Contract
1. Definizioni
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Nelle presenti condizioni generali i termini sottoindicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
a) “DKC”: la società DKC EUROPE S.r.l.;
b) “Fornitore”: l’impresa incaricata da DKC EUROPE dello svolgimento delle singole attività come di seguito considerate;
c) “Parte” o “Parti”: DKC EUROPE e il Fornitore singolarmente o congiuntamente considerati;
d) “Ordine” o “Ordini”: l’Ordine di acquisto emesso da DKC EUROPE nei confronti del Fornitore;
e) “Richiamo”: richiesta di consegna parziale dei Prodotti;
f) “Attrezzature”: le attrezzature concesse in comodato da DKC al Fornitore per la fabbricazione dei Prodotti;
g) “Periodo di stoccaggio”: periodo di tempo (es. trimestrale, semestrale, annuale ecc.) durante il quale il Fornitore garantisce la disponibilità e la consegna dei Prodotti in favore di DKC sulla base del programma di produzione indicato nell’ordine.
h) “Condizioni generali”: le condizioni generali qui di seguito riportate;
2. Validità delle Condizioni generali
2.1 Le Condizioni generali formano parte integrante del Contratto, fatto salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine.
2.2 Le presenti Condizioni generali sono valide a tempo indeterminato a partire dalla data della loro sottoscrizione e annullano e sostituiscono le precedenti condizioni generali eventualmente sottoscritte dal Fornitore con DKC.
2.3 Le Condizioni generali si intendono in ogni caso conosciute ed integralmente accettate dal Fornitore in virtù della ricezione e/o firma e/o esecuzione dell’Ordine da parte dello stesso.
2.4 Il Fornitore non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni generali e nell’ Ordine. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto sull’Offerta del Fornitore, in qualsiasi fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione delle Condizioni generali, ovvero all'emissione dell’Ordine, o comunque indicate su suoi opuscoli, cataloghi, pubblicazioni, disegni o fatture.
3. Accettazione dell’Ordine
3.1 L’ Ordine che potrà essere trasmesso da DKC via e-mail o supporto informatico equivalente si intende accettato dal Fornitore mediante invio della copia del modulo d’ordine o della lettera di incarico sottoscritti dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri di firma ovvero con la consegna della conferma su modulo del Fornitore.
3.2 L’ Ordine si intende, altresì, accettato nel momento in cui il Fornitore vi dia esecuzione o, comunque, qualora entro 5 giorni dal suo invio, il Fornitore non abbia comunicato per iscritto la propria volontà di non dare esecuzione all’ Ordine.
3.3 Qualora l’accettazione del Fornitore contenga condizioni nuove o diverse da quelle contenute nell’ Ordine, esso si considera quale nuova proposta che non vincola DKC, salvo espressa accettazione scritta di quest’ultima.
4. Continuità delle forniture
4.1 Al fine di garantire la continuità delle forniture e di evitare che l’improvvisa interruzione delle stesse possa arrecare grave pregiudizio a DKC, il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto a DKC la propria volontà di non dare più esecuzione agli Ordini futuri con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 12 mesi ovvero al diverso termine concordato per iscritto tra le Parti.
4.2 Entro il medesimo termine di cui al punto precedente, il Fornitore si impegna a comunicare a DKC eventuali modifiche di natura estetica, funzionale, prestazionale e tecnica dei prodotti che possano renderli inidonei all’uso da parte di DKC.
4.3 Per ogni mese di mancato preavviso ai sensi degli artt. 4.1 e 4.2 il Fornitore è tenuto a corrispondere a DKC una penali pari a 3 volte il fatturato medio mensile realizzato con DKC nei 24 mesi precedenti l’ultima consegna di Prodotti effettuata, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito da DKC.
5. Prezzi, pagamenti e fatturazione
5.1 I prezzi indicati nell’ Ordine sono fissi e invariabili e, comunque, non soggetti ad alcuna revisione, a meno che sia diversamente pattuito nell’ Ordine stesso. Eventuali aumenti di prezzo per qualsiasi causa dovuti si riterranno validi e vincolanti per DKC solo e preventivamente accettati per iscritto da quest’ultima.
5.2 I pagamenti saranno effettuati da DKC, previo ricevimento fattura, secondo i termini e le modalità indicati nell’ Ordine. In caso di Ordine conferito con modulo d’ordine, la fattura dovrà indicare il numero e la riga d’ordine indicante le singole Attività e/o i Prodotti a cui la fattura si riferisce, nonché il riferimento all’eventuale documento/i di trasporto.
5.3 Resta inteso che, in caso d’inadempimento contrattuale da parte del Fornitore durante l’esecuzione di uno qualsiasi degli ordini, DKC ha la facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 c.c.
5.4 Nel caso in cui il Fornitore sia responsabile del pagamento di penali in favore di DKC, il relativo importo potrà essere regolarmente fatturato da DKC al Fornitore e trattenuto sui pagamenti a scadere, laddove ve ne sia capienza. Qualora non ve ne sia capienza, la differenza dovrà essere pagata dal Fornitore a semplice richiesta scritta di DKC in un congruo termine.
5.5 DKC avrà il diritto di trattenere le somme dovute a titolo di pagamento di Prodotti difettosi e/o mancanti finché i Prodotti non siano sostituiti, riparati e/o consegnati.
6. Proprietà, consegne e penali
6.1 Il Trasferimento dal Fornitore a DKC, della proprietà dei Prodotti avviene al momento della consegna degli stessi secondo le condizioni di resa concordate tra le parti, anche ai sensi degli Incotermes 2010.
6.2 L’Ordine può prevedere che la consegna dei Prodotti avvenga (i) a data fissa oppure (ii) sulla base di produzione periodica con facoltà di DKC di richiedere mediante Richiami, durante il periodo di stoccaggio indicato nell’ordine, consegne parziale dei Prodotti.
6.3 In particolare, l’esecuzione degli Ordini sulla base di programmi di produzione periodici, avviene secondo le seguenti modalità:
a) L’Ordine viene emesso da DKC almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di stoccaggio;
b) Durante ciascun periodo di stoccaggio, così come fino al successivo termine indicato nell’ordine, DKC può richiedere al Fornitore, con singoli Richiami emessi sulla base del proprio fabbisogno, consegne parziali dei prodotti nel rispetto degli eventuali lotti minimi indicati nell’Ordine;
c) Al fine di fronteggiare l’eventuale aumento della domanda di Prodotti da parte del mercato, durante l’intero periodo di stoccaggio, il Fornitore si impegna a mantenere sempre a disposizione di DKC una giacenza minima di Prodotti ( c.d. safety stock) nel quantitativo indicato nell’Ordine;
d) Il Fornitore è tenuto a gestire il safety stock secondo il metodo FIFO (first in first out) e, in caso di diminuzione o esaurimento dello stesso, a ricostruire il quantitativo minimo entro il termine massimo di due settimane; inoltre, il Fornitore autorizza, sin d’ora, DKC ad effettuare, con preavviso, degli accertamenti presso i propri magazzini, al fine di appurare l’esistenza del safety stock.
6.4 Al fine di consentire al Fornitore di gestire al meglio la produzione, DKC, su richiesta del Fornitore, può trasmettere a quest’ultimo le proprie previsioni di acquisto dei Prodotti. Resta inteso che tali previsioni di acquisto hanno un valore meramente indicativo e non possono ritenersi vincolanti per DKC.
6.5 La consegna dei Prodotti deve essere effettuata nel luogo di destinazione, nei termini e alle condizioni previsti nell’Ordine ovvero nei singoli richiami.
6.6 I tempi di consegna specificati nell’Ordine o nel Richiamo sono tassativi ed essenziali.
6.7 In caso di mancata consegna dei Prodotti entro i termini stabiliti, DKC potrà richiedere al Fornitore la corresponsione di una penale pari al 3% del valore dell’intero Ordine relativo al materiale consegnato in ritardo, per ogni settimana lavorativa di ritardo, fino ad un massimo del 30% del loro valore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui il ritardo nella consegna ecceda le tre settimane, DKC ha la facoltà di annullare in tutto o in parte l’ordine.
6.8 L’applicazione della penale e l’annullamento dell’Ordine non limitano la risarcibilità dei danni ulteriori eventualmente subiti da DKC.
7. Documenti di trasporti e fatture
7.1 I Prodotti forniti devono sempre essere accompagnati da documenti di trasporto, pre disposti nel rispetto delta normativa vigente, contenenti l’espressa indicazione della data e del numero dell'Ordine di riferimento; in difetto, DKC può rifiutare le consegne
7.2 Le fatture devono essere inviate alla sede di DKC entro i termini di legge e non sono accettate fatture sulle quali il Fornitore non abbia riportato distintamente il numero e la data dell'Ordine cui si riferiscono, nonché i dati dei relativi documenti di trasporto.
8. Logistica e imballi
8.1 I Prodotti devono essere consegnati dal Fornitore nel rispetto del protocollo di logistica DKC. Per ogni non conformità a tale protocollo, DKC potrà richiedere al Fornitore la corresponsione di una penale dell'importo di 50,00 euro.
8.2 L'imballo della merce fornita s’intende “a perdere", salvo diversa pattuizione scritta.
8.3 L'imballo deve in ogni caso essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto: eventuali danni al materiale fornito saranno imputati al Fornitore qualunque siano le condizioni di resa.
8.4 DKC si riserva di non procedere con il ritiro dei Prodotti qualora le attività di scarico non possano essere eseguite in sicurezza, a causa della pericolosità del trasporto o del relativo posizionamento sul mezzo utilizzato dal Fornitore o dal vettore incaricato da quest’ultimo per la consegna.
9. Eccedenze
9.1 DKC non ha alcun obbligo d’acquisto, di custodia o di resa, né alcuna responsabilità per i materiali eventualmente forniti in eccedenza rispetto ai quantitativi stabiliti nell’Ordine, anche se questi fossero già stati provvisoriamente depositati nei magazzini di DKC.
9.2 DKC ha quindi la facoltà di restituire le eccedenze di cui sopra a spese del Fornitore, sul quale permangono in via esclusiva i rischi relativi alla merce in eccedenza.
10. Verifica dei Prodotti
10.1 È obbligo del Fornitore consegnare i Prodotti previa verifica circa l'assenza di vizi e/o difetti, nonché la conformità alle eventuali specifiche tecniche concordate tra le Parti.
10.2 I Prodotti forniti dal Fornitore possono essere commercializzati da DKC oppure impiegati nella fabbricazione dei prodotti finiti (nel caso di materie prime, semilavorati o componenti) senza obbligo di controllo preventivo da parte di DKC circa l'assenza di vizi e/o difetti, nonché la conformità alle eventuali specifiche tecniche. Ne consegue, pertanto, che la consegna dei Prodotti non costituisce accettazione degli stessi da parte di DKC.
10.3 Rimane tuttavia facoltà di DKC effettuare in ogni momento, anche a campione, accertamenti su condizioni, stato, quantità e qualità dei Prodotti.
11. Garanzie per vizi e/o difetti
11.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e/o difetti di ogni genere e che sono conformi alle eventuali specifiche tecniche concordate tra le Parti.
11.2 DKC, in deroga a quanto previsto dal codice civile, può denunciare i vizi e/o i difetti entro 15 giorni dalla scoperta e comunque entro 5 anni dalla relativa consegna.
11.3 Qualora si riscontrino Prodotti con vizi e/o difetti, oppure non conformi, DKC può chiederne la sostituzione o l’annullamento totale o parziale dell’Ordine, restituendo i Prodotti a spese e assunzione dei rischi a carico del Fornitore o trattenendo quanto già consegnato, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
11.4 Nell’ eventualità di danni causati da vizi e/o difetti dei Prodotti, il Fornitore è responsabile per tutti i danni diretti e indiretti causati a DKC, ai clienti di quest’ultima e agli utenti finali, nonché per tutti i costi sostenuti a qualsiasi titolo da DKC in relazione a tali Prodotti. Inoltre, il Fornitore si impegna a tenere manlevata e indenne DKC da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti per danni causati dai Prodotti, nonché a intervenire in qualunque contenzioso, giudiziale o extra giudiziale dovesse essere coinvolta DKC, al fine di ottenerne l’estromissione dal procedimento.
11.5 Fermo restando quanto indicato alla clausola precedente, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere durante tutto il rapporto di fornitura adeguata copertura assicurativa per i danni che potrebbero essere causati da vizi e/o difetti dei propri Prodotti.
12. Forza maggiore
12.1 Laddove la fornitura non possa essere effettuata per causa di forza maggiore, i termini di consegna sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore.
Il Fornitore deve comunque informare senza ritardo DKC dell’insorgenza e della cessazione della causa di forza maggiore e intraprendere tutte le iniziative utili a superare tali difficoltà e a contenere eventuali pregiudizi per DKC.
12.2 Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo rilevante nella consegna, DKC ha diritto di revocare/annullare l’Ordine, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta al Fornitore.
13. Subfornitura, cessione degli Ordini e del credito
13.1 Ogni subfornitura, cessione o affidamento degli Ordini a soggetti terzi, anche nel caso di imprese consorziate, devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da DKC. Resta inteso che il Fornitore risponde in ogni caso anche del fatto di detti terzi soggetti e dei loro dipendenti.
13.2 In caso di cessione o affidamento a terzi il cessionario o l’affidatario devono impegnarsi a loro volta al rispetto delle presenti Condizioni Generali.
13.3 Salvo diverso accordo risultante per iscritto, è fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di DKC.
14. Origine dei prodotti e materiali pericolosi
14.1 Il Fornitore si impegna a trasmettere a DKC, annualmente ovvero ogniqualvolta sia richiesto da DKC stessa, una propria attestazione contenente la dichiarazione d’origine dei Prodotti ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile, nonché a comunicare tempestivamente ogni relativa variazione.
14.2 Il Fornitore si impegna ad indicare espressamente per iscritto a DKC ogni notizia relativa all’eventuale pericolosità di quanto ordinato, al fine di scongiurare ogni incidente e danno a persone e cose.
14.3 In caso di inadempienza il Fornitore è l’unico e diretto responsabile degli eventuali danni causati a persone e cose.
15. Conformità dei Prodotti
15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni relative a sostanze regolamentate e/o bandite nell’Unione Europea e in particolare, quelle indicate nel Regolamento 2006/1907/CE ("Regolamento Reach'), come emendato dalle successive modifiche e integrazioni. In particolare, il Fornitore si impegna a:
a) rispettare sistematicamente le legislazioni e i regolamenti sul bando o restrizione all'uso di prodotti o sostanze in vigore nell'Unione Europea al momento dell’emissione degli Ordini ovvero della consegna dei Prodotti;
b) entro 45 giorni dalla pubblicazione di ogni aggiornamento della candidate list del Regolamento Reach, informare DKC dell’eventuale presenza nei Prodotti forniti di sostanze indicate nella candidate list.
15.2 Il Fornitore, anche nel caso in cui produca o commercializzi i Prodotti al di fuori dell’Unione Europea, garantisce che tutti i Prodotti che saranno forniti a DKC sono conformi alle seguenti normative europee (Normative UE), come emendate dalle successive modifiche e integrazioni, laddove applicabili:
- Direttiva 2011/65/UE (c.d. Direttiva XxXX XX), indipendente dal fatto che i Prodotti siano interessati o meno dall’applicazione di tale direttiva;
- Direttiva 2014/35/UE ( c.d. “Direttiva Bassa Tensione” );
- Direttiva 2014/30/UE (c.d.” Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”);
- Direttiva 2014/34/CE (c.d. “ Direttiva ATEX”);
- Direttiva 2015/53UE (c.d. Direttiva RED”);
- Direttiva 2009/125/CE ( c.d. Direttiva EP”) e successivi regolamenti contenenti le relative misure di implementazione;
- Direttiva 2010/30/CE ( c.d. Direttiva Energy Labelling”);
- Regolamento (UE) 305/2011 ( c.d. “Regolamento Prodotti da Costruzione”);
- Direttiva 2012/19/UE (c.d. “ Direttiva RAEE”);
- Direttiva 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.
15.3 Il Fornitore s'impegna altresì a tenersi informato e aggiornato in merito ai futuri sviluppi, emendamenti ed integrazioni al Regolamento Reach e alle Normativa UE e assicura che i Prodotti, alla data di consegna, saranno sempre conformi a tali normative. Pertanto, il Fornitore si impegna a consegnare a DKC esclusivamente prodotti conformi ai requisiti normativi.
15.4 Nel caso in cui i Prodotti non siano conformi alle disposizioni del Regolamento Reach e delle Normativa UE, o nel caso in cui la loro conformità non sia più garantita in seguito a eventuali modifiche ai Prodotti, o in seguito a emendamenti al contenuto di tali normative, il Fornitore si impegna a informare preventivamente e tempestivamente DKC, specificando le ragioni della non conformità.
15.5 Il Fornitore s'impegna, altresì, a semplice richiesta di DKC, a mettere a disposizione della stessa tutta la documentazione attestante la conformità dei Prodotti al Regolamento Reach e alle Normativa UE, comprese le dichiarazioni di conformità, i rapporti di prova, i documenti tecnici e qualsiasi altro documento che si rendesse necessario.
15.6 Qualora DKC riscontri che i prodotti o parte di essi non siano conformi al Regolamento Reach e alle Normative UE, può chiederne la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali dell’Ordine ovvero l’annullamento totale o parziale dell’Ordine stesso, restituendo la merce a spese e assunzione dei rischi in carico al fornitore, salvo il diritto al risarcimento dei danni. In caso di sostituzione dei Prodotti, la stessa deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque e entro e non oltre il termine di consegna stabilito da DKC, pena l’annullamento dell’ordine.
15.7 I Prodotti che non ricadano nel campo di applicazione delle normative sopra indicate devono essere comunque conformi alla Direttiva 2001/95CE (“Sicurezza Generale Prodotti”), laddove applicabili. Inoltre, ciascun Prodotto deve essere sempre progettato, costruito e collaudato in conformità alle relative norme armonizzate EN o, dove non esistenti, per ordine di priorità alle relative norme internazionali (IEC o ISO) o alle norme emesse da Comitati tecnici nazionali. Qualora non esistano norme applicabili, il
Prodotto dovrà rispondere ad un capitolato di prova che dovrà essere oggetto di accordo tra le Parti.
15.8 La conformità alle direttive europee è indicata attraverso l’affissione della marcatura “CE” e di tutti gli eventuali ulteriori simboli grafici e marcature prescritti per il Prodotto e/o il suo imballaggio e/o il suo manuale d’istruzioni.
16. Personale del Fornitore e sicurezza sul lavoro
16.1 Il Fornitore garantisce che gli Ordini sono eseguiti da personale alle proprie direttive regolarmente assunto mediante contratto di lavoro conforme alle normative vigenti, senza alcuna forma di illecito sfruttamento della forza lavoro e con organizzazione di mezzi necessari a garantire la migliore esecuzione degli Ordini nel rispetto delle normative vigenti. A tal proposito, il Fornitore si impegna a consegnare, a richiesta di DKC, la documentazione ritenuta da quest’ultima opportuna, al fine di verificare il rispetto di quanto sopra indicato.
16.2 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono realizzati in luoghi di lavoro e a mezzo di macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e salute applicabili. In particolare, il Fornitore garantisce l’osservanza delle norme di sicurezza e antiinfortunistiche ovunque sia la sede dove l’Ordine viene eseguito.
16.3 Il fornitore è pertanto obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e opportune affinché il proprio personale si attenga scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature a i materiali di proprietà DKC che il Fornitore ha eventualmente in uso.
16.4 Qualora si rendesse necessaria la presenza di personale DKC presso la sede del Fornitore, quest’ultimo, ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve fornire al suddetto personale dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fornendogli tutti gli strumenti e apparecchi necessari alla protezione della salute e sicurezza. Il Fornitore si impegna inoltre a mettere in atto tutte le misure utili o anche solo opportune ad eliminare gli eventuali rischi interferenziali presenti nei propri ambienti di lavoro. Il fornitore deve, altresì, assicurare l’assistenza di una persona responsabile della propria azienda a cui il personale DKC possa fare riferimento per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro.
17. Attrezzature
17.1 DKC, qualora sia necessario e previsto, mette a disposizione del fornitore, a titolo di comodato d’uso, e secondo quanto previsto dall’art. 72 D.Lgs 81/2008, le attrezzature indicate in un separato elenco sottoscritto da entrambe le Parti, il quale, ogniqualvolta necessario, viene aggiornato periodicamente.
17.2 Il Fornitore si impegna a verificare che le Attrezzature siano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, nonché adatte all’utilizzo per il quale
le stesse sono state predisposte.
17.3 Il Fornitore ha l’obbligo di conservare e utilizzare le Attrezzature con la massima cura e diligenza e ha il diritto di servirsi delle stesse per l’uso al quale sono destinate, mantenendole in piena efficienza. Ai sensi dell’Art. 72 D. Lgs 81/2008, il Fornitore
dovrà trasmettere a DKC una comunicazione con l’indicazione delle persone incaricate a utilizzare le Attrezzature, le quali dovranno essere adeguatamente formate dal Fornitore sull’uso delle Attrezzature stesse e operare sempre nel rispetto delle normative vigenti.
17.4 All’atto della restituzione, le Attrezzature devono essere riconsegnate nello stato in cui sono state concesse, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. DKC ha la facoltà di controllare in qualsiasi momento l’esistenza e lo stato di conservazione delle Attrezzature.
17.5 DKC è espressamente esonerata dal Fornitore da ogni responsabilità per i danni che lo stesso e terzi possono subire a causa dell’utilizzo delle Attrezzature. Pertanto, in tali ipotesi è responsabile in via esclusiva il Fornitore.
17.6 Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Attrezzature saranno oggetto di appositi accordi scritti tra le Parti.
17.7 Le Attrezzature sono e restano di proprietà di DKC e, in nessun caso, il Fornitore è autorizzato ad usarle per realizzare prodotti per terze parti, per fini propri oppure in quantità superiori a quelle ordinate da DKC; al Fornitore è fatto altresì divieto di riprodurre le Attrezzature e sottoporle a reverse engineering.
17.8 Alla conclusione del rapporto di fornitura ovvero su richiesta di DKC, le Attrezzature devono estere prontamente restituite a DKC, perfettamente funzionanti e senza danno alcuno, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
17.9 Il Fornitore può concedere le Attrezzature in comodato a soggetti terzi solo previa autorizzazione scritta di DKC. Il Fornitore rimane responsabile nei confronti di DKC dell’inadempimento agli obblighi sopra indicati da parte di soggetti terzi.
18. Proprietà industriale e intellettuale di DKC
18.1 Il Fornitore si impegna a non divulgare e a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche, i progetti, i disegni, i modelli, i prototipi, le formule e le conoscenze di mercato eventualmente ricevute da DKC o di cui sia venuto a conoscenza in occasione o al fine dell’esecuzione degli Ordini.
18.2 DKC conserva la proprietà industriale e intellettuale di progetti e disegni e, in generale, di tutte le informazioni e conoscenze tecniche trasmesse al Fornitore o di cui sia venuto a conoscenza in occasione o al fine dell’esecuzione degli Ordini, e di cui il Fornitore può fare uso esclusivamente per la realizzazione e la fornitura di Prodotti.
Su richiesta di DKC, il Fornitore si impegna a cessare immediatamente l’utilizzo e a restituire a DKC tutta la documentazione ricevuta da quest’ultima.
18.3 La messa a disposizione da parte di DKC del proprio Know-how non può in alcun caso e in nessun modo costituire concessione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, industriale o a qualsiasi altro titolo a favore del Fornitore.
18.4 Nel caso in cui, in collegamento con le lavorazioni eseguite, il Fornitore realizzi un’invenzione, verrà messa a disposizione di DKC ogni documentazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. In relazione a tali invenzioni e ai relativi titoli di privativa industriale, si intenderanno automaticamente concessi a DKC il diritto di licenza per la produzione, la vendita e l’uso.
18.5 Ove richiesto da DKC, il Fornitore si impegna ad apporre il marchio di DKC sui manufatti ordinati, senza che con ciò si realizzi la concessione di licenza d’uso del marchio predetto.
19. Garanzia sulla proprietà industriale e intellettuale del Fornitore
19.1 Nel caso in cui i Prodotti siano fabbricati dal Fornitore non sulla base di informazioni tecniche, progetti, disegni o modelli di DKC, il Fornitore garantisce a DKC di essere il legittimo titolare di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale sui Prodotti e, in caso contrario, di aver ottenuto l’autorizzazione dai rispettivi titolari per poter utilizzare i predetti diritti al fine di dare esecuzione agli Ordini.
19.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne DKC da ogni richiesta giudiziale o extra-giudiziale e da ogni responsabilità, perdite, costi, danni e spese, anche legali, che DKC dovesse ricevere o sostenere a seguito di richieste di terzi in merito a violazioni di diritti e titoli altrui. DKC comunicherà prontamente al Fornitore l’esistenza delle suddette richieste e il Fornitore si impegna a prendere parte al procedimento al fine di ottenere l’estromissione di DKC.
19.3 Nel caso in cui un’autorità giudiziaria, una corte arbitrale o un accordo extra-giudiziale dovessero riconoscere in modo definito la violazione di un brevetto, di un diritto di proprietà industriale o intellettuale o nel caso in cui il Fornitore dovesse ritenere che i Prodotti potrebbero violare i diritti di proprietà industriale altrui, il Fornitore , a sue spese e a scelta di DKC si impegna a : (i) ottenere il diritto, a favore di DKC, di continuare la commercializzazione e l’uso dei Prodotti nel mondo; (ii) sostituire i Prodotti con altri prodotti simili, (iii) modificare i Prodotti in modo da vietare la violazione dei diritti altrui; (iv) accettare la restituzione dei Prodotti e rimborsare a DKC il prezzo e le ulteriori spese connesse alla fornitura, quali, a titolo esemplificativo, le spese di consegna/restituzione e installazione/disinstallazione, rimanendo impregiudicati gli ulteriori diritti di DKC.
20. Privacy
20.1 DKC e il Fornitore impegnano a trattare gli eventuali dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell’ambito delle attività descritte in conformità alle previsioni del D.Lgs 196/2003, nonché ai sensi del regolamento UE 697/2016 e del D.Lgs 101/2018. relativo alla tutela della Privacy.
20.2 A tal proposito, il Fornitore dichiara di aver preso visione della relativa informativa sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.
21. Riservatezza
21.1 Qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato ( brevettato o brevettabile), disegno, documento di carattere tecnico o produttivo, Know-how, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario e amministrativo relativo a DKC, in qualsiasi forma ( scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta ecc.) di cui il Fornitore dovesse venire a conoscenza durante il rapporto di fornitura, e che non possa oggettivamente ritenersi di pubblico dominio, ha un carattere strettamente confidenziale e riservato ( “ informazioni riservate”).
21.2 Con riferimento alle suddette informazioni riservate il Fornitore si obbliga a:
a) Non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, né in tutto né in parte, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo le informazioni riservate, senza il preventivo espresso consenso scritto di DKC.
b) Non utilizzare in qualsiasi modo, né in tutto né in parte, le informazioni riservate per finalità diverse dal rapporto di fornitura;
c) Non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le informazioni riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento della fornitura;
d) Garantire direttamente il rispetto di tali impegni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori;
e) Xxxxxxxx e conservare tutte le informazioni riservate con la massima cura e attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa vanificare l’obbligo di riservatezza;
f) Restituire a DKC, al termine del rapporto di fornitura, ogni informazione riservata ricevuta;
21.3 Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui sopra a tempo indeterminato, anche successivamente alla conclusione di ogni rapporto con DKC.
22. Divieto di pubblicità
22.1 E’ fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a prestazioni effettuate in favore di DKC.
22.2 In deroga a tale divieto e a suo insindacabile giudizio, DKC potrà concedere al Fornitore di volta in volta autorizzazioni a speciali forma di pubblicità da effettuarsi in modalità che verranno prescritte.
23. Clausola risolutiva
23.1 In caso d’inadempimento, d’inesatta o parziale esecuzione da parte del Fornitore di quanto previsto negli artt. 4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, DKC ai sensi dell’art.1456 cod civ può annullare gli Ordini e dichiarare risolto il rapporto di fornitura a mezzo di semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
23.2 Con le stesse modalità di cui al precedente punto, DKC può annullare gli Ordini e dichiarare risolto il rapporto di fornitura nel caso di morte, custodia giudiziale, fallimento, ammissione a procedura concorsuale o insolvenza del Fornitore, così come nel caso in cui quest’ultimo non possa più fra fronte ai propri impegni o subisca un mutamento dei propri assetti societari che introduca fattori che pregiudichino la configurazione del rapporto di fornitura.
24. Comunicazioni tra le parti
24.1 Le Parti danno atto e riconoscono che lo scambio di informazioni riferite al rapporto di fornitura (es. trasmissione e accettazione degli ordini, definizione dei termini di consegna, ecc.) potranno avvenire, in tutto o in parte, anche attraverso strumenti
di “ supply chian collaboration” utilizzati da DKC ( come ad esempio email attive, portali web o eventuali altri strumenti che saranno impiegati da DKC).
24.2 I dati e le informazioni comunicati da una Parte all’altra Parte attraverso tali strumenti di comunicazioni saranno validità contrattuale e, pertanto, saranno efficaci e vincolanti fra le Parti.
25. Legge applicabile e foro competente
25.1 Gli Ordini, anche se conferiti a fornitori stranieri e per materiali forniti dall’estero sono regolati dalla legge italiana.
25.2 Resta espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell’11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto tra le leggi.
25.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Milano, fatta salva la facoltà di DKC di esperire l’azione ove il Fornitore ha il domicilio o la residenza.
25.4 Viene in ogni caso esclusa la tutela monitoria prevista degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile ( es. quella di cui all’art. 186- terz codice di procedura civile).
DKC EUROPE Il Fornitore
Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali:
artt. 2 (Validità delle Condizioni Generali), 3 ( Accettazione dell’Ordine), 4 ( Continuità dei Prodotti),
8 ( Logistica e imballi), 9 ( Eccedenze), 10 ( Esame dei Prodotti), 11 ( Garanzia per vizi e/o difetti), 13( Subfornitura, cessione degli Ordini e del credito), 14 ( Origine dei Prodotti e materiali pericolosi), 15 ( Conformità dei Prodotti), 17 ( Attrezzature), 19 ( Garanzia sulla proprietà industriale e intellettuale del Fornitore); 21 ( Riservatezza); 22 ( Divieto di Pubblictà9; 23 ( Clausola risolutiva espressa); 25 ( Legge applicabile e foro competente)
Il Fornitore