ARF SUISSIMAGE SFP GARP
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Associazione svizzera Cooperativa svizzera per i diritti Associazione svizzera Gruppo autori,
delle realizzatrici e dei d’autore di opere audiovisive dei produttori di film registi, produttori
realizzatori di film
Contratto tipo per l'acquisizione dei diritti d'adattamento cinematografico di un'opera letteraria
N o t e d i c o m m e n t o
Preambolo
Quando si inizia una collaborazione, di norma si stabiliscono gli obiettivi e i mezzi per raggiungerli, nonché le responsabilità di ciascuno. In genere tali accordi avvengono oralmente. Di conseguenza, in una fase successiva, risulterà difficile ricostruire con chiarezza gli intenti iniziali delle parti e ciò potrebbe dare luogo a situazioni di conflitto.
È dunque opportuno fissare per iscritto quanto convenuto. Questa soluzione induce nel contempo le parti a definire con maggiore precisione i contenuti; gli accordi presi saranno così messi nero su bianco.
La discussione su contenuto, forma e conseguenze di una collaborazione, così come la stesura degli accordi, s’impongono anche in ambito artistico, in quanto assicurano la realizzazione degli obiettivi e riducono il rischio di malintesi.
Se le parti incontrano già all'inizio difficoltà d’intesa, è preferibile che esse rinuncino alla collaborazione. Se, viceversa, l’accordo appare possibile, è bene fissarlo per iscritto.
I contratti scritti sono un contributo alla professionalità nel settore cinematografico e audiovisivo svizzero e dovrebbero diventare prassi comune.
Il presente contratto tipo è inteso come modello. Nessuna delle norme riportate qui di seguito è vincolante. Anche in questo caso prevale il principio della libertà contrattuale. Le singole disposizioni del presente contratto tipo possono dunque essere omesse, modificate o sostituite. Occorre tuttavia accertarsi che le norme aggiuntive non entrino in contraddizione con quelle esistenti. Questo contratto tipo evidenzia i punti da regolarsi contrattualmente, al fine di evitare conflitti. In tal senso esso assume la funzione di "check-list".
Questi contratti tipo sono il risultato di approfondite discussioni tra le parti e contribuiscono a salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in causa. Di conseguenza l’associazioni/organizzazioni menzionate in testa suggeriscono ai propri membri di stipulare una convenzione facsimile.
Sovente l’adattamento cinematografico avviene sulla base di opere letterarie preesistenti, quali: romanzi, pièces teatrali, racconti ecc. L'opera letteraria è dunque sottoposta a rielaborazione per la realizzazione del film. Conformemente agli art. 10 e 11 LDA, questa rielaborazione, e i diritti d’utilizzazione dell’opera a scopi cinematografici, necessitano del consenso del titolare dei rispettivi diritti. Il titolare dei diritti d’adattamento cinematografico o audiovisivo sarà l’autore stesso, oppure, nel caso in cui quest’ultimo abbia ceduto i diritti all’editore, la casa editrice.
Nel preambolo dovranno apparire chiaramente i nominativi e gli indirizzi delle parti contraenti. Si avranno così da una parte l'autore o l'editore, in veste di titolare dei diritti, e dall’altra il produttore o il regista in veste di acquirente dei diritti di adattamento cinematografico. Sia il produttore che l'editore potranno essere persone giuridiche.
1. Oggetto del contratto
Definizione delle prestazioni delle due parti
1.1. Prestazioni dell'autore/editore
L'autore/editore darà innanzitutto garanzia di disporre dei diritti oggetto del contratto e fornirà all'acquirente la certezza di non dover far fronte a rivendicazioni da parte di terzi. L'autore/editore s'impegna a cedere all'acquirente i diritti richiesti per la produzione del film: il diritto di rielaborazione per la sceneggiatura, il diritto di adattamento cinematografico e i diritti necessari all’utilizzazione dell’opera.
1.2. Prestazioni dell'acquirente
L'acquirente si impegna ad indennizzare l’autore/editore per la cessione dei diritti.
1.3. Film
In questo paragrafo dovranno essere descritti dettagliatamente tutti gli elementi noti relativi all’opera da realizzare. Ciò è importante soprattutto perché, secondo la teoria della cessione finalizzata — regola d'interpretazione applicabile al diritto d'autore — in caso di dubbio sono trasferibili unicamente quei diritti necessari al raggiungimento dell’obiettivo, per il quale il film è prodotto. Di conseguenza, se si prevede di realizzare un film destinato al il cinema, non si potrà, ad esempio, produrre al suo posto una serie televisiva.
2. Diritti sull'opera
Cessione dei diritti
2.1. Garanzia
In base alla garanzia ottenuta all'art. 1.1., l'acquirente può fare affidamento sul fatto che i diritti acquisiti sono liberi da qualsiasi pretesa da parte di terzi. Nel caso in cui venissero comunque avanzate rivendicazioni, l'autore/editore dovrà rispondere degli eventuali danni. Viceversa l’acquirente dovrà farsi carico dei danni derivanti da un’utilizzazione non conforme al contratto.
2.2. Sceneggiatura, diritti
In questo paragrafo si cede il diritto di realizzare la sceneggiatura sulla base di un'opera preesistente, allo scopo di produrre successivamente un film.
Per lasciare all'acquirente il margine di manovra necessario alla produzione e all'utilizzo, il trasferimento dei diritti è illimitato, sia per quanto attiene al tempo e al territorio, sia dal punto di vista linguistico. In linea generale l'acquirente esige, almeno per un certo periodo di tempo, l'esclusiva sui diritti ceduti, senza la quale l'autore/editore potrebbe cedere ugualmente a terzi i diritti di adattamento cinematografico, fattore che andrebbe a compromettere l’utilizzo del film. Di norma i diritti d'esclusiva di un film vengono concessi per una durata da 15 a 20 anni, 7 anni circa nel caso di un telefilm.
I diritti di pubblicazione e di riproduzione della sceneggiatura sono una premessa indispensabile per la produzione di un film. La cessione dei diritti non include pertanto la commercializzazione della sceneggiatura, piuttosto rara e che generalmente segue l'uscita del film. Se tale possibilità è prevedibile o probabile, occorrerà stipulare un contratto complementare, allo scopo di regolare il diritto di codecisione e la compartecipazione dell'autore. Un diritto di opzione sulla pubblicazione potrebbe essere riservato all’editore nel caso di un’ eventuale commercializzazione.
La cessione dei diritti ha luogo sotto riserva dei diritti morali dell'autore; con ciò s’intende notoriamente il diritto di paternità e la tutela nei confronti di possibili alterazioni dell’opera. L’autore rimane detentore di questi diritti.
2.3. Diritti morali, titolo del film
L'acquirente deve proteggere l'integrità dell'opera, elemento del diritto morale. Conformemente all’art. 11, cpv. 2 LDA, l’autore può procedere per via legale nel caso in cui la sua opera risultasse snaturata dal film, fattore che potrebbe intaccare la sua personalità.
In base al presente contratto tipo, l'acquirente è libero di scegliere il titolo; è tuttavia possibile convenire che il titolo originale dell'opera debba essere ripreso anche dal film, o ancora che il titolo scelto debba essere approvato dall'autore/editore.
Per quanto attiene alla sceneggiatura è opportuno che l'autore/editore non disponga del diritto di codecisione o di modifica, dato che ciò è spesso fonte di disaccordo.
2.4. Diritti di utilizzo, diritti sul film
Oltre alle prerogative d’ordine morale, il diritto d'autore include aspetti d’ordine patrimoniale. Il diritto d'autore comprende dunque tutta una serie di poteri, trasferibili singolarmente o in blocco, in maniera illimitata oppure con limitazioni relativamente al tempo o al territorio, così come alla modalità e al numero delle utilizzazioni. Nella fattispecie si opera una distinzione tra diritti d’utilizzo primari e secondari .
I "diritti primari" riguardano gli utilizzi di tipo tradizionale, centrale, principale e lucrativo, come nel caso dell’utilizzazione nelle sale cinematografiche (diritti di proiezione), di trasmissioni televisive (diritti di emissione), di utilizzo su video (diritto di riproduzione). Di norma tali diritti restano nelle mani dell'acquirente, che li utilizza mediante contratti individuali.
I "diritti secondari" hanno assunto maggiore importanza a seguito delle innovazioni tecnologiche (utilizzo di massa). Essi si ricollegano agli utilizzi primari e sono finanziariamente meno importanti. Vi fanno parte il diritto di trasmissione via cavo, i compensi sulle cassette vergini o sul noleggio. Tali diritti possono essere esercitati unicamente da una società di gestione e sono dunque gestiti collettivamente. Al riguardo la legge precisa che, al momento della ripartizione di tali compensi e indipendentemente dalle convenzioni con l’acquirente, una quota adeguata dovrà essere riconosciuta all’autore.
A produzione avvenuta, il film dovrà poter essere utilizzato nella usa interezza, ragion per cui il trasferimento s’intende qui illimitato nel tempo e nel territorio.
Tutti i diritti d’ utilizzo verranno menzionati esplicitamente.
2.5. Indicazione del nome
L’autore di un'opera ha il diritto di essere riconosciuto in quanto tale e ciò si esprime mediante il diritto alla menzione. Di conseguenza, l’autore ha il diritto di essere citato conformemente all’uso nel settore professionale, in relazione al film tratto dalla sua opera. È opportuno precisare questa modalità nel contratto.
2.6. Accesso agli archivi e alla documentazione
Per consentire all'acquirente di produrre un film che risulti fedele all'opera preesistente, è importante che egli abbia libero accesso a tutta la documentazione riguardante l'opera in questione.
2.7. Nessun obbligo di produrre il film
L'acquirente non è obbligato a produrre un film sulla base dell'opera preesistente. Tuttavia, per consentire all'autore/editore di cedere i diritti di adattamento cinematografico a terzi nel caso in cui il film non fosse realizzato, è importante regolamentare questa eventualità. Se l'acquirente rinuncia per iscritto alla produzione del film, o se non ha iniziato le riprese entro i termini stabiliti, i diritti ceduti nel presente contratto vengono riassunti dall'autore/editore.
Per il calcolo della remunerazione anche nel caso di mancata produzione del film, esistono due possibilità:
(variante 1) 10% dell'indennizzo globale per ogni anno o frazione d’anno a decorrere dalla firma del contratto;
(variante 2) dato che l'indennizzo globale è spesso versato ratealmente, si può convenire che gli acconti vengano versati entro la data prestabilita.
Il termine determinante per la retrocessione dei diritti può essere prolungato; in tal caso saranno dovuti 10% supplementari dell'indennizzo globale per ogni anno.
2.8. Trasferimento a terzi
Per motivi propri, l'autore/editore può cedere i diritti di adattamento cinematografico ad un determinato acquirente che, di conseguenza, necessita del consenso dell’autore/editore, se intende trasferire a sua volta a terzi i diritti acquisiti. Se l'acquirente trasferisce i diritti ricavando un utile, è possibile subordinare l’accordo ad una partecipazione ai benefici. Per contro, il trasferimento dei diritti nell'ambito dei contratti di coproduzione, non necessita del consenso dell’autore/editore, dato che in tal caso l'acquirente rimane associato alla produzione.
I diritti di utilizzo del film sono liberamente trasferibili. Sarebbe infatti inammissibile esigere che l’acquirente richieda il consenso dell’autore/autore per la distribuzione, ecc.
3. Indennizzo
Definizione delle prestazioni dell'acquirente: pagamento di un compenso.
3.1. Pagamento forfetario
Il contratto prevede una remunerazione forfetaria per la cessione dei diritti di adattamento cinematografico. L'ammontare del compenso e il termine di pagamento possono essere concordati liberamente. È inoltre possibile fissare un indennizzo in percentuale (generalmente 2% - 5%) sul budget.
3.2. Pagamento dei diritti
L'indennizzo relativo ai diritti ceduti è dovuto solo nel caso in cui l'opera preesistente sia protetta dal diritto d'autore. Se il termine di tutela (70 anni dalla morte dell'autore) è scaduto o se, per altri motivi, l'opera non è tutelata, l'autore/editore rimborserà l’indennizzo, interessi compresi.
3.3. Indennizzo dei diritti d'autore
L'autore/editore percepisce l'indennizzo dei diritti d'autore direttamente dalla società di gestione, in base al regolamento di ripartizione di quest’ultima.
3.4. Partecipazione
Oltre all'indennizzo previsto all'art. 3.1., il contratto tipo prevede una partecipazione ai benefici derivanti dall’utilizzo del film. La percentuale è calcolata sull'utile, ossia sulle entrate dell'acquirente nella misura in cui le stesse eccedano i costi. Fanno parte delle entrate dell’acquirente tutti gli incassi (cinema, vendita TV, vendita di cassette video), dedotti i costi menzionati nel contratto. In altre parole si dedurrà la parte investita dall’acquirente nel progetto (mezzi propri e tutti gli importi del budget non coperti da sovvenzioni o da partecipazioni di terzi). Sul piano dei costi occorre inoltre tener conto dei superamenti di preventivo, rimasti a carico dell'acquirente.
Qualora l'autore/editore percepisca un indennizzo dei diritti d’autore direttamente dalla società di gestione (vedi cfr. sopra), la quota dell'acquirente/produttore non verrà presa in considerazione al momento del calcolo delle entrate al netto, onde evitare che l'autore/editore riceva un doppio compenso. Di conseguenza, nel caso di indennizzi di diffusione versati direttamente all'autore/editore e all'acquirente dalla Pro Litteris, l'indennizzo riconosciuto all'acquirente non è considerato come facente parte dei proventi.
L'autore/editore ha diritto a un resoconto delle entrate e delle uscite, nonché all’accesso ai libri contabili e ai giustificativi, anche per il tramite di una persona di sua fiducia.
4. Ulteriori disposizioni
4.1. Aiuto reciproco
La messa a disposizione dei documenti può essere importante, ad esempio nel caso di un processo che oppone una delle due parti a terzi.
4.2. Modifiche
Per essere giuridicamente valida, qualsiasi modifica al presente contratto necessita della forma scritta.
4.3. Parziale nullità
Pur figurando spesso nei contratti, questa disposizione è praticamente priva di importanza.
4.4. Diritto applicabile
Il presente contratto deve sottostare alla legislazione svizzera.
4.5. Foro di competenza
Il foro competente è la sede del tribunale, davanti al quale le parti si dovranno difendere in caso di disaccordo. È tuttavia preferibile trovare una soluzione in via bonale; il segretariato delle associazioni e la SUISSIMAGE sono volentieri a vostra disposizione.
Giugno 1998
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