malattie dell’apparato gastrointestinale, malattie dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche, mentali o nervose, malattie dell’apparato urogenitale, malattie del sistema endocrino, malattie del sangue, tumori, diabete o epatite? | □ SI | □ NO | |
3. - Negli ultimi 5 anni ha sofferto, o attualmente soffre di malattie per cui è stata/è necessaria una cura farmacologica continuativa? | □ SI | □ NO | |
4. - Negli ultimi 5 anni ha subito interventi chirurgici o ricoveri in ospedale o in casa di cura, salvo il caso di appendicectomia, tonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, operazione di chirurgia estetica, fratture senza complicazioni? | □ SI | □ NO | |
5. - Nella Sua parentela consanguinea di primo grado ci sono stati almeno due casi di tumori con la stessa diagnosi prima dell’età di 50 anni? | □ SI | □ NO | |
6. - Ha mai ottenuto un rifiuto o un differimento ad una richiesta di assicurazione (vita, invalidità, malattie gravi) oppure un’accettazione a condizioni speciali o con sovra premio? | □ SI | □ NO | |
7. - Pratica attività sportive esposte a particolari rischi (es. subacqueo, paracadutismo, parapendio, deltaplano, gare automobilistiche e motociclistiche, alpinismo, ecc.)? Se si, quali? | □ SI | □ NO | |
8. - Percepisce o è in attesa di percepire una pensione di invalidità, oppure una pensione per inabilità permanente, oppure riceve un anticipo di pensione per ragioni di salute? Se si, specificare il tipo di pensione, grado di invalidità e cause. | □ SI | □ NO | |
9. - Effettua o prevede di effettuare viaggi all’estero in zone a rischio? Se si, specificare in quali paesi. | □ SI | □ NO | |
10. - L’Assicurato ha in essere altre assicurazioni sulla vita analoghe alla presente presso altre Compagnie? Nome Compagnia: Numero Polizza: Capitale assicurato: | □ SI | □ NO |
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Dichiarazione NON FUMATORE:
Ai fini dell’applicazione delle condizioni contrattuali relative alla tariffa per non fumatore, l’Assicurato dichiara, unitamente al Contraente, se persona diversa, che quest’ultima è NON FUMATORE nel senso che non abbia mai fumato (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, etc.), neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta-Polizza.
Ai fini dell’accettazione del rischio da parte della Compagnia l’Assicurato dichiara, unitamente al Contraente se persona diversa, assumendosi ogni responsabilità, consapevole che le notizie ed i dati di ordine sanitario ed informativo costituiscono elemento fondamentale per la valutazione del rischio, di aver risposto con esattezza e in modo veritiero al questionario circa il suo stato di salute, ivi inclusa la dichiarazione dello stato di Fumatore/non Fumatore. Proscioglie dal segreto professionale e legale medici ed enti che hanno o potranno in futuro curare o visitare e le altre persone alle quali la Compagnia volesse rivolgersi per informazioni.
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DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto.
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, sceglie la modalità:
NON CARTACEA (consultazione tramite Area Riservata) CARTACEA
Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.
Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.
Il sottoscritto:
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara di essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite nelle Condizioni di assicurazione;
▪ di voler ricevere la corrispondenza tramite notifica di pubblicazione nell’Area Riservata o all’indirizzo XXXXXXX.
Proposta-Polizza n. PROTEZIONE VITA Ente Filiale Collocatore
DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI
Il Contraente dichiara:
Di essere dipendente in attività o in quiescienza del Gruppo Banco BPM | □ SI | □ NO |
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DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
Dichiaro di aver informato il Contraente che l’importo del premio di perfezionamento e la relativa data di addebito saranno riportati nella lettera di conferma inviata dalla Compagnia.
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento
Mezzo di pagamento del
premio per le rate successive
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme
che precedono.
L’intermediario
Ente
Filiale