ATTO DI TRANSAZIONE
ATTO DI TRANSAZIONE
L’anno 2019, addì del mese di giugno, in Cagliari, con la presente scrittura privata redatta in triplice originale,
tra
Abbanoa S.p.a., in persona dell’Amministratore Unico, Xxx. Xxxxxx Xxxxx, con sede in Nuoro, nella Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx Xxx 00000000000;
e
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a., in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Sinnai, Parco Rimembranze, P.I. 02584940924;
e
Comune di Sinnai, in persona del Vice Sindaco, Xxxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Sinnai, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, X. Xxx 00000000000;
“Abbanoa s.p.a., A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. e il Comune di Sinnai” nel proseguo denominate unitariamente “Parti”.
premesso che
a) tra le Parti pende un giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari, di cui al rac. n.
9596/2015, promosso da Abbanoa S.p.a. nei confronti di ACQUAVITANA S.p.a. e del Comune di Sinnai, avente ad oggetto il pagamento di € 1.033.221,00 per il servizio di fornitura idrica a bocca di serbatoio reso da Abbanoa S.p.a. dal 2006 al 2013;
b) tra ACQUAVITANA S.p.a. e Abbanoa S.p.a. pende altresì un giudizio innanzi al TAR Sardegna, di cui al ricorso n. 146/2018, promosso da ACQUAVITANA S.p.a. nei confronti di EGAS ed avente ad oggetto il silenzio inadempimento formatosi sulle istanze di definizione della tariffa all’ingrosso del Servizio Idrico Integrato del Comune
di Sinnai, con ricorso incidentale di ABBANOA spa e domanda riconvenzionale ex art. 42 c.p.a. ed azione di condanna ex art. 30 c.p.a. notificata anche al Comune di Modolo, costituitosi in giudizio;
c) successivamente all’instaurazione del giudizio di cui al capo a) l’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna - EGAS ha adottato le delibere nn. 33 del 10 agosto 2018, 35 del 30 agosto 2018 e 42 del 28 agosto 2018, che si allegano alla presente scrittura sub. all. “A” e ne costituiscono parte integrante, per mezzo delle quali sono state definite le tariffe relative alla fornitura idrica a bocca di serbatoio dall’anno 2011 all’anno 2018, con applicazione retroattiva – per le annualità precedenti al 2011 – della tariffa specificamente individuata per l’anno 2011, secondo gli opportuni correttivi di cui alla delibera n. 42 del 28 settembre 2018;
d) le Parti, alla luce delle delibere adottate dall’EGAS, di cui al precedente capoverso, hanno congiuntamente ricalcolato gli importi indicati nelle fatture intestate ad A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a., fino all’ultima fattura emessa da Abbanoa S,p.A. in data 21/2/2018 n. 273901, di cui all’allegato “B” unito alla presente scrittura e a tutte le forniture a quella data eseguite;
e) all’esito del ricalcolo indicato al capo che precede, tutte le fatture di cui all’allegato “B” saranno conguagliate ai sensi delle delibere EGAS di cui sopra per un importo pari a € 132.957,05.
f) le suddette Parti, riesaminate le reciproche domande ed eccezioni, senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, ritengono opportuno definire transattivamente le predette vertenze così coprendo dedotto e deducibile fino all’ultima fattura emessa da Abbanoa S.p.A. in data 21/2/2018 n. 273901, di cui all’allegato “B” unito alla presente scrittura e a tutte le forniture a quella data eseguite;
Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti, con l’intesa di attribuire effetto novativo al
presente accordo, convengono e stipulano quanto segue
ART. 1
La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura e delle convenzioni che seguono.
ART. 2
2.1 Abbanoa S.p.a. rinuncia agli atti di cui al giudizio n. 9596/2015 pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, meglio descritto al punto a) della superiore premessa, sia nei confronti di ACQUAVITANA S.p.a. sia nei confronti del Comune di Sinnai, i quali accettano la rinuncia in discorso senza riserve e con compensazione integrale di spese.
2.2 Le Parti convengono che, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere vantata da A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. in riferimento ai titoli per cui è causa, nonché in riferimento a quanto dedotto e deducibile fino all’ultima fattura emessa da Abbanoa
S.p.A. in data 21/2/2018 n. 273901, di cui all’ allegato “B” del presente contratto e a tutte le forniture a quella data eseguite, Xxxxxxx s.p.a. si impegna a versare ad A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a, che accetta, l’importo di euro 132.957,05 (centotrentaduemilanovecentocinquantasette/05), IVA compresa, da corrispondere in dieci rate mensili, ciascuna dell’importo di € 13.295.70
(tredicimiladuecentonovantacinque/70), a partire dal 30 giugno 2019, mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio del termine senza necessità di costituzione in mora.
2.3. Le Parti convengono, inoltre, che nulla sia dovuto al Comune di Sinnai da parte di Abbanoa S.p.a., né da parte del Comune di Sinnai in favore di Abbanoa S.p.a., per i titoli di cui al giudizio n. 9596/2015 pendente nanti il Tribunale di Cagliari.
2.4. Le Parti convengono espressamente che, con l’adempimento del presente accordo, non avranno reciprocamente null’altro a che pretendere per fatti o atti dedotti o deducibili fino all’ultima fattura emessa da Abbanoa S.p.A. in data 21/2/2018 n. 273901, di cui all’ allegato “B” del presente contratto e a tutte le forniture a quella data eseguite.
ART.3
Alcuna delle Parti comparirà all’udienza fissata per l’11 ottobre 2019 nel giudizio di cui al rac. n. 9596/2015 del R.G. del Tribunale di Cagliari di cui al punto a) delle premesse e la causa verrà estinta ai sensi dell’art. 309 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite.
ART. 4
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a., con la sottoscrizione della presente scrittura, si obbliga a far dichiarare la cessazione della materia del contendere all’udienza del 19 giugno 2019 fissata nel giudizio pendente innanzi al TAR Sardegna, di cui al punto b) delle premesse, con compensazione integrale delle spese di lite.
ART. 5
Il presente atto si compone di 5 pagine e ogni clausola della presente transazione è stata redatta su accordo delle parti.
Art. 6
L’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nonché gli avv.ti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx nella qualità di difensori di Abbanoa S.p.a, l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, nonché l’avv. Xxxxxx Xxxxxx nella qualità di difensori di A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. e l’Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di difensore del Comune di Sinnai, sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 13 comma 8 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247. Si allegano alla presente scrittura, costituendone parte integrante:
allegato “A” - delibere EGAS nn. 33 del 10 agosto 2018, 35 del 30 agosto 2018 e 42 del
28 agosto 2018;
allegato “B” – estratto conto riportante tutte le fatture di cui alla presente transazione.
Letto confermato e sottoscritto
Abbanoa S.p.a. - L’Amministratore Unico Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Avv. Xxxxxxx Xxxxxx
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. – Legale rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxx
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Avv. Xxxxxx Xxxxxx
Comune di Sinnai – Xxxxxxxxx Xxxxxx Avv. Piergiorgio Statzu