Capitolato speciale per la
Capitolato speciale per la
Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, di durata triennale, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, inclusa la fornitura dei contenitori necessari, prodotti dall’Asl di Pescara.
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Art. 1 (Convenzioni)
- Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, ovvero qualora i prezzi di mercato dei dispositivi contrattualizzati risultassero inferiori (nel triennio precedente la data di rilevazione) del 5 % e la/e ditte aggiudicatarie non accettassero di applicare analoga e corrispondente riduzione. Per prezzi di mercato si intendono i prezzi praticati a:
• almeno una centrale di committenza regionale
• almeno due aziende sanitarie singole committenti.
l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
Art. 2 (Cauzione definitiva)
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 3 (Importo cauzione definitiva)
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore dell’ Azienda, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale (inteso quale valore dei lotti aggiudicati).
La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 4 (Periodo di validità della cauzione definitiva) La cauzione definitiva deve coprire l’intero periodo di validità del contratto.
Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Art. 5 (Clausola espressa)
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
Art. 6 (Prezzi)
I prezzi netti offerti in sede di gara devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria) con la sola esclusione dell'IVA.
Art. 7 (Modalità e termini di pagamento)
I quantitativi (peso) di prodotti ammessi al pagamento sono quelli più bassi, risultanti dal confronto tra il quantitativo prelevato e quello risultato a destino, al netto del peso del contenitore, indicati sulla quarta copia del Formulario rifiuti.
I mandati di pagamento saranno emessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnata dalla documentazione nello stesso capitolato indicata.
Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.
Art. 8 (Modalità di fatturazione)
Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o nel buono d’ordine.
Le fatture, in particolare, devono:
a) riportare il numero della lettera o del buono d’ordine
b) riportare il numero del codice CIG relativo all’appalto;
c) essere corredate da copia della lettera d’ordine e della bolla d’accompagnamento
d) indicare il numero di centro di costo indicato nel buono d’ordine.
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Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136, art. 3, l’Appaltatore/Subappaltatore/Subcontraente è tenuto ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nei modi di legge, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A.
Art. 10 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) Si rinvia al dettato dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 11 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 12 (Fatturazione e liquidazione a favore di ATI)
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.
Art. 13(Inadempienze)
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
Trascorso tale termine l’eventuale penale potrà essere applicata, e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali
l’Azienda ritiene di disattenderle.
Art. 14 (Penalità)
Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale , la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
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3. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
4.Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
5.L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
Art. 15 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)
Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno cinque penalità;
b) in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
c) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
d) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
f) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.
Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l’Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l’acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l’introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura;
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) - b) - d) e f) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda, concluso il
relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Il contratto potrà essere risolto dell’Azienda, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., mediante comunicazione da inviarsi all’Impresa Appaltatrice, con lettera raccomandata A.R., anche nel caso in cui l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n.
136. Tale evenienza comporterà all’Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.
L’Azienda darà informativa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione:
- all’Azienda;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente. Tale evenienza comporterà all’Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 (Acquisti sul libero mercato)
Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini stabiliti alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l’Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario.
L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
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- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
CAPITOLATO – PARTE TECNICA
Art. 1 Finalità del servizio
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, disciplina, nella sua quarta parte, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli esausti, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici e elettronici, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
Come disposto dall’art. 185 (limiti al campo di applicazione) del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti radioattivi non rientrano nel campo di applicazione della quarta parte dello stesso D. Lgs. 152, per i quali si rinvia al disposto del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive integrazioni e modifiche e, per quanto relativo al loro confezionamento, alla Guida Tecnica n. 26 dell’ENEA e alla Circolare Ministero della Sanità n. 400.7R-DR/1742 del 21.11.1989 per i soli rifiuti radioattivi potenzialmente infetti. La stessa prevede, infatti, che la gestione degli stessi sia finalizzata ad una sempre più elevata protezione dell’ambiente, sia attraverso una serie di efficaci controlli che, soprattutto, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
In ottemperanza a quanto descritto in narrativa, la Ditta assegnataria del servizio, accetta di raccogliere e conferire gli stessi (rifiuti) ad un idoneo e autorizzato impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale (termovalorizzatore), assumendosene tutta la responsabilità sin dal momento del ritiro e sollevando, in tal modo, l’Amministrazione universitaria da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.
La ASL di Pescara, in applicazione dell’art. 7, lettera d del presente capitolato, richiederà la presentazione di apposita documentazione, in concomitanza dell’invio delle fatture da parte della Ditta, subordinandone il pagamento.
Per opportuno chiarimento, tutte le fatture emesse dovranno essere corredate dalle fotocopie delle
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“quarte copie” dei Formulari di identificazione del rifiuto alle quali le stesse fanno riferimento, così come disposto dall’art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), debitamente compilate in tutte le loro parti e, per i rifiuti radioattivi, apposite dichiarazioni di assunzione di proprietà, in virtù della responsabilità giuridica di “detentore”, riconosciutale attraverso l’emissione delle stesse, così come definito dalla Direttiva CEE 3 febbraio 1992, n. 92/3/EURATOM.
Art. 2 Disciplina – Modalità del servizio
La Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge e ai vigenti regolamenti in materia di gestione dei
rifiuti.
Per i rifiuti assoggettati alla disciplina del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive
integrazioni e modifiche, è previsto che la Ditta:
• sia in regola con tutte le autorizzazioni contemplate dalla normativa in materia di rifiuti radioattivi (solidi e liquidi), sorgenti comprese, in particolare per l’attività di raccolta, trasporto,
manipolazione, stoccaggio e smaltimento degli stessi, qualsiasi possa essere la tipologia di radioisotopo interessato all’allontanamento;
• disponga delle certificazioni attestanti l’autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara e delle relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio;
• risulti appartenente al “Servizio Integrato” per la gestione dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività di origine elettronucleare, istituito dall’ENEA.
Qualora una o più autorizzazioni dovessero cessare in corso di contratto, e ciò anche per cause improvvise non dipendenti dalla facoltà dei contraenti, la Ditta deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione la quale, di conseguenza, si riserva di verificare e quantificare i danni provocati dal disservizio, richiedendone l’indennizzo alla Ditta stessa.
Il servizio deve essere effettuato dal personale della Ditta, mediante ritiro dei contenitori, pieni, collocati presso i convenuti luoghi di deposito, nell’ambito della UOC di Medicina Nucleare del PO di Pescara.
L’Amministrazione non fornirà personale di manovalanza, per le operazioni di movimentazione
a terra e carico sull’autocarro, dei rifiuti da avviare allo smaltimento.
Tutti i recipienti destinati a contenere i rifiuti radioattivi dovranno essere forniti dalla ditta che risulterà aggiudicataria del servizio. Per la tipologia e la stima dei rispettivi quantitativi, si rinvia a quanto di seguito descritto, mentre si rimette ad accordi, con i responsabili di sito, per quanto relativo alle modalità di consegna.
I recipienti, per la gran parte di essi a perdere, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
a) dovranno essere omologati ONU, al fine del trasporto, costruiti con resistente lamiera di acciaio e appositamente verniciati con colore diverso, in funzione dello stato fisico del rifiuto (solido/liquido). La loro capacità potrà variare in funzione di particolari esigenze avanzate dalla UO di Medicina nucleare.
b) ogni contenitore deve essere dotato di coperchio metallico provvisto di guarnizione e adeguata chiusura. Di norma, saranno richiesti contenitori da 60 litri, che dovranno essere differenziati sulla base di quanto di seguito indicato:
1. Rifiuti solidi che non presentano rischi batteriologici o virali
I contenitori (fusti) metallici, con verniciatura di apposito colore, dovranno essere dotati di due sacchetti (interni), in politene, onde evitare il contatto rifiuto/pareti del contenitore;
2. Rifiuti solidi vials e/o Rifiuti solidi che presentano rischi batteriologici o virali Poiché la raccolta delle vials di scintillazione deve garantire la loro integrità, detti contenitori, metallici e di colore da dichiararsi, devono a loro volta disporre di un “primo” contenitore in politene della capacità di 30 litri con particolare chiusura a cravatta.
Quelli destinati a contenere rifiuti sanitari a rischio batteriologico o virale dovranno, peraltro, rispettare quanto disposto dalla circolare Ministero della Sanità n. 4007/R-DF/1742 del 21.11 1989 e, per questo, essere facilmente disinfettabili dal produttore.
3. Rifiuti liquidi
I contenitori, di metallo appositamente colorato, devono disporre di un “primo” contenitore di politene della capacità di 30 litri, a sua volta inserito in un secondo sacchetto di politene.
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Per maggior sicurezza, all’interno del contenitore metallico deve essere inserito apposito materiale assorbente posto nell’intercapedine esistente tra i due contenitori.
Alla consegna dei contenitori da parte della Ditta assegnataria del servizio, dovrà contestualmente fare seguito quella della documentazione di viaggio agli stessi relativa e precisamente:
• N. 02 etichette autoadesive, con il simbolo radioattivo, che ogni singolo produttore dovrà applicare all’esterno del contenitore, l’una diametralmente opposta all’altra;
• N. 01 custodia in materiale plastico, già applicata al contenitore (fustino metallico);
• N. 01 scheda di accompagnamento, da inserire nella custodia di cui al punto precedente;
• N. 01 etichetta, già applicata al contenitore, recante lo stesso numero stampato sulla scheda di accompagnamento.
La Ditta provvederà alla consegna dei contenitori vuoti, nei modi e quantitativi da concordarsi con i responsabili di struttura e, contestualmente, al ritiro dei contenitori pieni.
Stima delle tipologie e dei quantitativi di cui è prevista la fornitura (in fustino da 60 lt):
Tipologia rifiuto | Quantitativo presunto annuale in fustini da 60 lt |
Iodio-125 liquido | 15 |
Iodio-125 solido | 10 |
Iodio-131 solido | 000 |
Xxxxxxxx-00x Xxxxxx-00 biologico | 60 |
Tecnezio-99m Fluoro-18 solido | 10 |
Art. 3 Disposizioni Generali
Tutti gli aspetti operativi saranno concordati con i responsabili di sito e/o di struttura.
Il ritiro delle diverse tipologie di rifiuti, così come le modalità di esecuzione dello stesso, saranno, di
volta in volta, concordate tra le parti a mezzo di appositi listati e/o documentazione agli stessi riferita.
Relativamente alla fornitura dei contenitori, distinti per categoria di rifiuto, e al fine di assicurare l’esclusivo utilizzo di imballaggi conformi alla vigente normativa in materia di trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi (ADR), si evidenzia che, in sede di gara, dovranno essere presentate le schede tecniche agli stessi riferite.
Con la presentazione di dette schede, dovrà intendersi garantita e per tutta la durata del contratto, l’esclusiva fornitura di contenitori omologati ai sensi della normativa ADR e destinati al contenimento e al trasporto di tutti i rifiuti oggetto di gara.
La Ditta, nel caso di motivata, giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, deve darne immediata comunicazione (via telefax) all’Amministrazione, per provvedere poi, entro le 48 ore successive, all’esecuzione del servizio. Si veda, al riguardo, quanto prescritto all’art. 5 “Penali” del Capitolato – Parte Amministrativa.
Art. 4 Sedi oggetto del servizio
Il servizio prevede che la raccolta venga effettuata in un unico punto di presa, situato all’interno della UOC di Medicina Nucleare del PO di Pescara.
Art. 5 modalità di esecuzione del servizio
Il responsabile della gestione dei rifiuti della UO di Medicina nucleare, comunicherà alla ditta aggiudicataria i seguenti dati: numero dei fustini da allontanare e, per ciascun fustino, la fase (liquida o solida), l’isotopo presente e l’attività totale, il loro corretto confezionamento nei contenitori forniti dall’appaltatore e la tenuta del registro di carico e scarico.
Presso ciascun insediamento è attivato un registro di carico e scarico per documentare la data di confezionamento, l’attività e la movimentazione dei rifiuti radioattivi.
Al momento del prelievo, il Responsabile o suo delegato compilerà e consegnerà all’incaricato dell’appaltatore i documenti necessari al ritiro ed al trasporto dei rifiuti, riportanti i dati identificativi del fustino e del suo contenuto.
Art. 6 Obblighi della Ditta
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La Ditta provvede ai seguenti adempimenti:
a) concorda, con i responsabili di sede, il programma di ritiro dei contenitori pieni, e si impegna quindi a rispettarlo nelle date e negli orari;
- ritira, subordinatamente alla vigente normativa e secondo il concordato programma, i contenitori pieni predisposti negli appositi depositi temporanei, tutto ciò, contestualmente alla prescritta documentazione di viaggio, secondo il disposto del D.Lgs. n. 230/1995 e successive integrazioni e modifiche, provvedendo alla compilazione della prevista documentazione, (leggi art. 2 - Disciplina/Modalità del servizio del presente Capitolato Tecnico).
b) provvede al ritiro, trasporto, scarico e conferimento dei contenitori pieni ad apposito ed autorizzato centro di stoccaggio e/o termodistruzione, di cui dovrà essere fornita opportuna comunicazione già in fase di offerta economica; nel caso dei rifiuti radioattivi, il conferimento dovrà avvenire presso il deposito di stoccaggio, Centro C.N.R. – XXXX xxxxx Xxxxxxxx/Roma; fatto salvo altre, diverse, destinazioni, comunque autorizzate dalla competente Autorità governativa;
c) restituisce copia dei formulari di cui all’art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di competenza dell’Università (dichiarazione di assunzione di proprietà, rilasciata dalla Ditta, nel caso dei rifiuti radioattivi e in regime di autorizzazione alla manipolazione). Copia (fotocopia) di detta documentazione dovrà essere allegata alla fattura relativa al servizio del mese di riferimento, pena la non liquidazione della stessa;
d) garantisce la continuità e la puntualità del servizio anche nel caso di guasti riportati dai mezzi di trasporto o di chiusura e/o fermata temporanea dell’impianto di stoccaggio provvisorio o di smaltimento finale, provvedendo a propria totale cura e spese, e pertanto senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento alternativo ovvero il trasferimento ad altro impianto autorizzato;
e) garantisce l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni in materia per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
f) provvede alla fornitura di idonei contenitori , come sopra precisato;
g) provvede alla movimentazione dei contenitori dai locali nei quali i rifiuti sono stoccati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, ove necessario, proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro,
utilizzando, per le operazioni di movimentazione e di trasporto, personale specializzato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
h) provvede al ritiro dei rifiuti con automezzi provvisti delle autorizzazioni di legge, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di prelievo, inoltrata tramite fax dalla Amministrazione contraente;
i) provvede al trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente;
j) garantisce che i contenitori asportati ad ogni prelievo, siano reintegrati di volta in volta, per avere sempre una scorta di sicurezza;
k) fornisce eventuali ulteriori contenitori entro 6 giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta inoltrata, tramite fax o email, dagli insediamenti;
l) Collabora alla risoluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.
Art. 7 Obblighi della ASL di Pescara
La ASL di Pescara, provvede ai seguenti adempimenti:
1) garantisce che nei contenitori siano inseriti i rifiuti secondo le modalità della normativa in materia e utilizzando gli appositi codici C.E.R.; per quanto relativo a quelli contemplati dal D.Lgs. 152/2006, rispettando, invece, le apposite procedure tecniche nel caso dei rifiuti radioattivi;
2) limita la quantità di rifiuti inserita in ogni contenitore, nel rispetto della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 8/1965, ad un massimo di kg 30;
3) verifica che ogni unità locale riporti, su etichetta, i propri estremi identificativi, il codice di identificazione del rifiuto, l’eventuale numero progressivo del contenitore e la data di chiusura dello stesso, così come quella di consegna, e il suo peso lordo.
4) accerta che ogni unità locale consegni i contenitori pieni alla Ditta, contestualmente alla richiamata documentazione di viaggio del rifiuto (art. 193 D.Lgs. 152/2006). Nel caso di indisponibilità di idonea attrezzatura per la determinazione del peso dei rifiuti, si provvederà a contrassegnare la casella relativa al peso da verificarsi a destino. All’atto del ritiro dei rifiuti pericolosi, da parte della Ditta, si procederà alla consegna delle istruzioni scritte, che l’autista dell’automezzo dovrà
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osservare durante tutta la durata del viaggio.