REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “CARMINE“
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “XXXXXXX“
Xxxxx Xxxxxxx xx 00 Tel. e fax 0935/646220 – 94014 N I C O S I A e-mail:enee061006@istruzione.it- pec:xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx
PROTOCOLLO PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO A.S. 2013 - 2014
PREMESSA
Il presente documento nasce dall’esigenza di definire, nel rispetto della normativa vigente, un percorso chiaro e condiviso finalizzato a garantire e facilitare l’inserimento scolastico di bambini e ragazzi affetti da malattie croniche che richiedano la somministrazione continua di farmaci e/o per le quali potrebbero rendersi necessari interventi di emergenza.
Tale esigenza trova riscontro nelle Linee guida del MIUR e del Ministero della Sanità del 2005 e nei dati epidemiologici relativi alla patologia cronica nei minori.
La presenza di cronicità determina uno stato di perturbamento delle relazioni familiari e sociali e, se non adeguatamente supportata, è rilevante fattore di compromissione dello sviluppo della persona.
La comunità scolastica rappresenta, per il minore affetto da patologia cronica, non solo la principale occasione di socializzazione, ma anche l’ambito in cui il bambino può lentamente, ma progressivamente, acquisire la competenza ad autogestire la propria patologia; la percezione dell’accoglienza, il confronto positivo con le esperienze offerte dalla vita scolastica e di gruppo facilita l’accettazione della patologia cronica da parte del soggetto, garanzia di attenzione e autotutela della salute.
Per questi motivi l’istituzione Scolastica rappresenta una delle Agenzie del territorio concorrenti alla costruzione di percorsi integrati nelle situazioni di cronicità.
Vi è, d’altronde, la consapevolezza che la volontà di svolgere appieno il ruolo educativo e di accoglienza ha implicazioni giuridiche e livelli di responsabilità che devono essere riconosciuti, definiti e attribuiti correttamente alle diverse figure professionali coinvolte nel processo d’integrazione.
Ne deriva che il percorso in oggetto ha come elemento centrale l’attivazione di una rete dei servizi che tenga conto del contesto e coinvolga le risorse sanitarie del territorio.
LA PROCEDURA
Si ribadisce che la presenza dei farmaci d’emergenza nella scuola garantisce la possibilità d’intervento tempestivo da parte di qualsiasi persona in grado di praticarlo e la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile qualora effettuata in condizioni d’emergenza in cui un ritardo nell’intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente.
1. I genitori, in caso di necessità, presentano richiesta al Dirigente Scolastico corredato dalla prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante.
2. Il Dirigente scolastico valuta (secondo l’art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta:
• individua, preferibilmente nell’ambito del personale già nominato come addetto al primo soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e D.M. 388/03), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) disponibili a somministrare i farmaci e ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione e formazione specifica;
• individua il locale più idoneo allo scopo;
• garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;
• si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del medico prescrittore e della famiglia;
• in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente a informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto.
3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx provvede a informare la famiglia in merito alla fattibilità della richiesta di somministrazione di farmaco in ambito e orario scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico organizza incontri di formazione tra personale scolastico addetto alla somministrazione del farmaco, famiglia e medico prescrittore per definire, nei dettagli, le procedure e le manovre da seguire in caso di emergenza.
5. Il personale scolastico, qualora si manifesti l’emergenza da shock anafilattico, seguirà la procedura indicata dal medico prescrittore, attivando il 118 e provvedendo a informare tempestivamente la famiglia.
PROTOCOLLO
VISTO il Decreto Legislativo 2008 n. 81 concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica;
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “ conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;
VISTE le linee programmatiche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;
CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009;
CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino ,approvata dall’ONU il 20 Novembre 1959 , che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;
VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono inviate le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” a firma dei Ministri del MIUR e della salute;
PREMESSO CHE
- il 1° Circolo Xxxxxxx di Nicosia riconosce la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini;
- ove occorresse garantire questa tutela attraverso somministrazione di farmaci, nel caso in cui la somministrazione debba avvenire, necessariamente, durante l’orario scolastico, deve essere salvaguardato il diritto del bambino alla salute, senza che ciò comporti l’allontanamento dall’attività scolastica;
- in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e soprattutto il minore, si impone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti;
- resta, in ogni modo, prescritto il ricorso al Servizio urgenza ed Emergenza (118) in tutti quei casi che possono rivestire i caratteri dell’urgenza
Art. 1
il Dirigente Scolastico dispone quanto segue:
A. La nota del MIUR nr. 2312/Dip./Segr./del 25.11.2005 avente per oggetto : Somministrazione di Farmaci in orario scolastico contiene alcune raccomandazioni che nel loro insieme costituiscono delle Linee Guida, concordate con il Ministero della salute, per facilitare l’assistenza agli studenti che necessitano di distribuzione/somministrazione di farmaci in orario scolastico.
B. La somministrazione/distribuzione di farmaci nella scuola non è da intendersi quale sostitutivo delle cure familiari, ma quale prassi da attuare solo nei casi di assoluta necessità riconosciuta dai servizi competenti.
C. La necessità di provvedere a distribuire/somministrare farmaci ad alunni nel corso dell’orario scolastico si può caratterizzare come:
a) Prevista nel contesto di una patologia “cronica”, nota e controllata, appunto, tramite la distribuzione di detti farmaci (caso A).
b) Emergenziale, per fronteggiare crisi acute la cui eventualità, in relazione alla patologia di base, è nota e per le quali il ritardo dell’intervento potrebbe esporre il malato a conseguenze ulteriormente dannose (caso B).
Si precisa che le situazioni di emergenza, non necessariamente “salvavita” per le quali, in attesa di intervento sanitario qualificato, è richiesto il soccorso del personale della scuola, presentano le seguenti caratteristiche:
_ sono manifestazioni gravi della malattia di base già nota;
_ sono infrequenti, ma se ne conosce la eventualità del loro manifestarsi;
_ sono facilmente riconoscibili;
_ necessitano di intervento immediato;
_ sono rapidamente risolvibili con il trattamento prescritto dal medico curante;
_ il trattamento prescritto non richiede operazioni complesse né competenza superiore a quella posseduta dalla famiglia.
Art. 2
PERCORSO DA INTRAPRENDERE PER LA DISTRIBUZIONE, CONTINUA O CICLICA DI FARMACO PER VIA ORALE, CUTANEA, INALATORIA, CONGIUNTIVALE (NON PARENTERALE) DA PARTE DI PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO
Caso A all’art. 1 comma C
La distribuzione deve essere considerata una forma di assistenza “parentale” poiché non richiede un addestramento tecnico professionale. In ambito scolastico essa può essere effettuata alle seguenti condizioni:
1. che sia verificata la disponibilità di operatori scolastici formati e disponibili alla distribuzione dei farmaci in orario scolastico (art. 4 Linee Guida MIUR – Ministero della Sanità);
2. che la richiesta formale della famiglia sia accompagnata da certificazione medica;
3. che la distribuzione debba avvenire necessariamente in orari coincidenti con l’orario scolastico;
4. che siano definite le modalità di conservazione del farmaco;
5. che la richiesta di distribuzione sia accompagnata da un’adeguata informazione al personale della scuola incaricata;
6. che gli eventuali effetti collaterali gravi non possano dipendere dalla competenza o abilità di chi distribuisce/somministra il farmaco;
7. che eventuali effetti collaterali, ancorché non pericolosi, siano comunque stati illustrati a chi è incaricato di effettuare la distribuzione.
Al genitore/tutore/esercente potestà genitoriale spetta il compito di:
a) fornire al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta;
b) fornire al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;
c) fornire il farmaco, tenendo nota della scadenza, così da garantire soprattutto nelle terapie continuate, la validità del prodotto in uso.
Al Dirigente della scuola spetta il compito di:
a) autorizzare la distribuzione del farmaco, una volta acquisita la documentazione dal genitore/tutore/esercente potestà genitoriale;
b) individuare gli operatori disponibili alla distribuzione;
c) destinare un locale e richiedere all’Ente Locale l’eventuale attrezzatura per la conservazione del farmaco;
d) destinare un locale in cui effettuare la distribuzione, nel rispetto della riservatezza;
e) organizzare momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione del medico curante, del pediatra o specialista oppure dell’ASL di competenza;
f) garantire la corretta conservazione del farmaco;
Al personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco spetta il compito di:
a) partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico;
b) provvedere alla distribuzione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione.
IL PERSONALE SCOLASTICO È SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE DERIVANTE DALLA DISTRIBUZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA, SE EFFETTUATA NELLE MODALITA’ INDICATE.
IL PERSONALE SCOLASTICO È OBBLIGATO ALLE PRIME E PIÙ SEMPLICI MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA
(secondo la procedura da adottare in caso di emergenza stilata dal Dirigente Scolastico, vedi articolo 4)
Art. 3
SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI FARMACO PER VIA PARENTERALE
(INIETTIVA) Caso A all’art. 1 comma C
La somministrazione continua di farmaci per via parenterale (iniettiva può essere affidata solo a personale con competenze sanitarie o a famigliari dell’interessato o a persone delegate dalla famiglia dello stesso qualora la famiglia sia impossibilitata a effettuare la somministrazione del farmaco in ambito scolastico.
Il farmaco sarà fornito dalla famiglia dell’alunno.
Al Dirigente scolastico, oltre ai compiti previsti dall’art. 2, spetta il compito di:
a) Concedere l’accesso alla scuola, nell’orario previsto per la somministrazione, al genitore o a eventuale personale incaricato della somministrazione.
b) Favorire, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica e qualora la famiglia non sia in grado di provvedere in modo diretto o attraverso propri delegati, l’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con cui stipulare accordi e convenzioni (ASL, Associazioni di volontariato, Croce Rossa etc.)
In difetto di tali risorse, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale.
Art- 4
PROCEDURA D’EMERGENZA caso B all’art. 1 comma C
a) In caso di emergenza sanitaria, il personale scolastico fa ricorso ai servizi di Pronto Soccorso del SSN.
b) L’effettuazione di primo soccorso da parte di personale presente nella scuola non esime dal richiedere l’intervento del 118.
c) Il personale scolastico formato per gli interventi di primo soccorso si atterrà a quanto disposto dal protocollo di emergenza predisposto dal medico di competenza.
d) ALLERGIA CON RISCHIO DI SHOCK ANAFILATTICO
Nel bambino-ragazzo con allergia alimentare o di altra natura, non si può escludere, anche se non si è verificata mai per il passato, l’eventualità di una reazione anafilattica e successivo shock. Quest’ultimo è un’eventualità che, alla sua manifestazione, richiede l’iniezione per via intramuscolare di adrenalina o cortisone, farmaco “salvavita” in attesa degli operatori del 118.
Lo shock anafilattico, essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta un’eccezione alla regola enunciata all’art. 3, per cui il personale scolastico non somministra generalmente farmaci per via parenterale.
Il genitore/tutore/esercente potestà genitoriale:
a) Segnalerà al Dirigente Scolastico la problematica, fornendo la documentazione sanitaria relativa, stilata da parte del medico curante, in cui saranno indicati con precisione, i provvedimenti di tipo dietetico da adottare in ambito scolastico (in particolare nel caso in cui il bambino-ragazzo frequenti la mensa scolastica) nonché gli interventi farmacologici necessari in caso di crisi, comprendenti l’eventualità della somministrazione di adrenalina cortisone iniettabile – antistaminici;
b) Fornirà i farmaci necessari, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso;
c) Darà il suo contributo nell’ambito della formazione-informazione del personale scolastico;
d) Xxxxxxxx un ruolo facilitatore nelle relazioni con il medico curante.
Il Dirigente Scolastico
a) provvederà a informare gli operatori scolastici, docenti e non docenti, sulla problematica relativa allo studente-alunno;
b) organizzerà incontri di formazione-informazione per il personale scolastico con la collaborazione del Medico curante dell’alunno o specialista oppure dell’ASL di competenza.