REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
Art. 1 Attivazione
L’azienda USL di Parma, a seguito di donazioni/contributi provenienti da Enti, Aziende Private, ovvero provenienti da Enti Pubblici nell’ambito di progetti finalizzati, ovvero in presenza di disponibilità di Xxxxxxxx, bandisce Borse di Studio per l’effettuazione di ricerche o studi specifici nelle materie rientranti nelle attività istituzionali che richiedano particolari professionalità.
Il Responsabile del Dipartimento in collaborazione con il Responsabile della ricerca inoltrerà richiesta di avvio della procedura per il conferimento di borsa/e al Direttore del Servizio Risorse Umane S.O che provvederà a darne l’assenso in caso di finanziamento privato , mentre, ove il costo della Borsa di Studio dovesse essere finanziato dal Bilancio aziendale, provvederà a darne il nulla osta, in accordo con il Direttore Generale;
Art. 2 Durata e impegno orario
Le Borse di Studio possono avere una durata massima di anni 1 rinnovabile, una sola volta, per un ulteriore anno. L’impegno orario è determinato in funzione della ricerca oggetto della borsa di studio stessa. In relazione all’impegno orario richiesto l’attività del borsista può essere ritenuta incompatibile con altre attività di qualsiasi specie. Tale incompatibilità può essere specificata nell’avviso pubblico di selezione di cui all’articolo successivo. Se non prevista nell’avviso pubblico, la valutazione dell’incompatibilità è rimessa al Responsabile della ricerca. Il Responsabile della ricerca può autorizzare lo svolgimento di altra attività, in forma scritta, a seguito di specifica istanza del borsista, previa verifica che l’attività oggetto dell’autorizzazione non pregiudichi il regolare svolgimento della borsa di studio;
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Art. 3 Avviso e pubblicazione
Le Borse di Studio vengono assegnate mediante selezione per titoli ed esami previo un avviso pubblico da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, oltre all’Albo pretorio On-line dell’Azienda. Possono partecipare alla prova selettiva prevista dall’avviso pubblico tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Art. 4 Prova selettiva
La prova d’esame può essere scritta, orale o pratica (da specificare nel bando) e deve vertere su argomenti oggetto della ricerca. I candidati alla borsa di studio devono essere convocati per la prova di selezione con un preavviso di almeno 10 giorni tramite posta A.R. I titoli presentati dai concorrenti sono valutati da una Commissione Esaminatrice in analogia a quanto previsto dalla normativa concorsuale del personale delle UU.SS.LL., per quanto compatibile con la stessa.
Art. 5 Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è composta dal Dirigente Responsabile della struttura/unità Operativa presso la quale è stata istituita la Borsa di Studio o da un Dirigente dallo stesso designato, da un Dipendente esperto della materia e da un Dipendente con le funzioni di Segretario.
La nomina a Presidente e Componente della Commissione Esaminatrice deve essere previamente concordata – anche per vie brevi – tra il responsabile della ricerca e le Direzioni dell’unità operativa o dell’articolazione. Acquisito il benestare dei Componenti, la composizione della Commissione viene comunicata al Servizio Risorse Umane S.O. contestualmente alla richiesta di attivazione.
La nomina a Segretario della Commissione deve essere concordato con il Direttore del Distretto, Presidio o servizio cui il Funzionario amministrativo nominando afferisce;
Art. 6 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblico, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Nella domanda il candidato deve indicare:
1. Cognome-nome, luogo di nascita e residenza;
2. titolo di studio;
3. indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;
5. di non svolgere altra attività a qualsiasi titolo (se previsto dall’avviso)
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art.3 comma 5 L. 15/5/97 n.127)
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti generali specifici di ammissione previsti dal bando.
L’aspirante può allegare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici e di studio, scientifici, che reputi opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum professionale nelle forme previste dall’avviso di selezione.
La Commissione Esaminatrice procede all’esame della documentazione agli atti, al fine dell’ammissione/non ammissione dei candidati alla procedura selettiva;
Art. 7 Graduatoria e sua durata
Effettuata la prova selettiva prevista dal bando, la Commissione Esaminatrice formula e trasmette al direttore Generale dell’Azienda USL di Parma la graduatoria indicando i candidati idonei in ordine di merito. Tale graduatoria avrà validità due anni dalla data della sua approvazione; si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia alla borsa di studio del candidato primo classificato, ovvero nel caso in cui il borsista venga destituito/dichiarato decaduto dall’incarico, anche quando la rinuncia/destituzione/decadenza intervenga a ricerca iniziata, per il periodo di tempo restante;
Art. 8 Conferimento
Le Borse di Studio sono conferite con deliberazione del Direttore Generale, secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice. Al vincitore viene data comunicazione del conferimento della borsa di studio. L’accettazione della borsa di studio viene formalizzata con la firma in una apposita convenzione. Il vincitore della borsa di studio deve iniziare la propria attività alla data stabilita dal Responsabile della Ricerca, a pena di decadenza (di norma entro max 30 dalla comunicazione del conferimento);
Art. 9 Diritti del Borsista
Il Borsista ha accesso alle strutture/locali aziendali secondo le direttive del Responsabile della ricerca, con il quale concorda lo svolgimento dell’attività. Il Borsista ha l’obbligo di prestare le ore previste per l’effettuazione della ricerca secondo quanto stabilito dal bando in base all’articolazione oraria settimanale concordata con il Responsabile della ricerca (di norma 15, max 30 ore);
Le assenze a qualsiasi titolo devono essere precedentemente autorizzate dal Responsabile della ricerca. In caso di malattia il Borsista deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile della ricerca e trasmettere il relativo certificato medico.
Le assenze superiori a 30 giorni di calendario su base annua (a qualsiasi titolo) comportano una decurtazione proporzionale dell’assegno di borsa. Nel caso di borsa di studio di durata inferiore all’anno dette assenze andranno proporzionate alla durata.
Spetta al Responsabile della ricerca la valutazione dell’attività oggetto della borsa di studio, in ordine alla compatibilità delle assenze, che eccedono i 30 giorni. Nel caso in cui le assenze del Borsista siano tali da non consentire una proficua attività di ricerca, su proposta del Responsabile della ricerca stessa si dichiarerà la decadenza dall’incarico.
Il Dirigente Responsabile del progetto utilizzerà i sistemi di verifica che riterrà più idonei al fine dell’accertamento dell’effettuazione dell’attività di ricerca.
Art. 10 Codice comportamento
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall’art. 9 e che si renda comunque, responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dalla fruizione della Borsa di studio con provvedimento del Direttore generale, su proposta del Responsabile della ricerca.
Art. 11 Compenso
In relazione alla complessità della ricerca, al finanziamento destinato, alla qualificazione richiesta (diploma, laurea magistrale, laurea specialistica, dottorato etc.9, verrà commisurato il compenso che non potrà comunque essere superiore a Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) annui lordi per diplomati, Euro 20.000,00 (ventimila euro/00) annui lordi, per laureati. Non sono ammesse deroghe a tale limite, salvo per le Borse di studio afferenti attività medico-sanitarie specialistiche di peculiare rilevanza, previa, in ogni caso, debita autorizzazione del Direttore Generale.
L’importo della Borsa di Studio è corrisposto al Borsista in ratei mensili.
Il Responsabile della ricerca dovrà trasmettere, entro la prima decade di ogni mese, alla Direzione del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, una attestazione dell'avvenuta effettuazione dell' attività di ricerca con contestuale richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento mensile della borsa di studio.
Il Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo procederà al pagamento delle mensilità esclusivamente previa preventiva acquisizione della dichiarazione di cui al punto precedente;
Art. 12 Tipologia del rapporto
L'Attività del Borsista non costituisce e non può costituire rapporto di dipendenza con l'Azienda USL di Parma essendo finalizzata allo specifico oggetto della ricerca. Le Borse di Studio non danno luogo a trattamenti previdenziali. I compensi corrisposti non vengono assoggettati a trattenute previdenziali ed assistenziali, salvo diverse disposizioni normative e/o legislative;
Art 13 Obbligo copertura assicurativa
Il Borsista provvedere alla necessaria copertura assicurativa per danni alla propria persona. Il Borsista a pena di decadenza, dovrà produrre copia di polizza assicurativa. I capitali assicurati non dovranno essere inferiori a 26.000,00 euro ( per l’evento morte), e 52.000,00 euro (per l’evento invalidità permanente).
Art 14 Verifica e risultanze attività
I Direttori del Dipartimento presso cui svolge la propria attività il Borsista, sono tenuti a verificare la corrispondenza dell'attività di ricerca svolta dallo stesso per la quale è stata bandita la Borsa di Studio, acquisendo le necessarie informazioni dal Responsabile della ricerca.
L’attività dovrà concludersi con una relazione/tesi che dia conto del lavoro, dell’esperienza maturata e dei risultati del progetto che il Responsabile della ricerca in collaborazione con
l’assegnatario della Borsa di studio dovrà presentare al fine del saldo delle spettanze del Borsista , sia in caso di richiesta di proroga della borsa di studio, sia per termine contrattuale.
Art 15 Lunghe assenze
In caso di gravidanza/lunga malattia del/della Borsista, previa richiesta del Responsabile e comprovato certificato medico/ginecologico che ne attesti la necessità, potrà essere richiesta la sospensione della Borsa di Studio e la successiva riattivazione entro 5 mesi dalla data del parto, alle medesime condizioni stipulate nella convenzione.
Nel caso in cui la ricerca oggetto della Borsa di Studio non possa essere interrotta, la/il Borsista sarà dichiarata/o decaduta/o e si potrà dare applicazione all’articolo 7 del presente regolamento.
Art 16 Rimborsi spese
Al borsista non potranno essere attribuiti emolumenti a titolo di rimborso spese se non previsti nel bando di selezione con indicazione delle relative risorse economiche necessarie alla loro copertura. Il borsista ha diritto di accesso al servizio mensa, se previsto nel bando di selezione con individuazione delle relative risorse economiche. Non può comunque essere riconosciuto l’accesso al servizio mensa per attività che prevedano un orario giornaliero inferiore alle 6 ore, su base di 30 ore settimanali.