Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per la prestazione di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1836
Classificazione documento: Consip Public
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per la prestazione di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1836
Errata corrige e chiarimenti sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx ERRATA CORRIGE
Paragrafo 8.3 “Punteggio Tecnico” del Capitolato d’Oneri – criterio n. 9 “Certificazioni professionali network management” (pagina 39).
Al criterio n. 9 della tabella dei criteri tecnici, il capoverso “Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali, in possesso di certificazione Cisco di livello almeno pari a Certified Design Associate (CCDA) in una delle diverse aree tecniche previste nell'ambito di certificazione (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.)”
deve intendersi così sostituito:
“Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali, in possesso di certificazione Cisco di livello almeno pari a Certified Network Associate (CCNA) in una delle diverse aree tecniche previste nell'ambito di certificazione (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.)”.
Paragrafo 8.3 “Punteggio Tecnico” del Capitolato d’Oneri – criterio n. 11 “Certificazioni professionali Linux” (pagina 39).
Al criterio n. 11 della tabella dei criteri tecnici, il capoverso “Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di una delle certificazioni Linux seguenti:
• Red Hat certified system Administrator (RHCSA) o superiore,
• SUSE certified Adminstrator (SCA) Enterprise LInux o superiore,
• Oracle certified associate, Oracle Linux 5 e 6 system Adminstrator o superiore,
• Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) o superiore)”
deve intendersi così sostituito:
“Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di una delle certificazioni Linux seguenti:
• Red Hat certified system Administrator (RHCSA) o superiore,
• SUSE certified Adminstrator (SCA) Enterprise LInux o superiore,
• Oracle certified associate, Oracle Linux 5 e 6 system Adminstrator o superiore,
• Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) o equivalente o superiore. Per equivalente si intende qualsiasi certificazione finalizzata alla verifica delle conoscenze sul sistema Linux autonoma rispetto alle distribuzioni commerciali di cui ai precedenti punti”.
CHIARIMENTI
1) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico - § 3.1 Oggetto, pagina 6
“L’importo a base d’asta massimo complessivo relativo ai servizi accessori non potrà eccedere il 40% dell’importo a base d’asta massimo totale dell’Appalto Specifico.”
Si richiede di chiarire se, nel caso in cui nell'ambito dell'AS vengano richiesti servizi accessori, i servizi base debbano rappresentare comunque la parte maggioritaria assoluta (>50%) della base d'asta complessiva (comprensiva dei Servizi Base, Servizi Opzionali e Servizi Accessori).
Risposta
Come indicato nel par. 3.1 del Capitolato Tecnico, l’importo a base d’asta massimo complessivo relativo ai soli servizi accessori non potrà eccedere il 40% dell’importo a base d’asta massimo totale dell’Appalto Specifico (servizi base + opzionali + accessori). Pertanto, l’importo a base d’asta dell’insieme dei servizi base e opzionali non potrà essere inferiore al 60% dell’importo a base d’asta massimo totale dell’Appalto Specifico. Nell’ambito dei soli servizi base e opzionali, i primi dovranno rappresentare la parte maggioritaria della base d’asta complessiva per l’insieme delle due tipologie di servizi e, pertanto, il valore complessivo a base d’asta dei servizi base dovrà essere superiore al valore complessivo a base d’asta dei servizi opzionali.
2) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico - § 3.1 Oggetto, sezione “Conduzione operativa sistemi open (onsite/remota)”, pagina 7.
Premesso che:
“[…] il Fornitore ha la responsabilità di definire la composizione e il dimensionamento del team operativo (presidio onsite) [...] allo scopo di garantire il rispetto dei livelli di servizio imposti dall’Amministrazione […]”
il capitolato prevede
“Per la conduzione onsite, l’Amministrazione può comunque introdurre, nella predisposizione dell’Appalto Specifico, elementi puntuali relativi alla composizione del team operativo, quali ad esempio:
- la proporzione nel mix di figure professionali da impiegare (profili, competenze);
- la previsione di vincoli di co-presenza minimi del personale in relazione all’orario di servizio;”
Si chiede di confermare che i suindicati due elementi di composizione del team operativo siano da considerarsi premianti in sede di AS e non costituiscano requisiti minimi per il servizio di conduzione on site sistemi open, in quanto potrebbero costituire elementi di costi aggiuntivi rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di AQ.
Risposta
Si conferma che “la proporzione nel mix di figure professionali da impiegare (profili, competenze)” e “la previsione di vincoli di co- presenza minimi del personale in relazione all’orario di servizio”, con riferimento alle varie tipologie di servizi base e opzionali di conduzione operativa e monitoraggio notturno/festivo, saranno introdotti quali criteri premianti in sede di Appalto Specifico. Come previsto al paragrafo 13.3 del Capitolato d’Oneri nella tabella relativa alle macro-aree di riferimento per la definizione dei criteri tecnici di AS, in corrispondenza della macro-area “Modalità di erogazione dei servizi”, infatti, “La valutazione dei servizi potrà basarsi su elementi quali:
- Dimensionamento e composizione dei gruppi di lavoro impegnati nei diversi servizi (per servizi erogati onsite);
- organizzazione dei turni e distribuzione delle risorse sulle fasce orarie nell'ambito dell'orario complessivo (per servizi erogati onsite)”.
3) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico § 3.1 Oggetto, sezione “Conduzione operativa sistemi mainframe”, pagina 7-8 Premesso che: “…il Fornitore ha la responsabilità di definire la composizione e il dimensionamento del team operativo (presidio onsite) [...] allo scopo di garantire il rispetto dei livelli di servizio imposti dall’Amministrazione…”.
il capitolato prevede
“Per la conduzione onsite, l’Amministrazione può comunque introdurre, nella predisposizione dell’Appalto Specifico, elementi puntuali relativi alla composizione del team operativo, quali ad esempio:
- la proporzione nel mix di figure professionali da impiegare (profili, competenze);
- la previsione di vincoli di co-presenza minimi del personale in relazione all’orario di servizio;”
Si chiede di confermare che i suindicati due elementi di composizione del team operativo siano da considerarsi premianti in sede di AS e non costituiscano requisiti minimi per il servizio di conduzione on site sistemi mainframe, in quanto potrebbero costituire elementi di costi aggiuntivi rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di AQ.
Risposta
Si veda la risposta n. 2).
4) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico § 3.1 Oggetto, sezione “Supporto ambienti client”, pagina 10: "Il servizio accessorio di supporto agli ambienti client riguarda le attività di assistenza e supporto tecnico per le infrastrutture tecnologiche degli utenti, come specificato nel capitolo 6.4. Per questa tipologia di servizi, come dettagliato nel capitolo 7.7, l’Amministrazione deve definire in dettaglio sia gli oggetti di fornitura che i modelli di remunerazione".
Si richiede di chiarire se la modalità di erogazione del servizio sia presso l'Amministrazione, oppure possa essere erogata da remoto dal Centro Servizi del Fornitore. In questo ultimo caso chiarire se gli strumenti di supporto per l’erogazione del servizio sono messi a disposizione dall’Amministrazione.
Risposta
Si precisa che il servizio accessorio di supporto ambienti client potrà essere erogato sia con presidio onsite presso le sedi dell’Amministrazione, sia da remoto dal Centro Servizi del Fornitore. In tal caso, ove richiesto dall’Amministrazione, gli strumenti di supporto (quali, a titolo esemplificativo, amministrazione remota dei client, piattaforma di service desk) dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore nell’ambito del Centro Servizi..
5) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico § 7.1.1.3. Dimensione dell’infrastruttura tecnologica, pagina 32.
Con riferimento al dimensionamento dei server logici, il capitolato precisa: "Nel calcolo del numero di server non devono essere conteggiati sistemi spare, VIOS e sistemi inattivi, come ad esempio i sistemi dedicati alle procedure di disaster recovery. Inoltre, non devono essere conteggiati i server fisici che ospitano i server logici suddetti".
Si chiede di confermare che le attività previste per un eventuale sito di disaster recovery sono incluse nelle attività di supporto specialistico qualora non siano remotizzabili presso il centro servizi o presso il sito primario.
Risposta
Come specificato nel par. 5.1.1. del Capitolato Tecnico, sono incluse nel servizio base di conduzione operativa “l’esecuzione delle procedure operative per il salvataggio dei dati e delle configurazioni verso sistemi di disaster recovery, nonché la verifica periodica dell’efficienza delle procedure di gestione delle emergenze”; sono invece incluse nei servizi opzionali, come specificato nel par. 5.2
“Supporto specialistico”, eventuali attività di “supporto alla definizione di piani di disponibilità e continuità operativa delle infrastrutture”. Può infine essere richiesto come servizio accessorio, così come specificato nel par. 6.2 “Gestione infrastrutture non standard” del Capitolato Tecnico, la gestione di “infrastrutture elaborative destinate a funzioni di disaster recovery in contesti di elevata criticità, ovvero inserite in soluzioni di livello 5 o 6 (aggiornamento sincrono) secondo la classificazione prevista nelle linee guida AGID per il disaster recovery delle Pubbliche Amministrazioni”. Si precisa che in tutti i casi suddetti le infrastrutture tecnologiche destinate a funzioni di disaster recovery sono da intendersi allocate presso Centri di Elaborazione Dati di pertinenza delle Amministrazioni, non essendo previsto, nell’ambito del presente Accordo Quadro, la messa a disposizione da parte dei Fornitore di infrastrutture tecnologiche dedicate a tale scopo.
6) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico - § 5.2. Supporto specialistico, pagina 26/27.
“Il supporto specialistico è previsto in generale come complemento al servizio di conduzione operativa per le attività di alto livello che, come descritto sopra, non possano essere ricomprese nel modello della conduzione operative stessa; l’Amministrazione può però utilizzare il servizio di supporto specialistico anche come surrogato del servizio di conduzione operativa in circostanze particolari, come, ad esempio:
- come presidio onsite per attività non remotizzabili a complemento di un servizio di conduzione operativa da remoto;
- come presidio onsite per sedi periferiche;
- per far fronte ad attività estemporanee che richiedono un impegno extra per un periodo limitato;
In tali circostanze, è da intendersi che il servizio di supporto specialistico possa includere anche le attività descritte nel precedente paragrafo 5.1.”
Si chiede di confermare che anche nelle suddette particolari circostanze i servizi base di Conduzione Operativa costituiranno la parte maggioritaria della base d’asta afferente ai servizi Base più quelli opzionali, così come riportato al § 3.1 – Oggetto, pagina 6 del Capitolato Tecnico.
Risposta
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 1).
7) Domanda
Documento di riferimento:
- Capitolato Tecnico - § 3.1. Oggetto sezione “Conduzione operativa sistemi mainframe” pagina 7;
- Capitolato Tecnico - § 7.2.1.1. Modalità di presidio, pagina 40;
Il Capitolato Tecnico a pagina 8 recita: “L’Amministrazione può comunque prevedere che alcune attività vengano effettuate in modalità remota, mediante collegamento telematico dal Centro Servizi del Fornitore (vedi par. 4.3).”
Si chiede di esplicitare le tipologie di attività eseguibili da remoto.
Risposta
Come specificato nel par. 4.3 “Centro servizi per l’operatività da remoto”, “Il centro servizi dovrà comunque essere messo a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta anche nell’ambito dei servizi erogati con presidio onsite e potrà essere utilizzato per quella parte delle attività di gestione che l’Amministrazione ritenga remotizzabili, oltre che, ad esempio, per quanto riguarda la funzione di service desk o la piattaforma di reportistica e SLA management”.
8) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato d’Oneri § 8.3 Punteggio Tecnico pagina 36 e 39.
Il criterio tecnico n° 9 riporta: “Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali, in possesso di certificazione Cisco di livello almeno pari a Certified Design Associate (CCDA) in una delle diverse aree tecniche previste nell'ambito di certificazione (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.).”
Poiché la certificazione CCDA non prevede ambiti tecnologici (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.), che sono invece previsti nel percorso di certificazione Cisco Certified Network Associate (CCNA), si chiede di chiarire quale sia l’esatta certificazione richiesta per il criterio 9.
Risposta
Si veda l’errata corrige.
9) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato Tecnico - § 4.3.1. Strumenti operativi del Centro Servizi, pagina 18.
“[…] all’interno del proprio centro servizi il Fornitore dovrà disporre degli opportuni strumenti operativi da utilizzare nell’esecuzione delle attività di system management e in particolare:
- una piattaforma di monitoraggio sistemi,
- una piattaforma di Service Management,
- una piattaforma di reportistica e SLA management.”
Considerata l’evoluzione tecnologica dei prodotti di System Management e al fine di offrire alle Amministrazioni la migliore soluzione, si richiede di confermare che sia possibile, ovvero non sia causa di esclusione, proporre soluzioni fruibili in modalità public cloud, con documentati requisiti di sicurezza, segregazione, ridondanza ed alta affidabilità, implementate su infrastrutture distribuite ubicate nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea (distinti dai data center del Centro Servizi del Fornitore).
Risposta
Non si conferma. Come specificato nel par. 4.3.1 “Strumenti operativi del Centro Servizi” del Capitolato Tecnico, “all’interno del proprio centro servizi il Fornitore dovrà disporre degli opportuni strumenti operativi da utilizzare nell’esecuzione delle attività di system management”.
10) Domanda
Riferimento al CT - § 4.4 Profili professionali, pagina 20.
“Possono derogare a tale regola eventuali risorse impiegate per attività di monitoraggio di primo livello”.
Fermo restando la capacità, l’abilità e la competenza nell’eseguire adeguatamente le attività di monitoraggio di primo livello, si richiede di confermare che possano essere utilizzate anche risorse con profilo di “Operatore”, dove con questo profilo si intenda un profilo in cui si deroga rispetto al titolo di studio ed all’anzianità.
Risposta
Si conferma, con riferimento alle eventuali risorse impiegate per attività di monitoraggio di primo livello.
11) Domanda
Riferimento al CT - § 7.1.2.1 Sistemi e reti, pagina 36.
“Le formule suddette prevedono che al canone complessivo sia applicata una percentuale di sconto crescente, che tenga conto delle economie di scala associate all’aumento delle dimensioni dell’infrastruttura gestita, e che quindi porti ad un abbattimento progressivo del canone complessivo, all’aumentare del numero di cluster”.
Si richiede di chiarire se per :
1. Canone complessivo si intende canone annuale complessivo.
2. CIz ≤ 25 è da intendersi quale quantitativo annuo di cluster, e non il totale del cluster sull’intero periodo contrattuale.
Risposta
Si conferma che, come specificato nel par. 7.1 “Servizio di conduzione operativa sistemi open” e nel par. 7.3 “servizio di monitoraggio notturno/festivo sistemi open”, il valore del canone complessivo e il numero di cluster CIz ≤ 25 indicati nelle formule relative all’applicazione dello sconto progressivo sono riferiti, rispettivamente, al canone annuale complessivo e al quantitativo annuo di cluster. Si precisa che, una volta determinati i valori dei canoni complessivi per i diversi anni contrattuali, questi dovranno essere sommati senza applicare ulteriori percentuali di sconto per ottenere il canone complessivo sull’intero periodo contrattuale.
12) Domanda
Rif. Par. 7.3.1.3. Dimensione dell’infrastruttura tecnologica.
Il CT alle pagg. 43-44, riguardo il dimensionamento del servizio di monitoraggio notturno/festivo in orario, riporta:
“In relazione al servizio in questione, nell’ambito del presente AQ si considerano come componenti infrastrutturali i soli server logici, la cui classificazione in server semplici o complessi è la stessa già descritta nel paragrafo relativo alla conduzione operativa; in questo caso, tuttavia, non si effettuano distinzioni basate sul sistema operativo”.
Salvo poi affermare: “Gli apparati di rete/sicurezza, le istanze DBMS e i sottosistemi di storage/backup non sono presi in considerazione per il dimensionamento del servizio, pur essendo inclusi nell’ambito di attività del servizio stesso, insieme a tutti gli altri apparati hardware e componenti software che costituiscono l’infrastruttura gestita”.
Si chiede di confermare che tutti gli elementi soggetti al monitoraggio notturno/festivo sistemi open (apparati hardware e componenti software) debbano essere sempre i medesimi o un sottoinsieme dei sistemi gestiti nei servizi di conduzione operativa. Risposta
In coerenza rispetto a quanto previsto nel par. 7.3.1.3 del Capitolato Tecnico, in sede di Appalto Specifico l’Amministrazione può richiedere il monitoraggio notturno/festivo dell’intera infrastruttura gestita nell’ambito del servizio di conduzione operativa, ovvero può richiedere il monitoraggio per una porzione ridotta di sistemi, definiti nel Capitolato Tecnico “server logici a disponibilità continuativa”.
13) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato d’oneri § 8.3 Punteggio tecnico pag. 39.
Il criterio tecnico n° 10 riporta: “Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di certificazione Microsoft di livello almeno pari a Microsoft Technology Associate (MTA) nell'area “IT infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”).”
Si chiede di confermare che le seguenti certificazioni Microsoft rappresentano la certificazione “superiore” che risponde al requisito:
- MCTS Windows Server
- MCSA Windows Server
- MCSE Sharepoint 2013
- MCSA SQL Server 2012/2014
- MCTS Architecting Microsoft Azure Solutions
- MCTS Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager
- MCTS SQL Server 2008
- MCTS SharePoint Server 2007,2010
Risposta
Relativamente al criterio n. 10 “certificazioni professionali Microsoft” indicato nel Capitolato d’Oneri, come si evince dalle caratteristiche della certificazione MTA, si considerano di livello pari o superiore le certificazioni Microsoft dell’area “IT infrastructure” il cui percorso di certificazione preveda competenze di livello pari o superiore a quello di base previsto per la certificazione MTA. Pertanto, potendosi ritenere le certificazioni indicate di livello superiore, si conferma.
La suddetta regola, fermo restando l’ambito della certificazione (es. certificazioni Microsoft dell’area “IT infrastructure”) che è specifico per ciascun criterio, si applica anche ai criteri di merito tecnico nn. 9, 11, 12, 13 e 14.
14) Domanda
Documento di riferimento: Capitolato d’Oneri § 8.3 Punteggio tecnico pag. 40.
Il criterio tecnico n° 12 riporta: “Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di una delle seguenti certificazioni: VMWare certified di livello almeno pari ad Associate, in una delle aree “data center virtualization”, “network virtualization”, “cloud management”, “desktop and mobility”.”
Si chiede di confermare che il possesso di una delle seguenti certificazioni VMWare sia sufficiente a rispondere al requisito:
- VMware Certified Professional 6: Data Center Virtualization (VCP6)
- VCP 6 - VMWare Certified Professional 6 Network Virtualization (VCP6-NV)
- VCP 5 DCV - VMWare Certified Professional on vSphere 5 Data Center Virtualization
- VCP-5 VMWare Certified, VCAP Datacenter Design (DCD)
- VCP-5 VMWare Certified, VCAP Data Center Administration (DCA)
- VCP 4 - VMWare Certified Professional on vSphere 4.
Risposta
Relativamente al criterio n. 12 “certificazioni professionali virtualizzazione” indicato nel Capitolato d’Oneri, e in particolare alla certificazione VMWare Associate, come si evince dalle caratteristiche della medesima, si considerano di livello pari o superiore le certificazioni VMWare, in una delle aree indicate nel Capitolato d’Oneri per tale certificazione, il cui percorso di certificazione preveda competenze di livello pari o superiore a quello di base previsto per la VMWare Associate. Pertanto, potendosi ritenere le certificazioni indicate di livello superiore, si conferma.
La suddetta regola, fermo restando l’ambito della certificazione (es. certificazioni VMWare) che è specifico per ciascun criterio, si applica anche ai criteri di merito tecnico nn. 9, 10, 11, 13 e 14.
15) Domanda
Riferimento al CT - § 4.4 Profili professionali, pagina 21.
“Le certificazioni richieste dalle Amministrazioni potranno coincidere con quelle valutate in sede di aggiudicazione dell’AQ (e in questo caso dovranno essere indicate come requisiti minimi di AS), oppure potranno essere di livello superiore rispetto a quelle o relative ad ulteriori prodotti/tecnologie (e in questi casi potranno essere indicate come requisiti minimi o come criteri premianti).” Si chiede di confermare che, al fine di permettere la partecipazione di tutti i concorrenti aggiudicatari dell’AQ, il testo riportato tra parentesi sia frutto di un refuso e vada così corretto: “[…] oppure potranno essere di livello superiore rispetto a quelle o relative ad ulteriori prodotti/tecnologie (e in questi casi potranno essere indicate come criteri premianti)”.
Risposta
Non si conferma. Le Amministrazioni potranno infatti prevedere come requisito minimo il possesso, in capo alle risorse professionali, di certificazioni superiori rispetto a quelle offerte in AQ o comunque relative agli ulteriori prodotti/tecnologie in uso presso le stesse.
16) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri – Paragrafo 8.3 - Punteggio Tecnico – Criterio 9 Certificazioni professionali network management
Si chiede di confermare che le certificazioni CCNA e CCNP sono tra quelle che soddisfano il criterio tecnico di valutazione relativo a Cisco indipendentemente dal possesso della certificazione CCDA.
Risposta
Si veda l’errata corrige. Come si evince dalle caratteristiche delle certificazioni CCNA, si considerano di livello pari o superiore le certificazioni CISCO il cui percorso di certificazione preveda competenze di livello pari o superiore a quello di base previsto per la certificazione CCNA. Pertanto, potendosi ritenere le certificazioni indicate di livello superiore, si conferma.
La suddetta regola, fermo restando l’ambito della certificazione (es. certificazioni CISCO) che è specifico per ciascun criterio, si applica anche ai criteri di merito tecnico nn. 10, 11, 12, 13 e 14.
17) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri – Paragrafo 8.4 - Punteggio Tecnico – Criterio 10 Certificazioni professionali Microsoft
Si chiede di confermare che le certificazioni MCSA e XXXX sono tra quelle che soddisfano il criterio tecnico di valutazione relativo a Microsoft indipendentemente dal possesso della certificazione MTA.
Risposta
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 13).
18) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri – Paragrafo 8.3 - Punteggio Tecnico – Criterio 15 Certificazione ISO 14001
Si chiede di confermare che il requisito in oggetto sia riferito alla specifica sede del "Centro Servizi" che le aziende dichiareranno per l'erogazione dei servizi da remoto.
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico la certificazione ISO 14001 o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) dovrà essere posseduta dall’impresa che metterà a disposizione il Centro Servizi, la quale dovrà coincidere con l’impresa che in sede di gara avrà dichiarato il possesso della certificazione ISO 27001, così come previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato d’Oneri.
19) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri – Paragrafo 8.1 - Aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Nel Capitolato d’oneri, è previsto che “Il numero degli aggiudicatari di ciascun lotto dell’Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale)”. Si chiede di voler confermare che per graduatoria finale debba intendersi quella contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Risposta
Si conferma.
20) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri – Paragrafo 13 - Appalti Specifici
Si chiede di voler esplicitare se in fase di appalto specifico la terna potrà essere indicata per le sole attività identificabili con i CPV previsti nel Bando di gara (più precisamente: 72250000-2; 72510000-3; 72600000-6).
Risposta
La terna andrà indicata con riguardo a ciascuna tipologia di prestazione omogenea e la singola Amministrazione, nel definire nella propria Richiesta di Offerta i servizi e le attività di proprio interesse, farà necessariamente riferimento, in tutto o in parte, ai CPV previsti nel Bando dell’Accordo Quadro.
21) Domanda
Rif. Capitolo Tecnico – Paragrafo 7.3 Servizio di Monitoraggio Notturno / Festivo sistemi Open
Si richiede di confermare che gli oggetti IT (server, database...) su cui è possibile attivare il servizio di monitoraggio (servizio opzionale) devono fare necessariamente parte di cluster di oggetti IT gestiti dal fornitore nell’ambito dei Servizi Base Attivati.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 12).
22) Domanda
Rif. Capitolo Tecnico – Paragrafo 7.1.2.1 Sistemi e Reti
Si richiede di specificare come sono da considerarsi in ottica di conteggio di “oggetti / cluster” gestiti, le istanze di Hypervisor (Host OS - Architetture IaaS) che virtualizzano i sistemi fisici su cui vengono eseguite le Virtual Machine (Guest OS).
Risposta
Le istanze di Hypervisor non devono essere conteggiate nel calcolo dei cluster. Come specificato nel par. 7.1.1.3 del Capitolato Tecnico, il calcolo dei cluster di server è riferito al numero di immagini di sistema operativo.
23) Domanda
Rif. Capitolo Tecnico – Paragrafo 7.1.2.1 Sistemi e Reti.
Si richiede di specificare come sono da considerarsi in ottica di “oggetti/cluster” gestiti eventuali istanze Containers di una architettura esecutiva basata su Dockers.
Risposta
Le istanze di Containers non devono essere conteggiate nel calcolo dei cluster. Come specificato nel par. 7.1.1.3 del Capitolato Tecnico, il calcolo dei cluster di server è riferito al numero di immagini di sistema operativo.
24) Domanda
Rif. Capitolo Tecnico – Paragrafo 7.1.2.2 Sottosistemi di storage e backup
Si richiede di specificare se i TB (Terabyte) che definiscono i range di fascia dei canoni di gestione dello Storage / Backup sono da considerarsi Lordi (raw) o Utili (al netto quindi di applicazione di RAID).
Risposta
I Terabyte di storage devono considerarsi lordi (raw).
25) Domanda
Rif. Capitolo Tecnico – Paragrafo 3.1 Definizione della Fornitura – Oggetto.
Sebbene l’architettura dei Servizi Base On Site è basata su “canone” dando facoltà al fornitore di strutturare il “Servizio” in autonomia e come meglio crede, avendo ovviamente come target gli SLA di servizio definiti (Capitolato Tecnico paragrafo 7.1 “La remunerazione di tale servizio è a canone ed è indipendente dal numero e dalla tipologia di risorsa professionali impiegate dal Fornitore.”, nel Paragrafo 3.1 viene altresì specificato:
“Per la Conduzione On Site, l’Amministrazione può comunque introdurre, nella predisposizione dell’Appalto specifico, elementi puntuali nella composizione del Team Operativo, quali ad esempio:
• • la proporzione del mix di figure professionali da impiegare (profili, competenze)
• le previsioni vincoli di copresenza minimi del personale in relazione all’orario di servizio”
Tali ultimi 2 punti potrebbero configurare la possibilità per le Amministrazioni di richiedere un servizio su base FTE (Time Material) con eventuale effort addizionale di risorse che il Fornitore dovrà erogare. In tal caso si chiede di confermare se tale effort aggiuntivo verrà riconosciuto come Servizio di Supporto Specialistico (Servizi Opzionale).
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 2).
26) Domanda
Rif. Allegato 3 – Offerta Tecnica
Si chiede di confermare che la prescrizione “La Relazione Tecnica dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10” non si applica alle tabelle dove il font potrà essere inferiore a 10 purché sia salvaguardata la leggibilità del testo.
Risposta
Si conferma, purché il font utilizzato nelle tabelle non sia inferiore al font 8.
27) Domanda
Capitolato tecnico.
Nel Allegato 4 – Capitolato Tecnico Pag.35 di 57, par. 7.1.2.1. Sistemi e reti, riguardo al dimensionamento si indica che “Le formule suddette prevedono che al canone complessivo sia applicata una percentuale di sconto crescente, che tenga conto delle economie di scala associate all’aumento delle dimensioni dell’infrastruttura gestita, e che quindi porti ad un abbattimento progressivo del canone complessivo, all’aumentare del numero di cluster.” Lo sconto applicato ai cluster superata la fascia di num. 25 risulta essere al di fuori delle normali economie di scala usualmente applicate secondo le best practise di Conduzione operativa.
Si chiede quindi di confermare che l’applicazione dell’importo fisso pari al 4% per i cluster eccedenti il 25° sia corretta, così come indicato nel capitolato “In relazione alla seconda formula (laddove il numero di cluster di una tipologia (z) sia maggiore di 25), per i primi 25 cluster si applica complessivamente lo sconto pari al 48% (ovvero si moltiplica per 0,52 il numero di 25 cluster) mentre per ciascuno dei cluster eccedenti tale quantità (CIz – 25) si definisce un importo fisso pari al 4% del canone annuo relativo al cluster in questione (ovvero si moltiplica per 0,04 il numero di cluster eccedenti).”Si allega il file con esempio di simulazione. In caso contrario si chiede di fornite la corretta interpretazione.
Risposta
Si conferma.
28) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al Criterio 9 ed in particolare alle Certificazioni professionali network management, poiché la certificazione Certified Design Associate (CCDA) non ha aree tecniche (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.) si chiede di confermare che le certificazioni CCNA (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.) siano sufficienti a coprire il requisito.
Risposta
Si veda l’errata corrige.
29) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al criterio 10 ed in particolare alle certificazioni Microsoft Technology Associate (MTA) nell’area “IT Infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”) si chiede di confermare che il possesso della certificazione in uno solo degli ambiti (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”) sia sufficiente a coprire il requisito.
Risposta
Si conferma.
30) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al criterio 10 ed in particolare alle certificazioni Microsoft Technology Associate (MTA) nell’area “IT Infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”) si chiede di confermare che le seguenti certificazioni Microsoft rappresentino la certificazione “superiore” che copre il requisito:
• MCITP Enterprise Administrator on Windows Server
• MCITP Server Administrator on Windows Server
• MCTS Windows Server
• MCSA Windows Server
• MCSA Office 365
• MCSE Windows Server
• MCSE Server Infrastructure
• MCSE Cloud Platform and Infrastructure (Charter)
Risposta
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 13).
31) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al criterio 10 ed in particolare alle certificazioni Microsoft Technology Associate (MTA) nell’area “IT Infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”) si chiede di confermare che il possesso della certificazione Microsoft Tecnology Associate (MTA) Windows Operating System Fundamentals sia sufficiente a coprire il requisito. Risposta
Come già indicato nella risposta alla domanda n. 13 e come specificato nel Capitolato d’Xxxxx nel paragrafo 8.3 in corrispondenza al criterio n. 10, la certificazione Microsoft deve rientrare nell’area “IT infrastructure”. Pertanto, non rientrando la certificazione indicata nell’area “IT Infrastructure”, non si conferma.
32) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al Criterio 11 ed in particolare alla certificazione SUSE Certified AdminIstrator (SCA) Enterprise Linux o superiore, si chiede di confermare che la certificazione:
• SUSE Certified Linux Administrator - SUSE Enterprise Server 11 sia sufficiente a coprire il requisito.
Risposta
Relativamente al criterio n. 11 “certificazioni professionali Linux” indicato nel Capitolato d’Oneri e con particolare riferimento alla certificazione SUSE certified Administrator (SCA) Enterprise Linux, come si evince dal medesimo Capitolato d’Oneri, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico non assume rilievo la versione del sistema operativo. Pertanto si conferma. .
33) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al criterio 13 ed in particolare alla certificazione Oracle Database 11c/12c Administrator Certified Associate, si chiede di confermare che le certificazioni richieste sono Oracle Database 11g/12c Administrator Certified Associate.
Risposta
Si conferma. Trattasi di refuso; la corretta nomenclatura delle versioni 11 e 12 di Oracle è Oracle 11g/Oracle 12c.
34) Domanda
Capitolato d’oneri
Con riferimento al criterio 2 ed in particolare alla indicazione di figure aggiuntive ulteriori richieste con “indicazione di ruolo, livello e responsabilità”, si chiede di confermare che con “indicazione di livello” si richiede di esplicitare il livello gerarchico della figura offerta nell’ambito dell’organizzazione proposta.
Risposta
Si precisa che con “indicazione di livello” si intende l’insieme delle competenze ed esperienze presenti nel profilo proposto, mentre il livello gerarchico all’interno dell’organizzazione è riferito al “ruolo”, intendendosi per organizzazione quella messa a disposizione per l’erogazione dei servizi di cui all’Accordo Quadro.
35) Domanda
Allegato 3 - Schema di offerta tecnica e Allegato 1 – Capitolato d’oneri.
Con riferimento allo schema di offerta tecnica si chiede di chiarire se il capitolo 17 – Documentazione coperta da riservatezza debba essere un capitolo presente nella Relazione Tecnica o debba essere, così come specificato nel Capitolato d’oneri al § 6 pag. 33, una sezione a sé stante da comunicare nell’apposito spazio del sistema separatamente alla relazione tecnica.
Risposta
L’eventuale indicazione analitica delle parti dell’offerta tecnica coperte da riservatezza può, a scelta del concorrente, essere riportata in calce all’offerta tecnica stessa, nell’ambito del capitolo 17, oppure può essere presentata come documento aggiuntivo nell’apposito spazio del Sistema, come indicato nel par. 6 “offerta tecnica” del Capitolato d’Xxxxx.
36) Domanda
Appendice 2 al Capitolato Tecnico – Descrizione dei Profili Professionali.
Con riferimento ai profili professionali, si chiede di chiarire quali Xxxxxx sono comprese nel titolo di studio Laurea in discipline tecniche.
Risposta
Si precisa che per lauree in discipline tecniche si intendono le lauree che, sulla base della classificazione fornita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nell’ambito dei D.M. 16 marzo 2007 e s.m.i. e 4 ottobre 2000 e s.m.i., possono essere ricondotte alle classi di laurea che prevedono, nelle proprie attività formative di base e/o caratterizzanti, uno o più dei settori scientifico-disciplinari inclusi nelle aree “scienze matematiche e informatiche” o “ingegneria industriale e dell’informazione”.
37) Domanda
Allegato 4 – Capitolato Tecnico §3.1. Oggetto
Il capitolato tecnico al § 3.1. dice che “Servizi accessori, che ogni Amministrazione può richiedere in Appalto Specifico, in aggiunta ai servizi base e opzionali; le condizioni di fornitura non sono definite nel presente Capitolato Tecnico, ma dovranno essere interamente definite dall’Amministrazione nell’ambito dell’Appalto Specifico”
Si chiede di chiarire se, in un Appalto Specifico, un’Amministrazione possa richiedere servizi accessori anche se prevede di acquistare solo servizi base e non servizi opzionali oppure se deve necessariamente richiedere sia servizi base che opzionali per poter acquisire servizi accessori.
Risposta
Per richiedere servizi accessori è necessario e sufficiente richiedere servizi base. Si veda in ogni caso la risposta alla domanda n. 1).
38) Domanda
Allegato 4 – Capitolato Tecnico §3.1. Oggetto
Il capitolato tecnico al § 3.1. - per l’ambito “Conduzione operativa sistemi open (onsite/remota)” - dice che “Nella conduzione operativa, le attività di gestione sono svolte in un orario di servizio più o meno esteso (vedi par. 7.1), ma con esclusione delle ore notturne e dei giorni festivi; al di fuori dell’orario di servizio previsto, quindi, le eventuali esigenze operative dovranno essere affrontate attivando anche i servizi opzionali di monitoraggio notturno/festivo oppure (solo per la conduzione onsite) di reperibilità e di intervento fuori orario descritti sotto”. Si chiede di confermare che anche per la conduzione operativa da remoto siano previsti, come per quella on-site, i servizi opzionali di reperibilità e/o intervento fuori orario.
In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire attraverso quale modalità un’Amministrazione - che abbia optato per la conduzione operativa da remoto - possa attivare servizi di reperibilità e/o intervento fuori orario, nel caso di esigenze operative al di fuori dell’orario di servizio previsto.
Risposta
Non si conferma. Come si evince dal par. 3.1 del Capitolato Tecnico, i servizi opzionali di reperibilità e/o intervento fuori orario sono previsti solo in associazione al servizio base di conduzione operativa onsite e/o al servizio opzionale di supporto specialistico. Al servizio base di conduzione operativa da remoto può eventualmente essere associato il servizio opzionale di monitoraggio notturno/festivo da remoto, che, come specificato nel Capitolato Tecnico, include “le eventuali attività di escalation e gli eventuali interventi onsite che si rendessero necessari a fronte di malfunzionamenti non risolvibili remotamente”.
39) Domanda
Allegato 4 – Capitolato Tecnico §7.1.1.3. Dimensione dell’infrastruttura tecnologica
Il capitolato tecnico al § 7.1.1.3. Dimensione dell’infrastruttura tecnologica per l’ambito “Server Logici” indica che “La definizione di “server logici” fa riferimento al numero di immagini di sistema operativo, siano essi costituiti da server stand alone, server logici ospitati in ambienti virtualizzati, partizioni di sistemi enterprise, ecc.. Nel calcolo del numero di server non devono essere conteggiati sistemi spare, VIOS e sistemi inattivi, come ad esempio i sistemi dedicati alle procedure di disaster recovery. Inoltre, non devono essere conteggiati i server fisici che ospitano i server logici suddetti. Tali elementi sono in ogni caso oggetto dei servizi.” Si chiede di confermare che non devono essere conteggiati i servizi dedicati alle procedure di disaster recovery inattivi, mentre sono oggetto di conteggio gli eventuali server logici o fisici attivi – strumentali al mantenimento della disponibilità del servizio di Disaster Recovery – quali Active Directory, DNS, Controller per la replica, ecc.
Risposta
Si conferma.
40) Domanda
Allegato 4 – Capitolato Tecnico §7.1.1.3. Dimensione dell’infrastruttura tecnologica
Il capitolato tecnico al § 7.1.1.3. Dimensione dell’infrastruttura tecnologica per l’ambito “Sottosistemi di storage e backup” indica che “Per tali sottosistemi, nel contesto del presente AQ e dei relativi AS, la principale metrica di dimensionamento è lo spazio disco complessivamente installato, misurato in termini di numero di Terabyte (TB); nel dimensionamento sono incluse le unità disco primarie: è invece escluso lo spazio disco utilizzato per virtual tape library o in generale per funzioni di backup/restore, come le copie sincrone/asincrone dei dati destinati alle funzioni di disaster recovery/business continuity.”
Si chiede di confermare che per numero di Terabyte installati si intenda lo spazio disco raw installato.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 24).
41) Domanda
Allegato 4 – Capitolato Tecnico §4.3.1. Strumenti operativi del Centro Servizi.
Il capitolato tecnico al § 4.3.1. Strumenti operativi del Centro Servizi indica che “in particolare, è incluso nei costi dei servizi l’eventuale installazione di componenti client (agent) per le attività di monitoraggio da remoto”.
Si chiede di confermare che la messa a disposizione degli strumenti di monitoraggio faccia riferimento al caso in cui l’Amministrazione richieda il servizio di monitoraggio da remoto.
Risposta
Gli strumenti di monitoraggio del centro servizi dovranno essere messi a disposizione dal Fornitore per le attività di conduzione operativa o monitoraggio notturno/festivo da remoto, Tuttavia, laddove il concorrente, nella propria offerta tecnica e in particolare nell’ambito del criterio n. 8 “Soluzioni per i servizi erogati dal centro servizi del Fornitore”, abbia fornito “eventuali soluzioni e strumenti del centro servizi che possono essere messi a disposizione, senza alcun onere per le Amministrazioni, anche nell’ambito di servizi erogati onsite”, allora l’Amministrazione avrà facoltà di richiedere l’utilizzo di tali soluzioni e strumenti, ed esclusivamente di questi, senza alcun onere aggiuntivo. Si intende che tali soluzioni o strumenti potranno essere utilizzati solo per l’esecuzione di quelle attività che, pur nell’ambito dei servizi onsite, possano essere effettuate in modalità remota.
42) Domanda
In merito alla gara in oggetto, richiediamo i seguenti chiarimenti: Con riferimento all’Art. 13 “Appalti specifici” del Capitolato d’oneri, laddove è previsto che “Nella Richiesta di offerta sarà precisato anche: come il Fornitore, che si sia riservato la possibilità di ricorrere al subappalto, debba indicare le prestazioni da subappaltare, la terna dei subappaltatori e le dichiarazioni che questi ultimi debbano rendere ai sensi dell’art. 80 del Codice”, nonché all’Art. 14 “Subappalto” del Capitolato d’oneri, laddove è previsto che “Il concorrente deve: - aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro di voler ricorrere al subappalto; - indicare, in sede di offerta per l’Appalto Specifico, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la Terna dei subappaltatori in sedi presentazione dell’offerta i quali dovranno rendere le prescritte dichiarazioni”; si chiede di confermare che non sussiste l’obbligo di indicazione delle attività e/o dei servizi da subappaltare, né l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori nell’Offerta per la stipula dell’Accordo Quadro. Quesito 2Con riferimento all’Art. 14 “Subappalto” del Capitolato d’oneri, si chiede di confermare, che in fase di Offerta per l’Accordo Quadro, nel DGUE, Parte II, Sezione D, relativa al subappalto, vada indicata la sola volontà di ricorrere al subappalto e la relativa percentuale delle attività e/o dei servizi da subappaltare.
Risposta
Fermo restando che la possibilità di ricorrere al subappalto è subordinata al fatto che l’operatore economico si sia riservato tale facoltà in sede di partecipazione all’Accordo Quadro (comunque in misura non superiore al 30% del totale), indicandolo espressamente nel proprio DGUE, si evidenzia che la terna, al pari dei servizi e/o attività che si prevede di affidare a terzi, andrà indicata esclusivamente in fase di partecipazione ai successivi Appalti specifici.
Si precisa che la quota indicata nel DGUE è da considerarsi quale percentuale massima di ricorso al subappalto e non assume carattere vincolante. Pertanto, nel caso di impossibilità nel quantificare ex ante i servizi e/o attività da affidare in subappalto, nel rispetto del limite massimo previsto ex lege, il concorrente in sede di esecuzione del contratto può usufruire del subappalto in misura inferiore rispetto alla quota indicata ovvero non usufruirne.
Si veda altresì la risposta alla domanda n. 20).
43) Domanda
Sono un impresa che vende hardware e software. Ho notato che il bando a cui ero iscritto non esiste più. Per continuare a vendere a quale bando mi devo iscrivere?
Risposta
La domanda non risulta pertinente con la presente iniziativa. Si invita pertanto l’operatore a formulare il chiarimento inviando la medesima comunicazione al bando Mepa Beni categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” ovvero a formulare la domanda di abilitazione al mercato elettronico per il suddetto bando. Per ulteriori chiarimenti scaricare dalla sezione “help” del portale la guida alle imprese “guida all’abilitazione al Mepa”.
44) Domanda
Con riferimento al par. 2.2. del Capitolato d’oneri, relativamente al valore di ”Quantità Stimate” di annualità, si chiede di indicare il numero di annualità medie stimate per singolo Appalto Specifico.
Risposta
Le quantità indicate nel Capitolato d’Oneri sono state stimate sulla base di una valutazione complessiva del presumibile fabbisogno delle Amministrazioni, anche in considerazione del livello di erosione del massimale della precedente edizione dell’Accordo Quadro. Tuttavia, data l’eterogeneità delle esigenze espresse dalle Amministrazioni nell’ambito del precedente Accordo Quadro, non è possibile determinare un comportamento omogeneo e di conseguenza indicare un valore di annualità medio attendibile per singolo Appalto Specifico.
45) Domanda
In merito a quanto indicato e richiesto al quarto punto del paragrafo “9.3 - Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara” del Capitolato d’Oneri (a pagina 48 di 69) e in particolare dove di indica la seguente modalità di comprova: “ovvero- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti digitalmente dall’Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000.” Si richiede: a) di confermare che la dicitura “rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000” sia relativa solamente alle dichiarazioni (e non quindi anche alla forma di comprova dei “certificati rilasciati e vistati”) Semplificando la domanda: è possibile produrre un certificato di regolare esecuzione, rilasciato e vistato dalle amministrazioni, senza la dicitura “reso ai sensi dell’art. 47 del d.P.r. n. 445/2000”)?b) se è anche possibile produrre certificati di regolare esecuzione rilasciati da clienti privati o se,
in caso di clienti privati, sia strettamente necessario produrre solamente dichiarazioni “rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000”.
Risposta
Si conferma che la locuzione “rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000” si riferisce alle dichiarazioni dei privati. Si conferma che potranno essere prodotti altresì certificati di regolare esecuzione rilasciati da clienti privati.
46) Domanda
Capitolato Tecnico Omississ….. con presidio onsite, prevedendo che le attività di conduzione operativa vengano effettuate da personale del Fornitore fisicamente allocato presso il CED dell’Amministrazione. Pur utilizzando questa modalità, ferma restando la prevalenza di attività onsite, l’Amministrazione può comunque prevedere che alcune attività vengano effettuate in modalità remota, mediante collegamento telematico dal Centro Servizi del Fornitore. Si chiede di confermare che, in caso di servizi con presidio onsite, gli strumenti a supporto dell’erogazione dei servizi on-site, saranno messi a disposizione dalle Amministrazioni. Qualora ciò non sia possibile, verranno dimensionate separatamente ed incluse nella RdO dell’Appalto Specifico nell’ambito dei servizi accessori.
Risposta
Gli strumenti a supporto dell’erogazione dei servizi on-site saranno normalmente messi a disposizione dalle Amministrazioni. Tuttavia, laddove il concorrente, nella propria offerta tecnica e in particolare nell’ambito del criterio n. 8 “Soluzioni per i servizi erogati dal centro servizi del Fornitore”, abbia fornito “eventuali soluzioni e strumenti del centro servizi che possono essere messi a disposizione, senza alcun onere per le Amministrazioni, anche nell’ambito di servizi erogati onsite”, allora l’Amministrazione avrà facoltà di richiedere l’utilizzo di tali soluzioni e strumenti, ed esclusivamente di questi, senza alcun onere aggiuntivo. Si intende che tali soluzioni o strumenti potranno essere utilizzati solo per l’esecuzione di quelle attività che, pur nell’ambito dei servizi onsite, possano essere effettuate in modalità remota. Nel presente Accordo Quadro non è prevista la possibilità di includere nella Richiesta di Offerta dell’Appalto Specifico la messa a disposizione di strumenti onsite da parte dei fornitori, a fronte di un corrispettivo economico aggiuntivo.
47) Domanda
Omississ…..con presidio onsite, prevedendo che le attività di conduzione operativa vengano effettuate da personale del Fornitore fisicamente allocato presso il CED dell’Amministrazione. Pur utilizzando questa modalità, ferma restando la prevalenza di attività onsite, l’Amministrazione può comunque prevedere che alcune attività vengano effettuate in modalità remota, mediante collegamento telematico dal Centro Servizi del Fornitore. Si chiede di confermare che, in caso di servizi con presidio onsite, in cui l’Amministrazione si avvalga della possibilità di richiedere attività da remoto (come ad esempio monitoraggio, Service Desk, NOC, SOC, ecc.), quest’ultime, verranno dimensionate separatamente ed incluse nella RdO dell’Appalto Specifico come attività di conduzione operativa da remoto.
Risposta
Si veda la risposta n. 46.
48) Domanda
Capitolato Tecnico Il centro servizi deve quindi prevedere: una funzione di “service desk”, attraverso la quale ricevere in modalità multicanale (telefono, mail, canale web) le segnalazioni e le richieste delle Amministrazioni A) Si chiede conferma che la funzione di service desk è relativa alle sole problematiche di system management (escludendo ad esempio chiamate di tipo applicativo) come
descritte nel Capitolato Tecnico ed ha come utenti di riferimento i soli referenti informatici dell’Amministrazione e non gli utenti finali. B) Si chiede conferma che, nell’ambito dei servizi base, non è compresa l’assistenza agli utenti per problematiche che esulano dal contesto suddetto, quali ad esempio supporto alla gestione delle postazioni di lavoro per le quali sarà attivato il relativo Servizio Accessorio “Supporto ambienti client”.
Risposta
Si confermano entrambi i quesiti e si precisa che in entrambi i casi si fa riferimento ai servizi base.
49) Domanda
Capitolato tecnico Certificazioni aggiuntive – Ultimi due capoversi. Le certificazioni richieste dalle Amministrazioni potranno coincidere con quelle valutate in sede di aggiudicazione dell’AQ (e in questo caso dovranno essere indicate come requisiti minimi di AS), oppure potranno essere di livello superiore rispetto a quelle o relative ad ulteriori prodotti/tecnologie (e in questi casi potranno essere indicate come requisiti minimi o come criteri premianti). In ogni caso, il Fornitore si impegna ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in possesso delle certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ. Si chiede di confermare che, fermo restando l’impegno ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in possesso delle certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, le risorse con le certificazioni non previste nell’AQ ma richieste nell’AS, saranno oggetto di quotazione economica distinta nell’ambito dell’AS stesso e concorreranno ad integrare la base d’asta dei Servizi Accessori.
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 15.
50) Domanda
Le Amministrazioni possono tuttavia prevedere la necessità di includere nell’affidamento anche servizi legati alla gestione di infrastrutture tecnologiche che esulano in maniera significativa dall’ambito di quelle standard previste, ma che presentano una stretta correlazione di tipo tecnico/funzionale con queste ultime. Si chiede conferma che tutte le attività oggetto dei servizi accessori riguardino esclusivamente i servizi di gestione di infrastruttura tecnologica escludendone l’acquisizione di prodotti a qualsiasi titolo.
Risposta
Si conferma che i servizi accessori non prevedono l’acquisizione di prodotti.
51) Domanda
In sede di Appalto Specifico, nell’ambito dei servizi base e opzionali selezionati, i primi dovranno rappresentare la parte maggioritaria della base d’asta complessiva per l’insieme delle due tipologie di servizi. L’importo a base d’asta massimo complessivo relativo ai servizi accessori non potrà eccedere il 40% dell’importo a base d’asta massimo totale dell’Appalto Specifico. Nell’ipotesi che il valore a base d’asta dei servizi base più quelli opzionali sia pari a 100, in considerazione che l’importo a base d’asta massimo dei servizi accessori non potrà eccedere il 40% di tale valore, si chiede di confermare che al massimo la base d’asta complessiva dell’appalto specifico potrà essere pari a 140.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 1).
52) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3
Criterio n. 9: Certificazioni professionali
Si chiede di confermare che certificazioni quali CCNA e CCNP possano essere considerate di livello pari o superiore alla certificazione CCDA richiesta nel criterio in esame.
Risposta
Si vedano l’errata corrige e la risposta alla domanda n. 16).
53) Domanda
Allegato 5 Schema di Accordo Quadro Art. 3 comma 5 Art. 14 comma 1 lettera n) Pag. 7 e pag. 25 "Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di offerta. " E "qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore non presenti motivatamente offerta o la stessa venga considerata inidonea dall’Amministrazione per più di un Appalto Specifico". Si chiede di confermare che: (i) il Fornitore ha la facoltà di non presentare offerta per più di un Appalto Specifico, senza incorrere nella risoluzione dell'Accordo Quadro, purché motivi la rinuncia a partecipare; (ii) rispetto a sub (i), sono considerate valide motivazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato possesso dei requisiti tecnici aggiuntivi richiesti nel singolo Appalto Specifico rispetto a quelli richiesti nell’Accordo Quadro, oppure il mancato possesso di requisiti oggetto di valutazione tecnica, oppure altre condizioni strettamente correlate all'oggetto del singolo Appalto Specifico che impediscano oggettivamente la partecipazione del Fornitore.
Risposta
Fermo restando che nel presente Accordo Quadro non è previsto un obbligo generalizzato di partecipazione, purché la mancata presentazione dell’offerta da parte degli aggiudicatari dell’Accordo quadro non sia finalizzata ad alterare la concorrenza, si conferma che: i) Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto con il Fornitore che non presenti motivatamente offerta oppure se la stessa offerta venga considerata inidonea dall’Amministrazione per più di un Appalto Specifico. Si rammenta, a tal fine che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera k), dello Schema di Accordo Quadro il Fornitore “con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 14 Risoluzione, comma 1, lettera n), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di ciascun Appalto Specifico, della mancata presentazione della propria offerta e delle relative motivazioni”.
La Consip si riserva ogni più ampia valutazione sulle motivazioni, come comunicatele, in merito alla mancata presentazione dell’offerta per l’appalto specifico avuto riguardo, in particolare, tanto agli espressi e vincolanti impegni assunti dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro tanto a quanto richiesto dall’Amministrazione nella propria Richiesta di Offerta e precisato nei chiarimenti eventualmente forniti.
54) Domanda
DGUE Parte II punto D 5 Informazioni concernenti subappaltatori Si chiede di confermare che in sede di presentazione dell’offerta per l’Accordo Quadro, è sufficiente la sola indicazione della volontà di ricorrere al subappalto, nei limiti della quota percentuale dell’importo contrattuale, come previsto dall’ art. 105 del codice, omettendo la specifica delle attività che ne saranno oggetto, alla luce di quanto indicato nel capitolato d’oneri all’art 14 pag. 65.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 42).
55) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3 Criterio n. 11: Certificazioni professionali Linux Si chiede di chiarire se le certificazioni Linux Professional Institute LPIC-1 e/o LPIC-2 siano equivalenti o superiori alla certificazione Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) richiesta nel criterio in esame.
Risposta
Si conferma e si veda a tal fine l’errata corrige.
56) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3 Criterio n. 13: Certificazioni professionali Oracle Database Administration Tenendo conto dell’eterogeneità delle versioni di Database presenti presso la Pubblica Amministrazione, si chiede di confermare che la qualifica di DBA sia pertinente al ruolo richiesto e che pertanto certificazioni Oracle Database Administrator, anche su release antecedenti quali la 10g, siano funzionalmente equivalenti alla Oracle Database Admnistrator richiesta nel criterio in esame. Si chiede inoltre di confermare che la certificazione Oracle DWH 11g Certified Implementation Specialist sia funzionalmente equivalente alla Oracle Database Admnistrator richiesta nel criterio in esame.
Risposta
Le certificazioni Oracle richieste per l’attribuzione del punteggio, come indicato nel criterio 13 “Certificazioni professionali Oracle Database Administration”, sono relative alle release 11g, 12c o successive. Pertanto, non si conferma con riferimento alle certificazioni Oracle su release antecedenti, quali la 10g.
Come si evince dalle caratteristiche delle certificazioni Oracle Database 11g/12c Administrator Certified Associate, si considerano di livello pari o superiore le certificazioni Oracle il cui percorso di certificazione preveda competenze di livello pari o superiore a quello di base previsto per le suddette certificazioni. Pertanto, si conferma con riferimento alla certificazione Oracle DWH 11g Certified Implementation Specialist, potendosi ritenere di livello superiore. La suddetta regola, fermo restando l’ambito della certificazione (es. certificazioni Oracle) che è specifico per ciascun criterio, si applica anche ai criteri di merito tecnico nn. 9, 10, 11, 12 e 14.
Si rinvia in ogni caso alla risposta alla domanda n. 33).
57) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3 39/69 Certificazioni professionali Microsoft Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di certificazione Microsoft di livello almeno pari a Microsoft Technology Associate (MTA) nell'area “IT infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”).
< 10 risorse certificate = 0 punti;
> 10 e < 20 risorse certificate = 1 punto;
> 20 e<30 risorse certificate = 2 punti;
> 30 risorse certificate = 3 punti. L'assegnazione dei punteggi superiori esclude quella dei punteggi inferiori
Si chiede di chiarire se “per certificazione Microsoft di livello almeno pari a Microsoft Technology Associate (MTA) nell'area “IT infrastructure” (“server administration”, “networking”).. “ si possano considerare valide per l’attribuzione del punteggio le seguenti certificazioni Microsoft: MCSE(Microsoft Certified Systems Engineer) ed MCSA (Micrososoft Certified Solution Associate).
Risposta
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 13).
58) Domanda
Capitolato tecnico 7.1.2.1. Sistemi e reti 35 Tabella pag. 35 In merito alla tabella relativa alle quantità massime di apparati per singolo cluster, si chiede di verificare le quantità esposte per gli apparati di rete/sicurezza in quanto nel precedente Accordo Quadro i volumi erano circa la metà a parità di base d'asta, a differenza delle altre voci che sono rimaste in linea sia in termini di quantità che importi a base d’asta. Al fine di un corretto dimensionamento dei costi, nel caso in cui vengano confermati i nuovi volumi per gli apparati di rete/sicurezza, si chiede di esplicitare i razionali tecnici che hanno portato al raddoppio dei volumi a
parità di base d'asta.
Risposta
Il dimensionamento e i prezzi a base d’asta dei servizi base e opzionali definiti nel presente Accordo Quadro sono frutto di una stima dei costi di mercato relativi a tale tipologia di servizi. Per tale stima si è tenuto conto, tra gli altri fattori, anche dell’andamento degli affidamenti degli Appalti Specifici derivanti dalla prima edizione dell’Accordo Quadro stesso. Rispetto a tale edizione, la presente iniziativa ha subito un complessivo processo di ristrutturazione che ha portato a valorizzare secondo una differente articolazione le specifiche componenti dei servizi.
59) Domanda
Capitolato tecnico 7.1.2.1. Sistemi e reti Le formule suddette prevedono che al canone complessivo sia applicata una percentuale di sconto crescente, che tenga conto delle economie di scala associate all’aumento delle dimensioni dell’infrastruttura gestita, e che quindi porti ad un abbattimento progressivo del canone complessivo, all’aumentare del numero di cluster. Con riferimento alla conduzione operativa sistemi Open, si chiede di verificare i fattori di sconto riportati in tabella a pag. 37 con particolare riferimento a quelli oltre i 25° cluster. Si nota che dal 26° cluster in poi il relativo canone rimane particamente “flat” all’aumentare dei volumi gestiti. Se ad esempio si chiedono 50 Cluster, verranno riconosciuti 14 canoni, contro i 13 canoni per 25 Cluster, quindi raddopiando il numero dei Cluster si ha l’aumento complessivo di un solo canone. Si chiede di esplicitare quali siano i razionali tecnici a supporto della definizione della curva dei fattori di sconto imposti che non possono essere riconducibili alla sola economia di scala, oltre a chiarire il riconoscimento di un solo canone al raddoppiare del numero di Cluster gestiti.
Risposta
Si vedano le riposte alle domande nn. 27) e n.58).
60) Domanda
Capitolato d’oneri Art. 14 Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. x xxx) xxx x.xxx. x. 00/0000 e s.m.i. non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto relativo all’Appalto Specifico.
Si chiede di confermare che si possa ritenere che non configurino un subappalto le ipotesi in cui, anche alternativamente:
1.alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da una società interamente controllata e posseduta dallo stesso membro, in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura
sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara – che abbia per oggetto, tra l’altro, le citate medesime attività oggetto dell’appalto;
2.alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da una società appartenente al medesimo gruppo aziendale (e soggetta ad un comune controllo ultimo), in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara – che abbia per oggetto, tra l’altro, le citate medesime attività oggetto dell’appalto;
3.alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un membro di un (RTI) da centri di delivery di servizi appartenenti a società del medesimo gruppo aziendale e collocate all’intero dell’UE, cui siano state esternalizzate in modo stabile determinate funzioni, in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara – che abbia per oggetto, tra l’altro, le citate medesime attività oggetto dell’appalto;
4.alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di un accordo quadro normativo senza indicazione di tariffe/prezzi di riferimento, continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione di gara – che abbia per oggetto, tra l’altro, le citate medesime attività oggetto dell’appalto.
5. alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di un accordo quadro normativo, inclusivo di tariffe/prezzi di riferimento, continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione di gara – che abbia per oggetto, tra l’altro, le citate medesime attività oggetto dell’appalto.
Risposta
Fermo restando che, rispetto ai casi concreti prospettati, la verifica in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di legge sui contratti di cui sopra spetterà alle Amministrazioni che bandiranno appalti specifici, si conferma con riguardo alla partecipazione all’Accordo Quadro, l’applicazione dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis, D.lgs. n. 50/2016.
61) Domanda
Capitolato tecnico
Certificazioni aggiuntive – Ultimi due capoversi.
Le certificazioni richieste dalle Amministrazioni potranno coincidere con quelle valutate in sede di aggiudicazione dell’AQ (e in questo caso dovranno essere indicate come requisiti minimi di AS), oppure potranno essere di livello superiore rispetto a quelle o relative ad ulteriori prodotti/tecnologie (e in questi casi potranno essere indicate come requisiti minimi o come criteri premianti). In ogni caso, il Fornitore si impegna ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in possesso delle certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ.
Si chiede di confermare che, fermo restando l’impegno ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in possesso delle certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di aggiudicazione dell’AQ, le risorse con le certificazioni non previste nell’AQ ma richieste nell’AS, saranno oggetto di quotazione economica distinta nell’ambito dell’AS stesso e concorreranno ad integrare la base d’asta dei Servizi Accessori.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 49).
62) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3 Punteggio tecnico 39-41.
Criteri relativi alle certificazioni professionali (criteri nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14). Premesso che in questa fase finalizzata all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è consentito di dichiarare l’intenzione di avvalersi del subappalto senza la necessità di indicare la terna dei subappaltatori, richiesta invece in sede di Appalto Specifico, si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico relativamente alle certificazioni professionali che devono essere comprovate all’atto della verifica documentale (Cap. 9.5 pag.50), non concorrano a tale valutazione quelle possedute da eventuali subappaltatori.
Risposta Come si evince dal tenore del Capitolato d’Xxxxx (par. 8.3, in corrispondenza dei criteri di merito tecnico indicati), l’impegno a mettere a disposizione le risorse professionali dovrà essere assunto dal concorrente. Pertanto, le risorse professionali, le cui certificazioni saranno oggetto di comprova all’atto della verifica documentale, dovranno essere direttamente legate al concorrente da un rapporto di lavoro e/o incarico professionale.
63) Domanda
Capitolato d’oneri 4.3
“Si precisa che, a pena di esclusione, nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mandataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate.
Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la possibilità che negli Appalti Specifici le Amministrazioni possano richiedere sia un diverso mix di servizi, rispetto alle proporzioni indicate nella base d’asta, sia servizi accessori o requisiti professionali differenti e aggiuntivi, si chiede di confermare che la previsione di prestazioni in misura maggioritaria da parte della mandataria si applichino per l’Accordo Quadro nel suo complesso, ma possano non applicarsi su singoli Appalti Specifici, quali ricorrano le variazioni sopra indicate, in considerazione del fatto che le imprese raggrupande abbiano effettuato la distribuzione dei servizi oggetto della fornitura tra le loro unità operative, cercando di massimizzare l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei servizi della fornitura (cfr. criterio tecnico n. 1 pag. 37).
Risposta
Atteso che l’esecuzione delle prestazioni concerne esclusivamente i singoli Appalti Specifici, la regola di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato d’Oneri andrà rispettata con riguardo a ciascun Appalto Specifico.
64) Domanda
Capitolato d’oneri 4.3 Forme di partecipazione. Si chiede di chiarire se vi sia una percentuale di quota minima di partecipazione ad un RTI per le società mandanti. In caso tale disposizione esista, si chiede di confermare se sia applicabile anche in sede di singolo Appalto Specifico.
Risposta
Non sono previste nella lex specialis percentuali minime di partecipazione ad un RTI per le mandanti. Si precisa in ogni caso che le mandanti dovranno rivestire un ruolo attivo nell’ambito degli Appalti Specifici e, pertanto, la relativa percentuale di esecuzione non dovrà essere pari a zero.
65) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro Art. 23 Trattamento dei dati personali.
Nomina del Fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si chiede di confermare che, sia in sede di Accordo Quadro che di Appalto Specifico, la Committente, in qualità di "Titolare" ovvero il/i Titolare/i medesimo/i, ove persona/e giuridica/che diversa dalla Stazione Appaltante provvederà/anno a nominare il Fornitore Aggiudicatario "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Il Titolare sarà responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.
Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica).
Risposta
Si premette che i rapporti tra la singola Amministrazione, nella veste di “Titolare del Trattamento”, e l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico attengono esclusivamente a tale fase e saranno eventualmente precisati dalla singola Amministrazione nell’ambito della propria Richiesta di Offerta e/o in sede di stipula del Contratto di Fornitura.
Quanto ai rapporti tra Xxxxxx S.p.A. e gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, fermo restando che, come previsto all’art. 23 dello Schema di Accordo Quadro “nel caso in cui l’AQ fosse stipulato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Comunitario
n. 679/2016 il presente articolo potrebbe essere adeguato alle prescrizioni in esso contenute”, nelle more dell’effettiva applicabilità di tale Regolamento, si precisa che, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/03), è facoltà della Consip S.p.A. nominare il Fornitore quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. La nomina dal Responsabile sarà comunque riferita alla persona giuridica.
66) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro Art. 23 Trattamento dei dati personali.
Raccolta dei dati personali e onere di consenso informato. Sia in sede di Accordo Quadro che di Appalto Specifico, si chiede di confermare che il Fornitore Aggiudicatario, quale Responsabile esterno del trattamento non risponderà della raccolta dei dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei dati raccolti.
Risposta
Si premette che i rapporti tra la singola Amministrazione, nella veste di “Titolare del Trattamento”, e l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico attengono esclusivamente a tale fase e saranno eventualmente precisati dalla singola Amministrazione nell’ambito della propria Richiesta di Offerta e/o in sede di stipula del Contratto di Fornitura.
Quanto ai rapporti tra Xxxxxx S.p.A. e gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, fermo restando che, come previsto all’art. 23 dello Schema di Accordo Quadro “nel caso in cui l’AQ fosse stipulato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Comunitario
n. 679/2016 il presente articolo potrebbe essere adeguato alle prescrizioni in esso contenute”, nelle more dell’effettiva applicabilità di tale Regolamento, si conferma che il Responsabile non risponderà della raccolta dei dati e degli obblighi connessi.
67) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro
Art. 23 Trattamento dei dati personali. Nomina del Fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Sia in sede di Accordo Quadro che di Appalto Specifico qualora il Fornitore Aggiudicatario risulti costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), si richiede di confermare che la nomina a Responsabile del Trattamento sarà effettuata nei confronti di ciascuna singola società componente del RTI, con riferimento alla specifica porzione di dati personali trattati nell'ambito delle attività di propria competenza.
Risposta
Si premette che i rapporti tra la singola Amministrazione, nella veste di “Titolare del Trattamento”, e l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico attengono esclusivamente a tale fase e saranno eventualmente precisati dalla singola Amministrazione nell’ambito della propria Richiesta di Offerta e/o in sede di stipula del Contratto di Fornitura.
Quanto ai rapporti tra Xxxxxx S.p.A. e gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, fermo restando che, come previsto all’art. 23 dello Schema di Accordo Quadro “nel caso in cui l’AQ fosse stipulato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Comunitario
n. 679/2016 il presente articolo potrebbe essere adeguato alle prescrizioni in esso contenute”, nelle more dell’effettiva applicabilità di tale Regolamento, si precisa che il Responsabile esterno sarà nominato per conto di ciascuna società dell’RTI.
68) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro. Art. 23 Trattamento Nomina di Subfornitori a Responsabili del Trattamento di Dati Personali In sede di Appalto Specifico, nel caso in cui alcune società componenti di un RTI si avvalessero di subfornitori, si chiede di confermare che la Committente ovvero il/i Titolare/i qualora diversi dalla Committente, dei dati personali nominerà/anno Responsabile del trattamento ciascun Subfornitore, con riferimento alla specifica attività subappaltata.
In caso di RTI, ove la sola Mandataria sia nominata quale Responsabile esterno del Trattamento, si richiede di confermare che la Committente ovvero il/i Titolare/i qualora diversi dalla Committente nominerà/anno direttamente Responsabile esterno del trattamento ciascun Subfornitore, con riferimento alla specifica attività subappaltata.
Ove il Titolare non proceda a nominare direttamente i subfornitori quali responsabile del trattamento, si richiede di chiarire le istruzioni del Titolare con riferimento ai subfornitori che tratteranno dai personali nel corso dell’esecuzione del contratto.
Risposta
I rapporti tra la singola Amministrazione, nella veste di “Titolare del Trattamento”, e l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico (ivi inclusi i relativi subappaltatori/subfornitori) attengono esclusivamente a tale fase e saranno eventualmente precisati dalla singola Amministrazione nell’ambito della propria Richiesta di Offerta e/o in sede di stipula del Contratto di Fornitura.
69) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro. Art.23 Trattamento dei dati personali Comma 5
Adozione di Misure di Sicurezza per la Protezione dei Dati Personali (Minime, Idonee e Preventive)
• Osservanza delle disposizioni vigenti e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy.
• Verifica adeguatezza delle misure di sicurezza
In sede di Appalto Specifico, oltre alle Misure Minime di Sicurezza (Allegato B del D.lgs 196/03) sono indicate dalla Committente anche Misure Preventive e Idonee , che devono essere adottate dal Fornitore Aggiudicatario.
Si richiede di indicare quali siano le ulteriori specifiche misure di sicurezza a cui il Fornitore Aggiudicatario debba attenersi ritenute dalla Committente preventive e idonee, ulteriori rispetto a quanto specificato nella documentazione di Gara.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 68).
70) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro Art.23 Trattamento dei dati personali Comma 5 - Classificazione dei Dati Personali oggetto del Trattamento.
Si richiede di confermare che, in sede di Appalto Specifico, i Dati Personali oggetto di trattamento da parte del Fornitore Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” o “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 68).
71) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro Art.23 Trattamento dei dati personali
Attività degli Amministratori di Sistema. Si richiede di chiarire se, in sede di Appalto Specifico, il Titolare del trattamento provvederà a designare direttamente gli Amministratori di Sistema operanti presso il Fornitore Aggiudicatario o presso il Titolare stesso, ovvero se tale designazione sarà fatta dal Responsabile esterno del trattamento ai sensi e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy. Si richiede di confermare che le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema, con particolare riferimento alla Verifica delle Attività e alla Registrazione degli Accessi siano interamente a carico del Titolare.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 68).
72) Domanda
Capitolato tecnico Paragrafo 7.3. 43/57. Servizio di monitoraggio notturno/festivo sistemi open.
In merito al 'servizio di monitoraggio notturno/festivo sistemi open' si chiede di confermare che trattasi esclusivamente di attività di event management a supporto dei servizi di reperibilità e di intervento fuori orario.
Risposta
Non si conferma. Come specificato nel par. 3.1 “Oggetto” del Capitolato Tecnico, il servizio di monitoraggio notturno/festivo include anche le eventuali attività di escalation, intese come gli interventi di secondo livello che si rendessero necessari per la risoluzione dei malfunzionamenti. I servizi di reperibilità e intervento fuori orario, finalizzati alla risoluzione dei malfunzionamenti, vanno invece considerati alternativi al servizio di monitoraggio notturno festivo, come anche specificato nello stesso par. 3.1: “al di fuori dell’orario di servizio previsto, quindi, le eventuali esigenze operative dovranno essere affrontate attivando anche i servizi opzionali di monitoraggio notturno/festivo oppure (solo per la conduzione onsite) di reperibilità e di intervento fuori orario”.
73) Domanda
Allegato 5 Schema di accordo quadro. Art. 23 Trattamento dei dati personali “si fa presente che nel caso in cui l’AQ fosse stipulato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Comunitario n. 679/2016 il presente articolo potrebbe essere adeguato alle prescrizioni in esso contenute”.
Con riferimento a quanto inserito in capo al citato art. 23, in considerazione della entrata in vigore, nelle more di validità del contratto, ove aggiudicato alla scrivente, del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") si chiede fin d'ora di confermare la disponibilità di Codesta Spett.le Stazione Appaltante a negoziare e stipulare una variazione del contratto stesso come ragionevolmente richiesto per riflettere i propri obblighi e rischi derivanti dal GDPR citato ed eventuali spese o costi aggiuntivi correlati.
Risposta
Come previsto all’art. 23 dello Schema di Contratto, il medesimo articolo potrebbe subire degli adeguamenti a seguito dell’applicazione del Regolamento 679/2016. Tali adeguamenti, ove si rendessero necessari, saranno circoscritti al solo articolo 23 dello Schema di Contratto.
74) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3 40-41 Certificazione ISO 14001.
Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). in caso di RTI o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS dovrà essere posseduta da tutte le aziende che metterà/anno a disposizione i centri servizi per l’operatività da remoto.
Si chiede di confermare che, sia ritenuto conforme per l’acquisizione del punteggio, che il certificato di approvazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 sia posseduto dal proprietario del sito nel quale l’azienda che partecipa alla gara è stabilmente locata per una decisione strategica aziendale, da un periodo antecedente alla pubblicazione della gara in oggetto e da tale sito metta a disposizione il (o uno dei) centro servizi per l’operatività da remoto.
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio non assumerà rilevanza il possesso della citata certificazione da parte del mero proprietario del sito, che non metta a disposizione il centro servizi. Si rinvia in proposito alla risposta alla domanda n. 18).
75) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3. Certificazioni professionali Oracle Database Administration. Si chiede di confermare che stante l’eterogeneità delle installazioni di DBMS Oracle che si potranno riscontrare nell’ambito degli appalti specifici delle singole Amministrazioni:
a) la certificazione ORACLE Database 10g Administrator Certified Associate
b) la certificazione ORACLE Database 11g Administrator Certified Associate concorrano alla soddisfazione del requisito.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 56).
76) Domanda
Capitolato d’oneri 8.3 Certificazioni professionali Oracle Database Administration. Si chiede di confermare che stante l’eterogeneità delle installazioni di DBMS che si potranno riscontrare nell’ambito degli appalti specifici delle singole Amministrazioni, concorrano alla soddisfazione del requisito, anche certificazioni professionali ottenute su altri DBMS oltre Oracle, quali MS SQL Server, IBM DB2, Informix, My SQL.
Risposta
Con riferimento al criterio n. 13 di cui al paragrafo 8.3 del Capitolato d’Xxxxx, non si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 56).
77) Domanda
Capitolato d'oneri 8.3 Criterio 15 - Certificazione ISO 14001 la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS dovrà essere
posseduta da tutte le aziende che metterà/anno a disposizione i centri servizi per l’operatività da remoto....
Facendo presente che soluzioni di questo tipo sono già adottate in altre forniture per la PA e sono in linea con le indicazioni fornite dal piano triennale circa l'utilizzo di Software in Cloud (SaaS), si chiede di confermare che il centro servizi per il quale debba essere posseduta la certificazione ISO 14001, coincida con il sito dal quale le risorse professionali impiegate dal RTI erogheranno tutte le attività di gestione sistemistica remota, mentre eventuali strumenti tecnologici a supporto della governance o dell’erogazione, possano essere acqusiti da provider in SaaS.
Risposta
Si conferma che il/i centro/i servizi per il/i quale/i debba essere posseduta la certificazione ISO 14001 è/sono quello/i dal quale le risorse professionali impiegate dal RTI erogheranno tutte le attività di gestione sistemistica remota. Per quanto riguarda eventuali strumenti tecnologici acquisiti da provider XxxX, invece, non si conferma e si rinvia in proposito alla risposta alla domanda n. 9).
Si veda in ogni caso la risposta alla domanda n. 18).
78) Domanda
Capitolato d'oneri Certificazioni professionali network management. Si chiede di confermare che soddisfino il requisito anche certificazioni CISCO del tipo CCNA quali ad esempio: Routing&Switching, Security, Datacenter, Wireless, Service Provider, oltre alle certificazioni CCDA indicate nel criterio tecnico.
Risposta
Si veda l’errata corrige.
79) Domanda
Capitolato d'oneri 8.3 37 Criterio tecnico 2 Capacità Organizzativa del Servizio indicazione di figure aggiuntive ulteriori per
competenze e ruolo rispetto a quelle individuate nel par. 4.4 del Capitolato Tecnico, che verranno messe a disposizione, con competenze di coordinamento e gestione necessarie per il governo dei servizi oggetto dell’AQ, con indicazione puntuale di ruolo, livello e responsabilità connesse. Si chiede di specificare se per "livello" si intende l'inquadramento aziendale della figura o la sua collocazione nell'ambito del modello organizzativo proposto.
Risposta
Si veda la risposta n. 34).
80) Domanda
Capitolato d'oneri 8.3 37 Criterio tecnico 3 Strumenti di lavoro a supporto del governo dei servizi e della loro organizzazione.
...modalità organizzative e operative proposte per il governo dei servizi in Appalto Specifico, con particolare riferimento agli strumenti/attività/prodotti/documenti che il concorrente intende utilizzare/effettuare/produrre per un efficace gestione della fornitura. Si chiede di specificare cosa si intenda per prodotti.
Risposta
Si precisa che, nell’ambito del criterio tecnico di valutazione n.3, per “prodotti” si intende qualunque elaborato elettronico o applicazione che il concorrente intende offrire per un’efficace gestione della fornitura.
81) Domanda
Capitolato d'oneri 8.3 39 Criterio 9 Certificazioni professionali network management Si chiede di confermare che a comprova delle certificazioni CISCO richieste, sia possibile fornire copia del report CISCO di verifica delle credenziali, in luogo del certificato medesimo.
Risposta
Come indicato nel par. 9.5 “Verifica documentale” del Capitolato d’Oneri, “In alternativa alla copia informatica delle certificazioni potrà essere prodotta apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Competente, attestante il possesso delle certificazioni medesime da parte delle risorse indicate. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza”.
82) Domanda
Capitolato d' oneri Verifica documentale Relativamente alle dichiarazioni di possesso delle certificazioni tecniche riferite alle risorse, si chiede di indicare se queste ultime debbano essere possedute nel momento in cui ne venisse fatta richiesta anziché alla data di presentazione dell'offerta.
Risposta
Come si evince dal paragrafo 9.5 del Capitolato d’Xxxxx, la previsione per cui “dovrà emergere altresì il possesso di tali certificazioni/registrazioni, da parte del concorrente, al momento di presentazione dell’offerta”, riguarda esclusivamente le certificazioni/registrazioni di cui ai criteri di merito tecnico nn. 15 e 16 di cui al paragrafo 8.3 del Capitolato d’Oneri, e non le certificazioni professionali di cui ai criteri nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le quali pertanto dovranno essere possedute e comprovate al momento della presentazione della documentazione per le relative verifiche di cui al par. 9.5 del Capitolato d’Oneri.
83) Domanda
Capitolato d'Oneri Certificazioni professionali network management Si chiede di confermare che sono ritenute valide le certificazioni professionali CISCO appartenenti alla famiglia delle "CCNA" o superiori che abbiano attinenza con il contesto tecnologico oggetto della presente gara "in una delle diverse aree tecniche previste nell'ambito di certificazione (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.)”.
Risposta
Si veda l’errata corrige.
84) Domanda
Capitolato d'Oneri Certificazioni professionali Microsoft. Si chiede di confermare che sono ritenute valide le certificazioni professionali Microsoft appartenenti alla famiglie delle "MCSA" o superiori ed "MCTS" che abbiano attinenza con il contesto tecnologico oggetto della presente gara "area “IT infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”)".
Risposta
Si conferma e si veda la risposta n. 13).
85) Domanda
Capitolato d'Oneri Certificazioni professionali Linux. Si chiede di confermare che sono ritenute valide le certificazioni Linux appartenenti alla famiglia delle "LPIC".
Risposta
Si conferma e si veda a tal fine l’errata corrige.
86) Domanda
Capitolato d'Oneri Certificazioni professionali Linux. Si chiede di confermare la validità della certificazione Linux RHCT (Red Hat Certified Technician), in quanto sostituita dalla Linux RHCSA (Red Hat certified system Administrator) .
Risposta
Relativamente al criterio n. 11 “certificazioni professionali Linux” indicato nel Capitolato d’Oneri, come si evince dalle caratteristiche della certificazione Red Hat certified system Administrator (RHCSA), si considerano di livello pari o superiore le certificazioni Red Hat il cui percorso di certificazione preveda competenze di livello pari o superiore a quello di base previsto per la suddetta certificazione. Pertanto, potendosi ritenere la certificazione indicata di livello pari, si conferma.
La suddetta regola, fermo restando l’ambito della certificazione (es. certificazioni Red Hat) che è specifico per ciascun criterio, si applica anche ai criteri di merito tecnico nn. 9, 10, 12, 13 e 14.
87) Domanda
Capitolato d'oneri DGUE Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" - Si chiede di confermare che, in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – selezionando la casella "NO" - senza necessità di specificare i nominativi di tali soggetti. Si richiede inoltre conferma che l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali vengono rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione, non deve essere indicato nel DGUE e verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, prima dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
Risposta
Si conferma per entrambi i quesiti. Infatti, come indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato d’Oneri: “Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito”.
88) Domanda
Capitolato d'oneri DGUE Rif. DGUE – sezione II: Informazioni sull'operatore economico B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - Si chiede di confermare che in tale sezione vadano indicati solo i dati del soggetto firmatario del documento DGUE (e degli altri atti di gara) o se vadano indicati anche i dati di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
Risposta
L’indicazione dei nominativi dei soggetti ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta nella parte II, lett. B, del DGUE, ove, di contro, andrà indicato unicamente il nominativo e l’indirizzo della/e persona/e abilitate per questa specifica iniziativa ad impegnare l’impresa. Si veda in ogni caso la risposta alla domanda n. 87.
89) Domanda
Capitolato d'oneri Si chiede di confermare che nel caso in cui i documenti di gara vengano firmati da un procuratore i cui poteri sono presenti in CCIAA, non sia necessario allegare la relativa procura.
Risposta
Si conferma.
90) Domanda
Capitolato d'oneri Subappalto "Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, sia sufficiente in questa fase, elencare le attività, ovvero i codici CVP principali, indicati nel punto II.1.2. del Bando di Gara, senza l'indicazione delle società alle quali si intende fare affidamento.
Risposta
Si vedano le risposte alle domande nn. 20 e 42).
91) Domanda
Capitolato d’Oneri Par.5.2, lettera b) Si chiede conferma che il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto
III.1.2 del Bando di gara – lettera a), si deve inserire nella Parte IV Sezione B del DGUE al punto 2b.
Risposta
Si conferma.
92) Domanda
Capitolato d’Oneri Par.5.2, lettera c) Si chiede conferma che il requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto
III.1.3 lett. a) e lett b) del Bando di gara, si deve inserire nella Parte IV Sezione C del DGUE al punto 13
Risposta
Si conferma.
93) Domanda
Capitolato d’Oneri Par.8.3, pag.39 Il criterio 9 per l'attribuzione del punteggio tecnico richiede la “certificazione Cisco di livello almeno pari a Certified Design Associate (CCDA) in una delle diverse aree tecniche previste nell'ambito di certificazione (“Routing&Switching”, “Security”, ecc.)”. Si chiede se, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, sono da ritenersi altrettanto valide le certificazioni CISCO CCNA e CCNP.
Risposta
Si conferma e si vedano errata corrige e la risposta alla domanda n. 16).
94) Domanda
Allegato 3 Offerta tecnica Pagina 2 dimensione font Per migliorare la leggibilità del documento, si chiede la possibilità di usare un font leggermente ridotto (carattere 9) per i testi riportati nelle tabelle.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 26).
95) Domanda
Capitolato d'oneri § 9.5 CV risorse certificate Si chiede di confermare che le risorse certificate messe a disposizione in relazione ai criteri 9,10,11,12,13,14 dovranno essere in forza alla data di aggiudicazione dell'AQ.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 82).
96) Domanda
Capitolato d'oneri § 8.3 Criterio Tecnico criterio n° 16 Il possesso della Certificazione ISO 20000-1:2011, in caso di RTI costituendo da parte di tutte le aziende o almeno una di esso, assegna un punteggio tecnico nelle modalità previste dalle lettere a) e b). Si
chiede conferma che, analogamente, il possesso della certificazione UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2012 beneficerà della stessa attribuzione di punteggi tecnici, nelle stesse modalità.
Risposta
La norma UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2012 si riferisce all’adozione, da parte dell’Ente Italiano di Normalizzazione UNI, della norma internazionale ISO/IEC 20000-1:2011; trattasi, pertanto, della medesima certificazione.
97) Domanda
Offerta Tecnica La Relazione Tecnica: dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10.
Si chiede di confermare che la dimensione minima del font sia da considerarsi per il testo del documento, ma che la dimensione del testo all’interno di eventuali tabelle o grafici possa anche essere di dimensioni inferiori, purché leggibili.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 26).
98) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 7.1.1.3 Pag. 32
Testo: “I criteri descritti, che associano i server logici alle classi suddette, sono criteri di massima definiti a titolo esemplificativo: sarà in ogni caso facoltà delle singole Amministrazioni, in sede di AS, definire i propri criteri per associare opportunamente i server logici alle classi definite sopra.”
Si chiede di confermare che non sarà facoltà delle singole Amministrazioni Contraenti, in sede di AS, definire criteri per l’associazione dei server logici alle classi “semplice” o “complesso” in contraddizione con i requisiti forniti nel presente Capitolato, in considerazione del diverso effort attribuibile alla gestione delle due classi di server e della differente numerosità di apparati che costituiscono i diversi cluster.
Risposta
Non si conferma. I criteri indicati al paragrafo 7.1.1.3 del Capitolato Tecnico sono criteri di massima definiti a titolo esemplificativo. Come specificato nel Capitolato Tecnico, sarà in ogni caso facoltà delle singole Amministrazioni, in sede di AS, definire i propri criteri per associare opportunamente i server logici, o altri componenti tecnologici, alle classi definite.
99) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 7.1.1.3 Pag. 32
Testo: I server logici possono essere classificati in base alla tipologia o in base al livello di criticità; nel contesto del presente AQ e dei relativi AS si definiscono due classi di riferimento, che tengono conto di entrambi gli aspetti:
- Server semplice, p. es.:
web server, server infrastrutturale; e/o
disponibilità < 99,8%, ambiente non di produzione; Server complesso, p. es.:
server applicativo, server database, LPAR; e/o
disponibilità > 99,8%, ambiente di produzione.
Domanda: Si chiede di chiarire come debba essere interpretato il termine e/o in funzione dei criteri suddetti e della numerosità delle caratteristiche introdotte. Ad esempio:
si chiede di confermare che sia corretta l'interpretazione secondo la quale un web server installato in un ambiente di produzione con disponibilità >99,8% debba essere considerato complesso e non semplice.
si chiede di confermare che un server applicativo per il quale sia richiesta una disponibilità <del 99,8% in un ambiente non di produzione debba essere considerato complesso e non semplice.
La chiara definizione della complessità dei server è fondamentale per la corretta valorizzazione del servizio di conduzione operativa al fine di permettere a tutti i concorrenti di poter dimensionare e valorizzare correttamente il servizio sia nella fase di partecipazione all’Accordo Quadro, sia in fase di risposta all’Appalto Specifico.
Pertanto si chiede di confermare che, qualora il server dell’Amministrazione abbia almeno una caratteristica che lo renda complesso, esso non possa essere classificato come semplice.
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 98).
100) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 7.1.1.3 Pag. 33
Testo: “Nel contesto del presente AQ e dei relativi AS si definiscono due classi di riferimento:
- Apparato di rete/sicurezza semplice: p. es. switch e router entry level;
- Apparato di rete/sicurezza complesso: p. es. switch e router non entry level, firewall, load balancer;”
Domanda: Si chiede di confermare che gli apparati di sicurezza siano da considerarsi sempre come apparati complessi.
La chiara definizione della complessità degli apparati di rete/sicurezza è fondamentale per la corretta valorizzazione del servizio di conduzione operativa al fine di permettere a tutti i concorrenti di poter dimensionare e valorizzare correttamente il servizio sia nella fase di partecipazione all’Accordo Quadro, sia in fase di risposta all’Appalto Specifico.
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 98).
101) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 7.1.1.3 Pag. 33
Testo: Le istanze DBMS possono essere classificate in base alla tipologia o in base al livello di criticità; nel contesto del presente AQ e dei relativi AS si definiscono due classi di riferimento:
Istanza DBMS semplice, x.xx.:
istanza senza partizionamenti e/o configurazioni cluster, fino a 100 tabelle dati; e/o
istanza con disponibilità < 99,8%, ambiente non di produzione. Istanza DBMS complesso, x.xx.:
istanza con partizionamenti e/o configurazioni cluster, oltre 100 tabelle dati; e/o
istanza con disponibilità > 99,8%, ambiente di produzione.
Si chiede di chiarire come debba essere interpretato il termine e/o in funzione dei criteri suddetti e della numerosità delle caratteristiche introdotte. Ad esempio:
si chiede di confermare che una istanza DBMS senza partizionamenti per la quale sia richiesta una disponibilità > del 99,8% in un ambiente di produzione debba essere considerato complesso e non semplice.
si chiede di confermare che una istanza DBMS con partizionamenti per la quale sia richiesta una disponibilità < del 99,8% in un ambiente non di produzione debba essere considerato complesso e non semplice.
La chiara definizione della complessità dei DBMS è fondamentale per la corretta valorizzazione del servizio di conduzione operativa al fine di permettere a tutti i concorrenti di poter dimensionare e valorizzare correttamente il servizio sia nella fase di partecipazione all’Accordo Quadro, sia in fase di risposta all’Appalto Specifico.
Pertanto si chiede di confermare che, qualora il DBMS dell’Amministrazione abbia almeno una caratteristica che lo renda complesso, esso non possa essere classificato come semplice.
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 98).
102) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 7.2.1.2 Pag. 40
Testo: Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si prevede che la piena operatività delle risorse copra un orario di servizio fino a un massimo di 72 ore settimanali dal lunedì al sabato, esclusi domenica e festivi. Nel servizio è comunque compreso il presidio notturno e festivo per le attività di monitoraggio della disponibilità dei sistemi e di controllo delle attività schedulate, in modo tale da garantire un presidio continuativo (H24 365 giorni/anno).
Si chiede di confermare che il presidio notturno e festivo per le attività di monitoraggio dei sistemi mainframe debba essere erogato esclusivamente in modalità on site con risorse dedicate e non anche da remoto, mediante connessione telematica, da personale del Fornitore allocato presso il Centro Servizi, quindi con risorse non dedicate.
Risposta
Come specificato nel par. 3.1 “Oggetto“ del Capitolato Tecnico, “il servizio viene erogato mediante presidio onsite, con la presenza stabile del personale del Fornitore presso il CED dell’Amministrazione. L’Amministrazione può comunque prevedere che alcune attività vengano effettuate in modalità remota, mediante collegamento telematico dal Centro Servizi del Fornitore.” A tale proposito si veda la risposta alla domanda n. 7).
103) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 3.1 Pag. 6 e Paragrafo 8.1 Pag. 52 Par. 3.1 “In sede di Appalto Specifico, nell’ambito dei servizi base e opzionali selezionati, i primi dovranno rappresentare la parte maggioritaria della base d’asta complessiva per l’insieme delle due tipologie di servizi. L’importo a base d’asta massimo complessivo relativo ai servizi accessori non potrà eccedere il 40% dell’importo a base d’asta massimo totale dell’Appalto Specifico”.
Par. 8.1 “ Almeno uno dei servizi base deve essere obbligatoriamente richiesto dall’Amministrazione per poter bandire l’Appalto Specifico, pertanto l’Amministrazione stessa dovrà scegliere il servizio di conduzione operativa sistemi open e/o quello per sistemi mainframe o una combinazione dei due servizi, sulla base delle proprie caratteristiche/esigenze organizzative. A questi potranno essere aggiunti i servizi opzionali e/o accessori, entro i limiti di importo indicati al precedente paragrafo 3.1.”
Si chiede di chiarire se nel 40% dell’importo a base d’asta massimo totale dell’Appalto Specifico debbano essere ricompresi i soli servizi accessori o anche i servizi opzionali che l’Amministrazione Contraente può richiedere in sede di Appalto Specifico.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 1).
104) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 8.1 Pag. 52, Paragrafo 8.2 Pag. 52
Testo:
Par. 8.1 - Le quantità di apparati e/o di risorse professionali considerati per il dimensionamento potranno essere diversi per ogni annualità, per tener conto delle possibili evoluzioni dei sistemi e dei servizi associati ipotizzati dall’Amministrazione; ad esempio, si può prevedere una crescita nel tempo del numero dei sistemi gestiti, oppure si può prevedere una riduzione progressiva delle risorse impegnate nel supporto specialistico
Par. 8.2 - Per i servizi per i quali è prevista una remunerazione di tipo “a canone”, ad esempio i servizi di conduzione operativa, in fase di esecuzione contrattuale l’Amministrazione potrà rivedere le quantità definite inizialmente, effettuando una verifica degli asset hardware/software oggetto del servizio, e di conseguenza potrà adeguare gli importi da corrispondere al Fornitore alla effettiva configurazione gestita, aumentandoli o diminuendoli proporzionalmente, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque della normativa vigente.
Domanda: Poiché il numero di apparati da gestire può variare per ciascun anno di contratto previsto nell’AS (cfr. Appendice 3 del Capitolato Tecnico), si chiede di confermare che l’Amministrazione potrà rivedere le quantità definite inizialmente in sede di AS, adeguando di conseguenza gli importi contrattuali nei limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (range di variazione max ± 20%), solo all’inizio di ciascun anno di contratto applicando la variazione richiesta alle quantità previste per quell’anno.
Risposta
Si precisa che, come indicato nel par. 8.2 “Variazione dei corrispettivi in corso di contratto” del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà, in fase di esecuzione contrattuale, modificare le quantità di servizi remunerati a canone definite inizialmente, laddove venga effettuata una verifica degli asset hardware/software che evidenzi una differenza tra le quantità rilevate in seguito alla verifica e quelle ipotizzate ad inizio contratto, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente.
105) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 4.3 Pag 16.
Testo: Sono inclusi nel servizio anche gli eventuali costi per il collegamento telematico tra il Centro Servizi del Fornitore e la rete dell’Amministrazione.
Il Fornitore, compatibilmente con le politiche di sicurezza di ciascuna Amministrazione, dovrà collegarsi ad una sede (centrale) dell'Amministrazione ed utilizzare la rete dati (VPN) dell'Amministrazione stessa per l’erogazione dei servizi da erogare in modalità remota. Deve essere possibile, qualora la sensibilità delle informazioni scambiate da entità di rete lo richieda, instaurare comunicazioni sicure, basate su moderni standard di sicurezza delle reti e dei sistemi e protocolli di crittografia:
Con riferimento a quanto riportano nel testo:
a)si chiede conferma che il fornitore dovrà prevedere, compreso nel servizio, la connettività verso una sola sede dell’amministrazione, verosimilmente quella centrale.
b)Si chiede altresì conferma che, nel caso di amministrazioni con più sedi per le quali si dovrà attivare il servizio di conduzione operativa, il fornitore dovrà prevedere comunque una sola connettività nel servizio. Verrà utilizzata la connettività già disponibile presso le sedi dell’amministrazione per raggiungibilità delle restanti sedi.
c) nel calcolo degli SLA dei servizi oggetto di fornitura, si dovrà tenere conto del fatto che la responsabilità della raggiungibilità delle infrastrutture del cliente non potrà essere associata al fornitore del servizio oggetto della presente gara, bensì attribuita tra il fornitore della presente gara e il fornitore con cui l’amministrazione ha il contratto di connettività.
Risposta
Si confermano i punti a, b e c.
106) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, Paragrafo 8.3, Pag 40.
Testo: Criterio 13-Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di certificazione Oracle Database Administrator di livello almeno pari a Oracle Database 11c/12c Administrator Certified Associate.
Si chiede conferma che Oracle Database 11c debba essere considerato un refuso e si tratta invece di Oracle Database 11g.
Si chiede di confermare che si intenda possesso della certificazione Oracle dB Administrator di livello almeno pari a Oracle Database 11G/12C Administrator Certified Associate.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 33).
107) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, Paragrafo 8.3 Pag. 39.
Testo: Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di una delle certificazioni Linux seguenti:
Red Hat certified system Administrator (RHCSA) o superiore, SUSE certified Adminstrator (SCA) Enterprise LInux o superiore,
Oracle certified associate, Oracle Linux 5 e 6 system Adminstrator o superiore Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) o superiore
Si chiede di confermare che le certificazioni Linux LPIC-1 e/o Linux LPIC-2 rilasciate dal Linux Professional Institute possano essere considerate equivalenti alle certificazioni Linux richieste e quindi idonee a garantire il rispetto del requisito relativo al criterio 11 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma e si vedano l’errata corrige e la risposta alla domanda n. 85).
108) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, Paragrafo 8.3, Pag 39.
Testo: Criterio 10 - Saranno assegnati punti tecnici ai concorrenti che dichiareranno di impegnarsi a mettere a disposizione risorse professionali in possesso di certificazione Microsoft di livello almeno pari a Microsoft Technology Associate (MTA) nell'area “IT infrastructure” (“server administration”, “networking”, “security”, “mobile/device”, “cloud”).
In considerazione del fatto che Microsoft prevede che la certificazione MTA sia la base del percorso di certificazione, si chiede di confermare che le certificazioni MCSA e MCSE di livello più elevato rispetto alla certificazione MTA siano idonee a garantire il rispetto del requisito relativo al criterio 10 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 13).
109) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 5.1.2 Pag 23.
Testo: con riferimento al paragrafo citato relativo alla Manutenzione dei sistemi
Si chiede di confermare che la maintenance Software (Sistemi operativi, Microcode e firmware) di tutto il parco attivo oggetto della presente gara non sono da contemplarsi all'interno del perimetro della stessa.”
Risposta
Si precisa che le attività descritte nel par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico includono il supporto tecnico necessario per l’aggiornamento dei prodotti software (installazione di nuove versioni/release, ricerca e installazione di patch/fix, ecc.), ma non includono la fornitura commerciale dei suddetti aggiornamenti, per i quali le Amministrazioni dovranno avvalersi degli opportuni contratti con i produttori/distributori.
110) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, Paragrafo 4.3.1.1 Pag 18. Si chiede di confermare che i requisiti minimi del sistema di monitoraggio end-to-end dei servizi applicativi erogati agli utenti finali possano:
Includere eventi di tipo infrastrutturale utilizzo di memoria,
CPU
disponibilità dei processi di sistema operativo, di rete, di networking, di database, etc. etc.
Includere eventi di tipo applicativo disponibilità di processi applicativi tempi di risposta delle transazioni
errori applicativi che prevedano la registrazione su file di log, dump, etc.
non includere errori legati all’analisi del codice applicativo (blocco della funzionalità a fronte di un input errato) non includere errori applicativi bloccanti che non prevedano la registrazione su file di log, dump, etc.
non includere errori/eventi non bloccanti ma legati a logica utente (es. numero di richieste evase > del numero di richieste ricevute) Nel caso non si confermi, si prega di indicare le casistiche che devono essere incluse/escluse dal servizio di monitoraggio end-to- end.
Risposta
Si conferma che il sistema di monitoraggio end-to-end dei servizi applicativi, che il concorrente dovrà rendere disponibile presso il proprio centro servizi, non dovrà necessariamente includere errori legati all’analisi del codice applicativo (blocco della funzionalità a fronte di un input errato), errori applicativi bloccanti che non prevedano la registrazione su file di log, dump, etc, errori/eventi non bloccanti ma legati a logica utente (es. numero di richieste evase > del numero di richieste ricevute), in quanto funzionalità non direttamente riferibili alla conduzione operativa dei sistemi, a meno che tali funzionalità non siano esplicitamente offerte in relazione al criterio di valutazione tecnica n. 8 “Soluzioni per i servizi erogati dal centro servizi del Fornitore” del Capitolato d’Oneri.
111) Domanda
Documento: Bando GURI, punti II.1.2 e II.2.2, pagg. 1 e 2. Testo: “II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2, 72510000-3, 72600000- 6 … II.2.2) Codici CPV supplementari : Codice CPV principale: 72250000-2, 72510000-3, 72600000-6”. Essendo indicati in entrambi i casi i soli CPV principali, si chiede di confermare la non presenza di codici CPV supplementari.
Risposta
Si conferma.
112) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 8.1 Aggiudicazione dell’Accordo Quadro, pag. 35.
Testo: Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale) sulla base della seguente tabella
di corrispondenza:
Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale) | Numero di fornitori aggiudicatari dell’AQ |
N ≤ 3 | 2 |
3 > N ≤ 5 | 3 |
5 > N ≤ 7 | 4 |
N > 7 | 5 |
Si chiede di comprendere se e come possa variare il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro nel caso in cui, tra il momento della pubblicazione della graduatoria finale e quello dell’aggiudicazione definitiva, vengano meno una o più offerte valide (ad es. “non conferma dell’offerta” ove necessaria per questioni temporali, ecc.)
Risposta
Si rinvia alla risposta n. 19 e si precisa che la graduatoria finale è quella contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.
113) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, 3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA par. 3.1. Oggetto, pag.7
Testo: Nel modello di erogazione e remunerazione previsto per il servizio di conduzione operativa sistemi open, come dettagliato nel capitolo 7.1, l’Amministrazione definisce le proprie esigenze in termini di dimensioni dell’infrastruttura tecnologica da gestire, mentre il Fornitore ha la responsabilità di definire la composizione e il dimensionamento del team operativo (presidio onsite), ovvero di organizzare le attività nel proprio Centro Servizi (modalità remota), allo scopo di garantire il rispetto dei livelli di servizio imposti dall’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.4.
Per la conduzione onsite, l’Amministrazione può comunque introdurre, nella predisposizione dell’Appalto Specifico, elementi puntuali relativi alla composizione del team operativo, quali ad esempio:
la proporzione nel mix di figure professionali da impiegare (profili, competenze);
la previsione di vincoli di co-presenza minimi del personale in relazione all’orario di servizio;
la definizione di caratteristiche premianti per le offerte, relative alla composizione e all’organizzazione del team operativo
Si ritiene che l’imposizione a posteriori (in fase di AS) di considerazioni di dimensionamento da parte della Stazione Appaltante, snaturi il concetto di responsabilità di dimensionamento assegnata al fornitore in sede di AQ.
Si chiede pertanto di impostare un modello di dimensionamento del mix di figure professionali in termini di range minimo- massimo, oppure di eliminare la possibilità per la Stazione Appaltante di introdurre (in fase di AS) elementi puntuali vincolanti relativi alla composizione del team operativo, a meno che non siano premianti e chiaramente valorizzati nell’AS al di fuori del canone già previsto. La massima chiarezza possibile su questo aspetto è fondamentale per la corretta valorizzazione del servizio di conduzione operativa al fine di permettere a tutti i concorrenti di poter dimensionare e valorizzare correttamente il servizio sia nella fase di partecipazione all’Accordo Quadro, sia in fase di risposta all’Appalto Specifico.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 2).
114) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, 3. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA par. 3.1. Oggetto, pag.8
Testo: Il servizio di monitoraggio notturno/festivo dei sistemi open comprende un sottoinsieme delle attività di conduzione operativa descritte nel paragrafo 5.1, effettuate al di fuori del normale orario di lavoro per garantire l’operatività dei sistemi di notte e nei giorni festivi…
Nel modello di erogazione e remunerazione previsto per questa tipologia di servizio, come dettagliato nel capitolo 7.3, l’Amministrazione definisce le proprie esigenze in termini di dimensioni dell’infrastruttura tecnologica da sottoporre a monitoraggio, mentre il Fornitore ha la responsabilità di definire la composizione e il dimensionamento del team operativo (presidio onsite), ovvero di organizzare le attività nel proprio Centro Servizi (modalità remota), allo scopo di garantire il rispetto dei livelli di servizio imposti dall’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.4.
Per il monitoraggio con presidio onsite, come per la conduzione operativa onsite, possono essere previsti in AS elementi puntuali relativi alla composizione del team operativo.
Si ritiene che l’imposizione a posteriori (in fase di AS) di considerazioni di dimensionamento da parte della Stazione Appaltante, snaturi il concetto di responsabilità di dimensionamento assegnata al fornitore in sede di AQ.
Si chiede pertanto di impostare un modello di dimensionamento del mix di figure professionali in termini di range minimo- massimo, oppure di eliminare la possibilità per la Stazione Appaltante di introdurre (in fase di AS) elementi puntuali vincolanti relativi alla composizione del team operativo, a meno che non siano premianti e chiaramente valorizzati nell’AS al di fuori del canone già previsto.
La massima chiarezza possibile su questo aspetto è fondamentale per la corretta valorizzazione del servizio di conduzione operativa al fine di permettere a tutti i concorrenti di poter dimensionare e valorizzare correttamente il servizio sia nella fase di partecipazione all’Accordo Quadro, sia in fase di risposta all’Appalto Specifico.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 2).
115) Domanda
Si chiede di specificare a quali dei servizi oggetto dell’appalto (di cui alle lettere a), b) e c) del §2.1 Prestazioni a pag. 6) sia legato il possesso della certificazione UNI EN ISO/IEC 20000-1:2011 e se quest’ultima, così come specificato per la ISO 27001 debba essere posseduta esclusivamente dall’Azienda che eroga lo specifico servizio. In tal caso, si chiede di confermare che il relativo punteggio tecnico possa essere acquisito dal RTI nel suo complesso, qualora tutte le Aziende che dichiarano di erogare lo specifico servizio, ne siano in possesso.
Risposta
Il possesso della certificazione UNI EN ISO/IEC 20000-1:2011 è legato a tutti i servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
Pertanto, come previsto al paragrafo 8.3, del Capitolato d’Oneri, in corrispondenza del criterio n. 16, ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo ivi previsto tale certificazione dovrà essere posseduta “da tutte le aziende costituenti il RTI o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici (sempreché il consorzio non concorra in proprio)”.
Resta inteso che, come specificato al medesimo punto del Capitolato d’Oneri, potranno essere assegnati 1,5 punti tecnici qualora “la suddetta certificazione sia posseduta da almeno una delle aziende costituenti il RTI o il consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio o da almeno una delle consorziate esecutrici (sempreché il consorzio non concorra in proprio)”.
116) Domanda
Premesso che la gara prevede di erogare servizi di System Management tra i servizi previsti ci sono dei cosiddetti “Servizi Opzionali”. Gli eventuali RTI potrebbero rendere maggiormente efficace l’offerta ingaggiando Aziende “vocate” ovvero “di nicchia” esclusivamente per detti servizi ovvero in possesso di competenze tecnologiche specifiche per i cosiddetti Servizi di Supporto. Il RTI potrebbe schierare dette Aziende qualora l’Atto specifico richieda uno dei Servizi Opzionali. Le Aziende cosiddette “vocate” o “di nicchia” potrebbero non disporre della certificazione ISO 20000-1:2011. La certificazione ISO 20000-1:2011 è uno standard di sistema di gestione dei servizi (SMS). Specifica i requisiti per il fornitore di servizi di pianificare, stabilire, implementare, operare, monitorare, rivedere, mantenere e migliorare un SMS. Normalmente la Certificazione in oggetto offre una maggiore garanzia ed è richiesta per i cosiddetti Servizi base. La sopracitata certificazione dovrebbe essere posseduta da Aziende che nel core business erogano Servizi di System Management. Il Capitolato di gara in questione (ID1836) nei criteri di valutazione prevede un fattore ponderale tabellare di 3 Punti se e solo tutte le Aziende del RTI risultano essere in possesso di detta Certificazione e che diversamente il punteggio si ridurrebbe a 1,5 se almeno una della Aziende risultasse in possesso della Certificazione. Il citato criterio potrebbe risultare penalizzante per il RTI partecipante nella misura in cui limita la partecipazione di soggetti/Aziende in possesso di competenze/esperienze su i Servizi Opzionali e non in possesso della Certificazione ISO 20000-1. Il criterio in tal modo limiterebbe oltretutto il valore aggiunto di offerta che lo stesso RTI può esprimere su Servizi che non sono definiti di base. Tutto ciò premesso si chiede se è possibile confermare che il Criterio 16 riguarda specificatamente i Servizi Base e che quindi: verranno assegnati 3 punti tecnici se la suddetta certificazione è posseduta da tutte le aziende del RTI ovvero da tutte quelle erogatrici dei Servizi di base verranno assegnati 1,5 punti tecnici qualora non ricorra l’ipotesi precedente.
Risposta
Si veda la risposta 115.
117) Domanda
Si rileva, che nella documentazione di gara non è riportata la richiesta di indicazione nell’offerta economica dei costi di sicurezza aziendali, come previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre anche nell’interfaccia del sistema telematico di gara non abbiamo trovato un campo dove debbano essere inseriti. Chiediamo, pertanto:• in quale documento gli oneri di sicurezza devono essere riportati;• in quale punto del sistema telematico gli oneri di sicurezza devono essere riportati.
Risposta
In conformità rispetto alla previsione di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, non è richiesta ai concorrenti l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avendo ad oggetto l’Accordo Quadro servizi di natura intellettuale.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato)
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT
O=CONSIP SPA