INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | IL PROGETTISTA Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx | I COLLABORATORI Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Reggio Xxxxxx, lì 01.10.2020
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma o sale marino, per le Strade Provinciali indicate dalla scheda tecnica, eseguito con l’attrezzatura e gli automezzi elencati nella stessa scheda tecnica. Il servizio e la fornitura, da effettuarsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, hanno la durata complessiva di una stagione invernale (2020- 2021), per il periodo 1 novembre 2020-30 aprile 2021.
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante percentuale unica di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione della congruità dell’offerta viene effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. In caso di parità tra diverse offerte si procede a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Nel caso di differenze tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere vale la soluzione più vantaggiosa per la stazione appaltante.
La Provincia procede ad aggiudicare il contratto a favore del miglior offerente solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente capitolato e dalla scheda tecnica; a tal fine, l’aggiudicatario mette a disposizione della stazione appaltante i mezzi e le attrezzature dal 12.08.2019 al 31.08.2019 per una visita da parte del personale della Provincia.
ARTICOLO 2
AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’ammontare presunto netto dell’appalto indicato nel bando di gara, per la natura del servizio, è puramente indicativo e può di conseguenza variare in aumento o in diminuzione, senza limitazione alcuna e senza che l’appaltatore abbia diritto di ricevere compensi per questo solo motivo. L'importo comprende una quota per “fermo macchina” (importo fisso) e una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata in base alla scheda tecnica e all’elenco prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara; comprende altresì una quota relativa alla sicurezza, non assoggettata a ribasso.
L’importo indicato nel bando di gara si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche le forniture di sale, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle singole categorie d’opera s’intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico dell’appaltatore:
a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio di sgombero neve;
b) rimozione di crostoni ghiacciati, eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti e dal piano viabile delle gallerie;
c) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli creatisi anche a causa di slavine o valanghe;
d) asportazione della neve dalle Strade Provinciali poste anche all’interno dei centri abitati di competenza della Provincia di Reggio Emilia;
e) fornitura e caricamento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all’espletamento del servizio salatura;
f) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo;
g) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l’immediato inizio del servizio durante tutto il periodo invernale.
La Provincia si riserva la facoltà - a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi stradali indicati nella
scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi tratti o a declassfiche di strade - di aumentare o diminuire le quantità entro il limite di 1/5.
ARTICOLO 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di avvalimento, dall’art. 89 dello stesso X.Xxx., e non devono avere motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
ARTICOLO 4
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre:
1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di:
- natura giuridica
- denominazione
- sede legale
- data inizio attività
- oggetto attività
- dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
- codice fiscale
- partita I.V.A.;
2) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla scheda tecnica, comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio oggetto del presente appalto in favore della Provincia;
3) dichiarazione di aver sostenuto, nel triennio antecedente l’indizione della gara, un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi quiescenza, non inferiore ad Euro 5.000,00; nel costo del personale può essere compreso anche il costo per il titolare in caso di impresa individuale e per i soci (da assimilare ai contributi versati e al reddito dichiarato) in caso di s.n.c. o s.a.s.;
4) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione una struttura debitamente attrezzata, posizionata lungo il tronco di competenza stradale, o comunque a distanza non superiore a km. 15, da adibirsi a ricovero dei mezzi di servizio e per lo stoccaggio del sale;
5) dichiarazione delle parti che si intendono eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 30% del servizio;
6) dichiarazione di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni tutte del presente capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;
7) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del contratto anche in pendenza di stipulazione.
In caso di offerta presentata da RTI, il requisito indicato dal precedente punto 1) deve essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 2) 3) 4) e 5) possono essere posseduti dal RTI nel suo complesso.
Il soggetto concorrente può soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I requisiti di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4) devono essere comprovati entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, con le seguenti modalità:
• punto 2): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente l’esatta indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con descrizione e schede tecniche, certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature per lo svolgimento del servizio;
• punto 3): modelli riepilogativi attestanti versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle casse Edili in ordine alle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi quiescenza, corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi che dimostrino il costo complessivo per il personale dipendente nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
• punto 2) e punto 4): copia del contratto di disponibilità delle strutture e dei mezzi richiesti.
L'efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
L'ordine di immediato inizio del servizio può essere impartito subito dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge.
Xxxxx parte integrante del contratto da stipulare:
- il presente capitolato;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la scheda tecnica;
- l’elenco prezzi.
ARTICOLO 5
GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Garanzia provvisoria: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% del valore a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’appaltatore presta una cauzione pari al 10% dell'importo presunto contrattuale netto; detta cauzione può essere formata mediante la trattenuta sull’importo delle prime fatture emesse dall’appaltatore e viene restituita alla fine della stagione 2020-2021, al momento della liquidazione del compenso per il “fermo macchina”.
ARTICOLO 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE
L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto.
La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore.
Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.C.T.
- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00
R.C.O.
- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00
Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura e distribuzione di sale lungo le Strade Provinciali è finalizzato a garantire la percorribilità e il ripristino del traffico, anche attraverso interventi
– anche a carattere di urgenza - sulla rete stradale gestita dalla Provincia. Il servizio prevede le seguenti attività:
- sgombero neve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey o guard-rail), dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso degli svincoli, delle piste di servizio, su ponti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita), asportazione della neve all’interno dei centri abitati di competenza provinciale, rimozione della neve a causa di slavine o valanghe;
- trattamento antigelo: fornitura di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) e spargimento (preventivo o di abbattimento), di sale o miscele antigelo, nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, nelle aree di sosta, delle piste di servizio, sui ponti e viadotti, sulle rotatorie, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve; il servizio comprende l’approvvigionamento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) in granuli “asciutto” e di graniglie senza altri materiali inorganici od organici e fatto salvo l’utilizzo di anti ammassanti o altre sostanze utili all’espletamento del servizio.
Ferma restando la responsabilità dell’appaltatore nel garantire in ogni momento l’agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali, che devono comunque essere valutati e considerati da parte dell’appaltatore durante l’espletamento del servizio; si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che devono essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:
• 10 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
• 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra - 5,1 e -12 gradi centigradi;
• 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
• 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.
In strade con pavimentazione drenante, i quantitativi sopra indicati devono essere aumentati, con divieto di utilizzare sabbioni o graniglia.
Le indicazioni operative sopra riportate possono essere variate dalla Provincia in modo espresso per lo specifico evento nevoso, in base alla sua prevista intensità.
Deve essere garantita l’asportazione completa della neve per l’intera larghezza della carreggiata stradale, anche con l’ausilio di macchina fresaneve, dove necessario; deve comunque essere eseguito ogni intervento necessario a garantire la sicurezza della circolazione nei tratti stradali oggetto dell’appalto.
Gli appaltatori devono iniziare il servizio di salatura antighiaccio non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto ed in ogni caso in accordo con il Sorvegliante Stradale. Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve, gli appaltatori si attivano qualora l’altezza della neve abbia raggiunto i cm 3,00 sulle strade degli appalti ricadenti nella della zona Nord. Indipendentemente dall’altezza raggiunta, l’ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Sorveglianti Stradali o dai Funzionari preposti.
Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dalla Provincia, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.
Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per ciascun tratto di strada indicato nella scheda tecnica devono essere mantenute a disposizione della Provincia per il periodo 1 novembre – 30 aprile di ogni stagione invernale ed i tempi di intervento non devono superare i 20 minuti dal momento in cui il Sorvegliante Stradale o il funzionario ordina l’inizio dell’intervento.
Il servizio di sgombero neve e quello antighiaccio lungo la strada, devono essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano per eliminare i pericoli e garantire in ogni momento la circolazione stradale in condizioni di sicurezza.
Su specifica richiesta della Provincia, in caso di particolari necessità, l’appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi (spargisale e sgombraneve) nelle zone limitrofe all’area di sua pertinenza, in aiuto ove ve ne sia la necessità.
Qualora, durante il corso dell’appalto, la Provincia assuma in gestione altre strade adiacenti a quelle oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad espletare anche su di esse il servizio alle stesse condizioni di cui all’elenco allegato elenco prezzi.
Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o di loro tratti la Provincia si riserva la facoltà di rescissione anticipata del contratto di appalto con un preavviso di almeno 30 giorni; nel caso la rescissione anticipata si verifichi tra il 1 novembre e il 30 aprile, all'appaltatore - oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti - spetta comunque l'intero ammontare del compenso fisso.
Con riferimento alle attività di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l’utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione. Prima di dare inizio ad ogni intervento, l’appaltatore deve prendere contatti con il personale della Provincia. Il servizio viene eseguito cercando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve deve essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama e comunque pari alla larghezza massima consentita dalla carreggiata stradale.
Durante il servizio deve essere a bordo del mezzo d’opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento del servizio, fornito della patente di guida richiesta dal Codice della Strada e dell’attestato di abilitazione alla guida del mezzo. Xxxxx stesso mezzo può prendere posto il personale della Provincia addetto al controllo.
Le operazioni di spalatura devono essere eseguite con la lama sufficientemente abbassata, così da consentire l’asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile in condizioni di sicurezza.
I servizi vengono sospesi quando le condizioni di transitabilità siano tornate normali; l’ordine di sospensione del servizio può anche essere impartito dal personale della Provincia.
Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l’appaltatore è tenuto seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini del personale della Provincia.
In caso di ritardo dell’inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d’opera e nella consegna e spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la Provincia può provvedere direttamente o a mezzo di altre imprese, con addebito all’appaltatore delle spese, oltre all’applicazione delle penali previste.
Per l’esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente Capitolato è vietato all’appaltatore ricorrere all’impiego di personale dipendente della Provincia o impiegato presso l’ente in qualsivoglia forma.
L’appaltatore trasmette alla Provincia un prospetto mensile riepilogativo degli interventi, compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e degli orari di inizio e fine.
Il servizio comprende inoltre la collaborazione per l’acquisizione di dati e informazioni ed eventuale reportistica sul servizio svolto, da fornire con semplice comunicazione verbale o in forma scritta su richiesta della Provincia.
ARTICOLO 8
DEPOSITI, MEZZI D’OPERA E MACCHINARI
L’appaltatore deve disporre - in proprietà o in disponibilità (tramite contratto di locazione, leasing, comodato, o simile) - di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi o piazzali per il ricovero dei mezzi d’opera e lo stoccaggio del sale. Detti depositi o piazzali devono essere adeguatamente distribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 15, da ciascuno dei tronchi di strada indicati nella scheda tecnica allegata al presente capitolato lungo i quali deve svolgersi il servizio.
All’inizio della stagione invernale deve essere disponibile presso il deposito suddetto, ad uso esclusivo del servizio oggetto dell’appalto, una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze di tutta la stagione invernale, quantità che deve essere comunicata alla Provincia. Al termine della stagione invernale, al termine di ogni servizio di salatura ed ogni qual volta il sale dovesse essere inutilizzato per lunghi periodi, l'appaltatore deve provvedere a coprirlo e ripararlo adeguatamente mediante appositi teli impermeabili o tettoie, interamente a proprie spese. Tali quantitativi di sale devono essere costantemente reintegrati al fine della garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade oggetto dell’appalto. In caso di necessità, per motivi tecnico-operativi e di sicurezza stradale, la Provincia può disporre l’utilizzo di piazzali e ricoveri dei mezzi d’opera su aree di sua proprietà.
Ogni volta che l'appaltatore riceve una fornitura di sale marino o di salgemma è tenuto a comunicare al Sorvegliante Stradale di riferimento, con un preavviso di almeno 24 ore, data e ora del conferimento, al fine di consentirgli di presenziare al momento dello scarico del materiale.
Il sale deve essere conservato preferibilmente in una struttura coperta, o perlomeno posizionato in un piazzale dotato di pozzetti per la raccolta delle acque sporche di sale. In quest’ultimo caso il cumulo di sale dovrà restare costantemente coperto da un telo impermeabile di dimensioni adeguate e zavorrato al terreno in modo che vento ed intemperie non possano rimuoverlo.
Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dalla Provincia, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.
I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l’intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l’immediata installazione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale.
L’impresa aggiudicataria dell'appalto, nell'esecuzione del servizio di sgombero neve, salatura antighiaccio o salatura preventiva, deve sempre utilizzare contemporaneamente tutti i mezzi specificati nell’allegata scheda tecnica.
Tutti i dati relativi agli automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono essere comunicate alla Provincia entro il 30.11.2019.
Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell’appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.
Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate alla Provincia, così come quelle del responsabile del coordinamento servizio designato dall’appaltatore, entro il 20.09.2019
Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell’appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell’impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.
Nel caso di società agricola aggiudicataria dell’appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.
I mezzi devono essere della potenza e portata minima richiesta e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà della Provincia rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto dell’appalto.
I mezzi promiscui, che montano contemporaneamente lame e salatori, sono autorizzati solo negli appalti i cui tratti di competenza non superano i 17 Km. di lunghezza;
per tutte le altre zone é facoltà della Provincia accettare tali mezzi.
In questi casi verrà applicata una riduzione dei compensi fissi del 30%, sia sul compenso della lama sgombraneve, sia sul compenso per il mezzo spargisale, per ogni macchina promiscua autorizzata.
Nel presente capitolato per “mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine, ivi comprese quelle di proprietà della Provincia. E’ compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa. E’ compresa la quota per il ricovero degli eventuali mezzi della Provincia per tutta la durata del servizio, così come tutte le operazioni di manutenzione (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggio, ecc.). Gli oneri per gli agganci delle attrezzature sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori i eseguiti sulla sede stradale.
L’impiego di lame o di spargisale di dimensioni superiori a quelle previste dalla scheda tecnica, o di mezzi con potenza superiore, non dà luogo a corresponsione di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla scheda stessa.
Attrezzature omologate per il servizio di sgombero neve.
La lama sgombraneve che l’Impresa deve adottare secondo le prescrizioni della scheda tecnica ha le seguenti caratteristiche:
• lama lunghezza minima del coltello cm. 300 su trattore doppia trazione o Autocarro attrezzato;
• lama lunghezza minima del coltello cm. 330 su trattore doppia trazione o Autocarro attrezzato;
• lama lunghezza minima del coltello cm. 350 su trattore doppia trazione o Autocarro attrezzato;
Caratteristiche delle lame sgombraneve.
La lama da utilizzarsi per lo sgombero neve é del tipo metallico a movimenti idraulici, con comandi nella cabina dell’automezzo, con caratteristiche idonee (peso, spessore e altezza) a svolgere il servizio su strade provinciali.
Sono richiesti i seguenti movimenti:
ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve; IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve; OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l’adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
AMMORTIZZAZIONE dell’alerone per evitare danni a manufatti nell’eventualità di urti fortuiti; SOLLEVAMENTO totale dell’attrezzo per gli spostamenti e le manovre.
Caratteristiche dello spargitore di sale .
Lo spargitore di sale deve essere dotato di dispositivo di messa in funzione dello spargimento del sale e della regolazione della quantità di spargimento azionabile dalla cabina di guida del mezzo.
Dispositivi di visibilità diurna e notturna.
I mezzi e le attrezzature devono disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione. I mezzi devono essere in regola con l’estensione del libretto di circolazione per l’attacco di attrezzature.
I mezzi devono essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l’abbagliamento dei veicoli.
L’appaltatore deve controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; inoltre, deve essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l’appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull’appaltatore l’onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti, incidenti o provvedimenti di agenti di polizia stradale, con altri dello stesso tipo, senza per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari. La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e preventivamente comunicata alla Provincia.
Le Macchine Agricole che sono impiegate come macchine operatrici sgombraneve devono effettuare visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate (lame, vomeri, sgombraneve e salatori), e devono richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale, come ribadito nelle circolari n. 39075/07 e n. 66346/07 del Ministero dei Trasporti.
Tutte le Macchine Agricole e le Macchine operatrici sgombraneve con lama installata e ingombro superiore a 2,55 mt, durante le fasi di trasferimento da e verso la zona oggetto del servizio di sgombero neve, devono essere autorizzate al transito da parte della Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.
ARTICOLO 9
SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS
L’Appaltatore deve procedere all’installazione, entro l’01.11.2020, nel caso i mezzi utilizzati non ne siano provvisti, di apposita presa elettrica a 12/24 v., collegata alla batteria, per l’alimentazione del dispositivo satellitare di geolocalizzazione del mezzo.
Tale dispositivo, che viene concesso all’appaltatore in comodato d'uso da parte della Provincia, deve essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, in modo che sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio.
Non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione.
Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio; tale posizione é memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo viene trasmesso periodicamente alla Provincia, che può altresì attivare la funzione di ricerca e tracciamento in tempo reale della posizione del veicolo.
E’ compito dell’appaltatore garantire il corretto allacciamento del dispositivo GPS alla presa d’alimentazione e comunicare immediatamente al Sorvegliante Stradale eventuali anomalie riscontrate.
L’Appaltatore é responsabile dei dispositivi GPS avuti in comodato;
nel caso di danni provocati da xxxx, cadute accidentali o comunque causati da uso improprio o per mancata riconsegna lo stesso è tenuto al risarcimento di € 100,00 più IVA/cad,
nel caso in cui non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento è tenuto al risarcimento di € 10,00.
Tali importi saranno trattenuti dal pagamento del fermo macchina.
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza.
In qualsiasi momento il personale della Provincia può connettersi al dispositivo GPS per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità delle strade.
ARTICOLO 10
IDENTIFICAZIONE DI MEZZI
L’appaltatore deve dotare i mezzi impiegati per il servizio di targa di segnalazione, da applicare nella parte posteriore del veicolo. Tale targa - con supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2 - riporta il segnale “Passaggio obbligatorio per veicoli operativi”, di cui alla figura II/398, art. 38 del Regolamento Codice della Strada.
ARTICOLO 11
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare nel servizio devono corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti; devono comunque essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. I materiali, prima del loro utilizzo, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Provincia.
Quando la Provincia abbia rifiutato una qualsiasi provvista di materiale come non atta all'impiego, l'appaltatore è tenuto a sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore.
L'accettazione dei materiali da parte della Provincia non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per la corretta esecuzione del servizio.
I materiali da impiegare devono corrispondere ai requisiti di seguito fissati:
1. CLORURO DI SODIO MINERALE - SALGEMMA
Caratteristiche Fisiche (valori sul secco):
Denominazione: cloruro di sodio minerale – salgemma, con aggiunta di prodotto antiammassante/antiagglomerante (min 60 ppm – max 220 ppm) atto a garantire l’utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio.
Granulometria: da 1 – 10 mm
1. ASPETTO: cristalli bianchi;
2. PESO SPECIFICO (medio in mucchio): 2.160 kg/m3;
3. UMIDITA’: non superiore a 1,5%
4. ANALISI GRANULOMETRICA:
mm | Valori tipici (%) | Oscillazioni (%) |
>10 | 0 | 0-2 |
5 – 10 | 16 | 06 – 27 |
3,15 – 2 | 21 | 16 - 28 |
2 – 1 | 22 | 13 – 29 |
1-0,5 | 11 | 4 – 18 |
0,16 – 0,5 | 8 | 2 – 17 |
< 0,16 | 4 | 1 – 17 |
Caratteristiche Chimiche (valori sul secco):
Tenore di NaCl* | > 98 % min |
pH | 7 |
Ione Solfato | 3500 mg/kg max |
Ione calcio | 500 mg/kg max |
Ione magnesio | 1000 mg/kg max |
Ione potassio | 600 mg/kg max |
Ione arsenico | <0,5 mg/kg |
Ione rame | <2 mg/kg |
Ione piombo | <2 mg/kg |
Ione cadmio | <0,5 mg/kg |
Ione mercurio | <0,1 mg/kg |
Sostanze insol. in acqua | 1700 mg/kg max |
Umidità all’origine | 2500 mg/kg max |
Solubilità in acqua a 0° | 350 g/l sol. satura |
* tenore minimo di NaCl su Prodotto già sofisticato
2. CLORURO DI SODIO D’ORIGINE MARINA
Caratteristiche Fisiche (valori sul secco):
Denominazione: cloruro di sodio marino - con aggiunta di prodotto antiammassante / antiagglomerante (min. 60 ppm – 220 ppm max) atto a garantire l’utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio.
Granulometria: da 1– 4 mm
1. ASPETTO: cristalli bianchi;
2. PESO SPECIFICO (medio in mucchio): 765 kg/m3;
3. UMIDITA’: non superiore a 4-5 %
4. ANALISI GRANULOMETRICA:
mm | Valori tipici (g) | Oscillazioni max – min (g) |
>4 | 0 | 20 – 0 |
4 – 3 | 50 | 100 – 0 |
3 – 1 | 900 | 1000 – 800 |
<1 | 50 | 100 – 0 |
Caratteristiche Chimiche (valori sul secco):
Tenore di NaCl* | > 97 % min |
residuo insol. in acqua | 0,29-1 % |
Umidità all’origine | 2,5-4 % |
* tenore minimo di NaCl su prodotto già sofisticato
La Provincia si riserva di effettuare prove di laboratorio, a spese dell’appaltatore, allo
scopo di controllare che i cloruri forniti siano rispondenti alle disposizioni sopra indicate. La mancata corrispondenza comporterà l’obbligo per l’appaltatore di procedere a sostituzione del materiale, senza aver nulla a pretendere.
ARTICOLO 12 CONSEGNA DEL SERVIZIO
La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dell’appalto ed in pendenza della stipula del contratto.
La consegna del servizio è comunque fissata al giorno 1 novembre ed il termine di ultimazione al 30 aprile 2021.
Le attività previste devono essere normalmente svolte in modo continuativo per le tre stagioni invernali della
durata del contratto, nei periodi sopra indicati, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni dell’anno, festivi compresi.
ARTICOLO 13 GESTIONE DELLA SICUREZZA
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la Provincia ha determinato i costi d’attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Provincia promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d’appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall’esecuzione del contratto.
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare alla Provincia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.
ARTICOLO 14
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
All’atto della consegna del servizio l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.
L’Appaltatore provvede altresì:
− a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
− a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
− a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
− a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
− ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
− ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
− ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
ARTICOLO 15 SUBAPPALTO
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia, è soggetto ai limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni:
• che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite 40% dell’importo contrattuale;
• che l’appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 3 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; in tale caso, l’appaltatore comunica alla Provincia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.
L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per le parti affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
b) l’appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;
c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
ARTICOLO 16
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell’appaltatore. In caso di sospensione o abbandono la Provincia si sostituisce all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. E’ obbligo dell’appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. L’appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d’opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati. La totale e piena responsabilità della gestione dell’appalto compete all’appaltatore. La Provincia si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, l’osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:
1. l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
2. comunicare i nominativi dei responsabili reperibili, che coprono l’intero arco delle 24 ore del servizio nel periodo invernale (1 novembre – 30 aprile) e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un numero di FAX;
3. osservare, durante l’esecuzione del servizio, le prescrizioni del DUVRI; qualora ciò non avvenga, la Provincia può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio;
4. segnalare alla Provincia le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada, da chiunque commesse, che implichino un danno per l’ente, nei tratti interessati dal servizio; in caso di omessa segnalazione, l’appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne alla Provincia.
ARTICOLO 17
TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA’
L’appaltatore inizia il servizio di salatura antighiaccio non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto ed in ogni caso in accordo con il Sorvegliante Stradale; per il servizio di sgombero neve, deve attivarsi qualora l’altezza della neve abbia raggiunto i cm. 3,00 sulle strade della zona Nord della Provincia. Indipendentemente dall’altezza raggiunta, l’ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Sorveglianti Stradali o dai Funzionari preposti.
Resta in ogni caso stabilito che la Provincia ha la facoltà di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d’opera e modi di esecuzione, ordinando all’appaltatore diverse modalità di intervento.
L’appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente art. 12, indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, deve dare immediatamente corso all’esecuzione del contratto.
La Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per:
• ritardato o mancato intervento nell’esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti di salatura antigelo: penale di € 500,00 per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione;
• utilizzo di mezzi non autorizzati dalla Provincia: penale di 500,00 € per ogni mezzo o attrezzatura non autorizzati;
• manomissione volontaria del sistema di rilevamento satellitare GPS: penale di 1.000,00 € per ogni impianto manomesso;
• mancato rifornimento del deposito del sale antigelo (ogni volta che l'appaltatore dovesse rimanere senza sale antigelo): penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel rifornimento;
• mancata o tardiva comunicazione al Sorvegliante Stradale del conferimento di un carico di sale marino o salgemma: penale di € 500;
• inadempienza alle prescrizioni del precedente art. 10, per i mezzi che non risultano attrezzati con targa di segnalazione: penale di Euro 300,00 per ogni mezzo non regolare, ogni volta che venga riscontrato l’inadempimento;
• mancata gestione del cumulo del sale nel caso sia conservato all’aperto, inteso come mancata copertura del cumulo € 300,00 per ogni giorno d’infrazione;
• mezzi ed attrezzature non utilizzati esclusivamente sulle strade provinciali € 500,00 per ogni infrazione riscontrata ;
• ritardata presentazione della documentazione richiesta (libretti di circolazione dei mezzi , certificati delle attrezzature, ecc. ecc ) indicata nell’art. 8 dopo la data del 01/09/2019, € 150,00 per ogni giorno di ritardo ;
Nel caso che guasti ripetuti sulla stessa macchina, per più di due volte, xxxxxx disservizi durante la stessa stagione, la Provincia si riserva di non pagare il compenso a corpo annuo relativo al “fermo macchina” per la macchina operatrice in questione. Resta inteso che nei casi più gravi tali inosservanze possono costituire motivo di immediata rescissione del contratto, senza che l’appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro effettivamente eseguito.
ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando riscontri per 2 volte – con successivi e distinti atti - la non omologazione di un mezzo/attrezzatura utilizzato;
b) quando riscontri irregolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa;
c) quando riscontri il mancato rispetto per 2 volte – con successivi e distinti atti - delle norme di sicurezza previste dalla normativa o dai piani;
d) quando il cumulo delle penali applicate supera i 5.000,00 Euro;
e) quando riscontri una grave inadempienza contrattuale per 3 volte, contestata con successivi e distinti atti;
f) quando verifichi l’utilizzo di mezzi privi di assicurazione;
g) quando riscontri la violazione delle norme relative al subappalto.
In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all’impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto alla Provincia a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto.
La Provincia può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso- spese; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata del contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Provincia si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
ARTICOLO 19 PAGAMENTO ACCONTI - CONTO FINALE
Ai fini del pagamento, le prestazioni sono a misura, sulla base di specifici rapporti mensili che appaltatore consegna alla Provincia.
Le prestazioni sono valutate secondo le disposizioni dell’elenco prezzi ed in base ai bollettini neve/sale redatti dai rispettivi Sorveglianti Stradali e controllati dai Funzionari responsabili.
All’appaltatore verranno riconosciuti ulteriori 15 minuti d’intervento di salatura per ogni uscita, a compensazione del tempo impiegato per carico sale e lavaggio del mezzo e delle attrezzature, e per la gestione della scorta del sale;
Ogni intervento di salatura di durata inferiore all’ora automaticamente verrà considerato di sessanta minuti.
Alla fine dei mesi di: DICEMBRE – FEBBRAIO - APRILE, l’appaltatore presenta regolare contabilità nella quale indica le prestazioni effettuate.
Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte della Provincia potrà essere presentata regolare fattura secondo le scadenze sotto indicate.
I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti scadenze:
▪ OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE entro il mese di MARZO;
▪ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE entro il mese di SETTEMBRE
▪ Compensi fissi per fermo macchina annuale e Oneri Sicurezza entro il successivo mese di DICEMBRE.
Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene annualmente contestualmente al pagamento dei compensi fissi per il fermo-macchina.
I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura e solo in assenza di formale contestazione sulla correttezza dell’intervento eseguito.
Obblighi di tracciabilità
Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Devono essere comunicati alla Provincia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall’accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
ARTICOLO 20
DANNI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l’esecuzione del contratto. L'appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure preventive atte ad evitare di arrecare danni alla Provincia o a terzi ed è comunque tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
ARTICOLO 21 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
E’ obbligo dell'appaltatore l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
ARTICOLO 22
PREZZI A MISURA E FORFETTARI
Le prestazioni appaltate a misura e forfettarie sono remunerative di tutto quanto necessario per l’effettuazione del servizio sgombero neve, fornitura del sale e trattamento antigelo a perfetta regola d’arte e per la durata di 3 stagioni invernali e sono liquidate in base ai servizi effettivamente eseguiti. Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, protezione, calo, perdita, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del servizio, anche se fuori strada;
b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione secondo il CCNL di riferimento;
c) per i mezzi d’opera, attrezzature e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e spesa per il loro funzionamento e la manutenzione;
d) per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per rendere il servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
e) per la sicurezza: ogni onere relativo.
Qualora le condizioni meteorologiche rendessero necessaria l’esecuzione di lavorazioni in orario notturno, i maggiori oneri e costi derivanti all’appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo.
ARTICOLO 23 CONTROVERSIE
Per le controversie tra la Provincia e l’appaltatore è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
ARTICOLO 24 SPESE DEL CONTRATTO
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto.