ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE
DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
tra
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia (di seguito indicata come Direzione), CF 800149327, con sede a Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx x. 00/0, rappresentata dal Direttore centrale xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la Direzione centrale ambiente ed energia
e
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura (di seguito DIA), con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80013890324 e P. IVA 00211830328, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx , per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/10/2014
PREMESSO CHE
1. la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, interviene in materie complesse quali l’ambiente e l’energia, caratterizzate da scenari in rapida evoluzione che richiedono conoscenze tecniche e scientifiche, non sempre disponibili tra le risorse e le professionalità interne;
2. la Regione, in coerenza con la strategia Europa 2020, intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche mediante la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio regionale;
3. l’Università degli Studi di Trieste, soggetto di diritto pubblico, tra le proprie finalità statutarie prevede la promozione, l’organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica anche a livello internazionale;
4. l’art. 4, commi 11 e 12, della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (“Legge finanziaria 2014”) autorizza l’Amministrazione regionale ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli Studi della Regione, nell’ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia, mediante la stipula di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse;
5. la delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2014 n. 1064 ha approvato la convenzione quadro, ai sensi della quale la Regione e l’Università si impegnano a sviluppare iniziative di collaborazione negli ambiti ambiente ed energia, in particolare mediante la realizzazione di iniziative che mirino a:
a. attuare attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche con la condivisione di materiali, attrezzature e risorse umane e finanziarie;
b. attivare iniziative in ordine ad attività scientifiche di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, anche con la condivisione di materiali, attrezzature e risorse umane e finanziarie;
c. attivare iniziative in ordine ad attività di formazione negli ambiti di rispettiva competenza;
6. in data 24 marzo 2014 l’Università degli Studi di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Ambiente ed Energia hanno sottoscritto un accordo, denominato Convenzione Quadro, per definire le condizioni normative per la disciplina degli eventuali futuri reciproci rapporti volti a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative tra le Parti in predefiniti ambiti, nonché l’attivazione di eventuali iniziative in ordine ad attività scientifiche, di formazione o di trasferimento di conoscenze ritenute congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
7. la Convenzione Quadro prevede che, ogni volta che le Parti concorderanno di avviare specifiche attività rientranti nell’ambito della Convenzione Quadro, le stesse predisporranno un atto e/o accordo attuativo, i cui termini e condizioni saranno soggetti a quanto previsto nella Convenzione Quadro;
8. all’interno dell’Università degli Studi di Trieste il Dipartimento di Ingegneria e Architettura è impegnato a sostenere la didattica e la ricerca nell’ambito delle discipline di sua pertinenza relative all’ambito dell’ambiente e dell’energia;
9. col decreto n. 1234 del 19 giugno 2014 del Direttore centrale ambiente ed energia sono state fornite le direttive per la stipulazione degli accordi attuativi della convenzione quadro;
10. nella prima fase attuativa della convenzione quadro, la Direzione e l’Università hanno ravvisato l’opportunità di stipulare un accordo di collaborazione funzionale alla valutazione delle documentazioni presentate dallo stabilimento siderurgico di Servola, con particolare riferimento a quanto stabilito da accordi di Programma sottoscritti, estensibile ad altri stabilimenti che presentano criticità ambientali nonché, in generale, in materia di bonifica di siti contaminati;
11. l’accordo attuativo consentirà di coordinare le azioni della Direzione e dell’Università al fine di perseguire, in relazione alle specifiche competenze tecnico – scientifiche presenti nelle amministrazioni coinvolte, l’obiettivo comune dello sviluppo e della promozione di un sistema energetico, ambientale e produttivo regionale eco-sostenibile i cui benefici, in termini di cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, potranno estendersi alla collettività e diventare patrimonio della comunità scientifica;
12. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e l’art. 23 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 autorizzano le pubbliche amministrazioni a concludere, tra di loro, accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1. Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente atto
Art. 2. Oggetto della convenzione
1. L’Università collaborerà fornendo il supporto scientifico per l’individuazione di metodi e strumenti scientifici di supporto alle tematiche ambientali sostenute dalla Direzione
2. La Direzione e l’Università collaboreranno nel:
a. valutare, con particolare riferimento a quanto stabilito da accordi di Programma
sottoscritti, le documentazioni presentate ai fini del rilascio di autorizzazioni o valutazioni ambientali di competenza regionale, anche in relazione alla bonifica di siti inquinati, da parte degli stabilimenti produttivi del territorio regionale aventi criticità ambientali, e specialmente quelle depositate dallo stabilimento siderurgico di Servola e finalizzate al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale alla sua attività siderurgica;
b. realizzare, compatibilmente con le rispettive organizzazioni, eventi di formazione, per il personale della Direzione e dell’Università coinvolto nell’esecuzione dell’accordo;
c. realizzare, compatibilmente con le proprie rispettive organizzazioni, eventi di divulgazione e convegni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali nel rispetto degli obiettivi del presente accordo.
3. L’Università, in particolare, collaborerà per:
a. svolgere la propria parte di attività di coordinamento scientifico, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
b. mettere a disposizione le proprie competenze e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico, nel quadro degli impegni istituzionali del personale universitario;
c. mettere gratuitamente a disposizione della Direzione la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l’esecuzione dell’accordo;
d. rendicontare alla Direzione le spese sostenute.
4. la Direzione analogamente provvederà a:
a. svolgere la propria parte di attività di coordinamento delle attività interne, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
b. mettere a disposizione le proprie competenze e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico;
c. mettere gratuitamente a disposizione dell’Università la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l’esecuzione dell’accordo;
x. xxxxxxxxxx all’Università le spese sostenute per l’esecuzione dell’accordo.
Art. 3. Modalità della collaborazione
1. La collaborazione avverrà, secondo le modalità descritte nel disciplinare allegato al presente accordo (Allegato A), che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
2. Referenti delle parti per l’esecuzione dell’accordo sono:
a. per l’Università: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (email: xxxxxxx@xxxxx.xx; telefono: 000 0000000)
b. per la Direzione:
i. Direttore pro tempore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; telefono: 000.000.0000);
ii. (per gli aspetti valutativi in materia di bonifiche di siti contaminati) Direttore pro tempore del servizio gestione rifiuti e siti inquinati xxxx. Xxxxx Xxxxx (email: xxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; telefono: 000.000.0000);
3. L’Università, oltre al personale interno, potrà avvalersi anche di collaboratori esterni, nonché di studenti, assegnisti di ricerca, dottorandi, specializzandi e borsisti; in tale caso, comunicherà al referente per la Direzione i nominativi del personale coinvolto nell’attività.
Art. 4. Durata della collaborazione
1. La collaborazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino allo scadere di un anno dalla data della stipula.
2. Il presente accordo potrà essere prorogato d'intesa tra le parti prima della data di scadenza; in ogni caso, la durata dell’accordo non potrà eccedere quella della convenzione quadro.
Art. 5 Proprietà intellettuale dei risultati
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 dell’Accordo Quadro, le parti concordano che, previo consenso dell’altra parte, ciascun contraente avrà diritto d'uso per finalità scientifico- divulgative dei risultati e degli elaborati degli studi realizzati in attuazione del presente accordo; tale autorizzazione potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi, quali ad esempio la volontà di tutela brevettuale.
2. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati, dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di una iniziativa svolta in collaborazione tra l’Università degli Studi di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 23/2013, art. 4.
Art. 6 Clausola di riservatezza
1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l’altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza del presente accordo.
Art. 7. Rimborso spese
1. L’accordo è stipulato tra le parti a titolo non oneroso.
2. La Direzione, previa rendicontazione, rimborserà all’Università le spese sostenute per l’esecuzione dell’accordo, entro i limiti disponibili nel bilancio regionale. In via presuntiva si stima l’entità del rimborso in euro 35.000,00
3. la Direzione rimborserà le spese previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della collaborazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti.
4. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nell’allegato B al presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
Art. 8 Impossibilità sopravvenuta
1. La Direzione, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare all’Università tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto fosse necessario per la copertura delle spese sostenute fino all’avvenuto recesso.
2. L’Università, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare alla Direzione tempestiva comunicazione di recesso e sarà rimborsata delle spese sostenute fino all’avvenuto recesso.
Art. 9 Clausola di salvaguardia
1. Qualora l’attività derivante dal presente accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le risorse finanziarie delle parti, l’Università e la Direzione si riservano il diritto di recedere per giusta causa.
2. Ciascuna parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dal presente accordo nel caso di inattività protratta o di attività che rappresenti una duplicazione di altre in corso tra le medesime.
4. La comunicazione di recesso è inviata con preavviso di almeno 30 giorni; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino all’avvenuto recesso.
Art. 10. Limitazione di responsabilità
1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né dalla Direzione né dall’Università in relazione all'attività che l'altro contraente effettuerà in esecuzione del presente accordo.
Art. 11. Sicurezza
1. L’Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (RCT), compresi i danni alle apparecchiature in uso o in consegna da parte della Direzione, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale, inclusi gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo, anche se svolte presso i locali della Regione.
2. La Regione garantisce analoghe coperture assicurative RCT ed infortuni per i propri dipendenti a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell’Università.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione Quadro, in caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività pattizia, le parti contraenti si impegnano a segnalare tempestivamente l’una all’altra l'evento affinché possano tempestivamente avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione Quadro le parti contraenti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui al presente accordo si uniformeranno alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante.
5. In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.lgs. 81/2008 art. 2 e s.m.i., durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo i soggetti inviati presso la Struttura ospitante sono equiparati ai lavoratori della Struttura stessa; in applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.
Art. 12. Trattamento dei dati personali
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione Quadro, le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Art. 13. Registrazione della collaborazione e spese di xxxxx
1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).
2. Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57 DPR 131/86).
3. L’atto sottoscritto dalle parti è soggetto a imposta di bollo a carico dell’Università, ai sensi del DPR 642/1972 (art. 2 dell’Allegato A “tariffa”). L’imposta di bollo è assolta ai sensi del DM 17/01/2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto).
Art. 14 Forma dell’accordo
1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l’accordo è sottoscritto esclusivamente con firma elettronica.
2. Ugualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui agli articoli 3 comma 2 (proroga), 7 (recesso per impossibilità), 8 (recesso per giusta causa o inattività) 9 (Clausola di salvaguardia).
Art. 15 Richiamo al Codice Civile
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dalla Convenzione Quadro, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
Per la Direzione centrale ambiente ed energia: Direttore centrale xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Per l’Università degli Studi di Trieste: il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura xxxx. Xxxxx Xxxxxx.
ALLEGATO A
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
I referenti della Direzione e dell’Università concorderanno gli incontri, ai quali parteciperanno coloro che saranno coinvolti nell’esecuzione dell’accordo attuativo.
In sede di incontri saranno stabiliti:
a. le attività di ricerca e collaborazione necessarie;
b. le figure professionali o i collaboratori coinvolti, e in quale ruolo;
c. la tempistica di esecuzione (calendario delle attività);
d. le sedi e luoghi in cui si svolgerà l’attività, e con quali modalità. I referenti, inoltre, di comune accordo potranno:
a. identificare una modalità di reportistica, al fine di monitorare l’andamento dell’attività;
b. apportare al calendario delle attività le variazioni necessarie, imposte da ragioni oggettive;
c. formulare proposte alla Direzione e all’Università, finalizzate alla miglior esecuzione dell’accordo, e in particolare alla pubblicazione dei risultati dell’attività.
Ciascun referente, inoltre, per la parte di propria competenza:
a. manterrà periodicamente informato l’ente di appartenenza sull’andamento delle attività;
b. si adopererà per rendere disponibili, per entrambe le parti contraenti, i locali e le dotazioni ritenuti necessari per l’esecuzione dell’accordo;
c. si adopererà per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari;
d. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi. Entro la data di scadenza dell’accordo, infine, i referenti presenteranno congiuntamente alla
Direzione e all’Università i risultati del lavoro svolto in collaborazione.
ALLEGATO B
RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
L’Università trasmetterà alla Direzione una nota di rendicontazione semestrale, sottoscritta dal referente, e una nota di rendicontazione riassuntiva entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’accordo.
La nota evidenzierà, in dettaglio:
1. per il personale:
a. il numero di unità di personale impiegate;
b. la tipologia di personale (professori universitari di I o II fascia, specializzandi, assegnisti, ecc.);
c. il numero di ore effettivamente dedicato all’attività da parte di ogni unità di personale;
d. il costo orario di ogni unità di personale, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo del personale impiegato;
e. le spese di vitto e trasporto sostenute dall’Università per gli spostamenti del proprio personale tra la sede universitaria e la Direzione;
f. le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dall’Università per la partecipazione del proprio personale a eventi formativi, incontri, riunioni o sopralluoghi in sedi diverse da quelle dell’Università o della Direzione;
g. il costo per fornire al proprio personale la formazione necessaria a dare esecuzione al progetto (partecipazione a seminari e convegni, inclusi la formazione sulla sicurezza e gli eventi organizzati dalla Regione, con indicazione del titolo, della data, del luogo, della durata e del costo dell’evento formativo).
2. per le strumentazioni e le dotazioni:
a. il numero e la tipologia di dotazioni acquistate o noleggiate, inclusi libri o pubblicazioni scientifiche, hardware e software;
b. il costo sostenuto dall’Università per il loro acquisto o noleggio.
3. per gli oneri generali e amministrativi:
a. il consumo delle dotazioni di cancelleria e le spese di manutenzione generale (energia elettrica, gas, acqua, pulizia dei locali), stimato in base ai bilanci dell’Università e che tenga conto del rapporto proporzionale tra le ore di lavoro effettivamente dedicate all’esecuzione dell’accordo e le ore complessive di lavoro del personale universitario;
b. il numero di ore dedicato alla cura degli aspetti amministrativi, derivanti dall’esecuzione dell’accordo, con indicazione del costo orario dei funzionari amministrativi, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo delle ore di lavoro dedicate.
L’Università dovrà inoltre rappresentare se, e in quale misura, sia dovuta l’IVA, e se questa rappresenti un costo effettivamente sostenuto.
Nella nota di rendicontazione l’Università indicherà anche le modalità con cui la Direzione procederà alla liquidazione (pagamento mediante conto di Tesoreria Unica o presso conto corrente bancario o postale indicato) delle spese fina a quel momento sostenute, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 7.
La Direzione valuterà la congruità delle spese sostenute dall’Università in base alla durata della collaborazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, inclusi gli oneri generali e amministrativi.
Entro 30 giorni dal ricevimento della nota, la Direzione potrà chiedere, per una sola volta, chiarimenti, integrazioni e trasmissione di documenti, che l’Università dovrà fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Al termine della propria istruttoria, la Direzione rimborserà le spese documentate.