SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI
Allegato B
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI
TRA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI , con sede in
ASTI, PIAZZA MEDICI n. 8, C.F. n. 00155120058 (in seguito denominata Camera di Commercio) rappresentata da …………………………….., nato il …………………. a …………………….., nella sua qualità di
………………………………….
E
_ C.F. n. con
sede in ………………………………..
(in seguito denominato Istituto cassiere) rappresentato da l
nat il a nella sua qualità di
.
PREMESSO CHE
✓ la Camera di Commercio ha pubblicato il Bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di cassa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici;
✓ con determinazione n. del . . il Segretario Generale ha approvato l’aggiudicazione in favore dell’Istituto cassiere, sulla base delle offerte tecnica ed economica da questi presentata;
✓ con determinazione n. del . . il Segretario Generale ha stabilito l’efficacia della suddetta aggiudicazione;
tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
La Camera di Commercio, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce l’incarico di gestione del servizio di cassa all’Istituto cassiere, che accetta senza riserva alcuna.
Il predetto servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Camera di Commercio e dalla stessa ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori.
Il servizio di cassa inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e verrà svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti della Camera di Commercio, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione.
L’Istituto cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni affidate, richiesto dalla Camera di Commercio, alle migliori condizioni.
Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell’attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere mediante semplice scambio di lettere.
Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.
Art.2
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
La gestione finanziaria della Camera di Commercio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio precedente.
L’esazione sarà pura e semplice, fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell’Istituto cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Camera di Commercio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.
La Camera di Commercio non assume nei confronti dell’Istituto cassiere alcun obbligo o vincolo in merito al mantenimento di giacenze liquide nel proprio conto corrente bancario, riservandosi la piena facoltà di stabilirne utilizzi e destinazioni, anche presso soggetti diversi dall’Istituto cassiere medesimo.
Art.3 DURATA
La durata del servizio è fissata in cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con facoltà della Camera di Commercio di recedere unilateralmente con preavviso di
sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto cassiere.
I primi sei mesi di esecuzione dell’appalto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire alla Camera di Commercio una valutazione ampia e complessiva dell’espletamento del servizio di cassa. Durante tale periodo la Camera di Commercio potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all’Istituto cassiere l’integrazione del servizio ove lo stesso dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze della Camera di Commercio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’Ente.
In caso di mancato adeguamento, la Camera di Commercio potrà recedere mediante semplice preavviso di 1 mese, da comunicare all’Istituto cassiere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Istituto cassiere è tenuto a continuare la prestazione del servizio alle medesime condizioni, su richiesta scritta della Camera di Commercio da trasmettere entro il 30.11.2016, sino a quando la stessa non abbia completato le procedure di stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre il 30.06.2017.
Alla cessazione delle sue funzioni l’Istituto cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati e di quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio.
L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.
Art.4
SEDE DI SVOLGIMENTO
Il servizio sarà svolto dall’Istituto cassiere in una sede operativa localizzata nel territorio del Comune di Asti nei giorni lavorativi e negli orari in cui gli sportelli dell’Istituto medesimo sono aperti al pubblico.
Art.5 RISCOSSIONI
Le entrate sono riscosse dall’Istituto cassiere mediante reversali di incasso emesse dalla Camera di Commercio, numerate progressivamente, firmate anche digitalmente dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati, come previsto dall’art.17 del DPR 254/2005 che si richiama integralmente.
Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a. Nome e cognome o ragione sociale del debitore
b. Codice fiscale del debitore
c. Causale
d. Importo in cifre e lettere
e. Data di emissione.
L’Istituto cassiere è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione della Camera di Commercio, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera di Commercio stessa contro il rilascio di apposita ricevuta/quietanza. Tali incassi saranno segnalati, con numerazione progressiva e specificandone la causale, alla Camera di Commercio, alla quale sarà richiesta l’emissione delle relative reversali.
L’Istituto cassiere documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto della Camera di Commercio apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la sigla del proprio operatore addetto. Su richiesta della Camera di Commercio l’Istituto cassiere fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.
Il prelevamento dai conti correnti postali intestati alla Camera di Commercio è disposto dalla Camera di Commercio stessa mediante preventiva emissione di reversale intestata a sé medesima. L’accredito al conto delle relative somme sarà effettuato con valuta nello stesso giorno in cui l’Istituto cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
L’Istituto cassiere non può accettare versamenti di terzi a favore della Camera di Commercio a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono invece essere accettati assegni circolari e assegni postali vidimati intestati alla Camera di Commercio.
Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite in forma cartacea o in via telematica alla Camera di Commercio per l’annullamento (in caso di riversali telematiche verrà richiesto l’annullo del flusso).
Art.6 PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati dall’Istituto cassiere mediante mandati di pagamento emessi dalla Camera di Commercio, numerati progressivamente, firmati anche digitalmente dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal Responsabile dell’ufficio ragioneria o rispettivi delegati, come previsto dall’art.16 del D.P.R. 254/2005 che si richiama integralmente.
I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore
b) Codice fiscale del creditore
c) Causale
d) Importo in cifre e lettere
e) Modalità di estinzione del titolo
f) Data di emissione
g) Eventuale data di scadenza.
L’Istituto cassiere provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie della Camera di Commercio, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.
L’Istituto cassiere si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che la Camera di Commercio riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze.
La Camera di Commercio si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.
I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della consegna/trasmissione all’Istituto cassiere, salva diversa disposizione della Camera di Commercio che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna.
In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, l’Istituto cassiere, su richiesta della Camera di Commercio, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento, con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dalla Camera di Commercio sull’ordinativo.
Saranno a carico dell’Istituto cassiere gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. In caso di errato accredito da parte dell’Istituto cassiere lo stesso è tenuto a seguito del rilevamento dell’errore a provvedere immediatamente al pagamento di quanto dovuto.
Salvo quanto previsto al successivo art. 8, i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato, in conformità alle normative vigenti.
Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento.
L’Istituto cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. Nel caso di ordinativi telematici, la presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l’obbligo di annullo del flusso.
L’Istituto cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera di Commercio sul mandato.
A comprova dei pagamenti effettuati l’Istituto cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore e la documentazione relativa al pagamento effettuato, ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la firma del proprio operatore addetto. In alternativa ed ai medesimi effetti, l’Istituto cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare alla Camera di Commercio con cadenza mensile.
Su richiesta della Camera di Commercio l’Istituto cassiere fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, la Camera di Commercio è liberata dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o postale.
La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all’operazione e la sottoscrizione dell’Istituto cassiere. Nel caso di mandato telematico dovrà essere restituita la quietanza con l’indicazione del relativo mandato.
Le commissioni a carico del beneficiario per mandati emessi dalla Camera di Commercio con conti correnti presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto cassiere sono applicate dall’Istituto cassiere nella misura di seguito riportata:
(secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara). Le commissioni a carico del beneficiario per mandati emessi dalla Camera di Commercio con conti correnti presso l’Istituto cassiere sono applicate dall’Istituto cassiere nella misura di seguito riportata:
(secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara). L’Istituto cassiere non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per le seguenti operazioni:
- ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o
TFR, indennità di fine rapporto o TFR e altri compensi) a favore del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell’Ente;
- compensi a tirocinanti e collaboratori (coordinati e continuativi, ecc.);
- pagamenti di fatture per le somministrazioni lavoro;
- pagamenti relativi a cessioni del quinto dello stipendio e delegazioni;
- indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente, ai componenti degli organi dell’Ente (compreso OIV) e alla Commissioni istituzionali operanti presso lo stesso;
- quote associative;
- premi di assicurazione;
- associazioni sindacali;
- pagamenti a favore di altre pubbliche amministrazioni, compresi gli organismi del sistema camerale;
- sottoscrizione di quote azionarie e consortili.
Il pagamento di diversi mandati (se assoggettabili a commissione) nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione.
Per filiali dell’Istituto di credito cassiere si intenderanno, in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti, tutte le filiali degli Istituti raggruppati o consorziati.
I mandati di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti, oltre che per contanti, con una delle seguenti modalità:
• accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore;
• vaglia postale, la cui ricevuta di versamento rilasciata all’ufficio postale, dovrà essere consegnata alla Camera di Commercio in restituzione;
• assegno circolare, non trasferibile, all’ordine del creditore, da spedire a cura della Camera di Commercio;
• bonifico bancario.
Resta comunque inteso che ogni eventuale spesa derivante da estinzione di mandati con modalità diverse dal pagamento in contanti presso l’Istituto cassiere, sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
La Camera di Commercio si impegna a non presentare all’Istituto cassiere mandati oltre la data del 22 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti in forma cartacea o mediante flusso telematico alla Camera di Commercio per l’annullamento.
I pagamenti sono eseguiti fino alla concorrenza della disponibilità di cassa e della eventuale anticipazione accordata dall’Istituto cassiere.
Art.7
PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO
Su richiesta della Camera di Commercio, l’Istituto cassiere procede al rilascio di carta di credito aziendale, appartenente a circuito internazionale, regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine la Camera di Commercio comunica all’Istituto cassiere i nominativi e le cariche dei soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito, nonchè i relativi limiti di utilizzo.
La Camera di Commercio trasmette all’Istituto cassiere, anche successivamente all’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito, i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute mediante carta di credito.
L’Istituto cassiere provvede a registrare l’operazione sul conto corrente della Camera di Commercio applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma del presente articolo. Il rilascio e la gestione annuale della carta di credito aziendale sono gratuiti per la Camera di Commercio; l’Istituto cassiere si accolla, pertanto, l’onere derivante da eventuali quote associative
annuali e dalle commissioni sull’utilizzo delle carte di credito intestate alla Camera di Commercio.
Art. 8 ANTICIPAZIONE DI CASSA
I pagamenti sono effettuati dall’Istituto cassiere nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa della Camera di Commercio.
Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi su conto corrente della Camera di Commercio, su richiesta della stessa, corredata della deliberazione dell’organo competente, l’Istituto cassiere si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa. L’istruttoria per l’eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
Gli interessi a carico della Camera di Commercio sono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’Istituto cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, l’Ente si impegna a far sì che l’Istituto cassiere subentrante assuma, all’atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Parimenti l’Istituto cassiere si impegna altresì a subentrare, all’atto dell’acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) della Camera di Commercio nei confronti dell’attuale Istituto cassiere.
L’Istituto cassiere addebita trimestralmente nel conto bancario della Camera di Commercio gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell’apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione massimo scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L’operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.
Art. 9
FIRME AUTORIZZATE
La Camera di Commercio provvede a trasmettere all’Istituto cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare le reversali di incasso ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno in seguito intervenire, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze organizzative; l’Istituto cassiere resterà impegnato dal medesimo giorno lavorativo di ricezione delle comunicazioni stesse.
Nel caso in cui i titoli di incasso e di spesa siano firmati dai delegati, si intende automaticamente che l’intervento dei medesimi è dovuto ad assenza o impedimento dei titolari.
Con le modalità previste dalla legge, la Camera di Commercio provvederà altresì a trasmettere la
documentazione necessaria all’abilitazione dei soggetti autorizzati alla firma del flusso telematico dei mandati e delle reversali.
Art. 10
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’ISTITUTO CASSIERE
L’Istituto cassiere svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale, adeguato per numero e per competenze professionali, presso gli sportelli della sita in Asti Via n. nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all’espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell’esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni della Camera di Commercio.
L’Istituto cassiere dovrà:
✓ tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere, tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti, mediante apposito “giornale di cassa” da consegnare quotidianamente alla Camera di Commercio, con particolare attenzione all’indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;
✓ trasmettere alla Camera di Commercio ogni mese (non oltre il giorno 10 del mese successivo), ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno (se perviene richiesta della Camera di Commercio, non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta stessa), una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l’elenco delle reversali e dei mandati inevasi;
✓ trasmettere alla Camera di Commercio, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo, le reversali di incasso e i mandati di pagamento totalmente estinti nel mese precedente, regolarmente documentati, con le prescritte quietanze, muniti di timbro comprovante la data dell’estinzione. I suddetti titoli di pagamento e di incasso sono accompagnati da una distinta in due copie timbrate e firmate dall’Istituto cassiere; la seconda copia sarà restituita dalla Camera di Commercio per ricevuta, con riserva di verificare – entro i sessanta giorni successivi – la completezza e la regolarità dei citati titoli. Per documentate e specifiche esigenze la Camera di Commercio può concordare, per alcune tipologie di titoli di incasso e di pagamento, la trasmissione – ad avvenuta estinzione - con periodicità diverse. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza sono restituiti, con le modalità predette, alla Camera di Commercio dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze;
✓ trasmettere alla Camera di Commercio tramite flusso telematico gli ordinativi telematici e consegnare su carta le quietanze di riscossione e di pagamento degli stessi;
✓ inviare alla Camera di Commercio trimestralmente per il rimborso, una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti, se indicato negli ordinativi;
✓ trasmettere trimestralmente alla Camera di Commercio l’estratto conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente:
o i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
o il foglio dell’estratto conto regolato per capitale ed interessi.
La Camera di Commercio è tenuta a verificare gli estratti conto ricevuti, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
L’Istituto cassiere è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l’approvazione dei documenti di rendiconto.
L’Istituto cassiere è tenuto agli adempimenti di propria competenza, così come stabiliti dalle normative vigenti in materia, relativi alla rilevazione SIOPE, estesa alle Camere di Commercio con D.M. 12.4.2011.
Per l’esercizio 2012, alla fine di ciascun trimestre, l’Istituto cassiere fornisce i dati relativi ai flussi trimestrali di cassa di cui all’art. 14, comma 9, della Legge 31.12.2009, n. 196.
L’Istituto deve procedere ogni mese al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell’Ente. Copia del “quadro di raccordo” compilato dall’Istituto, nonché l’elenco degli ordinativi ineseguiti, sono inviati all’Ente entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.
L’Ente deve darne benestare all’Istituto, oppure deve segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate e, comunque, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del “quadro di raccordo”. Trascorso tale termine, l’Istituto resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica.
L’Istituto cassiere attiverà – senza alcun onere a carico della Camera di Commercio - il servizio di home banking con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per svolgere operazioni telematiche, entro il termine di:
dall’inizio delle prestazioni oggetto della presente convenzione (secondo quanto indicato nell’offerta tecnica in sede di gara).
Si impegna inoltre, sempre a proprie cura e spese, ad effettuare i seguenti servizi, secondo le modalità riportate:
▪ installazione entro il termine di n. 10 terminali POS presso gli sportelli camerali che
effettuano il servizio di cassa (secondo quanto indicato nell’offerta tecnica in sede di gara). Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dalla Camera di Commercio nel periodo di gestione del servizio di cassa, saranno concordate con l’Istituto cassiere. Le apparecchiature devono essere attivate e rese perfettamente funzionanti contestualmente all’installazione. I costi del servizio sono a totale carico dell’Istituto cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant’altro necessario per la corretta prestazione del servizio;
▪ attivazione del servizio di trasmissione telematica dei mandati e reversali, con conseguente soppressione del flusso documentale cartaceo verso l’Istituto cassiere; detto servizio sarà attivato entro il termine di dall’inizio delle prestazioni oggetto della presente convenzione (secondo quanto indicato nell’offerta tecnica in sede di gara);
▪ accreditamento dei predetti valori sul conto corrente camerale con valuta rispetto al giorno di incasso (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara).
L’Istituto cassiere si impegna a dedicare giornalmente almeno un addetto alla gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio, individuando altresì, nell’ambito della propria organizzazione, l’interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con la Camera di Commercio, dandone formale comunicazione alla stessa.
L’Istituto cassiere esegue le operazioni di bonifico bancario disposte dalla Camera di Commercio tramite l’utilizzo del fondo minute spese, senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico della Camera di Commercio stessa.
Per operazioni effettuate direttamente dalla Camera di Commercio tramite cassiere o suoi delegati l’Istituto cassiere garantisce che le stesse avvengano presso lo sportello più vicino alle sedi di Xxxxxx Xxxxxx 0 ed il rispetto alla riservatezza e speditezza delle operazioni stesse.
Si impegna ad accettare allo sportello il pagamento in contanti di “F24 predeterminati” rilasciati dalla Camera di Commercio agli utenti, limitatamente ai casi di regolarizzazione del “diritto annuale” (circ. Agenzia delle Entrate n. 30 del 29.9.2006 punto 7 lett. a).
Si impegna inoltre a consegnare tempestivamente alla Camera di Commercio, e senza spese a carico della stessa, assegni circolari da utilizzare per il pagamento a terzi di corrispettivi, compensi, ecc.
Art. 11
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI
L’Istituto cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà della Camera di Commercio, che vengono immessi in deposito amministrato.
L’Istituto cassiere custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Camera di Commercio, con l’obbligo di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione della Camera di Commercio, comunicata per iscritto e sottoscritta dai soggetti autorizzati a firmare i titoli di spesa e di riscossione.
I suddetti servizi sono svolti a titolo gratuito.
Art.12 VERIFICHE
La Camera di Commercio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei titoli e valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L’Istituto cassiere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o
elettronico.
Il collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Camera di Commercio dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
Art.13
TASSI CREDITORI E DEBITORI
Sulle giacenze di cassa della Camera di Commercio è applicato il tasso di interesse determinato come segue: SPREAD rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara).
La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa è applicato il tasso di interesse determinato come segue: SPREAD rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara).
La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
ART. 14
CORRISPETTIVO A SOSTEGNO DI PROGETTI/INIZIATIVE PROMOZIONALI
L’Istituto cassiere si impegna, per ognuno degli anni di durata della presente convenzione, a decorrere dal 2012 e fino al 2016 incluso, a concedere un contributo annuo di euro
oneri fiscali esclusi (secondo quanto indicato nell’offerta economica in sede di gara); detta somma, da corrispondere entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione per l’annualità 2012 ed entro il 31 marzo per gli anni successivi (2013-2016), è concessa a sostegno di progetti/iniziative promozionali.
Art. 15 CONTO GIUDIZIALE
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio l’Istituto cassiere di impegna a trasmettere alla Camera di Commercio il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell’allegato E del D.P.R 254/2005.
Art.16
MANDATI E REVERSALI TELEMATICI
La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali sarà attuata a spese dell’Istituto cassiere, che adotterà un sistema compatibile con il sistema informatico di contabilità in uso presso la Camera di Commercio. Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili ed in alternativa alla procedura basata su modelli (reversali, mandati, distinte) cartacei, la Camera di Commercio intende procedere alla trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso con modalità telematiche, utilizzando la procedura offerta da InfoCamere Scpa. E' prevista l'adozione delle seguenti tecnologie: Firma digitale dei flussi di ordinativi e Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l'Ente e l’Istituto cassiere si scambiano. La procedura denominata 'Ordinativo Bancario Informatico' (OBI) di InfoCamere è allineata a quanto previsto dall'ultima Circolare ABI (serie tecnica num. 35 del 7 agosto 2008).
La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente sarà assicurata dalla Posta elettronica certificata che garantisce la conservazione e la consultazione delle ricevute.
Le modalità e le procedure di documentazione di incassi e pagamenti, di cui ai precedenti articoli 5 e 6 della presente convenzione, saranno anch’esse attuate con modalità telematiche.
Qualora, per problemi di ordine tecnico o per ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile l’emissione del mandato con procedura informatica in tempo utile per disporre il pagamento, la Camera di Commercio potrà sostituire temporaneamente il mandato informatico con il documento cartaceo, contenente i medesimi dati e le firme delle persone autorizzate.
La presenza di qualsiasi irregolarità nei mandati e nelle reversali trasmessi, comporta l’obbligo di annullamento del flusso.
Art.17
CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI CASSA
Il servizio di cassa è svolto a titolo gratuito e, per quanto riguarda la gestione, con le modalità precisate nell’offerta in sede di gara e riportate nella presente convenzione.
Come ulteriore condizione nell’esecuzione del servizio, la Camera di Commercio riconosce all’Istituto cassiere il recupero delle spese vive dovute per norme di legge quali spese per marche, bolli e simili. Quando dovute, la Camera di Commercio procede al rimborso trimestrale, su presentazione di distinta dettagliata, delle suddette spese sostenute ed anticipate dall’Istituto cassiere per l’espletamento del servizio.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con la presente convenzione l’Istituto cassiere si impegna ad applicare alla Camera di Commercio le condizioni più favorevoli applicate alla migliore clientela.
I mandati di pagamento e le reversali di incasso sono trasmessi dalla Camera di Commercio all’Istituto cassiere accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito alla
Camera di Commercio firmato per ricevuta. Tali distinte sono numerate progressivamente e contengono, oltre all’importo dei titoli di incasso e di pagamento trasmessi, l’importo complessivo dei titoli medesimi presentati dall’inizio dell’esercizio.
Gli ordinativi telematici saranno trasmessi raggruppati per distinta telematica, accettata e presa in carico dall’Istituto cassiere con flusso telematico di ritorno.
Art. 18
ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione si estende anche al servizio di cassa e a tutte le operazioni e i servizi attivati dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la Promozione e per la Regolazione del Mercato e da altre eventuali aziende dell’Ente.
Art.19
GARANZIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Durante l’esecuzione del servizio l’Istituto cassiere è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera di Commercio dall’espletamento del servizio.
L’Istituto cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e deve conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi di terzi che non siano stati consegnati in contanti.
Per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di tutti gli obblighi di legge inerenti la gestione del servizio di cassa, nonché per gli eventuali danni causati alla Camera di Commercio o a terzi, l’Istituto cassiere risponde con le proprie attività ed il proprio patrimonio.
Art.20
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto; l’Istituto cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nella presente convenzione. E’ altresì vietata la cessione del contratto.
Art.21
INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA’
La Camera di Commercio, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione. La penalità è applicata, ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio, dopo formale
contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Istituto cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione.
Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell’espletamento delle stesse laddove è previsto un termine di adempimento, comporta l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a € 250,00 e non superiore a € 500,00.
Resta fermo per l’ Istituto cassiere l’obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dalla Camera di Commercio.
Dovranno essere dall’Istituto cassiere integralmente rimborsati all’Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Istituto cassiere.
L’Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.
Art.22 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione sarà risolta, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:
a. per gravi inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
b. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
c. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Istituto cassiere.
La Camera di Commercio si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere la presente convenzione, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
a. ripetuta inosservanza degli impegni assunti dall’Istituto cassiere, a seguito di almeno cinque formali contestazioni di addebiti, da inviare a mezzo PEC o raccomandata A.R., concedendo il termine di dieci giorni lavorativi per le controdeduzioni;
b. interruzione non giustificata del servizio;
c. subappalto, anche parziale, del servizio;
d. cessione del contratto;
e. revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull’attività inerente la presente convenzione;
f. ulteriori inadempienze dell’Istituto cassiere dopo l’applicazione di tre penalità per la medesima infrazione nel corso di un esercizio finanziario.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la Camera di Commercio, concluso il relativo procedimento, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione all’Istituto cassiere il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Camera di Commercio dovrà sopportare.
Art.23 RISERVATEZZA
L’Istituto cassiere è impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui viene a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Art. 24
FORMA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata redatta in triplice originale.
Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell’Istituto cassiere, senza rivalsa nei confronti della Camera di Commercio.
ART. 25
TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi ai fornitori ed al personale (dipendente o non) della Camera di Commercio, verranno conferiti al fine di svolgere l’incarico di Cassiere della Camera di Commercio stessa, come indicato nella presente convenzione.
L’Istituto cassiere, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, l’Istituto cassiere dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., xxxxx restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall’art. 31 dello stesso decreto.
In particolare, il gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che “estranei non autorizzati” prendano conoscenza dei dati medesimi.
Qualora l’esecuzione del servizio implichi il trattamento di dati assoggettati alla normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e di titolarità della Camera di Commercio, questa si riserva il diritto di nominare l’Istituto cassiere responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del citato decreto. La mancata accettazione di detta nomina da parte dell’Istituto cassiere è causa di decadenza dall’aggiudicazione.
Art.26 CAUZIONE
L’Istituto cassiere è esonerato da presentare cauzione per l’affidamento del servizio di cassa, in quanto obbligato al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 385/1993.
Art.27
RINVIO, CONTROVERSIE
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Camera di Commercio elegge il proprio domicilio in Asti, P.zza Medici, n. 8, presso la sede della Camera di Commercio medesima, e l’Istituto cassiere in ………, Via………………………….. n. ………
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione e relative alla stessa, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità a tale regolamento.
Luogo e data.............................................
Per la Camera di Commercio di Commercio di Asti Per l’Istituto di credito