REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE MEDIANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SOSIO”
Approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. del
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SOSIO”
⮚ PREMESSO che:
✓ ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 267/2000, l’Unione dei Comuni è un ente locale costituito da due o più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi di loro competenza alla quale si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni;
✓ i Comuni di Prizzi, Bisacquino, Xxxxxx Xxxxxxxx, Giuliana e Palazzo Xxxxxxx, con atti dei rispettivi Consigli Comunali con i quali sono stati approvati l’Atto Costitutivo e lo Statuto, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata “Valle del Sosio”;
✓ il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 211 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 art. 23 comma 4 ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 33 del D.lgs 163/2006 ed ha stabilito che “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207” (ultimo periodo, introdotto con il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012).
✓ il comma 5 del medesimo articolo 23 L.214/2011 prevede che l’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31.03.2012.
⮚ VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013 immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione;
⮚ DATO ATTO che con lo stesso atto deliberativo è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione del “Servizio Associato gare/Centrale Unica di Committenza” per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
⮚ VISTA la convenzione relativa al “Servizio Associato gare/Centrale Unica di Committenza” sottoscritta dai Sindaci facenti parte dell’Unione.
⮚ VISTO
✓ L’O.R.EE.LL.della Regione Siciliana;
✓ Legge Regionale n. 7/92;
✓ Il D.Lgs n. 267/2000;
✓ la Legge Regionale n. 30/2000;
✓ il D.Lgs 163/2006
✓ il D.P.R. 207/2010
SI DISPONE IL SEGUENTE REGOLAMENTO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto del Regolamento e Attività)
1) Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, e l’organizzazione del “Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza” e definisce le modalità di partecipazione dei comuni facenti parte dell’Unione e degli eventuali Enti Locali che facciano richiesta di adesione.
2) L’attività del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza è finalizzata alla gestione delle funzioni amministrative concernenti le procedure di gara per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture, operando per ogni singolo comune ovvero anche in modalità aggregata per più enti.
Articolo 2 (Definizioni e riferimenti)
0.Xx fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
a) La “CUC” è il Servizio autonomo denominato “Centrale Unica di Committenza”, istituito presso l’Unione di Comuni Valle del Sosio;
b) “L’Ente o Ente Committente o Stazione Appaltante" è l’Ente che per cui la CUC gestisce la procedura d’appalto;
c) il "Regolamento della CUC", è il presente regolamento denominato Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio;
d) il "Codice dei Contratti", è il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
e) il "Regolamento DPR 207/10", è il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/06, approvato con DPR 5.10.2010 n. 207;
f) Il “Sistema di appalti telematici” è il sistema per la gestione degli appalti in modalità telematica dei Comuni dell’Unione Valle del Sosio e dei comuni convenzionati.
g) Il regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel Codice dei Contratti e nel Regolamento DPR 207/10.
Articolo 3 (Enti Partecipanti)
1) Gli enti che aderiscono alla CUC “Centrale Unica di Committenza” sono i seguenti: Comune di Bisacquino, Comune di Chiusa Xxxxxxxx, Comune di Giuliana, Comune di Palazzo Xxxxxxx e Comune di Prizzi.
2) Possono chiedere l’adesione alla Centrale Unica di Committenza” gli enti locali non facenti parte di questa Unione, previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali e sottoscrizione della relativa convenzione, nel rispetto ed in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, nonché al presente regolamento.
3) L’adesione alla Centrale Unica di Committenza” da parte degli enti locali non facenti parte dell’Unione, decorre dalla data della stipula della convenzione.
4) I costi di adesione sono individuati all’art 20 del presente regolamento.
5) L’adesione da parte degli enti locali non facenti parte dell’Unione alla CUC non pregiudica la possibilità, per gli enti locali medesimi, di effettuare gli approvvigionamenti facendo ricorso ad altre forme di acquisto nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 4
- Sede del Servizio
1) La CUC ha la sede legale presso il Comune di Prizzi in Corso Xxxxxxx e la sede operativa presso i locali del Comune di Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx, 00.
2) La CUC è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia operativa – funzionale, come meglio specificato ai successivi articoli.
Articolo 5
Competenze della Centrale Unica di Committenza
1) La CUC è competente ad espletare ogni tipo di procedura di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, entro i limiti imposti dal D.Lgs.163/2006.
2) Gli appalti di lavori, beni e servizi di qualsiasi importo e nei limiti previsti dal D.lgs 163/06
s.m.i. che prevedono l’individuazione di un contraente mediante procedure aperte, ristrette e negoziate sono obbligatoriamente demandate alla competenza della CUC.
3) Rimangano in capo agli enti aderenti le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e gli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 125, c. 8 e c. 11 (ultimo periodo), nonché gli affidamenti che autonomamente ciascun Ente vorrà effettuare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni CONSIP e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
4) La CUC cura l’esecuzione puntuale e corretta dell’iter procedurale relativo agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo il cronoprogramma delle attività del Servizio predisposto ai sensi del successivo art. 11, provvedendo alla cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento dei procedimenti di gara in tutte le sue fasi, compresi l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalle normative vigenti in materia e la verifica, a sorteggio, del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.
5) La CUC convoca, nelle procedure degli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i responsabili dei singoli Enti ai fini della stesura della determinazione a contrarre e del relativo capitolato d’oneri;
La CUC inoltre:
a. redige la documentazione di gara;
b. cura la pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara;
c. trasmette ai singoli enti le risultanze di gara;
ART. 6
Obbiettivi e compiti svolti dalla Centrale Unica di Committenza
1) Nel perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e nello svolgimento dei compiti di cui ai commi seguenti la CUC svolge le proprie attività al fine di garantire o promuovere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure d’appalto;
b) ottenere economie di gestione concentrando in un’unica sede la produzione di servizi identici, in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006 e al Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
c) ottimizzare le risorse necessarie per l’espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei
costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del Servizio;
d) perseguire, attraverso l’utilizzo di strumenti di e-Procurement, obiettivi di razionalizzazione della spesa, semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, maggiore trasparenza e concorrenza nelle procedure di gara.
e) garantire la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici;
f) improntare la propria attività sui i seguenti principi:
1) tutela della concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;
2) parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza, e ragionevolezza;
3) trasparenza;
4) efficienza, efficacia ed economicità.
2) La CUC svolge le seguenti attività:
- redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico/organizzativa;
- nomina la commissione giudicatrice;
- provvede all’aggiudicazione provvisoria;
- Provvede all’aggiudicazione definitiva previa acquisizione di apposita attestazione rilasciata dal RUP della Stazione appaltante dell'attualità dell'interesse pubblico a procedere all'acquisizione del servizio/fornitura/lavoro e la relativa correttezza e copertura contabile.
- Collabora con l’ente locale aderente negli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo tutte le informazioni utili per la difesa in giudizio, trasmettendo tutti gli atti;
- La CUC procede all’indizione delle gare per la fornitura di lavori, beni e servizi in favore dell’Unione stessa.
- Espletata la procedura di gara, la CUC trasmette agli enti locali aderenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- Sulla scorta del predetto provvedimento di aggiudicazione ciascun ente locale interessato procede alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria della fornitura o del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- Le comunicazioni fra gli enti locali aderenti e la CUC, hanno luogo mediante strumenti telematici, ovvero con l’utilizzo della posta elettronica, oppure mediante telefax e comunque sulla base delle indicazioni fornite dal personale assegnato alla CUC.
Articolo 7
Funzioni di competenza degli Enti associati
1) Ai fini dell’utilizzo della CUC, a proprio nome e conto, l’ente locale aderente, provvede in via propedeutica:
- alla nomina del RUP ex art. 10 del D.lgs. 163/2006;
- per i lavori alle attività di individuazione delle opere da realizzare ivi compresi la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e la relativa progettazione;
- alla redazione e all’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- per le forniture e i servizi: alla definizione del Piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, ivi compreso il Programma annuale dell’acquisizione dei beni e dei servizi di cui all’art. 271 del D.P.R. 207/2010 e concorsi di progettazione di servizi e forniture di cui all’art. 279 del D.P.R. 207/2010;
- l’approvazione della determinazione a contrarre, che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 11, comma 2 del D.lgs. 163/2006, deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- alla stipulazione del contratto;
- alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo ecc.), fermo restando che in conformità a quanto previsto dall’art. 312, comma 5 del D.P.R. 207/2010, la Centrale Unica di Committenza, potrà svolgere attività di super visione e controllo anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attivita' di verifica di conformita' spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica;
- a tutti gli adempimenti connessi alla Contabilità e pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando l’applicazione degli artt. 306 e 307 del D.P.R. 207/2010;
- alla collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- alle comunicazioni e trasmissioni all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del D.lgs. 163/2006.
2) Ogni singolo Comune si impegna a:
- sottoscrivere il contratto con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
- provvedere direttamente al pagamento dell’importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto.
- a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti per il funzionamento della CUC;
- in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà di inserire nella Commissione aggiudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’ente aderente.
3) Restano, inoltre, in capo ai singoli Enti tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificamente attribuite alla CUC dal presente regolamento.
4) Gli Enti aderenti dovranno inoltre assicurare adeguata collaborazione, in particolare nel fornire tutta la documentazione di loro competenza necessaria alla materiale predisposizione degli adempimenti della CUC.
5) Il RUP, per la procedura di cui è responsabile, costituirà il referente per la CUC con funzioni di collegamento fra quest’ultimo e la struttura interna dell’Ente di cui risulta l'interlocutore. Dovrà mettere a disposizione i documenti predisposti dall’Ente (progetti esecutivi, prescrizioni contrattuali particolari, ecc.), necessari all’attività della CUC nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.
CAPO II ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE
Articolo 8 Dotazione del Personale
1) La CUC opera mediante personale già in servizio presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione e dal personale dipendente che i singoli Comuni aderenti metteranno a disposizione mediante tutti gli istituiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, comando, distacco, convenzione, contratto ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004, trasferimento, mobilità, ecc. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dai Comuni nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni in materia e delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2) I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario, avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei singoli Comuni.
Articolo 9
Responsabile della Centrale Unica di Committenza
1) Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dirige il personale ad esso assegnato con autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla legge.
2) Adotta tutte le misure necessarie a realizzare un’adeguata ed efficace interconnessione tra la CUC e gli uffici degli Enti coinvolti;
3) Il Responsabile della CUC predispone un apposito Regolamento per l’acquisizione dei Lavori, Beni e Servizi in economia di cui all’art. 125, del D.lgs. 163/2006.
Articolo 10
Figure tecnico-professionali
1) Ai fini dell’esercizio del servizio associato della CUC del presente regolamento le figure tecnico-professionali coinvolte sono definite come segue:
a) Responsabile della CUC : organo gestionale affidatario delle funzioni, ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 di direzione della struttura e gestionali a rilevanza esterna, nominato dal Presidente dell’Unione di Comuni, sentito il Consiglio Direttivo;
b) Responsabile del procedimento di gara (da nominare per ogni singola procedura di gara): dipendente tecnico della CUC preposto a rappresentare tecnicamente nei confronti degli Enti associati con compiti di coordinatore tecnico-amministrativo del
singolo procedimento di gara. Se non nominato le relative funzioni rimangono in capo al Responsabile della CUC;
c) Responsabile di Servizio dell'Ente associato: organo gestionale affidatario delle funzioni, ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di direzione della struttura comunale;
d) Referente della CUC dell'Ente associato: soggetto preposto a rappresentare tecnicamente il singolo ente nei confronti della CUC (può non coincidere con il dirigente/responsabile di servizio ma essere un suo incaricato);
e) Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Ente (RUP): soggetto individuato da ciascun ente per ciascuna procedura ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 (può coincidere o meno con il dirigente/responsabile di servizio);
2) In caso di assenza o impedimento di una o più delle figure succitate viene nominato idoneo sostituto, dandone comunicazione scritta alla CUC oppure ai Comuni.
CAPO III
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE
Articolo 11
Criterio di avvio procedure di aggiudicazione
1) Le procedure di gara sono avviate dalla CUC in base alla programmazione stabilita all'inizio di ogni anno, e relativi aggiornamenti concordati in corso d'anno con i referenti degli Enti interessati;
2) I tempi assegnati dalla CUC per l’espletamento delle procedure di gara decorrono dalla data di ricezione al protocollo dell’Unione di Comuni Valle del Sosio o tramite PEC della richiesta di avvio da parte dell’Ente coinvolto, corredata dagli atti di cui all’allegato n. 1, punto n. 5), del presente regolamento.
3) Nel caso in cui i suddetti atti dovessero risultare incompleti o da rettificare, gli stessi sono restituiti alla Stazione Appaltante, che provvede agli adempimenti richiesti. La successiva ricezione di rinnovata richiesta di avvio della procedura, corredata dagli atti modificati o completati costituisce il momento temporale per stabilire ex novo l’ordine di avvio della procedura. In caso di ritardo nella consegna della documentazione, la CUC non risponderà di eventuali disservizi.
4) Nel caso di richiesta di svolgimento di gare non inserite nella programmazione di cui al comma 1, le relative procedure saranno prese in carico ed avviate dalla CUC di norma successivamente all'espletamento delle altre gare ed attività già calendarizzata, fatta salva diversa valutazione del Responsabile della CUC.
Articolo 12
Organizzazione dei procedimenti di gara nei singoli comuni associati
1) Il Responsabile/dirigente competente alla gestione del contratto adotta la determinazione a contrattare, con la quale:
x. individua la procedura di gara per la scelta del contraente;
b. approva il progetto, da porre a base di gara, del lavoro, fornitura e servizio, comprensivo dello schema di contratto e del capitolato speciale;
c. stabilisce il criterio di aggiudicazione e, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni.
d. individua in caso di cottimo fiduciario, le ditte da invitare secondo i propri regolamenti comunali di riferimento;
Articolo 13
Tempi di risposta della CUC
1) I termini massimi entro i quali in via ordinaria la CUC deve svolgere ciascuna fase del procedimento di propria competenza relativamente alle procedure di gara inserite nella programmazione annuale e regolarmente trasmesse alla stessa entro i termini ivi indicati, sono i seguenti:
a) avvio della procedura di gara: entro 45 giorni lavorativi successivi al ricevimento al protocollo della determina a contrattare con la relativa documentazione, approvata dell’Ente appaltante; sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza in presenza dei quali la procedura di gara verrà avviata tempestivamente
b) esecuzione della fase di ultimazione della procedura di gara: in conformità ai termini di legge in relazione alla procedura utilizzata;
c) invio all’Ente del verbale di aggiudicazione provvisoria: entro 15 gg. lavorativi dall’ultima seduta di gara;
d) invio all’Ente associato dell’aggiudicazione definitiva entro 5 giorni lavorativi;
e) invio all’Ente degli atti di procedura di gara (plichi etc): entro 60 gg lavorativi dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva.
2) I termini di cui al precedente comma 1 possono essere oggetto di variazione atteso che verrà istituita un elenco di priorità stilato sulla base della trasmissione della documentazione completa inviata dall’ante nonché, all’ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla CUC. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
3) In caso di gare programmate ma i cui progetti non risultano presentati come da programmazione, la CUC richiede con la nota suddetta agli Enti coinvolti se permane l'interesse degli stessi all'effettuazione delle relative procedure di gara; nel caso in cui l’Ente sia ancora interessato allo svolgimento della gara la CUC ne verifica la fattibilità rispetto alle altre gare programmate ed anche ad eventuali nuove gare di appalto che siano state nel frattempo richieste dagli Enti. Nel caso invece non permanga l’interesse all'effettuazione della gara la stessa viene cancellata dalla programmazione.
Articolo 14
Modalità comunicazioni e trasmissione atti
1) Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra la CUC e i singoli enti sono stabilite in xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx elettronica certificata o altro strumento informatico-elettronico, telefax o tramite posta ordinaria;
2) Ulteriori modalità di comunicazione e trasmissione possono essere definite in sede di gruppo di lavoro
Articolo 15 Pubblicità bando di gara
1) La pubblicità dei bandi di gara in conformità alle norme vigenti è curata dalla CUC e viene espletata comunque mediante pubblicazione sul profilo del committente della CUC e della Stazione Appaltante.
2) I costi relativi alla pubblicità sono sostenute della Stazione Appaltante e trovano ristoro nei relativi quadri economici dell'opera. Le spese relative a pubblicazione per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale e locale dei bandi e degli avvisi di gara sono a carico degli enti associati e dovranno essere anticipate dal Comune contestualmente alla trasmissione
della determina a contrarre e saranno rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Articolo 16 Commissione di gara
1) La commissione di gara è costituita da un presidente nella persona del Responsabile della CUC o da idoneo personale appositamente individuato dai singoli enti aderenti, anche mediante rotazione ed è composta da non meno di tre componenti di cui uno facente parte dell'Ente interessato all'appalto.
2) Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'OEPV, la commissione di gara verrà individuata secondo le disposizioni di normative di cui all’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 84 e seguente del D.lgs 163/2006 nelle parti applicabili nella Regione Siciliana.
3) Nel caso procedure negoziate con aggiudicazione al prezzo più basso il seggio di gara è costituito, oltre dal Presidente individuato come disposto dal comma 1, da due testimoni di cui di cui uno facente parte dell'Ente interessato all'appalto;
1) La nomina della Commissione di gara avviene con atto del Responsabile della CUC che può prevedere, per il caso di cui all'art. 84, c. 8 del D. Lgs. 163/2006 di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze, alla nomina di membri esperti esterni in numero massimo di quattro. Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico della Stazione Appaltante, stabilendo il compenso nel provvedimento di individuazione.
2) I componenti della commissione giudicatrice diversi dal Presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento all’appalto oggetto della gara, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo e devono dichiararne l'inesistenza.
Articolo 17
Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara
1) Le sedute delle Commissioni di gara sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che ne disciplinano la pubblicità.
2) Tutti gli eventuali avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e in quello dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio.
3) Relativamente alla fase dell'apertura delle offerte, è ammessa la partecipazione dei rappresentanti delle imprese interessate ovvero di soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
4) Le sedute della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche avviene in forma riservata.
5) In caso di necessarie valutazioni di anomalia dell'offerta, dovuta per legge o a discrezione della CUC, le sedute saranno sospese e si procederà ai sensi dell'art. 88 del Codice dei Contratti.
Articolo 18 Mancata aggiudicazione
1) Nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti ed in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione che non consenta la stipula del contratto, la CUC ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti conseguenti.
Articolo 19 Informazione ed accesso agli atti
1) La CUC assicura, l’accesso a tutti gli enti associati, alle informazioni sugli appalti in corso o già aggiudicati, agli adempimenti necessari per le procedure d’appalto, alle statistiche prodotte dall’ufficio.
2) La CUC, in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Appaltante, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, l’accesso e l’informazione sullo stato degli stessi.
Articolo 20
Risorse, rapporti finanziari e rendicontazione
1) I costi per il funzionamento della CUC, sono sostenuti dall’Unione con fondi trasferiti dai Comuni e Enti partecipanti e con entrate proprie. I costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità seguenti:
a) una quota “fissa” per i comuni facenti parte dell’Unione Valle del Sosio individuata per il primo anno in €.1.000,00 e successivamente determinata allo scadere di ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Unione nel riparto delle spese di compartecipazione degli Enti aderenti all’Unione dei Comuni Valle del Sosio;
b) una quota “fissa” individuata per il primo anno in €. 3.000,00 per i comuni non aderenti all’Unione ma convenzionati ai sensi dell’art. 3 comma 2 del presente regolamento con la CUC, e successivamente individuata allo scadere di ogni anno dal Consiglio Direttivo; Per i convenzionamenti inferiori all’anno, la quota viene ridotta proporzionalmente;
c) Una quota “variabile” a carico dell’ente richiedente la procedura di gara, distinta per tipologia, importo di gara, definita in base ad apposita tabella approvata dal Consiglio Direttivo dell’Unione che per il primo anno viene così determinata:
In caso di lavori, forniture e servizi con finanziamento o co-finanziamento a carico di Enti diversi dalla stazione appaltante:
Per lavori
1,5% sull’ammontare dei lavori a base d’asta inferiore ad €.500.000,00;
1,0% sull’ammontare dei lavori a base d’asta da €. 500.001,00 ad 1.000.000,00 0,5% sull’ammontare dei lavori a base d’asta superiore ad €. 1.000.000,00
Per forniture e servizi
1,5% sull’ammontare della appalto a base d’asta;
In caso di lavori, forniture e servizi con finanziamento a carico della sola stazione appaltante:
Per lavori
1,5% sull’ammontare dei lavori a base d’asta inferiore ad €.150.000,00; 1,0% sull’ammontare dei lavori a base d’asta da €. 150.001,00 ad 500.000,00 0,5% sull’ammontare dei lavori a base d’asta superiore ad €. 500.000,00
Per forniture e servizi
1,5% sull’ammontare della appalto a base d’asta inferiore ad €.150.000,00; 1,0% sull’ammontare della appalto a base d’asta da 150.001,00 ad 500.000,00;
d) Le sopra individuate quote dovranno essere inserita dall’Ente preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce “Spese Generali” quota CUC. In caso di non individuazione dell’importo nei quadri economici di progetto, la CUC non procederà ad avviare le procedure previste dal presente regolamento e restituirà l’intera documentazione trasmessa.
e) In caso di progetti di lavori, servizi e forniture approvati/finanziati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento da dove non risulta individuato l’importo nei quadri economici di progetto di cui alla lettera C) del comma 1 dell’art. 20, l’ente appaltante dovrà provvedere con apposito atto amministrativo alla modifica del quadro economico in tal caso la CUC non procederà ad avviare le procedure previste dal presente regolamento e restituirà l’intera documentazione trasmessa.
2) Il Responsabile della CUC curerà la predisposizione del prospetto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Unione, contenente la quota variabile di cui al comma 1 lettera c);
3) Nella quota “variabile” a carico di ciascun Comune sono comprese le spese postali e di pubblicità, con esclusione di quelle di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D.lgs. 163/2006, le quali, ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. 179/2012, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
4) Spettano per intero all’ente nel cui interesse vengono disposte, le procedure di gara, le spese imputabili a ciascuna singola procedura di aggiudicazione (affidamento di incarichi per commissari esterni delle commissioni giudicatrici, affidamento di consulenze a soggetti esterni, incentivi ecc.). Dette spese verranno richieste dalla CUC all’Ente al momento dell’individuazione del contraente e dovranno essere liquidate entro non oltre 10 giorni della richiesta.
5) La quota associativa fissa è versata in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell’intero importo dovuto, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. La quota variabile è versata semestralmente in via posticipata entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre. Qualora il pagamento delle suddette quote non venga effettuato nel termine sopra citato, il servizio oggetto del presente regolamento potrà essere sospeso.
6) La CUC redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 1° marzo dell’anno successivo. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della CUC.
7) Il rendiconto è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Unione entro il 15 Marzo di ciascun anno, con apposita deliberazione ed inviata a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.
8) Il Presidente dell’Unione pro-tempore con l’aiuto del Responsabile della CUC propone al Consiglio Direttivo, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e uno delle previsioni di spesa per l’anno successivo, inclusivi del piano di riparto.
9) Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dall’Unione dei Comuni, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti i Comuni aderenti.
10) Le spese iniziali per l’allestimento dell’Ufficio, necessarie per garantire il funzionamento dello stesso, quali, indicativamente: stampati, spese postali, di cancelleria, per arredi, per l’acquisto di hardware e software, per canoni di locazione, ecc.. saranno effettuate dal Comune di Bisacquino, quale Ente presso il quale ha sede il CUA, e rimborsate, previa opportuna rendicontazione, dall’Unione dei Comuni.
Articolo 21 Contenzioso
1) Eventuali controversie avviate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente Aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, con oneri a proprio carico.
2) La CUC fornirà ogni informazione a gestire il contenzioso, sull'attività svolta, anche sotto forma di relazione o parere.
3) La CUC fornirà le informazioni sull’attività svolta, anche sotto forma di relazione, utile all’ente aderente per la gestione del contenzioso.
Art. 22
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., al regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010), come recepiti dalla Regione Siciliana con L.R. 12/2011, ed alla legislazione vigente in materia.
2. Sono abrogate eventuali norme regolamentari in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, successivi all’esecutività della delibera che l’approva.
ALLEGATO N. 1 RIPARTO COMPETENZE
N° ORD. | ADEMPIMENTI STAZIONE APPALTANTE | ADEMPIMENTI CUC | TEMPI |
1 | Trasmissione alla CUC: ▪ Programmazione lavori pubblici da realizzare, servizi e forniture (programma triennale ed elenco annuale); | Entro il 10 dicembre dell’anno precedente | |
2 | Progettazione completa (interna e/o esterna) - incarico e redazione; | ||
3 | Validazione progetto esecutivo | ||
4 | Approvazione progetto esecutivo | ||
5 | Approvazione determina a contrattare | ||
6 | Trasmissione copia determina a contrarre alla CUC con i relativi atti di seguito descritti. Trasmissione atti alla CUC ▪ copia progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti ex lege; ▪ copia del provvedimento di approvazione del progetto; ▪ eventuali attestazioni e/o certificazioni e qualsivoglia altro atto necessario per espletamento gara. ▪ per le procedure negoziate anche l’elenco delle ditte da invitare. ▪ in caso di procedure aperte, copia del mandato di accredito all’Unione dei Comuni delle somme occorrenti per la pubblicità. | ||
7 | Avvio procedura di gara (pubblicazione bando/lettera d’invito) | entro 45 gg. lavorativi successivi alla protocollazione della determina a contrattare approvata dall’ente appaltante e avvenuta completezza delle documentazione richiesta alla stazione appaltante; |
8 | Pubblicità ed ulteriori adempimenti esecutivi del bando | ||
9 | Espletamento operazioni di gara (compresa la ricezione e protocollazione istanze/offerte) | ||
10 | Verifiche requisiti tecnico organizzativi ed aggiudicazione provvisoria | ||
11 | Trasmissione all’Ente del verbale di aggiudicazione provvisoria. | entro 15 gg. lavorativi dall’ultima seduta di gara | |
12 | Verifica requisiti speciali e generali delle imprese partecipanti ai sensi della normativa vigente con eventuale acquisizione d’ufficio delle necessarie certificazioni di enti terzi. | ||
13 | Determinazione di aggiudicazione definitiva appalto | entro 5 gg. lavorativi dall'aggiudicazione definitiva | |
14 | Trasmissione atti della procedura di gara (plichi etc);. | entro 60 gg lavorativi dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva. | |
15 | Pubblicazione esito gara | ||
16 | Stipula contratto, esecuzione lavori, D.L. e collaudazione |