MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitre' tenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito - Anno 2021.
(GU n.96 del 3-12-2021)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Xxxxxx;
Visti il comma 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640 e il comma 4 dell'art. 678 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0104817 del 3 giugno 2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 259 recante «Misure per la funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedura concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0190183 del 23 settembre 2021, con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2021 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ventitre' tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui tre dell'Arma dei trasporti e dei materiali, undici del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e tre del
Corpo di commissariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, xxx.xx succ. n. 1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:
Art. 1 Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito:
a) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
2) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33).
b) concorso per la nomina di undici tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20) ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20);
2) un posto per laureati in ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
3) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
4) un posto per laureati in ingegneria informatica (LM 32), informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66);
5) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33);
6) quattro posti per laureati in ingegneria civile (LM 23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria edile/architettura (LM 4) con abilitazione all'esercizio della professione;
7) due posti per laureati in scienze chimiche (LM 54).
c) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) quattro posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione all'esercizio della professione;
2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione all'esercizio della professione;
3) un posto per laureati in farmacia e farmacia industriale (LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione.
d) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01);
2) un posto per laureati in scienze dell'economia (LM 56) ovvero scienze economico-aziendali (LM 77).
I possessori dei titoli di studio richiesti per i posti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) e alla lettera b) numeri 3) e 5) possono presentare domanda o per l'Arma dei trasporti e materiali
ovvero per il Corpo degli ingegneri. Non e' possibile concorrere contemporaneamente per entrambi i menzionati canali reclutativi.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale.
5. Nel caso in cui l'amministrazione medesima eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari.
Art. 2 Riserve di posti
1. Per i tre posti dell'Arma dei trasporti e dei materiali, sono previste le seguenti riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), un posto e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
2. Per gli undici posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le seguenti riserve:
i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) tre
sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 7) uno e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), tre posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
4. Per i tre posti del Corpo di commissariato, sono previste le seguenti riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), uno e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
il posto posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare i cittadini, di entrambi i sessi che:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma
1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai
sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
3) trentacinquesimo anno di eta', se non appartenenti alle predette categorie;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento militare;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29);
2) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), laurea magistrale ingegneria meccanica (LM 33);
3) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), laurea magistrale in ingegneria aeronautica (LM 20) ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20);
4) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
5) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29);
6) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), laurea magistrale in ingegneria informatica (LM 32), informatica (LM 18), sicurezza informatica (LM 66);
7) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), laurea magistrale in ingegneria meccanica (LM 33);
8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), laurea magistrale in ingegneria civile (LM 23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria edile/architettura
(LM 4) con abilitazione all'esercizio della professione;
9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 7), laurea magistrale in scienze chimiche (LM 54);
10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione all'esercizio della professione;
11) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), laurea magistrale in medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione all'esercizio della professione;
12) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione;
13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
14) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 2), laurea magistrale in scienze dell'economia (LM 56) ovvero scienze economico-aziendali (LM 77).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/00-00-0000/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 13, 14 e 15.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 4
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/ area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», xxxx' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio
5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande xxxx' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nel sito xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
10. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx nonche' all'indirizzo x0x0x0@xxxxxxxx.xxxxxx.xx indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «NOMINA DIRETTA ESERCITO 2021».
Art. 7
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio per il personale militare in servizio e in congedo
1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per la nomina a Tenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Esercito - anno 2021»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a cura del DSS del corpo di appartenenza, l'allegato H in duplice copia, di cui una va consegnata all'interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la seguente documentazione in copia:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente decreto) dovra' pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx» del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri predisporre la documentazione di cui al terzo alinea della precedente
lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione (fac-simile in allegato A) sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata
«xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx» del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice;
c) per tutti i concorrenti della Marina militare (in servizio o in congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente comma 2, lettere a) e b) non sia disponibile presso gli EDRC di appartenenza/enti detentori della documentazione personale e matricolare, e' competenza dell'11^ Divisione della Direzione generale per il personale militare renderla disponibile alle commissioni esaminatrici.
3. Per il personale in congedo, ai soli fini agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito e' l'Ufficio documentale dei comandi militari dell'Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica militare e' il Reparto personale della 1^ regione aerea o il Reparto personale del Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ regione aerea o il Comando aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle predette strutture organizzative si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, i seguenti link:
xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/X-Xxxxxx-Xxxxxxxxxxx - per l'Esercito;
xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxx/xxxxxxx.xxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx
Art. 8 Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede:
a) accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova pratica per i soli laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria.
Per esigenze di carattere organizzativo e contenimento della spesa, al momento non prevedibili, l'ordine di svolgimento delle suddette prove potra' subire variazioni.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. L'amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo.
3. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della sede stessa, di alloggio a carico dell'amministrazione della difesa.
5. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
6. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h), nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 9 Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissioni esaminatrice, distinta per ciascun concorso
-ad eccezione dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b) per i quali e' la medesima-, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i tre concorsi;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte:
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, membri;
3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni stesse.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) xxxx' composta da:
1) un ufficiale superiore, presidente;
2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto nel settore ginnico sportivo.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'amministrazione.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) xxxx' composta da:
1) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
2) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'amministrazione.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'amministrazione.
Art. 10
Accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova di preselezione
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
2. Al termine dell'accertamento di cui al precedente comma 1 potra' essere effettuata, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la prova di preselezione qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a:
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) - Ingegneria elettronica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2) - Ingegneria meccanica;
venti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) - Ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e astronautica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3) - Ingegneria elettronica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4) - Ingegneria informatica ovvero informatica ovvero sicurezza informatica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5) - Ingegneria meccanica;
ottanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) - Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, architettura e ingegneria edile/architettura;
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 7) - Scienze chimiche;
ottanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) - Medicina e chirurgia;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) - Medicina veterinaria;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3) - Farmacia e farmacia industriale;
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1) - Giurisprudenza;
venti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 2) - Scienze dell'economia ovvero scienze economico-aziendali.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti xxxx' ritenuto inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' concorsi indetti con il presente decreto, l'accertamento della conoscenza di lingua inglese xxxx' svolto prima della prova scritta di cui al successivo art. 11, i concorrenti riceveranno apposita comunicazione con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di copia della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nel giorno e nell'ora previsti dal calendario.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
5. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata.
Prima dell'inizio della prova, la relativa commissione esaminatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di valutazione della stessa cosi' come riportato negli allegati «B», «C», «D», «E», «F» e «G». Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Al termine dell'eventuale prova di preselezione, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, le competenti commissioni, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, stilera' una graduatoria provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera b), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), lettera c), numeri 1), 2) e 3) e lettera d), numeri 1) e 2) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) - Ingegneria elettronica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2) - Ingegneria meccanica;
quindici per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) - Ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e astronautica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3) - Ingegneria elettronica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4) - Ingegneria informatica ovvero informatica ovvero sicurezza informatica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5) - Ingegneria meccanica;
sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) - Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, architettura e ingegneria edile/architettura;
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 7) - Scienze chimiche;
sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1 - Medicina e chirurgia;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2 - Medicina veterinaria;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3 - Farmacia e farmacia industriale;
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1 - Giurisprudenza;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 2 - Scienze dell'economia ovvero scienze economico-aziendali.
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. Il punteggio della prova di preselezione sara' pubblicato, a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nell'area riservata del portale dei concorsi entro il giorno di
effettuazione della prova stessa.
9. L'esito della prova di preselezione, l'elenco degli ammessi alla prova scritta, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alla prova di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso xxxx' inoltre consultabile nel sito xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari. Xxxx' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova di preselezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/000000000; e-mail: xxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx).
10. I verbali relativi alla suddetta prova dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della prova medesima.
Art. 11 Prova scritta
1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla prova scritta con le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 9 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non xxxx' comunicata l'esclusione dai concorsi (qualora non abbia avuto luogo la prova di preselezione) saranno sottoposti -a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto a una prova scritta di seguito specificata:
a) per il concorso relativo all'Arma dei trasporti e dei materiali e al Corpo degli ingegneri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b):
prova scritta di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari riportati nella prima e seconda parte del programma d'esame al punto
4 dell'allegato «B» del presente decreto;
La durata massima di detta prova -che comunque non potra' eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
prova scritta di cultura tecnico - professionale, diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi d'esame universitari riportati nella prima parte e nella seconda parte del punto 3 dell'allegato «C» del presente decreto per i laureati in medicina e chirurgia, nella prima e seconda parte del punto 3 dell'allegato «D» del presente decreto per i laureati in medicina veterinaria e nella prima e seconda parte del punto 3 dell'allegato «E» del presente decreto per i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche;
La durata massima di detta prova -che comunque non potra' eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d):
prova scritta di cultura tecnico - professionale, diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi d'esame universitari riportati al punto 3 dell'allegato «F» del presente decreto per i laureati in giurisprudenza e al punto 3 dell'allegato «G» del presente decreto per i laureati in scienze dell'economia.
La durata massima di detta prova -che comunque non potra' eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse.
Per esigenze organizzative al momento non prevedibili e' data facolta' alle commissioni esaminatrici di poter effettuare, prima l'accertamento scritto di lingua inglese e, successivamente, o la prova di preselezione ovvero la prova scritta.
2. Le date e le sedi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente comma 1 saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art.
6 del presente decreto, xxxx' inoltre consultabile nel sito xxx.xxxxxx.xx, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi, per sostenere la prova scritta, nei giorni e nella sede rispettivamente previsti, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento di cui all'art. 8, comma 1, di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, nonche', di calcolatrice scientifica non programmabile per i soli concorrenti del dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo degli ingegneri. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova scritta, si intendera' superate qualora il concorrente riporti un punteggio minimo non inferiore a 18/30, a esclusione della prova scritta di lingua inglese per la quale, non essendo previsto un punteggio minimo, xxxx' sufficiente conseguire qualsiasi risultato purche' il concorrente consegni l'elaborato.
5. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi alle prove di efficienza fisica, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 13 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto, xxxx' inoltre consultabile nel sito xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari.
6. I verbali relativi alle suddette prove dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime.
Art. 12
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L'esito della valutazione xxxx' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della presentazione per sostenere la prova scritta.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto | pari | a | 101, | punti | 0,10; |
2) voto | pari | a | 102, | punti | 0,20; |
3) voto | pari | a | 103, | punti | 0,30; |
4) voto | pari | a | 104, | punti | 0,40; |
5) voto | pari | a | 105, | punti | 0,50; |
6) voto | pari | a | 106, | punti | 0,60; |
7) voto | pari | a | 107, | punti | 0,70; |
8) voto | pari | a | 108, | punti | 0,80; |
9) voto | pari | a | 109, | punti | 0,90; |
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1;
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito specificato:
1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1;
2) per ogni diploma di specializzazione (al di fuori dei laureati in medicina e chirurgia), punti uno;
3) per ogni master di I livello, conseguito presso universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,25;
4) per ogni master di II livello, conseguito presso Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,50;
5) per ogni dottorato universitario di ricerca, punti 2;
6) per l'abilitazione all'esercizio della professione (escluse le classi LM 23, LM 24, LM 4, LM 41, LM 42 e LM 13, perche'
richiesta quale requisito di partecipazione), punti 0,50;
c) titoli specifici per i soli candidati in possesso della laurea in medicina e chirurgia:
1) per il possesso delle sottoelencate specializzazioni,
punti 6:
ortopedia e traumatologia; anestesia e rianimazione; chirurgia generale; chirurgia vascolare; malattie infettive; psichiatria;
2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa in
quelle dell'elenco di cui al precedente punto 1), punti 5;
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti uno cosi' suddivisi:
0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore;
0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri;
e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 cosi' suddivisi:
Tipo C1 (ex liv. A), punti 2; Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5; Tipo B1 (ex liv. C), punti 1; Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50;
f) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o Corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.
Art. 13
Prove di efficienza fisica
2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Potranno essere concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere
il differimento della data di convocazione inoltrando apposita richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da inviare all'indirizzo di posta elettronica xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx ovvero xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx improrogabilmente entro il quinto giorno calendariale precedente la data di prevista presentazione. Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno convocati in altra data che comunque non potra' essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il citato Centro muniti di:
tenuta ginnica;
documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8, comma 1;
i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre Forze armate o Corpo armato dello Stato dovranno portare un certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell'Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale (Allegato «H»).
Inoltre gli stessi concorrenti dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso i documenti specificati nei successivi commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. I concorrenti in servizio nell'Esercito, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario del Reparto/Ente cui sono in forza, attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello riportato nell'Allegato «H» che costituisce parte integrante del presente decreto. Si precisa che il concorrente in servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo dell'efficienza operativa, di cui alle direttive recanti «Il controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito Italiano» edizione 2014 dello Stato maggiore dell'Esercito e n. SMD-FORM 003(B) recante «Direttiva per il mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa del personale militare» edizione 2016 dello Stato maggiore della difesa, non riunisce i requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. Pertanto l'eventuale concorrente che si trovi in tale situazione xxxx' escluso dal concorso.
5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione presso il medesimo Centro, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) certificato conforme all'Allegato «I», che costituisce parte integrante del presente decreto, in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento);
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni;
e) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito di ecografia pelvica;
f) i soli concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e metadone in accordo con il provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del
18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione, di sottoporre a drug-test i concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) tutti i concorrenti di sesso femminile, referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte -al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti per gli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 14- al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
7. I concorrenti, qualora presentino un verbale di notifica di idoneita' agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di un concorso per il reclutamento nell'Esercito, nei trecentosessantacinque giorni precedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove di cui al presente articolo (tale verbale di notifica di idoneita', dovra' riportare integralmente il profilo sanitario completo, risultante da una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e strumentali, altrimenti non potra' essere preso in considerazione ed il candidato xxxx' sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti) dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 5, lettera a);
b) referti di cui al precedente comma 6, lettere a) e b);
c) il predetto verbale di notifica di idoneita'.
8. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La verifica degli stessi xxxx' effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno stesso di presentazione per l'effettuazione della prove di efficienza fisica a cura del personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso il medesimo Centro. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente articolo, comportera' l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui al comma 5, lettera f) e comma 6, lettera b). Si precisa, inoltre, che i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora i certificati/referti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 siano effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, xxxx' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
9. Le prove di efficienza fisica, cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in Allegato «J» che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento, anche di uno solo degli esercizi ivi indicati, determinera' il giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. L'esito delle prove verra' comunicato seduta stante al concorrente.
10. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che xxxx' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni, informandone la Direzione generale per il personale militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove non potra' essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove, dovranno interrompere l'esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo. I concorrenti che non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione, per i quali la commissione attribuira' un giudizio di xxxxxxxxxx' alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
11. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.
Art. 14 Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma
1 lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso.
I medesimi concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito specificato, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'Allegato «K», che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno rinviati entro i medesimi tempi (venti giorni) coloro che dovranno fornire ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc., che la commissione per gli accertamenti sanitari riterra' piu' opportuni per poter esprimere il giudizio finale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) ai concorrenti che non siano militari in servizio nelle Forze armate saranno verificati i parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse;
b) a tutti i concorrenti xxxx' verificata la funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle tre diottrie, anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli di cui alla successiva lettera j), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente: emocromo completo;
glicemia; creatinemia;
transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; trigliceridemia;
colesterolemia; gamma GT;
dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD). I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o
parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'Allegato «L» che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta ed alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il concorrente xxxx' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. Escludera', altresi', dal concorso, il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx - ovvero se posti nelle zone coperte dall'uniforme risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'Allegato «M» che costituisce parte integrante del presente decreto;
j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma 7, gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della Forza armata nei trecentosessantacinque giorni precedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, qualora presentino il relativo verbale di notifica nonche' i documenti di cui al precedente art. 13, comma 5, lettera a) e comma 6, lettere a) e b), la commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione, procedera' esclusivamente a sottoporre gli stessi alla visita di cui alle precedenti lettere g) ed h).
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, a cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
=====================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+ + + + + + + + + +
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato «L» che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a zero. Ad ogni coefficiente 1 delle predette caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito»;
b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito», con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso applicativo e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto
della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell'istanza da parte del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, il giudizio circa l'idoneita' fisica, xxxx' espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 6, xxxx' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece, i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara' confermato.
Art. 15 Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed intervista di selezione), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che xxxx' comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato:
«idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente art. 14, comma 1 e comma 3, lettera g) e comma 9, non e' stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli
accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli accertamenti sanitari saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine di svolgimento degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.
5. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di cui al presente articolo.
Art. 16
Prova orale e prova pratica
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello attitudinale riceveranno apposita comunicazione con messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e della data di svolgimento della prova orale e, nel concorso per il Corpo sanitario ad esclusione dei candidati per i posti per laureati in farmacia e farmacia industriale, anche di quella pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i soli partecipanti al concorso per il Corpo sanitario - laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria, verra' effettuata, in data differente, solo qualora gli stessi abbiano superato la prova orale, e avra' luogo presumibilmente presso il Policlinico militare
«Celio» di Roma, per i laureati in medicina e chirurgia, e presso il Centro militare veterinario di Grosseto, per i laureati in medicina veterinaria.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e di quella pratica, sono riportati nei gia' citati Allegati «B», «C»,
«D», «E», «F» e «G».
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel concorso per il Corpo sanitario - laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria, si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile anch'essa per la formazione della relativa graduatoria di merito.
Art. 17 Graduatorie di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate
nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d). Tali graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) la somma dei punteggi riportati nell'accertamento della lingua inglese e nella prova scritta;
b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
c) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria).
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1, distinte per ciascun concorso, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del portale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1 risultassero non ricoperti per carenza di concorrenti idonei, al fine evitare il reclutamento di risorse non necessarie, si procedera' alla loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze di impiego che verranno comunicate dallo Stato maggiore dell'Esercito.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, xxxx' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6, lettera b) saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
Art. 18 Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 17, comma 6 saranno
nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 3 del presente decreto, nonche' al superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta xxxx' fissata dal decreto del Ministro della difesa con il quale xxxx' conferita la nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra' rideterminata al superamento del corso applicativo medesimo con le modalita' di cui al successivo comma 7 del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito.
Gli stessi dovranno presentarsi presso l'Accademia militare
-Xxxxxx Xxxx 00, Xxxxxx- muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente art. 13, comma 5, lettera f). Saranno, inoltre, sottoposti a visita medica d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare, nonche' alle vaccinazioni obbligatorie di cui al gia' citato art. 13, comma 5, lettera f). Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma xxxxxxxxxx' la revoca della nomina. Inoltre, gli ufficiali del Corpo sanitario dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al proprio albo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018.
5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 17, entro 1/12 della durata del corso applicativo presso l'Accademia militare di Modena, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra' frequentare il corso applicativo, xxxx' rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle Forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
9. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 19 Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia militare, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal fine, l'Accademia militare fornira', al termine dei ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al precitato corso. Ai frequentatori del corso in parola provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 20 Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 21 Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a tenente in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 22 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Xxxxx xxxx'Xxxxxxxx x. 000. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xx
- posta elettronica certificata: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: xxx@xxxxxx.xx - indirizzo posta elettronica certificata: xxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx - come reso noto sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xx
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, indirizzi e-mail xxxxxxx@xxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2021
Il direttore generale: Ricca
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