Foglio Informativo relativo al contratto di mediazione creditizia
Foglio Informativo relativo al contratto di mediazione creditizia
Redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni.
Il presente documento è messo a disposizione della clientela per la consultazione. E’, altresì, possibile ottenerne copia in formato fisico o digitale, a scelta del cliente copia. Contiene informazioni utili sull’attività ed i rischi della mediazione creditizia ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Informazioni sul mediatore creditizio • Condizioni economiche praticate dal mediatore creditizio
• Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia • Clausole contrattuali regolanti il contratto di mediazione
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
MEDIAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. Numero iscrizione Albo OAM: M177
Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 000 – 00000 Xxxx (XX) Codice Fiscale: 16676610152
Capitale Sociale euro: 210.000 Reg. Imprese di Roma N. RM 1665632
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il Mediatore Creditizio mette in relazione due o più parti per la conclusione dell’affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza.
Il mediatore Creditizio deve necessariamente essere iscritto nell’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dall’ OAM.
Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o Intermediari Finanziari, l’erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari o dai clienti.
La concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservata alle Banche ed agli Intermediari Finanziari iscritti in speciali elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
La concessione di finanziamenti può riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti prodotti finanziari:
− | Acquisto di crediti | − | Leasing immobiliare o mobiliare |
− | Anticipi e Sconti commerciali | − | Mutuo con garanzia reale Prestito contro cessione |
− | Apertura di credito documentario | del V dello stipendio | |
− | Apertura di conto corrente per corrispondenza con | − | Prestiti personali o altro tipo di finanziamento |
emissione di carte di credito e di debito | effettuato da intermediari bancari e non bancari | ||
− | Credito finalizzato all’acquisto rateale e revolving | − | Rilascio di fidejussione e avalli |
− − | . |
La mediazione creditizia prevede un’idonea attività di consulenza al cliente quale parte integrante dell’attività di mediazione stessa, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro agli Enti Finanziatori/Erogatori, lo svolgimento della prima istruttoria preventiva e/o per conto della Banca o dell’Intermediario Finanziario erogante, la consegna di assegni non trasferibili compilati dai clienti o dagli intermediari.
La mediazione creditizia non garantisce l’erogazione del finanziamento richiesto poiché è la Banca o l’Intermediario Finanziario che delibera in merito alla richiesta del cliente che si è rivolto al Mediatore Creditizio pertanto quest’ultimo non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato degli Enti Erogatori qualora il finanziamento non venisse concesso.
CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL MEDIATORE CREDITIZIO
− Provvigione a favore del Mediatore Creditizio corrisposte dal cliente richiedente (nella misura massima): 3,5% esente iva, calcolata sull’importo nominale del finanziamento mediato;
− Oneri di istruttoria: a carico del richiedente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione, ammontanti ad un massimo di € 5.000 (per i clienti persona fisiche, nel caso in cui il finanziamento venga perfezionato, l'importo sarà compreso nella provvigione pattuita);
− Spese documentate: a carico del richiedente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione, per un ammontare non superiore ad € 500. (Esempio di spese documentate: spese postali, bolli, visure ipocatastali e camerali);
− Oneri per servizi accessori od opzionali: a carico del richiedente, per un ammontare non superiore ad € 500. (esempio servizi accessori, contratti assicurativi, convenzioni con soggetti terzi, ricerche, indagini, riabilitazione creditizia).
− Clausola penale a carico del cliente richiedente: una penale pari all'importo degli “Oneri di istruttoria”, nell’entità prevista al presente paragrafo, sarà dovuta dal richiedente al Mediatore Creditizio nei seguenti casi: a) rifiuto di consentire l’esecuzione dell'incarico di mediazione e violazione degli obblighi di cui al successivo punto “Obblighi del cliente richiedente”; b) rinuncia ad accettare un finanziamento alle condizioni stabilite nell'incarico di mediazione sottoscritto.
− Compensi provvigionali: la “Provvigione a favore del Mediatore Creditizio” sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia erogato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il richiedente accetti le nuove condizioni proposte. La provvigione sarà ugualmente corrisposta nel caso in cui il richiedente concluda l’affare con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell’incarico.
− Corrispettivo per il recesso dal contratto: Ciascuna parte ha diritto di recedere dal contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione; in tale caso, sono a carico del richiedente il recesso le sole spese documentate effettuate nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione ed il recesso dal contratto. Inoltre, ciascuna parte ha diritto di recedere dal contratto successivamente al 10° giorno dalla sottoscrizione pagando, a titolo di corrispettivo per il recesso, una somma pari al massimo degli “Oneri di istruttoria” di cui al precedente paragrafo.
I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime applicabili.
CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE DIRITTI DEL CLIENTE RICHIEDENTE:
Il cliente ha diritto di recesso, sia entro i primi 10 giorni dalla data della stipula del Contratto di Mediazione sia successivamente ad essa, da esercitarsi mediante invio di comunicazione scritta con raccomandata a/r indirizzata al Mediatore Creditizio o alla PEC della società. Il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso è indicato al precedente capoverso, al paragrafo “Corrispettivo per il recesso dal contratto”. E’ fatto salvo il diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo con l’applicazione delle relative clausole.
Il cliente ha diritto di ottenere preventivamente in visione copia del testo del contratto di mediazione e copia del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni nonché copia dell’avviso alla clientela contenente le principali norme di trasparenza e copia del foglio informativo, aggiornato, predisposti dal Mediatore Creditizio. La consegna delle copie, come previsto dalla Legge, NON vincola le parti alla conclusione del contratto.
Nel caso di offerta fuori sede, il cliente ha parimenti diritto di ricevere quanto indicato al punto precedente prima della conclusione del contratto di mediazione.
Il cliente ha diritto di ottenere, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Mediazione Creditizia, copia dello stesso e dell'allegato documento di sintesi.
OBBLIGHI DEL CLIENTE RICHIEDENTE:
Il cliente ha l’obbligo di fornire dati ed informazioni corrispondenti al vero.
Il cliente deve dichiarare: di non essere in stato palese di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali; inoltre, deve comunicare al Mediatore Creditizio quali finanziamenti ha in corso e quali sottoscrizioni di fidejussioni/garanzie ha in essere.
Viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli, il richiedente è obbligato a comunicarlo al Mediatore Creditizio.
Il cliente ha, infine, l’obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri Contratti di Mediazione Creditizia e/o ha in corso contratti con mediatori aventi ad oggetto i medesimi prodotti finanziari.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO:
Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza, buona fede ed osservare gli ordinari obblighi di riservatezza. Deve disaminare e predisporre la pratica di finanziamento sulla base del profilo economico e di rischio del richiedente come indicato nel modello sui requisiti organizzativi.
Deve fornire la propria assistenza fino al perfezionamento dell’operazione.
Il Mediatore Creditizio deve fornire al richiedente – qualora prevista nel contratto - la consulenza necessaria all’esecuzione dell'incarico, in considerazione del fatto che essa costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia.
ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI:
L’incarico ha durata a partire dal giorno della sottoscrizione del contratto fino ad un massimo di 6 mesi. Scaduto il termine, il vincolo contrattuale si intenderà cessato ad ogni effetto, senza necessità di disdetta da alcuna delle parti.
Eventuali contratti accessori devono essere espressamente accettati e sottoscritti dal cliente richiedente.
Il cliente prende atto che il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce l’erogazione del finanziamento richiesto pertanto il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato degli enti erogatori (Banche ed Intermediari Finanziari), anche nell’ipotesi in cui in finanziamento richiesto non venisse concesso.
In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il richiedente e l’Ente Erogatore del finanziamento, saranno a carico del cliente gli Oneri di Istruttoria e le Spese Documentate.
In caso di rifiuto del Mediatore Creditizio di dare esecuzione al contratto, questi sarà tenuto al pagamento di una penale a favore del cliente richiedente nella misura pari agli “Oneri di istruttoria”.
Nel caso di insorgenza di controversie, sarà competente il Foro di Roma salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
RAPPORTI CONTRATTUALI CON FINANZIATORI E CONVENZIONI
MEDIAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L opera come Mediatore Creditizio indipendente quindi nell’esclusivo interesse del cliente. Al fine di favorire i propri clienti ha posto in essere le seguenti convenzioni con finanziatori ed in particolare con:
Banca Sistema, La Valsabbina 1898-Banca, Compagnia Europea Factoring Industriale, Banca FarmaFactoring, MBFACTA Spas, Capozucca Insurance Broker Srl, Unicabroker Srl, Igea Banca Spa, Bper Factor – Xxxxxx-Romagna Factor Spa, Credem Emiliano Spa, Credem Factor Spa.
Opera, comunque, senza accordi di convenzione, con tutti i soggetti finanziatori autorizzati ad operare, nell’interesse del cliente.
Glossario di alcuni termini ricorrenti nel settore della mediazione creditizia
− Banca dati: raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od anche con altre modalità.
− Centrale rischi: Banca Dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti di istituti creditizi, intermediari finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.).
− Penale (clausola): Clausola inserita in un contratto mediante la quale le parti, per rafforzare il vincolo contrattuale stabiliscono quanto dovrà essere pagato (appunto, a titolo di penale) dalla parte che dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale quantifica a priori la liquidazione dell'eventuale danno.
− Cliente: qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica, consumatore o operatore economico) che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
− Contratto di mediazione: E' un contratto in forza del quale uno o più soggetti si obbligano a corrispondere al mediatore un compenso (provvigione) qualora quest'ultimo contribuisca, con la sua opera, alla conclusione di un affare tra due o più parti, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
− Corrispettivo per il recesso: Importo quantificato a priori che la parte, che chiede di esercitare il diritto di recesso in un contratto a prestazioni corrispettive ancora in essere, deve corrispondere all’altra per risolvere il contratto.
− Credito: Concessione temporanea di capitale da parte di chi concede il credito (x.xx. la banca) al beneficiario del credito (persona fisica o giuridica); chiamato anche prestito o mutuo. Implica un obbligo di rimborso e, solitamente, un corrispettivo (il tasso di interesse).
− Erogazione: procedimento attraverso il quale viene messo a disposizione al richiedente l’importo del finanziamento o mutuo concesso dalla banca o dall’intermediario finanziario.
− Fideiussione: E' l'atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.
La garanzia è personale perché e il creditore può soddisfarsi rivalendosi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore.
− Garante: Xxxxx che offre la garanzia reale o personale per il debitore.
− Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte nell’elenco generale nell’elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli art. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
− Locale aperto al pubblico: locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.
− Mediatore creditizio: persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
− Offerta fuori sede: attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.
− O.A.M.: Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Procede all’iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi. Verifica il rispetto, da parte dei mediatori creditizi, della disciplina a cui sono sottoposti e commina le relative sanzioni.
− Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.
− Titolo di credito: Documento necessario all'esercizio di un diritto letterale in esso incorporato. Contiene la promessa di una prestazione da parte dell'emittente a favore di chi lo presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo di credito stesso. La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento dei crediti.