UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA XXXX XXXXX DEL METAURO
Via Manzoni n. 25 - 61049 Urbania (PU) Provincia di Pesaro e Urbino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – C.U.C.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di URBINO (PU)
***
OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO (PU) PER IL PERIODO 31/12/2017 – 31/12/2022 SUDDIVISO IN N. 7 LOTTI.
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
1
Numero gara ANAC: 6863750
Vocabolario Comune per appalti pubblici - CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi
È previsto il pagamento della tassa di gara da versare ad ANAC per i seguenti lotti:
Lotti | Descrizione Servizio Assicurativo | CPV Oggetti | Codice CIG | Contributo ANAC €. |
Lotto 1 | ALL RISKS PATRIMONIO | 66515100-4 | 72246165B9 | 20 |
Lotto 2 | RCT/RCO | 66516400-4 | 7224623B7E | 35 |
ai sensi della Delibera ANAC nr. 1377 del 21 dicembre 2016
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 )
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative ai seguenti punti:
▪ modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta a norma degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
▪ modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione;
▪ altre ulteriori informazioni inerenti l’appalto delle coperture assicurative a favore del
Comune di URBINO (PU).
L’Unione Montana Xxxx Xxxxx del Metauro in funzione di Centrale Unica di Committenza (nel prosieguo anche C.U.C.) incaricata dal Comune di URBINO, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione del Settore …. del Comune di URBINO n. …. del …..2017 e secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta in data …., indice la presente GARA A PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi del Comune di URBINO, per il periodo di anni cinque dal 31/12/2017 – 31/12/2022.
L’appalto è suddiviso in n. 7 (sette) Lotti da aggiudicare singolarmente e le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, i n. 7 Capitolati tecnici (normativi di polizza) e le altre ulteriori informazioni sono state approvate con determinazione del Settore Contenzioso-Contratti-Personale del Comune di URBINO n. 38 del 10/10/2017.
L’appalto è, quindi, affidato in base al CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto
2 qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.
La presente gara è soggetta all’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in vigore ex art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. “Codice delle Assicurazioni private”.
L’affidamento e l’esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
SOMMARIO:
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 5
3. PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI 6
3.1 Punti di contatto per richieste di chiarimenti 6
3.2 Forma delle comunicazioni 7
5. VALORE DELL’APPALTO, IMPORTI A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO 8
5.4 Finanziamento e disciplina Economica 9
5.5 Luogo di prestazione dei servizi 9
5.6 Criterio di aggiudicazione dell’appalto. 9
5.7 Durata e decorrenza dell’appalto. 10
6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 10
6.1 Imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative 11
6.3 Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane 12
6.5 Raggruppamenti temporanei di concorrenti 12
6.6 Consorzi ordinari di concorrenti 13
6.7 Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 13
6.8 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 14
6.9 Divieti di partecipazione 14
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 16
7.1 Requisiti di carattere generale 16
7.3 Requisiti di idoneità professionale 21
7.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria 22
7.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale 23
8.2 Verifica delle condizioni di partecipazione 24
8.3 Falsità in atti e dichiarazioni mendaci 24
9.1 Integrazione dei servizi 25
9.3 Requisiti particolari di esecuzione 25
9.5 Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 25
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 26
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 27
11.1 Offerta tecnica - Criteri per l’attribuzione di punteggi 27
11.2 Offerta tecnica - varianti peggiorative 28
11.3 Offerta tecnica - varianti migliorative (lett. F) e G)): 30
11.4 Offerta tecnica - Criteri per l’attribuzione di punteggi per il solo lotto RCT/O 32
11.5 Offerta economica - criteri per l’attribuzione dei punteggi 34
11.6 Individuazione della miglior offerta 34
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 35
13. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 36
14. BUSTA B - OFFERTA TECNICA 44
15. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 46
16.1 Apertura delle offerte 48
4 16.2 Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni 50 16.3 Partecipazione alle sedute pubbliche di gara 50
17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 50
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 51
18.2 Tracciabilità dei pagamenti 51
18.3 Rimborso spese di pubblicazione del bandi e degli avvisi di gara 52
18.7 Accesso agli atti e divieto di divulgazione 53
18.8 Informativa sulla privacy 53
1. C.U.C.
Unione Montana Xxxx Xxxxx del Metauro
Xxx Xxxxxxx x. 00 Xxxxxxx (XX) – Tel. 0000-000000 – Codice NUTS: ITE31
Profilo di committente: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente
Punti di contatto: Geom. XXXX XXXXXX – tel. 0722/313042 – fax 0722/319783– e-mail: x.xxxx@xx-xxxxxxx.xx.xx
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di URBINO
Urbino (PU) – tel. 0000-000000 Fax 0000-000000 – e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx Pec xxxxxx.xxxxxx@emarche.it- C.F/P.I.: 00654690411 - Codice NUTS: ITE31
Responsabile Unico del Procedimento:.. – Responsabile del Settore Contenzioso-Contratti- Personale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - 0000-000000 Fax 0000-000000 – e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx Pec xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx
DOCUMENTAZIONE DI GARA 5
La documentazione di gara comprende:
▪ Bando di gara pubblicato in G.U.U.E. ;
▪ Avviso di gara pubblicato in G.U.R.I.
▪ Disciplinare di gara con i relativi allegati:
- Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;
- Allegato B – D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)
- Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;
- Allegato Modello 2 – Dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta di varianti
- Allegato Modello 3 – Scheda proposta di variante
- Allegato Modello 4 - “Dichiarazione di accettazione del Capitolato RCT_O e di proposta varianti migliorative
- Allegato Modello 5 - n. 7 modelli per Scheda di Offerta Economica
- Capitolati tecnici specifici per i lotti oggetto di gara (totale n. 7)
Allegato- Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n. 3.
Documenti informativi:
- Allegato Report Sinistri;
- Allegato Scheda informativa Ente.
- Determinazione a contrarre del Comune di URBINO n. 38 del 10/10/2017
Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.U.E, l’avviso di gara è pubblicato nella G.U.R.I (V Serie Speciale Contratti pubblici n. 120 del 16/10/2017, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo Pretorio del Comune di URBINO.
Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana serie contratti pubblici.
La C.U.C. mette a disposizione l’accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di committente xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente, dal quale è quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione.
La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso la C.U.C. dell’Unione Montana Xxxx Xxxxx del Metauro in Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) Appalti e Contratti - tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
3. PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI
6 3.1 Punti di contatto per richieste di chiarimenti
I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara possono essere richiesti, sempre in forma scritta:
▪ alla C.U.C. per quanto concerne gli aspetti strettamente relativi alla gestione della gara;
▪ xx Xxxxxx incaricato dal Comune di URBINO per la gestione ed esecuzione dei servizi di cui ai lotti in oggetto della presente gara: CENTRALE SPA – Xxx xxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx Consorziata esecutrice del Consorzio Aspis xxx X. Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX)– referente del Broker: - Xxxxxxxx Xxxxxxx – tel. 0000 000000 – fax 0000 00000 – e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx per quanto concerne i contenuti specifici e complementari dei capitolati speciali di polizza e sulle statistiche dei sinistri;
▪ al Responsabile Unico del Procedimento …. – Responsabile del Settore Contenzioso- Contratti-Personale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - 0000-000000 Fax 0000-000000 – e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx Pec xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx per ogni altra informazione.
Le informazioni saranno poi comunicate al richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di chiarimento all’indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è pervenuta la richiesta stessa.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Con riferimento all’operatore economico richiedente, le istanze di chiarimento devono riportare: la denominazione, il numero di telefono – fax – indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
La C.U.C. avrà cura di pubblicare tempestivamente e in forma anonima sul profilo di committente: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. eventuali richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura con le relative risposte ritenute d’interesse generale per la partecipazione alla gara.
3.2 Forma delle comunicazioni
Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, la C.U.C. ed il Comune, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvedono ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati dal concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento; diversamente la C.U.C. ed il Comune declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 7
4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
4.1 Oggetto dell’appalto
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa ripartiti in n. 7 (sette) LOTTI, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:
Numero Lotti | Descrizione Oggetto del Lotto | CPV | Codice CIG | Importo annuo lordo a base di gara | Importo comprensivo di eventuale proroga semestrale |
Lotto 1 | ALL RISKS PATRIMONIO | 66515100-4 | 72246165B9 | 47.500,00 | 261.250,00 |
Lotto 2 | RCT/RCO | 66516400-4 | 7224623B7E | 88.000,00 | 484.000,00 |
Lotto 3 | RCA/ARD Libro matricola | 66516100-1 | 72246333C1 | 17.000,00 | 93.500,00 |
Lotto 4 | CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI | 66515000-3 | 7224645DA5 | 600,00 | 3.300,00 |
Lotto 5 | INFORTUNI | 66512100-3 | 72246501C9 | 8.000,00 | 44.000,00 |
Lotto 6 | TUTELA LEGALE | 66513100-0 | 72246566BB | 8.000,00 | 44.000,00 |
Lotto 7 | RC PATRIMONIALE | 66516500-5 | 7224663C80 | 6.000,00 | 33.000,00 |
TOTALE | 175.100,00 | 963.050,00 |
Il concorrente può formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
La C.U.C. si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per Xxxxx. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo o più lotti, per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La C.U.C. avvisa che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in considerazione le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura.
Per maggiori informazioni si rinvia ai capitolati speciali di polizza di ogni singolo lotto di gara. Codice CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabolario Comune Appalti Pubblici ) Il CPV principale è 66510000-8 Servizi Assicurativi
8
5. VALORE DELL’APPALTO, IMPORTI A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO
5.1 Valore dell’appalto
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, c. 9, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo dell’appalto, comprensivo della facoltà di esercitare l’opzione di proroga (di mesi sei), è pari ad euro 963.050,00
5.2 Costi per la sicurezza
I costi per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00), in quanto, in ragione delle caratteristiche dell’appalto, non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Resta fermo che il concorrente deve indicare nell’Offerta Economica, a pena d’esclusione, i propri costi aziendali inerenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
l servizi in appalto, per le loro caratteristiche, escludono l’esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del DUVRI da parte dell’Ente e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze.
Per tutti gli altri rischi, resta immutato l’obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.
5.3 Importi a base di gara
Gli importi a base di gara di ciascun lotto, corrispondenti agli importi annuali (comprensivi di imposte e oneri) sono i seguenti:
Lotti | Descrizione Oggetto del Servizio Assicurativo | Codice CIG | Importo annuo lordo a base di gara |
Lotto 1 | ALL RISKS PATRIMONIO | 72246165B9 | 47.500,00 |
Lotto 2 | RCT/RCO | 7224623B7E | 88.000,00 |
Lotto 3 | RCA/ARD Libro matricola | 72246333C1 | 17.000,00 |
Lotto 4 | CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI | 7224645DA5 | 600,00 |
Lotto 5 | INFORTUNI | 72246501C9 | 8.000,00 |
Lotto 6 | TUTELA LEGALE | 72246566BB | 8.000,00 |
Lotto 7 | RC PATRIMONIALE | 7224663C80 | 6.000,00 |
5.4 Finanziamento e disciplina Economica
La copertura finanziaria, relativa ai servizi della presente procedura per l’intera durata dell’appalto, 9
è a carico del bilancio del Comune di URBINO.
Il pagamento del corrispettivo del premio deve poi essere effettuato come indicato nei capitolati speciali di ogni singola polizza, nonché nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Il pagamento avverrà tramite Broker al quale il Comune di URBINO verserà i singoli premi annui entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto di ciascuna polizza. Il Broker provvederà a versarlo all’aggiudicatario con le modalità previste nei Capitolati Speciali di polizza.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
5.5 Luogo di prestazione dei servizi
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è presso le sedi del Comune di URBINO e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di Polizza e nei relativi allegati specifici per ogni singolo Lotto di gara.
5.6 Criterio di aggiudicazione dell’appalto.
L’aggiudicazione per singolo lotto è effettuata secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5.7 Durata e decorrenza dell’appalto.
La durata del servizio è stabilita in anni cinque (5) con effetto comunque dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022, con esclusione, alla scadenza del periodo, di ogni clausola di rinnovo tacito e/o esplicito.
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo motivi di urgenza, il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l'esecuzione della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
In tal caso, l’aggiudicatario dovrà ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
L’Ente appaltante e l’Impresa hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta certificata, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni sulla scadenza dell’annualità.
Fermo quanto sopra, l’impresa riconosce all’Amministrazione aggiudicatrice la facoltà, alla scadenza dei termini contrattuali, previsti nel comma precedente, di prorogare la garanzia assicurativa, per ulteriori sei mesi, al fine di procedere all’espletamento della nuova gara o comunque qualora sia necessario per addivenire alla stipula delle nuove polizze. Per tale periodo l’Impresa potrà richiedere una quota premio che dovrà essere concordata con l’Amministrazione aggiudicatrice, ma che comunque non potrà essere superiore alla metà del premio annuale aggiudicato per ogni lotto.
10 La data di inizio del servizio è puramente indicativa nel senso che, se per qualsiasi causa imputabile all’ente, il servizio non potesse essere attivato, i corrispettivi decorreranno dall’effettivo inizio del servizio, ferma rimanendo la data di scadenza del servizio. Per ulteriori dettagli si rinvia ai Capitolati tecnici di ogni singolo lotto.
Proroga contrattuale - Il Comune di URBINO si riserva, altresì, la facoltà, alla scadenza dei contratti, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di chiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di sei (6) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune: l’aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale.
6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di Assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione di
servizi (art. 24 D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti.
AVVERTENZA – RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD’S ITALIA
In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s of London (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta:
- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/ denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta – e i sinistri – in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale e P.IVA , legale rappresentante, soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto nei confronti della C.U.C.).
N.B. Qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.
In caso di affidamento del servizio di gestione sinistri a soggetto diverso dagli assicuratori e/o
assuntori dei rischi si applicano le norme del subappalto (si veda art. 10.4). 11
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell’art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ogni operatore economico, pena esclusione, deve garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi.
6.1 Imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative
Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
6.2 Raggruppamenti temporanei di imprese
Alle imprese che presentano offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso LOTTO.
In caso di coassicurazione deve essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
1. la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
2. l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
3. l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo LOTTO sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
6.3 Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane
I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra
12 imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
6.4 Consorzi stabili
I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
6.5 Raggruppamenti temporanei di concorrenti
I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:
▪ le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
▪ l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria);
▪ l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all’aggiudicazione del servizio pur se prima dell’inizio del servizio stesso.
Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
6.6 Consorzi ordinari di concorrenti
I Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti
gli operatori economici in cui devono essere specificate: 13
▪ le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
▪ l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria);
▪ l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all’aggiudicazione del servizio pur se prima dell’inizio del servizio stesso.
Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
6.7 Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo Decreto.
6.8 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo Decreto.
6.9 Divieti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Per lo stesso articolo, è fatto divieto ai consorziati, per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo
14 quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
6.10 Coassicurazione
È consentita la partecipazione di più imprese in coassicurazione, con copertura del rischio del 100%, nelle modalità di collaborazione previste dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’art. 1911 del CODICE CIVILE le compagnie che eventualmente concorrano in rapporto di coassicurazione ex art. 1911 del CODICE CIVILE devono attestare espressamente la sussistenza tra le stesse di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti dell’Ente committente. In tal caso la compagnia delegataria deve assumere il rischio in misura maggioritaria.
Si precisa che, come stabilito dall’ANAC, con deliberazione n. 2 del 13/03/2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione, deve essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta con obbligo d’indicare la composizione. Non è possibile modificare la composizione dell’accordo di coassicurazione in corso di esecuzione del contratto salvo le limitate eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
La scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione deve essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
In caso di coassicurazione deve essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
4. la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
5. l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
6. l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
Alle imprese che presentino offerta in Coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra Coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso Xxxxx.
N.B. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Il rischio sarà pertanto garantito in ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da ogni eventuale rapporto interno tra le società coassicuratrici.
La società delegataria si impegna, pertanto, per l’effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
6.11 Disposizioni generali
Qualunque sia la forma di partecipazione prescelta (raggruppamento, consorzio, offerta singola, coassicurazione) la sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita per il 100% degli stessi a pena di esclusione dalla procedura di gara.
Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale.
I concorrenti non possono partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o coassicurazione, né partecipare in forma individuale se hanno presentato offerta anche in associazione o consorzio o coassicurazione.
Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso.
L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di
imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale –di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale indicati rispettivamente ai punti 7.3 – 7.4 e 7.5 del presente disciplinare.
La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/coassicurazione.
Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo LOTTO sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.
7.1 Requisiti di carattere generale
I requisiti di carattere generale devono essere dichiarati nella parte III del D.G.U.E
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Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’ulteriore normativa vigente in materia, costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara:
1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CODICE DI PROCEDURA PENALE, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per uno dei seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416-bis del CODICE PENALE ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291- quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli art.ii 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del CODICE PENALE nonché all’art. 2635 del CODICE CIVILE;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del CODICE CIVILE;
c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
x. xxxxxxx di cui agli art.i 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del CODICE PENALE, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 e s.m.i.;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. n. 24/2014;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs.
n. 50/20165 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti:
▪ titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
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▪ un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
▪ soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
▪ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 del D.P.R. n. 313/2002) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 del CODICE DI PROCEDURA PENALE e art. 24 del D.P.R. 313/2002).
Ai sensi dell’art. 80, comma 4 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono altresì motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara:
3. la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
18 e s.m.i., che la C.U.C. possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l’essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. l’essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la C.U.C. dimostri con mezzi adeguati. Tra questi rientrano:
- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della C.U.C. o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
8. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. la presenza di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
10. il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel Casellario Informatico;
12. l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13. la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990;
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
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14. la mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 sul diritto dei lavoratori disabili, ovvero la mancata autocertificazione della
sussistenza del medesimo requisito;
15. la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
16. il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
17. il trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001;
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
18. il trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001;
I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;
19. il trovarsi nelle condizioni di cui all’art.48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
20 L’esclusione è disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 19.
Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 16, l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la C.U.C. ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai precedenti punti da 3 a 16 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell’eventuale affidamento di subappalto, la C.U.C. ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
7.2 Criteri di selezione
I criteri di selezione sono da dichiarare nella parte IV - del D.G.U.E
L’operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
▪ requisiti di idoneità professionale;
▪ requisiti di capacità economica e finanziaria;
▪ requisiti di capacità tecniche e professionali.
7.3 Requisiti di idoneità professionale
Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:
1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
2. essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive o dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione (I.V.A.S.S.) all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare. (Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese partecipanti, comprese le mandanti in R.T.I. e le consorziate esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione).
Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:
1. nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. del 23/06/2004 attuativo del D. Lgs. n.6/2003);
2. nell’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).
Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea possono partecipare in regime di:
▪ stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
▪ libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
▪ iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
22 dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).
La C.U.C. effettuerà, nei confronti dei concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle “black list” di cui ai Decreti Ministeriali sopra citati in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o rappresentati dal consorzio.
7.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono aver realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) una raccolta premi complessiva nei Rami danni non inferiore ad euro 100.000.000,00, in relazione ai lotti oggetto di gara e di € 1.000.000,00 per il lotto Tutela legale.
Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato una raccolta premi complessiva pari ad almeno euro 100.000.000,00 per i rami danni ed € 1.000.000,00 per il lotto Tutela legale qualora si presti l’offerta solo per tale lotto.
In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la richiesta di inserire i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.
L’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.
7.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono aver prestato almeno 3 (tre) servizi assicurativi per ciascun lotto per cui si partecipa, negli anni 2014/2015/2016, analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali è presentata l’offerta, presso enti pubblici o privati.
Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII parte II, ivi richiamato, mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione: del ramo di rischio, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed
esegua le prestazioni in misura maggioritaria. 23
In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale sopra indicati dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e le stesse, in deroga a quanto previsto nell’art. 1911 del CODICE CIVILE devono attestare espressamente la sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti del Comune di URBINO (PU).
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’istituto dell’avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l’operatore economico intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento, le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III , nella parte IV e nella parte
VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la C.U.C. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.
8. DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
8.1 Dichiarazioni
Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente in sede di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
L’autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all’originale (art.19 del decreto citato).
Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
La C.U.C. ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l’utilizzo al fine di ridurre al minimo le eventuali esclusioni dalla gara per irregolarità.
24 8.2 Verifica delle condizioni di partecipazione
La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione (possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara assieme alla documentazione amministrativa.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la C.U.C. si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.
8.3 Falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del decreto citato). Pertanto, qualora l’esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest’ultimo è escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 76.
9. ESECUZIONE DELL’APPALTO
9.1 Integrazione dei servizi
Il Comune di URBINO si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l’entità dei servizi già appaltati con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto e nel rispetto delle tempistiche dell’appalto, come meglio indicato all’art. 23 del Capitolato ed ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9.2 Penali
Per quanto concerne le penali, si rinvia ai singoli Capitolati speciali di polizza.
9.3 Requisiti particolari di esecuzione
Per l’esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9.4 Subappalto
I servizi devono essere eseguiti direttamente dall’aggiudicatario e il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 comma 2 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
25
In particolare si evidenzia che:
▪ l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto;
▪ il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, deve indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE (Allegato B al presente disciplinare) i servizi che intende subappaltare. Non è previsto l’obbligo dell’indicazione di una terna dei subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
▪ il Comune di URBINO corrisponde all’affidatario l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, salvo quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
▪ non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9.5 Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Nell’esecuzione dell’appalto l’affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art.30, comma 3, del decreto citato).
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, 60, 95 comma 3 lett. a), 97 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante procedura aperta, seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla C.U.C. conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
È facoltà della C.U.C. e del Comune di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.
Sono autorizzate varianti ai sensi dell’art.95, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione è effettuata previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della sussistenza dei seguenti presupposti:
▪ conformità dell’offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nei documenti di gara;
▪ provenienza dell’offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel disciplinare di gara ai sensi
26 dell’art.83 del medesimo decreto;
▪ soddisfazione dell’offerta degli obblighi di cui all’art.30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Sono considerate inammissibili, ai sensi dell’art.59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte:
a. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b. che non hanno la qualificazione necessaria;
c. il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
Sono considerate irregolari, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte:
- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
- che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, in mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, la C.U.C. assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Sono inoltre escluse le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei lotti oggetto del presente appalto è effettuata, per singolo lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Più precisamente, ogni singolo lotto sarà aggiudicato all’offerta che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica secondo il metodo di valutazione di seguito descritto.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI |
OFFERTA TECNICA | Max 70 |
OFFERTA ECONOMICA | Max 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, è attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:
27
11.1 Offerta tecnica - Criteri per l’attribuzione di punteggi
MAX 70 PUNTI
Ai sensi dell’art. 95, comma 14. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono essere presentate varianti migliorative e peggiorative a ciascun capitolato specifico di gara, con riferimento alle sole sezioni modificabili.
Alle offerte saranno attribuiti:
▪ fino ad un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole di seguito riportate in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste dal capitolato (l’accettazione integrale comporterà l’assegnazione dell’intero punteggio di 55 punti);
▪ fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per migliorie, in caso di variazioni migliorative.
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata è effettuata ad insindacabile giudizio della C.U.C. sulla base dei seguenti elementi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | COEFF. MIN. – COEFF. MAX |
a) Condizioni di Garanzia | da 0,50 a 1,00 |
b) Esclusioni | da 0,50 a 1,00 |
c) Franchigie | da 0,70 a 1,00 |
d) Limiti di indennizzo | da 0,70 a 1,00 |
e) Modalità peggiorative di gestione del contratto | da 0,70 a 1,00 |
f) Varianti migliorative | da 0,01 a 0,50 |
g) Varianti migliorative di gestione del contratto | da 0,01 a 0,50 |
A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:
▪ coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino:
- limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
- inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
- inserimento/aumento di scoperti e franchigie - riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;
- modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
▪ coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti. A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:
28 ▪ coefficienti tra 0,01 e 0,50 per varianti che comportino:
- ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
- eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
- eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie – aumento/eliminazione di limiti di indennizzo;
- Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
▪ coefficiente pari a 0 per varianti considerate equivalenti.
11.2 Offerta tecnica - varianti peggiorative
In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base è effettuato in base alla seguente formula:
Punteggio = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x …
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
▪ la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%)”, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto riportata:
Tabella 1:
Potenzialità Frequenza | Scarsa | apprezzabile | mediamente rilevante | Rilevante | catastrofale |
raro/infrequente | 5% | 25% | 45% | 65% | 85% |
Possibile | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% |
Frequente | 15% | 35% | 55% | 75% | 95% |
molto frequente | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Potenzialità | |
Scarsa | Danno e/o maggior importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad euro 10.000,00 |
Apprezzabile | Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 10.000,00 ed inferiore ad euro 100.000,00 |
Mediamente rilevante | Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 100.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00 |
Rilevante | Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 |
Catastrofale | Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 1.000.000,00 |
dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:
29
Frequenza | |
Raro/infrequente | Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa. |
Possibile | Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa. |
Frequente | Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa. |
Molto frequente | Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa. |
Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%
La PPF% identificata come da Tabella 1, è rivalutata secondo la “percentuale di peso variante” (PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:
PRID% = PPF% x PPV%
dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/Frequenza di cui alla tabella 1, PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2 di seguito riportata:
Classificazione variante e descrizione | Percentuale di peso variante |
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante. | 0% |
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l’efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l’operatività. | sino al 25% |
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente. | dal 26% al 50% |
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato. | dal 51% al 75% |
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l’efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato. | dal 76% al 100% |
Tabella 2:
30
In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:
CVar. = CMin. + (∆ Coeff. - (∆ Coeff. x PRID%))
dove CVar. = Coefficiente di variante; CMin. = Coefficiente minimo; ∆ Coeff. = Delta Coefficiente (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx – Coefficiente Minimo); PRID%= Percentuale di Riduzione.
11.3 Offerta tecnica - varianti migliorative (lett. F) e G)):
A ciascuna variante migliorativa è assegnato un punteggio in base alla seguente formula:
Punteggio = 15 x (coeff. di variante a) + 15 x (coeff. di variante b) + 15 x ...
sino al massimo dei 15 punti assegnabili.
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
▪ La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà la percentuale PPF% secondo la tabella 1, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.
▪ Per gli elementi di cui alla lettera f) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.
La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante migliorativa” (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:
PM% = PPF% x PPVM%
dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 3.
Classificazione variante e descrizione | Percentuale di peso variante migliorativa |
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l’efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante. | Dall’86% al 100% |
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l’efficacia in maniera modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente. | Dal 51% all’85% |
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento. | Dal 26% al 50% |
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento. | Sino al 25% |
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento. | 0% |
Tabella 3:
31
In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:
CVar. = ∆ Coeff. x PM%
dove CVar. = Coefficiente di variante; ∆ Coeff. = Delta Coefficiente (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx – Coefficiente Minimo); PM%.= Percentuale migliorativa.
11.4 Offerta tecnica - Criteri per l’attribuzione di punteggi per il solo lotto RCT/O
A parziale deroga di quanto previsto ai precedenti punti 11.1 -11.2 -11.3 l’offerta tecnica relativa al lotto RCT/O sarà valutata attraverso:
• l’accettazione integrale del capitolato
• l’inserimento dell’Importo della franchigia prestata
• la tipologia di franchigia offerta
• le modifiche migliorative elencate.
Il tutto come sotto riportato:
MAX 70 PUNTI DI CUI:
IMPORTO FRANCHIGIA
Massimo punteggio attribuibile | 40 |
Massima franchigia permessa | €.5.000,00 |
TIPOLOGIA DI FRANCHIGIA
32
Franchigia frontale | 5 |
S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) | 0 |
MASSIMALE
Xxxxxxx punteggio attribuibile | 20 |
Responsabilità Civile verso Terzi | €.6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€.6.000.000,00 per ogni persona lesa e | ||
€.6.000.000,00 per danni a cose | ||
❑ 0 punti | ||
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | €.6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€.6.000.000,00 per persona lesa. | ||
Limite aggregato per evento | €.12.000.000,00 |
Responsabilità Civile verso Terzi | €.7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€.7.500.000,00 per ogni persona lesa e | ||
€.7.500.000,00 per danni a cose | ||
❑ 10 punti | ||
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | €.7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€. 7.500.000,00 per persona lesa. | ||
Limite aggregato per evento | €.15.000.000,00 |
Responsabilità Civile verso Terzi | €.10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€.10.000.000,00 per ogni persona lesa e | ||
€.10.000.000,00 per danni a cose | ||
❑ 20 punti | ||
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | €.10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€.10.000.000,00 per persona lesa. | ||
Limite aggregato per evento | €.20.000.000,00 |
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LIMITI DI INDENNIZZO
Xxxxxxx punteggio attribuibile | 5 |
Danni da inquinamento accidentale | €. 1.500.000,00 | |
❑ 1 punto | ||
Danni a condutture ed impianti sotterranei | €. 1.000.000,00 | |
❑ 1 punto | ||
Danni da cedimento e franamento del terreno | €. 1.500.000,00 | |
❑ 1 punto | ||
Danni da furto | €. 10.000,00 per danneggiato ed € 150.000,00 per periodo assicurativo | |
❑ 1 punto | ||
Danni da incendio | €. 2.500.000,00 | |
❑ 1 punto | ||
11.5 Offerta economica - criteri per l’attribuzione dei punteggi
MAX 30 PUNTI
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica è effettuata sulla base dei criteri che seguono.
Il concorrente, nel formulare la propria offerta, deve indicare l’ammontare del premio lordo di assicurazione per un anno.
L’importo offerto andrà espresso in lettere e in cifre; in caso di discordanza è considerato il prezzo più favorevole all’Amministrazione aggiudicatrice.
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente - relativamente all’offerta economica - è quantificato secondo la seguente formula:
▪ alla migliore offerta economica max 30 punti;
▪ alle offerte diverse dalla migliore offerta economica è attribuito un punteggio in base alla seguente formula:
miglior offerta operatore economico x punteggio massimo
offerta operatore economico
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Sono ammesse esclusivamente offerte recanti prezzi inferiori rispetto alle singole basi d’asta sopra indicate.
Nel rispetto dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere indicati:
▪ gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex comma 10 dell’art. 95 del Codice.
Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo non potrà essere sanato con la procedura di soccorso istruttorio, nel rispetto dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..-
11.6 Individuazione della miglior offerta
I punteggi relativi alla qualità sono sommati a quelli relativi al prezzo: l’aggiudicazione provvisoria è poi effettuata a favore della Compagnia che ha ottenuto il punteggio più alto.
L’Ente non procede all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di parità si procede ai sensi dell’art. 77 del X.X. x. 000/0000, mediante sorteggio.
Per il calcolo del prezzo e di tutti i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica sono utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve pervenire, pena l’esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l’integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, al seguente indirizzo:
C.U.C. Comunità Montana Xxxx xxxxx del Metauro – P.O. Appalti e Contratti – Via……Urbania entro il termine perentorio delle
ore 13.00 del giorno 04/12/2017
Le offerte devono essere inoltrate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (che rilascerà apposita ricevuta).
Si precisa sin da ora che oltre detto termine nessuna altra offerta è considerata valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti e che non è consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, la C.U.C. non si assume responsabilità alcuna e l’offerta sarà esclusa. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Nessun rimborso è previsto a favore dei concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.
35
Il plico, pena l’esclusione, deve recare all’esterno:
1. l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
2. l’indicazione relativa all’oggetto della gara: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI URBINO (PU) PERIODO 31/12/2017 – 31/12/2022- suddividi in n. 7 LOTTI. - n. gara ANAC: 6863750 – PARTECIPAZIONE AI LOTTI: N. (indicare il Lotto o i Lotti per cui si presenta offerta)
3. la dicitura “NON APRIRE”.
Il plico deve contenere, pena l’esclusione, le seguenti buste, distinte, chiuse, sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura, (nel caso in cui il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del CODICE CIVILE o in una qualsiasi relazione anche di fatto con altro partecipante alla gara e di avere formulato l’offerta, deve presentare anche una separata busta D con la dicitura “Documenti ex art. 80 del Codice Contratti”) recanti all’esterno la dicitura di identificazione richiesta e precisamente:
▪ “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LOTTI N. ” (indicare il Lotto o i Lotti per il/i quale/i si intende partecipare). Tale busta è unica e valida per tutti i lotti cui il concorrente intende partecipare.
▪ “BUSTA B - OFFERTA TECNICA PER LOTTO N. ”; (indicare il lotto per il quale si presenta l’offerta. Si specifica che per ciascun Lotto deve essere presentata specifica offerta e di conseguenza specifica busta. Ad esempio in caso di presentazione di offerte per tutti i n. 7 lotti di gara devono essere presenti n. 7 - “Buste B Offerta Tecnica”).
▪ “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA PER LOTTO N. ” (indicare il lotto per il quale si presenta l’offerta. Si specifica che per ciascun Lotto deve essere presentata specifica offerta e di conseguenza specifica busta. Ad esempio in caso di presentazione di offerte per tutti i n.7 lotti di gara devono essere presenti n. 7 buste C – Offerta Economica”).
Le buste “A”, “B” e “C” devono, pena l’esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l’integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.
13. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente deve inserire nella busta “Busta A - Documentazione Amministrativa” la seguente documentazione:
1. un’unica Istanza di partecipazione alla gara, e dichiarazioni integrative, pena l’esclusione, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato A al presente disciplinare, indirizzata alla C.U.C.
36
L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta:
a. in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;
b. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa alla gara;
c. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell’appalto;
d. in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge ovvero, in alternativa, deve essere allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del
D.P.R. n.445/2000.
Qualora l’istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.
2. Documento di gara unico europeo (per brevità DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., unico per ciascun lotto per il quale il concorrente presenta offerta, pena l’esclusione, consistente in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i criteri di selezione di cui all’art.83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatta in conformità al contenuto del modello Allegato B – DGUE al presente disciplinare, presentata e sottoscritta in forma cartacea dai soggetti con le modalità di cui al precedente punto.
Il documento di gara unico europeo può essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione
europea in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici 37
(link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx) Si precisa che il formato elettronico deve essere aggiornato al contenuto del modello Allegato B messo a disposizione da questa C.U.C.. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Ovviamente, è possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server. ) dell'operatore economico procedente.
Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (cfr. avvalimento - parte II, sezione C) per ciascuno dei soggetti interessati.
Gli operatori economici che partecipano con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono presentare un DGUE distinto per ciascun operatore partecipante e recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono presentare DGUE compilati, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto
Si ricorda che, trattandosi di gara di importo superiore alle soglie di cui all’art.35 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico che intenda ricorrere all’istituto del subappalto, deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (Cfr. subappalto - parte II, sezione D) per ciascuno dei subappaltatori indicati.
38 Si evidenzia, per una corretta compilazione, che nella parte II sezione B devono essere indicate le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) di tutti i soggetti in carica e cessati indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ivi compresi i procuratori e gli institori.
Si precisa, infine, che, trattandosi di gara di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stessa è soggetta alla disciplina concernente le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. A tal fine è dedicata la parte III sezione D, nel cui riquadro è necessario indicare i soggetti previsti dagli artt. 85 e 91 del decreto richiamato. Le generalità devono essere indicate in maniera completa comprendendo data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale.
Nello specifico l’operatore economico deve indicare i soggetti di cui allo schema Allegato B1 al presente disciplinare secondo la propria forma giuridica. A mero titolo esemplificativo e al fine di facilitare la lettura dello schema:
▪ se il concorrente è un’impresa individuale, devono essere indicati i nominativi sia del titolare sia del direttore tecnico (se previsto) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni;
▪ se il concorrente è una società in nome collettivo, devono essere indicati i nominativi sia di tutti i soci sia del direttore tecnico (se previsto) sia dei membri del collegio sindacale (se previsti) nonché dei loro familiari conviventi maggiorenni.
Le generalità devono essere indicate in maniera completa comprendendo data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. In particolare qualora siano presenti familiari conviventi
xxxxxxxxxxx dovrà essere esplicitato il soggetto di riferimento (ad esempio: Xxxxx nato a
il residente in ( ) via n. CF in qualità di - familiari conviventi: Caio nato a il CF in qualità di ).
Per maggiori informazioni sul DGUE si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n. 3.
3. Garanzia provvisoria pari al 2% del valore del prezzo base di ogni singolo lotto per cui si presenta offerta, pena l’esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente, predisposta secondo le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Lotti | Descrizione Servizio Assicurativo | Codice CIG | Importo totale lordo a base di gara | Importo della garanzia provvisoria 2% art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 |
Lotto 1 | ALL RISKS PATRIMONIO | 72246165B9 | 261.250,00 | 5.225,00 |
Lotto 2 | RCT/RCO | 7224623B7E | 484000,00 | 9.680,00 |
Lotto 3 | RCA/ARD Libro matricola | 72246333C1 | 93.500,00 | 1.870,00 |
Lotto 4 | CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI | 7224645DA5 | 3.300,00 | 66,00 |
Lotto 5 | INFORTUNI | 72246501C9 | 44.000,00 | 880,00 |
Lotto 6 | TUTELA LEGALE | 72246566BB | 44.000,00 | 880,00 |
Lotto 7 | RC PATRIMONIALE | 7224663C80 | 33.000,00 | 660,00 |
Gli importi da garantire per ogni singolo lotto sono indicati nell’ultima colonna del prospetto che segue:
39
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx comunale sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT…….. (indicando il versante e la causale: “Cauzione procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del comune di URBINO Lotto n. CIG: ”) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente:
a. PUÒ essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,
b. DEVE essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell’allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n.89/L dell’11/05/2004 – Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 109 dell’11/05/2004 – Serie Generale,
c. DEVE avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta,
d. DEVE prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della C.U.C.,
e. DEVE individuare come beneficiario il Comune di XXXXXX, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 - 00000 XXXXXX (XX) - X. XXX 00000000000;
f. in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, DEVE essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
g. in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, DEVE essere
intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.
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La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale nel rispetto delle seguenti modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) ovvero mediante alternativamente:
1. la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
2. la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l’originale da cui è tratto se la sua conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Alla luce del parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l’autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione “ab externo” attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.
L’importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se l’operatore economico, in sede di offerta, dichiari di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti. (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento – in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo
alcuni operatori economici sono in possesso della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).
La garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione con l’atto con cui si comunica l’aggiudicazione stessa.
4. Dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l’esclusione). In caso di Coassicurazione deve essere intestata all’impresa delegataria con espressa indicazione che il soggetto garantito è il Comune di URBINO.
5. Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in caso di costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a 41
tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l’esclusione). In caso di Coassicurazione deve essere intestata all’impresa delegataria con espressa indicazione che il soggetto garantito è il Comune di URBINO.
Tale dichiarazione non è richiesta se il concorrente è una micro, piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da tali imprese (art. 93 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016).
6. Attestazione, pena l’esclusione, dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 20,00 per il lotto 1 ALL RISKS e di € 35,00 per il lotto 2 RCT_O, dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 65, della Legge n. 266 del 23/12/2005, nella misura prevista dall’art.2 della delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21.02.2017 della medesima Autorità e secondo la procedura di seguito descritta. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxx Contributi).
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il
42 CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara.
7. PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’operatore economico, al fine di permettere alla C.U.C. di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la stampa del documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”.
È pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini dell’ottenimento del PassOE.
8. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che indichi:
a. l’intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio con l’indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti;
b. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
c. l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d. la quota di partecipazione al raggruppamento;
e. il dettaglio delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.
9. In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione, la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento, secondo quanto indicato all’art.48, commi 12 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore
economico raggruppato o consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente:
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a. l’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento;
b. l’indicazione dettagliata delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.
10. In caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane l’atto costitutivo e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P:R. n. 445/2000, contenente l’indicazione delle parti delle lavorazioni che ogni consorziato intende eseguire.
11. Il raggruppamento in coassicurazione, oltre alla documentazione amministrativa già prevista, deve produrre, pena l’esclusione:
▪ dichiarazione di delega per coassicurazione, sottoscritta da tutte le imprese coassicurate deleganti, con impegno a:
- indicare la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- riconoscere, fin dal momento della sottoscrizione della delega, validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate (tecnica ed economica) dal coassicuratore delegatario;
- accettare le quote di assicurazioni riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta nelle percentuali che verranno
indicate nella delega stessa. L’atto di delega dovrà essere sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto delegante.
▪ La garanzia del 2% e la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore (già previste nella documentazione amministrativa) potranno essere costituite dalla sola compagnia delegataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese coassicurate deleganti costituenti il riparto in coassicurazione, ciascuna per la propria quota di partecipazione al rischio.
12. Documentazione richiesta dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Si evidenzia che qualora la suddetta documentazione fosse sottoscritta da un procuratore, il concorrente deve altresì allegare, pena l’esclusione, apposita documentazione a comprova, quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all’originale).
13. COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l’Istanza di partecipazione, il D.G.U.E., L’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica.
N.B. Il documento di identità del sottoscrittore andrà inserito una sola volta, in allegato alla istanza di partecipazione e non sarà necessario inserirlo negli altri documenti nei quali fosse eventualmente/ richiesto e/o richiamato.
La C.U.C. si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle
44 dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l’acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d’ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà
all’esclusione dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche saranno effettuate anche nei confronti dell’aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d’ufficio dalla C.U.C., si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione amministrativa, pena l’esclusione, non deve contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all’offerta presentata.
14. BUSTA B - OFFERTA TECNICA
CONDIZIONE VALIDA PER IL SOLO LOTTO 2
All’interno della busta contenente l’offerta tecnica deve essere inserita, pena l’esclusione:
▪ Modello 4 “Dichiarazione di accettazione del Capitolato RCT_O e di proposta varianti migliorative ”, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;
CONDIZIONE VALIDA PER TUTTI GLI ALTRI LOTTI
All’interno della busta contenente l’offerta tecnica deve essere inserita, pena l’esclusione:
▪ Modello 2 “Dichiarazione di accettazione del Capitolato oggetto di offerta o di proposta varianti”, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;
▪ Modello 3 “Proposta di modifica delle eventuali varianti”, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari. Si precisa che non sono ammesse varianti relativamente alle Norme che regolano il Contratto in Generale classificate come “NON MODIFICABILI”; dette varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando le Norme che regolano il Contratto in Generale indicate “NON MODIFICABILI”.
Relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza, saranno ammesse al massimo 10 varianti alle condizioni del Capitolato, come sotto definite:
▪ modifica di uno o più articoli del Capitolato;
▪ integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
▪ aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
▪ abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.
Si precisa che le eventuali varianti come sopra definite che apportino modifiche riconducibili alle Norme che regolano il Contratto in Generale “NON MODIFICABILI”, non 45
saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l’impegno dell’offerente alla propria offerta.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualora una singola variante raggruppasse più elementi distintamente valutabili per l’effetto che la medesima variante apporterebbe a più parti del capitolato e/o alla specifica garanzia oggetto di modifica, saranno assegnati tanti coefficienti di variante quanti saranno gli elementi singolarmente identificabili e valutabili; tale valutazione avrà inoltre effetto anche sul conteggio del numero complessivo delle varianti ammissibili.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.
Le eventuali condizioni migliorative proposte devono essere identificate a parte e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare l’inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose ed, in tal caso, non sarà attribuito il relativo punteggio.
Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorrono alla valutazione del punteggio tecnico:
▪ in via prioritaria, quelle migliorative;
▪ tra queste, in ordine di coefficiente più elevato;
▪ in subordine le varianti peggiorative;
▪ tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.
Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l’impegno dell’offerente alla propria offerta.
Disposizioni Generali per tutti i lotti
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni devono essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni possono essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un’adeguata valutazione, comporterà l’esclusione dell’offerta mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, l’Ente si riserverà di richiedere l’integrazione della documentazione, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.163/06.
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta:
▪ dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
▪ dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
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Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.
Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell’espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica, pena l’esclusione, non deve contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all’offerta presentata.
15. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve inserire, pena l’esclusione, nella busta “Busta C - Offerta Economica” l’offerta economica, redatta in carta da bollo da euro 16,00 (euro sedici/00) e in conformità al contenuto del Modello 5 (Scheda Offerta Economica) per ciascun lotto al quale si intende partecipare, Allegato al presente disciplinare.
La scheda di offerta economica deve riportare l’importo annuo di premio offerto (espresso sia in cifre che in lettere e sotto forma di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara) . Nel caso ci sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per l’Amministrazione aggiudicatrice.
L’offerta economica deve indicare:
▪ la stima presuntiva degli oneri di sicurezza aziendali inerenti i rischi specifici della propria attività d’impresa che è comunque ricompresa nell’importo lordo annuo di premio offerto prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 euro per l’appalto in oggetto)
▪ il regime IVA.
L’offerta economica, inoltre, deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dai seguenti soggetti:
▪ il legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
▪ il legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni possono essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia 47
conforme.
L’offerta economica non può presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, deve essere sottoscritta in ciascun foglio.
L’offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Ai fini della valutazione delle offerte economiche fa fede unicamente il premio annuo complessivo previsto per il lotto di aggiudicazione.
L’offerta economica, inoltre, deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dai seguenti soggetti:
▪ il legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
▪ il legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni possono essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.
L’offerta economica non può presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, deve essere sottoscritta in ciascun foglio.
L’offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Ai fini della valutazione delle offerte economiche fa fede unicamente il premio annuo complessivo previsto per il lotto di aggiudicazione.
16. APERTURA DELLE OFFERTE
16.1 Apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà presso la sede della C.U.C. Via…….Urbania alle ore 9.00 del
giorno 05/12/2017 Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche sino al giorno antecedente la data indicata.
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In tale seduta pubblica il seggio di gara procederà:
▪ alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi,
▪ all’apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A - B - C,
▪ all’apertura delle buste A - Documentazione Amministrativa e alla verifica della documentazione ivi contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,
▪ all’apertura delle buste B - Offerta Tecnica, alla verifica della presenza dei documenti obbligatori (e in caso di esito negativo all’esclusione del concorrente) e a siglare gli elaborati ivi contenuti,
▪ a siglare i lembi di chiusura delle buste C – Offerta Economica.
Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, in una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri, sub-criteri e fattori di ponderazione indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite PEC o fax entro le 24 ore precedenti, la Commissione:
▪ darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
▪ procederà all’apertura delle buste C – Offerta Economica, darà lettura del ribasso offerto e attribuirà i relativi punteggi con le modalità indicate in precedenza.
La Commissione stilerà la proposta di graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all’offerta tecnica e a quella economica e formulerà una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio.
Qualora due o più offerte ottengano il medesimo punteggio, per assegnare le rispettive posizioni in graduatoria la Commissione procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827/1924.
La Commissione trasmetterà alla C.U.C. la proposta di graduatoria con l’indicazione del concorrente che risulti aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione, nel corso della seduta pubblica in cui verrà stilata la proposta di graduatoria, valuterà anche la congruità delle offerte.
Saranno ritenute anormalmente basse le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La verifica di tali offerte sarà effettuata secondo il procedimento previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..e dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.
In apposita seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti mediante pec o fax entro le 24 ore 49
precedenti, la C.U.C. dichiarerà l’anomalia delle offerte che all’esito della verifica siano risultate
non congrue e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta ritenuta congrua.
Eventuale provvedimento di esclusione sarà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge.
Non si darà luogo alla verifica di anomalia qualora sia stato ammesso alla gara un unico concorrente.
Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.
Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell’art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
16.2 Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni
Si invita a prestare attenzione al fatto che, qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l’invio nei termini previsti , delle comunicazioni mediante fax o pec tramite il sistema operativo in possesso della C.U.C., tutte le informazioni riguardanti le sedute pubbliche della Commissione di gara nonché le relative convocazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.
16.3 Partecipazione alle sedute pubbliche di gara
Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.
Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio) sarà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.
Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.
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17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
Terminate le operazioni di gara, la C.U.C. procederà nei confronti dell’unico concorrente se l’offerta è ritenuta idonea ovvero dei primi due concorrenti in graduatoria alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritte dalla documentazione di gara.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, sarà approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.
La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ancorché sospesa nell’efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).
La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all’art. 32, commi 8 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa presentazione della documentazione all’uopo necessaria.
Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
Si informa, ai sensi dell’art.209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Urbino.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
18.1 Avvertenze generali
1. La C.U.C. ed il Comune si riservano con provvedimento motivato in cui devono essere esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l’inidoneità, l’incongruità o l’invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del CODICE CIVILE
2. Con l’accettazione incondizionata delle clausole del Bando, del presente disciplinare e dei Capitolati e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per eseguire le prestazioni oggetto della presente gara.
3. Tutte le proposte progettuali e la documentazione di gara saranno acquisite dalla C.U.C. e 51
dal Comune e non verranno restituite.
4. Il Comune, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l’appalto a soggetto qualificato di fiducia.
5. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle dei singoli Capitolati specifici per ciascuno dei sette Lotti di appalto, deve sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’Amministrazione e dell’impresa aggiudicataria in seguito all’espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (x. Xxxxxxxxx di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n. 503).
6. La C.U.C. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.
18.2 Tracciabilità dei pagamenti
Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge n. 136/2010 e dall'art. 6 della Legge n. 217/2010 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 187/2010.
18.3 Rimborso spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara
Si informa che, ai sensi dell’art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla C.U.C. le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La somma ammonta ad euro 587,00 IVA 22% compresa
Entro il medesimo termine, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art.34, comma 35, del D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni in L. n.221/2012, dovrà inoltre rimborsare al Comune le spese di pubblicazione del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione la cui somma ammonta ad euro1.363,00 IVA compresa.
L’affidatario, ai sensi dell’art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, dovrà rimborsare anche le spese di pubblicazione dell’avviso sui risultati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che saranno quantificate a seguito dell’effettiva pubblicazione e dell’emissione della relativa fattura da parte delle agenzie concessionarie per la pubblicità legale.
Numero Lotti | Descrizione Oggetto del Lotto | Codice CIG | Importo annuo lordo a base di gara | Importo totale per il periodo a | Importo delle spese di pubblicazion e del Bando di gara su GURI e n. 4 giornali a carico dell’aggiudic atario |
Lotto 1 | ALL RISKS PATRIMONIO | 72246165B9 | 47.500,00 | 261.250,00 | 528,98 |
Lotto 2 | RCT/RCO | 7224623B7E | 88.000,00 | 484.000,00 | 980,01 |
Lotto 3 | RCA/ARD Libro matricola | 72246333C1 | 17.000,00 | 93.500,00 | 189,32 |
Lotto 4 | CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI | 7224645DA5 | 600,00 | 3.300,00 | 6,68 |
Lotto 5 | INFORTUNI | 72246501C9 | 8.000,00 | 44.000,00 | 89,09 |
Lotto 6 | TUTELA LEGALE | 72246566BB | 8.000,00 | 44.000,00 | 89,09 |
Lotto 7 | RC PATRIMONIALE | 7224663C80 | 6.000,00 | 33.000,00 | 66,00 |
175.100,00 | 963.050,00 | 1.950,00 |
Prospetto delle spese di pubblicazione del bando a carico dell’aggiudicatario di ogni singolo lotto
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18.4 Spese
Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario.
18.5 Clausola Broker
Il Comune di URBINO dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione delle polizze oggetto della gara a R.T.I. costituita dalla società di brokeraggio Centrale S.p.A., Via degli
Abeti, 80 – 00000 Xxxxxx (XX) consorziata esecutrice del CONSORZIO ASPIS Xxx Xxxxxx Xxxxxxx000 00000 Xxxxxx (XX)
Xx conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti la gestione delle polizze oggetto della gara siano svolti tramite Centrale S.p.a..
Ogni pagamento dei premi è pertanto effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e deve essere considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 CODICE CIVILE.
Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intende come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker devono essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni indicate in ciascun capitolato speciale.
18.6 Procedure di ricorso
Il bando di gara e tutta la relativa documentazione, ai sensi del combinato disposto dell’art.204 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli art.i 119 e 120 D. Lgs. n.104/2010, possono essere impugnati unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. (V^ Serie Speciale Contratti Pubblici) n.
120 del 16/10/2017. 53
18.7 Accesso agli atti e divieto di divulgazione
Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all’art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall’art.53, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
18.8 Informativa sulla privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, si forniscono le seguenti informazioni:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente;
b. le modalità di trattamento ineriscono la procedura per l'affidamento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
c. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa deve rendere la documentazione richiesta dalla C.U.C. in base alla vigente normativa;
d. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i membri della commissione di valutazione appositamente nominati; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.;
f. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. medesimo, cui si rinvia;
g. soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è la C.U.C.; responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Comunità Montana Xxxx Xxxxx del Metauro.
Con l’invio dell’offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.
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Il Bando di gara è stato pubblicato su G.U.U.E l’avviso di gara verrà pubblicato sulla GURI (V^
serie Speciale Contratti Pubblici n. 120 del 16/10/2017, il presente disciplinare e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul profilo di committente per il periodo dal 18/10/2017 al 04/12/2017 .
Allegati:
Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;
Allegato B – DGUE ;
Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;
Allegato Modello 2 – Dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta di varianti Allegato Modello 3 – Scheda proposta di variante
Allegato Modello 4 - “Dichiarazione di accettazione del Capitolato RCT_O e di proposta varianti migliorative
Allegato Modello – n. 7 modelli per Scheda di Offerta Economica Capitolati tecnici specifici per i lotti oggetto di gara (totale n. 7) Allegato - Report Sinistri
Allegato - Scheda informativa Ente.
Allegato- Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n. 3.
- Determinazione a contrarre del Comune di URBINO n. 38 del 10/10/2017
Urbania lì 17/10/2017
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