PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Il Ministro per la pubblica amministrazione, On. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 000 – 00000 Xxxx;
E
l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, via Verdi n. 8, C.F. 80088230018, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxxxx XXXXX domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, di seguito congiuntamente “le Parti”
di seguito congiuntamente “le Parti”;
VISTI
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare l’articolo 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione on. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l’altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
- il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021 prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle funzioni delegate si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo “DFP”)
- il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell’università e della ricerca in data 7 ottobre 2021
PREMESSO CHE
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la modernizzazione dell’azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di rilancio e sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un nuovo modello unico della formazione per la pubblica amministrazione al fine di far fronte alle nuove esigenze di lavoro;
- la definizione e la progettazione di nuovi percorsi formativi presuppone una procedura di progettazione, rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento;
- nell’ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l’obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare prima attuazione al citato Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell’università e della ricerca, in specie per quanto attiene alla individuazione di Università ed Enti di ricerca per l’avvio di specifici interventi attuativi;
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990
n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario
CONSIDERATO CHE
- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- il DFP intende promuovere e sostenere iniziative volte a elaborare e attuare un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni che, partendo dal sinergico ed istituzionale supporto di SNA e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, possa sostenere il nuovo corso dettato dal PNRR e richiesto dalla Commissione Europea;
- l’Università degli Studi di Torino, per la sua missione – concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati – è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
- l’Università di Torino è il primo Ateneo pubblico italiano a offrire una didattica a distanza strutturata e fondata su un’esperienza ventennale con un’offerta in particolare di percorsi di formazione di livello triennale e magistrale che vedono come interlocutore di elezione il personale delle pubbliche amministrazioni;
- L’Università di Torino offre un ampio catalogo di Master di I e II livello anche erogati in modalità e-learning (sincrona e asincrona) su tematiche di estremo interesse per le strategie di innovazione dell’organizzazione e dell’attività delle pubbliche amministrazioni;
- L’Università di Torino è infine capace di offrire percorsi di perfezionamento e aggiornamento nella logica della formazione permanente anche attraverso i consolidati strumenti della didattica integralmente a distanza;
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo unitamente agli Accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 2.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l’interesse comune a definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l’analisi del fabbisogno formativo.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.
3. Al fine di elaborare il piano di cui al comma 1, le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
a) promuovere, favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università degli Studi di Torino, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico;
b) collaborare alla progettazione della rilevazione del fabbisogno formativo delle pubbliche amministrazioni;
c) collaborare a rilevare il fabbisogno formativo;
d) collaborare all’analisi del fabbisogno formativo ai fini della progettazione del piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
e) collaborare all’organizzazione dell’offerta formativa e alla individuazione di eventuali
partner per la sua erogazione
4. Le attività di cui al presente Protocollo saranno realizzate con il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA.
5. Nell’ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni delle Parti:
5.1 per l’Università degli Studi di Torino:
- rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone – nel rispetto dei requisiti di sostenibilità didattica - l’iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di cui all’
allegato A che potrà essere modificato e integrato durante il periodo di validità del presente Protocollo mediante la sottoscrizione di appositi accordi attuativi;
- progettare e sostenere nuovi percorsi formativi universitari e post-universitari, anche nella modalità della didattica integralmente a distanza in forza della consolidata esperienza dell’Università di Torino, che saranno approvati dai competenti Organi di Ateneo, rivolti al personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni;
5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:
- coordinare e integrare l’offerta formativa dell’Ateneo con quella di altre Università, secondo le priorità individuate, in modo da soddisfare il fabbisogno espresso dalle amministrazioni pubbliche;
- definire, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti.
6. Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi.
Articolo 3
(Ambito di prima applicazione)
1. Al fine di dare prima attuazione al presente Protocollo, l’Università degli Studi di Torino individua i master di I e II livello, i corsi di formazione e alta formazione attivati dall’Ateneo e riportati nell’allegato A.
2. Nell’ambito dell’offerta formativa di cui al precedente comma 1, l’Università degli Studi di Torino:
a) attiva, a partire dal 1° febbraio 2022, i seguenti master di I livello, master di II livello, corsi di formazione e alta formazione:
- Master di I livello in Management delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali (MIAS) - Dipartimento di Management
- Master di I livello in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (MIAP) - Dipartimento di Management
- Master di II livello in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici (SEIIC), - Dipartimento di Management in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Master di II livello in Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso - Dipartimento di Management
- Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione - Dipartimento di Giurisprudenza
- Corso di perfezionamento in Compliance integrata nelle società pubbliche e private
– Dipartimento di Giurisprudenza,
- Corso di perfezionamento in Diritto della protezione dati personali per la formazione del Data Protection Officer – Dipartimento di Giurisprudenza
Articolo 4
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari, ai master e ai corsi di formazione e alta formazione)
1. Per essere ammessi ai corsi di laurea (primo livello) e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L’ammissione è consentita anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale presso i quali non era attivo l’anno integrativo. In questo caso, gli Obblighi formativi aggiuntivi saranno assolti in funzione di regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio.
3. Per essere ammessi ai corsi di laurea di laurea magistrale (secondo livello) è necessario essere in possesso della laurea di primo livello o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo e di determinati requisiti curriculari.
4. Per essere ammessi ai master di I e II livello di cui all’art. 3 è necessario essere in possesso rispettivamente di una laurea di primo e di secondo livello o di un titolo accademico estero di riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto da apposito regolamento e dal provvedimento di istituzione e/o attivazione del master.
5. Per essere ammessi ai corsi di perfezionamento di cui all’art. 3 è necessario essere in possesso di una laurea di primo o di secondo livello o di un titolo accademico estero riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto da apposito regolamento e dal provvedimento di istituzione e/o attivazione del corso di perfezionamento.
6. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di studio è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi. Maggiori informazioni saranno disponibili sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx nella pagine web dedicate.
Articolo 5 (Frequenza dei corsi di studio)
1. Gli eventuali obblighi di frequenza sono disciplinati dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dai provvedimenti di istituzione e attivazione dei master di I e II livello e dei corsi di perfezionamento.
2. La didattica è erogata in presenza e, qualora previsto dall’Ateneo, anche a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate e/o con l’ausilio di tecnologie e tecniche di apprendimento innovative), in relazione alle specificità del singolo Corso di laurea o post laurea.
3. Le verifiche di profitto sono svolte secondo le disposizioni e i regolamenti didattici dell’Ateneo.
Articolo 6 (Contribuzione studentesca)
1. La contribuzione studentesca è definita dal Regolamento Tasse e Contributi dell’Università degli Studi di Torino e potrà considerare agevolazioni specifiche a favore dei dipendenti pubblici derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Oltre al contributo stabilito dall’Università saranno dovuti la tassa regionale per il diritto allo studio e le eventuali imposte di bollo previste dalla normativa vigente.
3. Il contributo richiesto per l’iscrizione a master e a corsi di perfezionamento di cui all’art. 3 è indicato nei rispettivi provvedimenti di istituzione e attivazione ed è prevista, a favore dei dipendenti pubblici in virtù del presente Protocollo, l’applicazione di uno sconto del 30% sulla quota di iscrizione di ogni singolo master/corso di perfezionamento.
4. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio, di cui al precedente art. 3 che beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell’eventuale ottenimento di borsa di studio, né il beneficio della riduzione in base al proprio ISEE per il diritto allo studio universitario.
5. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 3 beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.
6. I dipendenti pubblici iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento beneficiano del contributo ridotto di cui al presente articolo comma 3 solo per l’a.a. di iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo finale, il dipendente potrà rinnovare l’iscrizione a una eventuale successiva edizione del master/corso di perfezionamento ma non potrà più beneficiare del contributo ridotto.
Articolo 7 (Modalità di iscrizione)
1. Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi a uno dei corsi di cui all’art. 3 sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx nella pagina web dedicata.
2. Il pagamento del contributo si effettua mediante la piattaforma PagoPA.
3. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.
Articolo 8
(Scadenze delle immatricolazioni)
1. La scadenza per l’immatricolazione ai corsi di laurea di I e II livello sarà quella prevista dall’Ateneo per l’a.a. 2022/2023. Maggiori informazioni saranno disponibili sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx.
2. La scadenza per l’iscrizione ai master e ai corsi di perfezionamento è consultabile sul portale di Ateneo al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx- perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e
3. Per i pagamenti in ritardo è prevista una indennità di mora secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse e Contributi dell’a.a. di riferimento.
Articolo 9 (Comunicazione degli elenchi degli iscritti)
1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”.
2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università degli Studi di Torino, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di perfezionamento e dell’amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all’Università degli Studi di Torino l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Articolo 10
(Oneri a carico del dipartimento funzione pubblica)
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello e ai corsi di formazione e di alta formazione di cui all’art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti.
2. L’eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell’Università, saranno definite con quest’ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all’Università un contributo per l’attuazione del presente accordo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all’offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall’Università.
Articolo 11 (Abbreviazione di corso e tempo parziale)
1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta, secondo quanto disposto dal Regolamento carriere studentesche e dai regolamenti didattici dell’Ateneo.
Articolo 12 (Referenti)
1. Ai fini di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
- per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore pro tempore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione;
- per l’Università degli Studi di Torino il Direttore pro tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
Articolo 13 (Durata, modifica e recesso)
1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Gli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 2 avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all’indirizzo dell’altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli Accordi attuativi in corso. Resta inteso l’obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.
4. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
- Università degli Studi di Torino: PEC xxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- Dipartimento della funzione pubblica: PEC xxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 14 (Contenzioso)
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.
Articolo 15 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.
Articolo 16
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)
1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.
Articolo 17 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
2. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
3. L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Torino, che a seguito di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate di Torino in data 4/07/1996 prot. n. 93050/96 provvederà a versare all’erario l’intero importo.
Il Ministro per la pubblica amministrazione On. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx |
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXX
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010
Unità organizzativa: RETTORE Data: 08/03/2022 14:33:51
Allegato A – Attività formative oggetto del Protocollo | |
Tipologia | Denominazione |
Master di I livello | Management delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali (MIAS) - Dipartimento di Management |
Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio (MIAP) - Dipartimento di Management | |
Master di II livello | Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici (SEIIC), - Dipartimento di Management in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) |
Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso - Dipartimento di Management | |
Diritto della Pubblica Amministrazione - Dipartimento di Giurisprudenza | |
Corsi di formazione e di alta formazione (Corsi di perfezionamento) | Compliance integrata nelle società pubbliche e private – Dipartimento di Giurisprudenza |
Diritto della protezione dati personali per la formazione del Data Protection Officer – Dipartimento di Giurisprudenza |