REGOLAMENTO DI GESTIONE
REGOLAMENTO DI GESTIONE
del fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto promossi e gestiti da
Generali Investments Partners S.P.A.
Società di gestione del risparmio (GIP SGR S.p.A.)
Fondo Alleanza Obbligazionario
Il presente documento è valido a decorrere dal 9 dicembre 2019
FONDO ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO
INDICE REGOLAMENTO SEMPLIFICATO
“Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale”
PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI FONDI 2
PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 4
1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERITISCHE 4
Articolo 1.1 – Caratteristiche del Fondo 4
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITà DI RIPARTIZIONE 5
3. REGIME DELLE SPESE 7
Articolo 3.1- Spese a carico del fondo 7
Articolo 3.2 - Spese a carico dei singoli partecipanti 9
PARTE C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI 11
I. Partecipazione al Fondo 11
I.1 Previsioni Generali 11
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote 12
I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulazione 14
I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (Switch) 15
II. Quote e certificati di partecipazione 15
III. Organi competenti a effettuare la scelta degli investimenti 16
IV. Spese a carico della SGR 16
X. Xxxxxx unitario della quota e sua pubblicazione 16
VI. Rimborso delle quote 17
VI.1 Previsioni Generali 17
VI.2 Modalità di rimborso delle quote 18
VII. Modifiche del Regolamento 19
VIII. Liquidazione del Fondo 19
REGOLAMENTO SEMPLIFICATO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi.
PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI FONDI
Denominazione, tipologia e durata dei Fondi | Fondo comune aperto armonizzato denominato: Fondo Alleanza Obbligazionario La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio di amministrazione della SGR, da assumersi almeno due anni prima della scadenza. |
Società di Gestione del Risparmio | Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio in forma abbreviata GIP SGR S.p.A. (di seguito: la “SGR”), autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 58/98. È una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., con sede legale in Trieste, Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 e Sede secondaria in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, 0. La sede secondaria di GIP SGR è quella competente per la ricezione delle domande di sottoscrizione, passaggio tra fondi e rimborso. Sito internet: xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx |
Depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale a Parigi, Rue D’Antin n. 3, e succursale a Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx x. 0, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 13449250151, corrispondente al codice fiscale e partita IVA. Il Depositario è iscritto al n. 5483 dell’Albo delle Banche di cui all’articolo 13 del TUB ed è iscritta nell’Albo dei Gruppi Bancari di cui all’art. 64 del TUB. Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da BNP Paribas Securities Services S.C. A. per tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la succursale di Milano, in Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da BNP Paribas Securities Services S.C.A. per tramite della propria succursale di Milano in Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3. I sottoscrittori potranno chiedere che i certificati di partecipazione al Fondo vengano loro consegnati all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa, chiederne l'inoltro - a proprio rischio e spese - al domicilio da questi indicato. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione presso la Sede legale del Depositario. |
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché | Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di Euro, viene determinato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana, nonché nei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano e viene pubblicato |
delle eventuali modifiche regolamentari | sul quotidiano “Il Sole 24 ore” e sul sito internet della SGR (xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx). Sul quotidiano “M.F.- Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari” è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare. |
Classi di quote | Sono previste due classi di quote denominate come segue: - CLASSE “A”; - CLASSE “B”. |
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi.
PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERITISCHE
Articolo 1.1 – Caratteristiche del Fondo
1. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell’investimento proposto, coerente con la politica di investimento adottata dal Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l’orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:
- brevissimo (0,5 – 1 anno)
- breve (1 – 2 anni)
- medio breve (3 anni)
- medio (3 – 4 anni)
- medio lungo (4 anni)
- lungo (5 anni)
- molto lungo (5 – 7 anni)
2. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide o in altri strumenti finanziari e, più in generale, la facoltà da parte della SGR di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti. Con riguardo all'indirizzo degli investimenti, il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all’OCSE a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
3. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza allo scopo di:
coprire il rischio di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e il rischio di credito eventualmente presente nel portafoglio del Fondo;
realizzare una più efficiente gestione del portafoglio del Fondo;
cogliere opportunità di mercato con finalità di investimento nella misura massima del 20%.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
4. È un Fondo obbligazionario misto che mira alla crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale dell’investimento medio lungo e con un livello di rischio medio.
5. Con l’osservanza della vigente normativa valutaria possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari espressi in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea o OCSE, nonché in Real Brasiliano, Rupia indiana e Renminbi Cinese, quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico emessi da paesi appartenenti all’Area Economica Europea, paesi aderenti all’OCSE nonché Brasile, India e Cina. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli di cui all’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1 del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell’Associazione stessa.
6. Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico dei Paesi medesimi, sia in valori mobiliari non quotati, purché in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti applicativi e nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia.
7. La SGR adotta uno stile di gestione attivo; sono pertanto possibili significativi scostamenti dell’andamento del Fondo rispetto al benchmark di riferimento. La politica di investimento si basa sull’analisi delle possibili evoluzioni macroeconomiche, sulle previsioni circa l’evoluzione dei tassi d’interesse, nonché sul giudizio circa le qualità degli emittenti.
8. La SGR investirà una parte residuale in strumenti finanziari denominati in valuta estera (massimo 15%).
9. Nell’attuazione di tale politica d’investimento, la SGR può realizzare, nell’interesse dei partecipanti e tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio in cui le azioni siano presenti per un valore massimo del 15% del portafoglio medesimo.
10. La SGR vigila per l’individuazione dei conflitti d’interesse, nonché per minimizzare i rischi nelle situazioni di conflitto d’interesse derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione di una pluralità di servizi di gestione individuale e collettiva. In tal senso esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
11. Il patrimonio del Fondo può essere investito in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF) compatibili con la politica d’investimento del Fondo e fermo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e dei limiti stabiliti dall’Autorità di Xxxxxxxxx. Il patrimonio del Fondo può essere investito anche in parti di OICR gestiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di Fondi specializzati in un settore economico o geografico e purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigioni di gestione e di incentivo).
12. Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.
13. La sottoscrizione e/o l’acquisto di quote di classe “A” sono aperti alla generalità degli investitori, e quindi sia alla clientela al dettaglio sia a investitori professionali. La sottoscrizione e/o l’acquisto di quote di classe “B” sono riservati ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Ove il presente Regolamento non specifichi diversamente, le previsioni ivi contenute si intendono applicate a tutte le classi di quote.
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE
Il Fondo, in relazione alla classe di quote “A” è a distribuzione dei Proventi che vengono così ripartiti:
1. La SGR, sulla base dei rendiconti al 30 aprile e 31 ottobre precedenti, distribuisce semestralmente a favore dei partecipanti i ricavi netti conseguiti nell’esercizio, in misura pari ad almeno l’85% calcolato su base annua. Per ricavi netti si intende la somma algebrica delle componenti positive e negative del reddito di esercizio.
Le componenti positive sono costituite dai proventi da investimenti maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari e su qualsiasi altra attività finanziaria. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli oneri finanziari, dagli oneri di gestione.
Più precisamente, i proventi sono dati dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto di gestione del Fondo:
- A1. Proventi da investimenti su titoli quotati;
- B1. Proventi da investimenti su titoli non quotati;
- F. Altre operazioni di gestione;
- G1. Interessi passivi su finanziamenti ricevuti;
- H. Oneri di gestione;
In tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono presi in considerazione gli utili/perdite da realizzo, né le minusvalenze/plusvalenze.
Poiché non vengono considerati gli utili e le perdite da realizzo né plusvalenze e minusvalenze, i sopracitati ricavi netti differiscono dall’utile/perdita netta del periodo considerato, e l’importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a detta risultanza di periodo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore della quota.
2. La SGR potrà inoltre procedere alla distribuzione delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto di gestione del Fondo:
- A2. Utile perdite da realizzi su titoli quotati;
- A4. Risultato delle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati;
- B2. Utile perdite da realizzi su titoli non quotati;
- B4. Risultato delle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati;
- C. Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura.
Anche in tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo del Fondo nel periodo preso in considerazione e pertanto potrebbe essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso, un rimborso parziale delle quote.
3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR può deliberare, sulla base del suo prudente apprezzamento, una distribuzione di proventi per un ammontare superiore all’incremento registrato dal valore unitario della quota nel periodo cui si riferisce il rendiconto semestrale. In tal caso i ricavi distribuiti rappresenteranno un rimborso parziale di capitale e dovrà essere indicata nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori apposita nota esplicativa.
4. Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori verrà pertanto specificata, oltre all’ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l’utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.
5. Il ricavo spettante a ciascuna quota, che potrebbe essere superiore all’incremento registrato nel valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce il rendiconto di gestione, sarà determinato dividendo l’ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione al giorno precedente la data di approvazione del rendiconto. Il giorno di approvazione del rendiconto rappresenta anche il giorno di “stacco cedola” e la distribuzione deliberata avrà effetto sul valore della quota calcolata nello stesso giorno, su prezzi e quantità del giorno precedente e che, pertanto, sarà un valore “ex cedola”. I partecipanti titolari di quote di classe “A” aventi diritto alla distribuzione dei ricavi sono quelli esistenti il giorno precedente quello di quotazione ex-cedola. La distribuzione dei ricavi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
6. Entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre la SGR provvede alla distribuzione dei ricavi di cui ai precedenti commi, conseguiti nei semestri chiusi il 30 aprile e 31 ottobre precedenti.
7. L’importo complessivo dei ricavi distribuibili, l’ammontare spettante ad ogni quota, la parte distribuita che, eccedendo il risultato effettivo del Fondo, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote, nonché la data di distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento al rendiconto semestrale, redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR, e pubblicata sul quotidiano indicato nella parte “A” del presente Regolamento.
8. La distribuzione dei ricavi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante titolare di quote di classe “A” il giorno precedente la data di approvazione del rendiconto. La relativa richiesta, che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del rendiconto semestrale sul quotidiano indicato nella parte “A” del presente Regolamento, dovrà essere corredata dalla cedola di pagamento annessa a ciascun certificato, qualora quest’ultimo non sia custodito in deposito amministrato presso la Banca Depositaria.
9. I ricavi, arrotondati per eccesso al centesimo di Euro, sono corrisposti in numerario, a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile emesso all’ordine del sottoscrittore ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dal sottoscrittore e intestato allo stesso; gli importi derivanti dal pagamento dei proventi vengono corrisposti in Euro. Le eventuali frazioni di ricavi non corrisposti vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
10. I ricavi possono essere distribuiti anche mediante assegnazione di quote di partecipazione al Fondo, esenti dalla commissione di cui al successivo art. 3.2. In tal caso il partecipante, se non già comunicato all’atto della sottoscrizione - su richiesta scritta e corredata dall’eventuale cedola posta in pagamento da inoltrare alla SGR, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima della data di chiusura del semestre cui i ricavi si riferiscono - deve dare istruzione per
l’assegnazione delle quote nonché per l’eventuale emissione di un certificato rappresentativo delle stesse, corrispondendo alla SGR le relative spese di cui al successivo art. 3.2.
11. La distribuzione dei proventi è assoggetta alla ritenuta di legge applicata sull’intero ammontare del provento e prima di un eventuale reinvestimento del medesimo. La tassazione del dividendo è prevista sia in caso di incasso che in caso di reinvestimento in quote del fondo. Nei casi in cui i proventi distribuiti rappresentano la restituzione di una parte del capitale è prevista l’esenzione per la quota riferita al capitale stesso.
12. La SGR riterrà l’istruzione di cui al comma precedente valida anche per le successive distribuzioni salvo richiesta scritta contraria.
13. La SGR si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di distribuire i ricavi mediante assegnazione di quote, in esenzione dalle commissioni di cui al successivo art. 3.2 a quei sottoscrittori cui, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un ricavo di entità inferiore a Euro 50.
14. Il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno di distribuzione dei ricavi, ovvero al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
15. Di tale investimento la SGR inoltra conferma scritta al partecipante.
16. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.
17. L’unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle parti che viene determinato in millesimi di euro.
Il Fondo, in relazione alla classe di quote “B”, è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
3. REGIME DELLE SPESE
Articolo 3.1- Spese a carico del fondo
1. Le spese a carico del fondo sono:
a) il compenso dovuto alla SGR composto da:
1. la provvigione mensile di gestione dovuta alla SGR. Tale commissione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo del precedente giorno di calcolo della quota e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo.
La commissione è fissata nella seguente misura:
FONDO Alleanza Obbligazionario | Provvigione di gestione (su base annua) |
CLASSE “A” | 1,20% |
CLASSE “B” | 0,635% |
2. il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota pari allo 0,0112% annuo, calcolato quotidianamente sul valore netto del Fondo, da corrispondersi con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui tale costo si riferisce.
b) l’eventuale provvigione di incentivo a favore della SGR, che viene calcolata come segue: la SGR verifica ogni giorno l’andamento, in termini percentuali, del valore lordo della quota, e di ciascun indice di riferimento riportato nella tabella sottostante, e preso come parametro per il calcolo della provvigione di incentivo. Qualora l’analisi ponga in evidenza nel periodo di riferimento una variazione del valore lordo della quota del fondo, e tale variazione risulti superiore alla variazione fatta registrare nello stesso periodo dall’indice di riferimento, è applicabile la provvigione di incentivo. Relativamente alle quote di classe "A del Fondo il rendimento lordo della quota
considerato ai fini del calcolo della provvigione di incentivo tiene conto degli eventuali proventi distribuiti. La provvigione è dovuta per tutte le Classi di quote del Fondo.
La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base degli indici (riportati nella tabella sottostante) disponibili entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.
Fondo | Benchmark |
Fondo Alleanza Obbligazionario | - 10% Dow Xxxxx Eurostoxx - 10% BofAML Euro Government Index - 65% BofAML All Maturities Italy Government Index - 15% BofAML Euro Corporate Index |
Di seguito sono elencate le condizioni di applicabilità, il meccanismo di calcolo e le aliquote di prelievo della provvigione di incentivo.
Condizioni di Applicabilità
In relazione a ciascun Periodo di riferimento la commissione di incentivo viene applicata al ricorrere di entrambe le condizioni che seguono:
(i) se la variazione del valore lordo della quota del fondo, è positiva;
(ii) se la variazione percentuale del valore lordo della quota del fondo (tenendo conto, per la Classe A, anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo Parametro di riferimento (“overperformance”).
Per Valore lordo della quota si intende il numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell’allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia.
Meccanismo di calcolo
(i) Periodo di riferimento: un anno (dall’ultimo giorno di riferimento dell’anno solare precedente) o frazione di anno in caso di avvio di un nuovo fondo (dall’ultimo giorno di quota fissa) o in caso di avvio di una nuova Classe (dal primo giorno di valorizzazione).
(ii) Frequenza di calcolo: in ogni giorno di valorizzazione della quota ("giorno di riferimento”).
(iii) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall’ultimo giorno di valorizzazione dell’anno precedente al giorno precedente quello di riferimento.
Il prelievo avviene dalle disponibilità liquide del fondo entro il quinto giorno lavorativo dell’anno successivo a quello di riferimento e addebitato con pari valuta. Ai fini del calcolo della provvigione, le differenze positive, nell’intervallo tra un prelievo ed il successivo, sono compensate con quelle negative e la provvigione è imputata al fondo/classe in occasione di ogni calcolo del valore della quota, ossia quotidianamente.
Aliquote di prelievo
L’aliquota di prelievo, calcolata sul minore tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente quello di riferimento e il valore complessivo netto medio, è pari al 25% dell’overperformance.
L’ammontare così ottenuto rappresenta la provvigione di incentivo di pertinenza del giorno di riferimento.
Nel periodo di riferimento la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare le percentuali annue (fee cap) del valore complessivo netto del fondo/classe come da tabella seguente:
FONDO | Fee Cap |
ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO A | 2,40% |
ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO B | 1,27% |
c) gli oneri dovuti al Depositario calcolati giornalmente e prelevati mensilmente dalle disponibilità del Fondo, per l'incarico svolto, entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui tale costo si riferisce, nella misura massima pari a 0,0043% annuo, per controlli ed emissione certificati; nonché una commissione annua nella misura massima dello 0,0030% annuo per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari. Tali commissioni saranno inoltre soggette alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
d) gli oneri connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (es. gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo), purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
g) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es. le spese di istruttoria);
i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
j) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
k) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
Articolo 3.2 - Spese a carico dei singoli partecipanti
All’atto della sottoscrizione di quote del Fondo di Classe A in unica soluzione, il sottoscrittore deve scegliere per una delle due opzioni di seguito riportate.
Non è consentita la modifica dell’opzione scelta per il periodo di permanenza nel Fondo per ogni singola sottoscrizione.
Le quote di Classe B non sono gravate da commissioni di sottoscrizione/rimborso.
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE - OPZIONE “A’’
La SGR all’atto della sottoscrizione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione sul versamento lordo nella misura massima dell’1,5%. La commissione di sottoscrizione dipenderà dalla classe di investimento potenziale dichiarata dal cliente all’atto dell’investimento, concordata col soggetto collocatore.
Successivamente alla sottoscrizione, la SGR potrà variare la classe di investimento potenziale indicata dal cliente. Tale nuova classe potrà essere utilizzata e preventivamente resa nota allo stesso in occasione delle operazioni successive. La tabella seguente evidenzia le commissioni che verranno applicate in funzione delle classi di investimento potenziale complessivo:
Fondo | Classe 1: fino ad € 50.000 | Classe 2: oltre € 50.000 fino ad € 250.000 | Classe 3: oltre € 250.00 fino ad € 500.000 | Classe 4: oltre € 500.00 fino ad € 1.000.000 | Classe 5: oltre € 1.000.000 |
Alleanza Obbligazionario | 1,5% | 1,125% | 0,75% | 0,375% | 0% |
È cura dell’investitore indicare nell’apposito spazio previsto sul modulo di sottoscrizione e/o versamento successivo la classe di patrimonio potenziale che intende raggiungere.
COMMISSIONI DI RIMBORSO - OPZIONE “B’’
Nessuna commissione di sottoscrizione è dovuta dai partecipanti al Fondo.
La SGR ha diritto a trattenere una commissione di rimborso all’atto del disinvestimento da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare, così calcolata in funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo:
Fondo | Disinvestimento effettuato: | Aliquota % |
Alleanza Obbligazionario | Entro 12 mesi | 3,50 % |
Superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi | 2,50 % | |
Superiore a 24 mesi e fino a 36 mesi | 1,50 % | |
Oltre 36 mesi | 0,00 % |
per periodo di permanenza delle quote nel Fondo si intende l’arco temporale intercorrente tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella presa a riferimento per il rimborso delle quote medesime;
ai fini della determinazione della eventuale commissione di rimborso, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni;
a fronte di ogni richiesta di rimborso di quote sarà data priorità a quelle sottoscritte in epoca più remota.
La SGR provvede a determinare il controvalore del rimborso ed a trattenere da tale importo l’ammontare delle eventuali relative commissioni di rimborso.
Dall’importo rimborsato verrà trattenuta l’imposta maturata sui proventi conseguiti, intesi come tali la differenza positiva fra controvalore del rimborso e prezzo medio di acquisto delle quote.
In caso di modifiche regolamentari la cui efficacia è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della stessa, nel periodo di sospensione, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso.
COMMISSIONI DI PASSAGGIO TRA I FONDI
“Opzione A”
In caso di passaggio tra fondi la SGR ha diritto di trattenere sull'ammontare delle somme trasferite commissioni di switch pari all'1%. È facoltà del soggetto incaricato del collocamento ridurre tali commissioni fino al 100% delle stesse.
“Opzione B”
In caso di passaggio tra fondi la SGR ha diritto di trattenere sull’ammontare delle somme trasferite commissioni di switch pari a € 35. È facoltà del soggetto incaricato del collocamento azzerare tale commissione
DIRITTI FISSI
La SGR ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore i seguenti diritti fissi:
Diritti fissi | Importo in Euro |
Per operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità automatiche (bonifico bancario) | 2,00 |
Per operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità non automatiche | 5,00 |
Versamento nell’ambito di un piano PAC, escluso il primo versamento | 1,00 |
Passaggio tra fondi effettuato nell’ambito della stessa opzione con modalità automatiche (bonifico bancario) | 4,00 |
Emissione certificato | 25,00 |
Oltre ai diritti e oneri riportati nella tabella di cui sopra, la SGR ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore quanto segue:
le spese per le operazioni di addebito a mezzo SDD;
le spese connesse alle operazioni di spedizione del certificato rappresentativo di quote, o del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle stesse.
Gli importi di cui sopra possono essere aggiornati con periodicità annuale, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell’anno precedente dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l’importo aggiornato al più prossimo centinaio. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR mediante avviso sul quotidiano di cui alla precedente Parte A) “Scheda identificativa dei Fondi” del presente Regolamento.
La SGR impegna contrattualmente i soggetti incaricati del collocamento affinché gli stessi non pongano a carico dei partecipanti obblighi od oneri aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento con riguardo sia alle operazioni di sottoscrizione sia alle operazioni di rimborso.
Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.
***
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi.
PARTE C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI
I. Partecipazione al Fondo
I.1 Previsioni Generali
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire a ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 9.00, anche mediante flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, a condizione che sia un giorno lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato, dei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. In questi casi il giorno di riferimento sarà il primo giorno lavorativo e di apertura delle Borse nazionali immediatamente successivo. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede a inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di Regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di Regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
1. La sottoscrizione delle quote, ovvero di frazioni di esse, avviene mediante:
Versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la 1° sottoscrizione e versamento di € 500,00 (cinquecento/00) per le sottoscrizioni successive;
Partecipazione a piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
per il tramite dei soggetti collocatori;
mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6;
per le sole quote di Classe B, secondo la modalità “nominee” ai sensi del successivo punto 7;
per i soli clienti istituzionali, direttamente presso la SGR.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e di eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti dei fondi.
Le quote del Fondo non sono state e non saranno registrate ai sensi del c.d. Securities Act del 1933 e non possono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti a favore o a beneficio, direttamente o indirettamente, di un cittadino statunitense, eccetto i casi di registrazione o di esenzione. I Fondi non sono e non saranno, registrati ai sensi della Legge del 1940 e gli investitori non avranno diritto al beneficio di tale registrazione. Inoltre, le Quote dei Fondi non saranno offerte direttamente o indirettamente a «soggetti statunitensi» e/o a entità giuridiche detenute da uno o più «US Person», come definite dal Regolamento «US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)» , caratterizzate
– a titolo esemplificativo - dai seguenti requisiti (elenco oggetto di volta in volta di modifiche da parte dal legislatore statunitense):
cittadinanza statunitense o legale soggiorno permanente negli Stati Uniti (c.d. carta verde);
luogo di nascita negli Stati Uniti;
numero di telefono degli Stati Uniti;
indirizzo di residenza negli Stati Uniti associato al titolare del conto;
istruzioni per il trasferimento di fondi su conti aperti/istituzioni finanziarie negli Stati Uniti o istruzioni ricevute da un indirizzo negli Stati Uniti;
procura o firma concessa a una persona con un indirizzo negli Stati Uniti;
indirizzo postale statunitense quale unico indirizzo individuato dal cliente (compresa casella postale statunitense, o soggetto con indirizzo negli Stati Uniti al quale inviare all’attenzione o come luogo di conservazione);
soggetto giuridico incorporato negli Stati Uniti;
persone che soddisfano i criteri di cui sopra e che detengono più del 10% di un soggetto giuridico.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
i.assegno bancario/circolare non trasferibile, pagabile all’ordine di GIP SGR S.p.A., rubrica Fondo Alleanza Obbligazionario;
ii.bonifico bancario a favore di GIP SGR S.p.A., rubrica Fondo Alleanza Obbligazionario; iii.nell’ambito dei Piani di Accumulo, di cui al successivo paragrafo I.3, per i versamenti successivi
al primo, oltre alle procedure citate alle lettere i) e ii) può essere utilizzata apposita disposizione permanente di addebito (SDD) data dal sottoscrittore a valere sul conto bancario dallo stesso indicato e a beneficio di GIP SGR S.p.A., rubrica Fondo Alleanza Obbligazionario, sul conto corrente intrattenuto dalla stessa presso la Banca Depositaria, con facoltà di revoca in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi a suo carico; copia di tale disposizione deve essere inviata a GIP SGR S.p.A., allegata alla domanda di sottoscrizione del Fondo. Qualora detta disposizione venisse impartita successivamente all’invio della domanda di sottoscrizione, dovrà pervenire sempre a GIP SGR S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza della rata successiva. La decorrenza della SDD è il primo giorno lavorativo del mese. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (SDD) saranno accettati salvo buon fine.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria.
Nel caso di sottoscrizioni tramite i collocatori che hanno stipulato con la SGR apposita convenzione, il versamento del corrispettivo potrà essere effettuato tramite assegno bancario/circolare non trasferibile o bonifico intestato a GIP SGR S.p.A. In caso di contestuale sottoscrizione di più Fondi con un unico assegno, lo stesso dovrà essere di ammontare pari alla somma degli importi delle singole sottoscrizioni.
6. La sottoscrizione delle quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In questo caso il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività sono immesse nel certificato cumulativo di cui alle Sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. La sottoscrizione delle quote di Classe B può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “nominee”. In tal caso, la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento al nominee di un mandato senza rappresentanza a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso e le operazioni di passaggio tra Fondi. Le quote sottoscritte secondo lo schema in questione sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II (“Quote e certificati di partecipazione”), a nome del nominee con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il nominee mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.
8. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro lo stesso giorno lavorativo. Da tale data decorrono i giorni di valuta. La SGR impegna altresì i soggetti collocatori, a cui è stato conferito apposito mandato, a girare per l’incasso, o a negoziare gli assegni ricevuti effettuandone il versamento sul conto corrente rubricato al Fondo. L’operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
10. La Banca Depositaria, su indicazione della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto. Gli aventi diritto possono provvedere al ritiro del certificato direttamente presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne l’invio, a proprio rischio e spese, presso una banca terza dagli stessi indicata, o al domicilio sempre da questi indicato.
I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulazione
1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulazione che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo.
2. L’apertura di un Piano deve essere richiesta con apposita domanda di sottoscrizione che conterrà, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo I.2:
il valore complessivo dell’investimento;
il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
l’importo unitario e la cadenza dei versamenti;
l’importo corrispondente a n. 6-12 versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulazione prevede durate predeterminate dal sottoscrittore pari a una durata di 5- 10-15-20 anni e versamenti unitari da effettuarsi con cadenze mensili, bimestrali o trimestrali, ad eccezione dei primi 6 versamenti per i piani con durata 5-10 anni, e dei primi 12 versamenti per i piani con durata 15-20 anni che dovranno essere corrisposti in unica soluzione. Ogni singolo versamento dovrà essere multiplo di Euro 25,00 (venticinque/00) con un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00).
4. Detti Piani prevedono pertanto:
durata minima 60 mesi;
versamento minimo unitario: Euro 25,00 (venticinque/00) per rata mensile; Euro 50,00 (cinquanta/00) per rata bimestrale ed Euro 75,00 (settantacinque/00) per rata trimestrale;
importo minimo complessivo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), PAC 5 anni.
5. Dagli importi versati dai sottoscrittori dei Piani di accumulazione dei Fondi, la SGR ha diritto di prelevare le commissioni di sottoscrizione indicate nell’articolo 3.2 “Spese a carico dei singoli partecipanti” della Parte B).
6. Dette commissioni sono calcolate sull’importo complessivo lordo del Piano predeterminato dal sottoscrittore e sono prelevate al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale con il limite massimo, in ogni caso, del 30% del versamento iniziale, la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.
7. Potranno essere concesse agevolazioni commissionali da parte del collocatore per le quote di Classe A, fermo restando che le percentuali previste per le classi 4 e 5 non potranno trovare applicazione per piani di importo complessivo rispettivamente inferiori a € 120.000, per la classe 4, ed € 240.000, per la classe 5.
8. Il sottoscrittore può, in occasione delle scadenze prescelte, effettuare uno o più versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
9. È facoltà della SGR accettare versamenti successivi per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli.
10. Per il versamento iniziale il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel precedente paragrafo I.2 comma 4, lettere i) e ii); per i versamenti successivi al primo, oltre a detti mezzi di pagamento, può essere utilizzato il mezzo di cui alla lettera iii).
11. I Piani di accumulazione risultano completati quando l’ammontare dei versamenti effettuati - al lordo dei rimborsi eventualmente richiesti - è pari all’importo prefissato dal Piano stesso.
12. Il sottoscrittore può decidere in qualsiasi momento, dandone contestuale comunicazione alla SGR, di sospendere o interrompere il Piano di Accumulazione sottoscritto senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
13. La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma in occasione del primo versamento e successivamente con cadenza mensile.
14. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
della durata residua del Piano;
dell’importo unitario dei versamenti successivi;
della cadenza dei versamenti.
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 paragrafo I.2 – Modalità di sottoscrizione delle quote.
15. La SGR provvede – ove del caso - a rideterminare il valore del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.
I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (Switch)
1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere quote di un altro fondo della SGR.
2. L’operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. L'operazione di reinvestimento in un fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo promosso dalla SGR non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizione che il sottoscrittore abbia già aperta una posizione nel fondo da sottoscrivere. In caso contrario sarà necessario sottoscrivere due moduli: un modulo di rimborso e uno di sottoscrizione.
4. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
5. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, effettua sia il rimborso, sia il contestuale reinvestimento con le seguenti modalità:
a) il valore di rimborso e di reinvestimento è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, inteso come tale il 1° giorno successivo alla ricezione presso la SGR della richiesta del partecipante, purché tale giorno sia lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato, dei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano, e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede Amministrativa della SGR entro le ore 9.00, anche trasmesse tramite flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento;
b) l’annullamento delle quote oggetto di rimborso e la contestuale emissione delle quote sottoscritte avverrà il giorno di regolamento, inteso come tale il primo giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello di riferimento;
c) - per l’operatività di cui al punto 7 della sezione I.2 (“Modalità di sottoscrizione delle quote”), il valore di reinvestimento è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.
II. Quote e certificati di partecipazione
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nella sola tipologia di certificati nominativi. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l’emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l’operatività si svolga con le modalità di cui al punto 7, della sezione I.2 (“Modalità di sottoscrizione delle quote”) – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l’operatività tramite il nominee.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di Regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di
tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. Organi competenti a effettuare la scelta degli investimenti
1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR di Gestione può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR di gestione a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di Gestione di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. Spese a carico della SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.
X. Xxxxxx unitario della quota e sua pubblicazione
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. Inoltre, la SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere
redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal precedente punto 4. per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
VI. Rimborso delle quote
VI.1 Previsioni Generali
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
0. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi
– deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
le generalità del richiedente;
il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 7 della sezione
I.2 (“Modalità di sottoscrizione delle quote”), il nominee trasmette alla SGR un’unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai clienti e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – a inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 9.00 anche mediante flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo /comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
In caso di richieste contestuali di rimborso o di switch, provenienti da un medesimo sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo pari o superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo, o pervengano entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione (computando sia il giorno della sottoscrizione, sia il giorno della richiesta di rimborso), la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare parità di trattamento a tutti i Partecipanti. In tali casi il valore del rimborso verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno – o ai
giorni qualora l’operazione sia effettuata in modo frazionato – in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà comunque essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste la SGR rispetta l’ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo rimborsato al netto degli oneri fiscali maturati nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l’operatività si svolga con le modalità di cui al punto 7 della sezione I.2 (“Modalità di sottoscrizione delle quote”) la Banca Depositaria provvede a corrispondere l’importo relativo all’ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al nominee, accreditando il Conto Tecnico del nominee. Immediatamente dopo l’accredito, il nominee provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.
10. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria e in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato. Durante il periodo di sospensione le somme da liquidare al richiedente vengono trattenute presso la Banca Depositaria in un apposito conto vincolato, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
Il rimborso di quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti ed esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria. In tal caso, il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario.
11. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore a un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
12. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
VI.2 Modalità di rimborso delle quote
1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
bonifico
assegno bancario di traenza non trasferibile a suo ordine.
per conto del richiedente a società del gruppo di appartenenza della SGR, qualora il rimborso sia finalizzato all’investimento per conto del richiedente stesso in un prodotto di detta società
2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote del Fondo, in un certificato cumulativo può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
la data da cui dovrà decorrere il piano di xxxxxxxx;
il nome del Fondo al quale il piano di xxxxxxxx si riferisce;
le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso che possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
l’istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite
3. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni devono pervenire alla sede Amministrativa della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori non oltre il 60° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e devono indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente
- o immediatamente successivo nel caso di giorno festivo, di Borsa chiusa o di sabato - con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di valorizzazione e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, la SGR ha facoltà di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. Nel caso in cui eserciti la predetta facoltà, la SGR invia tempestivamente al partecipante comunicazione della decisione di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
VII. Modifiche del Regolamento
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul quotidiano “M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari”, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII. Liquidazione del Fondo
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
in caso di scioglimento della SGR;
in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La stessa informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sul quotidiano “M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari”. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sul quotidiano “M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari”, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione e ottenerne copia a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro e annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.
***