Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Beni Sanitari
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Allegato 1: clausole vessatorieSezione I – Parte normativa 2
Sezione I – Parte normativa 3
Art.1) Oggetto della Gara 3
Art.2) Durata del servizio/fornitura 3
Art.3) Quantitativi 3
Art.4) Conformità dei prodotti 3
Art.5) Caratteristiche della fornitura: descrizione dettagliata 4
Art.6) Garanzie dei prodotti e aggiornamento tecnologico 9
Art.7) Consulenza tecnica 9
Art.8) Periodo di prova 10
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario 10
Art.10) Confezionamento 10
Art.11) Consegna 11
Art.12) Resi per merci non conformi 11
Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara 11
Art.14) Acquisto in danno 11
Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati 12
Art.16)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 12
Art.17) Penalità 13
Art.18) Risoluzione del contratto 13
Art.19) Responsabilità 14
Art.20) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 14
Art.21) Subappalto 17
Art.22) Recesso dal contratto 17
Art. 23) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 17
Art.24) Controversie e Foro competente 19
Allegato 1: clausole vessatorie
Sezione I – Parte normativa
Art.1) Oggetto della Gara
L’affidamento della fornitura ha per oggetto REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.
La fornitura di reattivi per l’identificazione e quantificazione delle principali alterazioni genetiche implicate nelle leucemie acute e croniche tramite Real time PCR è da destinare al Laboratorio di Biologia Molecolare - U.O. Ematologia - pad. 8 - dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X. Xxxxxx - Xxxxxxxx xx Xxxxxxx;
La fornitura si intende costituita da reattivi compatibili con la seguente strumentazione:
- 7900 HT Fast Real Time PCR System, AppliedBiosystem, (numero di inventario aziendale: 98511) in uso per la diagnostica delle leucemie acute e croniche presso il Laboratorio di Ematologia dell’AOU BO.
La fornitura è suddivisa in 6 lotti, per i seguenti importi massimi:
- Lotto 1: € 40.784,00 euro
- Lotto 2: € 62.496,00 euro
- Lotto 3: € 31.080,00 euro
- Lotto 4: € 36.240,00 euro
- Lotto 5: €135.000,00 euro
- Lotto 6: € 41.568,00 euro
Art.2) Durata del servizio/fornitura
La fornitura in oggetto avrà la durata di due anni dalla decorrenza, rinnovabili per un massimo di un anno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
La Ditta, inoltre, si impegna ad accettare con la firma del presente atto. Durante il periodo contrattuale l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di modificare o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell’organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent- ER o di Consip.
Art.3) Quantitativi
I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo biennale del contratto.
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Art.4) Conformità dei prodotti
I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. XI
edizione e successivi supplementi ed aggiornamenti e a tutte le norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 46/97e n. 37 del 25/01/2010 e s.m.i.. Le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi a tutte le norme di legge vigenti in materia.
In ciascun involucro di confezione (pacchi, buste,ecc..) deve essere apposta una etichetta portante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in peso o in misura e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale oggetto della presente acquisizione.
La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto della segnalazione ed una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.
Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”.
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull’imballaggio esterno, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3. dell’allegato 1 del D.L. 46/97 e n. 37 del 25/01/2010 quali:
- nome di vendita del prodotto;
- descrizione;
- dimensioni e materiali;
- nome ed indirizzo della officina di produzione;
- data e numero di lotto di fabbricazione; Se trattasi di prodotto sterile, monouso:
- metodo di sterilizzazione
- dicitura “sterile, monouso”
- data di scadenza o validità del prodotto;
Nel caso in cui la sterilizzazione sia ad ossido di etilene devono essere fornite le certificazioni del controllo dei residui sui singoli lotti.
Oltre a quanto precedentemente indicato, le etichette dovranno riportare ogni ulteriore indicazione prevista dalla vigente normativa in materia.
La ditta assegnataria deve fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. Il fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
I prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria (vedere dettaglio nelle caratteristiche della fornitura) devono essere corredati dalle istruzioni previste dalla normativa vigente definite dal fabbricante.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta ritenuta valida, riservandosi, altresì, la possibilità di non procedere all’affidamento della fornitura qualora si ravvisino elementi di carattere generale, economico ecc. di non convenienza per codesta Azienda.
Art.5) Caratteristiche della fornitura: descrizione dettagliata
La fornitura si intende costituita da 6 lotti, di seguito dettagliati:
Lotto 1
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR per la diagnosi e il monitoraggio in malattia minima residua di pazienti affetti da leucemia acuta linfoblastica Philadelphia positive:
-trascritto di fusione BCR-ABL1Mbcr (b3a2/b2a2) e mbcr (e1a2).
I kit per i trascritti di fusione BCR-ABL1 Mbcr e mbcr devono contenere:
-primers e probes conformi al protocollo EAC (Europe Against Cancer, Xxxxxx et al, Leukemia, 2003) per i geni di fusione e per il gene di controllo Abl;
- curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo (Abl).
Se i kit completi non sono disponibili devono essere fornite le curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per il gene ABL, curve standard che possono essere richieste anche separatamente.
Inoltre, si richiede la fornitura di curva standard pronta all'uso costituita da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo GUS.
Quantità richiesta:
-kit completi per trascritto di fusione BCR-ABL1 Mbcr (b3a2/b2a2) per 168 campioni da valutare in doppio/anno;
-kit completi per trascritto di fusione BCR-ABL1 mbcr (e1a2) per 408 campioni da valutare in doppio/anno;
-curva standard del gene GUS: 10 piastre.
LOTTO 1
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde e primers specifici pronti all’uso | 10 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard del trascritto di fusione (BCR-ABL1 Mbcr e mbcr) deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | Qi |
Metodica double step | 15 | T |
Standard plasmidici disponibili anche separatamente | 5 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Lotto 2
Reattivi per l’analisi quantitativa e la discriminazione allelica per la mutazione V617F del gene JAK2 in pazienti affetti la sindrome mieloproliferativa cronica Philadelphia negativa. Si richiede un sistema completo che consenta l’analisi a partire da DNA. ll kit deve contenere:
-primers, probes e standard di riferimento a diverse diluizioni (almeno 4) sia per la sequenza Wild type che per la sequenza mutata;
- un controllo positivo ed un controllo negativo.
Il sistema deve essere in grado di esprimere il risultato dell’analisi come Allelic Burden (% della sequenza portatrice della mutazione sul totale delle sequenza WT + MUT), con un limite di detectabilità di almeno lo 0.1% (valore che discrimina i campioni positivi dai campioni negativi).
Quantità richiesta:
- mutazione V617F del gene JAK2: kit completi per 336 campioni da valutare in doppio/anno.
LOTTO 2
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde, primers specifici e standards pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Limite di detectabilità della metodica ≤0.1% | 15 | Qi |
Il punto più basso della curva standard deve avere un valore ≤ a 50 copie/reazione. | 15 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Lotto 3:
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR per la diagnosi e il monitoraggio in malattia minima residua di pazienti affetti da leucemia acuta mieloide del gene WT1 (marcatore universale di malattia minima residua).
Il kit deve contenere primers e probes sia per il gene WT1 che per il gene di controllo ABL e curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per il gene WT1 e da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo (ABL).
Quantità richiesta:
- espressione del gene WT1: kit completi per 336 campioni da valutare in doppio/anno.
LOTTO 3
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde e primers specifici pronti all’uso. | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
I primers e la probe validata dal gruppo europeo XXX | 00 | Qi |
Il punto più basso della curva standard deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR per la diagnosi e il monitoraggio in malattia minima residua di pazienti affetti da leucemia acuta mieloide dei seguenti trascritti di fusione:
-trascritto di fusione CBFb-MYH11 (tipo A e D)
-trascritto di fusione PML-RARa (BCR1, BCR2 e BCR3)
-trascritto di fusione RUNX1-RUNX1T1
I kit per i trascritti di fusione (CBFb-MYH11, XXX-XXXx, XXXX0-XXXX0X0, devono contenere:
-primers e probes conformi al protocollo EAC (Europe AgainstCancer, Xxxxxx et al, Leukemia, 2003) per i geni di fusione e per il gene di controllo Abl;
- curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo (Abl).
Se i completi non sono disponibili devono essere fornite le curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per il gene ABL, curve standard che possono essere richieste anche separatamente.
Quantità richiesta:
-trascritto di fusione CBFb-MYH11 (tipo A e D):
kit completi o curve standard per 168 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto tipo A;
kit completi o curve standard per 50 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto tipo D;
-trascritto di fusione PML-RARa (BCR1, BCR2 e BCR3):
kit completi o curve standard per 120 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto BCR1;
kit completi o curve standard per 10 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto BCR2;
kit completi o curve standard per 72 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto BCR3;
-trascritto di fusione RUNX1-RUNX1T1:
kit completi o curve standard per 120 campioni da valutare in doppio/anno.
LOTTO 4
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde e primers specifici pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard dei trascritti di fusione, deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | Qi |
Metodiche double step | 10 | T |
Standard plasmidici disponibili anche separatamente | 5 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR “one –step” del trascritto di fusione bcr- abl1 Mbcr (b3a2/b2a2) in pazienti affetti da leucemia mieloide cronica.
Si richiede fornitura di test completo per la quantificazione mediante real-time PCR “onestep” (Retrotrascrizione e reazione di amplificazione “onestep”) dei trascritti BCR- ABL1 b3a2 e b2a2 a partire da RNA estratto da campioni di midollo osseo o sangue periferico di pazienti affetti da leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva. Il kit deve contenere:
- reattivi (primers, probes e plasmidi per curva standard) conformi al protocollo EAC
(Europe AgainstCancer, Xxxxxx et al, Leukemia, 2003);
-un normalizzatore per la fluorescenza di fondo;
-uno Standard unico contenente gene housekeeping e gene di fusione per garantire l’accuratezza del risultato normalizzato e allineato con il materiale certificato di riferimento ERM- AD 623 (fornire comprovata documentazione di validazione degli standard IRMM);
-curva standard costituita da almeno 4 concentrazioni pronte all’uso;
Il test DEVE essere approvato e validato dal circuito LabNet CML (Network di laboratori di biologia molecolare).
La ditta aggiudicataria DEVE garantire la fornitura gratuita di RNA di Riferimento in quantità sufficienti per i controlli di qualità intra-run e annuali.
LOTTO 5
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti l’enzima, sonde e primers specifici pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard di Bcr-Abl1 deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione | 15 | Qi |
RNA di Riferimento a 4 punti con livelli di malattia compresi tra 10% e 0.01% ottenuti da RNA estratto da miscele di linee cellulari con traslocazione t(9;22) e linee cellulari normali | 15 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Quantità richiesta: kit necessari per 2250 campioni da valutare in doppio/anno.
Lotto 6:
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR delle mutazioni di tipo a, b e d del gene NPM1 in pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta.
Si richiede un kit completo specifico per le diverse mutazioni del gene NPM1 (tipo A, Tipo B e Tipo D) costituito da:
-primers, probes e standard di riferimento a diverse diluizioni (almeno 5) specifici per la sequenza mutata;
-primer, probe e standard di riferimento a diverse diluizioni (almeno 3) per il gene di controllo Abl.
LOTTO 6
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti l’enzima, sonde e primers specifici pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard per le mutazioni di NPM1 (A, B e D) deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | Qi |
Metodiche double step | 10 | T |
Standard plasmidici disponibili anche separatamente | 5 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Quantità richiesta:
-mutazioni del gene NPM1 (tipo A, B e D): kit completi per 168 campioni da valutare in doppio/anno (tipo A); kit completi per 96 campioni da valutare in doppio/anno sia per il tipo B che per il tipo D.
Art.6) Garanzie dei prodotti e aggiornamento tecnologico
La garanzia sui materiali dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.
Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei materiali o vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo parere tecnico favorevole dell’Azienda Sanitaria, si impegna a ritirare i materiali precedentemente forniti e non ancora utilizzati effettuando la consegna dei nuovi tipi di prodotto alle medesime condizioni di fornitura.
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire senza maggiorazione di prezzo e previo accordi con (Dipartimento Farmaceutico/ Servizio Unico Metropolitano Economato -SUME), per il nuovo articolo.
Art.7) Consulenza tecnica
La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di Reagenti e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Art.8) Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di TRE mesi a far data dall’inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione a mezzo pec, e di aggiudicare la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati.
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
-consegnare materiali di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna;
-comunicare all’Ufficio Xxxxxx, in via formale, al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art.11 del capitolato.
-fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.
-inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza; in caso contrario l’accettazione sarà rimessa al Farmacista incaricato del controllo in entrata.
-ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con il Farmacista incaricato l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita.
Art.10) Confezionamento
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.
Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale dell’Azienda Sanitaria campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.
Gli imballi dovranno essere “a perdere”; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80cm , correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica.
Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.
Art.11) Consegna
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre sette (7) giorni consecutivi dalla data dell’ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l’esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda U.S.L..
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Le consegne dovranno avvenire come previsto dal modulo allegato: Modalità di consegna.
Si precisa che comunque la consegna deve essere fatta anche in altri eventuali indirizzi che fossero indicati nell’ordinativo di fornitura.
Art.12) Resi per merci non conformi
L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.
Qualora al controllo quali-quantitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi:
a) restituire la merce chiedendone la sostituzione entro (5) cinque giorni con altra avente le caratteristiche richieste,
b) restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 gg. dalla comunicazione, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara
L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Art.14) Acquisto in danno
Qualora l’Azienda USL (la Farmacia) riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale
contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre, l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Art.16)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxx00.xxx,
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art.17) Penalità
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Per consegne, in ritardo rispetto ai termini stabiliti di cui all’art.11, le Aziende si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari allo 0,5 per mille, determinata ai sensi dell’art.113 bis c.4) del Codice Appalti, così sostituito dall’art. 4 della Legge n.37/2019, ovvero sarà commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o della prestazione del contratto. Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera pari all’0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.12, la penale è pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato in misura giornaliera. Le penali
non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.18) Risoluzione del contratto
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Sanitaria;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Sanitaria;
g) qualora l’Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.19) Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda Saniaria che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art.20) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda Sanitaria interessata esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento della fornitura anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda Sanitaria di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
<Codice Tipo> | ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<Xxxxxx Xxxxxx> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |
Art.21) Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.22) Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art. 23) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Art.24) Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione