SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
Affidamento della gestione in concessione del complesso di proprietà comunale denominato "VILLA PEPOLI"
Tra il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino, rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico, geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx …………
E la società /ditta ……………….., Cod. Fisc. ……… iscritta al Registro delle Imprese n…… in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in……………
Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto del presente contratto è l'immobile di proprietà comunale, sito in Xxxxxxxxxx Sabino (RI) nella omonima località e così identificato:
a. Dati identificativi catastali dell'immobile: identificato al NCEU al foglio 17, particella 32, composto da n. 3 lotti (denominati lotto A, lotto B e lotto C).
b. Consistenza edilizia: mq 1500 circa, suddivisione in circa 40 vani su due piani.
c. Destinazione dell'immobile: il complesso oggetto della presente procedura di gara dovrà essere destinato ad attività di laboratorio di educazione ambientale, servizio di foresteria e ristorazione, sede uffici.
Si precisa che allo stato attuale l’immobile difetta, a seguito del compimento di atti vandalici e furti, di parte degli arredi di alcuni vani nonché di parte degli impianti elettrico, idraulico, termico.
In relazione alla destinazione a laboratorio di educazione ambientale (LEA) si precisa che il LEA è il cuore pulsante della struttura e dovrà riguardare lo svolgimento di attività di formazione legata alla didattica scolastica, sulla base di un percorso dimostrativo ed espositivo che si snoderà in varie parti dell’immobile.
In relazione alla destinazione alla foresteria e ristorazione, si precisa che a supporto dell’attività del LEA una parte dell’immobile è stata destinata all’uso foresteria e ristorazione (es. cucina, sala banchetti, camere da letto, spazio soggiorno, servizi).
In relazione alla destinazione ad uso uffici, biblioteca ed archivio si precisa che alcuni locali dell’immobile sono idonei a tale uso, una parte dei quali (1 o 2 vani) potrà essere riservata dall’Amministrazione comunale, se non ci sarà la risoluzione unilaterale della convenzione con la Comunità montana, alla sede della Comunità stessa, senza che ciò implichi alcuna revisione del canone fissato o alcun obbligo indennitario o compensativo a carico del Comune in virtù della ridotta utilizzazione.
Art. 2
CONSEGNA DEL BENE OGGETTO DI CONCESSIONE
L'immobile è consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.
All’atto dell’immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo dello stato di consistenza del bene, sottoscritto dal Responsabile del Settore tecnico e dall’aggiudicatario.
Art. 3
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 20 decorrenti dalla data della stipula della convenzione.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
Alla scadenza, il bene immobile con le opere di urbanizzazione a servizio dello stesso, compreso di arredi ed attrezzature, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna.
Qualora, alla scadenza della convenzione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.
Il recesso anticipato del concessionario dovrà essere comunicato almeno sei mesi prima con PEC o lettera raccomandata a/r al Comune concedente ed essere adeguatamente giustificato.
Si applica il regime delle addizioni, migliorie ed opere di cui al successivo art. 10 anche alle ipotesi di riconsegna susseguenti al recesso anticipato ed alla revoca della concessione.
Art. 4
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione della struttura, posto a base di gara, sul quale effettuare il rialzo è pari ad €. 12.000,00 annui. Il corrispettivo annuo dovrà essere versato mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese. L’eventuale versamento anticipato del canone dovuto per l’intero anno, in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno pregresso, può comportare, su valutazione discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione, una riduzione del canone annuale sino alla concorrenza di una mensilità.
Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della
variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.
Il pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
Il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino, a fronte dell’inadempimento al pagamento del canone mensile anticipato, provvede alla diffida formale all’adempimento entro 15 giorni; in difetto avverrà la risoluzione del presente contratto, senza che il concessionario possa eccepire alcunché a sostegno dell’inadempimento stesso.
Il ritardo nella corresponsione del canone comporta l’applicazione degli interessi
3
legali sulla somma.
Art. 5
DEPOSITO CAUZIONALE - POLIZZA FIDEIUSSORIA
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il concessionario versa al locatore, a titolo di cauzione, una somma di € ……….. (diconsi Euro )
pari a tre rate mensili del canone. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Le parti danno atto che il conduttore ha provveduto in data ….................a versare all’Ente concedente la somma di € …............. a titolo di cauzione, giusta quietanza
n. ….................. rilasciata dal …...........Tesoriere Comunale
…...................................
La sottoscrizione del presente contratto potrà avvenire solo previa stipula, da parte ed a carico esclusivo del concessionario, di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per la durata di anni 20 (venti).
Art. 6
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario sarà tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione e secondo le modalità indicate nella lettera di invito e nel presente contratto. L'immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il concessionario dovrà farsi carico:
- delle attività di rifacimento parziale dell'impiantistica idraulica, termica ed elettrica nelle parti mancanti, di allaccio di acqua e gas, nonché di fornitura di arredo di parte dell'immobile;
- delle spese di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e degli spazi esterni di pertinenza diretta dello stesso, per tutta la durata del rapporto giuridico. Ogni intervento di manutenzione straordinaria – ivi inclusi quelli volti a conseguire migliorie tecnico-strutturali, quali ad esempio l’installazione di impianti di energia alternativa - dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal proprietario;
- dei costi e delle utenze derivanti dalla gestione così come meglio indicato nel successivo art. 7. A tal fine il concessionario dovrà, dalla presa in consegna dell'immobile, procedere alla intestazione a proprio carico di tutti i contratti di utenza (ad es. luce, gas, acqua) entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto di concessione.
Rimangono inoltre a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta, l'agibilità, le autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per l’uso e per la realizzazione delle varie attività previste dal progetto presentato. In ogni caso, l'assegnazione dell'immobile non costituisce impegno al rilascio automatico delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.
A tal fine, il concessionario non potrà avanzare pretese patrimoniali di qualsiasi tipo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione
straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario ecc. che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto, atteso che il costo di detti interventi dovrà essere integralmente ed esclusivamente sostenuto dal concessionario medesimo.
Al termine del primo triennio e successivamente con cadenza biennale, l’assegnatario dovrà presentare al Comune concedente un report riepilogativo sull'andamento dell'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
Il concessionario è tenuto a promuovere ed a favorire iniziative di interesse turistico, culturale e sociale al fine di incrementare le attività di educazione - ambientale all'interno dell'area, avviare un processo di crescita della ricettività locale, valorizzare il territorio nel suo aspetto naturalistico-ambientale, storico, culturale ed archeologico, ed in particolare organizzare la ristorazione, promuovere ed attuare l’organizzazione di convegni, eventi, cerimonie, manifestazioni culturali, rappresentazioni teatrali, eventi musicali, presentazioni di libri e via dicendo.
Alla scadenza della concessione, il bene, con tutte le opere eseguite, dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso del proprietario senza alcun obbligo d'indennità, ovvero rimborso a carico dell'Amministrazione comunale.
Le opere realizzate si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Xxxxxxxxxx Sabino, salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il ripristino dello status quo ante, a cura e spese del concessionario, in caso di interventi non autorizzati.
Il concessionario risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori, nel corso della concessione, nonché di quelli che risulteranno all’atto della riconsegna del bene.
Il Comune concedente si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche ad opera di personale qualificato, debitamente autorizzato, il diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario e, in particolare, il rispetto della destinazione del bene; in difetto potrà procedere, nei modi e nei tempi indicati nel contratti di concessione, alla declaratoria di decadenza dalla concessione con il conseguente travolgimento del rapporto negoziale. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della lettera di invito alla procedura negoziata e dell’art. 8 del presente contratto.
A pena di decadenza, sono vietate la cessione e/o la subconcessione a terzi, sia totale che parziale, sia gratuita che onerosa e/o a qualsiasi titolo, della concessione
- contratto e/o dell'immobile comunale.
In caso di revoca o decadenza della concessione, l'Amministrazione comunale tratterrà per intero il canone relativo al mese in corso.
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Xxxxxxxxxx Sabino proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
Il Comune manterrà la piena disponibilità della chiesa inserita all’interno
dell’immobile, che potrà essere altresì frequentata dalla popolazione; l’utilizzazione della chiesa da parte del concessionario per cerimonie ed altri eventi deve essere sempre previamente autorizzata dall’Ente concedente.
Art. 7 SPESE
Sono a carico del concessionario:
- la tassa raccolta rifiuti;
- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi di acqua;
- le spese relative ai consumi di gas;
- le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all’utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonìa che per i dati.
Sono, inoltre, a carico del concessionario tutte le altre spese ripetibili relative all'uso di servizi comuni.
Art. 8 REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla lettera di invito e dal contratto da parte del concessionario comporterà la decadenza della concessione.
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste negli articoli precedenti e successivi e nel relativo contratto stipulato, a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi:
a) qualora il concessionario non avvii le attività per la realizzazione del progetto entro il termine di 6 mesi dalla consegna dell'immobile;
b) qualora il concessionario non destini l'immobile alla realizzazione del progetto presentato in sede di selezione;
c) qualora il concessionario non rispetti uno o più obblighi indicati nel presente contratto.
La revoca della concessione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico. Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge.
Art. 9 DIRITTO DI PRELAZIONE
Il concessionario ha diritto di prelazione in caso di nuova concessione laddove lo stesso abbia effettivamente realizzato, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, una valorizzazione del territorio sul piano artistico, archeologico, paesaggistico nonché dei prodotti enogastronomici e di olivicoltura.
Art. 10
OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE
Il concessionario assume l’obbligazione di completare a proprie spese il rifacimento dell’impianto elettrico, dell’impianto termico e dell’impianto termico, l’effettuazione degli allacci idrici e del gas nonché l’obbligazione di completare l’arredamento dell’immobile nelle parti mancanti.
Sono poste a cura e spese del concessionario le eventuali autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività rientranti nella concessione, ivi compresa la certificazione di Prevenzione Incendi.
Non potranno essere realizzate opere da parte del concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Amministrazione comunale e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali. Qualunque violazione dei suddetti obblighi, comporterà la decadenza di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale da parte dell’Ente concedente, salvo il diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subìti.
Tutte le opere realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla Amministrazione comunale fin dal momento della loro esecuzione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice civile.
L’Ente concedente si riserva la facoltà di far rimuovere al concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.
Resta a carico del concessionario ogni onere relativo all’accatastamento, ove necessario.
Il Comune concedente potrà concorrere alla realizzazione, qualora vi sia richiesta formale presentata dal concessionario, di una via di accesso alla strada principale in favore dell’abitazione privata adiacente alla Villa Pepoli, al fine espresso di rendere autonomo l’immobile oggetto di concessione ed evitare il passaggio di terzi all’interno dell’area esterna di pertinenza dell’immobile stesso.
Art. 11 RIPARAZIONI E RESTAURI
Il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino potrà, in ogni tempo e previa intesa con il concessionario, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente, tutte le riparazioni – non imputabili a negligenza ed omessa manutenzione del concessionario - e tutti gli impianti, che riterrà necessari, a suo insindacabile giudizio, per valorizzare e rendere più funzionale ed efficiente l’immobile, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori.
Il concessionario potrà partecipare a bandi pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione per l’accesso ai finanziamenti di interventi volti alla valorizzazione dell’immobile con quota di compartecipazione posta a suo esclusivo carico, previa autorizzazione da parte del Comune.
Il concessionario, laddove la legittimazione alla partecipazione ai suddetti bandi pubblicati dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, spetti esclusivamente all’ente proprietario, dovrà presentare motivata e formale richiesta al Comune di Xxxxxxxxxx Sabino per la partecipazione al suddetto bando con contestuale assunzione, sino al decimo anno di durata della concessione, dell’obbligazione di erogare anticipatamente al Comune stesso l’eventuale quota di compartecipazione che sarà posta a carico di quest’ultimo; dall’undicesimo anno in poi l’obbligazione pecuniaria afferente la quota di compartecipazione sarà sostenuta dal concedente.
Art. 12 ASSICURAZIONI
Il concessionario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all’attività dal medesimo svolta presso l’unità immobiliare, per danni subìti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente l’Ente concedente da ogni responsabilità.
Il concessionario si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa per la conservazione dell’immobile e di ogni eventuale bene mobile di proprietà del Comune contro i rischi da danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici e atti vandalici.
Il concessionario all’atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva al Comune di tutte le quietanze successive.
Art. 13 GARANZIA DEFINITIVA
Il concessionario, prima della stipula del presente contratto, dovrà consegnare
all’Ente concedente prova documentale attestante la costituzione della garanzia definitiva secondo le prescrizioni dell’art. 15 della lettera di invito alla procedura negoziata, da intendersi qui integralmente richiamate.
Art. 14 RESPONSABILITÀ
Il concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l’Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..
Il concessionario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Xxxxxxxxxx Sabino da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.
Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.
È, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa
da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
Art. 15 ACCERTAMENTI
I dipendenti del Comune di Xxxxxxxxxx Sabino, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al concessionario, all’immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune stesso.
Art. 16 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire l'immobile all’Ente concedente in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Xxxxxxxxxx Sabino. Si richiama il precedente art. 10.
Art. 17
SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.
In particolare, la successiva registrazione sarà effettuata ad opera del concessionario entro il termine perentorio di venti giorni dalla stipula dell’atto fissato dall’art. 13 comma 1 del DPR 131/1986, il quale fornirà tempestivamente all’Amministrazione prova dell’avvenuta registrazione. Le spese di registrazione, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta inerenti il contratto di concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario.
Art. 18
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa aggiudicataria è tenuta a dichiarare:
Che in caso di affidamento della concessione assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, impegnandosi:
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
a comunicare al Comune di Xxxxxxxxxx Sabino gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei
soggetti di cui al precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte informando contestualmente sia il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino sia la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente.
di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui sopra;
di essere a conoscenza che il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art. 19 ELEZIONE DOMICILIO
Per gli effetti del presente contratto di concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino.
Art. 20 MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE
Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Xxxxxxxxxx Sabino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.
Art. 21
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Rieti.
Art. 22
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si informa che i dati raccolti sono trattati per le finalità istituzionali, ai fine di procedere all'espletamento delia selezione pubblica oggetto dei presente bando.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione della procedura di selezione.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalia normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare dei trattamento è il Comune di Xxxxxxxxxx Sabino.
Il trattamento dei dati avverrà nei rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità delia procedura di selezione ai sensi delie disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Art. 23 DISCIPLINA APPLICABILE
Al presente rapporto di concessione, è applicabile in via esclusivamente residuale la disciplina del Codice civile contenente le disposizioni generali sulla locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), solo laddove non sia diversamente disposto nel presente contratto e comunque subordinatamente al presupposto che la disciplina codicistica non sia incompatibile con il presente testo contrattuale.
* * * * *
Letto, confermato e sottoscritto, Xxxxxxxxxx Sabino, …….
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI XXXXXXXXXX SABINO
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx IL CONCESSIONARIO
Il concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni sovrariportate nel presente schema di contratto di concessione ed in particolare:
- l’art. 1 - Oggetto della concessione;
- l'art. 3 - Durata della concessione;
- l’art. 4 – Canone di locazione;
- l’art. 5 - Deposito cauzionale – polizza fideiussoria;
- l'art. 6 - Obblighi del concessionario;
- l'art. 7 - Spese;
- l'art. 8 - Revoca e decadenza dalla concessione;
- l'art. 10 - Opere, addizioni, migliorie;
- l'art. 11 - Riparazioni e restauri;
- l’art. 12 - Assicurazioni
- l’art. 13 - Garanzie definitiva;
- l’art. 14 - Responsabilità;
- l’art. 17 - Spese e registrazione del contratto;
- l’art. 20 - Modifiche della concessione;
- l’art. 21 - Foro competente;
- l’art. 22 – Disciplina applicabile. IL CONCESSIONARIO