CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALE DA PARTE DI DIPENDENTE DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA.
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALE DA PARTE DI DIPENDENTE DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA.
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba-Bra (di seguito denominata “A.S.L”.), P. IVA 02419170044, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx XXXX, Direttore. Generale, domiciliato per la carica presso la sede della A.S.L. CN2 – in Via Vida 10 – Alba,
E
La SISTEMI TRE s.r.l. (di seguito denominata “Societa’”) P. IVA 01764450043 rappresentata dal legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXX, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della società in X.xx Canale, 52 – 12051 Alba
PREMESSO CHE
la Società intende conferire alla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Dirigente Medico – Medico Competente di questa A.S.L. l’incarico per i servizi di Medico Competente in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Oggetto
L’A.S.L. e la Società costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione avente per oggetto l’esecuzione di prestazioni professionali e consulenze in Medicina del Lavoro, da effettuarsi fuori orario di servizio da parte della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx X.X.XXXXXX00X00X00X.
L’attività richiesta comprende tutti i compiti attribuiti al Medico Competente dall’art. 25 del
D.L. 81/2008 relativamente alla Società Sistemi Tre nel Comune di Alba in Xxxxx Xxxxxx, 00.
All’esecuzione dell’incarico il Medico Competente dovrà provvedere curando tutto quanto è necessario per attuare la richiamata normativa, promuovendo tutte le iniziative, gli interventi e le misure atte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro e a tutelare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali con obbligo di aggiornamento continuo.
Il dipendente interessato, individuato su base volontaria, si impegna ad espletare l’incarico affidatogli fuori dall’orario di servizio, in attività libero professionale e senza alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto delle sole norme che regolano la propria professione e di quanto previsto dalla presente convenzione.
ART. 2 - Compenso
Per l’attività in oggetto la società corrisponde all’A.S.L. i compensi come si seguito stabilito:
Compenso medico per sopralluogo e per riunione periodica | € | 100,00 |
Consulenza medico competente | € | 88,00/ora |
Prima visita medica | € | 30.00/cad. |
Visita medica periodica | € | 30.00/cad. |
Visiotest | € | 20.00/cad. |
La Società è tenuta al pagamento del corrispettivo convenuto.
La Società si impegna, ad inviare all’A.S.L. CN2 – S.O.C. Xxx.xx del Personale, la rendicontazione mensile dalla quale si evincano le prestazioni effettuate.
In caso di interruzione o sospensione del rapporto, come nel caso di anticipata risoluzione contrattuale, il compenso relativo all’espletamento dell’attività sarà rapportato alle prestazioni effettivamente rese, che saranno comunicate tra Azienda e Società.
Ai fini della liquidazione dei compensi l’A.S.L. emetterà apposita fattura alla Società che liquiderà il dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La fattura – in originale e due copie – dovrà contenere i dati distintivi (n. e data del presente provvedimento e mese di competenza).
La fattura dovrà essere intestata a Sistemi Tre s.r.l. X.xx Asti, 52 12051 Alba P.IVA 01764450043.
L’A.S.L. erogherà alla consulente interessata, ad avvenuto incasso, dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa, il 95% del corrispettivo, al netto degli oneri a carico dell’ASL.
A R T . 3 - M o d a l i t à d i p r e s t a z i o n e
Le prestazioni saranno svolte presso la sede della Società, o in locali idonei da essa indicati in accordo alle esigenze e compatibilmente all’attività che la Dott.ssa. XXXXXXXX Xxxxxx svolge nell’ambito dell’Azienda. Le parti convengono che, nell’espletamento dell’attività in argomento, la Società curerà l’efficienza e la disponibilità di mezzi tecnici e del personale addetto all’assistenza tecnica, salvaguardando comunque l’autonomia professionale del Medico Competente.
All’esecuzione dell’incarico la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx dovrà provvedere, curando tutto quanto è necessario per attuare la richiamata normativa e, comunque, ogni qualvolta la Società ne faccia richiesta, con il rispetto di quanto convenuto al precedente articolo 1.
Il Medico Competente dovrà eseguire personalmente ed autonomamente l'incarico come sopra assegnato e comunicare alla Società i risultati degli accertamenti e delle indagini eseguite.
A R T . 4 - D u r a t a
La presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
Le parti si riconoscono il reciproco diritto di risolvere il presente atto in qualunque momento, e senza alcuna giustificazione, anche prima della naturale scadenza, previa comunicazione alla controparte almeno 30 giorni prima. Nulla sarà dovuto dalle parti per la risoluzione anticipata, salvo l’attività effettivamente svolta dal professionista.
Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo raccomandata A.R.
Il presente accordo si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge con esso incompatibili.
A R T . 5 - R e s p o n s a b i l i t à
In relazione all’espletamento delle mansioni oggetto della convenzione la Societa’ assume per intero tutte le responsabilità e gli oneri tipici del datore di lavoro riguardo a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, dal D.L. 81/2008.
Il professionista, si impegna a garantire la copertura assicurativa per R.C.T./O mediante idonea polizza, tenendo esente da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione da cui dipende e quella presso cui andrà a svolgere l’attività libero-professionale di consulenza.
Il Medico Competente è tenuto a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente contratto, attenendosi alle disposizioni di legge applicabile in tema di deontologia professionale.
Analogo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e delle documentazioni a corredo che restano di proprietà Societa’, né potranno essere utilizzati in alcun altro modo.
Gli obblighi di cui alla presente clausola non verranno meno e continueranno ad essere rispettati dal professionista anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente rapporto.
A R T . 6 - F o r o c o m p e t e n t e
Per ogni controversia inerente e derivante dalla presente convenzione, le parti convengono di eleggere, quale foro unico ed esclusivo quello di Asti.
A R T . 7 – A p p r o v a z i o n e c l a u s o l e e x a r t . 1 3 4 1 e 1 3 4 2 C . C .
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i contraenti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole contenute agli articoli 2, 3, 4 e 5..
ART. 8 - Rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
ART. 9 - Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Le eventuali spese di stesura, bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico della Società.
La presente scrittura privata, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, è sottoscritto dai Legali rappresentanti delle parti.
Alba,
PER LA SISTEMI TRE s.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxxxx XXXXXXX
PER L’AZIENDA REGIONALE A.S.L. CN2 IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxx XXXX